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Document 32014L0059

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 173, 12.6.2014, p. 190–348 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj

12.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/190


DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La crisi finanziaria ha evidenziato una mancanza significativa di strumenti adeguati a livello di Unione per gestire con efficacia gli enti creditizi e le imprese di investimento («enti») in crisi o in dissesto. Tali strumenti sono necessari, in particolare, per prevenire stati di insolvenza o, in caso di insolvenza, per ridurre al minimo le ripercussioni negative preservando le funzioni dell’ente interessato aventi rilevanza sistemica. Durante la crisi, queste sfide sono state un fattore determinante che ha costretto gli Stati membri a procedere al salvataggio degli enti utilizzando il denaro dei contribuenti. L’obiettivo di un quadro credibile di risanamento e di risoluzione è quello di ovviare quanto più possibile alla necessità di un’azione di questo tipo.

(2)

La crisi finanziaria era di dimensioni sistemiche nel senso che ha influenzato l’accesso ai finanziamenti di gran parte degli enti creditizi. Per evitare un dissesto con conseguenze per tutta l’economia, una crisi di questo genere rende necessarie misure volte a garantire, per tutti gli enti creditizi altrimenti solvibili, l’accesso ai finanziamenti a condizioni equivalenti. Tali misure implicano un’assistenza di liquidità da parte delle banche centrali e garanzie da parte degli Stati membri per valori mobiliari emessi da enti creditizi solvibili.

(3)

I mercati finanziari dell’Unione sono fortemente integrati e interconnessi, con molti enti che operano ampiamente oltre i confini nazionali. Il dissesto di un ente transfrontaliero può compromettere la stabilità dei mercati finanziari nei diversi Stati membri in cui esso opera. L’incapacità degli Stati membri di assumere il controllo di un ente in dissesto e risolverne la crisi in modo tale da prevenire con efficacia un danno sistemico più ampio può minare la fiducia reciproca degli Stati membri e la credibilità del mercato interno nel campo dei servizi finanziari. La stabilità dei mercati finanziari è quindi una condizione essenziale per instaurare il mercato interno e per il suo funzionamento.

(4)

Attualmente, le procedure di risoluzione degli enti non sono armonizzate a livello dell’Unione. Alcuni Stati membri applicano agli enti le stesse procedure applicate ad altre imprese insolventi che, in determinati casi, sono state adattate a tale scopo. Vi sono notevoli differenze sostanziali e procedurali tra le normative, i regolamenti e le disposizioni amministrative che disciplinano l’insolvenza degli enti negli Stati membri. Inoltre, la crisi finanziaria ha messo in rilievo il fatto che non sempre le procedure di insolvenza generalmente applicabili alle imprese sono adatte per gli enti in quanto, in alcuni casi, esse non possono garantire sufficiente rapidità di intervento, la prosecuzione delle funzioni essenziali degli enti e il mantenimento della stabilità finanziaria.

(5)

Occorre pertanto un regime che fornisca alle autorità un insieme credibile di strumenti per un intervento sufficientemente precoce e rapido in un ente in crisi o in dissesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario. Il regime dovrebbe assicurare che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, in conformità del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, come specificato nella presente direttiva. Nuovi poteri dovrebbero consentire alle autorità di mantenere, ad esempio, la continuità dell’accesso ai depositi e delle operazioni di pagamento, di vendere rami sani dell’ente, se del caso, e di ripartire le perdite in modo equo e prevedibile. Questi obiettivi dovrebbero contribuire a evitare la destabilizzazione dei mercati finanziari e a ridurre al minimo i costi per i contribuenti.

(6)

L’attuale revisione del quadro normativo, in particolare il rafforzamento delle riserve di capitale e di liquidità e migliori strumenti per le politiche macroprudenziali, dovrebbe ridurre la probabilità di future crisi e migliorare la resilienza degli enti allo stress economico, sia esso causato da perturbazioni sistemiche o da eventi specifici riguardanti il singolo ente. Tuttavia, non è possibile creare un quadro normativo e di vigilanza che possa evitare in assoluto che tali enti si trovino in difficoltà. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere preparati e disporre di adeguati strumenti di risanamento e di risoluzione per gestire situazioni che comportino sia crisi sistemiche, sia dissesto di singoli enti. Tali strumenti dovrebbero comprendere meccanismi che consentano alle autorità di gestire in modo efficace enti in dissesto o a rischio di dissesto.

(7)

L’esercizio di tali poteri e le misure adottate dovrebbero tenere conto delle circostanze in cui il dissesto si verifica. Se il problema si verifica in un singolo ente e il resto del sistema finanziario non ne risente, le autorità dovrebbero poter esercitare i propri poteri di risoluzione senza preoccuparsi troppo degli effetti di contagio. Al contrario, in un contesto fragile è opportuno prestare maggiore attenzione per evitare di destabilizzare i mercati finanziari.

(8)

La risoluzione di un ente al fine di mantenerlo attivo può comportare, in estrema ratio, il ricorso a strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, compresa la temporanea nazionalizzazione. È pertanto essenziale strutturare i poteri di risoluzione e i meccanismi di finanziamento per la risoluzione in modo che i contribuenti beneficino dei risultati di gestione risultanti dalla ristrutturazione di un ente rimesso in sesto da parte delle autorità. Responsabilità e assunzione di rischio dovrebbero essere adeguatamente remunerati.

(9)

Alcuni Stati membri hanno già adottato modifiche legislative che introducono meccanismi per la risoluzione degli enti in dissesto; altri hanno segnalato l’intenzione di introdurre simili meccanismi ove essi non siano adottati a livello di Unione. L’assenza di condizioni, poteri e procedure comuni per la risoluzione degli enti può costituire una barriera al buon funzionamento del mercato interno e ostacolare la cooperazione tra autorità nazionali nella gestione di crisi di gruppi transfrontalieri di enti. Questo vale in particolare quando, per via dei diversi approcci utilizzati, le autorità nazionali non dispongono del medesimo grado di controllo o della stessa capacità di procedere alla risoluzione degli enti. Le diversità nei regimi di risoluzione possono influire sui costi di finanziamento degli enti in misura diversa nei vari Stati membri e creare potenziali distorsioni della concorrenza tra gli enti. La presenza di regimi di risoluzione efficace in tutti gli Stati membri è necessaria anche per garantire che l’esercizio del diritto di stabilimento degli enti previsto dal mercato interno non sia soggetto a restrizioni dovute alla capacità finanziaria dello Stato membro d’origine di gestire i dissesti bancari.

(10)

È opportuno eliminare tali ostacoli e adottare una normativa intesa a garantire che non siano pregiudicate le disposizioni relative al mercato interno. A tal fine, le norme che disciplinano la risoluzione degli enti dovrebbero essere soggette a disposizioni comuni di armonizzazione minima.

(11)

In un’ottica di coerenza con la legislazione vigente nell’Unione in materia di servizi finanziari e al fine di garantire la stabilità finanziaria al più alto livello possibile nell’intera gamma di enti, il regime di risoluzione dovrebbe applicarsi agli enti soggetti ai requisiti prudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Il regime dovrebbe applicarsi anche alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista di cui alla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), alle società di partecipazione mista, nonché agli enti finanziari filiazioni di un ente o di una società di partecipazione finanziaria, di una società di partecipazione finanziaria mista o di una società di partecipazione mista soggetti alla vigilanza dell’impresa madre su base consolidata. La crisi ha dimostrato che l’insolvenza di un’entità affiliata a un gruppo può influire rapidamente sulla solvibilità dell’intero gruppo e comportare quindi implicazioni sistemiche. Le autorità dovrebbero pertanto disporre di mezzi di intervento efficaci nei confronti di tali entità, al fine di impedire il contagio e produrre un regime di risoluzione coerente per il gruppo nel suo complesso, in quanto l’insolvenza di un’entità affiliata a un gruppo potrebbe incidere rapidamente sulla solvibilità dell’intero gruppo.

(12)

Per garantire la coerenza del quadro normativo, le controparti centrali quali definite nel regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE (7) e i sistemi di deposito accentrato quali definiti nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di prossima emanazione relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (CSD) potrebbero essere disciplinati da un'iniziativa legislativa distinta che istituisca un quadro di risanamento e risoluzione di tali entità.

(13)

L’applicazione degli strumenti e l’esercizio dei poteri di risoluzione previsti dalla presente direttiva può interferire nei diritti degli azionisti e creditori. In particolare, il potere delle autorità di cedere, in tutto o in parte, le azioni o le attività di un ente a un acquirente privato senza il consenso degli azionisti incide sui diritti di proprietà degli azionisti. Inoltre, il potere di stabilire quali passività trasferire da un ente in dissesto in base agli obiettivi di garantire la continuità dei servizi ed evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria può influire sulla parità di trattamento dei creditori. Di conseguenza è opportuno che l’azione di risoluzione sia intrapresa soltanto se necessaria nel pubblico interesse e le eventuali interferenze con i diritti di azionisti e creditori derivanti da quest’azione siano compatibili con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). In particolare, qualora creditori della stessa categoria siano trattati in maniera diversa nel contesto di un’azione di risoluzione, le differenze dovrebbero essere giustificate dal pubblico interesse e proporzionate al rischio sostenuto e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di cittadinanza.

(14)

Nel contesto dei piani di risanamento e di risoluzione e in sede di ricorso ai vari poteri e strumenti a loro disposizione, è opportuno che le autorità tengano conto del tipo di attività, della struttura azionaria, della forma giuridica, del profilo di rischio, delle dimensioni, dello status giuridico e delle interconnessioni dell’ente con altri enti o con il sistema finanziario in generale, nonché dell’ambito e complessità delle sue attività, della sua eventuale appartenenza a un sistema di tutela istituzionale o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo, dell’eventuale esercizio da parte dell’ente stesso di attività o servizi di investimento e della probabilità che il suo dissesto e la sua futura liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza possano avere un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull’economia in generale, accertandosi che il regime sia applicato in modo appropriato e proporzionato e garantendo che gli oneri amministrativi sugli obblighi di elaborazione dei piani di risanamento e di risoluzione siano ridotti al minimo. Il contenuto e le informazioni specificati nella presente direttiva e nel relativo allegato prevedono le norme minime per gli enti aventi rilevanza sistemica; le autorità possono mettere in atto piani di risanamento e di risoluzione diversi o sostanzialmente ridotti e obblighi di informativa specifici per ente, da aggiornare a intervalli inferiori a un anno. Per gli enti di piccole dimensioni aventi interconnessioni e complessità ridotte, un piano di risanamento può limitarsi ad alcune informazioni di base sulla loro struttura, sui valori-soglia per l’attivazione di azioni di risanamento e sulle opzioni per lo stesso. Nel caso in cui sia possibile applicare l’ordinaria procedura di insolvenza, il piano di risoluzione potrebbe essere ridotto. Inoltre, è opportuno che il regime sia applicato in modo da non compromettere la stabilità dei mercati finanziari. In particolare, in situazioni caratterizzate da più ampi problemi o anche dubbi circa la resilienza di molti enti, è essenziale che le autorità prendano in considerazione il rischio di contagio derivante dalle azioni intraprese in relazione a ogni singolo ente.

(15)

Al fine di assicurare la necessaria rapidità di azione, garantire l’indipendenza dai soggetti economici ed evitare conflitti di interesse, gli Stati membri dovrebbero nominare autorità amministrative pubbliche o autorità investite di poteri amministrativi pubblici per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti relativi alla risoluzione ai sensi della presente direttiva e garantire che a tali autorità di risoluzione siano destinate risorse adeguate. La designazione di autorità pubbliche non esclude il conferimento di deleghe sotto la responsabilità di un’autorità di risoluzione. Tuttavia, non occorre disporre in modo specifico quale o quali autorità dovrebbero essere nominate dagli Stati membri per rivestire la funzione di autorità di risoluzione. L’armonizzazione di quest’aspetto potrebbe facilitare il coordinamento, ma costituirebbe anche una notevole interferenza negli ordinamenti costituzionali e amministrativi degli Stati membri. È possibile raggiungere un livello sufficiente di coordinamento anche attraverso regole meno intrusive: tutte le autorità nazionali coinvolte nella risoluzione di enti dovrebbero essere rappresentate in collegi di risoluzione che attuano il coordinamento a livello transfrontaliero o di Unione. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere liberi di scegliere a quali autorità attribuire la competenza di applicare gli strumenti di risoluzione e di esercitare i poteri stabiliti nella presente direttiva. Quando uno Stato membro nomina l’autorità responsabile della vigilanza prudenziale degli enti («autorità competente») quale autorità di risoluzione, è opportuno mettere in atto adeguati accorgimenti aventi natura strutturale per separare le funzioni di vigilanza e quelle di risoluzione. Tale separazione non dovrebbe impedire alla funzione di risoluzione l’accesso alle informazioni che sono disponibili alla funzione di vigilanza.

(16)

Date le conseguenze che il dissesto di un ente può avere per il sistema finanziario e per l’economia di uno Stato membro nonché l’eventualità di dover utilizzare fondi pubblici per risolvere una crisi, i ministeri delle finanze o altri ministeri competenti degli Stati membri dovrebbero essere strettamente coinvolti, sin dalle fasi iniziali, nel processo di gestione della crisi e nella sua risoluzione.

(17)

La risoluzione efficace di un ente o di entità appartenenti a un gruppo operativo in tutta l’Unione presuppone che le autorità competenti e le autorità di risoluzione cooperino nell’ambito dei collegi di vigilanza e di risoluzione in tutte le fasi oggetto della presente direttiva, dalla stesura dei piani di risanamento e di risoluzione all’effettiva risoluzione dell’ente. In caso di disaccordo fra le autorità nazionali circa le decisioni da adottare riguardo a un ente a norma della presente direttiva, è opportuno che l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («ABE»), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) svolga in ultima istanza, ove previsto dalla direttiva medesima, un ruolo di mediazione. In determinati casi, la presente direttiva prevede la mediazione vincolante dell’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1039/2010. Tale mediazione vincolante non osta, in altri casi, a una mediazione non vincolante, in conformità dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(18)

Nella risoluzione di enti o gruppi che operano attraverso l’Unione, le decisioni adottate dovrebbero altresì mirare a tutelare la stabilità finanziaria e a ridurre al minimo gli effetti socioeconomici negli Stati membri in cui opera l’ente o il gruppo.

(19)

Ai fini di una gestione efficace degli enti in dissesto, è opportuno conferire alle autorità il potere d’imporre misure preparatorie e preventive.

(20)

Dato l’ampliamento delle responsabilità e dei compiti dell’ABE stabilito nella presente direttiva, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero assicurare che siano rese disponibili senza indugio adeguate risorse umane e finanziarie. A tal fine, la procedura per l’elaborazione, l’esecuzione e il controllo del bilancio dell’Autorità di cui agli articoli 63 e 64 del regolamento (UE) n. 1093/2010 dovrebbe tenere debitamente conto di tali compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.

(21)

È essenziale che gli enti redigano e aggiornino periodicamente piani di risanamento che indichino le misure che saranno tenuti a prendere per ripristinare la loro situazione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo. Tali piani dovrebbero essere dettagliati e basati su ipotesi realistiche, applicabili in una serie di scenari validi e rigorosi. Tuttavia, l’obbligo di preparare un piano di risanamento dovrebbe essere applicato proporzionalmente, tenendo conto dell’importanza sistemica dell’ente o del gruppo e delle sue interconnessioni, anche mediante sistemi di garanzia mutualistica. Pertanto, il contenuto del piano dovrebbe tenere conto della natura delle fonti di finanziamento dell’ente, compresi i fondi e le passività con garanzia mutualistica, e di quanto esso possa credibilmente fare ricorso a un sostegno a livello di gruppo. Gli enti dovrebbero essere tenuti a presentare i piani alle autorità competenti ai fini di una valutazione completa, che tenga conto anche della loro esaustività e della loro capacità di ripristinare la solvibilità dell’ente in modo tempestivo, anche in periodi di grave stress finanziario.

(22)

I piani di risanamento dovrebbero includere le eventuali misure che la direzione dell’ente potrebbe adottare quando sussistano le condizioni per un intervento precoce.

(23)

Nel determinare se un intervento del settore privato è suscettibile di prevenire il dissesto di un ente entro termini ragionevoli, l’autorità competente dovrebbe tener conto dell’efficacia delle misure d’intervento precoce intraprese durante il periodo predeterminato dall’autorità competente. Nel caso di piani di risanamento di gruppo, nella stesura dei piani è opportuno tenere conto del potenziale impatto delle misure di risanamento in tutti gli Stati membri nei quali il gruppo opera.

(24)

Se l’ente non presenta un piano di risanamento adeguato, le autorità competenti dovrebbero poter esigere che esso prenda le misure necessarie per colmarne le carenze sostanziali. Si tratta di un obbligo che può incidere sulla libertà d’impresa garantita dall’articolo 16 della Carta, ma la limitazione di tale diritto fondamentale è necessaria per conseguire gli obiettivi di stabilità finanziaria. Più in particolare, tale limitazione è necessaria per rafforzare l’attività degli enti, ed evitare che essi crescano a dismisura o assumano rischi eccessivi senza avere la capacità di far fronte alle difficoltà e alle perdite e di ricostituire la base di capitale. La limitazione è proporzionata perché consente un’azione preventiva nella misura del necessario per porre rimedio alle carenze ed è quindi conforme all’articolo 52 della Carta.

(25)

La pianificazione è una componente essenziale di una risoluzione efficace. Le autorità dovrebbero disporre di tutte le informazioni necessarie per individuare e assicurare la prosecuzione delle funzioni essenziali. Tuttavia, il contenuto di un piano di risoluzione dovrebbe essere proporzionato all’importanza sistemica dell’ente o del gruppo.

(26)

In considerazione della conoscenza privilegiata che l’ente ha del proprio funzionamento e dei problemi che da esso scaturiscono, i piani di risoluzione dovrebbero essere predisposti dalle autorità di risoluzione sulla base, tra l’altro, delle informazioni fornite dagli enti interessati.

(27)

In osservanza del principio di proporzionalità e per evitare eccessivi oneri amministrativi è opportuno consentire alle autorità competenti e, se del caso, alle autorità di risoluzione di derogare, caso per caso e nei limiti specificati dalla presente direttiva, agli obblighi sull’elaborazione dei piani di risanamento e risoluzione. Rientrano in tali casi gli enti affiliati a un organismo centrale e interamente o parzialmente esenti nel diritto nazionale dai requisiti prudenziali in conformità dell’articolo 21 della direttiva 2013/36/UE, nonché gli enti che aderiscono a un sistema di tutela istituzionale in conformità dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. In ogni caso, la concessione della deroga dovrebbe essere soggetta alle condizioni specificate nella presente direttiva.

(28)

Vista la struttura patrimoniale degli enti affiliati a un organismo centrale, ai fini della presente direttiva tali enti non dovrebbero essere tenuti a redigere ciascuno un piano di risanamento o di risoluzione distinto per il solo motivo che l’organismo centrale cui sono affiliati è soggetto alla supervisione diretta della Banca centrale europea.

(29)

Le autorità di risoluzione, sulla base della valutazione delle possibilità di risoluzione effettuata dalle autorità di risoluzione competenti, dovrebbero avere il potere di imporre modifiche alla struttura e all’organizzazione dell’ente, direttamente o indirettamente attraverso l’autorità competente, e di prendere misure necessarie e proporzionate per ridurre o rimuovere gli impedimenti sostanziali all’applicazione degli strumenti di risoluzione e garantire la possibilità di risoluzione degli enti interessati. Dato che, in potenza, tutti gli enti hanno natura sistemica, per preservare la stabilità finanziaria è essenziale che le autorità siano in grado di procedere alla risoluzione riguardo a qualsiasi ente. Nel rispetto della libertà d’impresa sancita all’articolo 16 della Carta, è opportuno limitare il margine di manovra delle autorità alle misure necessarie per semplificare la struttura e le operazioni dell’ente al solo fine di migliorare la possibilità di risolverne la crisi. Le misure imposte a tale proposito dovrebbero inoltre essere conformi al diritto dell’Unione, non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di nazionalità e dovrebbero essere giustificate dalla ragione superiore di applicarle nell’interesse pubblico della stabilità finanziaria. Inoltre, l’intervento dovrebbe limitarsi al minimo necessario per conseguire gli obiettivi desiderati. È opportuno che, nello stabilire le misure da adottare, le autorità di risoluzione tengano conto delle segnalazioni e raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(30)

Le misure proposte per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risolvere le crisi di un ente o gruppo non dovrebbero impedire agli enti di esercitare il diritto di stabilimento loro attribuito dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(31)

I piani di risanamento e di risoluzione non dovrebbero presupporre l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né esporre i contribuenti al rischio di perdite.

(32)

Il regime di gruppo per la pianificazione del risanamento e della risoluzione di cui alla presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i gruppi di enti soggetti a vigilanza su base consolidata, compresi i gruppi tra le cui imprese esistono relazioni ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). I piani di risanamento e di risoluzione dovrebbero tenere conto della struttura finanziaria, tecnica e commerciale del gruppo di cui trattasi. Se sono elaborati piani di risanamento e di risoluzione individuali per enti appartenenti a un gruppo, è opportuno che le autorità competenti cerchino di conseguire, per quanto possibile, la coerenza di tali piani con i piani di risanamento e di risoluzione del resto del gruppo.

(33)

È opportuno che si applichi la norma generale secondo cui i piani di risanamento e di risoluzione di un gruppo sono elaborati per il gruppo stesso nel suo complesso e individuano misure in relazione a un ente impresa madre e a tutte le singole filiazioni appartenenti al gruppo. Le autorità competenti che agiscono nell’ambito del collegio di risoluzione dovrebbero adoperarsi per giungere a una decisione congiunta sulla valutazione e l’adozione di tali piani. Tuttavia, in casi specifici in cui sia stato elaborato un piano di risanamento o di risoluzione su base individuale, la portata del piano di risanamento di gruppo valutato dall’autorità di vigilanza su base consolidata o del piano di risoluzione di gruppo deciso dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo non dovrebbe riguardare le entità del gruppo per le quali le autorità competenti hanno valutato o elaborato piani individuali.

(34)

Nel caso di piani di risoluzione di gruppo, nella stesura dei piani di risoluzione di gruppo si dovrebbe tenere conto specificamente del potenziale impatto delle azioni di risoluzione in tutti gli Stati membri nei quali il gruppo opera. Le autorità di risoluzione degli Stati membri nei quali il gruppo detiene filiazioni dovrebbero essere implicate nella stesura del piano.

(35)

I piani di risanamento e di risoluzione dovrebbero includere procedure d’informazione e di consultazione dei rappresentanti dei dipendenti nel corso di tutto il processo di risanamento e di risoluzione ove appropriato. Ove applicabile, è opportuno conformarsi ai contratti collettivi o ad altri accordi previsti dalle parti sociali, come pure al diritto nazionale e unionale in materia di partecipazione dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori ai processi di ristrutturazione aziendale.

(36)

Vista la delicatezza delle informazioni che contengono, le informazioni riservate nei piani di risanamento e di risoluzione dovrebbero essere soggette alle disposizioni sulla riservatezza stabilite nella presente direttiva.

(37)

Le autorità competenti dovrebbero trasmettere i piani di risanamento e qualsiasi cambiamento a essi relativo alle autorità di risoluzione competenti, le quali dovrebbero a loro volta trasmettere i piani di risoluzione e qualsiasi cambiamento a essi relativo alle autorità competenti, al fine di garantire in permanenza che tutte le autorità di risoluzione competenti siano tenute pienamente informate.

(38)

Il sostegno finanziario da parte di un’entità di un gruppo transfrontaliero a favore di un’altra entità dello stesso gruppo è attualmente limitato da una serie di disposizioni contenute nel diritto nazionale di alcuni Stati membri, che mirano a tutelare creditori e azionisti di ciascuna entità, ma che non tengono conto dell’interdipendenza delle entità dello stesso gruppo. È pertanto opportuno stabilire a quali condizioni è possibile trasferire il sostegno finanziario tra entità di un gruppo transfrontaliero di enti nell’intento di garantire la stabilità finanziaria del gruppo di enti nel suo complesso, senza mettere a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno. Il sostegno finanziario fra entità di uno stesso gruppo dovrebbe essere volontario e assoggettato a idonee salvaguardie, ed è opportuno che gli Stati membri non subordinino, direttamente o indirettamente, l’esercizio del diritto di stabilimento all’esistenza di un accordo sulla fornitura di sostegno finanziario. La fornitura del sostegno finanziario infragruppo di cui alla presente direttiva lascia impregiudicati gli accordi contrattuali o di responsabilità legale tra enti che tutelano gli enti partecipanti attraverso garanzie incrociate o accordi equivalenti. Se un’autorità competente vieta o limita l’erogazione di sostegno finanziario infragruppo e il piano di risanamento di gruppo fa riferimento al sostegno finanziario infragruppo, il divieto o la limitazione dovrebbero essere considerati come modifiche sostanziali ai fini del riesame del piano di risanamento.

(39)

Durante le fasi di risanamento e di intervento precoce stabilite nella presente direttiva, è opportuno che gli azionisti mantengano pienamente la responsabilità e il controllo dell’ente, salvo quando l’autorità competente abbia nominato un amministratore temporaneo. Quando l’ente sarà sottoposto a risoluzione, essi saranno sollevati da tali responsabilità.

(40)

Per preservare la stabilità finanziaria è importante che le autorità competenti siano in grado di porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente prima che questo giunga a un punto tale per cui non vi siano alternative alla risoluzione. A tal fine le autorità competenti dovrebbero disporre di poteri di intervento precoce, compreso il potere di nominare un amministratore temporaneo che sostituisca l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente o lavori temporaneamente con essi. L’amministratore temporaneo dovrebbe avere il compito di esercitare i poteri che gli sono conferiti al fine di promuovere soluzioni per ripianare la situazione finanziaria dell’ente. La nomina dell’amministratore temporaneo non dovrebbe interferire indebitamente con i diritti degli azionisti o proprietari né con gli obblighi procedurali imposti dal diritto societario nazionale o dell’Unione e dovrebbe rispettare gli obblighi internazionali assunti dall’Unione o dagli Stati membri in materia di tutela degli investimenti. I poteri di intervento precoce dovrebbero comprendere quelli già previsti nella direttiva 2013/36/UE, per circostanze diverse da quelle considerate intervento precoce, nonché altre situazioni ritenute necessarie per ripristinare la solidità finanziaria di un ente.

(41)

È opportuno che il quadro di risoluzione preveda un avvio tempestivo della procedura, prima che l’ente finanziario sia insolvente a termini di bilancio e che l’intero capitale sia esaurito. La procedura di risoluzione dovrebbe essere avviata allorché un’autorità competente, previa consultazione dell’autorità di risoluzione, determina che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto e che l’attuazione di misure alternative, come specificato nella presente direttiva, eviterebbe tale dissesto in tempi ragionevoli. Eccezionalmente, gli Stati membri possono prevedere che, oltre all’autorità competente, anche l’autorità di risoluzione possa determinare, previa consultazione dell’autorità competente, che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto. Il fatto che un ente non soddisfi i requisiti per l’autorizzazione non giustifica di per sé l’avvio della procedura di risoluzione, soprattutto se esso è ancora economicamente sostenibile o se sussistono i presupposti perché lo sia. Un ente dovrebbe essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto quando viola, o è probabile che violi in un prossimo futuro, i requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione; quando le sue attività sono, o è probabile che siano in un prossimo futuro, inferiori alle passività; quando non è in grado, o è probabile che non sia in grado in un prossimo futuro di pagare i propri debiti in scadenza; quando necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad eccezione delle circostanze particolari stabilite nella presente direttiva. La mera circostanza che l’ente necessiti dell’assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale non dovrebbe costituire di per sé una prova sufficiente del fatto che esso non è, o in un prossimo futuro non sarà, in grado di pagare le proprie obbligazioni in scadenza.

Se tale strumento fosse garantito da uno Stato, un ente che vi accede sarebbe soggetto alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. Per preservare la stabilità finanziaria, specialmente in caso di carenza sistemica di liquidità, le garanzie dello Stato sugli strumenti di liquidità forniti da banche centrali o le garanzie dello Stato sulle passività di nuova emissione per rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro non dovrebbero attivare il quadro di risoluzione quando sono soddisfatte determinate condizioni. È opportuno, in particolare, che le misure di garanzia dello Stato ottengano l’approvazione ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato e non facciano parte di un pacchetto d’aiuto più ampio, e che il ricorso alle misure di garanzia sia rigorosamente limitato nel tempo. È opportuno che le garanzie degli Stati membri sugli utili azionari siano vietate. Quando fornisce una garanzia, per passività di nuova emissione, diverse dal capitale, uno Stato membro dovrebbe assicurare che essa sia sufficientemente remunerata dall’ente. Inoltre, la fornitura del sostegno finanziario pubblico straordinario non dovrebbe attivare la procedura di risoluzione quando, a titolo di misura cautelare, uno Stato membro rileva una quota di partecipazione azionaria di un ente, anche di proprietà pubblica, che soddisfa i suoi requisiti patrimoniali. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando un ente deve raccogliere nuovo capitale a causa dell’esito di prove di stress basate su scenari o di un esercizio equivalente svolti da autorità macroprudenziali che comprenda il requisito di preservare la stabilità finanziaria in un contesto di crisi sistemica, ma l’ente non è in grado di raccogliere capitale sui mercati privati. Un ente non dovrebbe essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto per il semplice fatto di aver ricevuto sostegno finanziario pubblico straordinario prima dell’entrata in vigore della presente direttiva. Infine, l’accesso a strumenti di liquidità, compresa l’assistenza di liquidità di emergenza da parte di banche centrali, può costituire un aiuto di Stato ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato.

(42)

In caso di risoluzione di un gruppo con attività transfrontaliera, ogni azione di risoluzione dovrebbe tenere conto del potenziale impatto della risoluzione in tutti gli Stati membri nei quali opera l’ente o il gruppo.

(43)

È opportuno che i poteri delle autorità di risoluzione si applichino anche alle società di partecipazione quando sia la società di partecipazione, sia un ente filiazione, nell’Unione o in un paese terzo, sono in dissesto o a rischio di dissesto. A prescindere dal fatto che la società di partecipazione sia o meno in dissesto o a rischio di dissesto, è altresì opportuno che i poteri di tali autorità le si applichino quando uno o più enti soddisfano le condizioni per la risoluzione, o un ente di paese terzo soddisfa le condizioni per la risoluzione in tale paese terzo e l’applicazione degli strumenti e l’esercizio dei poteri di risoluzione alla società di partecipazione sono necessari ai fini della risoluzione di una o più delle sue filiazioni oppure del gruppo nel complesso.

(44)

Quando un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero disporre di una serie minima di strumenti e poteri armonizzati di risoluzione, il cui utilizzo o esercizio sia soggetto a condizioni, obiettivi e principi generali comuni. Una volta che l’autorità di risoluzione abbia preso la decisione di assoggettare l’ente alla risoluzione, la procedura ordinaria d’insolvenza dovrebbe essere esclusa, salvo qualora debba essere combinata con il ricorso a strumenti di risoluzione e su iniziativa dell’autorità di risoluzione. È opportuno che gli Stati membri possano dotare le autorità di risoluzione di poteri e strumenti aggiuntivi rispetto a quelli loro conferiti a norma della presente direttiva, i quali però dovranno essere coerenti con i principi e gli obiettivi relativi alla risoluzione in essa stabiliti. In particolare, è opportuno che l’applicazione di tali strumenti o l’esercizio di tali poteri non interferisca con la risoluzione efficace di gruppi transfrontalieri.

(45)

Per evitare l’azzardo morale, un ente in dissesto dovrebbe essere in grado di uscire dal mercato, a prescindere dalle sue dimensioni e interconnessioni, senza provocare perturbazioni sistemiche. In linea di principio, un ente in dissesto dovrebbe essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Tale procedura, tuttavia, potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di funzioni essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti. In tal caso, è altamente probabile che sarebbe di pubblico interesse sottoporre l’ente a risoluzione e applicare strumenti di risoluzione anziché avvalersi della procedura ordinaria di insolvenza, con l’obiettivo quindi di garantire la continuità delle funzioni essenziali, di evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria, di tutelare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario per gli enti in dissesto e di tutelare i depositanti e gli investitori protetti, i fondi e le attività dei clienti.

(46)

Si dovrebbe sempre vagliare l’ipotesi della liquidazione dell’ente in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza prima di applicare strumenti di risoluzione. Un ente in dissesto dovrebbe essere mantenuto in attività mediante l’uso di strumenti di risoluzione ricorrendo, per quanto possibile, a fondi privati, attraverso la vendita o la fusione con un acquirente del settore privato o previa svalutazione delle passività dell’ente, ovvero previa conversione del debito in capitale per effettuare una ricapitalizzazione.

(47)

Nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero prendere tutte le misure del caso per garantire che l’intervento rispetti taluni principi, ad esempio che azionisti e creditori sostengano una quota adeguata delle perdite, che la direzione sia in linea di massima sostituita, che i costi della risoluzione dell’ente siano ridotti al minimo e che i creditori della stessa categoria siano trattati in modo equo. In particolare, qualora creditori della stessa categoria siano trattati in maniera diversa nel contesto di un’azione di risoluzione, tali differenze dovrebbero essere proporzionate e giustificate dal pubblico interesse e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di cittadinanza. Quando il ricorso a strumenti di risoluzione implica la concessione di aiuti di Stato, è opportuno valutare gli interventi in conformità delle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato. L’intervento degli aiuti di Stato è possibile, tra l’altro, quando si ricorre a fondi di risoluzione o fondi di garanzia dei depositi a sostegno della risoluzione di enti in dissesto.

(48)

Quando applicano gli strumenti di risoluzione ed esercitano i poteri di risoluzione, è opportuno che le autorità di risoluzione informino e consultino i rappresentati dei dipendenti, ove appropriato. Se applicabile, è opportuno al riguardo tener pienamente conto dei contratti collettivi o di altri accordi previsti dalle parti sociali.

(49)

Le limitazioni dei diritti di azionisti e creditori dovrebbero essere conformi all’articolo 52 della Carta. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero pertanto essere applicati esclusivamente agli enti in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario per perseguire l’obiettivo della stabilità finanziaria nell’interesse generale. In particolare, dovrebbero essere applicati laddove l’ente non possa essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza senza destabilizzare il sistema finanziario e siano necessarie misure intese a garantire il rapido trasferimento e la prosecuzione di funzioni importanti a livello sistemico, e laddove non si possa ragionevolmente prospettare una soluzione alternativa che coinvolga il settore privato, neanche sotto forma di un aumento del capitale, da parte degli azionisti esistenti o di terzi, sufficiente a ripristinare la sostenibilità economica piena dell’ente. Inoltre, nell’applicare strumenti e nell’esercitare poteri di risoluzione è opportuno tenere conto del principio di proporzionalità e delle specificità della forma giuridica di un ente.

