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Document 52013PC0535
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)
/* COM/2013/0535 final - 2013/0256 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) /* COM/2013/0535 final - 2013/0256 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Eurojust è stato
istituito con decisione 2002/187/GAI del Consiglio[1] per rafforzare la lotta contro
le forme gravi di criminalità organizzata nell'Unione europea. Da allora ha
agevolato il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali
responsabili delle indagini e dell'azione penale nei casi che coinvolgono più
Stati membri. Ha inoltre contribuito a costruire la fiducia reciproca e a superare
la diversità dei sistemi e delle tradizioni giuridiche dell'UE. Risolvendo
rapidamente i problemi giuridici e individuando le autorità competenti in altri
paesi, Eurojust ha agevolato l'esecuzione delle richieste di cooperazione e
degli strumenti di riconoscimento reciproco. Nel corso degli anni è cresciuto al
punto da svolgere un ruolo centrale nella cooperazione giudiziaria penale. La lotta alla criminalità organizzata e lo
smantellamento delle organizzazioni criminali sono una sfida continua. Nell'ultimo
decennio la criminalità transfrontaliera è aumentata esponenzialmente: il
traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il terrorismo, la
criminalità informatica e la pornografia minorile sono solo alcuni esempi. Ciò
che accomuna tutte queste forme di criminalità è la natura transfrontaliera e
il fatto che a commetterle sono gruppi estremamente mobili e flessibili che
operano in molteplici giurisdizioni e settori criminali. Per debellarle serve
quindi una risposta paneuropea coordinata. La crescente dimensione transfrontaliera della
criminalità e il suo diversificarsi in una pluralità di attività illecite la rendono
più difficile da individuare e combattere per i singoli Stati membri, specie
quando è organizzata. In questo contesto il ruolo di Eurojust, che è quello di
migliorare la cooperazione giudiziaria e il coordinamento tra le autorità
giudiziarie competenti degli Stati membri e di sostenere le indagini che
coinvolgono paesi terzi assume un'importanza fondamentale. Il trattato di Lisbona introduce nuove
possibilità di migliorare l'efficacia di Eurojust nel contrastare queste forme
di criminalità. L'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) gli riconosce esplicitamente il compito di sostenere e
potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali
responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave
che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi
comuni. È pertanto importante assicurare che Eurojust sia usato al meglio e che
siano eliminati gli ostacoli che ne impediscono un funzionamento efficiente[2]. Nel 2008 è stata varata una vasta riforma
della decisione Eurojust per rafforzare tale organo[3], il cui termine di recepimento
è scaduto il 4 giugno 2011. La corretta attuazione della decisione modificata è
importante ma non può essere tale da impedire progressi per rispondere alle
nuove sfide e migliorare il funzionamento di Eurojust, mantenendo nel contempo
gli aspetti che ne hanno rafforzato l'efficacia operativa. L'articolo 85 del TFUE dispone inoltre che la
struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust siano
determinati mediante regolamenti adottati secondo la procedura legislativa
ordinaria e che tali regolamenti fissino anche le modalità per associare il
Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di
Eurojust. Oltre a ciò, a seguito della comunicazione
della Commissione "Il futuro delle agenzie europee"[4], il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione hanno convenuto di avviare un dialogo interistituzionale
per migliorare la coerenza, l'efficacia e il lavoro delle agenzie decentrate,
che ha portato alla creazione di un gruppo di lavoro interistituzionale nel
marzo 2009. Il gruppo ha discusso una serie di questioni fondamentali, tra
cui il ruolo e la collocazione delle agenzie nello scenario istituzionale dell'UE,
la loro creazione e struttura e il loro funzionamento, ma anche questioni di
finanziamento, bilancio, sorveglianza e gestione. Tale lavoro ha condotto alla dichiarazione
congiunta sulle agenzie decentrate dell'UE, approvata dal Parlamento europeo,
dal Consiglio e dalla Commissione nel luglio 2012, che sarà presa in
considerazione nel contesto di tutte le decisioni in materia di agenzie
decentrate dell'UE, in base a un'analisi caso per caso. La presente proposta di regolamento tiene
conto di tutti questi elementi e prevede un unico e rinnovato quadro giuridico
per una nuova agenzia per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) che
subentrerà all'unità Eurojust istituita con decisione 2002/187/GAI del
Consiglio. Il regolamento proposto mantiene gli elementi
che si sono dimostrati efficaci per la gestione e il funzionamento di Eurojust,
ne modernizza il quadro giuridico e semplifica il funzionamento e la struttura
in linea con il trattato di Lisbona e i criteri della dichiarazione comune, per
quanto consentito dalla sua natura. Poiché la presente proposta di regolamento è
adottata contestualmente alla proposta di regolamento che istituisce la Procura
europea, è stato disposto che questa debba essere istituita a partire da
Eurojust, a norma dell'articolo 86 del TFUE, e che Eurojust possa fornirle
sostegno. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE
PARTI INTERESSATE Nel preparare la presente proposta, la
Commissione ha consultato le parti interessate specializzate in varie
occasioni. L'obiettivo è essenzialmente sfruttare l'opportunità offerta dal
trattato di Lisbona per modernizzare Eurojust, dotandolo di una migliore
struttura gestionale che riduca gli oneri amministrativi a carico attualmente del
collegio e consenta a quest'ultimo di concentrarsi sui compiti essenziali. Il 18 ottobre 2012 la Commissione ha
organizzato una riunione consultiva con gli esperti degli Stati membri e i
rappresentanti del segretariato del Consiglio, del Parlamento europeo e di
Eurojust per discutere gli aspetti di un'eventuale riforma ai sensi dell'articolo
85 del TFUE. Si è discusso in particolare il potenziamento della governance, il
coinvolgimento parlamentare a livello europeo e nazionale ed eventuali poteri
aggiuntivi, nonché i collegamenti con lo sviluppo della Procura europea. Dalla
riunione è emerso un sostegno generale al miglioramento della struttura di
governance e dell'efficienza di Eurojust. Eurojust ha anche partecipato direttamente al
processo di consultazione mediante contributi e riunioni con la Commissione. La
riforma è stata altresì discussa in vari seminari, ad esempio il seminario
strategico Eurojust and the Lisbon Treaty. Towards more effective action,
svoltosi a Bruges dal 20 al 22 settembre 2010, e la conferenza Eurojust-ERA 10
Years of Eurojust: Operational Achievements and Future Challenges tenutasi
all'Aia il 12 e 13 novembre 2012. Inoltre, il futuro di Eurojust è stato
discusso durante la riunione informale speciale del Consiglio in occasione del
decimo anniversario di Eurojust, nel febbraio 2012. I pareri delle
parti interessate sono stati altresì raccolti attraverso lo studio sul
rafforzamento di Eurojust[5]
richiesto dalla Commissione, che ha delineato chiaramente gli attuali problemi
e ha presentato una serie di alternative strategiche per risolverli. 3. PROPOSTA 3.1. Base giuridica La proposta si basa sull'articolo 85 del TFUE,
il quale prevede il ricorso a un regolamento. 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità L'intervento dell'UE è necessario poiché le
misure previste hanno un'intrinseca dimensione europea dal momento che
implicano la creazione di un'entità il cui compito è sostenere e potenziare il
coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie nazionali contro le
forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o che
richiedono un'azione penale su basi comuni. Tale obiettivo può essere
conseguito solo a livello dell'Unione, in ossequio al principio di
sussidiarietà. In virtù del principio di proporzionalità, il
regolamento proposto si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale
obiettivo. 3.3. Analisi della proposta capo
per capo Gli obiettivi principali della proposta sono: ·
aumentare l'efficienza di Eurojust dotandolo di una
nuova struttura di governance; ·
migliorare l'efficacia operativa di Eurojust
definendo in modo omogeneo lo status e i poteri dei membri nazionali; ·
assegnare un ruolo al Parlamento europeo e ai
parlamenti nazionali nella valutazione delle attività di Eurojust, in linea con
il trattato di Lisbona; ·
conformare il quadro giuridico di Eurojust alla
dichiarazione comune, rispettando nel contempo il ruolo particolare di Eurojust
in relazione al coordinamento delle indagini penali in corso; ·
garantire che Eurojust possa cooperare strettamente
con la Procura europea, una volta che questa sia istituita. 3.3.1. Capo I - Obiettivi e compiti Il capo I disciplina la creazione dell'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) come
successore legale dell'Eurojust istituito con decisione 2002/187/GAI del
Consiglio, definendone compiti e competenze. Il progetto di regolamento specifica
queste ultime separatamente, in un allegato. 3.3.2. Capo II - Struttura e
organizzazione di Eurojust Questo capo contiene alcuni dei principali
elementi della riforma. La sezione II riguarda i membri nazionali di
Eurojust. La riforma ne mantiene il collegamento con lo Stato membro di origine
ma al tempo stesso elenca specificamente i poteri operativi che devono avere,
in modo che possano cooperare tra loro e con le autorità nazionali con più
efficacia. Le sezioni III, IV e V definiscono la nuova
struttura di Eurojust disciplinando rispettivamente il collegio, il comitato
esecutivo e il direttore amministrativo. La governance di Eurojust ne risulta migliorata
in quando viene fatta una chiara distinzione tra le due composizioni del
collegio, a seconda che eserciti funzioni operative o di gestione. Le prime corrispondono
all'attività essenziale di Eurojust di sostegno e coordinamento delle indagini
nazionali. Le seconde riguardano, ad esempio, l'adozione del programma di
lavoro dell'Agenzia, del bilancio annuale o della relazione annuale. È
istituito un nuovo organo, il comitato esecutivo, che prepara le decisioni di
gestione del collegio e assume direttamente alcuni compiti amministrativi. La
Commissione è rappresentata in sede di collegio quando questo esercita funzioni
di gestione e in sede di comitato esecutivo. Infine, sono chiaramente definiti
la procedura di nomina, le responsabilità e i compiti del direttore
amministrativo. È così introdotta una struttura di governance a
due livelli, come vuole la dichiarazione comune, e nel contempo è preservata la
natura speciale di Eurojust e ne è salvaguardata l'indipendenza. Questa
struttura inoltre è efficiente sotto il profilo economico e contribuisce all'efficienza
di Eurojust in quanto i membri nazionali, assistiti nelle questioni di bilancio
e amministrative, potranno concentrarsi sui compiti operativi. 3.3.3. Capo III - Aspetti operativi Questo capo mantiene i meccanismi esistenti
per garantire l'efficacia operativa di Eurojust, tra cui il coordinamento
permanente, il sistema di coordinamento nazionale Eurojust, gli scambi di
informazioni e il seguito riservato alle richieste di Eurojust. L'architettura
del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust rimane inalterata.
3.3.4. Capo IV - Trattamento delle
informazioni Il capo IV rimanda al regolamento (CE)
n. 45/2001[6]
che costituisce il regime applicabile al trattamento di tutti i dati personali
presso Eurojust, e lo integra entrando nel dettaglio per quanto riguarda i dati
personali operativi, rispettando la specificità delle attività di cooperazione
giudiziaria e tenendo conto della necessità di garantire la coerenza e la
compatibilità con i pertinenti principi di protezione dei dati. Sarà ancora
possibile limitare il trattamento dei dati personali. Il capo allinea le disposizioni sui diritti
delle persone cui si riferiscono i dati ("gli interessati") al
regolamento (CE) n. 45/2001 e tiene conto delle norme di protezione
introdotte dal pacchetto di riforma della protezione dei dati adottato dalla
Commissione nel gennaio 2012. In aggiunta, prevede un'importante modifica al
meccanismo di controllo definendo le responsabilità del garante europeo della
protezione dei dati in relazione al monitoraggio di tutti i trattamenti di dati
personali presso Eurojust. Il garante riprende così i compiti dell'autorità di
controllo comune istituita con decisione Eurojust. 3.3.5. Capo V - Relazioni con i partner Questo capo rispecchia l'importanza dei
partenariati e della cooperazione tra Eurojust e le altre istituzioni, organi e
agenzie dell'Unione nella lotta contro la criminalità. In primo luogo
disciplina le relazioni con i segretariati della rete giudiziaria europea,
della rete delle squadre investigative comuni e della rete sul genocidio, che
sono presso Eurojust. Include anche una disposizione specifica sulle relazioni
con la Procura europea. In secondo luogo, considerata l'importanza
della cooperazione con Europol (soprattutto per il ruolo che ha Europol nel
fornire informazioni a Eurojust conformemente all'articolo 85 del TFUE), questo
capo contiene una disposizione specifica che spiega la relazione privilegiata
tra le due agenzie al fine di aumentarne l'efficacia nella lotta contro le
forme gravi di criminalità internazionale di loro competenza. È così introdotto
un meccanismo per il controllo incrociato dei rispettivi sistemi di
informazione e il conseguente scambio di dati. Le modalità pratiche saranno
definite in un accordo. Poiché nella criminalità organizzata e nelle forme
gravi di criminalità sono spesso presenti collegamenti con i paesi terzi, è
indispensabile una stretta collaborazione con questi ultimi. Il trattato di
Lisbona ha modificato il modo in cui l'Unione europea conduce le sue relazioni
esterne, e tali cambiamenti riguardano anche le agenzie. Le agenzie non saranno
infatti più in grado di negoziare accordi internazionali, che dovranno invece essere
istituiti a norma dell'articolo 218 del TFUE. Ciò nonostante, Eurojust potrà
concludere accordi di lavoro per rafforzare la cooperazione con le autorità
competenti di paesi terzi, in particolare attraverso lo scambio di
informazioni. È mantenuta la validità dei precedenti accordi internazionali. 3.3.6. Capo VI - Disposizioni
finanziarie Queste disposizioni mirano a modernizzare le
disposizioni relative al bilancio di Eurojust, alla sua stesura ed esecuzione,
alla rendicontazione e al discarico. 3.3.7. Capo VII - Disposizioni
relative al personale Tali disposizioni rispecchiano i principi
della dichiarazione comune, nel rispetto delle specificità di Eurojust.
Considerata la natura ibrida di Eurojust e l'importanza del legame operativo
tra gli uffici nazionali e i rispettivi Stati membri d'origine, gli stipendi ed
emolumenti di tale personale saranno a carico degli Stati membri. Il direttore
amministrativo di Eurojust continua ad essere nominato dal collegio di
Eurojust, ma sulla base di una rosa di candidati stilata dalla Commissione in
base a una procedura di selezione aperta e trasparente. È così rispettata l'autonomia
dell'Agenzia e garantita nel contempo una valutazione rigorosa dei candidati.