(50)

L’interferenza nei diritti di proprietà non dovrebbe essere eccessiva. Gli azionisti e creditori interessati non dovrebbero subire perdite superiori a quelle che avrebbero sostenuto se l’ente fosse stato liquidato quando è stata decisa la risoluzione. Qualora le attività di un ente soggetto a risoluzione siano parzialmente cedute a un acquirente privato o a una banca-ponte, è opportuno liquidare la parte residua di tale ente con procedura ordinaria di insolvenza. Per tutelare gli azionisti e creditori che si trovano coinvolti nella procedura di liquidazione dell’ente, è opportuno sancirne il diritto a ricevere, in pagamento o a compensazione dei loro crediti nel quadro di tale procedura, una somma non inferiore a quella che, secondo le stime, avrebbero recuperato se l’ente fosse stato integralmente liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

(51)

Per tutelare il diritto di azionisti e creditori è opportuno stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività dell’ente soggetto a risoluzione e, ove richiesto dalla presente direttiva, alla valutazione del trattamento che tali azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Dovrebbe essere possibile avviare una valutazione fin dalla fase di intervento precoce. Prima di qualsiasi azione di risoluzione si dovrebbe effettuare una valutazione equa e realistica delle attività e delle passività dell’ente. Il diritto di impugnare la stima effettuata dovrebbe essere possibile soltanto se coinvolge anche la decisione di risoluzione. Ove richiesto dalla presente direttiva, dovrebbe inoltre essere effettuato un raffronto a posteriori, dopo l’applicazione degli strumenti di risoluzione, fra il trattamento effettivamente ricevuto da azionisti e creditori e quello che sarebbe stato riservato loro in una procedura ordinaria di insolvenza. Se risulta che, in pagamento o a compensazione dei loro crediti, azionisti e creditori hanno ricevuto l’equivalente di una somma inferiore a quella che avrebbero recuperato in una procedura di insolvenza ordinaria, è opportuno sancire il loro diritto a incassare la differenza ove richiesto dalla presente direttiva. Contrariamente a quanto previsto per la valutazione precedente l’azione di risoluzione, dovrebbe essere possibile ricorrere avverso tale raffronto anche separatamente dalla decisione di risoluzione. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di stabilire la procedura secondo cui corrispondere ad azionisti e creditori le eventuali differenze di trattamento constatate. È opportuno che tale differenza sia corrisposta dai meccanismi finanziari istituiti in conformità della presente direttiva.

(52)

È importante che le perdite siano rilevate nel momento in cui si verifica il dissesto dell’ente. La valutazione delle attività e passività dell’ente in dissesto dovrebbe basarsi su ipotesi giuste, prudenti e realistiche nel momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione. Nella valutazione, il valore delle passività non dovrebbe però essere influenzato dalla situazione finanziaria dell’ente. Dovrebbe essere possibile procedere, per motivi di urgenza, a una valutazione rapida delle attività e passività dell’ente in dissesto da parte delle autorità di risoluzione: si tratterebbe di una valutazione provvisoria, valida fino al momento in cui è effettuata una valutazione indipendente. Le norme tecniche vincolanti dell’ABE sul metodo di valutazione dovrebbero istituire un quadro di principi da impiegare nello svolgimento di tale valutazione e dovrebbero prevedere che le autorità di risoluzione e chi effettua una valutazione indipendente possano servirsi di metodi diversi ove opportuno.

(53)

È necessario agire rapidamente e in modo coordinato per sostenere la fiducia del mercato e ridurre al minimo il contagio. Una volta accertato il dissesto, o probabile dissesto, dell’ente e qualora non si possa ragionevolmente prospettare che un’alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azioni di vigilanza permetterebbe di evitare il dissesto dell’ente in tempi ragionevoli, le autorità di risoluzione non dovrebbero tardare a prendere le opportune misure coordinate di risoluzione nel pubblico interesse. È opportuno permettere a tali autorità, in funzione delle circostanze in cui si verifica il dissesto dell’ente e, in particolare, dell’eventuale urgenza, di intraprendere un’azione di risoluzione senza dover prima esercitare i poteri di intervento precoce.

(54)

Quando intraprendono azioni di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto delle misure previste nel piano di risoluzione e applicarle, a meno che esse non ritengano, alla luce delle specifiche circostanze, che gli obiettivi di risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in detto piano.

(55)

Salvo se espressamente specificato nella presente direttiva, gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere applicati prima di un’eventuale iniezione di capitale pubblico, ovvero di un equivalente sostegno finanziario pubblico straordinario a favore di un ente, senza tuttavia precludere l’uso delle risorse dei sistemi di garanzia dei depositi o dei fondi di risoluzione, per assorbire le perdite che avrebbero altrimenti subito i depositanti protetti o i creditori esclusi a discrezione. A tale riguardo, è opportuno che il ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario, a fondi di risoluzione o a sistemi di garanzia dei depositi a sostegno della risoluzione di enti in dissesto rispetti le pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.

(56)

I problemi sui mercati finanziari all’interno dell’Unione che scaturiscono da eventi di natura sistemica potrebbero produrre effetti avversi sull’economia e sui cittadini dell’Unione. Pertanto, gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere idonei a fronteggiare e un ampio spettro di scenari largamente imprevedibili, tenendo conto del fatto che può esservi una differenza tra la crisi di un singolo ente e una crisi sistemica del settore bancario.

(57)

Nel procedere alla valutazione degli aiuti di Stato sensi dell’articolo 107 TFUE per gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria di cui alla presente direttiva, la Commissione dovrebbe valutare separatamente se detti strumenti non violino disposizioni di diritto dell’Unione intrinsecamente connesse, tra cui quelle sull’obbligo di assorbire le perdite in misura non inferiore all’8 % che figura nella presente direttiva, nonché se si configura una situazione eccezionale di crisi sistemica che giustifichi il ricorso a tali strumenti ai sensi della presente direttiva, garantendo al contempo condizioni di parità nel mercato interno. In conformità degli articoli 107 e 108 TFUE, tale valutazione dovrebbe essere compiuta prima di poter ricorrere a uno strumento pubblico di stabilizzazione.

(58)

Il ricorso a strumenti pubblici di stabilizzazione dovrebbe essere neutro sul piano fiscale a medio termine.

(59)

Gli strumenti di risoluzione dovrebbero comprendere la vendita dell’attività d’impresa o delle azioni dell’ente soggetto a risoluzione, la costituzione di un ente-ponte, la separazione delle attività non in sofferenza dell’ente in dissesto da quelle deteriorate o in sofferenza, e il bail-in degli azionisti e dei creditori dell’ente medesimo.

(60)

Laddove gli strumenti di risoluzione siano stati utilizzati per trasferire i servizi d’importanza sistemica o l’attività economicamente sostenibile di un ente a un’entità sana, quale un acquirente del settore privato o un ente-ponte, la parte residua dell’ente dovrebbe essere liquidata entro un termine appropriato, tenuto conto della necessità che l’ente in dissesto fornisca servizi o assistenza per consentire all’acquirente o all’ente-ponte di svolgere le attività o i servizi acquisiti in virtù di tale trasferimento.

(61)

Lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa dovrebbe consentire alle autorità di vendere l’ente o rami della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso degli azionisti. Nell’applicare tale strumento le autorità dovrebbero procedere alla commercializzazione dell’ente o di rami della sua attività in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, adoperandosi nel contempo per ottenere il prezzo di vendita più alto possibile. Quando tale procedura non sia possibile per ragioni d’urgenza, le autorità dovrebbero intraprendere azioni per ovviare a possibili effetti negativi sulla concorrenza e sul mercato interno.

(62)

I proventi netti derivanti dalla cessione delle attività o passività dell’ente soggetto a risoluzione dovrebbero andare a beneficio dell’ente stesso quando si applica lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa. I proventi netti derivanti dalla cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi dall’ente soggetto a risoluzione quando si applica lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa dovrebbero andare a beneficio dei titolari di tali azioni o altri titoli. I proventi dovrebbero essere calcolati al netto dei costi indotti dal dissesto dell’ente e dal processo di risoluzione.

(63)

Perché la vendita dell’attività d’impresa sia effettuata nei tempi opportuni e a salvaguardia della stabilità finanziaria, è opportuno effettuare tempestivamente la valutazione dell’acquirente di una partecipazione qualificata in modo da non ritardare l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa in conformità della presente direttiva, in deroga ai termini e alle procedure stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE e dalla direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(64)

È probabile che le informazioni concernenti la commercializzazione di un ente in dissesto e i negoziati con i potenziali acquirenti prima dell’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa siano di importanza sistemica. Per garantire la stabilità finanziaria, è importante che la divulgazione al pubblico delle informazioni previste dal regolamento (UE) n. 596/2014 (12), possa essere ritardata per il tempo necessario a pianificare e strutturare la risoluzione dell’ente, nel rispetto dei termini consentiti dal regime in materia di abusi di mercato.

(65)

In quanto ente posseduto o controllato integralmente o parzialmente da una o più autorità pubbliche, o controllato dall’autorità di risoluzione, l’ente-ponte ha come finalità principale quella di garantire che i clienti dell’ente in dissesto continuino a ricevere i servizi finanziari essenziali e che si continuino a svolgere le attività finanziarie fondamentali. È opportuno gestire l’ente-ponte come attività economicamente sostenibile e rimetterlo sul mercato quando le condizioni lo permettano e nei termini stabiliti nella presente direttiva, o liquidarlo se economicamente insostenibile.

(66)

Lo strumento della separazione delle attività consente alle autorità di cedere attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a una società veicolo distinta. Questo strumento dovrebbe essere utilizzato solo unitamente ad altri strumenti per impedire un indebito vantaggio competitivo a favore dell’ente in dissesto.

(67)

Un regime di risoluzione efficace dovrebbe ridurre al minimo i costi della risoluzione di un ente in dissesto sostenuti dai contribuenti e assicurare che la risoluzione di enti di rilevanza sistemica sia possibile senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. Con lo strumento del bail-in si consegue tale obiettivo garantendo che gli azionisti e creditori dell’ente in dissesto sostengano perdite adeguate e si facciano carico di una quota adeguata dei costi derivanti dal dissesto dell’ente. Lo strumento del bail-in darà pertanto agli azionisti e ai creditori degli enti un maggiore incentivo a vigilare sul buon funzionamento dell’ente in circostanze normali ed è conforme alla raccomandazione del Consiglio per la stabilità finanziaria in base alla quale i poteri di svalutazione del debito e di conversione previsti per legge sono inclusi in un quadro di risoluzione come opzione aggiuntiva, unitamente ad altri strumenti di risoluzione.

(68)

Al fine di garantire che le autorità di risoluzione dispongano della necessaria flessibilità per ripartire le perdite tra i creditori in una serie di circostanze, è opportuno che esse possano applicare lo strumento del bail-in sia quando l’obiettivo è procedere alla risoluzione dell’ente in dissesto mantenendo l’impresa attiva – purché se ne possa ragionevolmente prospettare il ripristino della sostenibilità economica –, sia quando servizi importanti a livello sistemico sono trasferiti a un ente-ponte e la parte residua dell’ente cessa di operare ed è liquidata.

(69)

Quando lo strumento del bail-in è applicato con l’obiettivo di ripristinare il capitale dell’ente in dissesto per consentirgli di continuare la propria attività, la risoluzione tramite bail-in dovrebbe essere accompagnata dalla sostituzione della direzione, salvo nei casi in cui sia opportuno e necessario mantenere la direzione per conseguire gli obiettivi di risoluzione e, successivamente, dalla ristrutturazione dell’ente e delle sue attività in modo da eliminare i motivi del dissesto. La ristrutturazione dovrebbe essere realizzata mettendo in atto un piano di riorganizzazione aziendale. Laddove applicabile, tale piano dovrebbe essere compatibile con il piano di ristrutturazione che l’ente è tenuto a presentare alla Commissione ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato. Il piano dovrebbe in particolare includere, oltre alle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente, misure che limitino l’aiuto alla ripartizione degli oneri minima e misure che arginino le distorsioni di concorrenza.

(70)

Non è opportuno applicare lo strumento del bail-in a crediti garantiti, siano essi assistiti da garanzia reale o da altri tipi di garanzie. Tuttavia, per assicurare che lo strumento sia efficace e raggiunga gli obiettivi è auspicabile che si possa applicare a una gamma più ampia possibile di passività non garantite di un ente in dissesto. In ogni caso, è opportuno escludere determinate categorie di passività non garantite dall’ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Per tutelare i titolari di depositi protetti, lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi ai depositi protetti ai sensi della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Per garantire la continuità delle funzioni essenziali lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi a talune passività nei confronti dei dipendenti dell’ente in dissesto o ai crediti commerciali relativi a beni e servizi indispensabili per il funzionamento quotidiano dell’ente. Per soddisfare gli obblighi pensionistici e gli importi delle pensioni dovuti a fondi pensionistici e fiduciari di tali fondi, lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi alle passività dell’ente in dissesto nei confronti di un regime pensionistico. Tuttavia, lo strumento del bail-in si applicherebbe alle passività concernenti benefici pensionistici da attribuire alle componenti variabili della remunerazione non derivate da negoziati collettivi, nonché alla componente variabile della retribuzione di soggetti che assumono rischi significativi. Per limitare il rischio di contagio sistemico, lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi alle passività derivanti dalla partecipazione a sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a sette giorni, o alle passività nei confronti di enti — esclusi quelli appartenenti allo stesso gruppo — con una scadenza originaria inferiore a sette giorni.

(71)

Essendo la protezione dei titolari di depositi protetti uno degli obiettivi più importanti della risoluzione, è opportuno che lo strumento del bail-in non incida sui depositi protetti, anche se il sistema di garanzia dei depositi dovrebbe contribuire comunque a finanziare il processo di risoluzione assorbendo le perdite a concorrenza delle perdite nette che avrebbe dovuto sostenere dopo aver indennizzato i depositanti nella procedura ordinaria di insolvenza. L’esercizio dei poteri di bail-in permetterebbe ai depositanti di continuare ad accedere ai depositi almeno fino al livello di copertura, il che costituisce il principale motivo per cui sono stati istituiti i sistemi di garanzia dei depositi. Se non si prevedesse di coinvolgere questi sistemi in tali casi, si configurerebbe un vantaggio indebito rispetto al resto dei creditori nei confronti dei quali l’autorità di risoluzione eserciterebbe i suoi poteri.

(72)

Le autorità di risoluzione dovrebbero poter escludere, integralmente o parzialmente, le passività in talune circostanze, ad esempio quando non sia possibile applicare lo strumento del bail-in alle passività in tempi ragionevoli, quando l’esclusione sia strettamente necessaria e proporzionata al fine di assicurare la continuità di funzioni essenziali e linee di business principali o, ancora, quando l’applicazione del bail-in alle passività provocherebbe una distruzione di valore tale che le perdite subite da altri creditori sarebbero più elevate che se tali passività non fossero state escluse dal bail-in. Le autorità di risoluzione dovrebbero poter escludere, integralmente o parzialmente, le passività qualora sia necessario per evitare il diffondersi di contagio e instabilità finanziaria suscettibili di perturbare gravemente l’economia di uno Stato membro. Nell’effettuare tali valutazioni, le autorità di risoluzione dovrebbero considerare le conseguenze di un eventuale bail-in di passività derivanti da depositi ammissibili detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese superiore al livello di copertura previsto dalla direttiva 2014/49/UE.

(73)

Quando si applicano tali esclusioni, il livello di svalutazione o di conversione delle altre passività ammissibili può essere aumentato per tener conto delle esclusioni stesse, fatto salvo il rispetto del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza. Se le perdite non possono essere trasferite ad altri creditori, il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare conferimenti all’ente soggetto a risoluzione nel rispetto di una serie di rigorose condizioni, tra le quali che le perdite che ammontano almeno all’8 % delle passività totali, fondi propri compresi, siano già state assorbite e che il finanziamento del fondo di risoluzione si limiti, a seconda di quale sia il valore inferiore, al 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, oppure ai mezzi a disposizione del fondo e all’importo che può essere raccolto mediante conferimenti successivi in un arco di tre anni.

(74)

In casi straordinari in cui le passività sono state escluse e il fondo di risoluzione è stato usato per il bail-in al posto di tali passività nella misura del massimale ammesso, l’autorità di risoluzione dovrebbe poter reperire fonti alternative di finanziamento.

(75)

La percentuale minima del contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all’8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, o, se del caso, al 20 % delle attività ponderate per il rischio, dovrebbe essere basata sulla valutazione ai fini della risoluzione conformemente alla presente direttiva. Le perdite storiche, già assorbite dagli azionisti svalutando i fondi propri prima di tale valutazione, non dovrebbero rientrare nelle percentuali suddette.

(76)

La presente direttiva non dovrebbe in alcun modo imporre agli Stati membri di finanziare i meccanismi di finanziamento della risoluzione ricorrendo al loro bilancio generale.

(77)

Salvo se altrimenti specificato dalla presente direttiva, le autorità di risoluzione dovrebbero applicare lo strumento del bail-in in modo tale da rispettare il trattamento paritario dei creditori e il rango dei crediti ai sensi del diritto fallimentare vigente. Le perdite dovrebbero essere assorbite innanzitutto da strumenti del capitale regolamentare e dovrebbero essere ripartite tra gli azionisti mediante la cancellazione, il trasferimento o una forte diluizione delle azioni. Se ciò non bastasse, il debito subordinato dovrebbe essere convertito o svalutato. Le passività di primo rango dovrebbero essere convertite o svalutate se le categorie subordinate sono già state convertite o azzerate.

(78)

Ove vi siano esenzioni per le passività, come nel caso dei sistemi di pagamento e regolamento, dei dipendenti o dei creditori commerciali, o sia stato introdotto un grado preferenziale come nel caso dei depositi di persone fisiche e di microimprese, o piccole e medie imprese, esse dovrebbero applicarsi nei paesi terzi così come nell’Unione. Per assicurare la possibilità di svalutare o convertire passività in paesi terzi quando opportuno, occorre inserire tale possibilità nei contratti disciplinati dal diritto dei paesi terzi, soprattutto per quanto riguarda le passività di rango inferiore nell’ambito della gerarchia dei creditori. Non si dovrebbero imporre tali termini contrattuali per le passività escluse dal bail-in, per i depositi delle persone fisiche, delle microimprese e delle piccole e medie imprese o nei casi in cui il diritto del paese terzo o un accordo vincolante concluso con tale paese terzo consentano all’autorità di risoluzione dello Stato membro di esercitare i suoi poteri di svalutazione o di conversione.

(79)

Per evitare che gli enti strutturino le passività in modo da compromettere l’efficacia dello strumento del bail-in, è opportuno stabilire che essi debbano soddisfare in qualsiasi momento un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili espresso in percentuale delle passività totali e di fondi propri dell’ente. È opportuno permettere alle autorità di risoluzione d’imporre, caso per caso, che tale percentuale si componga, in tutto o in parte, di fondi propri o di un tipo determinato di passività.

(80)

La presente direttiva adotta un approccio dall’alto verso il basso nella determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities – «MREL») all’interno di un gruppo. In base a tale approccio inoltre, l’azione di risoluzione si applica a livello di singola persona giuridica e la capacità di assorbimento delle perdite deve essere imperativamente situata presso la persona giuridica all’interno del gruppo in cui si verificano le perdite, oppure essere a questa accessibile. A tal fine, le autorità di risoluzione dovrebbero far sì che la capacità di assorbimento delle perdite all’interno di un gruppo sia distribuita in tutto il gruppo stesso, in funzione del livello di rischio che presentano le persone giuridiche costitutive. Il requisito minimo necessario per ogni singola filiazione dovrebbe essere valutato separatamente. Le autorità di risoluzione dovrebbero assicurare inoltre che tutti i capitali e tutte le passività computati ai fini del requisito minimo consolidato siano situati nelle entità in cui è probabile che si verifichino le perdite, o siano altrimenti disponibili per assorbire le perdite. La presente direttiva dovrebbe consentire una risoluzione basata su un punto di avvio multiplo o singolo. Il MREL dovrebbe riflettere la strategia di risoluzione idonea a un gruppo in conformità del piano di risoluzione. In particolare, i requisiti minimi di fondi propri e le passività ammissibili dovrebbero essere imposti al pertinente livello del gruppo per riflettere un approccio di punto di avvio multiplo o singolo contenuto nel piano di risoluzione, senza dimenticare che possono esservi circostanze nelle quali si applica un approccio diverso da quello contenuto nel piano, ad esempio perché consente di raggiungere meglio gli obiettivi della risoluzione. In tali circostanze e a prescindere dal fatto che un gruppo abbia scelto l’approccio del punto di avvio singolo o multiplo, tutti gli enti e le altre persone giuridiche del gruppo, ove richiesto dalle autorità di risoluzione, dovrebbero sempre disporre di solidi MREL, per evitare il rischio di contagio o di assalto agli sportelli.

(81)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 assorbano completamente le perdite quando l’ente emittente raggiunge il punto di insostenibilità economica. Di conseguenza, le autorità di risoluzione dovrebbero essere tenute ad azzerare tali strumenti o a convertirli in strumenti del capitale primario di classe 1 prima che sia avviata qualsiasi azione di risoluzione. A tale scopo, il punto di insostenibilità economica dovrebbe essere inteso come il punto al quale l’autorità competente stabilisce che l’ente soddisfa le condizioni per la risoluzione, ovvero il punto al quale l’autorità stabilisce che l’ente cesserebbe di essere economicamente sostenibile se tali strumenti di capitale non fossero svalutati o convertiti. Il fatto che gli strumenti debbano essere svalutati o convertiti dalle autorità nelle circostanze richieste dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto nelle clausole che disciplinano lo strumento e in eventuali prospetti o documenti di offerta pubblicati o forniti in relazione allo stesso.

(82)

Per consentire risultati efficaci della risoluzione, dovrebbe essere possibile applicare lo strumento del bail-in prima del 1o gennaio 2016.

(83)

Qualora una valutazione del potenziale impatto sulla stabilità del sistema finanziario negli Stati membri interessati e nel resto dell’Unione dimostri che l’applicazione piena dello strumento del bail-in sarebbe contrario agli interessi della collettività dello Stato membro o dell’intera Unione, le autorità di risoluzione dovrebbero poterlo applicare solo in parte.

(84)

Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di tutti i poteri giuridici necessari che si possono esercitare in diverse combinazioni quando sono applicati gli strumenti di risoluzione. Essi dovrebbero includere il potere di cedere azioni o attività, diritti o passività di un ente in dissesto a un’altra entità, quale un altro ente o un ente-ponte; i poteri di svalutare o cancellare azioni, o il potere di svalutare o convertire le passività di un ente in dissesto; il potere di sostituire la direzione e il potere di imporre una moratoria temporanea del pagamento dei crediti. Saranno necessari poteri supplementari, compreso quello di richiedere ad altre parti del gruppo di continuare a fornire servizi essenziali.

(85)

Non occorre prescrivere con esattezza i mezzi attraverso i quali le autorità di risoluzione dovrebbero intervenire nell’ente in dissesto. Esse dovrebbero poter scegliere tra l’assunzione del controllo mediante un intervento diretto nell’ente o attraverso un ordine esecutivo, decidendo in base alle circostanze del caso. In questa fase non appare necessario imporre un modello unico per una collaborazione efficiente tra Stati membri.

(86)

Il quadro di risoluzione dovrebbe prevedere obblighi procedurali per assicurare che le azioni di risoluzione siano adeguatamente notificate e, salvo le limitate eccezioni stabilite dalla presente direttiva, rese pubbliche. Tuttavia, poiché è probabile che siano sensibili, le informazioni ottenute dalle autorità di risoluzione e dai loro consulenti professionali durante la procedura di risoluzione dovrebbero essere soggette a un efficace regime di riservatezza prima che la decisione di risoluzione sia resa pubblica. Occorre tenere conto del fatto che le informazioni sui contenuti e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione, nonché i risultati di qualsiasi valutazione di tali piani, possono avere conseguenze di ampia portata soprattutto per gli enti interessati. Tutte le informazioni fornite rispetto a una decisione prima che questa sia presa, che si tratti di se le condizioni per la risoluzione sono soddisfatte, dell’uso di uno specifico strumento o di qualsiasi azione nel corso della procedura, devono essere considerate come suscettibili di avere ripercussioni sugli interessi, pubblici e privati, interessati dall’azione. Tuttavia, l’informazione che l’autorità di risoluzione sta esaminando uno specifico ente potrebbe essere sufficiente perché vi siano effetti negativi per lo stesso, per cui è necessario assicurare che vi siano strumenti adeguati per mantenere riservate informazioni quali il contenuto e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione e il risultato di qualsiasi valutazione svolta in tale contesto.

(87)

Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di poteri accessori per garantire l’efficacia della cessione di azioni o titoli di debito e attività, diritti e passività. Lasciando impregiudicate le salvaguardie previste dalla presente direttiva, tali poteri dovrebbero comprendere la facoltà di cancellare i diritti di terzi dai titoli o attività ceduti e il potere di far valere contratti e assicurare la continuità degli accordi nei confronti del ricevente di attività e azioni cedute, senza tuttavia interferire con il diritto dei dipendenti di risolvere un contratto di lavoro. Dovrebbe restare impregiudicato anche il diritto di una parte di risolvere un contratto con un ente soggetto a risoluzione, o con un’entità del suo gruppo, per motivi diversi dalla risoluzione dell’ente in dissesto. Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre del potere accessorio di imporre all’ente residuo, liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, di fornire i servizi necessari per consentire all’ente al quale sono state cedute attività o azioni in virtù dell’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento dell’ente-ponte di svolgere la propria attività.

(88)

Ai sensi dell’articolo 47 della Carta, le parti interessate hanno diritto a un processo imparziale e a mezzi di ricorso efficaci nei confronti delle misure che le riguardano. Di conseguenza, è opportuno prevedere il diritto di impugnare le decisioni prese dalle autorità di risoluzione.

(89)

Le misure di gestione della crisi intraprese da autorità nazionali di risoluzione possono richiedere complesse valutazioni economiche e un ampio margine di discrezionalità. Le autorità nazionali di risoluzione sono specificamente dotate delle competenze necessarie per effettuare tali valutazioni e determinare il corretto uso del margine di discrezionalità. È quindi importante assicurare che le complesse valutazioni economiche effettuate dalle autorità nazionali di risoluzione in tale contesto servano da base ai giudici nazionali che riesaminano le misure di gestione delle crisi interessate. Tuttavia, la complessa natura di tali valutazioni non dovrebbe impedire ai giudici nazionali di esaminare se le prove sulle quali l’autorità di risoluzione si è basata sono accurate, affidabili e coerenti, se contengono tutte le informazioni pertinenti di cui occorre tenere conto per valutare una situazione complessa e se possono confermare le conclusioni che ne sono state tratte.

(90)

Poiché la presente direttiva è intesa a disciplinare situazioni di estrema urgenza e la sospensione di una decisione delle autorità di risoluzione potrebbe interrompere la continuità di funzioni indispensabili, è necessario prevedere che l’impugnazione non dia luogo a una sospensione automatica degli effetti della decisione contestata e che la decisione dell’autorità di risoluzione sia immediatamente esecutiva, presupponendo che la sospensione sia contraria al pubblico interesse.

(91)

Inoltre, ove necessario sia per tutelare i terzi che hanno acquisito attività, diritti e passività dell’ente soggetto a risoluzione in buona fede in virtù dell’esercizio dei poteri delle autorità in tal senso, sia per assicurare la stabilità dei mercati finanziari, il diritto di impugnazione non dovrebbe incidere sugli atti amministrativi o sulle transazioni conclusi in base a una decisione di risoluzione annullata. In tali casi, le misure correttive applicate a una decisione indebita dovrebbero pertanto limitarsi a riconoscere alle persone interessate una compensazione per i danni subiti.

(92)

Poiché può essere necessario adottare con urgenza misure di gestione della crisi in presenza di gravi rischi per la stabilità finanziaria nello Stato membro e nell’Unione, la procedura ai sensi del diritto nazionale connessa alla domanda di approvazione ex ante da parte delle autorità giudiziarie di una misura di gestione della crisi e l’esame di tale domanda da parte del giudice dovrebbero essere svolti rapidamente. Poiché una misura di gestione della crisi deve essere presa con urgenza, il giudice dovrebbe formulare la propria decisione entro ventiquattro ore e gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’autorità competente possa prendere la propria decisione subito dopo l’approvazione del giudice. Ciò non pregiudica il diritto delle parti interessate di chiedere al giudice di annullare la decisione per un periodo limitato dopo che l’autorità di risoluzione ha preso la misura di gestione della crisi.

(93)

Nell’interesse di una risoluzione efficiente e per evitare conflitti di competenza, non deve essere aperta né portata avanti alcuna procedura ordinaria di insolvenza in relazione all’ente in dissesto mentre l’autorità di risoluzione esercita i propri poteri o applica strumenti di risoluzione, tranne che su iniziativa o con il consenso dell’autorità di risoluzione. È utile e necessario sospendere, per un periodo limitato, determinati obblighi contrattuali, affinché l’autorità di risoluzione abbia il tempo di mettere in pratica gli strumenti di risoluzione. Ciò non dovrebbe, tuttavia, applicarsi agli obblighi connessi ai sistemi designati ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), alle controparti centrali e alle banche centrali. La direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione a sistemi di pagamento e sistemi di regolamento titoli, in particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un partecipante a un tale sistema. Per assicurare che tali tutele operino adeguatamente in situazioni di crisi, mantenendo nel contempo un’adeguata certezza per gli operatori dei sistemi di pagamento e dei sistemi di regolamento titoli e per gli altri partecipanti al mercato, tale direttiva prevede che una misura di prevenzione o di gestione della crisi non dovrebbe essere riconosciuta di per sé quale procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, sempre che gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto continuino a essere eseguiti. Tuttavia, nulla nella presente direttiva osta al funzionamento di un sistema designato ai sensi della direttiva 98/26/CE o alla tutela dei titoli dati in garanzia a norma dell’articolo 9 della stessa.

(94)

Affinché, nel cedere attività e passività a un acquirente del settore privato o a un ente-ponte, le autorità di risoluzione dispongano di un periodo sufficientemente lungo per individuare i contratti da cedere, potrebbe essere opportuno imporre limitazioni proporzionate dei diritti delle controparti di procedere al close-out, anticipare o estinguere in altro modo contratti finanziari prima del trasferimento. Tali limitazioni sarebbero necessarie per consentire alle autorità di ottenere un quadro fedele dello stato patrimoniale dell’ente in dissesto, senza le modifiche in termini di valore e contenuto che deriverebbero da un ampio esercizio dei diritti di recesso. Per limitare al minimo necessario l’interferenza nei diritti contrattuali delle controparti, la limitazione dei diritti di recesso dovrebbe applicarsi soltanto in relazione alla misura di prevenzione o gestione della crisi, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura, lasciando impregiudicati i diritti di recesso derivanti da qualsiasi altro inadempimento, compreso il mancato pagamento o versamento dei margini.

(95)

Al fine di preservare legittimi accordi finanziari nel caso di una cessione di parte delle attività, dei diritti e delle passività di un ente in dissesto, è opportuno introdurre meccanismi di protezione per impedire la separazione di passività, diritti e contratti collegati ove opportuno. Tale limitazione a determinate prassi rispetto a contratti collegati dovrebbe estendersi ai contratti con la stessa controparte assistiti da garanzie, contratti di garanzia finanziaria che implicano il trasferimento della proprietà, accordi di compensazione, accordi di netting per close-out e contratti di finanza strutturata. Quando si applica tale protezione, le autorità di risoluzione dovrebbero essere tenute a trasferire tutti i contratti collegati nell’ambito di un accordo protetto, ovvero a lasciarli all’ente residuo in dissesto. Questa forma di protezione dovrebbe garantire che i requisiti di capitale previsti dalla direttiva 2013/36/UE per le esposizioni incluse in un accordo di netting non siano alterati.

(96)

Anche se il fatto che le autorità di risoluzione disporranno degli stessi strumenti e degli stessi poteri agevolerà un’azione coordinata in caso di dissesto di un gruppo transfrontaliero, sembrano tuttavia necessarie ulteriori misure per promuovere la cooperazione e prevenire risposte nazionali frammentarie. Le autorità di risoluzione dovrebbero consultarsi e cooperare nell’ambito di collegi di risoluzione in caso di risoluzione delle crisi di entità appartenenti a un gruppo, nell’intento di concordare un programma di risoluzione di gruppo. Dovrebbero essere istituiti collegi di risoluzione che andrebbero a integrare i già esistenti collegi delle autorità di vigilanza attraverso l’aggiunta delle autorità di risoluzione e il coinvolgimento dei ministeri competenti, delle banche centrali, dell’ABE e, se opportuno, delle autorità responsabili dei sistemi di garanzia dei depositi. In caso di crisi, il collegio di risoluzione dovrebbe rappresentare un forum per lo scambio di informazioni e per il coordinamento delle azioni di risoluzione.

(97)

Nella risoluzione di gruppi transfrontalieri è opportuno raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la necessità di procedure consone all’urgenza della situazione e funzionali al raggiungimento di soluzioni efficaci, eque e tempestive per il gruppo nel suo complesso e, dall’altro, l’esigenza di preservare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera. È opportuno che le diverse autorità di risoluzione confrontino le loro posizioni nel collegio di risoluzione. Le azioni di risoluzione proposte dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero essere preparate e discusse fra le diverse autorità di risoluzione nel quadro dei corrispondenti piani a livello di gruppo. Per agevolare il raggiungimento di una decisione rapida e comune ogniqualvolta possibile, i collegi di risoluzione dovrebbero comprendere le posizioni delle autorità di risoluzione di tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera. Le azioni di risoluzione decise dall’apposita autorità a livello di gruppo dovrebbero tener sempre conto delle ripercussioni sulla stabilità finanziaria negli Stati membri in cui il gruppo opera. A tal fine, è opportuno conferire alle autorità di risoluzione dello Stato membro in cui è stabilita una filiazione la facoltà di contestare le decisioni dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo, non soltanto quanto all’adeguatezza delle azioni e misure di risoluzione, ma anche nell’ottica della necessità di salvaguardare la stabilità finanziaria in tale Stato membro.

(98)

Il collegio di risoluzione non dovrebbe essere un organo decisionale, ma una piattaforma che facilita il processo decisionale delle autorità nazionali. Le decisioni congiunte dovrebbero essere assunte dalle differenti autorità nazionali interessate.

(99)

L’elaborazione di un programma di risoluzione di gruppo dovrebbe agevolare una risoluzione coordinata, che ha più probabilità di produrre i migliori risultati per tutti gli enti di un gruppo. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe proporre il programma di risoluzione di gruppo e sottoporlo al collegio di risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione dissenzienti o che decidano di avviare autonomamente azioni di risoluzione dovrebbero motivare il proprio disaccordo e comunicare tali motivazioni, unitamente ai particolari delle eventuali azioni di risoluzione che intendano avviare autonomamente, all’autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo. Le autorità nazionali che decidano di discostarsi dal programma di risoluzione di gruppo dovrebbero tenere debitamente conto dell’impatto potenziale sulla stabilità finanziaria degli Stati membri nei quali sono ubicate le altre autorità di risoluzione e dei potenziali effetti su altre parti del gruppo.

(100)

Nell’ambito di un programma di risoluzione di gruppo, le autorità dovrebbero essere invitate ad applicare lo stesso strumento alle persone giuridiche che soddisfano le condizioni per la risoluzione. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero avere il potere di applicare lo strumento dell’ente-ponte a livello di gruppo (il che può comportare, se del caso, meccanismi di ripartizione degli oneri) per stabilizzare un gruppo nel suo insieme. La proprietà delle filiazioni potrebbe essere trasferita all’ente-ponte in vista di una vendita successiva delle filiazioni, nel loro insieme o individualmente, quando le condizioni del mercato saranno adeguate. Inoltre, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe avere il potere di applicare lo strumento del bail-in a livello di impresa madre.