Una procedura analoga è prevista per la revoca del direttore amministrativo. 3.3.8. Capo VIII - Valutazione e
relazioni Questo capo allinea il quadro giuridico di
Eurojust alla maggiore legittimità democratica che gli ha conferito il trattato
di Lisbona, fissando le modalità per associare il Parlamento europeo e i
parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust. Ciò avverrà in
maniera efficiente sotto il profilo dei costi, sulla base della relazione
annuale di Eurojust, preservandone al tempo stesso l'indipendenza operativa. È
inoltre prevista una valutazione globale periodica di Eurojust, in linea con la
dichiarazione comune. 3.3.9. Capo IX - Disposizioni
generali e finali Il capo X contiene disposizioni intese ad
allineare il regolamento Eurojust alla dichiarazione comune e disposizioni sull'entrata
in vigore del regolamento. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La
riforma della governance non ha implicazioni in termini di costi (il "consiglio
di amministrazione" coincide con il collegio) e la presente proposta non
assegna nuovi compiti a Eurojust, a parte il sostegno alla Procura europea, che
sarà a costo zero. 2013/0256 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea
per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 85, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, sentito il garante europeo della protezione
dei dati, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Eurojust è stato istituito
con decisione 2002/187/GAI del Consiglio[7]
quale organo dell'Unione europea dotato di personalità giuridica, con l'obiettivo
di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità
giudiziarie competenti degli Stati membri, in particolare in relazione alle
forme gravi di criminalità organizzata. La decisione 2003/659/GAI del Consiglio[8] e la decisione 2009/426/GAI del
Consiglio[9]
relativa al rafforzamento dell'Eurojust hanno modificato il quadro giuridico di
Eurojust. (2) L'articolo 85 del trattato
prevede che Eurojust sia disciplinato mediante regolamento da adottarsi secondo
la procedura legislativa ordinaria. Dispone inoltre che siano fissate le
modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla
valutazione delle attività di Eurojust. (3) L'articolo 85 del trattato
stabilisce altresì che Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il
coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle
indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o
più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta
delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli
Stati membri e da Europol. (4) Poiché la Procura europea può
essere istituita solo a partire da Eurojust, il presente regolamento contempla le
disposizioni necessarie per disciplinare le relazioni tra Eurojust e la Procura
europea. (5) La Procura europea dovrebbe
avere competenza esclusiva a individuare e perseguire i reati che ledono gli
interessi finanziari dell'Unione, Eurojust invece dovrebbe essere in grado di sostenere
le autorità nazionali quando indagano e perseguono tali forme di criminalità in
conformità del regolamento che istituisce la Procura europea. (6) Affinché Eurojust possa
assolvere il suo compito e sviluppare tutto il suo potenziale nella lotta
contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera, è necessario rafforzarne
le funzioni operative riducendo il carico di lavoro amministrativo dei membri
nazionali, e potenziarne la dimensione europea facendo partecipare la Commissione
alla gestione dell'Agenzia e associando maggiormente il Parlamento europeo e i
parlamenti nazionali alla valutazione delle sue attività. (7) Occorre pertanto abrogare la
decisione 2002/187/GAI del Consiglio e sostituirla con il presente regolamento
che determina le modalità dell'associazione parlamentare, modernizza la struttura
di Eurojust e ne semplifica l'attuale quadro giuridico, mantenendo quegli
elementi che sono risultati efficaci per il funzionamento di Eurojust. (8) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (9) Occorre definire le forme
gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri per le quali
Eurojust è competente. Vanno altresì precisati i casi che non interessano due o
più Stati membri ma che richiedono un'azione penale su basi comuni. Siffatti
casi dovrebbero includere le indagini e le azioni penali che interessano un
solo Stato membro e un paese terzo e i casi che interessano un solo Stato
membro e l'Unione. (10) Quando esercita funzioni
operative in relazione a casi penali specifici su richiesta delle autorità
competenti degli Stati membri o di propria iniziativa, Eurojust dovrebbe agire
per il tramite di uno o più membri nazionali o del collegio. (11) Per garantire che Eurojust
possa prestare sostegno e coordinare le indagini transfrontaliere in maniera
adeguata, è necessario che tutti i membri nazionali dispongano degli stessi
poteri operativi per cooperare tra loro e con le autorità nazionali in modo più
efficace. Ai membri nazionali dovrebbero essere conferiti quei poteri che
permettono a Eurojust di adempiere adeguatamente al suo compito: accedere alle
informazioni pertinenti nei registri pubblici nazionali, emettere ed eseguire
richieste di assistenza e riconoscimento reciproco, contattare direttamente le
autorità competenti e scambiare informazioni con loro, partecipare alle squadre
investigative comuni e, d'intesa con l'autorità nazionale competente o in casi
urgenti, disporre misure investigative e consegne controllate. (12) È necessario dotare Eurojust
di una struttura amministrativa e di gestione che gli consenta di svolgere i
suoi compiti in modo più efficace e che rispetti i principi applicabili alle
agenzie dell'Unione, preservandone nel contempo le specificità e salvaguardandone
l'indipendenza quando esercita le funzioni operative. A tal fine, occorre
chiarire le funzioni dei membri nazionali, del collegio e del direttore
amministrativo e istituire un comitato esecutivo. (13) È opportuno distinguere
chiaramente tra le funzioni operative e le funzioni di gestione del collegio,
riducendo al minimo gli oneri amministrativi dei membri nazionali in modo che
si concentrino sulle attività operative di Eurojust. I compiti di gestione del
collegio dovrebbero comprendere, in particolare, l'adozione dei programmi di
lavoro di Eurojust, del bilancio, della relazione annuale di attività, di regole
finanziarie adeguate e degli accordi di lavoro con i partner. È opportuno che
il collegio funga da autorità che ha il potere di nomina nei confronti del
personale dell'agenzia, compreso il direttore amministrativo. (14) Al fine di migliorare la
governance di Eurojust e semplificare le procedure, occorre istituire un
comitato esecutivo che assista il collegio nelle funzioni di gestione e
consenta un processo decisionale snello per le questioni strategiche e non
operative. (15) La Commissione dovrebbe essere
rappresentata in sede di collegio quando questo esercita funzioni di gestione e
in sede di comitato esecutivo, per garantire la sorveglianza non operativa e l'orientamento
strategico di Eurojust. (16) Al fine di assicurare l'efficiente
gestione corrente di Eurojust, è opportuno che il direttore esecutivo ne sia il
rappresentante legale e amministratore e risponda al collegio e al comitato
esecutivo. Il direttore amministrativo dovrebbe preparare e attuare le
decisioni del collegio e del comitato esecutivo. (17) Occorre istituire un
coordinamento permanente all'interno di Eurojust che ne assicuri la
disponibilità permanente e la capacità di intervenire in casi urgenti. Ciascuno
Stato membro dovrebbe fare in modo che i propri rappresentanti siano in grado
di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. (18) È opportuno istituire sistemi
di coordinamento nazionale Eurojust negli Stati membri per coordinare il lavoro
svolto dai corrispondenti nazionali di Eurojust, dal corrispondente nazionale
di Eurojust in materia di terrorismo, dal corrispondente nazionale della rete
giudiziaria europea e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete
giudiziaria europea, nonché dai rappresentanti della rete delle squadre
investigative comuni e delle reti istituite con decisione 2002/494/GAI del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di
punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini
contro l'umanità e crimini di guerra[10],
con decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la
cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel
settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri
beni connessi[11]
e con decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa
a una rete di punti di contatto contro la corruzione[12]. (19) Per stimolare e potenziare il
coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle
indagini e dell'azione penale è fondamentale che Eurojust riceva dalle autorità
nazionali le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. A tal
fine, occorre che queste informino i rispettivi membri nazionali della
costituzione e dei risultati delle squadre investigative comuni, dei casi di
competenza di Eurojust riguardanti direttamente almeno tre Stati membri per cui
sono state trasmesse richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria ad
almeno due Stati membri e, in determinate circostanze, dei conflitti di
giurisdizione, delle consegne controllate e delle ripetute difficoltà di cooperazione
giudiziaria. (20) Mentre il trattamento dei dati
personali presso Eurojust rientra nel campo di applicazione del regolamento
(CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento
dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché
la libera circolazione di tali dati[13],
il trattamento dei dati personali da parte delle autorità dello Stato membro e
il trasferimento di tali dati a Eurojust rispondono alla convenzione del
Consiglio d'Europa 108 [sostituire con la direttiva pertinente in vigore al
momento dell'adozione]. (21) Quando Eurojust trasferisce
dati personali a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale o a Interpol in virtù di un accordo internazionale concluso a
norma dell'articolo 218 del trattato, le adeguate garanzie offerte per la
protezione della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone fisiche devono assicurare il rispetto delle norme di protezione dei
dati del presente regolamento. (22) Eurojust dovrebbe essere autorizzato
a trattare determinati dati di persone sospettate, in base all'ordinamento
nazionale degli Stati membri interessati, di aver commesso un reato di
competenza di Eurojust o di avervi partecipato, o condannate per un siffatto
reato. Non è previsto che Eurojust effettui raffronti automatizzati dei profili
DNA o delle impronte digitali. (23) Eurojust dovrebbe poter
prolungare i termini per la conservazione dei dati personali per il
conseguimento dei suoi obiettivi, nel rispetto del principio di limitazione
delle finalità applicabile al trattamento dei dati personali nel contesto di
tutte le sue attività. Le decisioni in tal senso dovrebbero essere prese avendo
considerato attentamente tutti gli interessi in gioco, anche degli interessati.
La decisione di prorogare i termini per il trattamento dei dati personali,
qualora il termine di prescrizione dell'azione penale sia scaduto in tutti gli
Stati membri interessati, andrebbe presa soltanto quando sussiste un'esigenza specifica
di assistenza ai sensi del presente regolamento. (24) Eurojust deve intrattenere
rapporti privilegiati con la rete giudiziaria europea, basati sulla
concertazione e sulla complementarità. Il presente regolamento dovrebbe
contribuire a chiarirne i ruoli rispettivi e le relazioni reciproche, preservando
nel contempo la specificità della rete giudiziaria europea. (25) Nella misura necessaria per lo
svolgimento dei suoi compiti, occorre che Eurojust mantenga relazioni di
cooperazione con gli altri organismi e agenzie dell'Unione, con la Procura
europea, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni
internazionali. (26) Per potenziare la cooperazione
operativa tra Eurojust e Europol e, in particolare, individuare i collegamenti
tra i dati già in possesso dei due organismi, è necessario che Eurojust
consenta a Europol di accedere ai dati a sua disposizione e di eseguire
interrogazioni sugli stessi. (27) Nella misura necessaria per lo
svolgimento dei suoi compiti, Eurojust deve poter scambiare dati personali con
gli altri organismi dell'Unione. (28) È opportuno prevedere che
Eurojust distacchi magistrati di collegamento in paesi terzi per raggiungere
obiettivi simili a quelli assegnati ai magistrati di collegamento distaccati
dagli Stati membri sulla base dell'azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del
22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento
diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione
europea[14]. (29) È necessario prevedere che
Eurojust possa coordinare l'esecuzione delle richieste di cooperazione
giudiziaria di un paese terzo qualora queste riguardino un'unica indagine e
debbano essere eseguite in almeno due Stati membri. (30) Per garantirne la piena
autonomia e indipendenza, è opportuno che Eurojust disponga di un bilancio
autonomo alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio dell'Unione,
ad eccezione degli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali e dei loro
assistenti che sono a carico dello Stato membro di origine. Occorre che la procedura
di bilancio dell'Unione si applichi ai contributi e alle sovvenzioni a carico
del bilancio generale dell'Unione. La revisione contabile deve essere
effettuata dalla Corte dei conti. (31) Al fine di aumentare la
trasparenza e il controllo democratico di Eurojust è necessario stabilire
meccanismi per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla
valutazione delle attività di Eurojust. Ciò non dovrebbe pregiudicare il
principio di indipendenza per quanto riguarda i provvedimenti presi in determinati
casi operativi o l'obbligo del segreto e della riservatezza. (32) È opportuno valutare
periodicamente l'applicazione del presente regolamento. (33) A Eurojust deve applicarsi il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002[15]. (34) A Eurojust deve applicarsi il
regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta
antifrode (OLAF)[16]. (35) È opportuno che le necessarie
disposizioni riguardanti l'insediamento di Eurojust nello Stato membro in cui
avrà la sede (Paesi Bassi) e le specifiche norme applicabili all'insieme del
personale Eurojust e ai familiari siano stabilite in un accordo di sede. È
inoltre necessario che lo Stato membro ospitante garantisca le migliori
condizioni possibili per il buon funzionamento di Eurojust, anche per quanto
riguarda la scolarizzazione dei bambini e i trasporti, in modo da attirare
risorse umane di elevata qualità su una base geografica più ampia possibile. (36) Poiché l'Agenzia Eurojust
istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all'unità Europol
istituita con decisione 2002/187/GAI, è opportuno che essa subentri in tutti i
suoi contratti, compresi i contratti di lavoro, le passività a carico e le
proprietà acquisite. Occorre che gli accordi internazionali conclusi dall'unità
Eurojust istituita con la suddetta decisione rimangano in vigore. (37) Poiché l'obiettivo del
presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un'entità responsabile di
sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità
giudiziarie degli Stati membri contro le forme gravi di criminalità che
interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi
comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e
può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione,
essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire
tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo. (38) [A norma dell'articolo 3 del
protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri
hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del
presente regolamento] OPPURE [Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo n. 21
sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri non partecipano all'adozione
del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua
applicazione]. (39) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non
partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è
soggetta alla sua applicazione, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I
OBIETTIVI E COMPITI Articolo 1
Istituzione dell'Agenzia dell'Unione
europea per la cooperazione giudiziaria penale 1. È istituita l'Agenzia dell'Unione
europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). 2. Eurojust istituito con il presente
regolamento è il successore legale dell'unità Eurojust istituita con decisione
2002/187/GAI del Consiglio. 3. In ciascuno degli Stati membri,
Eurojust ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone
giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare e
alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Articolo 2
Compiti 1. Eurojust sostiene e potenzia il
coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle
indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità che
interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi
comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite
dalle autorità degli Stati membri e da Europol. 2. Nello svolgimento dei suoi compiti
Eurojust: a) tiene conto di qualsiasi richiesta
formulata dall'autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi
informazione fornita da un organo competente in virtù di disposizioni adottate
nell'ambito dei trattati o raccolta da Eurojust; b) agevola l'esecuzione delle richieste e
decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che
applicano il principio del riconoscimento reciproco. 3. Eurojust assolve i suoi compiti su
richiesta delle autorità competenti degli Stati membri o di propria iniziativa.