(101)

Una risoluzione efficace degli enti e gruppi attivi a livello internazionale implica una cooperazione tra l’Unione, gli Stati membri e le autorità di risoluzione dei paesi terzi. La cooperazione sarà più agevole se i regimi di risoluzione dei paesi terzi si fondano sui principi e approcci comuni in via di definizione al Consiglio per la stabilità finanziaria e al G20. A tal fine è opportuno che sia conferito all’ABE il potere di elaborare e concludere accordi quadro di cooperazione non vincolanti con le autorità dei paesi terzi a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e che le autorità nazionali siano autorizzate a concludere accordi bilaterali conformi agli accordi quadro dell’ABE. La definizione di tali accordi tra autorità nazionali competenti della gestione del dissesto di imprese globali dovrebbe essere un mezzo per garantire l’efficacia della pianificazione, del processo decisionale e del coordinamento riguardo ai gruppi internazionali. In generale, tali accordi dovrebbero essere reciproci; le autorità di risoluzione nazionali, nell’ambito del collegio di risoluzione europeo, ove opportuno, dovrebbero riconoscere e attuare le procedure di risoluzione dei paesi terzi nelle circostanze stabilite dalla presente direttiva.

(102)

È opportuno che la cooperazione riguardi sia le filiazioni dei gruppi dell’Unione o di paesi terzi, sia succursali degli enti dell’Unione o di paesi terzi. Le succursali dei gruppi di paesi terzi sono imprese stabilite nell’Unione: pertanto, esse sono totalmente soggette al diritto dell’Unione, compresi gli strumenti di risoluzione stabiliti dalla presente direttiva. Occorre tuttavia preservare il diritto degli Stati membri di agire nei confronti delle succursali di enti la cui sede legale è stabilita in un paese terzo nei casi in cui il riconoscimento e l’applicazione alla succursale di procedure di risoluzione del paese terzo metterebbero a repentaglio la stabilità finanziaria dell’Unione o in cui i depositanti dell’Unione non riceverebbero lo stesso trattamento dei depositanti del paese terzo. In tali circostanze e nelle circostanze stabilite dalla presente direttiva è opportuno conferire agli Stati membri il diritto di rifiutare, previa consultazione delle autorità nazionali di risoluzione, il riconoscimento di una procedura di risoluzione di un paese terzo nei confronti di una succursale nell’Unione di un ente di un paese terzo.

(103)

Vi sono casi in cui l’efficacia degli strumenti di risoluzione applicati può dipendere dalla disponibilità di finanziamenti a breve termine per un ente o per un ente-ponte, dalla fornitura di garanzie a potenziali acquirenti o dalla reperibilità di capitali per l’ente-ponte. Al di là del ruolo delle banche centrali di fornire liquidità al sistema finanziario anche in momenti di stress, è importante che gli Stati membri istituiscano meccanismi di finanziamento intesi a evitare che i fondi necessari a tal fine provengano dai bilanci nazionali. La stabilizzazione del sistema finanziario dovrebbe essere finanziata dal settore finanziario nel suo complesso.

(104)

In linea generale, gli Stati membri dovrebbero istituire i propri meccanismi nazionali di finanziamento avvalendosi di fondi controllati dalle autorità di risoluzione da utilizzare ai fini stabiliti nella presente direttiva. È opportuno tuttavia prevedere un’eccezione, rigorosamente definita, che consenta agli Stati membri di istituire i propri meccanismi nazionali di finanziamento avvalendosi dei contributi obbligatori di enti autorizzati nei loro territori che non sono detenuti tramite fondi controllati dalle loro autorità di risoluzione, purché siano soddisfatte talune condizioni.

(105)

In linea di principio, i contributi dovrebbero essere raccolti dal settore prima di qualsiasi operazione di risoluzione e indipendentemente da essa. Quando i finanziamenti preventivi non sono sufficienti a coprire le perdite o i costi sostenuti utilizzando i meccanismi di finanziamento, è opportuno raccogliere contributi aggiuntivi per sostenere gli ulteriori costi o perdite.

(106)

Al fine di costituire una massa critica ed evitare gli effetti prociclici che si verificherebbero se, in una crisi sistemica, i meccanismi di finanziamento dovessero basarsi solo sui contributi ex post, le risorse finanziarie messe ex ante a disposizione dei meccanismi finanziari nazionali devono obbligatoriamente ammontare almeno ad un determinato livello-obiettivo minimo.

(107)

Ai fini di un calcolo equo dei contributi e di un incentivo a operare secondo un modello meno rischioso, è opportuno che i contributi ai meccanismi di finanziamento nazionali tengano conto del grado di credito, di liquidità e di rischio di mercato cui gli enti sono esposti.

(108)

Assicurare una risoluzione efficace degli enti in dissesto nell’Unione è un fattore essenziale nel completamento del mercato interno: il loro dissesto, infatti, incide non soltanto sulla stabilità finanziaria dei mercati in cui operano direttamente, ma anche sul mercato finanziario dell’Unione nella sua totalità. Con il completamento del mercato interno dei servizi finanziari si rinsalda l’interazione fra i vari sistemi finanziari nazionali. Gli enti operano al di là dello Stato membro di stabilimento e sono interconnessi tramite il mercato interbancario e altri mercati che sono, nella sostanza, paneuropei. Assicurare che la risoluzione di tali enti sia finanziata efficacemente nei diversi Stati membri è non solo nell’interesse superiore dello Stato membro in cui l’ente in questione opera, ma anche, in generale, in quello di tutti gli altri, perché costituisce un mezzo per garantire pari condizioni di concorrenza e migliorare il funzionamento del mercato interno finanziario. L’istituzione di un sistema europeo dei meccanismi di finanziamento dovrebbe far sì che tutti gli enti che operano nell’Unione siano soggetti a meccanismi di finanziamento della risoluzione di pari efficacia e concorrano alla stabilità del mercato interno.

(109)

Per migliorare la resilienza di tale sistema europeo dei meccanismi di finanziamento, e conformemente all’obiettivo di attingere principalmente dagli azionisti e dai creditori dell’ente soggetto a risoluzione e, successivamente, dal settore per ottenere i finanziamenti piuttosto che ai fondi pubblici, i meccanismi di finanziamento possono richiedere prestiti presso altri meccanismi di finanziamento in caso di necessità. Analogamente, essi dovrebbero avere il potere di concedere prestiti ad altri meccanismi che ne necessitino. È opportuno che tali prestiti siano effettuati strettamente su base volontaria. La decisione di concedere prestiti ad altri meccanismi dovrebbe essere adottata dal meccanismo di finanziamento del prestito ma, alla luce delle potenziali implicazioni di bilancio, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere la consultazione o il consenso del ministero competente.

(110)

Benché istituiti a livello nazionale, i meccanismi di finanziamento dovrebbero essere messi in comune in caso di risoluzione di gruppo, a condizione che si raggiunga un accordo tra le autorità nazionali sulla risoluzione dell’ente. I depositi protetti dai sistemi di garanzia dei depositi non dovrebbero sostenere perdite nel processo di risoluzione. Quando l’azione di risoluzione assicura ai depositanti il mantenimento dell’accesso ai depositi, i sistemi di garanzia dei depositi cui l’ente soggetto a risoluzione è affiliato dovrebbero essere tenuti a fornire un contributo non superiore all’ammontare delle perdite che avrebbero dovuto sostenere se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

(111)

Mentre i depositi protetti sono salvaguardati dalle perdite nella risoluzione, altri depositi ammissibili sono potenzialmente disponibili a fini di assorbimento delle perdite. Al fine di fornire un certo livello di protezione alle persone fisiche, alle microimprese e alle piccole e medie imprese che detengono depositi ammissibili al di sopra del livello dei depositi protetti, tali depositi dovrebbero avere un livello di priorità superiore rispetto ai crediti vantati da creditori ordinari non privilegiati non garantiti in virtù del diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza. Il credito del sistema di garanzia dei depositi dovrebbe avere, ai sensi di tale diritto nazionale, un rango ancora superiore rispetto alle suddette categorie di depositi ammissibili. L’armonizzazione dei diritti fallimentari nazionali in tale settore è necessaria per ridurre al minimo l’esposizione dei fondi di risoluzione degli Stati membri conformemente al principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, come previsto nella presente direttiva.

(112)

Quando, nel contesto della risoluzione di un ente, i depositi sono trasferiti a un altro ente, i depositanti non dovrebbero essere assicurati per un importo superiore al livello di copertura previsto dalla direttiva 2014/49/UE. Di conseguenza, i crediti relativi ai depositi rimasti presso l’ente soggetto a risoluzione si dovrebbero limitare alla differenza tra i fondi trasferiti e il livello di copertura previsto nella direttiva 2014/49/UE. Se i depositi trasferiti sono superiori al livello di copertura, il depositante non dovrebbe avere un diritto di credito nei confronti del sistema di garanzia dei depositi per quanto concerne i depositi rimasti presso l’ente soggetto a risoluzione.

(113)

L’istituzione di meccanismi di finanziamento che istituiscono il sistema europeo dei meccanismi di finanziamento di cui alla presente direttiva dovrebbe assicurare il coordinamento nell’impiego dei fondi che sono disponibili per la risoluzione a livello nazionale.

(114)

Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di precisare i criteri per definire le «funzioni critiche» e le «linee di business principali» ai fini della presente direttiva, le circostanze in cui è necessaria l’esclusione di passività dalla svalutazione o conversione ai fini della presente direttiva; le classi di accordi per i quali gli Stati membri dovrebbero garantire una protezione adeguata nelle cessioni parziali; il modo in cui i contributi degli enti ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbero essere corretti in proporzione al loro profilo di rischio; gli obblighi di registrazione, contabili, informativi e di altro tipo intesi ad assicurare il pagamento effettivo dei contributi; le circostanze in cui e le condizioni alle quali un ente possa essere temporaneamente esentato dal pagamento dei contributi ex post. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(115)

Nei casi previsti dalla presente direttiva, è opportuno che l’ABE promuova la convergenza delle prassi delle autorità nazionali mediante orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Nei settori non coperti da norme tecniche di regolamentazione o di attuazione l’ABE ha il potere di elaborare orientamenti e raccomandazioni sull’applicazione del diritto dell’Unione di propria iniziativa.

(116)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero disporre di tre mesi dalla data di notifica per muovere obiezioni riguardo a un atto delegato. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter informare le altre istituzioni che non intendono sollevare obiezioni.

(117)

Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero facilitare la coerente armonizzazione e la tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficace e opportuno, ove previsto dalla presente direttiva, conferire all’ABE l’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non comportano scelte politiche, da presentare alla Commissione.

(118)

La Commissione dovrebbe, ove previsto dalla presente direttiva, adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’ABE mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La Commissione dovrebbe, ove previsto dalla presente direttiva, adottare progetti di norme tecniche elaborate dall’ABE mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(119)

La direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) prevede il reciproco riconoscimento e l’attuazione in tutti gli Stati membri delle decisioni concernenti il risanamento o la liquidazione di enti con succursali in Stati membri diversi da quello della sede legale; la direttiva garantisce che tutte le attività e le passività dell’ente, a prescindere dal paese in cui si trovano, siano gestite in un’unica procedura nello Stato membro d’origine e che ai creditori negli Stati membri ospitanti sia riservato lo stesso trattamento dei creditori nello Stato membro d’origine. Ai fini di una risoluzione efficace, la direttiva 2001/24/CE si dovrebbe applicare nel caso di utilizzo di tali strumenti di risoluzione, sia quando sono applicati a enti sia quando sono applicati ad altre entità soggette al regime di risoluzione; è pertanto opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2001/24/CE.

(120)

Le direttive sul diritto societario dell’Unione contengono norme obbligatorie per la tutela di azionisti e creditori degli enti che rientrano nel loro ambito di applicazione. Poiché, in una situazione in cui le autorità di risoluzione devono agire rapidamente, queste norme possono ostacolare l’efficacia dell’intervento e l’uso degli strumenti e poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione, è opportuno includere nella presente direttiva deroghe appropriate. Al fine di garantire il massimo grado di certezza giuridica ai portatori di interesse, le deroghe dovrebbero essere definite in modo chiaro e preciso ed essere applicate esclusivamente nell’interesse pubblico e nel rispetto delle condizioni per la risoluzione. Il ricorso agli strumenti di risoluzione presuppone che siano conseguiti gli obiettivi della risoluzione e siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione stabiliti nella presente direttiva.

(121)

La direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) contiene norme sui diritti degli azionisti di decidere in merito agli aumenti e alle riduzioni del capitale sociale, sul loro diritto a partecipare alle nuove emissioni di azioni come corrispettivo di conferimenti in contanti, sulla tutela dei creditori in caso di riduzione del capitale e sulla convocazione dell’assemblea dei soci in caso di perdita grave di capitale. Poiché queste norme possono ostacolare la rapidità di azione delle autorità di risoluzione, è opportuno prevedere deroghe appropriate.

(122)

La direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) contiene, tra l’altro, norme sull’approvazione delle fusioni da parte dell’assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, sui requisiti del progetto di fusione, la relazione della direzione e la relazione di un esperto, nonché sulla tutela dei creditori. La direttiva 82/891/CEE del Consiglio (18) prevede norme analoghe sulla scissione delle società per azioni. La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) prevede norme corrispondenti sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali. È opportuno introdurre deroghe appropriate a tali direttive per consentire un’azione rapida delle autorità di risoluzione.

(123)

La direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) prevede l’obbligo di un’offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni della società a un prezzo equo, come definito in tale direttiva, quando un azionista acquisti, direttamente o indirettamente e personalmente o di concerto con altri, una determinata percentuale di azioni della società tale da conferirgli il controllo sulla stessa e definita dal diritto nazionale. La norma sull’offerta obbligatoria ha lo scopo di tutelare gli azionisti di minoranza nel caso di cambio di controllo. Tuttavia, la prospettiva di un obbligo così costoso potrebbe scoraggiare possibili investitori nell’ente interessato, rendendo così difficile alle autorità di risoluzione valersi di tutti i poteri di risoluzione. È opportuno prevedere deroghe appropriate alla disposizione sull’offerta pubblica obbligatoria, nella misura necessaria a consentire l’uso dei poteri di risoluzione; successivamente al periodo di tale risoluzione, invece, la disposizione dovrebbe applicarsi a qualsiasi azionista acquisisca il controllo dell’ente interessato.

(124)

La direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) contempla i diritti procedurali degli azionisti in relazione alle assemblee generali. La direttiva 2007/36/CE stabilisce, tra l’altro, un termine minimo di preavviso per la convocazione dell’assemblea generale e i requisiti di tale convocazione. Poiché queste disposizioni possono ostacolare la rapidità di azione delle autorità di risoluzione, è opportuno prevedere deroghe appropriate alla direttiva. Prima della risoluzione può presentarsi l’esigenza di un rapido aumento del capitale, quando l’ente non soddisfa, o non è probabile che soddisfi, i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, e con un aumento di capitale si potrebbe risanare la situazione finanziaria ed evitare di raggiungere i valori-soglia per l’attivazione della risoluzione. In siffatta situazione, è opportuno consentire la possibilità di convocare un’assemblea generale in tempi brevi. Tuttavia, gli azionisti dovrebbero mantenere il potere decisionale in merito all’aumento e alla riduzione del termine di preavviso per la convocazione delle assemblee generali. Per varare tale meccanismo è opportuno prevedere deroghe appropriate alla direttiva 2007/36/CE.

(125)

Affinché le autorità di risoluzione siano rappresentate nel Sistema europeo di vigilanza finanziaria istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010, dal regolamento (UE) n. 1093/2010, dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e affinché l’ABE disponga delle conoscenze necessarie a svolgere i compiti stabiliti dalla presente direttiva, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1093/2010 per includere le autorità nazionali di risoluzione quali definite nella presente direttiva nella nozione di autorità competenti di cui a tale regolamento. Tale assimilazione fra autorità di risoluzione e autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 è in linea con le funzioni che l’articolo 25 dello stesso attribuisce all’ABE, vale a dire, tra l’altro, contribuire e partecipare attivamente all’elaborazione e al coordinamento di piani di risanamento e di risoluzione e tendere a facilitare la risoluzione degli istituti in dissesto e, in particolare, di gruppi transfrontalieri.

(126)

Per assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dalla presente direttiva da parte degli enti, di coloro che ne controllano effettivamente l’attività d’impresa e del loro organo di amministrazione e per assicurare che essi ricevano un trattamento analogo in tutta l’Unione, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a prevedere sanzioni amministrative e altre misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni amministrative e altre misure amministrative stabilite dagli Stati membri dovrebbero quindi rispondere a determinati requisiti quanto a destinatari, criteri di cui tener conto nell’applicare una sanzione o un’altra misura amministrativa, pubblicazione delle sanzioni o di altre misure amministrative, poteri sanzionatori fondamentali e livello delle ammende amministrative. Fatto salvo il rispetto rigoroso del segreto professionale, l’ABE dovrebbe gestire una banca dati centrale di tutte le sanzioni amministrative e delle informazioni sui ricorsi ad essa fornite dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione.

(127)

La presente direttiva fa riferimento alle sanzioni amministrative e ad altre misure amministrative in modo da coprire tutte le azioni applicate in caso di violazione e miranti a impedire ulteriori violazioni, a prescindere dalla loro classificazione come sanzione o altra misura amministrativa di diritto nazionale.

(128)

Sebbene nulla impedisca agli Stati membri di prevedere norme sulle sanzioni amministrative e penali per le stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a stabilire norme sulle sanzioni amministrative per le violazioni della presente direttiva che sono disciplinate dal diritto penale nazionale. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri non sono tenuti ad imporre sanzioni sia amministrative che penali per lo stesso reato, ma possono farlo se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia, il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative o altre misure amministrative per le violazioni della presente direttiva non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità di risoluzione e delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini della presente direttiva, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per procedere siano state investite delle pertinenti violazioni.

(129)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (24), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(130)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti, le libertà e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta, segnatamente il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

(131)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’armonizzazione delle norme e delle procedure di risoluzione degli enti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle conseguenze che il dissesto di un ente può avere sull’intera Unione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità stabilito nello stesso articolo.

(132)

Quando adottano decisioni o intraprendono azioni in applicazione della presente direttiva, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero sempre tenere debitamente conto dell’impatto delle loro decisioni e azioni sulla stabilità finanziaria e sulla situazione economica degli altri Stati membri e dovrebbero prendere in considerazione la significatività di qualsiasi filiazione o succursale per il settore finanziario e l’economia dello Stato membro in cui è stabilita o ubicata la filiazione o succursale, anche nei casi in cui la succursale o filiazione interessata rivesta un’importanza limitata per il gruppo consolidato.

(133)

La Commissione riesaminerà l’applicazione generale della presente direttiva e, in particolare, alla luce delle disposizioni adottate in forza di atti dell’Unione che istituiscono un meccanismo di risoluzione relativo a più di uno Stato membro, considera l’esercizio dei poteri dell’ABE, ai sensi della presente direttiva, di mediare, tra un’autorità di risoluzione di uno Stato membro che partecipa al meccanismo e un’autorità di risoluzione di un altro Stato membro che non vi partecipa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E AUTORITÀ

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme e procedure per il risanamento e la risoluzione delle entità seguenti:

a)

enti stabiliti nell’Unione;

b)

enti finanziari stabiliti nell’Unione come filiazioni di un ente creditizio o di un’impresa di investimento o di una società di cui alle lettere c) o d), soggetti alla vigilanza dell’impresa madre su base consolidata in conformità degli articoli da 6 a 17 del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista stabilite nell’Unione;

d)

società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madri nell’Unione, società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione;

e)

succursali di enti stabiliti o ubicati al di fuori dell’Unione secondo le specifiche condizioni previste nella presente direttiva.

In sede di definizione e di applicazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente direttiva e in sede di ricorso ai vari strumenti a loro disposizione relativamente a un’entità di cui al primo comma, e a determinate condizioni, le autorità di risoluzione e le autorità competenti tengono conto del tipo di attività, della struttura azionaria, della forma giuridica, del profilo di rischio, delle dimensioni, dello status giuridico e delle interconnessioni di tale entità con altri enti o con il sistema finanziario in generale nonché dell’ambito e complessità della sua attività, della sua appartenenza a un sistema di tutela istituzionale (IPS) conforme ai requisiti di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo di cui all’articolo 113, paragrafo 6, di tale regolamento e del fatto se l’ente eserciti servizi o attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

2.   Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose o aggiuntive rispetto a quelle della presente direttiva e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della stessa, a condizione che siano di applicabilità generale e non siano in contrasto con la presente direttiva e i relativi atti delegati e di esecuzione.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«risoluzione»: l’applicazione di uno strumento di risoluzione o di uno strumento di cui all’articolo 37, paragrafo 9, al fine di conseguire uno o più obiettivi di risoluzione di cui all’articolo 31, paragrafo 2;

2)

«ente creditizio»: un ente creditizio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva n. 2013/36/UE;

3)

«impresa di investimento»: impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE;

4)

«ente finanziario»: ente finanziario come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;

5)

«filiazione»: un’impresa figlia come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013;

6)

«impresa madre»: un’impresa madre come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

7)

«base consolidata»: in base alla situazione consolidata come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 47, del regolamento (UE) n. 575/2013;

8)

«sistema di tutela istituzionale» o «IPS»: un accordo conforme ai requisiti di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

9)

«società di partecipazione finanziaria»: una società di partecipazione finanziaria come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;

10)

«società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013;

11)

«società di partecipazione mista»: una società di partecipazione mista come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013;

12)

«società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro»: una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 575/2013;

13)

«società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione»: una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) n. 575/2013;

14)

«società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro»: società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 32, del regolamento (UE) n. 575/2013;

15)

«società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione»: una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 575/2013;

16)

«obiettivi della risoluzione»: gli obiettivi di risoluzione di cui all’articolo 31, paragrafo 2;

17)

«succursale»: una succursale come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013;

18)

«autorità di risoluzione»: un’autorità designata da uno Stato membro a norma dell’articolo 3;

19)

«strumento di risoluzione»: uno strumento di risoluzione di cui all’articolo 37, paragrafo 3;

20)

«potere di risoluzione»: uno dei poteri di cui agli articoli da 63 a 72;

21)

«autorità competente»: un’autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013, fra cui la Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici attribuitile dal regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (25);

22)

«ministeri competenti»: i ministeri delle finanze o altri ministeri degli Stati membri che sono responsabili delle decisioni economiche, finanziarie e di bilancio a livello nazionale secondo le competenze nazionali e che sono stati designati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5;

23)

«ente»: un ente creditizio o un’impresa di investimento;

24)

«organo di amministrazione»: un organo di amministrazione come definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE;

25)

«alta dirigenza»: alta dirigenza come definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE;

26)

«gruppo»: un’impresa madre e le sue filiazioni;

27)

«gruppo transfrontaliero»: un gruppo le cui entità sono stabilite in più di uno Stato membro;

28)

«sostegno finanziario pubblico straordinario»: aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di stato, forniti per mantenere o ripristinare la solidità, la liquidità o la solvibilità di un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di un gruppo di cui tale ente o entità fa parte;

29)

«assistenza di liquidità di emergenza»: l’erogazione da parte di una banca centrale di moneta di banca centrale o ogni altra assistenza che possa comportare un incremento della moneta di banca centrale, a favore di un’istituzione finanziaria solvibile o di un gruppo di istituzioni finanziarie solvibili che si trovino ad affrontare temporanei problemi di liquidità, senza che tale operazione rientri nell’ambito della politica monetaria;

30)

«crisi sistemica»: una perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l’economia reale. Tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari sono in certa misura potenzialmente importanti per il sistema;

31)

«entità del gruppo»: una persona giuridica facente parte di un gruppo;

32)

«piano di risanamento»: un piano di risanamento preparato e aggiornato da un ente a norma dell’articolo 5;

33)

«piano di risanamento di gruppo»: un piano di risanamento di gruppo preparato e aggiornato a norma dell’articolo 7;

34)

«succursale significativa»: una succursale che sarebbe considerata significativa in uno Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;

35)

«funzioni essenziali»: attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all’interruzione di servizi essenziali per l’economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;

36)

«linee di business principali»: linee di business e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, utili o di valore di avviamento (franchise value) di un ente o di un gruppo di cui un ente fa parte;

37)

«autorità di vigilanza su base consolidata»: l’autorità di vigilanza su base consolidata come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013;

38)

«fondi propri»: fondi propri come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013;

39)

«condizioni per la risoluzione»: le condizioni indicate all’articolo 32, paragrafo 1;

40)

«azione di risoluzione»: la decisione di assoggettare un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a risoluzione a norma dell’articolo 32 o 33, l’applicazione di uno strumento di risoluzione o l’esercizio di uno o più poteri di risoluzione;

41)

«piano di risoluzione»: un piano di risoluzione predisposto per un ente a norma dell’articolo10;

42)

«risoluzione di gruppo»: uno dei due interventi seguenti:

a)

azione di risoluzione a livello di un’impresa madre o di un ente soggetto a vigilanza consolidata, o

b)

coordinamento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione e dell’esercizio dei poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione in relazione a entità del gruppo che soddisfano le condizioni per la risoluzione;

43)

«piano di risoluzione di gruppo»: un piano di risoluzione di gruppo preparato a norma degli articoli 12 e 13;

44)

«autorità di risoluzione a livello di gruppo»: l’autorità di risoluzione nello Stato membro in cui si trova l’autorità di vigilanza su base consolidata;

45)

«programma di risoluzione di gruppo»: un piano finalizzato a una risoluzione di gruppo, predisposto a norma dell’articolo 91;

46)

«collegio di risoluzione»: un collegio istituito in conformità dell’articolo 88 per svolgere i compiti di cui all’articolo 88, paragrafo 1;

47)

«procedura ordinaria di insolvenza»: procedure collettive di insolvenza che comportano lo spossessamento parziale o totale di un debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore, di norma applicabili agli enti ai sensi del diritto nazionale, e che siano specifiche per tali enti oppure applicabili in generale a qualsiasi persona fisica o giuridica;

48)

«titoli di debito» di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettere g) e j): le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito;

49)

«ente impresa madre in uno Stato membro»: un ente impresa madre in uno Stato membro secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) n. 575/2013;

50)

«ente impresa madre nell’Unione»: un ente creditizio impresa madre nell’UE come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 575/2013;

51)

«requisiti di fondi propri»: i requisiti di cui agli articoli da 92 a 98 del regolamento (UE) n. 575/2013;

52)

«collegio delle autorità di vigilanza»: un collegio delle autorità di vigilanza istituito a norma dell’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE;

53)

«disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione»: la disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 TFUE e i regolamenti e tutti gli atti dell’Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, o dell’articolo 109 TFUE;

54)

«liquidazione»: il realizzo delle attività di un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

55)

«strumento di separazione delle attività»: il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un’autorità di risoluzione, di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a una società veicolo per la gestione delle attività, secondo il disposto dell’articolo 42;

56)

«società veicolo per la gestione delle attività»: una persona giuridica che soddisfa i requisiti stabiliti all’articolo 42, paragrafo 2;

57)

«strumento del bail-in»: il meccanismo per l’esercizio, da parte di un’autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente soggetto a risoluzione, secondo il disposto dell’articolo 43;

58)

«strumento per la vendita dell’attività d’impresa»: il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un’autorità di risoluzione, di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un acquirente diverso da un ente-ponte, secondo il disposto dell’articolo 38;

59)

«ente-ponte»: una persona giuridica che soddisfa i requisiti stabiliti all’articolo 40, paragrafo 2;

60)

«strumento dell’ente-ponte»: il meccanismo per la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un ente-ponte, secondo il disposto dell’articolo 40;

61)

«titoli di proprietà»: azioni, altri titoli che conferiscono la proprietà, titoli convertibili in - o che conferiscono il diritto di acquisire - azioni o altri titoli di proprietà, e strumenti che rappresentano partecipazioni azionarie o altri titoli di proprietà;

62)

«azionisti»: azionisti o detentori di altri titoli di proprietà;

63)

«poteri di cessione»: i poteri specificati all’articolo 63, paragrafo 1, lettera c), o d), di cedere azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero qualsiasi combinazione degli stessi, da un ente soggetto a risoluzione a un ricevente;

64)

«controparte centrale»: una CCP come definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

65)

«derivato»: uno strumento derivato come definito come definito all’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;

66)

«poteri di svalutazione del debito e di conversione»: i poteri di cui all’articolo 59, paragrafo 2, e all’articolo 63, paragrafo 1, lettere da e) a i);

67)

«passività garantita»: una passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o altra forma di adempimento è garantito da impegno, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto ed altri contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;

68)

«strumenti del capitale primario di classe 1»: strumenti di capitale che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 28, paragrafi da 1 a 4, all’articolo 29, paragrafi da 1 a 5, o all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

69)

«strumenti aggiuntivi di classe 1»: strumenti di capitale che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

70)

«importo aggregato»: l’importo aggregato di cui l’autorità di risoluzione ha valutato che si debbano svalutare o convertire le passività ammissibili ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1;

71)

«passività ammissibili»: le passività e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1 o di classe 2 di un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che non sono escluse dall’ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell’articolo44, paragrafo 2;

72)

«sistema di garanzia dei depositi»: un sistema di garanzia dei depositi istituito e ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro a norma dell’articolo 4 della direttiva 2014/49/UE;

73)

«strumenti di classe 2»: strumenti di capitale o prestiti subordinati che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013;

74)

«strumenti di capitale pertinenti»: ai fini del titolo IV, capo IV, sezione 5, e del titolo IV, capo V, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2;

75)

«tasso di conversione»: il fattore che determina il numero di azioni o altri titoli di proprietà in cui è convertita una passività di una data classe, facendo riferimento a un singolo strumento di detta classe o a una specifica unità di valore di un credito;

76)

«creditore interessato»: il creditore la cui pretesa si riferisce a una passività svalutata o convertita in azioni o altri titoli di proprietà mediante l’esercizio del potere di svalutazione o di conversione conformemente all’uso dello strumento del bail-in;

77)

«detentore interessato»: il detentore di titoli di proprietà i cui titoli di proprietà sono cancellati tramite il potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera h);

78)

«autorità competente»: l’autorità dello Stato membro designata ai sensi dell’articolo 61 che è competente a norma dell’ordinamento nazionale di tale Stato per effettuare le determinazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 3;

79)

«ente impresa madre pertinente»: un’impresa madre in uno Stato membro, un’impresa madre nell’Unione, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione, in relazione alla quale è applicato lo strumento del bail-in;

80)

«ricevente»: l’entità alla quale sono ceduti azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero una combinazione degli stessi, dall’ente soggetto a risoluzione;

81)

«giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica e le festività pubbliche nello Stato membro interessato;

82)

«diritto di recesso»: il diritto di recedere da un contratto, il diritto di anticipazione, close-out o compensazione (set-off o netting) di obbligazioni nonché eventuali disposizioni analoghe che sospendono, modificano o estinguono l’obbligo di un contraente oppure una disposizione che impedisce l’insorgere di un obbligo previsto dal contratto, come accadrebbe in assenza della stessa;

83)

«ente soggetto a risoluzione»: un ente, un ente finanziario, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione, in relazione al quale è avviata un’azione di risoluzione;

84)

«filiazione nell’Unione»: un ente stabilito in uno Stato membro che è filiazione di un ente di un paese terzo o di un’impresa madre di un paese terzo;

85)

«impresa madre nell’Unione»: un ente impresa madre nell’Unione, una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione;

86)

«ente di un paese terzo»: un’entità la cui sede legale è stabilita in un paese terzo che, se fosse stabilito all’interno dell’Unione, rientrerebbe nelle definizione di «ente»;

87)

«impresa madre di un paese terzo»: un’impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno Stato terzo;

88)

«procedura di risoluzione in un paese terzo»: un’azione ai sensi della legge di un paese terzo per gestire il dissesto di un ente di un paese terzo che è comparabile, in termini di obiettivi e di risultati attesi, alle azioni di risoluzione di cui alla presente direttiva;

89)

«succursale nell’Unione»: una succursale di un ente di un paese terzo situata in uno Stato membro;

90)

«autorità competente di un paese terzo»: l’autorità di un paese terzo competente a svolgere funzioni comparabili a quelle delle autorità di risoluzione o delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva;

91)

«meccanismo di finanziamento di gruppo»: il meccanismo o i meccanismi di finanziamento dello Stato membro dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo;

92)

«operazione back to back»: un’operazione tra due entità di un gruppo volta a trasferire, in tutto o in parte, il rischio generato da un’altra operazione effettuata tra una di tali entità e un terzo;

93)

«garanzia infragruppo»: un contratto con il quale un’entità del gruppo garantisce per le obbligazioni di un’altra entità del gruppo nei confronti di un terzo;

94)

«depositi protetti»: depositi protetti come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/49/UE;

95)

«depositi ammissibili»: depositi come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE;

96)

«obbligazione garantita»: uno strumento di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

97)

«contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà»: un contratto quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27);

98)

«accordo di netting» (netting arrangement): un accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out per cui, al verificarsi di un evento che determini l’escussione della garanzia (comunque e ovunque definito), le obbligazioni delle parti sono anticipate di modo che tali obbligazioni diventano immediatamente esigibili, oppure sono estinte, e in entrambi i casi sono convertite in un unico credito netto o da esso sostituite. La definizione comprende le «clausole di compensazione per close-out» quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), punto i), della direttiva 2002/47/CE e il «netting» quale definito all’articolo 2, lettera k), della direttiva 98/26/CE;

99)

«accordo di compensazione» (set-off arrangement): un accordo in virtù del quale due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l’ente soggetto a risoluzione e una controparte possono essere compensati reciprocamente;

100)

«contratti finanziari»: i seguenti contratti e accordi:

a)

contratti su valori mobiliari, fra cui:

i)

contratti di acquisto, vendita o di prestito di un titolo ovvero gruppi o indici di titoli;

ii)

opzioni su un titolo ovvero gruppi o indici di titoli;

iii)

operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su ciascuno di tali titoli, ovvero gruppi o indici di titoli;

b)

contratti su merci, fra cui:

i)

contratti di acquisto, vendita o di prestito di merci ovvero gruppi o indici di merci, per consegna futura;

ii)

opzioni su merci ovvero gruppi o indici di merci;

iii)

operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su merci ovvero gruppi o indici di merci;

c)

contratti standardizzati a termine (futures) e contratti differenziali a termine (forward), compresi i contratti (esclusi quelli su merci) per l’acquisto, la vendita o la cessione, a un dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o interessi;

d)

accordi di swap, tra cui:

i)

swap e opzioni su tassi d’interesse; accordi a pronti (spot) o altri accordi su cambi; valute; indici azionari o azioni; indici obbligazionari o titoli di debito; indici di merci o merci; variabili climatiche; quote di emissione o tassi di inflazione;

ii)

total return swap, credit default swap o credit swap;

iii)

accordi o transazioni analoghe agli accordi di cui ai punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli swap o dei derivati;

e)

accordi di prestito interbancario in cui la scadenza del prestito è pari o inferiore a tre mesi;

f)

accordi quadro per i contratti o accordi di cui alle lettere da a) ad e);

101)

«misura di prevenzione della crisi»: l’esercizio dei poteri di imporre l’eliminazione di carenze o impedimenti alla possibilità di risanamento a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, l’esercizio dei poteri di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell’articolo 17 o 18, l’applicazione di una misura di intervento precoce a norma dell’articolo 27, la nomina di un amministratore temporaneo a norma dell’articolo 29 o l’esercizio del potere di svalutazione o di conversione a norma dell’articolo 59;

102)

«misura di gestione della crisi»: un’azione di risoluzione o la nomina di un amministratore speciale ai sensi dell’articolo 35 o di una persona ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 2, o dell’articolo 72, paragrafo 1;

103)

«capacità di risanamento»: la capacità di un ente di risanare la propria posizione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo;

104)

«depositante»: un depositante come definito dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2014/49/UE;

105)

«investitore» un investitore ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28);

106)

«autorità macroprudenziale nazionale designata»: l’autorità cui spetta la conduzione delle politiche macroprudenziali di cui alla raccomandazione B1 della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3);

107)

«microimprese, piccole e medie imprese»: microimprese, piccole e medie imprese quali definite in base al criterio del fatturato annuo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE (29);

108)

«mercato regolamentato»: un mercato regolamentato come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 115 per precisare i criteri di determinazione delle attività, dei servizi e delle operazioni di cui al primo comma, punto 35, in ordine alla definizione di «funzioni essenziali» e i criteri di determinazione delle linee di business e servizi connessi di cui al primo comma, punto 36, in ordine alla definizione di «linee di business principali».

Articolo 3

Designazione delle autorità di risoluzione

1.   Ciascuno Stato membro designa una o, in via eccezionale, più autorità di risoluzione, abilitate ad applicare gli strumenti e a esercitare i poteri di risoluzione.

2.   L’autorità di risoluzione è un’autorità amministrativa pubblica — o più autorità — a cui sono conferiti poteri amministrativi pubblici.

3.   Possono essere autorità di risoluzione le banche centrali nazionali, i ministeri competenti ovvero altre autorità amministrative pubbliche o autorità cui sono conferiti poteri amministrativi pubblici. Gli Stati membri possono prevedere in via eccezionale che l’autorità di risoluzione sia l’autorità competente per la vigilanza ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE. Sono introdotte idonee disposizioni strutturali per garantire indipendenza operativa e per evitare conflitti di interesse tra le funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE o le altre funzioni dell’autorità in questione e le funzioni di autorità di risoluzione ai sensi della presente direttiva, lasciando impregiudicati gli obblighi di reciproca informazione e cooperazione di cui al paragrafo 4. In particolare, gli Stati membri provvedono a che, in seno alle autorità competenti, banche centrali nazionali, ministeri competenti ovvero altre autorità, vi sia indipendenza operativa tra la funzione di risoluzione e la funzione di vigilanza o altre funzioni dell’autorità in questione.

Il personale addetto all’assolvimento delle funzioni dell’autorità di risoluzione in base alla presente direttiva è strutturalmente separato da, e soggetto a, linee di reporting distinte rispetto al personale addetto alle funzioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE o ad altre funzioni dell’autorità di cui trattasi.

Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri o l’autorità di risoluzione adottano e rendono di pubblico dominio tutte le opportune regole interne, comprese quelle relative al segreto professionale e agli scambi di informazione fra le varie aree funzionali.

4.   Gli Stati membri prevedono l’obbligo che le autorità che esercitano le funzioni di vigilanza e di risoluzione e le persone che esercitano tali funzioni per conto delle medesime autorità collaborino strettamente nella preparazione, pianificazione e applicazione delle decisioni di risoluzione, sia nel caso in cui l’autorità di risoluzione e l’autorità competente siano entità separate che nel caso in cui le funzioni siano svolte in seno alla stessa entità.

5.   Ciascuno Stato membro designa un singolo ministero che è incaricato dell’esercizio delle funzioni del ministero competente ai sensi della presente direttiva.

6.   Quando l’autorità di risoluzione di uno Stato membro non è il ministero competente, informa il ministero competente delle decisioni assunte in base alla presente direttiva e, salvo diversa disposizione del diritto nazionale, ne ottiene l’approvazione prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche.

7.   Le decisioni adottate dalle autorità competenti, dalle autorità di risoluzione e dall’ABE in base alla presente direttiva tengono conto del potenziale impatto della decisione in tutti gli Stati membri in cui opera l’ente o il gruppo e riducono al massimo gli effetti avversi sulla stabilità finanziaria e le ripercussioni socioeconomiche negative negli Stati membri interessati. Le decisioni dell’ABE sono soggette all’articolo 38 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8.   Gli Stati membri provvedono a che ogni autorità di risoluzione disponga delle competenze, risorse e capacità operative atte ad applicare le azioni di risoluzione e sia in grado di esercitare i suoi poteri con la rapidità e flessibilità necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

9.   L’ABE, in cooperazione con le autorità competenti e le autorità di risoluzione, sviluppa le competenze, le risorse e le capacità operative necessarie e monitora l’applicazione del paragrafo 8 anche mediante periodiche verifiche inter pares.

10.   Lo Stato membro che ai fini dell’applicazione degli strumenti e dell’esercizio dei poteri di risoluzione designa, conformemente al paragrafo 1, più di una autorità, fornisce all’ABE e alla Commissione una completa motivazione di tale scelta e ripartisce chiaramente le funzioni e i poteri tra le diverse autorità, assicura un adeguato coordinamento tra di esse e designa un’unica autorità quale autorità di contatto ai fini della collaborazione e del coordinamento con le autorità pertinenti di altri Stati membri.

11.   Gli Stati membri informano l’ABE in merito all’autorità o alle autorità nazionali designate quali autorità di risoluzione e autorità di contatto indicandone, se del caso, le rispettive funzioni e competenze specifiche. L’ABE pubblica l’elenco delle autorità di risoluzione e delle autorità di contatto.

12.   Fatto salvo l’articolo 85, gli Stati membri possono limitare la responsabilità dell’autorità di risoluzione, dell’autorità competente e del rispettivo personale in conformità del diritto nazionale per gli atti e le omissioni commessi nell’esercizio delle proprie funzioni ai sensi della presente direttiva.

TITOLO II

PREPARAZIONE

CAPO I

Pianificazione del risanamento e della risoluzione

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 4

Semplificazione degli obblighi per taluni enti

1.   In considerazione del potenziale impatto che il dissesto dell’ente, per il suo tipo di attività, struttura azionaria, forma giuridica, profilo di rischio, dimensioni, status giuridico, interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale, ambito e complessità della sua attività, sua appartenenza a un IPS o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 ed eventuale esercizio di servizi o attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE potrebbe avere — e delle serie ripercussioni negative che il dissesto e la successiva liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza potrebbe verosimilmente produrre — sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull’economia in generale, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione stabiliscano:

a)

contenuto e particolari dei piani di risanamento e di risoluzione previsti agli articoli da 5 a 12;

b)

la data entro la quale devono essere predisposti i primi piani di risanamento e risoluzione e la frequenza del loro aggiornamento, che potrebbe essere inferiore a quella prevista agli articoli 5, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 10, paragrafo 6, e all’articolo 13, paragrafo 3;

c)

contenuto e particolari delle informazioni che gli enti devono fornire a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 12, paragrafo 2, e delle sezioni A e B dell’allegato;

d)

il livello di dettaglio per la valutazione della possibilità di risoluzione di cui agli articoli 15 e 16 e alla sezione C dell’allegato.

2.   Le autorità competenti e, se del caso, le autorità di risoluzione effettuano la valutazione di cui al paragrafi 1 previa consultazione, ove opportuno, dell’autorità macroprudenziale nazionale.

3.   Gli Stati membri assicurano che, qualora si applichino obblighi semplificati, le autorità competenti e, se del caso, le autorità di risoluzione possano in ogni momento revocare la semplificazione e imporre la riassunzione della pienezza degli obblighi.

4.   Gli Stati membri assicurano che l’applicazione di obblighi semplificati di per sé non incida sui poteri dell’autorità competente e, se del caso, dell’autorità di risoluzione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi.

5.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per indicare i criteri di cui al paragrafo 1 per la valutazione, a norma di tale paragrafo, dell’impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento.

6.   Tenendo conto, se del caso, dell’esperienza maturata con l’applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 5, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per indicare i criteri di cui il paragrafo 1 ai fini della valutazione, in conformità di detto paragrafo, dell’impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione comunicano all’ABE le modalità con cui hanno ottemperato ai paragrafi 1 8, 9 e 10, relativamente agli enti di loro competenza. Entro il 31 dicembre 2017 l’ABE presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione in merito all’attuazione dei paragrafi 1, 8, 9 e 10. In particolare tale relazione identifica eventuali divergenze di attuazione dei paragrafi 1, 8, 9 e 10 a livello nazionale.

8.   Fatti salvi i paragrafi 9 e 10, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e, se del caso, le autorità di risoluzione possano prevedere esenzioni:

a)

dagli obblighi di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo per gli enti affiliati a un organismo centrale e interamente o parzialmente esentati in virtù del diritto nazionale dai requisiti prudenziali in base al disposto dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

dagli obblighi di cui alla sezione 2 per le istituzioni aderenti a un IPS.

9.   Qualora sia concessa un’esenzione a norma del paragrafo 8, gli Stati membri:

a)

applicano su base consolidata i requisiti delle sezioni 2 e 3 del presente capo ad un organismo centrale e agli enti ad esso affiliati ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

fanno obbligo all’IPS di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 2 in cooperazione con ciascuno degli aderenti esentati.

A tal fine, ogni riferimento fatto nelle sezioni 2 e 3 del presente capo ad un gruppo include un organismo centrale e gli enti ad esso affiliati ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013/CE e le loro filiazioni e ogni riferimento a imprese madri o ad enti soggetti a vigilanza su base consolidata a norma dell’articolo 111 della direttiva 2013/36/UE include l’organismo centrale.

10.   Gli enti soggetti a vigilanza diretta della Banca centrale europea a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 o che rappresentano una quota significativa nel sistema finanziario di uno Stato membro definiscono i propri piani di risanamento a norma della sezione 2 del presente capo e sono soggetti a piani individuali di risoluzione a norma della sezione 3.

Ai fini del presente paragrafo, si considera che le attività di un ente rappresentino una quota significativa del sistema finanziario dello Stato membro, se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

le sue attività superano complessivamente il valore di EUR 30 000 000 000; oppure

b)

la quota totale delle sue attività rispetto al PIL dello Stato membro di stabilimento supera il 20 %, salvo che il valore totale delle attività sia inferiore a EUR 5 000 000 000.

11.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati, modelli e definizioni uniformi per l’individuazione e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione all’ABE ai fini del paragrafo 7, subordinatamente al principio di proporzionalità.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sezione 2

Pianificazione del risanamento

Articolo 5

Piani di risanamento

1.   Gli Stati membri assicurano che ciascun ente, il quale non sia parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, prepari e tenga aggiornato un piano di risanamento che preveda l’adozione da parte dell’ente di misure volte al ripristino della sua situazione finanziaria dopo un deterioramento significativo della stessa. I piani di risanamento sono considerati un dispositivo di governance ai sensi dell’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE.

2.   Le autorità competenti assicurano che ciascun ente aggiorni il piano di risanamento almeno ogni anno o a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell’attività o della situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sul piano di risanamento o renderne necessaria la modifica. Le autorità competenti hanno facoltà di richiedere agli enti di aggiornare con maggiore frequenza i piani di risanamento.

3.   I piani di risanamento non presuppongono l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né il suo ottenimento.

4.   Essi comprendono se del caso un’analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate dal piano, l’ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale, e identificano le attività che possono essere considerate idonee come garanzie.

5.   Fatto salvo l’articolo 4, gli Stati membri provvedono a che i piani di risanamento contengano le informazioni elencate nella sezione A dell’allegato. Gli Stati membri possono richiedere di inserire nei piani di risanamento informazioni supplementari.

I piani di risanamento includono altresì le eventuali misure che l’ente potrebbe adottare quando sussistano le condizioni per un intervento precoce ai sensi dell’articolo 27.

6.   Gli Stati membri prescrivono che i piani di risanamento comprendano le condizioni e procedure atte a garantire la tempestività delle azioni di risanamento, così come una vasta gamma di opzioni di risanamento. Gli Stati membri prescrivono che i piani di risanamento contemplino una serie di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario attinenti alla specifica situazione dell’ente e comprendenti eventi di natura sistemica e stress specifici per singole persone giuridiche e per i gruppi.

7.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE, in stretta cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 che precisano la gamma di scenari cui ricorrere ai fini del presente articolo, paragrafo 6.

8.   Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti abbiano il potere di imporre a un ente di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari di cui l’ente medesimo è parte.

9.   L’organo di amministrazione dell’ente di cui al paragrafo 1 esamina e approva il piano di risanamento prima di sottoporlo all’autorità competente.

10.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano, fatto salvo l’articolo 4, le informazioni da inserire nel piano di risanamento di cui al presente articolo, paragrafo 5.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 6

Valutazione dei piani di risanamento

1.   Gli Stati membri fanno obbligo agli enti tenuti a preparare i piani di risanamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, di sottoporre i piani medesimi alla verifica dell’autorità competente. Gli Stati membri fanno obbligo agli enti di dimostrare all’autorità competente che questi piani soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2.

2.   Le autorità competenti, entro sei mesi dalla presentazione di ciascun piano e previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, procedono alla verifica del piano e valutano in che misura soddisfi i requisiti stabiliti all’articolo 5 e i seguenti criteri:

a)

la ragionevole probabilità che l’attuazione delle disposizioni proposte nel piano preservi o ripristini la sostenibilità economica e la situazione finanziaria dell’ente o del gruppo, tenuto conto delle misure preparatorie che l’ente ha preso o intende prendere;

b)

la ragionevole probabilità che l’attuazione del piano e delle opzioni specifiche ivi contenute sia rapida ed efficace in situazioni di stress finanziario evitando quanto più possibile effetti negativi di entità significativa sul sistema finanziario, anche in scenari che indurrebbero altri enti a mettere in atto piani di risanamento nello stesso periodo.

3.   Nella valutazione dell’adeguatezza dei piani di risanamento, l’autorità competente tiene in considerazione l’adeguatezza del capitale e della struttura di finanziamento dell’ente rispetto al livello di complessità della struttura organizzativa e del profilo di rischio dell’ente.

4.   L’autorità competente presenta il piano di risanamento all’autorità di risoluzione. Quest’ultima può esaminarlo al fine di individuare eventuali azioni che possono avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell’ente e formula raccomandazioni al riguardo all’autorità competente.

5.   Se valuta che il piano di risanamento presenta sostanziali carenze o che la sua attuazione è soggetta a sostanziali impedimenti, l’autorità competente comunica all’ente o all’impresa madre del gruppo la sua valutazione richiedendogli formalmente di presentare entro due mesi, estensibili a tre con l’approvazione delle autorità, un piano modificato che indichi in che modo si stia ponendo rimedio a tali carenze o impedimenti.

Prima di richiedere formalmente a un ente di ripresentare un piano di risanamento, l’autorità competente dà all’ente l’opportunità di esporre il proprio parere su tale richiesta.

Se ritiene che il piano modificato non ponga adeguato rimedio alle carenze e agli impedimenti l’autorità competente può ingiungere all’ente di apportare modifiche specifiche.

6.   Se l’ente non presenta un piano di risanamento modificato o se l’autorità competente stabilisce che il piano di risanamento modificato non pone rimedio in maniera adeguata alle carenze o ai potenziali impedimenti individuati nella prima valutazione e se non è possibile porre adeguato rimedio a carenze e impedimenti con l’ingiunzione di apportare modifiche specifiche, l’autorità competente impone all’ente di individuare in tempi ragionevoli le modifiche che può apportare alla sua attività al fine di porre rimedio alle carenze o agli impedimenti all’attuazione del piano stesso.

Se l’ente non individua tali modifiche nei tempi fissati dall’autorità competente o se valuta che le azioni da esso proposte non porrebbero adeguato rimedio alle carenze o impedimenti l’autorità competente può ingiungere all’ente di prendere le misure ritenute necessarie e proporzionate, tenendo conto della gravità delle carenze e degli impedimenti e dell’effetto delle misure sull’attività dell’ente.

L’autorità competente può, fatto salvo l’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, ingiungere all’ente di:

a)

ridurre il proprio profilo di rischio, compreso il rischio di liquidità;

b)

attivare tempestive misure di ricapitalizzazione;

c)

riesaminare la strategia e la struttura dell’ente;

d)

modificare la strategia di finanziamento al fine di migliorare la resilienza delle linee di business principali e delle funzioni essenziali;

e)

modificare la propria struttura di governance.

L’elenco di misure di cui al presente paragrafo non osta a che gli Stati membri autorizzino le autorità competenti a prendere misure supplementari previste dal diritto nazionale.

7.   Allorché l’autorità competente richiede all’ente di prendere misure in forza del paragrafo 6, la decisione sulle misure è motivata e conforme al principio di proporzionalità.

La decisione è notificata per iscritto all’ente e può essere impugnata.

8.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui specifica i criteri minimi che l’autorità competente deve considerare ai fini della valutazione di cui al presente articolo, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 1.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 7

Piani di risanamento di gruppo

1.   Gli Stati membri provvedono a che l’impresa madre nell’Unione prepari e presenti all’autorità di vigilanza su base consolidata un piano di risanamento di gruppo. I piani di risanamento di gruppo consistono in un piano di risanamento per l’intero gruppo facente capo all’impresa madre nell’Unione. Il piano di risanamento di gruppo individua le misure che potrebbe essere necessario attuare a livello dell’impresa madre nell’Unione e di ogni singola filiazione.

2.   A norma dell’articolo 8, le autorità competenti possono richiedere alle filiazioni di preparare e presentare piani di risanamento su base individuale.

3.   Fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente direttiva, l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette i piani di risanamento di gruppo:

a)

alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE;

b)

alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione;

c)

all’autorità di risoluzione a livello di gruppo; e

d)

alle autorità di risoluzione delle filiazioni.

4.   Il piano di risanamento di gruppo mira alla stabilizzazione del gruppo nel suo complesso o di un suo ente, qualora si trovino in una situazione di stress, in modo da risolvere o eliminare le cause della difficoltà e ristabilire la situazione finanziaria del gruppo o dell’ente in questione, tenendo altresì conto della situazione finanziaria delle altre entità del gruppo.

Il piano di risanamento di gruppo prevede disposizioni per il coordinamento e la coerenza delle misure da adottare a livello dell’impresa madre nell’Unione e delle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché misure da intraprendere a livello di filiazioni e, ove applicabile, in conformità della direttiva 2013/36/UE, di succursali significative.

5.   Il piano di risanamento di gruppo e qualunque piano elaborato per una data filiazione, comprende gli elementi precisati all’articolo 5. Tali piani includono eventualmente dispositivi per il sostegno finanziario infragruppo adottati conformemente ad accordi per il sostegno finanziario infragruppo conclusi in conformità del capo III.

6.   I piani di risanamento di gruppo comprendono una serie di opzioni di risanamento che illustrino le azioni adatte agli scenari previsti all’articolo 5, paragrafo 6.

Per ciascuno di tali scenari il piano di risanamento di gruppo individua gli eventuali ostacoli all’attuazione di misure di risanamento all’interno del gruppo, anche a livello dei singoli enti cui il piano si rivolge, ed eventuali ostacoli pratici o giuridici sostanziali all’immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività o attività all’interno del gruppo.

7.   L’organo di amministrazione dell’ente che predispone il piano di risanamento di gruppo di cui al paragrafo 1 analizza e approva tale piano prima di trasmetterlo all’autorità di vigilanza su base consolidata.

Articolo 8

Valutazione dei piani di risanamento di gruppo

1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata, insieme alle autorità competenti delle filiazioni e previa consultazione delle autorità competenti di cui all’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE e delle autorità competenti delle succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, verifica il piano di risanamento di gruppo e ne valuta la rispondenza ai requisiti e criteri stabiliti agli articoli 6 e 7. La valutazione, effettuata secondo la procedura prevista dall’articolo 6 e in conformità del presente articolo, tiene conto dell’impatto potenziale delle misure di risanamento sulla stabilità finanziaria di tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.

2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti delle filiazioni fanno il possibile per giungere ad una decisione congiunta:

a)

sulla verifica e valutazione del piano di risanamento di gruppo;

b)

sull’opportunità di preparare un piano di risanamento su base individuale per gli enti appartenenti al gruppo; e

c)

sull’applicazione delle misure di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6.

Le parti fanno il possibile per giungere ad una decisione congiunta entro quattro mesi dalla data di trasmissione da parte dell’autorità di vigilanza su base consolidata del piano di risanamento di gruppo a norma dell’articolo 7, paragrafo 3.

L’ABE può, su richiesta dell’autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.   In mancanza di una decisione congiunta delle autorità competenti entro quattro mesi dalla data di trasmissione sulla verifica e valutazione del piano di risanamento di gruppo o sulle misure che si richiede all’impresa madre nell’Unione di prendere ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 5 e 6, l’autorità di vigilanza su base consolidata adotta una propria decisione riguardo a tali questioni. L’autorità di vigilanza su base consolidata adotta la propria decisione dopo aver tenuto conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti nel corso del periodo di quattro mesi. L’autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione all’impresa madre nell’Unione e alle altre autorità competenti.

Qualora, al termine di tale periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti di cui al paragrafo 2 abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 7 all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all’ABE dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di vigilanza su base consolidata.

4.   In mancanza di una decisione congiunta delle autorità competenti entro quattro mesi dalla data di trasmissione in ordine:

a)

all’opportunità di preparare un piano di risanamento su base individuale per gli enti di loro competenza; o

b)

all’applicazione, a livello di filiazione, delle misure di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6;

ciascuna autorità competente adotta una propria decisione sulla materia.

Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti interessate abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 7 all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità competente della filiazione rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità competente della filiazione a livello individuale.

5.   Le altre autorità competenti che non dissentono ai sensi del paragrafo 4 possono giungere ad una decisione congiunta su un piano di risanamento di gruppo riguardante le entità del gruppo nelle rispettive giurisdizioni territoriali.

6.   La decisione congiunta di cui al paragrafo 2 o 5 e le decisioni adottate dalle autorità competenti in assenza di una decisione congiunta di cui ai paragrafi 3 e 4 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

7.   Su richiesta di un’autorità competente in conformità del paragrafo 3 o 4, l’ABE può unicamente prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 in relazione alla valutazione dei piani di risanamento e all’attuazione delle misure di cui all’articolo 6, paragrafo 6, lettere a), b) e d).

Articolo 9

Indicatori del piano di risanamento

1.   Ai fini degli articoli da 5 a 8, le autorità competenti richiedono che ciascun piano di risanamento comprenda il complesso degli indicatori stabiliti dall’ente e identifichi le circostanze in cui possano essere adottate le azioni ritenute opportune che sono indicate nel piano. Tali indicatori sono concordati dalle autorità competenti in sede di valutazione dei piani di risanamento in conformità degli articoli 6 e 8. Gli indicatori possono essere di natura qualitativa o quantitativa in ordine alla situazione finanziaria dell’ente e devono poter essere facilmente monitorati. Le autorità competenti assicurano che gli enti mettano in atto i dispositivi opportuni per il regolare monitoraggio degli indicatori.

In deroga al primo comma un ente può:

a)

agire nell’ambito del suo piano di risanamento quando l’indicatore pertinente non sia stato soddisfatto, ma l’organo di amministrazione dell’ente lo ritenga opportuno date le circostanze, oppure

b)

astenersi dall’agire quando l’organo di amministrazione dell’ente non lo consideri opportuno date le circostanze.

La decisione di agire nel senso indicato nel piano di risanamento o la decisione di astenersi da tale azione deve essere notificata senza indugio all’autorità competente.

2.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 che specificano l’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 1.

Sezione 3

Pianificazione della risoluzione

Articolo 10

Piani di risoluzione

1.   L’autorità di risoluzione prepara, previa consultazione dell’autorità competente e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, un piano di risoluzione per ciascun ente che non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE. Detto piano prevede le azioni di risoluzione che l’autorità di risoluzione può attuare qualora l’ente soddisfi le condizioni per la risoluzione. All’ente interessato sono comunicate le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera a).

2.   Nell’elaborazione del piano di risanamento, l’autorità di risoluzione identifica eventuali ostacoli sostanziali alla possibilità di risoluzione e, se opportuno e conforme al principio di proporzionalità, contempla modalità d’intervento atte ad affrontarli, secondo le disposizioni del capo II del presente titolo.

3.   Il piano di risoluzione tiene conto degli scenari pertinenti, tra cui l’ipotesi che il dissesto sia specifico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a carattere sistemico. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno degli interventi seguenti:

a)

sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;

b)

assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o

c)

assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie (collateralisation), durata e tasso di interesse non standard.

4.   Il piano di risoluzione comprende un’analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, l’ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale e identifica le attività che possono essere considerate idonee come garanzie.

5.   Le autorità di risoluzione possono richiedere agli enti di prestare loro assistenza nella preparazione e nell’aggiornamento dei piani.

6.   Il piano di risoluzione è rivisto, e se del caso aggiornato, almeno una volta all’anno e a seguito di cambiamenti sostanziali nella struttura giuridica o organizzativa dell’ente, nella sua attività o nella sua situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sull’efficacia del piano o rendere altrimenti necessaria una revisione del piano di risoluzione.

Ai fini della revisione o dell’aggiornamento dei piani di risoluzione di cui al precedente comma, gli enti e le autorità competenti comunicano immediatamente all’autorità di risoluzione qualsiasi cambiamento che necessiti tale revisione o aggiornamento.

7.   Fatto salvo l’articolo 4, il piano di risoluzione prevede una serie di opzioni per l’applicazione all’ente degli strumenti e poteri di risoluzione di cui al titolo IV. Esso comprende, laddove possibile e opportuno in forma quantificata:

a)

una sintesi degli elementi fondamentali del piano;

b)

una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nell’ente dall’ ultima predisposizione delle informazioni sulla risoluzione;

c)

la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità in caso di dissesto dell’ente;

d)

stima dei tempi necessari per l’esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

e)

descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata a norma del presente articolo, paragrafo 2, e dell’articolo 15;

f)

una descrizione delle misure necessarie, ai sensi dell’articolo 17, per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati a seguito della valutazione effettuata a norma dell’articolo 15;

g)

una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, linee di business principali e attività dell’ente;

h)

una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 11 siano aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione in qualsiasi momento;

i)

una spiegazione da parte delle autorità di risoluzione per precisare le modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti;

i)

sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;

ii)

assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o

iii)

assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

j)

una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;

k)

una descrizione delle interdipendenze critiche;

l)

una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l’accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti;

m)

un’analisi dell’impatto del piano sui dipendenti dell’ente, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;

n)

il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;

o)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e una scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d’applicazione;

p)

ove applicabile, il requisito minimo di fondi propri e di strumenti di bail-in contrattuale ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e una scadenza per il raggiungimento di tale livello;

q)

una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell’ente;

r)

ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall’ente in merito al piano di risoluzione.

8.   Gli Stati membri devono assicurare che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre a un ente e a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari di cui è parte. L’autorità di risoluzione può specificare un termine entro il quale l’ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), deve essere in grado di produrre tale documentazione. Lo stesso termine si applica a tutti gli enti e a tutte le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della medesima giurisdizione. L’autorità di risoluzione può decidere di fissare termini diversi per tipi diversi di contratti finanziari di cui all’articolo 2, punto 100. Il presente paragrafo non incide sui poteri di raccolta di informazioni dell’autorità competente.

9.   L’ABE elabora, previa consultazione con il CERS, progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 11

Informazioni ai fini dei piani di risoluzione e cooperazione dell’ente

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre all’ente:

a)

di assicurare la necessaria cooperazione ai fini della preparazione dei piani di risoluzione;

b)

di fornir loro, direttamente o per il tramite dell’autorità competente, tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l’attuazione dei piani di risoluzione.

In particolare, tali autorità hanno il potere di esigere, fra le altre, le informazioni e analisi specificate nella sezione B dell’allegato.

2.   Le autorità competenti negli Stati membri pertinenti collaborano con le autorità di risoluzione al fine di verificare se le informazioni di cui al paragrafo 1 siano già disponibili in tutto o in parte. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità competenti le comunicano alle autorità di risoluzione.

3.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le procedure e una serie minima di moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai sensi del presente articolo.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, in conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 12

Piani di risoluzione di gruppo

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni e previa consultazione delle autorità di risoluzione di succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, preparino piani di risoluzione di gruppo. Tali piani comprendono un piano di risoluzione dell’intero gruppo facente capo all’impresa madre nell’Unione, che prevede sia la risoluzione a livello dell’impresa madre nell’Unione sia lo scorporo e la risoluzione delle filiazioni. Il piano di risoluzione di gruppo individua misure per la risoluzione:

a)

dell’impresa madre nell’Unione;

b)

delle filiazioni appartenenti al gruppo e ubicate nell’Unione;

c)

delle entità di cui all’articolo 1, lettere c) e d); e

d)

delle filiazioni appartenenti al gruppo e ubicate fuori dell’Unione, nel rispetto del titolo VI.

2.   Il piano di risoluzione di gruppo è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 11.

3.   Il piano di risoluzione di gruppo:

a)

espone le azioni di risoluzione da avviare riguardo alle le entità del gruppo, sia mediante azioni di risoluzione nei confronti delle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dell’impresa madre e degli enti filiazioni, sia mediante azioni coordinate di risoluzione nei confronti degli enti filiazioni, negli scenari di cui all’articolo 10, paragrafo3;

b)

esamina in che misura gli strumenti e poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati in maniera coordinata nei confronti delle entità del gruppo stabilite nell’Unione, ivi comprese le misure volte ad agevolare l’acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da determinate entità del gruppo, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;

c)

nel caso di un gruppo che comprende entità significative costituite in paesi terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali paesi terzi e le implicazioni della risoluzione nell’Unione;

d)

indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione di gruppo quando ne sono soddisfatte le condizioni;

e)

definisce eventuali interventi supplementari, non indicati nella presente direttiva, che l’autorità di risoluzione a livello di gruppo intende adottare per la risoluzione di gruppo;

f)

indica le modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione di gruppo e, qualora siano necessari interventi di finanziamento, espone principi per la ripartizione della responsabilità del finanziamento tra fonti presenti in diversi Stati membri. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:

i)

sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;

ii)

assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale; oppure

iii)

assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

Detti principi sono stabiliti in funzione di criteri equi ed equilibrati e tengono conto, in particolare, dell’articolo 107, paragrafo 5, e dell’impatto sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.

4.   La valutazione della possibilità di risoluzione di gruppo ai sensi dell’articolo 16 avviene contestualmente alla preparazione e all’aggiornamento dei piani di risoluzione di gruppo in conformità di detto articolo. Una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata in conformità dell’articolo 16 è inclusa nel piano di risoluzione di gruppo.

5.   Il piano di risoluzione di gruppo non ha un impatto sproporzionato su alcuno Stato membro.

6.   L’ABE elabora, previa consultazione con il CERS, progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti dei piani di risoluzione di gruppo, tenendo conto della diversità dei modelli di business dei gruppi nel mercato interno.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 13

Requisiti e procedura per i piani di risoluzione di gruppo

1.   Le imprese madri nell’Unione trasmettono le informazioni eventualmente richieste in conformità dell’articolo 11 all’autorità di risoluzione a livello di gruppo. Le informazioni riguardano l’impresa madre nell’Unione e, nella misura necessaria, ciascuna entità del gruppo, comprese le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d).

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente direttiva, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette le informazioni fornite a norma del presente paragrafo:

a)

all’ABE;

b)

alle autorità di risoluzione delle filiazioni;

c)

alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione;

d)

alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE; e

e)

alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d).

Le informazioni fornite dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione e alle autorità competenti per gli enti filiazione, alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative nonché alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE comprendono almeno tutte le informazioni pertinenti all’ente filiazione o alla succursale significativa. Le informazioni fornite all’ABE comprendono tutte le informazioni pertinenti per il ruolo dell’ABE in relazione ai piani di risoluzione di gruppo. Nel caso di informazioni relative a enti filiazioni di paesi terzi l’autorità di risoluzione a livello di gruppo non è obbligata a trasmettere tali informazioni senza il consenso della pertinente autorità di vigilanza o autorità di risoluzione del paese terzo.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo preparino e tengano aggiornati i piani di risoluzione di gruppo collaborando con le autorità di risoluzione cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, nei collegi di risoluzione e previa consultazione delle pertinenti autorità competenti, incluse le autorità competenti delle giurisdizioni territoriali degli Stati membri in cui sono ubicate succursali significative. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo hanno facoltà, se lo desiderano, e fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 98 della presente direttiva, di coinvolgere nella preparazione e nel mantenimento dei piani di risoluzione di gruppo le autorità di risoluzione dei paesi terzi nella cui giurisdizione il gruppo ha stabilito filiazioni o società di partecipazione finanziaria oppure succursali significative di cui all’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE.

3.   Gli Stati membri assicurano che i piani di risoluzione di gruppo siano rivisti e, ove opportuno, aggiornati almeno una volta all’anno e dopo qualsiasi cambiamento nella struttura giuridica o organizzativa, nell’attività o nella situazione finanziaria del gruppo (compresa ogni entità del gruppo) che possa influire in misura sostanziale sul piano o renderne necessaria la modifica.

4.   L’adozione del piano di risoluzione di gruppo assume la forma di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione delle filiazioni.

Tali autorità di risoluzione assumono una decisione congiunta entro quattro mesi dalla data in cui l’autorità di risoluzione a livello di gruppo ha trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.

L’ABE può, su richiesta di un’autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione entro quattro mesi, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo adotta una propria decisione in merito al piano di risoluzione del gruppo. La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa all’impresa madre nell’Unione dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità di risoluzione abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

6.   In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione entro quattro mesi, ciascuna autorità di risoluzione competente per una filiazione adotta una propria decisione e prepara e tiene aggiornato un piano di risoluzione per le entità nella propria giurisdizione territoriale. Ogni singola decisione è pienamente motivata, espone i motivi del dissenso sul piano proposto per la risoluzione di gruppo e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti e autorità di risoluzione. Ciascuna autorità di risoluzione comunica la propria decisione agli altri membri del collegio di risoluzione.

Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità di risoluzione abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione interessata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione della filiazione.

7.   Le altre autorità di risoluzione che non dissentono ai sensi del paragrafo 6 possono giungere ad una decisione congiunta su un piano di risanamento di gruppo riguardante le entità del gruppo nelle rispettive giurisdizioni territoriali.

8.   Le decisioni congiunte di cui ai paragrafi 4 e 7 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione in assenza di una decisione congiunta di cui ai paragrafi 5 e 6 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle altre autorità di risoluzione interessate.

9.   Conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, su richiesta di un’autorità di risoluzione, l’ABE può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, a meno che le autorità di risoluzione interessate valutino che la materia oggetto di dissenso possa incidere in qualunque modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.