Articolo 3
Competenza di Eurojust 1. Eurojust è competente per le forme
di criminalità di cui all'allegato 1. Esulano tuttavia dalla sua competenza le
forme di criminalità di competenza della Procura europea. 2. Eurojust è competente anche per i
reati connessi. Sono considerati reati connessi: a) i reati commessi per procurarsi i mezzi
per perpetrare gli atti di cui all'allegato 1; b) i reati commessi per agevolare o compiere
gli atti di cui all'allegato 1; c) i reati commessi per assicurare l'impunità
degli atti di cui all'allegato 1. 3. Su richiesta dell'autorità competente
di uno Stato membro, Eurojust può prestare sostegno anche qualora le indagini e
le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e un paese
terzo, se con tale paese è stato concluso un accordo di cooperazione o altra
modalità di cooperazione ai sensi dell'articolo 43, o qualora in un caso
particolare sussista un interesse essenziale a prestare tale sostegno. 4. Su richiesta dell'autorità
competente di uno Stato membro o della Commissione, Eurojust può prestare sostegno
qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro
in questione e l'Unione. Articolo 4
Funzioni operative di
Eurojust 1. Eurojust ha le seguenti funzioni
operative: a) informare le autorità competenti degli
Stati membri in ordine alle indagini e azioni penali di cui ha conoscenza e che
abbiano un'incidenza su scala dell'Unione, o che possano riguardare Stati
membri diversi da quelli direttamente interessati; b) assistere le autorità competenti degli
Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle
azioni penali; c) prestare assistenza per migliorare la
cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in
base alle analisi svolte da Europol; d) collaborare e consultarsi con la rete
giudiziaria europea in materia penale, anche utilizzando e contribuendo ad
arricchire la base di dati documentali della rete; e) prestare sostegno operativo, tecnico e
finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, anche
delle squadre investigative comuni. 2. Nello svolgimento dei suoi compiti, Eurojust
può chiedere, specificandone i motivi, che le autorità competenti degli Stati
membri interessati: a) avviino un'indagine o un'azione penale
per fatti precisi; b) accettino che una di esse è più indicata ad
avviare un'indagine o un'azione penale per fatti precisi; c) si coordinino con le autorità competenti
di altri Stati membri; d) istituiscano una squadra investigativa
comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione; e) gli comunichino le informazioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti; f) dispongano misure investigative
speciali; g) prendano ogni altra misura giustificata
ai fini dell'indagine o dell'azione penale. 3. Eurojust può inoltre: a) fornire pareri a Europol sulla base delle
analisi da questo sviluppate; b) fornire un sostegno logistico, compresa l'assistenza
per la traduzione, l'interpretazione e l'organizzazione di riunioni di
coordinamento. 4. Qualora due o più Stati membri non
concordino su chi debba avviare un'indagine o un'azione penale a seguito di una
richiesta formulata a norma del paragrafo 2, lettera b), Eurojust formula un
parere scritto sul caso. Il parere è trasmesso senza indugio agli Stati membri
interessati. 5. Su richiesta di un'autorità
competente, Eurojust formula un parere scritto sul ripetersi del rifiuto o
delle difficoltà a eseguire richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria,
anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del
riconoscimento reciproco, purché non sia stato possibile risolvere la questione
con il comune accordo delle autorità nazionali competenti o con l'intervento
dei membri nazionali interessati. Il parere è trasmesso senza indugio agli
Stati membri interessati. Articolo 5
Esercizio delle funzioni
operative 1. Eurojust, quando agisce ai sensi dell'articolo
4, paragrafo 1 o 2, lo fa per il tramite di uno o più membri nazionali
interessati. 2. Eurojust agisce tramite il collegio: a) quando agisce ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 1 o 2 i) se richiesto da uno o più membri
nazionali interessati da un caso trattato da Eurojust; ii) se il caso comporta indagini o azioni
penali che abbiano un'incidenza su scala dell'Unione o possano interessare
Stati membri diversi da quelli direttamente interessati; b) quando agisce ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 3, 4 o 5; c) quando si pone un problema generale
riguardante la realizzazione dei suoi obiettivi operativi; d) se altrimenti previsto dal presente
regolamento. 3. Quando svolge i suoi compiti, Eurojust
comunica se agisce per il tramite di uno o più membri nazionali oppure del collegio. CAPO II
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DI EUROJUST Sezione I
Struttura Articolo 6
Struttura di Eurojust La struttura di
Eurojust comprende: a) i membri nazionali; b) il collegio; c) il comitato esecutivo; d) il direttore amministrativo. Sezione II
Membri nazionali Articolo 7
Status dei membri nazionali 1. Ciascuno Stato membro distacca
presso Eurojust un membro nazionale in conformità del proprio ordinamento
giuridico, il cui luogo normale di lavoro è la sede di Eurojust. 2. Ciascun membro nazionale è assistito
da un aggiunto e un assistente. Il luogo normale di lavoro dell'assistente è
presso Eurojust. Il membro nazionale può essere assistito da più aggiunti o
assistenti, il cui luogo normale di lavoro può essere, se necessario e previo
accordo del collegio, presso Eurojust. 3. I membri nazionali e gli aggiunti
hanno lo status di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di
polizia con pari prerogative. Le autorità nazionali competenti conferiscono
loro i poteri previsti dal presente regolamento affinché possano svolgere i
loro compiti. 4. L'aggiunto è in grado di agire per
conto o in sostituzione del membro nazionale. Anche l'assistente può agire per
conto o in sostituzione del membro nazionale, purché abbia lo status di cui al
paragrafo 3. 5. Le informazioni operative scambiate
tra Eurojust e gli Stati membri sono trasmesse per il tramite dei membri
nazionali. 6. I membri nazionali possono
contattare direttamente le autorità competenti del proprio Stato membro. 7. Gli stipendi ed emolumenti dei
membri nazionali, degli aggiunti e degli assistenti sono a carico dello Stato
membro di origine. 8. Quando i membri nazionali, gli
aggiunti e gli assistenti operano nell'ambito dei compiti di Eurojust, le spese
pertinenti relative a tali attività sono considerate spese operative. Articolo 8
Poteri dei membri nazionali 1. I membri nazionali hanno il potere
di: a) agevolare o altrimenti sostenere l'emissione
e l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco,
oppure emetterle ed eseguirle; b) contattare direttamente e scambiare
informazioni con le autorità nazionali competenti del proprio Stato membro; c) contattare direttamente e scambiare
informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli
impegni internazionali del proprio Stato membro; d) partecipare alle squadre investigative
comuni, anche alla loro costituzione. 2. Di concerto con l'autorità nazionale
competente i membri nazionali: a) dispongono misure investigative; b) autorizzano e coordinano consegne
controllate nel proprio Stato membro in conformità della legislazione
nazionale. 3. Nei casi urgenti in cui non è
possibile raggiungere un accordo tempestivamente, i membri nazionali possono
prendere le misure di cui al paragrafo 2, informandone quanto prima l'autorità
nazionale competente. Articolo 9
Accesso ai registri nazionali I membri nazionali
hanno accesso alle informazioni, o sono quanto meno in grado di ottenerle,
contenute nei seguenti tipi di registri del proprio Stato membro, in conformità
della legislazione nazionale: a) casellario giudiziario; b) registri delle persone arrestate; c) registri relativi alle indagini; d) registri del DNA; e) altri registri di autorità pubbliche
del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all'assolvimento
dei propri compiti. Sezione III
Collegio Articolo 10
Composizione del collegio 1. Il collegio è composto da: a) tutti i membri nazionali quando esercita
le funzioni operative di cui all'articolo 4; b) tutti i membri nazionali e due
rappresentanti della Commissione quando esercita le funzioni di gestione di cui
all'articolo 14. 2. Il mandato dei membri e dei loro
aggiunti è di almeno di quattro anni, rinnovabile una volta. Allo scadere del
mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino al rinnovo del
mandato o fino alla loro sostituzione. 3. Il direttore amministrativo
partecipa alle riunioni di gestione del collegio, senza diritto di voto. 4. Il collegio può invitare a
partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui
parere possa essere rilevante. 5. Fatte salve le disposizioni del
regolamento interno, i membri del collegio possono farsi assistere da consulenti
o esperti. Articolo 11
Presidente e vicepresidente
di Eurojust 1. Il collegio elegge un presidente e
due vicepresidenti scegliendoli tra i suoi membri nazionali, a maggioranza dei
due terzi dei membri che lo compongono. 2. Il vicepresidente sostituisce il
presidente quando questi è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. 3. Il mandato del presidente e del
vicepresidente è di quattro anni. Esso è rinnovabile una volta. Qualora un
membro nazionale sia eletto presidente o vicepresidente di Eurojust, il suo
mandato di membro nazionale è prorogato affinché possa svolgere le funzioni di
presidente o vicepresidente. Articolo 12
Riunioni del collegio 1. Le riunioni del collegio sono
indette dal presidente. 2. Il collegio tiene almeno una
riunione operativa al mese. Per esercitare le funzioni di gestione, il collegio
tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa
del presidente, su richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei suoi
membri. 3. Il procuratore europeo riceve gli
ordini del giorno di tutte le riunioni del collegio ed è autorizzato a
parteciparvi, senza diritto di voto, ogniqualvolta si discutano questioni che
consideri rilevanti per il funzionamento della Procura europea. Articolo 13
Modalità di votazione del
collegio 1. Salvo altrimenti disposto, il
collegio decide a maggioranza dei suoi membri. 2. Ogni membro dispone di un voto. In
assenza di un membro con diritto di voto, l'aggiunto è abilitato a esercitare
il diritto di voto. 3. Il presidente e i vicepresidenti
hanno diritto di voto. Articolo 14
Funzioni di gestione del
collegio 1. Nell'esercizio delle funzioni di
gestione il collegio: a) ogni anno adotta, a maggioranza dei due
terzi dei suoi membri, il documento di programmazione di Eurojust di cui all'articolo
15; b) adotta, a maggioranza dei due terzi dei
suoi membri, il bilancio annuale di Eurojust ed esercita le altre funzioni
riguardanti il bilancio di Eurojust a norma del capo VI; c) adotta la relazione annuale di attività
consolidata sulle attività di Eurojust e la trasmette, entro il [data
prevista nel regolamento concernente il quadro finanziario] dell'anno
successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte
dei conti e ai parlamenti nazionali e la rende pubblica; d) adotta la programmazione delle risorse
umane nell'ambito del documento di programmazione; e) adotta le regole finanziarie applicabili
a Eurojust conformemente all'articolo 52; f) adotta norme per la prevenzione e la
gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri; g) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in
relazione al personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei
funzionari[17]
all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri
agenti[18]
all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri
dell'autorità che ha il potere di nomina"); h) nomina il direttore amministrativo e, se
del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo
17; i) nomina un contabile e un responsabile
della protezione dei dati, che sono funzionalmente indipendenti nell'esercizio
delle loro funzioni; j) adotta gli accordi di lavoro conclusi ai
sensi dell'articolo 43; k) elegge il presidente e i vicepresidenti
conformemente all'articolo 11; l) adotta il proprio regolamento interno. 2. Il collegio adotta, in conformità
all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo
2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime
applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore amministrativo i
poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le
condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore amministrativo è
autorizzato a subdelegare tali poteri. 3. Qualora circostanze eccezionali lo
richiedano, il collegio può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i
poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore
amministrativo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso
o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal
direttore amministrativo. 4. Il collegio adotta le decisioni
riguardanti la nomina del direttore amministrativo, la proroga del suo mandato
e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza dei due terzi dei propri membri. Articolo 15
Programmazione annuale e
pluriennale 1. Entro il [30 novembre di ogni anno]
il collegio adotta un documento di programmazione contenente la programmazione
pluriennale ed annuale, in base a un progetto presentato dal direttore
amministrativo e tenuto conto del parere della Commissione. Lo trasmette al
Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il documento di
programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio
generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza. 2. Il programma di lavoro annuale
comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli
indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da
finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziate per ogni
azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e
gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il
programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4.
Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto
all'esercizio finanziario precedente. 3. Quando all'Agenzia viene affidato un
nuovo compito, il collegio modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le
modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la
stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il collegio può
delegare al direttore amministrativo il potere di presentare modifiche non
sostanziali del programma di lavoro annuale. 4. Il programma di lavoro pluriennale
definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i
risultati attesi e gli indicatori di risultato. Definisce inoltre la
programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.
La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione
strategica viene aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito
della valutazione di cui all'articolo 56. Sezione IV
Comitato esecutivo Articolo 16
Funzionamento del comitato
esecutivo 1. Il collegio è assistito da un
comitato esecutivo. Il comitato esecutivo non partecipa alle funzioni operative
di Eurojust di cui agli articoli 4 e 5. 2. Il comitato esecutivo: a) prepara le decisioni che il collegio
dovrà adottare ai sensi dell'articolo 14; b) adotta una strategia antifrode,
proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle
misure da attuare; c) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione
dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma
dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari; d) assicura un seguito adeguato alle
osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit interne
ed esterne, dalle valutazioni e dalle indagini, incluse quelle del garante
europeo della protezione dei dati e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF); e) prende tutte le decisioni relative all'istituzione
e, se necessario, alla modifica delle strutture amministrative interne di
Eurojust; f) fatte salve le responsabilità del
direttore amministrativo di cui all'articolo 18, assiste e consiglia il
direttore amministrativo in merito all'attuazione delle decisioni del collegio,
al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio; g) prende qualsiasi altra decisione non
espressamente attribuita al collegio dall'articolo 5 o 14 o sotto la
responsabilità del direttore amministrativo a norma dell'articolo 18; h) adotta il proprio regolamento interno. 3. Se necessario, per motivi di
urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie a
nome del collegio, in particolare su questioni amministrative e di bilancio,
che il collegio dovrà confermare. 4. Il comitato esecutivo è composto dal
presidente e dai vicepresidenti del collegio, da un rappresentante della
Commissione e da un altro membro del collegio. Il presidente del collegio è
anche presidente del comitato esecutivo. Il comitato esecutivo decide a
maggioranza dei suoi membri e ciascun membro dispone di un voto. Il direttore
amministrativo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di
voto. 5. Il mandato dei membri del comitato
esecutivo è di quattro anni, ad eccezione del membro del collegio che è
nominato secondo un sistema di rotazione di due anni. La durata del mandato dei
membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come
membri nazionali. 6. Il comitato esecutivo tiene una
riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su iniziativa
del presidente, su richiesta della Commissione o di almeno due degli altri suoi
membri. 7. Il procuratore europeo riceve gli
ordini del giorno di tutte le riunioni del comitato esecutivo ed è libero di
parteciparvi, senza diritto di voto, ogniqualvolta si discutano questioni che
egli consideri rilevanti per il funzionamento della Procura europea. 8. Il procuratore europeo può
indirizzare pareri scritti al comitato esecutivo, che risponde per iscritto
senza indebito ritardo. Sezione V
Direttore amministrativo Articolo 17
Status del direttore
amministrativo 1. Il direttore amministrativo è
assunto come agente temporaneo di Eurojust ai sensi dell'articolo 2,
lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. 2. Il direttore amministrativo è
nominato dal collegio, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla
Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Per la
conclusione del contratto con il direttore amministrativo, Eurojust è
rappresentato dal presidente del collegio. 3. La durata del mandato del direttore
amministrativo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione
effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore
amministrativo. 4. Agendo su proposta della
Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il
collegio può prorogare una volta il mandato del direttore amministrativo per
non più di cinque anni. 5. Il direttore amministrativo il cui
mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di
selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo. 6. Il direttore amministrativo risponde
al collegio e al comitato esecutivo. 7. Il direttore amministrativo può
essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del collegio presa su
proposta della Commissione. Articolo 18
Compiti del direttore
amministrativo 1. A fini amministrativi, Eurojust è
gestito dal suo direttore amministrativo. 2. Fatte salve le competenze della
Commissione, del collegio o del comitato esecutivo, il direttore amministrativo
esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta
istruzioni da alcun governo o altro organismo. 3. Il direttore amministrativo è il
rappresentante legale di Eurojust. 4. Il direttore amministrativo è responsabile
dell'esecuzione dei compiti amministrativi conferiti a Eurojust. In particolare
spetta al direttore amministrativo: a) assicurare la gestione corrente di
Eurojust; b) attuare le decisioni adottate dal
collegio e dal comitato esecutivo; c) elaborare il documento di programmazione
e presentarlo al comitato esecutivo e al collegio previa consultazione della
Commissione; d) attuare il documento di programmazione e
informare il comitato esecutivo e il collegio in merito alla sua attuazione; e) redigere la relazione annuale di attività
di Eurojust e presentarla al comitato esecutivo per integrazione e al collegio
per approvazione; f) elaborare un piano d'azione volto a dare
seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interne ed esterne, delle
valutazioni e delle indagini, incluse quelle del garante europeo della
protezione dei dati e dell'OLAF, e informare due volte l'anno il comitato
esecutivo, la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati sui
progressi compiuti; g) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione
mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione
e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli effettivi e, nel caso
in cui siano riscontrate irregolarità, mediante il recupero delle somme
indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di
sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive; h) elaborare una strategia antifrode di
Eurojust e presentarla al comitato esecutivo per approvazione; i) predisporre il progetto delle regole
finanziarie applicabili a Eurojust; j) predisporre il progetto di stato di
previsione delle entrate e delle spese di Eurojust ed eseguire il bilancio. CAPO III
ASPETTI OPERATIVI Articolo 19
Coordinamento permanente 1. Per poter svolgere i suoi compiti in
casi urgenti, Eurojust istituisce un coordinamento permanente in grado di
ricevere e trattare in qualsiasi momento le richieste che gli sono destinate.