10.   Qualora siano adottate decisioni congiunte a norma dei paragrafi 4 e 7 e l’autorità di risoluzione valuti ai sensi del paragrafo 9 che l’oggetto del disaccordo concernente i piani di risoluzione di gruppo viola le competenze di bilancio del relativo Stato membro, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo avvia un riesame del piano di risoluzione del gruppo compreso il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

Articolo 14

Trasmissione dei piani di risoluzione alle autorità competenti

1.   L’autorità competente trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità competenti interessate.

2.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità competenti interessate.

CAPO II

Possibilità di risoluzione

Articolo 15

Valutazione delle possibilità di risoluzione per gli enti

1.   Gli Stati membri assicurano che l’autorità di risoluzione valuti, previa consultazione dell’autorità competente e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, in che misura è possibile la risoluzione di un ente non facente parte di un gruppo senza presupporre:

a)

un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;

b)

un’assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale;

c)

un’assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

La risoluzione di un ente s’intende possibile quando all’autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare l’ente con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverne la crisi applicando all’ente i vari strumenti di risoluzione ed esercitando nei suoi confronti i diversi poteri di risoluzione, evitando il più possibile qualsiasi effetto negativo significativo, comprese situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, sul sistema finanziario dello Stato membro in cui l’ente è stabilito o di altri Stati membri dell’Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall’ente. Le autorità di risoluzione notificano con tempestività all’ABE quando la risoluzione di un ente non viene ritenuta possibile.

2.   Ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione esamina, come minimo, gli aspetti specificati nella sezione C dell’allegato.

3.   La valutazione della possibilità di risoluzione ai sensi del presente articolo è effettuata dall’autorità di risoluzione contestualmente e ai fini della preparazione e all’aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell’articolo 10.

4.   L’ABE elabora, previa consultazione del CERS, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quali aspetti e criteri devono, a norma del presente articolo, paragrafo 2, e dell’articolo 16, essere esaminati ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione di enti o gruppi.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 16

Valutazione delle possibilità di risoluzione per i gruppi

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni e previa consultazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti di tali filiazioni, e le autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, valutino in che misura è possibile la risoluzione di gruppi senza presupporre:

a)

un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;

b)

un’assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale;

c)

un’assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

La risoluzione di un gruppo s’intende possibile quando alle autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure applicando gli strumenti di risoluzione alle entità del gruppo ed esercitando nei loro confronti i poteri di risoluzione evitando quanto più possibile qualsiasi effetto negativo significativo, anche in situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, sul sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del gruppo sono stabilite, o di altri Stati membri o dell’Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall’entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo. Le autorità di risoluzione di gruppo notificano con tempestività all’ABE quando la risoluzione di un gruppo non viene ritenuta possibile.

La valutazione della possibilità di risoluzione di gruppo è presa in considerazione dai collegi di risoluzione di cui all’articolo 88.

2.   Ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione del gruppo, le autorità di risoluzione esaminano, come minimo, gli aspetti specificati nella sezione C dell’allegato.

3.   La valutazione della possibilità di risoluzione del gruppo ai sensi del presente articolo è effettuata contestualmente e ai fini della preparazione e aggiornamento dei piani di risoluzione di gruppo in conformità dell’articolo 12. La valutazione è effettuata nell’ambito del processo decisionale stabilito all’articolo 13.

Articolo 17

Poteri di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione

1.   Gli Stati membri assicurano che l’autorità di risoluzione che, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione per un ente effettuata conformemente agli articoli 15 e 16, previa consultazione con l’autorità competente, accerta l’esistenza di rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione di tale ente, ne dia notifica per iscritto all’ente interessato, all’autorità competente e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative.

2.   L’obbligo per le autorità di risoluzione di predisporre piani di risoluzione e per le pertinenti autorità di risoluzione di giungere ad una decisione congiunta sui piani di risoluzione di gruppo, di cui rispettivamente all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafo 4, è sospeso dopo la notifica di cui al presente articolo, paragrafo 1, fin quando le misure per la rimozione effettiva dei rilevanti impedimenti alla risoluzione siano stati accettati dall’autorità di risoluzione a norma del presente articolo, paragrafo 3, o decisi a norma del presente articolo, paragrafo 4.

3.   Entro quattro mesi dalla data di ricevimento di una notifica in conformità del paragrafo 1, l’ente propone all’autorità di risoluzione possibili misure volte ad affrontare o rimuovere i rilevanti impedimenti individuati nella notifica. L’autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità competente, valuta se tali misure sono in grado di affrontare con efficacia o di rimuovere i rilevanti impedimenti in questione.

4.   Se valuta che le misure proposte dall’ente in conformità del paragrafo 3 non riducono con efficacia né rimuovono gli impedimenti in questione, l’autorità di risoluzione richiede all’ente, direttamente o indirettamente per il tramite dell’autorità competente, di adottare misure alternative idonee al conseguimento di tale obiettivo e le notifica per iscritto all’ente, il quale propone entro un mese un piano di conformità.

Nell’identificare misure alternative, l’autorità di risoluzione rende conto dei motivi per cui le misure proposte dall’ente non sarebbero idonee a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dimostra perché le misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità. L’autorità di risoluzione tiene conto della minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata da detti impedimenti e dell’effetto delle misure sull’attività dell’ente, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all’economia.

5.   Ai fini del paragrafo 4 le autorità di risoluzione hanno il potere di adottare qualsiasi intervento fra quelli sottoelencati:

a)

imporre all’ente di riesaminare eventuali accordi di finanziamento infragruppo o valutarne l’assenza o di elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni economiche essenziali;

b)

imporre all’ente di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate;

c)

imporre obblighi aggiuntivi di informativa specifici o periodici, pertinenti ai fini della risoluzione;

d)

imporre all’ente di spossessare attività specifiche;

e)

imporre all’ente di limitare o sospendere attività specifiche esistenti o proposte;

f)

limitare o impedire lo sviluppo di linee di business o la vendita di prodotti, sia nuovi che esistenti;

g)

imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative dell’ente, o entità del gruppo, (direttamente o indirettamente sotto il suo controllo) in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione;

h)

imporre a un ente o a un’impresa madre di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione;

i)

imporre a un ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di emettere passività ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui all’articolo 45;

j)

imporre a un ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di intraprendere altre iniziative per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell’articolo 45, anche cercando di rinegoziare le passività ammissibili, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 emessi, nella prospettiva di assicurare che qualsiasi decisione dell’autorità di risoluzione di svalutare o convertire dette passività o detti strumenti sia attuata in conformità del diritto applicabile che disciplina tali passività o strumenti; e

k)

se un ente è filiazione di una società di partecipazione mista, richiedere che tale società costituisca una società di partecipazione finanziaria separata per controllare l’ente, ove necessario per agevolare la risoluzione dell’ente ed evitare l’applicazione degli strumenti e l’esercizio dei poteri di risoluzione di cui al titolo IV, con conseguenze negative sulla parte non finanziaria del gruppo.

6.   Una decisione ai sensi del paragrafo 1 o 4 soddisfa i seguenti requisiti:

a)

è sostenuta dalle motivazioni della valutazione o determinazione in questione;

b)

indica in che modo tale valutazione o determinazione soddisfa il requisito dell’applicazione proporzionale stabiliti al paragrafo 4; e

c)

può essere impugnata.

7.   Prima di individuare le misure di cui al paragrafo 4, l’autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità competente e, se del caso, dell’autorità macroprudenziale nazionale designata, prende in debita considerazione i potenziali effetti di tali misure sull’ente specifico, sul mercato interno dei servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria in altri Stati membri e nell’intera Unione.

8.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare le misure previste al paragrafo 5 e, per ciascuna di esse, le circostanze in cui è possibile l’applicazione.

Articolo 18

Poteri di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione: regime di gruppo

1.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni, previa consultazione del collegio di vigilanza e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, prendono in considerazione la valutazione richiesta ai sensi dell’articolo 16 nell’ambito di un collegio di risoluzione e fanno quanto ragionevolmente possibile per giungere a una decisione congiunta sull’applicazione delle misure individuate conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, in relazione a tutti gli enti appartenenti al gruppo.

2.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara, in collaborazione con l’autorità di vigilanza su base consolidata e con l’ABE conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, una relazione e la trasmette all’impresa madre nell’Unione, alle autorità di risoluzione delle filiazioni, che la trasmetteranno alle filiazioni soggette alla loro vigilanza, e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative. La relazione è elaborata previa consultazione delle autorità competenti e analizza gli impedimenti sostanziali all’applicazione efficace degli strumenti e all’esercizio dei poteri di risoluzione in relazione al gruppo. Essa valuta l’impatto sul modello di business dell’ente e raccomanda altresì misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalità che, secondo l’autorità, sono necessarie o appropriate per rimuovere tali impedimenti.

3.   Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l’impresa madre nell’Unione può presentare osservazioni e proporre all’autorità di risoluzione a livello di gruppo misure alternative per porre rimedio agli impedimenti individuati nella relazione.

4.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica all’autorità di vigilanza su base consolidata, all’ABE, alle autorità di risoluzione delle filiazioni e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, le misure proposte dall’impresa madre nell’Unione. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni si adoperano al massimo, previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative, per giungere a una decisione congiunta in seno al collegio di risoluzione per quanto concerne l’individuazione degli impedimenti sostanziali e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall’impresa madre nell’Unione, nonché le misure richieste dalle autorità al fine di affrontare o rimuovere gli impedimenti, fermo restando che le autorità dovranno tener conto dell’impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera.

5.   La decisione congiunta è adottata entro quattro mesi dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte dell’impresa madre nell’Unione o alla scadenza del termine di quattro mesi di cui al paragrafo 3, se precedente. Essa è motivata e riportata in un documento che l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette all’impresa madre nell’Unione.

L’ABE può, su richiesta di un’autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   In mancanza di una decisione congiunta entro il termine di cui al paragrafo 5, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo adotta una propria decisione in merito alle misure appropriate da adottare ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, a livello del gruppo.

La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa all’impresa madre nell’Unione dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

7.   In assenza di una decisione congiunta le autorità di risoluzione delle filiazioni adottano le proprie decisioni in merito alle misure appropriate che devono adottare le filiazioni a livello individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4. La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa alla filiazione interessata e all’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al presente articolo, paragrafo 9, all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione della filiazione rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviata all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione della filiazione.

8.   La decisione congiunta di cui al paragrafo 5 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 6 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle altre autorità di risoluzione interessate.

9.   In mancanza di una decisione congiunta sull’adozione delle misure di cui all’articolo 17, paragrafo 5, lettere g), h) o k), l’ABE, su richiesta di un’autorità di risoluzione in conformità del presente articolo, paragrafo 6 o 7, può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO III

Sostegno finanziario infragruppo

Articolo 19

Accordo di sostegno finanziario di gruppo

1.   Gli Stati membri provvedono a che un ente impresa madre in uno Stato membro, un ente impresa madre nell’Unione ovvero un ente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) o d), o le relative filiazioni di altri Stati membri o paesi terzi che sono enti o enti finanziari oggetto della vigilanza su base consolidata dell’impresa madre possano concludere un accordo per fornire sostegno finanziario a un’altra parte dell’accordo che rientri nei presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 27, purché siano soddisfatte altresì le condizioni stabilite nel presente capo.

2.   Il presente capo non si applica ai meccanismi di finanziamento infragruppo, compresi i meccanismi di finanziamento e il funzionamento di meccanismi di finanziamento centralizzati, purché nessuna delle parti di tali meccanismi rientri nei presupposti dell’intervento precoce.

3.   L’accordo di sostegno finanziario di gruppo non costituisce una condizione preliminare:

a)

per erogare sostegno finanziario a entità del gruppo in difficoltà finanziarie, se l’ente decide di procedere in tal senso caso per caso e in linea con le politiche di gruppo, posto che non insorga un rischio per l’intero gruppo; oppure

b)

per operare in uno Stato membro.

4.   Gli Stati membri rimuovono nel diritto nazionale eventuali impedimenti giuridici alle operazioni di sostegno finanziario infragruppo condotte in conformità del presente capo, purché nulla del capo medesimo osti a che gli Stati membri impongano limitazioni alle operazioni infragruppo sulla base di una normativa nazionale che esercita le opzioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, che recepisce la direttiva 2013/36/UE, o che prescrive la separazione delle parti di un gruppo o delle attività svolte all’interno del gruppo per ragioni di stabilità finanziaria.

5.   L’accordo di sostegno finanziario di gruppo può:

a)

coprire una o più filiazioni del gruppo e prevedere il sostegno finanziario dell’impresa madre alle filiazioni e viceversa, tra filiazioni del gruppo che sono parti dell’accordo ovvero in altra combinazione di tali entità;

b)

prevedere un sostegno finanziario sotto forma di prestito, prestazione di garanzie, fornitura di attività da utilizzare come garanzie reali o qualsiasi combinazione di queste forme di sostegno finanziario, in una o più operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e un terzo.

6.   Qualora, in virtù dei termini dell’accordo di sostegno finanziario di gruppo, un’entità del gruppo accetti di fornire sostegno finanziario ad un’altra entità del gruppo, l’accordo può contenere l’impegno reciproco dell’entità del gruppo che riceve il sostegno a fornire sostegno finanziario all’entità del gruppo che fornisce il sostegno.

7.   L’accordo di sostegno finanziario di gruppo specifica i principi per il calcolo del corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in sua virtù. Tra tali principi vi è quello che impone di fissare il corrispettivo nel momento in cui è fornito il sostegno finanziario. L’accordo, comprensivo dei principi per il calcolo del corrispettivo per il sostegno finanziario e degli altri termini dell’accordo stesso, è conforme ai principi seguenti:

a)

ciascuna parte deve agire liberamente nel sottoscrivere l’accordo;

b)

in sede di conclusione dell’accordo e di determinazione del corrispettivo per la prestazione del sostegno finanziario, ciascuna parte deve agire nel proprio miglior interesse, il che può comportare benefici diretti o indiretti a favore di una parte a motivo del sostegno finanziario;

c)

ciascuna parte che fornisce il sostegno finanziario deve essere pienamente a conoscenza delle informazioni pertinenti che riguardano le parti che ricevono il sostegno prima di fissare il corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario e prima di decidere di fornire il sostegno medesimo;

d)

il corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario può tenere conto delle informazioni in possesso della parte che fornisce il sostegno che le derivano dall’appartenenza al medesimo gruppo della parte che riceve il sostegno e che non sono disponibili sul mercato; e

e)

i principi per il calcolo del corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario non devono necessariamente tenere conto di impatti temporanei previsti sui prezzi di mercato derivanti da eventi esterni al gruppo.

8.   L’accordo di sostegno finanziario di gruppo può essere concluso solo se, a giudizio delle rispettive autorità competenti, al momento della sua conclusione nessuna delle parti rientra nei presupposti dell’intervento precoce.

9.   Gli Stati membri assicurano che i diritti, pretese o azioni derivanti dall’accordo di sostegno finanziario di gruppo possano essere esercitati solo dalle parti dell’accordo, a esclusione di terzi.

Articolo 20

Verifica del progetto di accordo da parte delle autorità competenti e di mediazione

1.   L’impresa madre nell’Unione presenta all’autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta di autorizzazione dell’accordo di sostegno finanziario di gruppo proposto a norma dell’articolo 19. La richiesta contiene il testo del progetto di accordo e indica le entità del gruppo che si propongono come parti.

2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette senza indugio la richiesta alle autorità competenti di ciascuna filiazione che si propone come parte dell’accordo, in vista di una decisione congiunta.

3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata concede l’autorizzazione, conformemente alle procedure di cui al presente articolo, paragrafi 5 e 6, se i termini del progetto di accordo sono coerenti con le condizioni per il sostegno finanziario indicate nell’articolo 23.

4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata può, conformemente alle procedure di cui al presente articolo, paragrafi 5 e 6, vietare la conclusione del progetto di accordo se ritiene che questo non sia rispondente alle condizioni del sostegno finanziario di cui all’articolo 23.

5.   Le autorità competenti si adoperano al massimo per giungere a una decisione congiunta, che tenga conto del potenziale impatto - anche di bilancio - dell’esecuzione dell’accordo in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera, in merito alla coerenza dei termini del progetto di accordo con le condizioni per il sostegno finanziario stabilite all’articolo 23 entro quattro mesi dalla data in cui l’autorità di vigilanza su base consolidata riceve la richiesta. La decisione congiunta è riportata in un documento, insieme alle motivazioni complete, che l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette al richiedente.

L’ABE può, su richiesta di un’autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   In mancanza di una decisione congiunta delle autorità competenti entro quattro mesi, l’autorità di vigilanza su base consolidata decide autonomamente sulla richiesta. La decisione è riportata in un documento insieme alle motivazioni complete e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti nel corso del periodo di quattro mesi. L’autorità di vigilanza su base consolidata notifica la propria decisione al richiedente e alle altre autorità competenti.

7.   Qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità competenti interessate abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta.

Articolo 21

Approvazione del progetto di accordo da parte degli azionisti

1.   Gli Stati membri esigono che il progetto di accordo autorizzato dalle autorità competenti sia sottoposto all’approvazione degli azionisti di ciascuna entità del gruppo che si propone di aderirvi. In tal caso l’accordo è valido solo nei confronti delle parti i cui azionisti lo hanno approvato conformemente al paragrafo 2.

2.   L’accordo di sostegno finanziario di gruppo è valido nei confronti di un’entità del gruppo solo se gli azionisti hanno autorizzato l’organo di amministrazione dell’entità del gruppo a decidere che l’entità del gruppo stessa fornisca o riceva sostegno finanziario in conformità dei termini dell’accordo e alle condizioni stabilite nel presente capo e che l’autorizzazione degli azionisti non sia stata ritirata.

3.   L’organo di amministrazione di ciascuna entità parte di un accordo riferisce ogni anno agli azionisti in merito all’esecuzione dell’accordo e all’attuazione delle decisioni prese in sua virtù.

Articolo 22

Trasmissione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo alle autorità di risoluzione

Le autorità competenti trasmettono alle pertinenti autorità di risoluzione gli accordi di sostegno finanziario di gruppo che esse hanno autorizzato e le eventuali modifiche apportate.

Articolo 23

Condizioni per il sostegno finanziario di gruppo

1.   Il sostegno finanziario da parte di un’entità del gruppo a norma dell’articolo 19 può essere fornito soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie dell’entità del gruppo destinataria;

b)

la fornitura di sostegno finanziario mira a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle entità del gruppo ed è nell’interesse dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno;

c)

il sostegno finanziario è fornito a determinate condizioni, corrispettivo compreso, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 7;

d)

vi è la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell’organo di amministrazione dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario nel momento in cui è decisa la concessione del sostegno finanziario, che l’entità del gruppo destinataria pagherà un corrispettivo e rimborserà il prestito qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito. Qualora il sostegno sia concesso sotto forma di garanzia o altri titoli la stessa condizione si applica alla passività che ne risulta per il destinatario se la garanzia o gli altri titoli diventano esecutivi;

e)

la fornitura del sostegno finanziario non metterebbe a repentaglio la liquidità o solvibilità dell’entità del gruppo che lo fornisce;

f)

la fornitura del sostegno finanziario non porrebbe una minaccia alla stabilità finanziaria, in particolare nello Stato membro dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno;

g)

l’entità del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti della direttiva 2013/36/UE in ordine a capitale o liquidità e gli altri requisiti imposti ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 2, della stessa e la fornitura del sostegno finanziario non è tale che l’entità del gruppo violi a detti requisiti, salvo autorizzazione dell’autorità competente della vigilanza su base individuale dell’entità che fornisce il sostegno;

h)

l’entità del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE in ordine alle grandi esposizioni, inclusa la legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previstevi, e la concessione del sostegno finanziario non è tale che l’entità del gruppo violi a detti requisiti, salvo autorizzazione dell’autorità competente della vigilanza su base individuale dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno;

i)

la concessione del sostegno finanziario non metterebbe a repentaglio la possibilità di risoluzione dell’entità del gruppo che lo fornisce.

2.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni stabilite al paragrafo 1, lettere a), c), e) e i).

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.   L’ABE emana, entro il 3 gennaio 2016, orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la convergenza nelle prassi di specifica delle condizioni stabilite al presente articolo, paragrafo 1, lettere b), d), f), g) e h).

Articolo 24

Decisione di fornire sostegno finanziario

La decisione di fornire un sostegno finanziario di gruppo in conformità dell’accordo è presa dall’organo di amministrazione dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario. La decisione è motivata e indica l’obiettivo del sostegno finanziario proposto. In particolare, la decisione indica come la fornitura del sostegno finanziario è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 23, paragrafo 1. La decisione di accettare un sostegno finanziario di gruppo in conformità dell’accordo è presa dall’organo di amministrazione dell’entità del gruppo che riceve il sostegno finanziario.

Articolo 25

Diritto di opposizione delle autorità competenti

1.   Prima di fornire sostegno in virtù di un accordo di sostegno finanziario di gruppo, l’organo di amministrazione dell’entità del gruppo che intende fornirlo ne trasmette notifica:

a)

alla propria autorità competente;

b)

se diversa dalle autorità di cui alle lettere a) e c) e se applicabile, l’autorità di vigilanza su base consolidata;

c)

se diversa da quelle di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente dell’entità del gruppo destinatario del sostegno; e

d)

all’ABE.

La notifica riporta la decisione motivata dell’organo di amministrazione in conformità dell’articolo 24 e i dettagli del sostegno finanziario proposto, compresa copia dell’accordo di sostegno finanziario di gruppo.

2.   Entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica completa, l’autorità competente dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario può accettare la fornitura del sostegno finanziario oppure vietarlo o limitarlo se valuta che le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo stabilite all’articolo 23 non sono soddisfatte. La decisione dell’autorità competente di vietare o limitare il sostegno finanziario è motivata.

3.   La decisione dell’autorità competente di accettare, vietare o limitare il sostegno finanziario è immediatamente notificata:

a)

all’autorità di vigilanza su base consolidata;

b)

all’autorità competente dell’entità del gruppo destinatario del sostegno; e

c)

all’ABE.

L’autorità di vigilanza su base consolidata informa immediatamente gli altri membri del collegio di vigilanza e i membri del collegio di risoluzione.

4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente preposta all’entità del gruppo destinataria del sostegno possono, entro due giorni, qualora abbiano obiezioni in merito alla decisione di vietare o limitare il sostegno finanziario, rinviare il caso all’ABE e chiederne l’assistenza a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   Se l’autorità competente non vieta o limita il sostegno finanziario entro il periodo indicato al paragrafo 2, o accetta il sostegno prima che sia decorso tale periodo, il sostegno finanziario può essere fornito in conformità dei termini presentati all’autorità competente.

6.   La decisione dell’organo di amministrazione dell’ente di fornire sostegno finanziario è trasmessa:

a)

all’autorità competente;

b)

se diversa dalle autorità di cui alle lettere a) e c) e, se applicabile, l’autorità di vigilanza su base consolidata;

c)

se diversa da quelle di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente del gruppo dell’entità destinataria del sostegno; e

d)

all’ABE.

L’autorità di vigilanza su base consolidata informa immediatamente gli altri membri del collegio di vigilanza e i membri del collegio di risoluzione.

7.   Se l’autorità competente limita o vieta il sostegno finanziario del gruppo a norma del presente articolo, paragrafo 2, e il piano di risanamento di gruppo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, fa riferimento al sostegno finanziario infragruppo, l’autorità competente dell’entità del gruppo in relazione alla quale il sostegno è respinto o vietato può richiedere all’autorità di vigilanza su base consolidata di procedere al riesame del piano di risanamento di gruppo a norma dell’articolo 8 oppure, se il piano di risanamento è redatto su base individuale, richiedere all’ente del gruppo un piano di risanamento modificato.

Articolo 26

Informativa

1.   Gli Stati membri provvedono a che le entità del gruppo rendano di pubblico dominio se abbiano o meno stipulato un accordo di sostegno finanziario di gruppo ai sensi dell’articolo 19 e pubblichino una descrizione dei termini generali di un accordo di questo tipo e i nomi delle entità del gruppo che ne sono parti ed aggiornino tali informazioni almeno una volta all’anno.

In proposito, si applicano gli articoli da 431 a 434 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che precisano la forma e il contenuto della descrizione di cui al paragrafo 1.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

TITOLO III

INTERVENTO PRECOCE

Articolo 27

Misure di intervento precoce

1.   Qualora un ente violi o, a causa tra l’altro di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, del peggioramento della situazione di liquidità, del rapido aumento dei livelli di leva finanziaria, dei crediti in sofferenza o della concentrazione di esposizioni, così come valutato sulla base di una serie di indicatori, che possono includere il requisito di fondi propri dell’ente più 1,5 punti percentuali, rischi di violare nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, della direttiva 2013/36/UE, del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano, fatte salve le misure di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE ove applicabili, almeno delle misure seguenti:

a)

richiedere all’organo di amministrazione dell’ente di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento o, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, di aggiornare tale piano di risanamento quando le condizioni che hanno portato all’intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano di risanamento iniziale e attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento aggiornato entro tempi determinati e al fine di assicurare che non si verifichino più le condizioni di cui alla frase introduttiva;

b)

richiedere all’organo di amministrazione dell’ente di esaminare la situazione, indicare le misure atte a superare i problemi individuati e preparare un programma d’azione a tal fine, indicandone i tempi di attuazione;

c)

richiedere all’organo di amministrazione dell’ente di convocare un’assemblea degli azionisti, o convocarla direttamente ove l’organo di amministrazione non ottemperi al tale richiesta e, in entrambi i casi, fissare l’ordine del giorno e richiedere che gli azionisti prendano in considerazione determinate decisioni in vista dell’adozione;

d)

richiedere la rimozione o la sostituzione di uno o più membri dell’organo di amministrazione, qualora non siano ritenuti idonei a svolgere i loro compiti ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2013/36/UE o dell’articolo 9 della direttiva 2014/65/UE;

e)

richiedere all’organo di amministrazione dell’ente di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile;

f)

richiedere cambiamenti nella strategia aziendale dell’ente;

g)

richiedere cambiamenti alle strutture giuridiche o operative dell’ente; nonché

h)

acquisire, anche tramite ispezioni in loco, e fornire all’autorità di risoluzione tutte le informazioni necessarie al fine di aggiornare il piano di risoluzione e predisporre l’eventuale risoluzione dell’ente ed una valutazione delle sue attività e passività ai sensi dell’articolo 36.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti informino senza indugio le autorità di risoluzione quando accertano che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte in relazione a un ente e che i poteri delle autorità di risoluzione prevedano il potere di richiedere all’ente di prendere contatto con potenziali acquirenti per predisporre la risoluzione dell’ente, fatte salve le condizioni specificate all’articolo 39, paragrafo 2, e le disposizioni sulla riservatezza stabilite all’articolo 84.

3.   Per ciascuna misura di cui al paragrafo 1, le autorità competenti stabiliscono un termine adeguato per il completamento e per consentire all’autorità competente di valutare l’efficacia della misura.

4.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la coerenza nell’applicazione delle condizioni per il ricorso alle misure di cui a al presente articolo, paragrafo 1.

5.   Tenendo conto, se del caso, dell’esperienza acquisita nell’applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 4, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare una serie minima di indicatori per l’uso delle misure di cui al paragrafo 1.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 28

Rimozione dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione

Qualora si verifichi un significativo deterioramento della situazione finanziaria di un ente oppure vi siano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o dello statuto dell’ente o gravi irregolarità amministrative, e se le altre misure attuate in conformità dell’articolo 27 non siano sufficienti ad invertire tale processo, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano esigere la rimozione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione dell’ente, nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone. La nomina della nuova alta dirigenza o dell’organo di amministrazione è eseguita conformemente al diritto nazionale e dell’Unione ed è soggetta all’approvazione o al consenso dell’autorità competente.

Articolo 29

Amministratore temporaneo

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano nominare uno o più amministratori temporanei dell’ente, qualora la sostituzione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione ai sensi dell’articolo 28 sia ritenuta insufficiente da parte dell’autorità competente per porre rimedio alla situazione. Secondo un principio di proporzionalità e in base alle circostanze, le autorità competenti possono nominare un amministratore temporaneo in sostituzione temporanea dell’organo di amministrazione dell’ente, ovvero in affiancamento temporaneo all’organo di amministrazione stesso, specificando la propria decisione all’atto della nomina. Se nomina un amministratore temporaneo da affiancare all’organo di amministrazione dell’ente, l’autorità competente ne specifica all’atto della nomina ruolo, doveri e poteri unitamente a eventuali obblighi dell’organo di amministrazione dell’ente di consultarsi con l’amministratore temporaneo, o di ottenerne il consenso, prima di assumere specifiche decisioni o iniziative. L’autorità competente è tenuta a rendere pubblica la nomina dell’amministratore temporaneo, salvo quando quest’ultimo non ha il potere di rappresentare l’ente. Gli Stati membri assicurano inoltre che gli amministratori temporanei possiedano le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le loro funzioni, e siano esenti da qualsiasi conflitto di interessi.

2.   All’atto della nomina l’autorità competente specifica i poteri dell’amministratore temporaneo che sono proporzionati alle circostanze. Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri dell’organo di amministrazione dell’ente ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell’organo di amministrazione dell’ente. I poteri dell’amministratore temporaneo in relazione all’ente sono conformi al diritto societario applicabile.

3.   All’atto della nomina, l’autorità competente specifica il ruolo e le funzioni dell’amministratore temporaneo che possono comprendere l’accertamento della situazione finanziaria dell’ente, la gestione dell’attività di questo in toto o in parte, al fine di preservare o di risanare la sua situazione finanziaria e l’adozione di misure per ripristinare una gestione sana e prudente dell’attività dell’ente. All’atto della nomina l’autorità competente specifica le limitazioni del ruolo e delle funzioni dell’amministratore temporaneo.

4.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano la competenza esclusiva di nominare e revocare gli amministratori temporanei. L’autorità competente può revocare un amministratore temporaneo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. L’autorità competente può modificare i termini della nomina di un amministratore temporaneo in qualsiasi momento fatto salvo il presente articolo.

5.   L’autorità competente può esigere che determinati atti dell’amministratore temporaneo siano subordinati all’approvazione dell’autorità competente. L’autorità competente specifica tali eventuali obblighi all’atto della nomina di un amministratore temporaneo ovvero allorché ne sono modificati i termini.

In ogni caso, l’amministratore temporaneo può esercitare il potere di convocare l’assemblea degli azionisti dell’ente e di fissarne l’ordine del giorno soltanto previa approvazione dell’autorità competente.

6.   L’autorità competente può imporre all’amministratore temporaneo di redigere, a intervalli da questa stabiliti nonché alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione finanziaria dell’ente e agli atti compiuti nel corso del mandato stesso.

7.   L’incarico di un amministratore temporaneo può avere durata massima di un anno. Tale periodo può essere rinnovato in via eccezionale, se sussistono le condizioni per la designazione di un amministratore temporaneo. Spetta all’autorità competente stabilire se sussistono le condizioni per il mantenimento di un amministratore temporaneo e giustificare tale decisione dinanzi agli azionisti.

8.   Fatto salvo il presente articolo, la nomina dell’amministratore temporaneo lascia impregiudicati i diritti degli azionisti a norma del diritto societario nazionale o dell’Unione.

9.   Gli Stati membri possono limitare la responsabilità degli amministratori temporanei conformemente al diritto nazionale relativamente ad atti e omissioni nell’esercizio del loro mandato di amministratori temporanei a norma del paragrafo 3.

10.   Un amministratore temporaneo nominato ai sensi del presente articolo non è considerato un amministratore-ombra o un amministratore di fatto ai sensi della normativa nazionale.

Articolo 30

Coordinamento delle misure di intervento precoce e nomina di un amministratore temporaneo per i gruppi

1.   Laddove, in relazione a un’impresa madre nell’Unione, siano soddisfatte le condizioni per l’imposizione degli obblighi di cui all’articolo 27 o per la nomina di un amministratore temporaneo ai sensi dell’articolo 29, l’autorità di vigilanza su base consolidata ne dà notifica all’ABE e consulta le altre autorità competenti nell’ambito del collegio di vigilanza.

2.   Sulla scorta della notifica e della consultazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata decide se applicare le misure di cui all’articolo 27 o nominare un amministratore temporaneo ai sensi dell’articolo 29 nei riguardi della pertinente impresa madre nell’Unione, tenendo conto dell’impatto di tali misure sulle entità del gruppo in altri Stati membri. L’autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione alle altre autorità competenti nell’ambito del collegio di vigilanza e all’ABE.

3.   Laddove, in relazione a una filiazione di un’impresa madre nell’Unione, siano soddisfatte le condizioni per l’imposizione degli obblighi di cui all’articolo 27 o per la nomina di un amministratore temporaneo ai sensi dell’articolo 29, l’autorità competente responsabile della vigilanza su base individuale che intende adottare una misura ai sensi dei suddetti articoli ne dà notifica all’ABE e consulta l’autorità di vigilanza su base consolidata.

Allorché riceve la notifica l’autorità di vigilanza su base consolidata può valutare quale impatto avrebbero gli obblighi di cui all’articolo 27 o la nomina di un amministratore temporaneo ai sensi dell’articolo 29 sull’ente in questione, sul gruppo o sulle entità del gruppo in altri Stati membri. Entro tre giorni comunica tale valutazione all’autorità competente.

Sulla scorta della notifica e della consultazione, l’autorità competente decide se applicare le misure di cui all’articolo 27 o nominare un amministratore temporaneo ai sensi dell’articolo 29. La decisione tiene in debito conto le valutazioni dell’autorità di vigilanza su base consolidata. L’autorità competente notifica la decisione all’autorità di vigilanza su base consolidata e alle altre autorità competenti nell’ambito del collegio di vigilanza e dell’ABE.

4.   Qualora più di un’autorità competente intenda nominare un amministratore temporaneo o applicare le misure di cui all’articolo 27 a più di un ente dello stesso gruppo, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti pertinenti valutano se sia più opportuno nominare lo stesso amministratore temporaneo per tutte le entità interessate o coordinare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 27 a più di un ente, al fine di agevolare soluzioni intese a risanare la situazione finanziaria dell’ente interessato. La valutazione assume la forma di una decisione congiunta dell’autorità di vigilanza su base consolidata e delle altre autorità competenti pertinenti. La decisione congiunta è adottata entro cinque giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 1. La decisione congiunta è motivata e riportata in un documento che l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette all’impresa madre nell’Unione.

L’ABE può, su richiesta di un’autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

In mancanza di una decisione congiunta entro cinque giorni, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti delle filiazioni possono adottare decisioni autonome sulla nomina di un amministratore temporaneo per gli enti di cui sono responsabili e sull’applicazione delle misure di cui all’articolo 27.

5.   Qualora un’autorità competente pertinente dissenta sulla decisione notificata ai sensi del paragrafo 1 o 3, o in mancanza di una decisione congiunta a norma del paragrafo 4, l’autorità competente può rinviare il caso all’ABE in conformità del paragrafo 6.