Il coordinamento permanente è contattabile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
attraverso un punto di contatto unico presso Eurojust. 2. Il coordinamento permanente si
avvale di un rappresentante (rappresentante del coordinamento permanente) per
Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un
assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale. Il rappresentante del
coordinamento permanente è in grado di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su
7. 3. I rappresentanti del coordinamento
permanente intervengono senza indugio, in relazione all'esecuzione della
richiesta nel proprio Stato membro. Articolo 20
Sistema di coordinamento
nazionale Eurojust 1. Ciascuno Stato membro designa uno o
più corrispondenti nazionali per Eurojust. 2. Ciascuno Stato membro istituisce un
sistema di coordinamento nazionale Eurojust per assicurare il coordinamento del
lavoro svolto: a) dai corrispondenti nazionali di Eurojust; b) dal corrispondente nazionale di Eurojust
in materia di terrorismo; c) dal corrispondente nazionale della rete
giudiziaria europea in materia penale e da un massimo di tre altri punti di
contatto della rete; d) dai membri nazionali o dai punti di
contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite
con le decisioni 2002/494/GAI, 2007/845/GAI e 2008/852/GAI. 3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2
mantengono la posizione e lo status conferiti loro dal diritto nazionale. 4. I corrispondenti nazionali di
Eurojust sono responsabili del funzionamento del sistema di coordinamento
nazionale Eurojust. Qualora siano designati più corrispondenti, uno di questi è
responsabile del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust. 5. Il sistema di coordinamento
nazionale Eurojust agevola, all'interno dello Stato membro, lo svolgimento dei
compiti di Eurojust, segnatamente: a) provvedendo affinché il sistema
automatico di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 24 riceva le
informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e
affidabile; b) aiutando a determinare se procedere al
trattamento del fascicolo con l'assistenza di Eurojust o della rete giudiziaria
europea; c) aiutando il membro nazionale a
individuare le pertinenti autorità per l'esecuzione delle richieste e decisioni
di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano
il principio del riconoscimento reciproco; d) mantenendo stretti rapporti con l'unità
nazionale Europol. 6. Per conseguire gli obiettivi di cui
al paragrafo 5, le persone di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere
a), b) e c), sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in
conformità del presente articolo e degli articoli 24, 25, 26 e 30, e le persone
di cui al paragrafo 2, lettera d), possono essere collegate. Il
collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli è a carico del bilancio
generale dell'Unione europea. 7. La creazione del sistema di
coordinamento nazionale Eurojust e la designazione dei corrispondenti nazionali
non preclude contatti diretti tra il membro nazionale e le autorità competenti
del suo Stato membro. Articolo 21
Scambio di informazioni con
gli Stati membri e tra membri nazionali 1. Le autorità competenti degli Stati
membri scambiano con Eurojust tutte le informazioni necessarie allo svolgimento
dei suoi compiti, conformemente agli articoli 2 e 4 e alle norme sulla
protezione dei dati contemplate dal presente regolamento. Tale disposizione
include almeno le informazioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7. 2. La trasmissione di informazioni a
Eurojust è interpretata come richiesta di assistenza di Eurojust nel caso in questione
solo se un'autorità competente dispone in tal senso. 3. I membri nazionali scambiano tra
loro o con le autorità competenti dei rispettivi Stati membri, senza
autorizzazione preliminare, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento
dei compiti di Eurojust. In particolare, le autorità nazionali competenti
informano senza indugio i rispettivi membri nazionali dei casi che li riguardano. 4. Le autorità nazionali competenti
informano i rispettivi membri nazionali dell'istituzione di squadre investigative
comuni e dei risultati del lavoro di tali squadre. 5. Le autorità nazionali competenti
informano senza indugio i rispettivi membri nazionali di qualsiasi caso
riguardante forme di criminalità di competenza di Eurojust che interessano
almeno tre Stati membri per cui sono state trasmesse richieste o decisioni di
cooperazione giudiziaria ad almeno due Stati membri, anche con riferimento agli
strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco. 6. Le autorità nazionali competenti
informano i rispettivi membri nazionali in ordine: a) ai casi in cui sono sorti o possono
sorgere conflitti di giurisdizione; b) alle consegne controllate che riguardino
almeno tre paesi, di cui almeno due siano Stati membri; c) al ripetersi del rifiuto o di difficoltà a
eseguire richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con
riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento
reciproco. 7. Le autorità nazionali non sono
tenute, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni se così facendo: a) arrecherebbero pregiudizio agli interessi
nazionali essenziali in materia di sicurezza, oppure b) metterebbero a repentaglio la sicurezza
delle persone. 8. Il presente articolo lascia
impregiudicate le condizioni stabilite in accordi o intese bilaterali o
multilaterali tra Stati membri e paesi terzi, comprese le condizioni stabilite
da paesi terzi riguardo all'utilizzo delle informazioni già fornite. 9. Le informazioni di cui al presente
articolo sono trasmesse nel modo strutturato stabilito da Eurojust. Articolo 22
Informazioni trasmesse da
Eurojust alle autorità nazionali competenti 1. Eurojust comunica alle autorità
nazionali competenti informazioni relative ai risultati del trattamento delle
informazioni e all'esistenza di collegamenti con casi già registrati nel
sistema automatico di gestione dei fascicoli. Tali informazioni possono
includere dati personali. 2. Quando un'autorità nazionale
competente chiede informazioni, Eurojust trasmette tali informazioni nei
termini stabiliti da quella autorità. Articolo 23
Seguito riservato alle
richieste e ai pareri di Eurojust Le autorità nazionali competenti rispondono
senza indugio alle richieste e ai pareri di Eurojust di cui all'articolo 4. Le
autorità competenti degli Stati membri interessati, se decidono di non
accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, o di non
seguire un parere scritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 o 5, comunicano
senza indugio a Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni. Qualora
non sia possibile motivare il rifiuto di accogliere una richiesta poiché ciò
arrecherebbe pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di
sicurezza o metterebbe a repentaglio la sicurezza delle persone, le autorità
competenti degli Stati membri possono addurre motivazioni operative. Articolo 24
Sistema automatico di
gestione dei fascicoli, indice e archivi di lavoro temporanei 1. Eurojust istituisce un sistema
automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e
di un indice contenenti i dati personali di cui all'allegato 2 e dati non
personali. 2. Il sistema automatico di gestione
dei fascicoli è volto a: a) prestare sostegno alla gestione e al
coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui Eurojust fornisce assistenza,
segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni; b) agevolare l'accesso alle informazioni
sulle indagini e le azioni penali in corso; c) agevolare il controllo della legittimità
del trattamento dei dati personali e del rispetto del presente regolamento in
tale ambito. 3. Il sistema automatico di gestione
dei fascicoli può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di
cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI. 4. L'indice contiene rinvii agli
archivi di lavoro temporanei trattati nel quadro di Eurojust e non può
contenere dati personali diversi da quelli di cui all'allegato 2, punto 1,
lettere da a) a i), k) e m), e punto 2. 5. Nello svolgimento delle loro
funzioni, i membri nazionali possono trattare in un archivio di lavoro
temporaneo dati relativi ai casi specifici dei quali si occupano. Ne consentono
l'accesso al responsabile della protezione dei dati. Il membro nazionale
interessato informa il responsabile della protezione dei dati della creazione
di ogni nuovo archivio di lavoro temporaneo contenente dati personali. 6. Per il trattamento di dati personali
operativi, Eurojust non può istituire archivi automatizzati diversi dal sistema
automatico di gestione dei fascicoli. 7. Il sistema automatico di gestione dei
fascicoli e i suoi archivi di lavoro temporanei sono messi a disposizione della
Procura europea. 8. Le disposizioni sull'accesso al
sistema automatico di gestione dei fascicoli e agli archivi di lavoro
temporanei si applicano, mutatis mutandis, alla Procura europea. Tuttavia non
sono accessibili a livello nazionale le informazioni da questa inserite nel
sistema automatico di gestione dei fascicoli, negli archivi di lavoro
temporanei e nell'indice. Articolo 25
Funzionamento degli archivi
di lavoro temporanei e dell'indice 1. Il membro nazionale interessato crea
un archivio di lavoro temporaneo per ogni caso in merito al quale gli sono
trasmesse informazioni, purché la trasmissione sia conforme al presente
regolamento o agli altri strumenti giuridici applicabili. Il membro nazionale è
responsabile della gestione degli archivi di lavoro temporanei che ha creato. 2. Il membro nazionale che ha creato un
archivio di lavoro temporaneo decide, caso per caso, se mantenere riservato
tale archivio ovvero se concedervi accesso totale o parziale ad altri membri
nazionali o al personale di Eurojust autorizzato dal direttore amministrativo,
ove necessario per consentire a Eurojust di svolgere i suoi compiti. 3. Il membro nazionale che ha creato un
archivio di lavoro temporaneo decide quali informazioni relative a tale
archivio inserire nell'indice. Articolo 26
Accesso al sistema automatico
di gestione dei fascicoli a livello nazionale 1. Le persone di cui all'articolo 20,
paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di
gestione dei fascicoli, possono accedere unicamente: a) all'indice, purché il membro nazionale
che ha deciso di introdurre i dati nell'indice non abbia espressamente negato
tale accesso; b) agli archivi di lavoro temporanei creati
dal membro nazionale del loro Stato membro; c) agli archivi di lavoro temporanei creati
da membri nazionali di altri Stati membri ai quali il membro nazionale del loro
Stato membro è autorizzato ad accedere, purché il membro nazionale che ha
creato l'archivio di lavoro temporaneo non abbia espressamente negato tale
accesso. 2. Il membro nazionale decide, entro i
limiti di cui al paragrafo 1, la portata dell'accesso agli archivi di lavoro
temporanei concesso nel proprio Stato membro alle persone di cui all'articolo 20,
paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di
gestione dei fascicoli. 3. Previa consultazione del membro
nazionale, ciascuno Stato membro decide la portata dell'accesso all'indice
concesso sul suo territorio alle persone di cui all'articolo 20, paragrafo 2,
nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei
fascicoli. Gli Stati membri notificano la loro decisione a Eurojust e alla
Commissione. Quest'ultima ne informa gli altri Stati membri. 4. Le persone cui è concesso l'accesso
ai sensi del paragrafo 2 accedono quanto meno all'indice nella misura
necessaria per accedere agli archivi di lavoro temporaneo cui hanno diritto di accesso. CAPO IV
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI Articolo 27
Trattamento dei dati
personali 1. Nella misura in cui sia necessario
per assolvere il suo compito esplicitamente dichiarato, Eurojust può, nell'ambito
delle sue competenze e al fine di svolgere le sue funzioni operative, trattare
con procedimenti automatizzati o casellari manuali strutturati a norma del
presente regolamento soltanto i dati personali di cui all'allegato 2, punto 1,
riguardanti persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri
interessati, sono sospettate di aver commesso un reato di sua competenza o di
avervi partecipato, o che sono state condannate per siffatto reato. 2. Eurojust può trattare soltanto i
dati personali di cui all'allegato 2, punto 2, riguardanti persone che, in base
all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono considerate
testimoni o vittime in un'indagine o azione penale riguardante una o più forme
di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 3, oppure persone di età
inferiore a 18 anni. Il trattamento di tali dati personali può aver luogo solo
se strettamente necessario per assolvere il compito esplicitamente dichiarato
di Eurojust, nell'ambito delle sue competenze e al fine di svolgere le sue
funzioni operative. 3. In casi eccezionali Eurojust può
anche trattare, per un periodo limitato che non può superare il tempo
necessario per concludere il caso in relazione al quale sono trattati, dati
personali diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardanti le
circostanze di un reato, se sono di rilevanza immediata e rientrano nell'ambito
di indagini in corso che Eurojust coordina o contribuisce a coordinare e se il
loro trattamento è strettamente necessario per le finalità di cui al paragrafo
1. Il responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 31 è
immediatamente informato di ciò e delle circostanze specifiche che giustificano
la necessità del trattamento di tali dati personali. Qualora questi altri dati
riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, la decisione di
trattarli è presa di comune accordo da almeno due membri nazionali. 4. Eurojust può trattare, mediante
procedimenti automatizzati o meno, dati personali che rivelino la razza, l'origine
etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza
sindacale, come pure dati relativi alla salute o alla vita sessuale, soltanto
se strettamente necessario per le indagini nazionali pertinenti e per il
coordinamento al suo interno e se tali dati integrano altri dati personali già
trattati da Eurojust. Il responsabile della protezione dei dati ne è immediatamente
informato. Tali dati non possono essere trattati nell'indice di cui all'articolo
24, paragrafo 4. Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai
sensi del paragrafo 2, la decisione di trattarli è presa dal collegio. 5. Al trattamento dei dati personali effettuato
da Eurojust nell'ambito delle sue attività si applica il regolamento (CE)
n. 45/2001. Il presente regolamento specifica e integra il regolamento
(CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i dati personali trattati da Eurojust
nell'adempimento delle sue funzioni operative. Articolo 28
Termini per la conservazione
dei dati personali 1. I dati personali trattati da
Eurojust non possono essere conservati oltre la prima data applicabile tra le
seguenti: a) la scadenza del termine di prescrizione
dell'azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall'indagine e dall'azione
penale; b) la data in cui la persona è assolta e la
decisione giudiziaria diventa definitiva; c) tre anni dopo la data in cui è divenuta
definitiva la decisione giudiziaria dell'ultimo degli Stati membri interessati
dalle indagini o dall'azione penale; d) la data in cui Eurojust e gli Stati
membri interessati constatano o convengono di comune accordo che non è più
necessario il coordinamento delle indagini o dell'azione penale di Eurojust, salvo
che non sussista l'obbligo di fornire questa informazione a Eurojust in
conformità dell'articolo 21, paragrafo 5 o 6; e) tre anni dopo la data in cui i dati sono
stati trasmessi in conformità dell'articolo 21, paragrafo 6 o 7. 2. Il rispetto dei termini per la
conservazione, previsti al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), è
costantemente verificato mediante un idoneo trattamento automatizzato. In ogni
caso, una verifica della necessità di conservare i dati è effettuata ogni tre
anni dopo il loro inserimento. Se i dati delle persone di cui all'articolo 27,
paragrafo 4, sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il garante
europeo della protezione dei dati. 3. Qualora sia scaduto uno dei termini
di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), Eurojust verifica la necessità
di conservare i dati più a lungo per poter assolvere i suoi compiti, e può
decidere di conservare tali dati a titolo di deroga fino alla verifica
successiva. I motivi dell'ulteriore conservazione devono essere giustificati e
registrati. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei
dati personali, questi sono automaticamente cancellati dopo tre anni. Tuttavia,
dopo la scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gli
Stati membri interessati di cui al paragrafo 1, lettera a), i dati possono
essere conservati soltanto se sono necessari affinché Eurojust fornisca
assistenza in conformità del presente regolamento. 4. Quando, in conformità del paragrafo
3, i dati sono conservati oltre le date di cui al paragrafo 1, il garante
europeo della protezione dei dati verifica ogni tre anni la necessità di
conservarli. 5. Qualora un fascicolo contenga dati
non automatizzati e non strutturati e sia scaduto il termine per la conservazione
dell'ultimo dato automatizzato proveniente da tale fascicolo, ciascun elemento
del fascicolo in questione è restituito all'autorità che l'aveva trasmesso e ne
sono distrutte le eventuali copie. 6. Qualora Eurojust abbia coordinato
indagini o azioni penali, i membri nazionali interessati informano Eurojust e
gli altri Stati membri interessati di tutte le decisioni giudiziarie relative
al caso e aventi carattere definitivo, in particolare per consentire l'applicazione
del paragrafo 1, lettera b). Articolo 29
Registrazione e
documentazione 1. Ai fini della verifica della liceità
del trattamento dei dati e dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la
sicurezza dei dati, Eurojust provvede affinché siano registrati la raccolta, la
modifica, l'accesso, la comunicazione, l'interconnessione e la cancellazione di
dati personali usati a fini operativi. I registri o la documentazione sono
cancellati dopo 18 mesi, salvo che i dati siano necessari per un controllo in
corso. 2. I registri o la documentazione
preparati ai sensi del paragrafo 1 sono trasmessi, su richiesta, al garante
europeo della protezione dei dati. Il garante europeo della protezione dei dati
utilizza le informazioni solo per il controllo della protezione dei dati e per
garantire un trattamento corretto dei dati, nonché la loro integrità e
sicurezza. Articolo 30
Accesso autorizzato ai dati
personali Possono avere
accesso ai dati personali trattati da Eurojust a fini operativi, nello
svolgimento dei compiti di Eurojust e nei limiti previsti agli articoli 24, 25
e 26, soltanto i membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti, le persone di
cui all'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema
automatico di gestione dei fascicoli, e il personale autorizzato di Eurojust. Articolo 31
Nomina del responsabile
della protezione dei dati 1. Il comitato esecutivo nomina un
responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 24 del
regolamento (CE) n. 45/2001. 2. Nell'adempiere agli obblighi di cui
all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001, il responsabile della
protezione dei dati: a) garantisce che sia mantenuta traccia
scritta del trasferimento dei dati personali; b) coopera con il personale di Eurojust
preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di
trattamento dati; c) redige una relazione annuale e la
trasmette al collegio e al garante europeo della protezione dei dati. 3. Nello svolgimento dei suoi compiti,
il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da
Eurojust e a tutti i locali di Eurojust. 4. I membri del personale Eurojust che
assistono il responsabile della protezione dei dati nell'esercizio delle sue
funzioni hanno accesso ai dati personali trattati presso Eurojust e ai locali
di Eurojust nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti. 5. Qualora ritenga che non siano state
rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 o del presente
regolamento relative al trattamento dei dati personali, il responsabile della
protezione dei dati ne informa il direttore amministrativo chiedendogli di
porre rimedio all'inadempienza entro un dato termine. Se il direttore
amministrativo non pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine
determinato, il responsabile della protezione dei dati ne informa il collegio e
concorda un termine per la risposta. Se il collegio non pone rimedio al
trattamento non conforme entro il termine determinato, il responsabile della
protezione dei dati si rivolge al garante europeo della protezione dei dati. 6. Il comitato esecutivo adotta le
norme d'attuazione di cui all'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (CE)
n. 45/2001. Articolo 32
Modalità per l'esercizio del
diritto di accesso 1. L'interessato che desideri
esercitare il diritto di accesso può presentare, gratuitamente, un'apposita
domanda all'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta. L'autorità
sottopone la domanda a Eurojust senza indugio, in ogni caso entro un mese dal
ricevimento. 2. Senza indebito ritardo e in ogni
caso entro tre mesi dal ricevimento, Eurojust risponde alla domanda. 3. Eurojust consulta le autorità
competenti degli Stati membri interessati sulla decisione da prendere. La
decisione di accesso ai dati è subordinata alla stretta cooperazione tra
Eurojust e gli Stati membri direttamente interessati dalla loro comunicazione.
Se uno Stato membro si oppone alla risposta proposta da Eurojust, comunica la
motivazione a Eurojust. 4. Quando il diritto di accesso è
limitato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 45/2001, Eurojust ne informa per iscritto l'interessato conformemente
all'articolo 20, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Le informazioni sulle
motivazioni principali possono essere omesse qualora la loro comunicazione privi
di effetto la limitazione. L'interessato è informato almeno del fatto che il
garante europeo della protezione dei dati ha effettuato tutte le verifiche
necessarie. 5. Eurojust documenta i motivi per cui
ha omesso di comunicare le motivazioni principali su cui si basa la limitazione
di cui al paragrafo 4. 6. I membri nazionali interessati dalla
domanda la trattano e decidono in nome di Eurojust. La domanda è evasa nei tre
mesi successivi alla ricezione. Quando sono in disaccordo, i membri nazionali
adiscono il collegio, che decide in merito alla domanda con la maggioranza dei
due terzi. 7. Quando, in applicazione degli
articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della
protezione dei dati verifica la liceità del trattamento presso Eurojust, quanto
meno informa l'interessato di aver effettuato tutte le verifiche necessarie. Articolo 33
Diritto di rettifica,
cancellazione e limitazione di trattamento 1. Se i dati personali in possesso di
Eurojust da rettificare, cancellare o sottoporre a limitazione di trattamento a
norma dell'articolo 14, 15 o 16 del regolamento (CE) n. 45/2001 sono stati
forniti da paesi terzi, organizzazioni internazionali, parti private o persone
private oppure sono il risultato di analisi di Eurojust, Eurojust provvede alla
loro rettifica, cancellazione o alla limitazione del loro trattamento. 2. Se i dati personali in possesso di
Eurojust da rettificare, cancellare o sottoporre a limitazione di trattamento a
norma dell'articolo 14, 15 o 16 del regolamento (CE) n. 45/2001 sono stati
forniti direttamente dagli Stati membri, Eurojust provvede alla loro rettifica,
cancellazione o alla limitazione del loro trattamento in collaborazione con gli
Stati membri. 3. Se i dati errati sono stati
trasferiti con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da
Stati membri sono dovuti a mancato trasferimento o sono trasferiti in
violazione del presente regolamento, oppure al fatto che Eurojust ha immesso,
ripreso o conservato i dati in modo errato o in violazione del presente
regolamento, Eurojust li rettifica o li cancella in collaborazione con gli
Stati membri interessati. 4. Nei casi di cui all'articolo 14, 15
o 16 del regolamento (CE) n. 45/2001, tutti i destinatari dei dati sono
informati senza indugio in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE)
n. 45/2001. I destinatari provvedono quindi alla rettifica, cancellazione
o limitazione di trattamento dei dati nei rispettivi sistemi, conformemente
alle norme loro applicabili. 5. Senza indebito ritardo e in ogni
caso entro tre mesi dal ricevimento della domanda, Eurojust informa per
iscritto l'interessato che i dati che lo riguardano sono stati rettificati,
cancellati o sottoposti a limitazione di trattamento. 6. Eurojust informa per iscritto l'interessato
di ogni rifiuto di rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento e
delle possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei
dati e di proporre ricorso giurisdizionale. Articolo 34
Responsabilità in materia di
protezione dei dati 1. Eurojust tratta i dati personali in
modo che sia possibile individuare l'autorità che li ha forniti o i sistemi da cui
sono stati ottenuti. 2. La responsabilità della qualità dei
dati personali incombe allo Stato membro che ha fornito i dati personali a Eurojust,
e a Eurojust per quanto riguarda i dati personali forniti da organismi dell'Unione,
paesi terzi o organizzazioni internazionali oppure ottenuti da fonti
accessibili al pubblico. 3. La responsabilità del rispetto del
regolamento (CE) n. 45/2001 e del presente regolamento incombe a Eurojust.
La responsabilità della liceità del trasferimento di dati personali incombe,
per i dati personali forniti a Eurojust da Stati membri, allo Stato membro che
li ha forniti e, per i dati personali forniti da Eurojust a Stati membri,
organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali, a Eurojust.
4. Fatte salve altre disposizioni del
presente regolamento, Eurojust è responsabile di tutti i dati da esso trattati. Articolo 35
Cooperazione tra il garante
europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali 1. Il garante europeo della protezione
dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali
riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in
particolare se esso o un'autorità di controllo nazionale constata notevoli
differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente
illeciti nell'uso dei canali Eurojust per lo scambio di informazioni, o in
relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali
sull'attuazione e interpretazione del presente regolamento. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il
garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali,
ciascuno nei limiti delle proprie competenze, possono scambiare informazioni
pertinenti, assistersi vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e
ispezioni, esaminare difficoltà di interpretazione o applicazione del presente
regolamento, studiare problemi inerenti all'esercizio di un controllo
indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si
riferiscono, elaborare proposte armonizzate per soluzioni congiunte di
eventuali problemi e promuovere la sensibilizzazione del pubblico in materia di
diritti di protezione dei dati. 3. Le autorità di controllo nazionali e
il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono ai fini di cui al
presente articolo a seconda delle necessità. I costi di tali riunioni e la
gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei
dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi
di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Articolo 36
Diritto di proporre reclamo
al garante europeo della protezione dei dati 1. Se il reclamo presentato dall'interessato
a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001
riguarda una decisione di cui all'articolo 32 o 33, il garante europeo della
protezione dei dati consulta l'autorità di controllo nazionale o l'autorità
giudiziaria competente dello Stato membro da cui provengono i dati o dello
Stato membro direttamente interessato. La decisione del garante europeo della
protezione dei dati, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di
qualsiasi informazione, è adottata in stretta collaborazione con l'autorità di
controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente. 2. Se il reclamo riguarda il
trattamento di dati forniti a Eurojust da uno Stato membro, il garante europeo
della protezione dei dati si accerta che le opportune verifiche siano state
effettuate correttamente, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo
nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati. 3. Se il reclamo riguarda il
trattamento di dati forniti a Eurojust da organismi dell'Unione, paesi terzi,
organizzazioni internazionali o parti private, il garante europeo della
protezione dei dati si accerta che Eurojust abbia effettuato le opportune
verifiche. Articolo 37
Responsabilità in caso di
trattamento di dati non autorizzato o scorretto 1. Eurojust è responsabile dei danni
cagionati da un proprio trattamento non autorizzato o scorretto dei dati
conformemente all'articolo 340 del trattato. 2. Le denunce nei confronti di Eurojust
nell'ambito della responsabilità di cui al paragrafo 1 sono presentate dinanzi
alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 268 del trattato. 3. Ogni Stato membro è responsabile dei
danni cagionati da un proprio trattamento non autorizzato o scorretto dei dati
comunicati a Eurojust, conformemente al diritto nazionale. CAPO V
RELAZIONI CON I PARTNER SEZIONE I
DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 38
Disposizioni comuni 1. Se necessario allo svolgimento dei
suoi compiti, Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con
gli organismi e le agenzie dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le
autorità competenti di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e l'organizzazione
internazionale di polizia criminale (Interpol). 2. Se utile allo svolgimento dei suoi
compiti e fatte salve le limitazioni fissate ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 8, Eurojust può scambiare direttamente con le entità di cui al
paragrafo 1 tutte le informazioni, esclusi i dati personali. 3. Se necessario allo svolgimento dei
suoi compiti e fatte salve le disposizioni di cui alla sezione IV,
Eurojust può ricevere dalle entità di cui al paragrafo 1 dati personali e
trattarli, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 45/2001. 4. Eurojust trasferisce i dati
personali a paesi terzi, organizzazioni internazionali e a Interpol solo se
necessario per prevenire e combattere le forme di criminalità di sua competenza
e conformemente al presente regolamento. Se i dati da trasmettere sono stati
forniti da uno Stato membro, Eurojust ne chiede il consenso, a meno che: a) l'autorizzazione possa presumersi, non
avendo lo Stato membro espressamente limitato la possibilità di trasferimenti
successivi, oppure b) lo Stato membro abbia previamente
autorizzato il trasferimento successivo, in termini generali o a condizioni
particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento. 5. Sono vietati i trasferimenti
successivi a terzi di dati personali pervenuti a Eurojust da Stati membri,
organismi o agenzie dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali o
da Interpol, salvo esplicito consenso di Eurojust alla luce delle circostanze
del caso, per una finalità specifica che non sia incompatibile con le finalità
per le quali sono stati trasmessi i dati. SEZIONE II
RELAZIONI CON I PARTNER Articolo 39
Cooperazione con la rete giudiziaria
europea e altre reti dell'Unione europea coinvolte nella cooperazione
giudiziaria penale 1. Eurojust e la rete giudiziaria
europea in materia penale intrattengono rapporti privilegiati basati sulla
concertazione e sulla complementarità, in particolare tra il membro nazionale,
i punti di contatto della rete giudiziaria europea di uno stesso Stato membro e
i corrispondenti nazionali di Eurojust e della rete giudiziaria europea. Al
fine di garantire una cooperazione efficace, sono prese le seguenti misure: a) i membri nazionali informano i punti di
contatto della rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli
che ritengano possano essere trattati più opportunamente dalla rete; b) il segretariato della rete giudiziaria
europea fa parte del personale di Eurojust. Ne costituisce un'unità distinta
sul piano funzionale. Può avvalersi dei mezzi amministrativi di Eurojust
necessari ad assolvere i compiti della rete giudiziaria europea, anche per la
copertura dei costi delle riunioni plenarie della rete; c) i punti di contatto della rete giudiziaria
europea, quando lo si ritiene necessario, possono essere invitati alle riunioni
di Eurojust. 2. I segretariati della rete delle
squadre investigative comuni e della rete istituita con decisione 2002/494/GAI
fanno parte del personale di Eurojust. Tali segretariati costituiscono unità
distinte sul piano funzionale. Possono avvalersi dei mezzi amministrativi di
Eurojust necessari ad assolvere i rispettivi compiti. Eurojust provvede al
coordinamento dei segretariati. Il presente paragrafo si applica al
segretariato di qualsiasi nuova rete istituita con decisione del Consiglio
allorché tale decisione prevede che il segretariato sia assunto da Eurojust. 3. La rete istituita con decisione
2008/852/GAI può chiedere che Eurojust le fornisca un segretariato. Se tale
richiesta viene fatta, si applica il paragrafo 2. Articolo 40
Relazioni con Europol 1. Eurojust prende tutte le
misure opportune affinché Europol, nell'ambito del suo mandato, abbia accesso
indiretto, in base a un sistema "hit/no hit", alle informazioni
fornite a Eurojust, fatte salve le eventuali limitazioni indicate da Interpol,
dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle
organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni. In caso di
riscontro positivo (hit), Eurojust avvia la procedura tramite cui l'informazione
che ha generato l'hit può essere condivisa, conformemente alla decisione di
Interpol, dello Stato membro, dell'organismo dell'Unione, del paese terzo o
dell'organizzazione internazionale che l'ha fornita a Eurojust. 2. Le ricerche sulle
informazioni ai sensi del paragrafo 1 sono effettuate solo per verificare se le
informazioni a disposizione di Eurojust corrispondono con quelle trattate
presso Europol. 3. Eurojust permette di
effettuare ricerche ai sensi del paragrafo 1 solo previa comunicazione da parte
di Europol dei membri del suo personale autorizzati ad effettuare tali
ricerche. 4. Se durante il trattamento
delle informazioni da parte di Eurojust in relazione a una singola indagine,
Eurojust o uno Stato membro rileva la necessità di coordinamento, cooperazione
o sostegno ai sensi del mandato di Europol, Eurojust informa quest'ultimo e
avvia la procedura di condivisione delle informazioni, conformemente alla
decisione dello Stato membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust si
consulta con Europol. 5. Europol rispetta le
limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, indicate da
Stati membri, organismi o agenzie dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni
internazionali o Interpol. Articolo 41
Relazioni con la Procura
europea 1. Eurojust instaura e mantiene
relazioni privilegiate con la Procura europea, basate su una stretta
cooperazione e sullo sviluppo di reciproci legami operativi, amministrativi e di
gestione come specificato in appresso. A tal fine, il procuratore europeo e il
presidente di Eurojust si riuniscono periodicamente per discutere le questioni
di interesse comune. 2. Eurojust tratta senza indugio le
richieste di sostegno formulate dalla Procura europea e, se del caso, procede
come se le avesse ricevute da un'autorità nazionale competente in materia di
cooperazione giudiziaria. 3. Ogniqualvolta necessario, Eurojust
si avvale dei sistemi di coordinamento nazionale di Eurojust istituiti ai sensi
dell'articolo 20 e delle relazioni che ha stabilito con i paesi terzi, compresi
i magistrati di collegamento, per sostenere la cooperazione instaurata a norma
del paragrafo 1. 4. La cooperazione instaurata a norma
del paragrafo 1 comporta lo scambio di informazioni, anche personali. I dati
così scambiati sono usati solo per le finalità per le quali sono stati forniti.