6.   Su richiesta di un’autorità competente, l’ABE può prestare assistenza alle autorità competenti che intendono applicare una o più misure di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, in relazione ai punti 4, 10, 11 e 19 della sezione A dell’allegato della presente direttiva, o di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della presente direttiva o all’articolo 27, paragrafo 1, lettera g), della presente direttiva, nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   La decisione di ciascuna autorità competente è motivata. Essa tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti durante il periodo di consultazione di cui ai paragrafi 1 o 3 o il periodo di cinque giorni di cui al paragrafo 4, nonché del potenziale impatto della decisione sulla stabilità finanziaria negli Stati membri interessati. L’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette le decisioni all’impresa madre nell’Unione e le rispettive autorità competenti le trasmettono alle filiazioni.

Nei casi di cui al paragrafo 6 del presente articolo, se prima della scadenza del periodo di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo o al termine del periodo di cinque giorni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, una delle autorità competenti pertinenti ha rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti rinviano le decisioni in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adottano una decisione conforme alla decisione dell’ABE. Il periodo di cinque giorni è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro tre giorni. Il caso non può essere rinviata all’ABE una volta scaduto il periodo di cinque giorni o se è stata raggiunta una decisione congiunta.

8.   In mancanza di una decisione dell’ABE entro tre giorni, si applicano le decisioni autonome adottate ai sensi del paragrafo 1 o 3, o del paragrafo 4, terzo comma.

TITOLO IV

RISOLUZIONE

CAPO I

Obiettivi, condizioni e principi generali

Articolo 31

Obiettivi della risoluzione

1.   Nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione tengono conto degli obiettivi di risoluzione e scelgono gli strumenti e i poteri più adatti a conseguire gli obiettivi pertinenti nelle circostanze del caso.

2.   Gli obiettivi della risoluzione cui rimanda il paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

garantire la continuità delle funzioni essenziali;

b)

evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture di mercato, e con il mantenimento della disciplina di mercato;

c)

salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;

d)

tutelare i depositanti contemplati dalla direttiva 2014/49/UE e gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;

e)

tutelare i fondi e le attività dei clienti.

Nel perseguire i suddetti obiettivi, l’autorità di risoluzione cerca di ridurre al minimo i costi della risoluzione e di evitare la distruzione del valore, a meno che essa non sia necessaria al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione.

3.   Fatta salva disposizione contraria della presente direttiva, i diversi obiettivi della risoluzione rivestono pari importanza e le autorità di risoluzione li ponderano opportunamente a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso.

Articolo 32

Condizioni per la risoluzione

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano avviare un’azione di risoluzione per un ente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), solo se l’autorità di risoluzione ritiene soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’autorità competente, previa consultazione dell’autorità di risoluzione, o l’autorità di risoluzione, alle condizioni stabilite al paragrafo 2 e previa consultazione dell’autorità competente, ha stabilito che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto;

b)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l’ente in questione, incluse misure da parte di un IPS, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o di svalutazione o di conversione contrattuale degli strumenti di capitale pertinenti ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, permetta di evitare il dissesto dell’ente in tempi ragionevoli;

c)

l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico a norma del paragrafo 5.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che, oltre all’autorità competente, anche l’autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità competente, possa stabilire che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi del paragrafo 1, lettera a), quando le autorità di risoluzione a norma del diritto nazionale dispongono degli strumenti necessari per stabilire in tal senso, in particolare un accesso adeguato alle informazioni rilevanti. L’autorità competente fornisce senza indugio all’autorità di risoluzione tutte le informazioni pertinenti che quest’ultima richiede al fine di elaborare la sua valutazione;

3.   La precedente adozione di una misura d’intervento precoce ai sensi dell’articolo 27 non costituisce una condizione per mettere in atto un’azione di risoluzione.

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle situazioni seguenti:

a)

l’ente viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà i requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente, perché, ma non solo, ha subito o rischia di subire perdite tali da privarlo dell’intero patrimonio o di un importo significativo dell’intero patrimonio;

b)

le attività dell’ente sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro saranno, inferiori alle passività;

c)

l’ente non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza;

d)

l’ente necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, al fine di evitare o rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:

i)

una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;

ii)

una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; oppure

iii)

un’iniezione di fondi propri o l’acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio all’ente, qualora nel momento in cui viene concesso il sostegno pubblico non si verifichino né le circostanze di cui al presente paragrafo, lettera a), b) o c), né le circostanze di cui all’articolo 59, paragrafo 3.

In ciascuno dei casi di cui al primo comma, lettera d), punti i), ii) e iii), le garanzie o misure equivalenti ivi contemplate sono limitate agli enti solventi e sono subordinate all’approvazione finale nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. Dette misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione e non vengono utilizzate per compensare le perdite che l’ente ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro.

Le misure di sostegno di cui al primo comma, lettera d), punto iii), sono limitate alle iniezioni necessarie per far fronte alle carenze di capitale stabilite nelle prove di stress a livello nazionale, unionale o di Stati membri, nelle verifiche della qualità delle attività o in esercizi analoghi condotti dalla Banca centrale europea, dall’ABE o da autorità nazionali, se del caso, confermate dall’autorità competente.

Entro il 3 gennaio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sui tipi di test, verifiche o esercizi di cui sopra e che possono portare a tale sostegno.

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione valuta se sia necessario mantenere le misure di sostegno di cui al primo comma, lettera d), punto iii), e le condizioni che devono essere soddisfatte in caso di mantenimento e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Se opportuno, tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa.

5.   Ai fini del presente articolo, paragrafo 1, lettera c), l’azione di risoluzione è considerata nell’interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 31 ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell’ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura.

6.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza e di risoluzione in materia di interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto.

Articolo 33

Condizioni per la risoluzione di enti finanziari e società di partecipazione

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano avviare un’azione di risoluzione in relazione a un ente finanziario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), quando le condizioni stabilite dall’articolo 32, paragrafo 1, sono soddisfatte relativamente sia all’ente finanziario sia all’impresa madre soggetta a vigilanza su base consolidata.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano la facoltà di avviare un’azione di risoluzione in relazione a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), quando le condizioni stabilite dall’articolo 32, paragrafo 1, sono soddisfatte relativamente sia all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), sia a uno o più enti filiazioni o, se la filiazione non ha sede nell’Unione, l’autorità del paese terzo ha stabilito che soddisfa le condizioni per la risoluzione a norma del diritto di tale paese terzo.

3.   Se gli enti filiazioni di una società di partecipazione mista sono detenuti direttamente o indirettamente da una società di partecipazione finanziaria intermedia, gli Stati membri provvedono a che le azioni di risoluzione ai fini della risoluzione del gruppo siano avviate in relazione alla società di partecipazione finanziaria intermedia e non in relazione alla società di partecipazione mista.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, le autorità di risoluzione possono, nonostante il fatto che un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), non soddisfi le condizioni indicate all’articolo 32, paragrafo 1, avviare un’azione di risoluzione in relazione a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), quando uno o più enti filiazioni soddisfano le condizioni previste nell’articolo 32, paragrafi 1, 4 e 5, e l’entità delle attività e passività di questi è tale che il loro dissesto minaccia il gruppo nel suo complesso, o quando il diritto fallimentare dello Stato membro richiede che il gruppo sia considerato nel suo insieme o ancora l’azione di risoluzione in relazione a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), è necessaria per la risoluzione di tali enti filiazioni o del gruppo nel suo complesso.

Ai fini del paragrafo 2 e del primo comma del presente paragrafo, nel valutare se le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, sono rispettate in relazione a uno o più enti filiazioni, l’autorità di risoluzione dell’ente e l’autorità di risoluzione dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), possono, mediante accordo congiunto, non tenere conto di trasferimenti di perdite o di capitale infragruppo tra le entità, incluso l’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione.

Articolo 34

Principi generali che disciplinano la risoluzione

1.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione prendano tutte le misure atte a garantire che l’azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti:

a)

gli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione sopportano per primi le perdite;

b)

i creditori dell’ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l’ordine di priorità delle loro pretese con procedura ordinaria di insolvenza, salvo espresse disposizioni contrarie a norma della presente direttiva;

c)

l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione sono sostituiti, salvo i casi in cui il mantenimento della totalità o di parte dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza, a seconda delle circostanze, sia considerato necessario per conseguire gli obiettivi di risoluzione;

d)

l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione fornisce tutta l’assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione;

e)

le persone fisiche e giuridiche sono tenute a rispondere, subordinatamente al diritto dello Stato membro, a norma del diritto civile o penale, delle loro responsabilità per il dissesto dell’ente;

f)

salvo disposizione contraria nella presente direttiva, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento;

g)

nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie di cui agli articoli da 73 a 75;

h)

i depositi protetti sono interamente salvaguardati; e

i)

l’azione di risoluzione è adottata conformemente alle salvaguardie di cui alla presente direttiva.

2.   Nei casi in cui un ente fa parte di un gruppo, le autorità di risoluzione applicano, fatto salvo l’articolo 31, gli strumenti ed esercitano i poteri di risoluzione in modo da ridurre al minimo sia l’impatto su altre entità del gruppo e sul gruppo nel suo complesso sia gli effetti negativi sulla stabilità finanziaria nell’Unione e nei suoi Stati membri, in particolare, nei paesi in cui il gruppo opera.

3.   Nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, gli Stati membri provvedono a che essi siano conformi alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, ove applicabile.

4.   Qualora a un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), sia applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, lo strumento dell’ente-ponte o lo strumento della separazione delle attività, detto ente o entità, è considerato oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio (30).

5.   Quando applicano gli strumenti di risoluzione ed esercitano i poteri di risoluzione, è opportuno che le autorità di risoluzione informino e consultino i rappresentati dei dipendenti, ove appropriato.

6.   Le autorità di risoluzione applicano strumenti di risoluzione ed esercitano poteri di risoluzione fatte salve le disposizioni sulla rappresentanza dei dipendenti negli organi di amministrazione ai sensi del diritto nazionale o delle prassi vigenti.

CAPO II

Amministrazione speciale

Articolo 35

Amministrazione speciale

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano nominare un amministratore speciale in sostituzione dell’organo di amministrazione dell’ente soggetto a risoluzione. Le autorità di risoluzione rendono pubblica la nomina dell’amministratore speciale. Gli Stati membri assicurano inoltre che l’amministratore speciale possieda le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le sue funzioni.

2.   L’amministratore speciale assume tutti i poteri degli azionisti e dell’organo di amministrazione dell’ente. Tuttavia, l’amministratore speciale può esercitare tali poteri esclusivamente sotto il controllo dell’autorità di risoluzione.

3.   L’amministratore speciale ha il compito statutario di adottare tutte le misure necessarie a promuovere gli obiettivi di risoluzione di cui all’articolo 31 e attuare azioni di risoluzione in base alle decisioni dell’autorità di risoluzione. Ove necessario, in presenza di un’incoerenza, tale compito prevale su qualsiasi altro compito gestionale ai sensi dello statuto dell’ente o del diritto nazionale. Tali misure possono comprendere un aumento di capitale, la riorganizzazione dell’assetto proprietario dell’ente o l’acquisizione da parte di enti solidi sul piano finanziario e organizzativo, conformemente agli strumenti di risoluzione di cui al capo IV.

4.   Le autorità di risoluzione possono porre limiti all’azione dell’amministratore speciale o esigere che determinati suoi atti siano subordinati alla loro approvazione. Le autorità di risoluzione possono revocare l’amministratore speciale in qualsiasi momento.

5.   Gli Stati membri impongono all’amministratore speciale di trasmettere all’autorità di risoluzione che lo ha nominato, a intervalli regolari da questa stabiliti nonché all’inizio e alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione economica e finanziaria dell’ente e agli atti compiuti nello svolgimento dei suoi compiti.

6.   L’amministratore speciale non può essere nominato per un periodo superiore a un anno. Tale periodo può essere rinnovato, in via eccezionale, qualora l’autorità di risoluzione ritenga che sussistono ancora le condizioni per la nomina di un amministratore speciale.

7.   Qualora più di un’autorità di risoluzione intenda nominare un amministratore speciale in relazione a un’entità affiliata a un gruppo, le autorità valutano se sia più opportuno nominare lo stesso amministratore speciale per tutte le entità interessate al fine di agevolare soluzioni intese a ripristinare la solidità finanziaria di queste ultime.

8.   In caso d’insolvenza, qualora il diritto nazionale preveda la nomina di un’amministrazione per l’insolvenza, questa può essere considerata come amministrazione speciale ai sensi del presente articolo.

CAPO III

Valutazione

Articolo 36

Valutazione ai fini della risoluzione

1.   Prima di avviare un’azione di risoluzione o di esercitare il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale pertinenti, le autorità di risoluzione provvedono a che una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresa l’autorità di risoluzione, e dall’ente o dall’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), effettui una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d). Fatti salvi il paragrafo 13 del presente articolo e l’articolo 85, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al presente articolo, la valutazione è considerata definitiva.

2.   Qualora una valutazione indipendente ai sensi del paragrafo 1 non sia possibile, la valutazione provvisoria delle attività e passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), può essere effettuata dalle autorità di risoluzione, conformemente al paragrafo 9 del presente articolo.

3.   L’obiettivo della valutazione è di stimare il valore delle attività e delle passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 32 e 33.

4.   La valutazione è intesa:

a)

ad orientare l’accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale;

b)

laddove siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione, ad orientare la decisione sull’appropriata azione di risoluzione da adottare in relazione all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

c)

laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, a orientare la decisione sull’estensione della cancellazione o diluizione di azioni o altri titoli di proprietà e sull’estensione della svalutazione o della conversione dei pertinenti strumenti di capitale;

d)

laddove sia applicato lo strumento del bail-in, a orientare la decisione sull’estensione della svalutazione o della conversione delle passività ammissibili;

e)

laddove sia applicato lo strumento dell’ente-ponte o lo strumento della separazione delle attività, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà da cedere e la decisione sul valore di eventuali corrispettivi da pagare all’ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà;

f)

laddove sia applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà da cedere nonché l’accertamento, da parte dell’autorità di risoluzione, delle condizioni commerciali ai fini dell’articolo 38;

g)

in tutti i casi, ad assicurare che eventuali perdite sulle attività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), siano pienamente rilevate al momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione o dell’esercizio del potere di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale pertinenti.

5.   Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, ove applicabile, la valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di default e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la possibilità di offrire all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di un sostegno finanziario pubblico straordinario o di un’assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale o un’assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard, dal momento in cui è adottata l’azione di risoluzione o esercitato il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale pertinenti. Inoltre, la valutazione tiene conto del fatto che in caso di applicazione di uno strumento di risoluzione:

a)

l’autorità di risoluzione e qualsiasi meccanismo di finanziamento a norma dell’articolo 101 può recuperare dall’ente soggetto a risoluzione eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente, in conformità dell’articolo 37, paragrafo 7;

b)

il meccanismo di finanziamento della risoluzione può imputare interessi o commissioni per eventuali prestiti o garanzie forniti all’ente soggetto a risoluzione, ai sensi dell’articolo 101.

6.   La valutazione è integrata dalle seguenti informazioni ricavate dai libri e registri contabili dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d):

a)

stato patrimoniale aggiornato e relazione sulla situazione finanziaria dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

b)

analisi e stima del valore contabile delle attività;

c)

elenco delle passività in bilancio o fuori bilancio in essere risultante dai libri e registri contabili dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), con indicazione dei rispettivi crediti e livelli di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile.

7.   Ove opportuno, per orientare le decisioni di cui al paragrafo 4, lettere e) ed f), le informazioni di cui al paragrafo 6, lettera b), possono essere integrate da un’analisi e una stima del valore delle attività e delle passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in base al valore di mercato.

8.   La valutazione indica la suddivisione dei creditori in classi in funzione del rispettivo ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile e una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

Tale valutazione non pregiudica l’applicazione del principio secondo cui «nessun creditore può essere più svantaggiato» a norma dell’articolo 74.

9.   Qualora, a causa dell’urgenza dettata dalle circostanze del caso, non sia possibile rispettare i requisiti stabiliti ai paragrafi 6 e 8 o si applichi il paragrafo 2, è effettuata una valutazione provvisoria. Tale valutazione provvisoria rispetta i requisiti fissati al paragrafo 3 e, per quanto ragionevolmente possibile a seconda delle circostanze, i requisiti di cui ai paragrafi 1, 6 e 8.

La valutazione provvisoria di cui al presente paragrafo include una riserva per perdite aggiuntive, con adeguata motivazione.

10.   Ove non rispetti tutti i requisiti di cui al presente articolo, la valutazione è considerata provvisoria in attesa che una persona indipendente effettui una valutazione pienamente conforme a tutti i requisiti stabiliti dal presente articolo. La valutazione definitiva ex post è effettuata non appena possibile e può essere eseguita separatamente rispetto alla valutazione di cui all’articolo 74 o contemporaneamente ad essa e dalla stessa persona indipendente, ma deve essere distinta.

La valutazione definitiva ex post mira:

a)

ad assicurare che eventuali perdite sulle attività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), siano pienamente rilevate nei libri contabili dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

b)

a orientare la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, in conformità del paragrafo 11.

11.   Nel caso in cui la stima del valore patrimoniale netto dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), figurante nella valutazione definitiva ex post, sia superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria, l’autorità di risoluzione può:

a)

esercitare il potere di aumentare il valore dei crediti dei creditori o dei titolari degli strumenti di capitale pertinenti, che sono stati svalutati con lo strumento del bail-in;

b)

dare istruzione a un ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività di effettuare un ulteriore pagamento del corrispettivo in relazione ad attività, diritti, passività all’ente soggetto a risoluzione oppure, a seconda dei casi, in relazione ad azioni o titoli di proprietà, ai proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà.

12.   In deroga al paragrafo 1, una valutazione provvisoria condotta conformemente ai paragrafi 9 e 10 costituisce un fondamento valido per consentire alle autorità di risoluzione di avviare azioni di risoluzione, anche assumendo il controllo di un ente in dissesto o di un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o esercitare il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale.

13.   La valutazione fa parte integrante della decisione di applicare uno strumento di risoluzione o esercitare un potere di risoluzione, o della decisione di esercitare il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale. Non è ammesso un autonomo diritto di impugnazione avverso la valutazione stessa, ma soltanto unitamente alla decisione assunta a norma dell’articolo 85.

14.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le circostanze in cui una persona è indipendente dall’autorità di risoluzione e dall’ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e ai fini dell’articolo 74.

15.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i seguenti criteri ai fini dei paragrafi 1, 3 e 9 del presente articolo e dell’articolo 74:

a)

la metodologia per valutare il valore delle attività e passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

b)

la separazione delle valutazioni secondo il disposto degli articoli 36 e 74;

c)

la metodologia per calcolare e includere una riserva per perdite aggiuntive nella valutazione provvisoria.

16.   L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 14 alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 14 e 15 conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO IV

Strumenti di risoluzione

Sezione 1

Principi generali

Articolo 37

Principi generali degli strumenti di risoluzione

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione ad enti ed entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che soddisfa le applicabili condizioni per la risoluzione.

2.   Se l’autorità di risoluzione decide di applicare uno strumento di risoluzione a un ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e ove tale azione di risoluzione comporti che i creditori subiscano le perdite o la conversione dei loro crediti, l’autorità di risoluzione esercita il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale conformemente all’articolo 59 immediatamente prima o al momento dell’applicazione dello strumento di risoluzione.

3.   Gli strumenti di risoluzione cui rimanda il paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

strumento per la vendita dell’attività d’impresa;

b)

strumento dell’ente-ponte;

c)

strumento della separazione delle attività;

d)

strumento del bail-in.

4.   Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità di risoluzione possono applicare gli strumenti di risoluzione individualmente o combinandoli.

5.   Le autorità di risoluzione possono applicare lo strumento della separazione delle attività solo abbinandolo a un altro strumento di risoluzione.

6.   Qualora gli strumenti di risoluzione di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera a) o b), siano usati per cedere soltanto parte delle attività, diritti o passività dell’ente soggetto a risoluzione, il residuo ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), da cui è avvenuta tale cessione è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Tale liquidazione avviene in tempi ragionevoli, tenuto conto dell’eventuale necessità che tale ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), fornisca servizi o assistenza a norma dell’articolo 65 per consentire al ricevente di svolgere le attività o i servizi acquisiti in virtù di tale cessione e di altri eventuali motivi per cui la continuazione del residuo ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), si renda necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione o conformarsi ai principi di cui all’articolo 34.

7.   L’autorità di risoluzione e qualsiasi meccanismo di finanziamento a norma dell’articolo 101 può recuperare eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all’applicazione di strumenti o poteri di risoluzione, o strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria secondo una o più delle seguenti modalità:

a)

come detrazione da eventuali corrispettivi pagati da un ricevente ad un ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari di azioni o altri titoli di proprietà;

b)

dall’ente soggetto a risoluzione, come creditore privilegiato; oppure

c)

da eventuali proventi derivanti dal cessato funzionamento dell’ente-ponte o del veicolo di gestione delle attività, come creditore privilegiato.

8.   Gli Stati membri assicurano che le norme del diritto fallimentare nazionale relative all’annullamento o all’inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applichino alle cessioni di attività, diritti e passività da un ente soggetto a risoluzione a un’altra entità disposte in virtù dell’applicazione di uno strumento di risoluzione o dell’esercizio di un potere di risoluzione, o dell’utilizzo di uno strumento pubblico di stabilizzazione finanziaria.

9.   Non è preclusa agli Stati membri la facoltà di conferire alle autorità di risoluzione ulteriori strumenti e poteri esercitabili quando un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni per la risoluzione, purché:

a)

ove applicati a un gruppo transfrontaliero, tali poteri non siano di impedimento all’efficace risoluzione di gruppo; e

b)

siano coerenti con gli obiettivi della risoluzione e con i principi generali che la disciplinano di cui agli articoli 31 e 34.

10.   Nella situazione eccezionale di una crisi sistemica, l’autorità di risoluzione può tentare di reperire finanziamenti da fonti alternative ricorrendo agli strumenti pubblici di stabilizzazione di cui agli articoli da 56 a 58, laddove siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

gli azionisti e i detentori di altri titoli di proprietà, i detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione abbiano fornito, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all’8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell’ente calcolate al momento dell’azione di risoluzione in conformità della valutazione di cui all’articolo 36; e

b)

ciò sia subordinato all’approvazione preventiva e finale a titolo della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.

Sezione 2

Strumento per la vendita dell’attività d’impresa

Articolo 38

Strumento per la vendita dell’attività d’impresa

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un acquirente diverso da un ente-ponte:

a)

azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione;

b)

tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, dell’ente soggetto a risoluzione.

Fatti salvi i paragrafi 8 e 9 del presente articolo e l’articolo 85, la cessione di cui al primo comma è effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione o di terzi diversi dall’acquirente e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli di cui all’articolo 39.

2.   La cessione ai sensi del paragrafo 1 è effettuata a condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze, e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.

3.   Conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità di risoluzione prendono tutte le iniziative ragionevoli affinché la cessione avvenga a condizioni commerciali conformi alla valutazione effettuata a norma dell’articolo 36, tenuto conto delle circostanze del caso.

4.   Fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 7, eventuali corrispettivi pagati dall’acquirente vanno a beneficio:

a)

dei proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà, ove la vendita dell’attività d’impresa sia stata effettuata tramite cessione all’acquirente di azioni o titoli di proprietà emessi dall’ente soggetto a risoluzione da parte dei detentori di tali azioni o titoli;

b)

dell’ente soggetto a risoluzione, ove la vendita dell’attività d’impresa sia stata effettuata tramite cessione all’acquirente di parte o della totalità delle attività e delle passività dell’ente soggetto a risoluzione.

5.   Nell’applicare lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, l’autorità di risoluzione può esercitare il potere di cessione più volte, al fine di effettuare cessioni supplementari di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione ovvero, secondo i casi, di attività, diritti o passività dell’ente soggetto a risoluzione.

6.   Dopo aver applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, le autorità di risoluzione possono, con il consenso dell’acquirente, esercitare i poteri di cessione in relazione ad attività, diritti o passività ceduti all’acquirente, al fine di ritrasferire le attività, i diritti o le passività all’ente soggetto a risoluzione, ovvero le azioni o altri titoli di proprietà ai proprietari originari, e l’ente soggetto a risoluzione o i proprietari originari sono obbligati a riprendere tali attività, diritti, passività, azioni o altri titoli di proprietà.

7.   L’acquirente è in possesso dell’autorizzazione appropriata all’esercizio delle attività d’impresa che acquisisce al momento della cessione a norma del paragrafo 1. Le autorità competenti provvedono a che una domanda di autorizzazione possa essere presa in considerazione, congiuntamente alla cessione, in maniera tempestiva.

8.   In deroga agli articoli da 22 a 25 della direttiva 2013/36/UE, all’obbligo di informare le autorità competenti di cui all’articolo 26 della direttiva 2013/36/UE, all’articolo 10, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, e agli articoli 12 e 13 della direttiva 2014/65/UE e all’obbligo di notifica di cui all’articolo 11, paragrafo 3, di tale direttiva, qualora la cessione di azioni o altri titoli di proprietà effettuata in applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa determini l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata in un ente del tipo di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, l’autorità competente di tale ente effettua tempestivamente la valutazione richiesta a norma di tali articoli in modo da non ritardare l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa né impedire all’azione di risoluzione di conseguire i pertinenti obiettivi.

9.   Gli Stati membri assicurano che se l’autorità competente di tale ente non ha completato la valutazione di cui al paragrafo 8 alla data della cessione di azioni o altri titoli di proprietà, effettuata in applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa da parte dell’autorità di risoluzione, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente ha effetto giuridico immediato;

b)

nel corso del periodo di valutazione e nel corso di qualsiasi periodo di spossessamento di cui alla lettera f), i diritti di voto dell’acquirente associati a tali azioni o altri titoli di proprietà è sospeso e conferito esclusivamente all’autorità di risoluzione, che non ha l’obbligo di esercitare diritti di voto e non ha alcuna responsabilità di esercitare o astenersi dall’esercitare tali diritti di voto;

c)

nel corso del periodo di valutazione e di qualsiasi periodo di spossessamento di cui alla lettera f), le sanzioni e le altre misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui agli articoli 66, 67 e 68 della direttiva 2013/36/UE non si applicano a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà;

d)

una volta completata la valutazione da parte dell’autorità competente, quest’ultima comunica tempestivamente per iscritto all’autorità di risoluzione e all’acquirente se approva o, conformemente all’articolo 22, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente;

e)

se l’autorità competente approva tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente, i diritti di voto associati a tali azioni o altri titoli di proprietà si considera conferito interamente all’acquirente non appena l’autorità di risoluzione e l’acquirente ricevono tale notifica di approvazione dall’autorità competente;

f)

se l’autorità competente si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente:

i)

i diritti di voto associati a tali azioni o altri titoli di proprietà di cui alla lettera b) rimangono pienamente efficaci ed effettivi;

ii)

l’autorità di risoluzione può imporre all’acquirente di spossessare tali azioni o altri titoli di proprietà entro un periodo di spossessamento stabilito dall’autorità di risoluzione, tenendo conto delle condizioni di mercato vigenti; e

iii)

se l’acquirente non completa tale spossessamento entro il periodo di spossessamento stabilito dall’autorità di risoluzione, l’autorità competente può, con il consenso dell’autorità di risoluzione, imporre all’acquirente sanzioni e le altre misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui agli articoli 66, 67 e 68 della direttiva 2013/36/UE.

10.   Le cessioni effettuate in virtù dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa sono soggette alle salvaguardie di cui al titolo IV, capo VII.

11.   Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva 2014/65/UE, l’acquirente è considerato una continuazione dell’ente soggetto a risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest’ultimo in relazione alle attività, diritti o passività ceduti.

12.   Gli Stati membri assicurano che l’acquirente di cui al paragrafo 1 possa continuare a esercitare i diritti di appartenenza e accesso ai sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento, alle borse valori, ai sistemi di indennizzo degli investitori e ai sistemi di garanzia dei depositi dell’ente soggetto a risoluzione, a condizione che questo soddisfi i criteri per la partecipazione a detti sistemi.

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri assicurano che:

a)

l’accesso non sia negato per il fatto che l’acquirente non possiede un rating di un’agenzia di rating del credito ovvero che tale rating non è commisurato ai livelli di rating necessari per ottenere l’accesso ai sistemi di cui al primo comma;

b)

qualora l’acquirente non risponda ai criteri di appartenenza o partecipazione a un pertinente sistema di pagamento, compensazione o regolamento, alle borse valori, a un sistema di indennizzo degli investitori o a un sistema di garanzia dei depositi, i diritti di cui al primo comma sono esercitati per un periodo specificato dall’autorità di risoluzione, di non oltre ventiquattro mesi e rinnovabile su richiesta dell’acquirente all’autorità di risoluzione.

13.   Fatto salvo il titolo IV, capo VII, gli azionisti o i creditori dell’ente soggetto a risoluzione e altri terzi le cui attività, diritti o passività non sono ceduti non vantano alcun diritto sulle attività, sui diritti o sulle passività ceduti o in relazione ad essi.

Articolo 39

Strumento per la vendita dell’attività d’impresa: obblighi procedurali

1.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, nell’applicare a un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, l’autorità di risoluzione commercializza o dispone la commercializzazione delle attività, diritti, passività, azioni o altri titoli di proprietà di tale ente che intende cedere. Gli aggregati (pool) di diritti, attività e passività possono essere commercializzati separatamente.

2.   Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, la commercializzazione di cui al paragrafo 1 rispetta i criteri seguenti:

a)

è improntata alla massima trasparenza possibile e non fornisce informazioni errate circa le attività, diritti, passività, azioni o altri titoli di proprietà di tale ente che l’autorità intende cedere, tenuto conto delle circostanze e, in particolare, della necessità di preservare la stabilità finanziaria;

b)

non favorisce né discrimina in modo indebito potenziali acquirenti;

c)

è immune da qualsiasi conflitto di interessi;

d)

non conferisce alcun vantaggio indebito a un potenziale acquirente;

e)

tiene conto della necessità di effettuare un’azione rapida di risoluzione;

f)

mira a ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita delle azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività in questione.

Fatta salva la lettera b) del primo comma, i principi di cui al presente paragrafo non ostano a che l’autorità di risoluzione solleciti determinati acquirenti potenziali.

Qualsiasi divulgazione al pubblico della commercializzazione dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva, che sarebbe altrimenti richiesta conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, può essere ritardata in conformità dell’articolo 17, paragrafo 4 o 5, di tale regolamento.

3.   L’autorità di risoluzione può applicare lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa senza conformarsi all’obbligo di commercializzazione stabilito al paragrafo 1 se accerta che l’ottemperanza ad esso rischierebbe di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

ritiene che il dissesto o la possibilità di dissesto dell’ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi; e

b)

ritiene che l’ottemperanza ai requisiti rischi di compromettere l’efficacia dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa nell’affrontare tale minaccia o nel raggiungere l’obiettivo di risoluzione di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b).

4.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 che specificano le circostanze materiali che costituiscono una minaccia sostanziale e gli elementi relativi all’efficacia dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

Sezione 3

Strumento dell’ente-ponte

Articolo 40

Strumento dell’ente-ponte

1.   Per attivare lo strumento dell’ente-ponte e tenuto conto dell’esigenza di mantenere le funzioni essenziali dell’ente-ponte, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un ente-ponte:

a)

azioni o altri titoli di proprietà emessi da uno o più enti soggetti a risoluzione;

b)

tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, di uno o più enti soggetti a risoluzione.

Fatto salvo l’articolo 85, la cessione di cui al primo comma può essere effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti degli enti soggetti a risoluzione o di terzi diversi dall’ente-ponte e senza ottemperare agli obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari.

2.   Per «ente-ponte» s’intende una persona giuridica che soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a)

è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche che possono includere l’autorità di risoluzione o il meccanismo di finanziamento della risoluzione ed è controllata dall’autorità di risoluzione;

b)

è costituita al fine di ricevere e detenere, in tutto o in parte, le azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, ovvero la totalità o parte delle attività, diritti e passività di uno o più enti soggetti a risoluzione al fine di mantenere l’accesso alle funzioni essenziali e vendere l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

L’applicazione dello strumento del bail-in per il fine di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera b), non interferisce nella capacità dell’autorità di risoluzione di controllare l’ente-ponte.

3.   Nell’applicare lo strumento dell’ente-ponte, l’autorità di risoluzione assicura che il valore complessivo delle passività cedute a tale ente non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall’ente soggetto a risoluzione o provenienti da altre fonti.

4.   Fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 7, eventuali corrispettivi pagati dall’ente-ponte vanno a beneficio:

a)

dei proprietari delle azioni o dei titoli di proprietà, ove la cessione all’ente-ponte sia stata effettuata tramite cessione all’ente-ponte di azioni o titoli di proprietà emessi dall’ente soggetto a risoluzione da parte dei detentori di tali azioni o titoli;

b)

dell’ente soggetto a risoluzione, ove la cessione all’ente-ponte sia stata effettuata tramite cessione all’ente-ponte di parte o della totalità delle attività e delle passività dell’ente soggetto a risoluzione.

5.   Nell’applicare lo strumento dell’ente-ponte, l’autorità di risoluzione può esercitare il potere di cessione più volte, al fine di effettuare cessioni supplementari di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione ovvero, secondo i casi, di attività, diritti o passività dell’ente soggetto a risoluzione.

6.   Dopo aver applicato lo strumento dell’ente-ponte, l’autorità di risoluzione può:

a)

ritrasferire diritti, attività o passività dall’ente-ponte all’ente soggetto a risoluzione, ovvero ritrasferire le azioni o altri titoli di proprietà ai proprietari originari, e l’ente soggetto a risoluzione o i proprietari originari sono obbligati a riprendere tali attività, diritti o passività, ovvero azioni o altri titoli di proprietà, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 7;

b)

cedere azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività dall’ente-ponte a un terzo.

7.   Le autorità di risoluzione possono ritrasferire azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività dall’ente-ponte in una delle circostanze seguenti:

a)

la possibilità di ritrasferire le specifiche azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività è prevista espressamente dallo strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione;

b)

le specifiche azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività non rientrano di fatto nelle classi di azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività definiti nello strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione o non rispettano le condizioni per la cessione di tali azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività.

Tale ritrasferimento può essere effettuato entro i termini prescritti in detto ordine per lo scopo pertinente e soddisfa le altre condizioni ivi previste.

8.   Le cessioni tra l’ente soggetto a risoluzione, ovvero i proprietari originari di azioni o altri titoli di proprietà, da un lato, e l’ente-ponte, dall’altro, sono soggette alle salvaguardie di cui al titolo IV, capo VII.

9.   Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva 2014/65/UE, l’ente-ponte è considerato una continuazione dell’ente soggetto a risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest’ultimo in relazione alle attività, diritti o passività ceduti.

Per altri fini, le autorità di risoluzione possono prescrivere che un ente-ponte sia considerato una continuazione dell’ente soggetto a risoluzione e possa continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest’ultimo in relazione alle attività, diritti o passività ceduti.

10.   Gli Stati membri assicurano che l’ente-ponte possa continuare a esercitare i diritti di appartenenza e accesso ai sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento, alle borse valori, ai sistemi di indennizzo degli investitori e ai sistemi di garanzia dei depositi dell’ente soggetto a risoluzione, a condizione che questo soddisfi i criteri per la partecipazione a detti sistemi.

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri assicurano che:

a)

l’accesso non sia negato per il fatto che l’ente-ponte non possiede un rating di un’agenzia di rating del credito ovvero che tale rating non è commisurato ai livelli di rating necessari per ottenere l’accesso ai sistemi di cui al primo comma;

b)

qualora l’ente-ponte non risponda ai criteri di appartenenza o partecipazione a un pertinente sistema di pagamento, compensazione o regolamento, alle borse valori, a un sistema di indennizzo degli investitori o a un sistema di garanzia dei depositi, i diritti di cui al primo comma sono esercitati per un periodo specificato dall’autorità di risoluzione, che non supera i ventiquattro mesi ed è rinnovabile su richiesta dell’ente-ponte all’autorità di risoluzione.

11.   Fatto salvo titolo IV, capo VII, gli azionisti o i creditori dell’ente soggetto a risoluzione e altri terzi le cui attività, diritti o passività non sono ceduti all’ente-ponte non vantano alcun diritto sulle attività, diritti o passività ceduti all’ente-ponte, al suo organo di amministrazione o alta dirigenza o in relazione ad essi.

12.   Gli obiettivi dell’ente-ponte non comportano obblighi né responsabilità nei confronti degli azionisti o creditori dell’ente soggetto a risoluzione e l’organo di amministrazione o l’alta dirigenza non hanno, nei confronti degli azionisti o creditori, responsabilità per atti od omissioni nell’esercizio delle proprie funzioni, a meno che l’atto o l’omissione non implichi negligenze gravi o colpa grave in conformità del diritto nazionale, che pregiudichino direttamente i diritti di tali azionisti o creditori.

Gli Stati membri possono limitare ulteriormente la responsabilità di un ente-ponte e del suo organo di amministrazione in conformità del diritto nazionale relativo agli atti e alle omissioni nell’esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 41

Funzionamento dell’ente-ponte

1.   Gli Stati membri provvedono a che il funzionamento dell’ente-ponte sia conforme ai requisiti seguenti:

a)

l’autorità di risoluzione approva il contenuto degli atti costitutivi dell’ente-ponte;

b)

in base all’assetto proprietario dell’ente-ponte, l’autorità di risoluzione nomina o approva l’organo di amministrazione dell’ente-ponte;

c)

l’autorità di risoluzione approva la remunerazione dei membri dell’organo di amministrazione e ne determina le adeguate responsabilità;

d)

l’autorità di risoluzione approva la strategia e il profilo di rischio dell’ente-ponte;

e)

l’ente-ponte è autorizzato conformemente alla direttiva 2013/36/UE o, a seconda dei casi, alla direttiva 2014/65/UE, ed è in possesso dell’autorizzazione necessaria a norma del diritto nazionale applicabile per svolgere le attività o prestare i servizi acquisiti in virtù di una cessione effettuata conformemente all’articolo 63 della presente direttiva;

f)

l’ente-ponte soddisfa, a seconda dei casi, gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE, ed è soggetto a vigilanza in conformità di tali atti;

g)

il funzionamento dell’ente-ponte è conforme alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione e l’autorità di risoluzione può indicare di conseguenza eventuali restrizioni al suo funzionamento.

Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma, lettere e) e f), e laddove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, l’ente-ponte può essere stabilito e autorizzato anche se all’inizio del suo funzionamento non ottempera alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva 2014/65/UE. A tal fine, l’autorità di risoluzione presenta una richiesta in merito all’autorità competente. Se decide di rilasciare tale autorizzazione, l’autorità competente indica il periodo durante il quale l’ente-ponte beneficia della deroga all’ottemperanza dei requisiti di tali direttive.

2.   Fatte salve le limitazioni imposte conformemente alle regole di concorrenza dell’Unione o nazionali, la dirigenza dell’ente-ponte gestisce l’ente-ponte nella prospettiva di mantenere l’accesso alle funzioni essenziali e vendere l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e le sue attività, diritti o passività a uno o più acquirenti del settore privato quando le condizioni lo permettono e nei termini di cui al presente articolo, paragrafo 4 o, se del caso, paragrafo 6.

3.   L’autorità di risoluzione decide che l’ente-ponte non è più tale ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, non appena si verifica una delle situazioni seguenti:

a)

fusione dell’ente-ponte con un’altra entità;

b)

l’ente-ponte cessa di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 40, paragrafo 2;

c)

vendita della totalità o della sostanziale totalità delle attività, diritti o passività dell’ente-ponte a un terzo;

d)

scadenza del termine di cui al paragrafo 5 o, se del caso, al paragrafo 6;

e)

le attività dell’ente-ponte sono liquidate nella loro interezza e le sue passività sono completamente assolte.

4.   Ove l’autorità di risoluzione tenti di vendere l’ente-ponte o le sue attività, diritti o passività, gli Stati membri assicurano che l’ente-ponte ovvero le attività o passività pertinenti siano commercializzati in modo aperto e trasparente e che la vendita non ne fornisca una rappresentazione sostanzialmente errata o non favorisca né discrimini in modo indebito acquirenti potenziali.

Siffatta vendita è effettuata a condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.

5.   Se non si verifica nessuno dei risultati di cui al paragrafo 3, lettere a), b), c) ed e), l’autorità di risoluzione pone fine il prima possibile al funzionamento dell’ente-ponte e in ogni caso, due anni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’ultima cessione da un ente soggetto a risoluzione conformemente allo strumento dell’ente-ponte.

6.   L’autorità di risoluzione può prorogare il periodo di cui al paragrafo 5 per uno o più periodi supplementari di un anno se:

a)

la proroga supporta i risultati di cui al paragrafo 3, lettere a), b), c) o e); oppure

b)

la proroga è necessaria per assicurare la continuità di servizi bancari o finanziari essenziali.

7.   Ogni eventuale decisione dell’autorità di risoluzione di prorogare il periodo di cui al paragrafo 5 è motivata e corredata di una valutazione particolareggiata della situazione, comprese le condizioni e le prospettive di mercato, a motivazione di tale proroga.

8.   Quando è posto termine al funzionamento dell’ente-ponte nelle circostanze di cui al paragrafo 3, lettere c) o d), l’ente-ponte è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

Fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 7, i proventi derivanti dal cessato funzionamento dell’ente-ponte vanno a beneficio degli azionisti dello stesso.

9.   Qualora l’ente-ponte sia utilizzato ai fini della cessione di attività e passività di più enti soggetti a risoluzione, l’obbligo di cui al paragrafo 8 si riferisce alle attività e passività cedute da ciascuno di questi e non all’ente-ponte stesso.

Sezione 4

Strumento della separazione delle attività

Articolo 42

Strumento della separazione delle attività

1.   Ai fini dell’attivazione dello strumento della separazione delle attività, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di cedere a uno o più veicoli di gestione delle attività le attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione o di un ente-ponte.

Fatto salvo l’articolo 85, la cessione di cui al primo comma può essere effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti degli enti soggetti a risoluzione o di terzi diversi dall’ente-ponte e senza ottemperare agli obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari.

2.   Ai fini dello strumento della separazione delle attività, per veicolo di gestione delle attività si intende una persona giuridica che risponde a tutti i seguenti requisiti:

a)

è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche che possono includere l’autorità di risoluzione o il meccanismo di finanziamento della risoluzione ed è controllata dall’autorità di risoluzione;

b)

è stata costituita al fine di ricevere, in tutto o in parte, le attività, i diritti o le passività di uno o più enti soggetti a risoluzione o di un ente-ponte.

3.   Il veicolo di gestione delle attività gestisce le attività ad esso cedute al fine di massimizzare il valore delle attività attraverso la vendita finale ovvero la liquidazione ordinata.

4.   Gli Stati membri provvedono a che il funzionamento del veicolo di gestione delle attività sia conforme alle disposizioni seguenti:

a)

l’autorità di risoluzione approva il contenuto degli atti costitutivi del veicolo di gestione delle attività;

b)

in base all’assetto proprietario del veicolo di gestione delle attività, l’autorità di risoluzione nomina o approva l’organo di amministrazione del veicolo;

c)

l’autorità di risoluzione approva la remunerazione dei membri dell’organo di amministrazione e ne determina le adeguate responsabilità;

d)

l’autorità di risoluzione approva la strategia e il profilo di rischio del veicolo di gestione delle attività.

5.   Le autorità di risoluzione possono esercitare il potere di cedere attività, diritti o passività, di cui al paragrafo 1, solo se:

a)

la situazione del particolare mercato per le attività in questione è tale che una loro liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari;

b)

tale cessione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento dell’ente soggetto a risoluzione o dell’ente-ponte; oppure

c)

tale cessione è necessaria per massimizzare i proventi della liquidazione.

6.   Nell’applicare lo strumento della separazione delle attività, le autorità di risoluzione stabiliscono il corrispettivo per la cessione di attività, diritti e passività al veicolo di gestione, nel rispetto dei principi fissati nell’articolo 36 e della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. Il presente paragrafo non osta a che il corrispettivo abbia un valore nominale o negativo.

7.   Fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 7, eventuali corrispettivi pagati dal veicolo di gestione delle attività rispetto ad attività, diritti o passività acquisiti direttamente dall’ente soggetto a risoluzione vanno a beneficio di quest’ultimo. Il corrispettivo può essere pagato sotto forma di debito emesso dal veicolo di gestione delle attività.

8.   Se è stato applicato lo strumento dell’ente-ponte, un veicolo di gestione delle attività può, a seguito dell’applicazione di tale strumento, acquisire attività, diritti o passività dall’ente-ponte.

9.   Le autorità di risoluzione possono cedere a più riprese le attività, diritti o passività dell’ente soggetto a risoluzione a uno o più veicoli di gestione e ritrasferire attività, diritti o passività da uno o più veicoli di gestione all’ente soggetto a risoluzione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 10.

L’ente soggetto a risoluzione è obbligato a riprendere tali attività, diritti o passività.

10.   Le autorità di risoluzione possono ritrasferire diritti, attività o passività dal veicolo di gestione delle attività all’ente soggetto a risoluzione solo in una delle circostanze seguenti:

a)

la possibilità di ritrasferire gli specifici diritti, attività o passività è prevista espressamente dallo strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione;

b)

gli specifici diritti, attività o passività non rientrano di fatto nelle classi di diritti, attività o passività definiti nello strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione o non rispettano le condizioni per la cessione di tali diritti, attività o passività.

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b), il ritrasferimento può essere effettuato entro i termini prescritti in detto strumento per lo scopo pertinente e soddisfa le altre condizioni ivi previste.

11.   Le cessioni tra l’ente soggetto a risoluzione e il veicolo di gestione delle attività sono soggette alle salvaguardie per le cessioni parziali di beni previste dal titolo IV, capo VII.

12.   Fatto salvo il titolo IV, capo VII, gli azionisti o i creditori dell’ente soggetto a risoluzione e altri terzi le cui attività, diritti o passività non sono ceduti al veicolo di gestione delle attività non vantano alcun diritto sulle attività, diritti o passività ceduti al veicolo di gestione delle attività o al suo organo di amministrazione o alta dirigenza.

13.   Gli obiettivi di un veicolo di gestione delle attività non comportano obblighi né responsabilità nei confronti degli azionisti o creditori dell’ente soggetto a risoluzione e l’organo di amministrazione o l’alta dirigenza non hanno, nei confronti di tali azionisti o creditori, responsabilità per atti od omissioni nell’esercizio delle proprie funzioni, a meno che l’atto o l’omissione implichi negligenze gravi o colpa grave in conformità del diritto nazionale, che pregiudichino direttamente i diritti di tali azionisti o creditori.

Gli Stati membri possono limitare ulteriormente la responsabilità di un veicolo di gestione delle attività e del suo organo di amministrazione in conformità del diritto nazionale relativa agli atti e alle omissioni nell’esercizio delle proprie funzioni.

14.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza e di risoluzione in materia di accertamento delle situazioni in cui, a norma del presente articolo, paragrafo 5, la liquidazione delle attività o passività con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari.

Sezione 5

Strumento del bail-in

Sottosezione 1

Obiettivo e ambito d’applicazione dello strumento del bail-in

Articolo 43

Strumento del bail-in

1.   Ai fini dell’attivazione dello strumento del bail-in, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri di risoluzione di cui all’articolo 63, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento del bail-in onde rispettare gli obiettivi di risoluzione previsti all’articolo 31, in linea con i principi di risoluzione di cui all’articolo 34, per uno dei seguenti fini:

a)

ricapitalizzare un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva che soddisfi le condizioni per la risoluzione in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di autorizzazione (nella misura in cui tali condizioni si applicano all’entità) e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE, ove l’entità sia autorizzata in forza di tali direttive, e mantenere nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell’ente o dell’entità;

b)

convertire in capitale o svalutare il valore nominale dei crediti o dei titoli di debito ceduti:

i)

a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale; oppure

ii)

nell’ambito dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento della separazione delle attività.

3.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento del bail-in per il fine di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera a), solo se esiste una prospettiva ragionevole che la sua applicazione e il ricorso contemporaneo ad altre misure, incluse le misure attuate conformemente al piano di riorganizzazione aziendale previsto all’articolo 52 consentano non solo di raggiungere gli obiettivi della risoluzione, ma anche di risanare l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in questione ripristinandone la solidità finanziaria.

Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione possano applicare uno degli strumenti di risoluzione di cui all’articolo 37, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e lo strumento del bail-in di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma.

4.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento del bail-in a tutti gli enti o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), rispettando in ogni caso la forma giuridica dell’ente o entità interessata, o avendo il potere di modificarne la forma giuridica.

Articolo 44

Ambito di applicazione dello strumento del bail-in

1.   Gli Stati membri assicurano che lo strumento del bail-in possa essere applicato a tutte le passività di un ente o di un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che non sono escluse dall’ ambito d’applicazione di questo strumento a norma del presente articolo, paragrafi 2 o 3.

2.   Le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione o di conversione in relazione alle passività seguenti a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo:

a)

depositi protetti;

b)

passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite;

c)

qualsiasi passività derivante dal fatto che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva detiene attività o liquidità dei clienti, incluse attività o liquidità dei clienti detenute da o per conto di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o di fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31), a condizione che tali clienti siano protetti dal diritto fallimentare vigente;

d)

qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), (in quanto fiduciario) e un’altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che tale beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile in vigore;

e)

passività nei confronti di enti, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo, con scadenza originaria inferiore a sette giorni;

f)

passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema;

g)

una passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:

i)

un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovute, ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non è disciplinata da un contratto collettivo;

ii)

un creditore, sia esso fornitore o impresa commerciale, che ha fornito all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, riparazione e manutenzione dei locali;

iii)

autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile;

iv)

sistemi di garanzia dei depositi derivanti dai contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE.

Il primo comma, lettera g), punto i), non si applica alla componente variabile della remunerazione di soggetti che assumono rischi significativi quali definiti all’articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.

Gli Stati membri assicurano che tutte le attività garantite collegate a un cover pool restino immuni, siano tenute separate e dispongano di sufficienti risorse. Né tale obbligo né il disposto del primo comma, lettera b), ostano a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione alle parti di una passività garantita, o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia, che eccedono il valore delle attività, pegni, ipoteche o garanzie che la garantiscono.

Il primo comma, lettera a), non osta a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione a qualsiasi importo di un deposito che supera il livello di copertura previsto dall’articolo 6 della direttiva 2014/49/UE.

Fatte salve le norme sulle grandi esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, gli Stati membri garantiscono che, onde prevedere la possibilità di risoluzione di enti e gruppi, le autorità di risoluzione limitino, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva, la possibilità per altri enti di detenere passività ammissibili allo strumento del bail-in, fatta eccezione per le passività che sono detenute presso entità che fanno parte dello stesso gruppo.

3.   In circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del bail-in, l’autorità di risoluzione può escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall’applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione, allorché:

a)

non è possibile sottoporre a bail-in tale passività entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell’autorità di risoluzione;

b)

l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali in modo tale da preservare la capacità dell’ente soggetto a risoluzione di proseguire le operazioni e i servizi chiave;

c)

l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio, in particolare per quanto riguarda depositi ammissibili detenuti da persone fisiche e da micro, piccole e medie imprese, che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari, incluse le infrastrutture di tali mercati, in un modo che potrebbe determinare una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro o dell’Unione; oppure

d)

l’applicazione dello strumento del bail-in a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal bail-in.

Se un’autorità di risoluzione decide di escludere, integralmente o parzialmente, una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili ai sensi del presente paragrafo, il livello di svalutazione o di conversione applicato ad altre passività ammissibili può essere aumentato per tenere conto di tali esclusioni, purché tale livello sia conforme al principio enunciato all’articolo 34, paragrafo 1, lettera g).

4.   Se un’autorità di risoluzione decide di escludere, integralmente o parzialmente, una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili ai sensi del presente articolo e le perdite che tali passività avrebbero subito non sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare conferimenti all’ente soggetto a risoluzione per uno dei seguenti interventi o per entrambi:

a)

coprire le perdite non assorbite da passività ammissibili e riportare a zero il valore patrimoniale netto dell’ente soggetto a risoluzione in conformità dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera a);

b)

acquisire azioni o altri titoli di proprietà o strumenti di capitale nell’ente soggetto a risoluzione, allo scopo di ricapitalizzare l’ente in conformità dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera b).

5.   Il meccanismo di finanziamento della risoluzione effettua i conferimenti di cui al paragrafo 4 solo laddove:

a)

gli azionisti e i detentori di altri titoli di proprietà, i detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione hanno fornito, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all’8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente calcolate al momento dell’azione di risoluzione in conformità della valutazione prevista dall’articolo 36; e

b)

il contributo del meccanismo di finanziamento della risoluzione non supera il 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente soggetto a risoluzione calcolato al momento dell’azione di risoluzione in conformità della valutazione di cui all’articolo 36.

6.   Il contributo del meccanismo di finanziamento della risoluzione di cui al paragrafo 4 può essere finanziato nei modi seguenti:

a)

con l’importo di cui dispone il meccanismo di finanziamento della risoluzione costituito grazie ai contributi degli enti e delle succursali site nell’Unione in conformità dell’articolo 100, paragrafo 6, e dell’articolo 103;

b)

con l’importo che può essere costituito grazie ai contributi ex post in conformità dell’articolo 104 in un arco di tre anni; e

c)

qualora gli importi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo siano insufficienti, con l’importo costituito grazie alle fonti di finanziamento alternative in conformità dell’articolo 105.

7.   In casi straordinari l’autorità di risoluzione può tentare di reperire ulteriori finanziamenti da fonti di finanziamento alternative dopo che:

a)

sia stato raggiunto il limite del 5 % di cui al paragrafo 5, lettera b); e

b)

siano state svalutate o interamente convertite tutte le passività non garantite, non privilegiate, diverse dai depositi ammissibili.

In alternativa o in aggiunta, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite al primo comma, il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare un conferimento da risorse costituite grazie a contributi ex ante in conformità dell’articolo 100, paragrafo 6, e dell’articolo 103 e che non sono ancora state utilizzate.

8.   In deroga al paragrafo 5, lettera a), il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare inoltre un conferimento di cui al paragrafo 4 alle seguenti condizioni:

a)

il contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione di cui al paragrafo 5, lettera a), sia pari ad almeno il 20 % delle attività ponderate per il rischio dell’ente interessato;

b)

il meccanismo di finanziamento della risoluzione dello Stato membro interessato disponga, grazie ai contributi ex ante (esclusi i contributi a un sistema di garanzia dei depositi) raccolti in conformità dell’articolo 100, paragrafo 6, e dell’articolo 103, di un importo pari ad almeno il 3 % dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio di tale Stato membro; e

c)

l’ente in questione detenga, su base consolidata, attività inferiori a 900 miliardi di EUR.

9.   Nell’esercitare la discrezionalità di cui al paragrafo 3, le autorità di risoluzione tengono in debita considerazione:

a)

il principio che le perdite dovrebbero essere in primo luogo a carico degli azionisti e poi, in generale, dei creditori dell’ente soggetto a risoluzione, in ordine di priorità;

b)

il livello di capacità di assorbimento delle perdite che rimarrebbe nell’ente soggetto a risoluzione se la passività o la classe di passività fossero escluse; e

c)

la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento della risoluzione.

10.   Le esclusioni di cui al paragrafo 3 possono essere applicate per escludere completamente una passività dalla svalutazione oppure per limitare la portata della svalutazione applicata a tale passività.

11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 115 per precisare ulteriormente le circostanze in cui l’esclusione è necessaria per il raggiungimento degli obiettivi indicati al presente articolo, paragrafo 3.

12.   Prima di esercitare la discrezionalità per escludere una passività di cui al paragrafo 3, l’autorità di risoluzione lo notifica alla Commissione. Qualora l’esclusione richieda un contributo del meccanismo di finanziamento della risoluzione o di una fonte di finanziamento alternativa ai sensi dei paragrafi da 4 a 8, la Commissione può, entro ventiquattro ore dal ricevimento di tale notifica, o entro un periodo più lungo con l’accordo dell’autorità di risoluzione, vietare o chiedere di modificare l’esclusione proposta se i requisiti di cui al presente articolo e agli atti delegati non sono soddisfatti, al fine di preservare l’integrità del mercato interno, senza pregiudicare l’applicazione, da parte della Commissione, della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.

Sottosezione 2

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

Articolo 45

Applicazione del requisito minimo

1.   Gli Stati membri provvedono a che gli enti soddisfino in qualsiasi momento un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Il requisito minimo è calcolato come l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, espresso in percentuale delle passività e dei fondi propri totali dell’ente.

Ai fini del primo comma, le passività risultanti da un derivato sono incluse nelle passibilità totali purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.

2.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i criteri di valutazione di cui al paragrafo 6, lettere da a) a f), in base ai quali deve essere determinato, per ciascun ente, un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, compreso il debito subordinato e il debito non garantito di primo rango con almeno dodici mesi di vita residua che sono soggetti ai poteri di bail-in e quelli che si configurano come fondi propri.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Gli Stati membri possono prevedere criteri aggiuntivi sulla base dei quali viene determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità di risoluzione esentano gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite che, in base al diritto nazionale, non possono raccogliere depositi dall’obbligo di soddisfare, in qualsiasi momento, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili in quanto:

a)

tali istituti saranno liquidati attraverso procedure fallimentari nazionali o altri tipi di procedura attuati conformemente agli articoli 38, 40 o 42 della presente direttiva e previste per tali istituti; e

b)

tali procedure fallimentari nazionali, o altri tipi di procedura, garantiranno che i creditori di tali istituti, compresi all’occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiranno perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.

4.   Le passività ammissibili sono computate nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 soltanto se soddisfano le condizioni seguenti:

a)

lo strumento è emesso e interamente versato;

b)

la passività non è dovuta all’ente stesso e non è coperta da nessun tipo di garanzia fornita dall’ente stesso;

c)

l’acquisto dello strumento non è stato finanziato dall’ente direttamente né indirettamente;

d)

la passività ha una durata residua di almeno un anno;

e)

la passività non risulta da un derivato;

f)

la passività non risulta da un deposito che gode della preferenza nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale conformemente all’articolo 108.

Ai fini della lettera d), se una passività conferisce al suo proprietario un diritto di rimborso anticipato, la scadenza di tale passività è la prima data in cui matura tale diritto.

5.   Se una passività è disciplinata dal diritto di un paese terzo, le autorità di risoluzione possono richiedere all’ente di dimostrare che ogni eventuale decisione di un’autorità di risoluzione di svalutare o convertire tale passività sia efficace a norma del diritto di tale paese terzo, tenendo conto delle clausole del contratto che disciplina la passività, degli accordi internazionali sul riconoscimento delle procedure di risoluzione e di altre questioni pertinenti. Se l’autorità di risoluzione non ha la certezza che ogni eventuale decisione sia efficace a norma del diritto di tale paese terzo, la passività non è computata ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

6.   Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di ciascun ente ai sensi del paragrafo 1 è determinato dall’autorità di risoluzione previa consultazione dell’autorità competente, almeno in base ai criteri seguenti:

a)

necessità di assicurare che l’ente possa essere assoggetto a risoluzione mediante applicazione degli appositi strumenti, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo da soddisfare gli obiettivi della risoluzione;

b)

necessità di assicurare, laddove opportuno, che l’ente abbia sufficienti passività ammissibili per garantire che, in caso di applicazione dello strumento del bail-in, le perdite possano essere assorbite e il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente possa essere ripristinato ad un livello atto a permettere a questo di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE e di generare nel mercato una fiducia sufficiente nell’ente o entità;

c)

necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, o che certe classi di passività ammissibili possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, l’ente abbia sufficienti passività ammissibili per garantire che le perdite possano essere assorbite e il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente possa essere ripristinato ad un livello atto a permettere a questo di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o direttiva 2014/65/UE;

d)

dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio dell’ente;

e)

misura in cui il sistema di garanzia dei depositi potrebbe concorrere al finanziamento della risoluzione conformemente all’articolo 109;

f)

misura in cui il dissesto dell’ente avrebbe effetti negativi sulla stabilità finanziaria, fra l’altro a causa del contagio di altri enti dovuto alle interconnessioni dell’ente in questione con altri o con il sistema finanziario in generale.

7.   Ciascun ente soddisfa i requisiti minimi stabiliti dal presente articolo su base individuale.

Un’autorità di risoluzione può, previa consultazione di un’autorità competente, decidere di applicare il requisito minimo stabilito dal presente articolo a un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

8.   Oltre a quanto previsto dal paragrafo 7, le imprese madri nell’Unione soddisfano i requisiti minimi stabiliti dal presente articolo su base consolidata.

Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato di un’impresa madre nell’Unione è determinato dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo, previa consultazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata, conformemente al paragrafo 9, almeno sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 6 e dell’eventualità o meno che le filiazioni di paesi terzi debbano essere soggette a risoluzione distinta secondo il piano di risoluzione.

9.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni su base individuale fanno tutto quanto in loro potere per raggiungere una decisione congiunta sul livello del requisito minimo applicato a livello consolidato.

La decisione congiunta è pienamente motivata ed è trasmessa all’impresa madre nell’Unione dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

In assenza di tale decisione congiunta entro quattro mesi, una decisione sul requisito minimo consolidato è adottata dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo dopo aver preso debitamente in considerazione la valutazione delle filiazioni condotta dalle pertinenti autorità di risoluzione. Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione interessate abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità con la decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

La decisione congiunta e la decisione adottata dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo in assenza di una decisione congiunta sono vincolanti per le autorità di risoluzione negli Stati membri interessati.

La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.

10.   Le autorità di risoluzione stabiliscono il requisito minimo da applicare alle filiazioni del gruppo su base individuale. Tali requisiti minimi sono fissati a un livello adeguato per la filiazione, tenendo conto:

a)

dei criteri elencati nel paragrafo 6, in particolare le dimensioni, il modello di business e il profilo di rischio della filiazione, compresi i fondi propri; e

b)

del requisito consolidato stabilito per il gruppo ai sensi del paragrafo 9.

L’autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni su base individuale fanno tutto quanto in loro potere per raggiungere una decisione congiunta sul livello del requisito minimo da applicare a ciascuna rispettiva filiazione a livello individuale.

La decisione congiunta è pienamente motivata ed è trasmessa alle filiazioni e all’impresa madre nell’Unione rispettivamente dall’autorità di risoluzione delle filiazioni e dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

In assenza di tale decisione congiunta tra le autorità di risoluzione entro un periodo di quattro mesi, la decisione è adottata dalle rispettive autorità di risoluzione delle filiazioni, prendendo in debita considerazione le opinioni e le riserve espresse dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

Qualora al termine del periodo di quattro mesi l’autorità di risoluzione a livello di gruppo abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni su base individuale rinviano le proprie decisioni in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adottano le proprie decisioni in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo non rinvia il caso all’ABE per una mediazione vincolante se il livello fissato dall’autorità di risoluzione della filiazione si situa entro un punto percentuale dal livello consolidato stabilito ai sensi del presente articolo, paragrafo 9.

In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applicano le decisioni delle autorità di risoluzione delle filiazioni.

Le decisioni congiunte e le eventuali decisioni adottate dalle autorità di risoluzione delle filiazioni in assenza di una decisione congiunta sono vincolanti per le autorità di risoluzione interessate.

La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.

11.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo può rinunciare completamente all’applicazione del requisito minimo individuale ad un ente impresa madre nell’Unione se:

a)

l’ente impresa madre nell’Unione rispetta su base consolidata il requisito minimo di cui al paragrafo 8; e

b)

l’autorità competente dell’ente impresa madre nell’Unione ha rinunciato completamente all’applicazione dei requisiti patrimoniali individuali all’ente a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

12.   L’autorità di risoluzione di una filiazione può rinunciare completamente all’applicazione del paragrafo 7 a tale filiazione se:

a)

sia la filiazione che l’impresa madre sono soggette all’autorizzazione e alla vigilanza dello stesso Stato membro;

b)

la filiazione rientra nella vigilanza su base consolidata dell’ente che è la sua impresa madre;

c)

l’ente del gruppo di livello più alto nello Stato membro della filiazione, ove diverso dall’ente impresa madre nell’Unione, rispetta su base subconsolidata il requisito minimo di cui al paragrafo 7;

d)

non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività alla filiazione da parte dell’impresa madre;

e)

l’impresa madre soddisfa l’autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e dichiara, con il consenso dell’autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero i rischi della filiazione non sono significativi;

f)

le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa madre coprono anche la filiazione;

g)

l’impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione della filiazione; e

h)

l’autorità competente della filiazione ha rinunciato completamente all’applicazione dei requisiti patrimoniali individuali alla filiazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

13.   Le decisioni adottate conformemente al presente articolo possono prevedere che il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili sia parzialmente soddisfatto a livello consolidato o individuale attraverso strumenti di bail-in contrattuale.

14.   Perché lo strumento sia considerato uno strumento del bail-in contrattuale ai sensi del paragrafo 13, l’autorità di risoluzione si accerta che esso:

a)

contenga una clausola contrattuale che prevede che, se un’autorità di risoluzione decide di applicare lo strumento del bail-in a tale ente, lo strumento è svalutato o convertito nella misura richiesta prima che siano svalutate o convertite altre passività ammissibili; e

b)

sia soggetto a un contratto, impegno o disposizione di subordinazione vincolante ai sensi del quale, in caso di procedura ordinaria di insolvenza, è classificato al di sotto di altre passività ammissibili e non può essere rimborsato fin quando non siano state regolate altre passività ammissibili in essere.

15.   Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, impongono agli enti di soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito al paragrafo 1 e, se del caso, il requisito stabilito al paragrafo 13, e verificano l’osservanza di tale obbligo, e prendono le decisioni a norma del presente articolo parallelamente all’elaborazione e all’aggiornamento dei piani di risoluzione.

16.   Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, comunicano all’ABE il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili e, se del caso, del requisito stabilito al paragrafo 13, stabiliti per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione.

17.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati, modelli e definizioni uniformi per l’individuazione e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, all’ABE ai fini del paragrafo 16.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

18.   In base ai risultati della relazione di cui al paragrafo 19, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2016 una proposta legislativa sull’applicazione armonizzata del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Tale proposta comprende, se del caso, proposte per l’introduzione di un adeguato numero di livelli minimi del requisito minimo, tenendo conto dei diversi modelli di business degli enti e dei gruppi. La proposta comprende eventuali opportuni adeguamenti dei parametri del requisito minimo e, ove necessario, opportune modifiche dell’applicazione del requisito minimo ai gruppi.

19.   L’ABE presenta una relazione alla Commissione entro il 31 ottobre 2016, in merito almeno ai seguenti aspetti:

a)

il modo in cui è stato attuato a livello nazionale il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili e in particolare l’eventuale esistenza di divergenze nei livelli stabiliti per enti comparabili nei vari Stati membri;

b)

il modo in cui è stato esercitato il potere di imporre agli enti di soddisfare il requisito minimo attraverso strumenti di bail-in contrattuale nei vari Stati membri e l’eventuale esistenza di divergenze di tale impostazione;

c)

quali modelli di business riflettono i profili di rischio globale dell’ente;

d)

il livello del requisito minimo appropriato per ciascuno dei modelli di business individuati ai sensi della lettera c);

e)

l’opportunità di stabilire un intervallo per il livello del requisito minimo di ciascun modello di business;

f)

l’opportuno periodo transitorio entro il quale gli enti devono conformarsi ai livelli minimi armonizzati prescritti;

g)

se i requisiti stabiliti dall’articolo 45 siano sufficienti a garantire che ciascun ente abbia una capacità di assorbimento delle perdite adeguata e, in caso contrario, quali siano i miglioramenti necessari per garantire tale obiettivo;

h)

l’eventuale necessità di modificare la metodologia di calcolo prevista nel presente articolo al fine di assicurare che il requisito minimo possa essere utilizzato quale opportuno indicatore della capacità di assorbimento delle perdite di un ente;

i)

se sia opportuno basare il requisito sulle passività totali e i fondi propri, e in particolare se sia più appropriato utilizzare quale denominatore per il requisito le attività ponderate per il rischio dell’ente;

j)

se sia opportuno l’approccio del presente articolo all’applicazione del requisito minimo ai gruppi e, in particolare, se l’approccio garantisca adeguatamente che la capacità di assorbimento delle perdite nel gruppo sia collocata nelle entità in cui si verificano le perdite ovvero sia a queste accessibile;

k)

se siano opportune le condizioni per le deroghe al requisito minimo e, in particolare, se tali deroghe debbano essere disponibili alle filiazioni su base transfrontaliera;

l)

se sia opportuno che le autorità di risoluzione possano imporre che il requisito minimo sia soddisfatto attraverso strumenti di bail-in contrattuale, e se sia opportuna un’ulteriore armonizzazione dell’approccio agli strumenti di bail-in contrattuale;

m)

se siano opportuni i requisiti degli strumenti di bail-in contrattuale stabiliti al paragrafo 14; e

n)

se sia opportuno che gli enti e i gruppi siano tenuti a comunicare il loro requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili o il loro livello di fondi propri e passività ammissibili e, in caso affermativo, la frequenza e il formato di tale comunicazione.

20.   La relazione di cui al paragrafo 19 comprende almeno il periodo dal 2 luglio 2014 al 30 giugno 2016 e tiene conto almeno di quanto segue:

a)

l’impatto del requisito minimo e degli eventuali livelli armonizzati del requisito minimo proposti su:

i)

i mercati finanziari in generale e i mercati per il debito non garantito e i derivati in particolare;

ii)

i modelli di business e le strutture di bilancio degli enti, in particolare il profilo di finanziamento e la strategia di finanziamento degli enti nonché la struttura giuridica e operativa dei gruppi;

iii)

la redditività degli enti, in particolare i loro costi di finanziamento;

iv)

la migrazione di esposizioni verso entità non soggette a vigilanza prudenziale;

v)

l’innovazione finanziaria;

vi)

la prevalenza degli strumenti di bail-in contrattuale e la natura e commerciabilità di detti strumenti;

vii)

il comportamento degli enti per quanto riguarda l’assunzione dei rischi;

viii)

il livello di gravami sulle attività degli enti;

ix)

le iniziative intraprese dagli enti per conformarsi ai requisiti minimi e, in particolare, la misura in cui i requisiti minimi sono stati soddisfatti mediante cessione di attività (asset deleveraging), emissione di titoli di debito a lungo termine e raccolta di capitali e

x)

il livello dei prestiti da parte degli enti creditizi, con un’attenzione particolare per i prestiti alle microimprese, piccole e medie imprese, alle autorità locali, alle amministrazioni regionali e agli organismi del settore pubblico e per i finanziamenti del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all’esportazione;

b)

l’interazione dei requisiti minimi con i requisiti di fondi propri, l’indice di leva finanziaria e i requisiti di liquidità stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE;

c)

la capacità degli enti di raccogliere capitali o finanziamenti dai mercati in modo indipendente al fine di soddisfare eventuali requisiti minimi armonizzati proposti;

d)

la coerenza con i requisiti minimi legati alle norme internazionali elaborate da forum internazionali.