Qualsiasi altro uso dei dati è autorizzato soltanto nella misura in cui rientra
nel mandato dell'organismo che riceve i dati e previa autorizzazione dell'organismo
che li ha forniti. 5. Al fine di verificare se le
informazioni disponibili presso Eurojust corrispondono a informazioni trattate
dalla Procura europea, Eurojust predispone un meccanismo di controllo
incrociato automatico dei dati inseriti nel sistema automatico di gestione dei
fascicoli. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati del sistema
automatico di gestione dei fascicoli inseriti dalla Procura europea e quelli
inseriti da Eurojust, ne è data notizia a Eurojust, alla Procura europea,
nonché allo Stato membro che ha fornito i dati a Eurojust. Nel caso in cui i
dati siano stati trasmessi da un terzo, Eurojust informa della concordanza solo
il terzo, previo consenso della Procura europea. 6. Eurojust designa i membri del
personale autorizzati ad accedere ai risultati del meccanismo di controllo
incrociato e ne informa la Procura europea. 7. Eurojust sostiene il funzionamento
della Procura europea mediante servizi forniti dal proprio personale. Tale sostegno
comprende in ogni caso: a) il sostegno tecnico per la preparazione
del bilancio annuale, del documento di programmazione contenente la
programmazione annuale e pluriennale e del piano di gestione; b) il sostegno tecnico per l'assunzione del
personale e la gestione delle carriere; c) i servizi di sicurezza; d) i servizi di tecnologia dell'informazione; e) i servizi di gestione finanziaria,
contabilità e audit; f) qualunque altro servizio di interesse
comune. I dettagli dei servizi da fornire sono fissati in
un accordo tra Eurojust e la Procura europea. 8. Il procuratore europeo può
indirizzare pareri scritti al collegio, che risponde per iscritto senza
indebito ritardo. Tali pareri scritti sono presentati in ogni caso quando il
collegio adotta il bilancio annuale e il programma di lavoro. Articolo 42
Relazioni con altri organismi
e agenzie dell'Unione 1. Eurojust instaura e mantiene
relazioni di cooperazione con la rete europea di formazione giudiziaria. 2. L'OLAF può contribuire all'attività
di coordinamento di Eurojust riguardante la tutela degli interessi finanziari
dell'Unione, conformemente al suo mandato ai sensi del regolamento (UE,
Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio n...../2013, relativo alle
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga
il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e
il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio. 3. Per le esigenze di ricezione e
trasmissione delle informazioni tra Eurojust e l'OLAF, e fatto salvo l'articolo
8, gli Stati membri provvedono affinché i membri nazionali di Eurojust siano
considerati autorità competenti degli Stati membri esclusivamente ai fini del
regolamento (CE) n. 1073/1999 e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999[19]. Lo scambio di informazioni
tra l'OLAF e i membri nazionali non pregiudica l'obbligo di informare altre
autorità competenti in virtù di detti regolamenti. SEZIONE III
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Articolo 43
Relazioni con le autorità di
paesi terzi e le organizzazioni internazionali 1. Eurojust può stipulare accordi di
lavoro con le entità di cui all'articolo 38, paragrafo 1. 2. Eurojust può designare, di concerto
con le autorità competenti, punti di contatto nei paesi terzi al fine di
facilitare la cooperazione. SEZIONE IV
TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI Articolo 44
Trasferimento di dati
personali agli organismi e alle agenzie dell'Unione Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai
sensi dell'articolo 21, paragrafo 8, Eurojust può trasferire direttamente i dati
personali agli organismi e alle agenzie dell'Unione se necessario allo
svolgimento dei suoi compiti o dei compiti dell'organismo o dell'agenzia dell'Unione
destinatario. Articolo 45
Trasferimento dei dati
personali ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali 1. Se necessario allo svolgimento dei
suoi compiti, Eurojust può trasferire i dati personali a un'autorità di un
paese terzo, un'organizzazione internazionale o a Interpol sulla base di: a) una decisione della Commissione adottata
ai sensi degli articoli 25 e 31 della direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio[20]
che sancisce che il paese terzo o l'organizzazione internazionale, o un settore
di trattamento all'interno del paese terzo o dell'organizzazione
internazionale, garantisce un livello di protezione adeguato (decisione di
adeguatezza), oppure b) un accordo internazionale concluso tra l'Unione
europea e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo
218 del trattato, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela
della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone,
oppure c) un accordo di cooperazione concluso tra
Eurojust e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo
27 della decisione 2002/187/GAI. In tal caso il trasferimento non necessita di
ulteriori autorizzazioni. Eurojust può concludere accordi di lavoro per attuare
tali accordi o decisioni di adeguatezza. 2. In deroga al paragrafo 1, Eurojust
può autorizzare, caso per caso, il trasferimento dei dati personali ai paesi
terzi, alle organizzazioni internazionali o a Interpol se: a) il trasferimento dei dati è assolutamente
necessario per salvaguardare gli interessi fondamentali di uno o più Stati
membri nel quadro degli obiettivi di Eurojust; b) il trasferimento dei dati è assolutamente
necessario per evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a
reati terroristici; c) il trasferimento è altrimenti necessario
o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
dell'Unione o degli Stati membri, riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal
diritto nazionale, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in
sede giudiziaria, oppure d) il trasferimento è necessario per
salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo. 3. Inoltre il collegio, di concerto con
il garante europeo della protezione dei dati, può autorizzare un complesso di
trasferimenti in conformità delle lettere da a) a d), tenuto conto dell'esistenza
di garanzie con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle
libertà fondamentali delle persone, per un periodo non superiore a un anno e
rinnovabile. 4. Il garante europeo della protezione
dei dati è informato dei casi di applicazione del paragrafo 3. 5. Eurojust può trasferire dati
personali amministrativi conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE)
n. 45/2001. Articolo 46
Magistrati di collegamento
distaccati presso Stati terzi 1. Allo scopo di agevolare la
cooperazione giudiziaria con paesi terzi nei casi in cui Eurojust dà il suo
sostegno in conformità del presente regolamento, il collegio di Eurojust può
distaccare magistrati di collegamento presso un paese terzo, con riserva della
conclusione con detto paese di un accordo di lavoro di cui all'articolo 43. 2. Il magistrato di collegamento di cui
al paragrafo 1 deve possedere un'esperienza di lavoro con Eurojust e una
conoscenza adeguata della cooperazione giudiziaria nonché del funzionamento di
Eurojust. Il distacco di un magistrato di collegamento per conto di Eurojust è
subordinato al consenso preliminare del magistrato e del suo Stato membro. 3. Qualora il magistrato di
collegamento distaccato da Eurojust sia selezionato tra membri nazionali,
aggiunti o assistenti: a) è sostituito nella sua funzione di membro
nazionale, aggiunto o assistente, dallo Stato membro; b) non può più esercitare i poteri
conferitigli ai sensi dell'articolo 8. 4. Fatto salvo l'articolo 110 dello
statuto dei funzionari, il collegio di Eurojust elabora le norme sul distacco
dei magistrati di collegamento e adotta le necessarie disposizioni attuative in
consultazione con la Commissione. 5. Le attività dei magistrati di
collegamento distaccati da Eurojust sono soggette al controllo del garante
europeo della protezione dei dati. I magistrati di collegamento riferiscono al
collegio, che informa opportunamente delle loro attività il Parlamento europeo
e il Consiglio nella relazione annuale. I magistrati di collegamento informano
i membri nazionali e le autorità nazionali competenti di tutti i fascicoli
riguardanti il rispettivo Stato membro. 6. Le autorità competenti degli Stati
membri e i magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 possono mettersi
direttamente in contatto tra loro. In tal caso, il magistrato di collegamento
ne informa il membro nazionale interessato. 7. I magistrati di collegamento di cui
al paragrafo 1 sono connessi al sistema automatico di gestione dei fascicoli. Articolo 47
Richieste di cooperazione
giudiziaria presentate a e da paesi terzi 1. Eurojust coordina l'esecuzione di
richieste di cooperazione giudiziaria di un paese terzo qualora tali richieste
rientrino in una stessa indagine e debbano essere eseguite in almeno due Stati
membri. Tali richieste possono altresì essere trasmesse a Eurojust da un'autorità
nazionale competente. 2. In caso di urgenza e conformemente
all'articolo 19 il coordinamento permanente può ricevere e trattare le
richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo e presentate da un paese
terzo che ha concluso un accordo di lavoro con Eurojust. 3. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo
3, in caso di richieste di cooperazione giudiziaria che si riferiscono alla
stessa indagine e devono essere eseguite in un paese terzo, Eurojust agevola la
cooperazione giudiziaria con il paese terzo in questione. CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 48
Bilancio 1. Tutte le entrate e le spese di
Eurojust sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che
coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio di Eurojust. 2. Le entrate e le spese iscritte nel
bilancio di Eurojust devono essere in pareggio. 3. Fatte salve altre risorse, le
entrate di Eurojust comprendono: a) un contributo dell'Unione iscritto al
bilancio generale dell'Unione europea; b) eventuali contributi finanziari volontari
degli Stati membri; c) i diritti percepiti per pubblicazioni o
qualsiasi altro servizio fornito da Eurojust; d) sovvenzioni ad hoc. 4. Le spese di Eurojust comprendono le
retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le
spese di esercizio. Articolo 49
Stesura del bilancio 1. Ogni anno il direttore
amministrativo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e
delle spese di Eurojust per l'esercizio finanziario successivo, che comprende
la tabella dell'organico, e lo trasmette al collegio. 2. Sulla base di tale progetto, il
collegio prepara uno stato di previsione provvisorio delle entrate e delle
spese di Eurojust per l'esercizio finanziario successivo. 3. Il progetto di stato di previsione
provvisorio delle entrate e delle spese di Eurojust è trasmesso alla
Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro il 31 marzo il collegio
invia alla Commissione lo stato di previsione definitivo, che include un
progetto di tabella dell'organico. 4. La Commissione trasmette al
Parlamento europeo e al Consiglio ("l'autorità di bilancio") lo stato
di previsione con il progetto di bilancio generale dell'Unione europea. 5. Sulla base di tale stato di
previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione
europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo
del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di
bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato. 6. L'autorità di bilancio autorizza gli
stanziamenti a titolo del contributo destinato a Eurojust. 7. L'autorità di bilancio adotta la
tabella dell'organico di Eurojust. 8. Il collegio adotta il bilancio di
Eurojust. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio
generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni
adeguamenti. 9. Per qualsiasi progetto di natura
immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio,
Eurojust informa quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio in
conformità delle disposizioni dell'articolo 203 del regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012. 10. Salvo in casi di forza maggiore, il
Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro
quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni, in
conformità dell'articolo 203 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il progetto immobiliare si considera approvato
alla scadenza del termine di quattro settimane, a meno che il Parlamento
europeo o il Consiglio non adottino una decisione contraria alla proposta entro
tale periodo. Se durante tale periodo di quattro settimane il
Parlamento europeo o il Consiglio avanzano obiezioni debitamente giustificate,
tale periodo è prorogato una volta di due settimane. Se il Parlamento europeo e/o il Consiglio adottano
una decisione contraria al progetto immobiliare, Eurojust ritira la proposta e
può presentarne una nuova. 11. Eurojust può finanziare un progetto
di acquisto immobiliare mediante un prestito previa approvazione dell'autorità
di bilancio ai sensi dell'articolo 203 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Articolo 50
Esecuzione del bilancio Il direttore amministrativo agisce in qualità
di ordinatore di Eurojust ed esegue il bilancio di Eurojust, sotto la propria
responsabilità ed entro i limiti autorizzati nel bilancio. Articolo 51
Rendicontazione e discarico 1. Entro il 1º marzo successivo alla
chiusura dell'esercizio, il contabile di Eurojust comunica i conti provvisori
al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. 2. Entro il 31 marzo dell'esercizio
successivo, Eurojust trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte
dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio. 3. Entro il 31 marzo successivo alla
chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte
dei conti i conti provvisori di Eurojust consolidati con i conti della
Commissione. 4. Ai sensi dell'articolo 148,
paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti
formula, entro il 1º giugno che segue l'esercizio chiuso, le sue osservazioni
sui conti provvisori di Eurojust. 5. Al ricevimento delle osservazioni
formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Eurojust ai sensi dell'articolo
148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il direttore amministrativo
stabilisce i conti definitivi di Eurojust sotto la sua responsabilità e li
trasmette per parere al collegio. 6. Il collegio formula un parere sui
conti definitivi di Eurojust. 7. Entro il 1º luglio che segue l'esercizio
chiuso, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal
parere del collegio, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e
alla Corte dei conti. 8. I conti definitivi di Eurojust sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre
che segue l'esercizio chiuso. 9. Il direttore amministrativo invia
alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre
che segue l'esercizio chiuso. Il direttore amministrativo invia tale risposta
anche al collegio e alla Commissione. 10. Su richiesta, il direttore
amministrativo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue
funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore amministrativo a presentare
una relazione sull'esercizio delle sue funzioni. 11. Il direttore amministrativo presenta
al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165,
paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012, tutte le
informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di
discarico per l'esercizio in oggetto. 12. Il Parlamento europeo, su
raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà
discarico al direttore amministrativo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, per
l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N. Articolo 52
Regole finanziarie Le regole finanziarie applicabili a Eurojust
sono adottate dal collegio in conformità del [regolamento (CE, Euratom)
n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento
finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee], previa
consultazione della Commissione. Si discostano dal [regolamento (CE, Euratom)
n. 2343/2002] solo per esigenze specifiche di funzionamento di Eurojust e
previo accordo della Commissione. CAPO VII
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE Articolo 53
Disposizioni generali Al personale di Eurojust si applicano lo
statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole
adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione
di detto statuto e di detto regime. Articolo 54
Esperti nazionali distaccati
e altro personale 1. Eurojust può avvalersi di esperti
nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dal medesimo. 2. Il collegio adotta una decisione in
cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali a Eurojust. CAPO VIII
VALUTAZIONE E RELAZIONI Articolo 55
Associazione del Parlamento
europeo e dei parlamenti nazionali 1. Eurojust trasmette la sua relazione
annuale al Parlamento europeo, che può formulare osservazioni e conclusioni. 2. Il presidente del collegio compare
dinanzi al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, per discutere
questioni inerenti a Eurojust, in particolare per presentare le relazioni
annuali, tenendo conto dell'obbligo del segreto e della riservatezza. Durante
le discussioni non è fatto riferimento alcuno, diretto o indiretto, ad azioni
concrete riguardanti specifici casi operativi. 3. Oltre agli altri obblighi di
informazione e di consultazione stabiliti nel presente regolamento, Eurojust
trasmette al Parlamento europeo a titolo informativo: a) i risultati di studi e progetti
strategici elaborati o commissionati da Eurojust; b) gli accordi di lavoro conclusi con terzi; c) la relazione annuale del garante europeo
della protezione dei dati. 4. Eurojust trasmette la sua relazione
annuale ai parlamenti nazionali. Eurojust trasmette ai parlamenti nazionali
anche i documenti di cui al paragrafo 3. Articolo 56
Valutazione e riesame 1. Entro [cinque anni dall'entrata
in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la
Commissione fa eseguire una valutazione dell'attuazione e dell'impatto del
presente regolamento, dell'efficacia e dell'efficienza di Eurojust e delle sue
pratiche di lavoro. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale
necessità di modificare il mandato di Eurojust e le implicazioni finanziarie di
tale modifica. 2. La Commissione trasmette la
relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni, al Parlamento
europeo, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al collegio. I risultati della
valutazione sono pubblici. 3. Ogni due valutazioni, la Commissione
valuta anche i risultati ottenuti da Eurojust in relazione ai suoi obiettivi,
al suo mandato e ai suoi compiti. CAPO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo 57
Privilegi e immunità A Eurojust e al suo personale si applica il
protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Articolo 58 Regime linguistico 1. A Eurojust si applicano le
disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio[21]. 2. I servizi di traduzione necessari
per il funzionamento di Eurojust sono forniti dal Centro di traduzione degli
organismi dell'Unione europea. Articolo 59
Riservatezza 1. I membri nazionali, gli aggiunti e i
loro assistenti di cui all'articolo 7, il personale di Eurojust, i
corrispondenti nazionali e il responsabile della protezione dei dati hanno l'obbligo
della riservatezza rispetto a qualsiasi informazione di cui sono venuti a
conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. 2. L'obbligo della riservatezza si
applica a qualsiasi persona e a qualsiasi organismo che collabori con Eurojust. 3. L'obbligo della riservatezza permane
anche dopo la cessazione delle funzioni, del contratto di lavoro o dell'attività
delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. L'obbligo della riservatezza si
applica a tutte le informazioni ricevute da Eurojust, a meno che tali
informazioni siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico. 5. I membri e il personale del garante
europeo della protezione dei dati hanno l'obbligo della riservatezza rispetto a
qualsiasi informazione di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle
loro funzioni. Articolo 60
Trasparenza 1. Ai documenti attinenti ai compiti
amministrativi di Eurojust si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio. 2. Il collegio adotta, entro sei mesi
dalla data della sua prima riunione, le modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1049/2001. 3. Le decisioni adottate da Eurojust ai
sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire
oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di
giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli
articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Articolo 61
OLAF e Corte dei conti
europea 1. Per facilitare la lotta contro la
frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento
(CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, Eurojust, entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, aderisce all'accordo
interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni
applicabili a tutto il personale di Eurojust utilizzando i modelli riportati
nell'allegato di tale accordo. 2. La Corte dei conti europea ha la
facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul
posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che
hanno ottenuto fondi dell'Unione da Eurojust. 3. L'OLAF può svolgere indagini,
compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e
procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento
(Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[22],
per accertare eventuali irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione
in relazione a spese finanziate da Eurojust. 4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3,
gli accordi di lavoro con i paesi terzi, le organizzazioni internazionali e
Interpol, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di
sovvenzione di Eurojust contengono disposizioni che abilitano espressamente la
Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle
rispettive competenze. Articolo 62
Norme di sicurezza in materia
di protezione delle informazioni classificate Eurojust applica i principi di sicurezza
contenuti nelle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni
classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate, di cui all'allegato
della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione[23]. Tali norme contengono, tra l'altro,
disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione di tali
informazioni. Articolo 63
Indagini amministrative Le attività amministrative di Eurojust sono
sottoposte al controllo del Mediatore europeo, ai sensi dell'articolo 228 del
trattato. Articolo 64
Responsabilità diversa dalla
responsabilità per trattamento di dati non autorizzato o scorretto 1. La responsabilità contrattuale di
Eurojust è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. 2. La Corte di giustizia dell'Unione
europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria
contenuta in un contratto concluso da Eurojust. 3. In materia di responsabilità
extracontrattuale, Eurojust risarcisce, secondo i principi generali comuni agli
ordinamenti degli Stati membri e indipendentemente da una responsabilità ai
sensi dell'articolo 37, i danni causati dal collegio o dal suo personale nell'esercizio
delle loro funzioni. 4. Il paragrafo 3 si applica anche ai
danni per colpa di un membro nazionale, di un aggiunto o di un assistente nell'esercizio
delle loro funzioni. Tuttavia quando questi agiscono sulla base dei poteri loro
conferiti a norma dell'articolo 8, il rispettivo Stato membro d'origine rimborsa
a Eurojust gli importi pagati da quest'ultimo in risarcimento dei danni. 5. La Corte di giustizia dell'Unione
europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al
risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 6. Gli organi giurisdizionali degli
Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la
responsabilità di Eurojust di cui al presente articolo sono determinati con riferimento
al regolamento (CE) n. 44/2001[24]. 7. La responsabilità individuale del
personale di Eurojust nei confronti di Eurojust è regolata dalle disposizioni
dello statuto o dal regime ad essi applicabile. Articolo 65
Accordo di sede e condizioni
operative Eurojust ha sede all'Aia (Paesi Bassi). Le necessarie disposizioni relative all'insediamento
di Eurojust nei Paesi Bassi e alle strutture che tale paese deve mettere a
disposizione nonché le norme specifiche applicabili nei Paesi Bassi al
direttore amministrativo, ai membri del collegio, al personale di Eurojust e ai
relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa
approvazione del collegio, tra Eurojust e i Paesi Bassi. I Paesi Bassi garantiscono le migliori
condizioni possibili per il funzionamento di Eurojust, offrendo anche una
scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti
di trasporto. Articolo 66
Disposizioni transitorie 1. Eurojust subentra in tutti i
contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite dall'unità
Eurojust istituita con decisione 2002/187/GAI. 2. I membri nazionali di Eurojust
distaccati da ciascuno Stato membro a norma della decisione 2002/187/GAI
assumono le funzioni di membri nazionali di Eurojust ai sensi del capo II del
presente regolamento. Il loro mandato può essere prorogato una volta in virtù
dell'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, dopo che questo è
entrato in vigore, a prescindere da una proroga precedente. 3. Il presidente e i vicepresidenti di
Eurojust al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento assumono le
funzioni di presidente e vicepresidenti di Eurojust ai sensi dell'articolo 11
fino a scadenza del rispettivo mandato a norma della decisione 2002/187/GAI.
Essi possono essere rieletti una volta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3,
del presente regolamento, dopo che questo è entrato in vigore, a prescindere da
una precedente rielezione. 4. L'ultimo direttore amministrativo
nominato ai sensi dell'articolo 29 della decisione 2002/187/GAI assume le
funzioni di direttore amministrativo ai sensi dell'articolo 17 fino a scadenza
del suo mandato a norma della decisione 2002/187/GAI. Il mandato del direttore
amministrativo può essere prorogato una volta dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento. 5. Il presente regolamento non
pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi conclusi da Eurojust istituito
con decisione 2002/187/GAI. In particolare, tutti gli accordi internazionali
conclusi ed entrati in vigore prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento rimangono giuridicamente validi. Articolo 67
Abrogazione 1. Il presente regolamento sostituisce
e abroga le decisioni 2002/187/GAI, 2003/659/GAI e 2009/426/GAI. 2. I riferimenti alle decisioni
abrogate di cui al paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 68
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente
ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO 1 Elenco delle forme gravi di criminalità di
competenza di Eurojust ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1: –
criminalità organizzata; –
terrorismo; –
traffico di stupefacenti; –
riciclaggio del denaro; –
corruzione; –
reati contro gli interessi finanziari dell'Unione; –
omicidio volontario, lesioni personali gravi; –
rapimento, sequestro e presa di ostaggi; –
abuso e sfruttamento sessuale delle donne e dei
minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali; –
razzismo e xenofobia; –
furti organizzati; –
criminalità connessa al traffico di veicoli rubati; –
truffe e frodi; –
racket e estorsioni; –
contraffazione e pirateria in materia di prodotti; –
falsificazione di atti amministrativi e traffico di
documenti falsi; –
falsificazione di monete e di altri mezzi di
pagamento; –
criminalità informatica; –
abuso di informazioni privilegiate e manipolazione
del mercato finanziario; –
organizzazione clandestina di immigrazione; –
tratta di esseri umani; –
traffico illecito di organi e tessuti umani; –
traffico illecito di sostanze ormonali ed altri
fattori di crescita; –
traffico illecito di beni culturali, compresi gli
oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; –
traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; –
traffico illecito di specie animali protette; –
traffico illecito di specie e di essenze vegetali
protette; –
criminalità ambientale; –
inquinamento provocato dalle navi; –
criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive; –
genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di
guerra. ALLEGATO 2 Categorie di dati personali di cui all'articolo
27 1. a) cognome, cognome da nubile,
nome ed eventuale alias o pseudonimo; b) data e luogo di nascita; c) cittadinanza; d) sesso; e) luogo di residenza, professione e luogo
di soggiorno della persona interessata; f) codici di previdenza sociale, patenti di
guida, documenti d'identità e dati del passaporto, numero di identificazione
doganale e numero identificativo fiscale; g) informazioni riguardanti le persone
giuridiche, se comprendono informazioni relative a persone fisiche identificate
o identificabili oggetto di un'indagine o di un'azione penale; h) conti bancari e conti presso altri
istituti finanziari; i) descrizione e natura dei fatti
contestati, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di
sviluppo delle indagini; j) fatti che fanno presumere l'estensione
internazionale del caso; k) informazioni relative alla presunta
appartenenza ad un'organizzazione criminale; l) numeri di telefono, indirizzi di posta
elettronica, dati relativi al traffico e dati relativi all'ubicazione, nonché
dati connessi necessari per identificare l'abbonato o l'utente; m) dati relativi all'immatricolazione dei
veicoli; n) profili DNA ottenuti a partire dalla
parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali; 2. a) cognome, cognome da nubile,
nome ed eventuale alias o pseudonimo; b) data e luogo di nascita; c) cittadinanza; d) sesso; e) luogo di residenza, professione e luogo
di soggiorno della persona interessata; f) descrizione e natura dei fatti che
riguardano i soggetti interessati, data in cui sono stati commessi, loro
qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini. SCHEDA FINANZIARIA
LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti [dell'organismo] 3.2.3. Incidenza prevista
sulle risorse umane [dell'organismo] 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[25]
Settore:
33 - Giustizia Attività:
33.03 - Giustizia in materia penale e civile (dal 2014: 33.03 – Giustizia) 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[26]
þ La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Eurojust è stato istituito con decisione
2002/187/GAI, a seguito di un'iniziativa degli Stati membri, quale organo dell'Unione
dotato di personalità giuridica diretto a rafforzare la lotta contro le forme
gravi di criminalità. L'articolo 85 del TFUE prevede che Eurojust sia
disciplinato mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa
ordinaria. Il suo compito è sostenere e potenziare il coordinamento e la
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione
penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri dell'Unione
europea. La presente proposta di regolamento prevede un unico quadro giuridico
rinnovato per una nuova agenzia dell'Unione europea per la cooperazione
giudiziaria penale, che subentri a Eurojust. 1.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate Obiettivo specifico 2: Migliorare la cooperazione
giudiziaria in materia penale e pertanto contribuire alla creazione di un
autentico spazio europeo di giustizia Attività ABM/ABB interessate 33.03:
Giustizia in materia penale e civile 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Riunendo
alti magistrati delle procure e giudici provenienti da tutti gli Stati membri
dell'UE, Eurojust svolge un ruolo centrale nello sviluppo di uno spazio europeo
di giustizia. Riveste inoltre un ruolo fondamentale nella lotta contro la
criminalità transfrontaliera nell'UE, in quanto facilitatore efficace della
cooperazione giudiziaria, settore in cui i professionisti nazionali hanno sempre
più bisogno di assistenza. Gli effetti previsti sono i seguenti. 1.
Attività operativa di Eurojust Eurojust
sostiene e rafforza la cooperazione giudiziaria in materia penale. I membri
nazionali, che agiscano individualmente o collegialmente, intervengono nelle
fattispecie penali concrete in cui le autorità nazionali necessitano maggiore
coordinamento o devono affrontare difficoltà pratiche nella cooperazione
giudiziaria e nell'uso degli strumenti di riconoscimento reciproco. Eurojust ha
contribuito a superare la diversità dei sistemi e delle tradizioni giuridiche e
a favorire la fiducia reciproca, elemento essenziale degli strumenti di
riconoscimento reciproco, risolvendo rapidamente problemi linguistici o
giuridici oppure individuando le autorità competenti in altri paesi. 2.
Eurojust, centro di consulenza giudiziaria per un'azione efficace contro le
forme gravi di criminalità transfrontaliera Eurojust
svolge un ruolo importante nella lotta contro la criminalità transfrontaliera, organizza
riunioni di coordinamento in cui le autorità nazionali cercano di concordare un
approccio comune alle indagini, prepara richieste di assistenza, risponde o
anticipa le risposte a quesiti giuridici oppure decide in merito a operazioni
simultanee. Eurojust è coinvolto nell'istituzione delle squadre investigative
comuni e vi partecipa, fornendo sostegno agli Stati membri. 3.
Cooperazione di Eurojust con i partner Eurojust
coopera con altre agenzie, in particolare Europol e l'OLAF, e con paesi terzi,
e ospita i segretariati della rete giudiziaria europea, della rete delle
squadre investigative comuni e della rete sul genocidio, in conformità delle
rispettive decisioni del Consiglio. 4.
Relazioni di Eurojust con la Procura europea Ai
sensi dell'articolo 86 del TFUE, la Procura europea va istituita "a
partire da Eurojust". La presente proposta pertanto mira anche a
disciplinare i rapporti tra Eurojust e la Procura europea. Il sostegno
amministrativo alla Procura europea sarà fornito a costo zero. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli indicatori
che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa. Conformemente
alla tabella di marcia per l'attuazione della dichiarazione congiunta sulle
agenzie, la Commissione sta elaborando una serie di orientamenti per la
definizione di indicatori fondamentali di risultato per le agenzie, che
dovrebbero essere pronti nel 2013. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Nel
breve periodo, Eurojust dovrebbe continuare a svolgere le sue attività centrali,
in particolare quelle direttamente legate al sostegno e al potenziamento del
coordinamento e della cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle
indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità
transfrontaliera. Dovranno essere rafforzati il flusso di informazioni e il
collegamento tra le autorità nazionali ed Eurojust. Nel
medio termine, la presente proposta provvederà a rafforzare la struttura, il
funzionamento e i compiti di Eurojust e il controllo parlamentare, conformemente
all'articolo 85 del TFUE. Vi sono poi i requisiti connessi all'articolo 86 del
TFUE e all'istituzione di una Procura europea a partire da Eurojust: Eurojust
sarà tenuto a fornire servizi di sostegno amministrativo alla Procura europea. 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento
dell'Unione europea Il
valore aggiunto dell'azione di Eurojust, ossia facilitare la cooperazione
giudiziaria tra le autorità nazionali degli Stati membri e rafforzare il
coordinamento per combattere più efficacemente la criminalità organizzata, ha
un'intrinseca dimensione UE e può essere realizzato solo a livello di Unione. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe Le
relazioni annuali di Eurojust confermano l'esigenza di coordinamento a livello
di UE e internazionale e di sostegno nella lotta alle forme gravi di
criminalità transfrontaliera. Nell'ultimo decennio si è registrata un'esplosione
dei reati di criminalità organizzata, quali il traffico di stupefacenti, la
tratta di esseri umani, il terrorismo e la cibercriminalità, compresa la
pornografia minorile. Sta emergendo un nuovo panorama criminale,
contraddistinto in modo sempre più marcato da gruppi estremamente mobili e
flessibili che operano in molteplici giurisdizioni e settori criminali
ricorrendo, in particolare, al sistematico utilizzo illegale di Internet. Gli
Stati membri non possono combatterli efficacemente a livello nazionale,
pertanto il coordinamento e l'assistenza diventano fondamentali. Eurojust è l'unica
agenzia dell'UE che presta sostegno alle autorità giudiziarie nazionali
affinché possano indagare e perseguire tali casi in maniera adeguata. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti Il
rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia penale è un aspetto
cruciale della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il
compito di Eurojust di agevolare il coordinamento e la cooperazione si
inserisce nel contesto di altri strumenti giuridici del settore, quali la
convenzione sull'assistenza giudiziaria del 2000, la decisione quadro del
Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e la decisione quadro del
Consiglio sui conflitti di giurisdizione. Sono da tenere in considerazione le
sinergie con le altre agenzie GAI, in particolare Europol, e la necessità di
evitare duplicazioni dei compiti e migliorare la cooperazione. Altre sinergie
discenderanno dalla cooperazione tra Eurojust e la Procura europea. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA x Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguìto da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[27] Gestione diretta a
opera della Commissione –
a opera dei suoi servizi, compreso il personale
delle delegazioni dell'Unione; –
¨ a opera dalle agenzie esecutive; ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri X Gestione indiretta con delega delle
funzioni di esecuzione a: –
¨ paesi terzi o gli organismi da essi designati; –
¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare); –
¨la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti; –
X gli organismi di cui agli articoli 208 e 209
del regolamento finanziario; –
¨ organismi di diritto pubblico; –
¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ organismi di diritto privato di uno Stato membro, incaricati dell'attuazione
di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie
finanziarie; –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC
a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di
base. – Se è indicata più di una modalità, fornire
ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". Osservazioni La presente
proposta legislativa mira a modernizzare il quadro giuridico di Eurojust e
razionalizzarne il funzionamento. È stata
elaborata in uno spirito di neutralità di bilancio. Di conseguenza, resta
valida la programmazione finanziaria di Eurojust per il periodo 2014-2020
adottata dalla Commissione nel luglio 2013. Tuttavia, la
presente proposta di regolamento introduce un elemento di novità che riguarda
le relazioni con la Procura europea: come previsto nella presente proposta di
regolamento, Eurojust darà sostegno amministrativo alla Procura europea, con
personale, risorse finanziarie, strutture di sicurezza e strumenti informatici. In parallelo,
Eurojust non si occuperà più dei reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE,
che rappresentano tra il 5 e il 10% del suo attuale carico di lavoro. Di
conseguenza i posti possono essere spostati all'interno dell'Agenzia per
fornire sostegno alla Procura europea. Pertanto, l'incidenza
finanziaria della presente proposta è neutra sotto il profilo del bilancio e
non modifica il totale dei posti previsti nella programmazione finanziaria per
il periodo 2014-2020. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. Ogni
anno il presidente di Eurojust, a nome del collegio, trasmette al Parlamento
europeo la relazione annuale sulle attività svolte da Eurojust, informazioni
sugli accordi di lavoro conclusi con terzi e la relazione annuale del garante
europeo della protezione dei dati. Entro
cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, e successivamente ogni
cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione esterna indipendente
dell'attuazione del regolamento e delle attività di Eurojust. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati In
questa fase non sono stati individuati particolari rischi nei sistemi di
gestione e di controllo. 2.2.2. Modalità di controllo previste
Eurojust
è soggetto a controlli amministrativi, inclusi il controllo di bilancio, l'audit
interno, le relazioni annuali della Corte dei conti europea e il discarico
annuale per l'esecuzione del bilancio dell'UE. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione
ed altri atti illeciti all'Agenzia si applicano senza restrizioni le
disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione………………………...……….] || Diss./Non diss. [28] || di paesi EFTA[29] || di paesi candidati[30] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 3 || 33.0304 Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) || Diss. || NO || SÌ Previo accordo || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione……………………………………..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || || Diss. || NO || NO || NO || NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 3 || Sicurezza e cittadinanza EUROJUST || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE Titolo 1 || Impegni || (1) || || || || || || || || Pagamenti || (2) || || || || || || || || Titolo 2 || Impegni || (1a) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Pagamenti || (2a) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Titolo 3 || Impegni || (3a) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || Pagamenti || (3b) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE degli stanziamenti per EUROJUST || Impegni || = 1 +1a +3 bis || || || || || || || || Pagamenti || =2+2a +3b || || || || || || || || Programma Giustizia || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE 33 03 02 – Miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale || Impegni || (1) || || || || || || 0,400 || || 0,400 Pagamenti || (2) || || || || || || 0,400 || || 0,400 TOTALE Programma Giustizia[31] || Impegni || (1) || || || || || || 0,400 || || 0,400 Pagamenti || (2) || || || || || || 0,400 || || 0,400 L'attuale calcolo si basa sull'ipotesi che il
sostegno amministrativo dato da Eurojust alla Procura europea, con personale,
risorse finanziarie, strutture di sicurezza e strumenti informatici, sia neutro
sotto il profilo del bilancio e non richieda ulteriore personale rispetto alla
tabella dell'organico di Eurojust, in quanto è prevista una riassegnazione
interna a Eurojust in conseguenza della cessazione di alcune attività dopo l'istituzione
della Procura europea. In pratica, la struttura amministrativa di
Eurojust dovrebbe coprire le esigenze di Eurojust e della Procura europea.
Questa struttura amministrativa dovrebbe assicurare il coordinamento della
pianificazione e dell'esecuzione del bilancio, vari aspetti di gestione del
personale e la fornitura di tutti gli altri servizi di sostegno. Il contabile di Eurojust dovrebbe essere il
contabile della Procura europea. I costi di valutazione, in particolare dell'attuazione
e dell'incidenza del presente regolamento nonché dell'efficacia e efficienza di
Eurojust, dovrebbero essere coperti dal nuovo programma Giustizia. Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE DG: GIUSTIZIA || Risorse umane || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE DG GIUSTIZIA || Stanziamenti || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || 0,400 || || 0,400 Pagamenti || || || || || || 0,400 || || 0,400 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti [dell'organismo] –
X La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo
di stanziamenti operativi La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo[32] || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1[33] … || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2 … || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 3 || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || . || || || || || || 3.2.3. Incidenza prevista sulle
risorse umane [dell'organismo] 3.2.3.1. Sintesi –
þ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa –
o La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura
amministrativa, come indicato di seguito: in equivalenti a
tempo pieno: ETP Risorse umane || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale Posti della tabella dell'organico (in unità) || || || || || || || || - di cui AD || || || || || || || || - di cui AST || || || || || || || || Personale esterno (ETP) || || || || || || || || - di cui agenti contrattuali || || || || || || || || - di cui esperti nazionali distaccati (END) || || || || || || || || Personale totale || || || || || || || || Mio EUR (al
terzo decimale) Spese per il personale || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale Posti nella tabella dell'organico || || || || || || || || - di cui AD || || || || || || || || - di cui AST || || || || || || || || Personale esterno || || || || || || || || - di cui agenti contrattuali || || || || || || || || - di cui esperti nazionali distaccati (END) || || || || || || || || Spese totali per il personale || || || || || || || || 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane per la DG di riferimento –
X La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo
di risorse umane aggiuntive. –
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || || Anno2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) || || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[34] || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy[35] || - in sede[36] || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || || || || || || || XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Osservazione della situazione politica e consulenza all'Agenzia, consulenza di bilancio e finanziaria all'Agenzia e pagamenti effettivi, discarico, procedure di progetto di bilancio Personale esterno || La descrizione del calcolo dei costi per gli
ETP dovrebbe essere inserita nella sezione 3 dell'allegato. 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
X La proposta/iniziativa è compatibile con il
quadro finanziario pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[37]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
X La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
X La proposta/iniziativa non ha incidenza
finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[38] Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo …………. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. [1] Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002,
che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di
criminalità, modificata con decisione 2003/659/GAI del Consiglio e con
decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al
rafforzamento dell'Eurojust (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1). [2] Il
rafforzamento dell'assistenza e della cooperazione di polizia nella prevenzione
e lotta alle forme gravi di criminalità è oggetto del progetto di proposta di
un nuovo regolamento Europol. [3] Decisione
2009/426/GAI del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14). [4] COM(2008)
135 def. [5] Study
on the Strengthening of Eurojust, condotto da GHK. [6] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [7] GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1. [8] GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44. [9] GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14. [10] GU L 167 del 26.6.2002, pag. 1. [11] GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103. [12] GU L 301 del 12.11.2008, pag. 38. [13] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [14] GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1. [15] GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. [16] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. [17] Regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEEA), del 18 dicembre 1961,
relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti
della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica
(GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385), modificato in particolare dal
regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968
(GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) successivamente modificato. [18] Regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEEA), del 18 dicembre 1961,
relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti
della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica
(GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385), modificato in particolare dal
regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968
(GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) successivamente modificato. [19] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8. [20] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [21] GU L 17 del 6.10.1958,
pag. 385. [22] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [23] GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. [24] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. A decorrere dal 10 gennaio 2015
il regolamento (CE) n. 44/2001 è sostituito dal regolamento (CE) n. 1215/2012. [25] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB:
Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [26] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [27] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [28] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti
non dissociati. [29] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [30] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [31] L'articolo 56 del progetto di regolamento prevede
l'obbligo per la Commissione di presentare una relazione sull'attuazione del
regolamento. Tale relazione si basa su uno studio esterno. [32] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio:
numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti
ecc.). [33] Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi
specifici e attività ABM/ABB interessate". [34] AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END = esperto
nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane
esperto in delegazione (jeune expert en délégation). [35] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [36] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [37] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [38] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali,
contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al
netto del 25% per spese di riscossione.