Sottosezione 3

Applicazione dello strumento del bail-in

Articolo 46

Valutazione dell’importo del bail-in

1.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione, sulla base di una valutazione in conformità dell’articolo 36, stimino l’aggregato:

a)

se del caso, dell’importo dal quale devono essere svalutate le passività ammissibili per assicurare che il valore patrimoniale netto dell’ente soggetto a risoluzione sia pari a zero; e

b)

se del caso, dell’importo per il quale le passività ammissibili devono essere convertite in azioni o in altri tipi di strumenti di capitale al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1:

i)

dell’ente soggetto a risoluzione; oppure

ii)

dell’ente-ponte.

2.   La valutazione di cui al presente articolo, paragrafo 1, stabilisce l’importo di cui occorre svalutare o convertire le passività ammissibili al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilisce il coefficiente dell’ente-ponte, tenendo conto degli eventuali contributi di capitale da parte del meccanismo di finanziamento di risoluzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva e per generare nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell’ente soggetto a risoluzione o nell’ente-ponte e permettere a questo di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/CE o della direttiva 2014/65/UE.

Se le autorità di risoluzione intendono utilizzare lo strumento della separazione delle attività di cui all’articolo 42, l’importo di cui occorre svalutare le passività ammissibili tiene conto, all’occorrenza, di una stima ponderata del fabbisogno di capitali del veicolo per la gestione delle attività.

3.   Se, in caso di svalutazione del capitale ai sensi degli articoli da 59 a 62 e di applicazione del bail-in conformemente all’articolo 43, paragrafo 2, il livello di svalutazione basato sulla valutazione preliminare di cui all’articolo 36 risulta superiore ai requisiti stabiliti con la valutazione definitiva ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 10, può essere applicato un meccanismo di rivalutazione per rimborsare i creditori e successivamente gli azionisti nella misura richiesta.

4.   Le autorità di risoluzione stabiliscono e mantengono disposizioni affinché la stima e la valutazione si basino su informazioni il più possibile aggiornate e complete, secondo quanto è ragionevole attendersi, riguardo alle attività e passività dell’ente soggetto a risoluzione.

Articolo 47

Trattamento degli azionisti nel bail-in o nella svalutazione o nella conversione degli strumenti di capitale

1.   Gli Stati membri assicurano che, nell’applicare lo strumento del bail-in di cui all’articolo 43, paragrafo 2, o la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale di cui all’articolo 59, le autorità di risoluzione adottano nei confronti degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà una delle seguenti azioni o entrambe:

a)

la cancellazione delle azioni esistenti o degli altri titoli di proprietà o il loro trasferimento a creditori soggetti a bail-in;

b)

a condizione che, in conformità della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 36, l’ente soggetto a risoluzione abbia un valore netto positivo, la diluizione degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà esistenti in conseguenza della conversione in azioni o altri titoli di proprietà di:

i)

strumenti di capitale pertinenti emessi dall’ente in virtù del potere di cui all’articolo 59, paragrafo 2; oppure

ii)

passività ammissibili emesse dall’ente soggetto a risoluzione in virtù del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera f).

Con riferimento al primo comma, lettera b), la conversione è effettuata a un tasso di conversione tale da diluire fortemente le quote di partecipazione in azioni e altri titoli di proprietà.

2.   Le iniziative di cui al paragrafo 1 sono adottate anche nei confronti degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà qualora le azioni o gli altri titoli di proprietà in questione siano stati emessi o conferiti nelle circostanze seguenti:

a)

in virtù della conversione di titoli di debito in azioni o altri titoli di proprietà, a norma delle disposizioni contrattuali dei titoli di debito originari, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo alla valutazione con cui l’autorità di risoluzione ha stabilito che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfaceva le condizioni per la risoluzione;

b)

in virtù della conversione degli strumenti di capitale pertinenti in strumenti del capitale primario di classe 1 a norma dell’articolo 60.

3.   Nel valutare quale iniziativa avviare conformemente al paragrafo 1, le autorità di risoluzione tengono conto:

a)

della valutazione effettuata conformemente all’articolo 36;

b)

dell’importo per cui l’autorità di risoluzione ha stimato che gli elementi di capitale primario di classe 1 debbano essere svalutati e gli strumenti di capitale pertinenti debbano essere svalutati o convertiti ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1; e

c)

dell’importo aggregato stimato dall’autorità di risoluzione a norma dell’articolo 46.

4.   In deroga agli articoli da 22 a 25 della direttiva 2013/36/UE, all’obbligo di notifica di cui all’articolo 26 della direttiva 2013/36/UE, all’articolo 10, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafi 1e 2, e agli articoli 12 e 13 della direttiva 2014/65/UE e all’obbligo di notifica di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, qualora l’applicazione dello strumento del bail-in o la conversione degli strumenti di capitale determini l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata in un ente di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, o all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti effettuano tempestivamente la valutazione richiesta a norma di tali articoli in modo da non ritardare l’applicazione dello strumento del bail-in o la conversione degli strumenti di capitale, né impedire all’azione di risoluzione di conseguire i pertinenti obiettivi.

5.   Se l’autorità competente di tale ente non ha completato la valutazione richiesta al paragrafo 4 alla data di applicazione dello strumento di bail-in o della conversione degli strumenti di capitale, l’articolo 38, paragrafo 9, si applica a qualsiasi acquisizione o incremento di una partecipazione qualificata da parte di un acquirente derivante dall’applicazione dello strumento di bail-in o dalla conversione degli strumenti di capitale.

6.   Entro il 3 luglio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulle circostanze in cui ciascuna delle iniziative di cui al paragrafo 1 del presente articolo sarebbe opportuna, tenuto conto dei fattori specificati al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 48

Sequenza della svalutazione e della conversione

1.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione esercitino i poteri di svalutazione e di conversione, fatte salve le eventuali esclusioni ai sensi dell’articolo 44, paragrafi 2 e 3, adempiendo ai requisiti seguenti:

a)

gli elementi di capitale primario di classe 1 sono svalutati conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, lettera a);

b)

se, e soltanto se, la svalutazione totale ai sensi della lettera a) è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 nella misura necessaria e nella misura della loro capacità;

c)

se, e soltanto se, la svalutazione totale ai sensi delle lettere a) e b) è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano il valore nominale degli strumenti di classe 2 al livello richiesto e nella misura della loro capacità;

d)

se, e soltanto se, la svalutazione totale delle azioni o degli altri titoli di proprietà e strumenti di capitale pertinenti effettuata conformemente alle lettere a), b) e c) è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano nella misura necessaria il valore nominale del debito subordinato diverso dal capitale aggiuntivo di classe 1 o capitale di classe 2 conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, in concomitanza con la svalutazione effettuata a norma delle lettere a), b) e c), fino al raggiungimento della somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c);

e)

se, e soltanto se, la svalutazione totale delle azioni o degli altri titoli di proprietà, degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili effettuata conformemente al presente paragrafo, lettere da a) a d), è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e d), le autorità svalutano nella misura necessaria il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto relativo alle restanti passibilità ammissibili conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, compresa la gerarchia dei depositi prevista dall’articolo 108, a norma dell’articolo 44, in concomitanza con la svalutazione effettuata a norma del presente paragrafo, lettere a), b), c) e d), fino al raggiungimento della somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c).

2.   Nell’applicare i poteri di svalutazione o di conversione, le autorità di risoluzione ripartiscono equamente le perdite rappresentate dalla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), fra azioni o altri titoli di proprietà e passività ammissibili dello stesso rango svalutando il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto di tali azioni o altri titoli di proprietà e passività ammissibili in misura proporzionale al loro valore salvo quando sia consentita una diversa imputazione delle perdite alle passività dello stesso rango nei casi specificati all’articolo 44, paragrafo 3.

Il presente paragrafo non impedisce che le passività escluse dal bail-in conformemente all’articolo 44, paragrafi 2 e 3, ricevano un trattamento più favorevole delle passività ammissibili dello stesso rango nella procedura ordinaria di insolvenza.

3.   Prima di applicare la svalutazione o la conversione di cui al paragrafo 1, lettera e), le autorità di risoluzione convertono o svalutano il valore nominale degli strumenti di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), se tali strumenti comprendono le condizioni seguenti e non sono stati già convertiti:

a)

condizioni che prevedono la svalutazione del valore nominale dello strumento al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilità o al livello dei fondi propri dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

b)

condizioni che prevedono la conversione degli strumenti in azioni o in altri titoli di proprietà al verificarsi di un evento siffatto.

4.   Qualora il valore nominale di uno strumento sia stato svalutato ma non azzerato, conformemente alla tipologia di condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), prima dell’applicazione del bail-in a norma del paragrafo 1, le autorità di risoluzione applicano i poteri di svalutazione e di conversione all’ammontare residuo di tale capitale a norma del paragrafo 1.

5.   Quando decidono se le passività debbano essere svalutate o convertite in capitale, le autorità di risoluzione non convertono una classe di passività quando una classe di passività a essa subordinata rimanga sostanzialmente non convertita in capitale o non svalutata, salvo disposizione contraria in base all’articolo 44, paragrafi 2 e 3.

6.   Ai fini del presente articolo, entro il 3 gennaio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per ogni interpretazione relativa alle interrelazioni fra le disposizioni della presente direttiva e quelle del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 49

Derivati

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione rispettino il presente articolo quando esercitano i poteri di svalutazione e di conversione rispetto a passività risultanti da derivati.

2.   Le autorità di risoluzione esercitano i poteri di svalutazione e di conversione in relazione a una passività risultante da un derivato solo al momento della liquidazione dei derivati o successivamente ad essa. All’avvio della procedura di risoluzione, le autorità di risoluzione hanno il potere di risolvere e liquidare per close-out qualsiasi contratto derivato a tal fine.

Se una passività risultante da un derivato è stata esclusa dall’applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, le autorità di risoluzione non sono obbligate a risolvere o liquidare per close-out il contratto derivato.

3.   Ove le transazioni su derivati siano soggette a un accordo di netting, l’autorità di risoluzione o un perito indipendente determinano, nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 36, la passività risultante da tali transazioni su base netta conformemente ai termini dell’accordo.

4.   Le autorità di risoluzione determinano il valore delle passività risultanti da derivati secondo:

a)

metodologie appropriate per determinare il valore delle classi di derivati, comprese le transazioni soggette ad accordi di netting;

b)

principi per stabilire il momento appropriato in cui determinare il valore di una posizione su derivati; e

c)

metodologie adeguate per confrontare la distruzione di valore che deriverebbe dalla liquidazione per close-out e dal bail-in di derivati con l’importo delle perdite che sarebbero sostenute da derivati in un bail-in.

5.   L’ABE, previa consultazione dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie e i principi di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c), applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati.

In relazione alle transazioni su derivati soggette a un accordo di netting, l’ABE tiene conto della metodologia per il close-out indicata nell’accordo di netting.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 50

Tasso di conversione del debito in capitale

1.   Gli Stati membri provvedono a che, quando esercitano i poteri di cui all’articolo 59, paragrafo 3, e all’articolo 63, paragrafo 1, lettera f), le autorità di risoluzione possano applicare tassi di conversione diversi a classi diverse di strumenti di capitale e passività conformemente a uno dei principi di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, ovvero a entrambi.

2.   Il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore interessato per perdite subite a causa dell’esercizio del potere di svalutazione e di conversione.

3.   Se si applicano tassi di conversione diversi conformemente al paragrafo 1, il tasso di conversione applicabile alle passività ritenute di primo rango in virtù del diritto fallimentare applicabile è maggiore di quello applicabile alle passività subordinate.

4.   Entro il 3 gennaio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulla fissazione dei tassi di conversione.

Tali orientamenti indicano, in particolare, le modalità con cui compensare adeguatamente i creditori interessati mediante il tasso di conversione e i relativi tassi di conversione adeguati a rispecchiare il privilegio delle passività di primo rango a norma del diritto fallimentare applicabile.

Articolo 51

Misure di risanamento e di riorganizzazione a corredo del bail-in

1.   Gli Stati membri provvedono a che, quando le autorità di risoluzione applicano lo strumento del bail-in per ricapitalizzare un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), conformemente all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), siano adottate disposizioni che assicurino la stesura di un piano di riorganizzazione aziendale dell’ente o dell’entità in questione e la relativa attuazione conformemente all’articolo 52.

2.   Le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, possono comprendere la nomina da parte dell’autorità di risoluzione di una persona o di persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, in vista della stesura e attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto all’articolo 52.

Articolo 52

Piano di riorganizzazione aziendale

1.   Gli Stati membri dispongono che, entro un mese dall’applicazione all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), dello strumento del bail-in a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), l’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, stendano un piano di riorganizzazione aziendale tale da soddisfare i requisiti di cui al presente articolo, paragrafi 4 e 5, e lo trasmettano all’autorità di risoluzione. Laddove sia applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, gli Stati membri provvedono a che tale piano sia compatibile con il piano di ristrutturazione che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è tenuto o è tenuta a presentare alla Commissione in tale contesto.

2.   Se lo strumento del bail-in di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), è applicato a due o più entità di un gruppo, il piano di riorganizzazione aziendale è elaborato dall’ente impresa madre nell’Unione a copertura di tutti gli enti del gruppo conformemente alla procedura indicata negli articoli 7 e 8 ed è presentato all’autorità di risoluzione a livello di gruppo. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il piano alle altre autorità di risoluzione interessate e all’ABE.

3.   In casi eccezionali, e qualora sia necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi della risoluzione, l’autorità di risoluzione può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1 fino a un massimo di due mesi dall’applicazione dello strumento di bail-in.

Qualora il piano di riorganizzazione aziendale debba essere notificato nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, l’autorità di risoluzione può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1 fino a un massimo di due mesi dall’applicazione dello strumento di bail-in ovvero, se precedente, fino al termine stabilito dalla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.

4.   Il piano di riorganizzazione aziendale dispone misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di rami della sua attività entro un arco di tempo ragionevole. Tali misure si basano su presupposti realistici circa le condizioni economiche e finanziarie di mercato in cui l’ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), si troverà ad operare.

Il piano di riorganizzazione aziendale tiene conto, fra l’altro, della situazione attuale e delle prospettive future dei mercati finanziari presupponendo lo scenario più favorevole e quello meno favorevole compresa una combinazione di eventi che permetta di individuare i principali punti vulnerabili dell’ente. I presupposti sono raffrontati ad appropriati parametri di riferimento settoriali.

5.   Il piano di riorganizzazione aziendale comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

diagnosi dettagliata dei fattori e dei problemi che hanno portato l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), al dissesto o al rischio di dissesto e delle circostanze che hanno determinato le difficoltà incontrate;

b)

descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che saranno adottate;

c)

calendario per l’attuazione di tali misure.

6.   Le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), possono comprendere:

a)

la riorganizzazione delle attività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

b)

modifiche dei sistemi operativi e dell’infrastruttura in seno all’ente;

c)

la dismissione delle attività in perdita;

d)

la ristrutturazione delle attività esistenti che possono diventare competitive;

e)

la vendita di attività o di linee di business.

7.   Entro un mese dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale, l’autorità di risoluzione competente valuta la probabilità che il piano, se attuato, ripristinerà la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d). La valutazione è completata d’intesa con l’autorità competente.

Se l’autorità di risoluzione e l’autorità competente concludono che la sua attuazione possa conseguire tale obiettivo, l’autorità di risoluzione approva il piano.

8.   Se non è convinta che l’attuazione del piano possa conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 7, l’autorità di risoluzione, d’intesa con l’autorità competente, comunica le proprie perplessità all’organo di amministrazione o alla persone o alle persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, e gli impone di modificare il piano in modo da tenerne conto.

9.   Entro due settimane dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 8, l’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, sottopongono un piano modificato all’approvazione dell’autorità di risoluzione. L’autorità di risoluzione valuta il piano modificato e comunica all’organo di amministrazione o alla persona o alle persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, entro una settimana se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto delle perplessità espresse o se occorre apportarvi ulteriori modifiche.

10.   L’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, attuano il piano di riorganizzazione approvato dall’autorità di risoluzione e dall’autorità competente e presentano almeno ogni sei mesi una relazione all’autorità di risoluzione sui progressi compiuti nell’attuazione del piano.

11.   Se necessario, secondo l’autorità di risoluzione d’intesa con l’autorità competente, per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 4, l’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, la direzione o l’amministratore rivedono il piano e sottopongono le eventuali revisioni all’approvazione dell’autorità di risoluzione.

12.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale a norma del paragrafo 5; e

b)

il contenuto minimo delle relazioni a norma del paragrafo 10.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

13.   Entro il 3 gennaio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare i criteri minimi che deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 7.

14.   Tenendo conto, se del caso, dell’esperienza acquisita nell’applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 13, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare ulteriormente i criteri minimi che deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 7.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sottosezione 4

Strumento del bail-in: disposizioni accessorie

Articolo 53

Effetto del bail-in

1.   Gli Stati membri provvedono a che, quando un’autorità di risoluzione esercita uno dei poteri di cui all’articolo 59, paragrafo 2 e all’articolo 63, paragrafo 1, lettere da e) a i), la svalutazione del capitale o dell’importo dovuto non ancora corrisposto, la conversione o la cancellazione abbiano effetto e siano immediatamente vincolanti per l’ente soggetto a risoluzione e per i creditori e azionisti interessati.

2.   Gli Stati membri provvedono a che l’autorità di risoluzione abbia il potere di portare a termine o chiedere che siano portati a termine tutti i compiti amministrativi e procedurali necessari per rendere effettivo l’esercizio di uno dei poteri di cui all’articolo 59, paragrafo 2, e all’articolo 63, paragrafo 1, lettere da e) a i), ivi inclusi:

a)

la modifica di tutti gli archivi pertinenti;

b)

la cancellazione dal listino di borsa o la rimozione dalle negoziazioni di azioni o altri titoli di proprietà o strumenti di debito;

c)

l’iscrizione nel listino di borsa o l’ammissione alla negoziazione di nuove azioni o altri titoli di proprietà;

d)

la reinscrizione nel listino di borsa o la riammissione di eventuali strumenti di debito che sono stati oggetto di svalutazione, senza il requisito di pubblicare un prospetto ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

3.   Se un’autorità di risoluzione svaluta a zero il valore nominale o l’importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività mediante l’esercizio del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera e), tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento in cui è esercitato tale potere, non sono ancora maturati, sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili nel corso di procedure successive in relazione all’ente soggetto a risoluzione né a qualsiasi entità succeditrice nell’ambito di una futura liquidazione.

4.   Qualora un’autorità di risoluzione svaluti, ma non azzeri, il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto relativo a una passività esercitando il potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera e):

a)

la passività è ridotta nella misura dell’importo svalutato;

b)

il pertinente strumento o accordo che ha istituito la passività originaria resta valido in relazione al valore nominale residuo o all’importo ancora non corrisposto rispetto alla passività, fatte salve eventuali modifiche dell’importo degli interessi da pagare onde rispecchiare la svalutazione del valore nominale ed eventuali successive modifiche dei termini apportate dall’autorità di risoluzione mediante l’esercizio del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera j).

Articolo 54

Rimozione degli ostacoli procedurali al bail-in

1.   Fatto salvo l’articolo 63, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri impongono, se del caso, agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di mantenere in qualsiasi momento un importo di capitale azionario autorizzato sufficiente o altri strumenti del capitale primario di classe 1 affinché, qualora l’autorità di risoluzione eserciti i poteri di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettere e) ed f), in relazione a un ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o a qualsiasi delle sue filiazioni, non sia preclusa all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), la facoltà di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà in volume sufficiente a garantire che la conversione delle passività in azioni o in altri titoli di proprietà possa svolgersi efficacemente.

2.   Le autorità di risoluzione valutano l’opportunità di imporre per un dato ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), l’obbligo stabilito al paragrafo 1 nel contesto dell’elaborazione e del mantenimento del piano di risoluzione che riguarda tale ente o gruppo, tenendo conto, in particolare, delle azioni di risoluzione ivi previste. Se il piano di risoluzione prevede la possibilità di applicare lo strumento del bail-in, le autorità verificano che il capitale azionario autorizzato o altri strumenti del capitale primario di classe 1 siano sufficienti a coprire la somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c).

3.   Gli Stati membri provvedono ad assicurare che non vi siano ostacoli procedurali alla conversione delle passività in azioni o altri titoli di proprietà esistenti in virtù del loro atto costitutivo o del loro statuto, compresi i diritti di opzione per gli azionisti o i requisiti riguardanti il consenso degli azionisti a un aumento di capitale.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicate le modifiche delle direttive 82/891/CEE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE e della direttiva 2012/30/UE di cui al titolo X della presente direttiva.

Articolo 55

Riconoscimento contrattuale del bail-in

1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell’accordo che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare la svalutazione, la conversione e i poteri di modifica della scadenza dei titoli di debito o di variare i pagamenti degli interessi e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell’importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate da un’autorità di risoluzione mediante l’esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività:

a)

non sia esclusa a norma dell’articolo 44, paragrafo 2;

b)

non sia un deposito ai sensi dell’articolo 108, lettera a);

c)

siano disciplinate dal diritto di uno Stato terzo; e

d)

siano emesse o stipulate dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.

Il primo comma non si applica se l’autorità di risoluzione di uno Stato membro determina che le passività o gli strumenti di cui al primo comma possono essere soggetti a poteri di svalutazione e di conversione da parte dell’autorità di risoluzione di uno Stato membro conformemente alla normativa del paese terzo o a un accordo vincolante concluso con tale paese terzo.

Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano imporre agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di fornire alle autorità un parere giuridico relativo all’applicabilità giuridica e all’efficacia di tale condizione.

2.   Il fatto che un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non includa nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente una clausola a norma del paragrafo 1 non osta a che l’autorità di risoluzione eserciti i poteri di svalutazione e di conversione rispetto a tale passività.

3.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di determinare ulteriormente l’elenco delle passività alle quali si applica l’esenzione di cui al paragrafo 1 e il contenuto della clausola imposta da tale paragrafo, tenendo conto dei diversi modelli di business delle banche.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 56

Strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria

1.   Gli Stati membri possono fornire sostegno finanziario pubblico straordinario mediante strumenti di stabilizzazione finanziaria aggiuntivi conformi al paragrafo 3 del presente articolo, all’articolo 37, paragrafo 10, e alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, al fine di partecipare alla risoluzione di un ente creditizio o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) c) o d), anche intervenendo direttamente per evitarne la liquidazione, al fine di realizzare gli obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 31, paragrafo 2, in relazione allo Stato membro o dell’Unione nel suo insieme. Tali interventi sono eseguiti sotto la guida del ministero competente o del governo in stretta collaborazione con l’autorità di risoluzione.

2.   Onde garantire l’efficacia degli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, gli Stati membri assicurano che i loro ministeri competenti o i governi dispongano dei pertinenti poteri di risoluzione previsti dagli articoli da 63 a 72 e provvedono a che siano d’applicazione gli articoli 66, 68, 83 e 117.

3.   Gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria devono rappresentare una soluzione di ultima istanza dopo aver valutato e utilizzato, nella massima misura possibile consentita dal mantenimento della stabilità finanziaria, gli altri strumenti di risoluzione, secondo le determinazioni assunte dal ministero competente o dal governo previa consultazione dell’autorità di risoluzione.

4.   Quando applicano gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, gli Stati membri assicurano che i loro ministeri competenti o i governi e l’autorità di risoluzione applichino gli strumenti soltanto se sussistono tutte le condizioni stabilite all’articolo 32, paragrafo 1, nonché una delle condizioni seguenti:

a)

il ministero competente o il governo e l’autorità di risoluzione, previa consultazione della banca centrale e dell’autorità competente, stabiliscono che l’applicazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria;

b)

il ministero competente o il governo e l’autorità di risoluzione stabiliscono che l’applicazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l’interesse pubblico, laddove l’ente abbia già precedentemente ricevuto un’assistenza straordinaria alla liquidità da parte della banca centrale;

c)

con riferimento allo strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea, il ministero competente o il governo, previa consultazione con l’autorità competente e l’autorità di risoluzione, stabilisce che l’applicazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l’interesse pubblico, laddove l’ente abbia già beneficiato dello strumento pubblico di sostegno al capitale.

5.   Gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria consistono:

a)

nello strumento pubblico di sostegno al capitale di cui all’articolo 57;

b)

nello strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea di cui all’articolo 58.

Articolo 57

Strumento pubblico di sostegno al capitale

1.   Nel rispetto del diritto societario nazionale, gli Stati membri possono partecipare alla ricapitalizzazione di un ente o di un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva mettendo a disposizione di questi ultimi capitali in cambio dei seguenti strumenti, fermi restando i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013:

a)

strumenti del capitale primario di classe 1;

b)

strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2.

2.   Gli Stati membri, nella misura in cui la loro quota detenuta in un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), lo consenta, assicurano che tali enti o entità soggetti/e allo strumento pubblico di sostegno al capitale conformemente al presente articolo siano gestiti/e su base commerciale e professionale.

3.   Quando lo Stato membro fornisce lo strumento di sostegno pubblico al capitale conformemente al presente articolo, provvede a che la sua partecipazione nell’ente o nell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), sia ceduto/a al settore privato non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.

Articolo 58

Strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea

1.   Gli Stati membri possono sottoporre un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a proprietà pubblica temporanea.

2.   A tal fine, essi possono eseguire uno o più ordini di trasferimento azionario in cui il cessionario sia:

a)

un rappresentante designato dello Stato membro; oppure

b)

una società interamente di proprietà dello Stato membro.

3.   Gli Stati membri provvedono a che gli enti o le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soggette allo strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea conformemente al presente articolo siano gestiti su base commerciale e professionale e siano ceduti al settore pubblico non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.

CAPO V

Svalutazione degli strumenti di capitale

Articolo 59

Obbligo di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale

1.   Il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale pertinenti può essere esercitato:

a)

indipendentemente da un’azione di risoluzione; oppure

b)

in combinazione con un’azione di risoluzione, se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 32 e 33.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale pertinenti in azioni o altri titoli di proprietà degli enti e delle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

3.   Gli Stati membri impongono alle autorità di risoluzione l’obbligo di esercitare senza indugio il potere di svalutazione o di conversione conformemente all’articolo 60 in relazione agli strumenti di capitale pertinenti emessi da un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), quando si verificano una o più delle circostanze seguenti:

a)

è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 32 e 33 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione;

b)

l’autorità appropriata determina che il mancato esercizio di tale potere rispetto agli strumenti di capitale pertinenti decreterebbe l’insostenibilità economica dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

c)

nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, l’autorità appropriata dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità appropriata dello Stato membro della filiazione determinano congiuntamente, sotto forma di decisione congiunta conformemente all’articolo 92, paragrafi 3 e 4, che il mancato esercizio del potere di svalutazione in relazione a detti strumenti decreterebbe l’insostenibilità economica del gruppo;

d)

nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti di capitale siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello di impresa madre o su base consolidata, l’autorità appropriata dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata determina che il mancato esercizio del potere di svalutazione o di conversione in relazione a detti strumenti decreterebbe l’insostenibilità economica del gruppo;

e)

l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii).

4.   Ai fini del paragrafo 3, si considera che un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un gruppo non è più economicamente sostenibile unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o il gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto;

b)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi azione, compresi interventi alternativi del settore privato o un’azione di vigilanza (incluse le misure di intervento precoce), singolarmente o in combinazione con un’azione di risoluzione, che siano diverse dalla svalutazione o dalla conversione degli strumenti di capitale, permettano di evitare il dissesto dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o del gruppo in tempi ragionevoli.

5.   Ai fini del presente articolo, paragrafo 4, lettera a), l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è considerato o considerata in dissesto o a rischio di dissesto qualora si verifichino una o più situazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 4.

6.   Ai fini del paragrafo 4, lettera a), il gruppo è considerato in dissesto o a rischio di dissesto qualora violi, o vi siano elementi oggettivi tali da far ritenere che nel prossimo futuro violerà, i requisiti prudenziali consolidati in modo tale da giustificare un’azione da parte dell’autorità competente poiché, tra l’altro, il gruppo ha subito o rischia di subire perdite tali da privarlo dell’intero patrimonio o di una parte significativa dello stesso.

7.   Uno strumento di capitale pertinente emesso da una filiazione non è svalutato in misura superiore o convertito a condizioni meno favorevoli, a norma del paragrafo 3, lettera c), rispetto alla misura in cui sono stati svalutati o alle condizioni alle quali sono stati convertiti strumenti di capitale dello stesso rango a livello di impresa madre.

8.   Qualora proceda alla determinazione di cui al presente articolo, paragrafo 3, l’autorità appropriata ne informa immediatamente l’autorità di risoluzione competente dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in questione, se non è essa stessa a svolgere tale funzione.

9.   L’autorità appropriata adempie agli obblighi di notifica e di consultazione stabiliti all’articolo 62 prima di procedere alla determinazione di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera c), in relazione a una filiazione che emette strumenti di capitale pertinenti riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata.

10.   Prima di esercitare il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale, le autorità di risoluzione provvedono a che sia effettuata una valutazione delle attività e delle passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), conformemente all’articolo 36. Tale valutazione costituisce la base per il calcolo della svalutazione da applicare agli strumenti di capitale pertinenti al fine di assorbire le perdite, nonché del livello di conversione da applicare agli strumenti di capitale pertinenti al fine di ricapitalizzare l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

Articolo 60

Disciplina della svalutazione o della conversione degli strumenti di capitale

1.   Nell’adempiere all’obbligo stabilito all’articolo 59, le autorità di risoluzione esercitano il potere di svalutazione o di conversione, secondo l’ordine di priorità dei crediti con procedura ordinaria di insolvenza, in modo da ottenere i risultati seguenti:

a)

gli elementi di capitale primario di classe 1 sono svalutati per primi in proporzione alle perdite e nella misura della loro capacità e l’autorità di risoluzione adotta una o entrambe le azioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, in relazione ai detentori di strumenti del capitale primario di classe 1;

b)

il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 31 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;

c)

il valore nominale degli strumenti di classe 2 è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 31 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti.

2.   Ove il valore nominale degli strumenti di capitale pertinenti sia svalutato:

a)

la svalutazione di tale valore nominale è permanente, fatta salva ogni eventuale rivalutazione conformemente al meccanismo di rimborso dei creditori di cui all’articolo 46, paragrafo 3;

b)

non resta alcun obbligo nei confronti del detentore dello strumento di capitale pertinente in base all’importo dello strumento soggetto a svalutazione o in connessione ad esso, eccetto gli eventuali obblighi già maturati e l’eventuale responsabilità per danni che può emergere da un ricorso avverso la legittimità dell’esercizio del potere di svalutazione.

c)

ai detentori degli strumenti di capitale pertinenti non è versata alcuna compensazione eccetto a norma del paragrafo 3.

La lettera b) lascia impregiudicata la fornitura di strumenti del capitale primario di classe 1 al detentore degli strumenti di capitale pertinenti a norma del paragrafo 3.

3.   Al fine di effettuare una conversione degli strumenti di capitale pertinenti a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera b), le autorità di risoluzione possono imporre agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di emettere strumenti del capitale primario di classe 1 da destinare ai detentori di strumenti di capitale pertinenti. Gli strumenti di capitale pertinenti possono essere convertiti unicamente purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

gli strumenti del capitale primario di classe 1 sono emessi dall’ente o dall’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o da un’impresa madre dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), con l’accordo dell’autorità di risoluzione dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o, se del caso, dell’autorità di risoluzione dell’impresa madre;

b)

gli strumenti del capitale primario di classe 1 sono emessi prima che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), emetta azioni o altri titoli di proprietà a fini di apporto di capitale da parte dello Stato o di entità statali;

c)

gli strumenti del capitale primario di classe 1 sono attribuiti e trasferiti senza indugio in seguito all’esercizio del potere di conversione;

d)

il tasso di conversione che determina il numero degli strumenti del capitale primario di classe 1 forniti per ciascuno strumento di capitale pertinente è conforme ai principi stabiliti nell’articolo 50 e agli orientamenti elaborati dall’ABE a norma dell’articolo 50, paragrafo 4.

4.   Ai fini della fornitura di strumenti del capitale primario di classe 1 a norma del paragrafo 3, le autorità di risoluzione possono imporre agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di tenere a disposizione, in qualsiasi momento, l’autorizzazione preliminare necessaria per l’emissione del numero pertinente di strumenti del capitale primario di classe 1.

5.   Qualora un ente soddisfi le condizioni per la risoluzione e l’autorità di risoluzione decida di applicargli uno strumento di risoluzione, prima di applicare lo strumento detta autorità ottempera all’obbligo stabilito all’articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 61

Autorità competenti della determinazione

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti delle determinazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 3, siano quelle specificate nel presente articolo.

2.   Ciascuno Stato membro designa nel diritto nazionale l’autorità appropriata competente delle determinazioni a norma dell’articolo 59. L’autorità appropriata può essere l’autorità competente o l’autorità di risoluzione, conformemente all’articolo 32.

3.   Qualora gli strumenti di capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente della determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3, è l’autorità appropriata dello Stato membro in cui l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è stato/a autorizzato/a a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE.

4.   Qualora gli strumenti di capitale pertinenti siano emessi da un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che costituisce una filiazione e sono riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, l’autorità competente delle determinazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 3, è la seguente:

a)

è responsabile delle determinazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 3, lettera b), della presente direttiva l’autorità appropriata dello Stato membro in cui l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva che ha emesso tali strumenti è stabilito/a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE;

b)

sono responsabili della determinazione congiunta sotto forma di decisione congiunta di cui all’articolo 59, paragrafo 3, lettera c), della presente direttiva, l’autorità competente dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità appropriata dello Stato membro in cui l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva che ha emesso tali strumenti è stabilito/a a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 62

Applicazione a livello consolidato: procedura per la determinazione

1.   Gli Stati membri provvedono a che, prima di procedere alla determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), in relazione ad una filiazione che emette strumenti di capitale pertinenti riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, le autorità appropriate adempiano agli obblighi seguenti:

a)

l’autorità appropriata che vaglia l’ipotesi di procedere a una determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), ne informa senza indugio l’autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, l’autorità appropriata dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità di vigilanza su base consolidata;

b)

l’autorità appropriata che vaglia l’ipotesi di procedere a una determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3, lettera c), ne informa senza indugio l’autorità competente responsabile di ciascun ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che ha emesso gli strumenti di capitale pertinenti in relazione ai quali dev’essere esercitato il potere di svalutazione o di conversione se è effettuata la determinazione e, se diverse, le autorità appropriate dello Stato membro in cui sono ubicate dette autorità competenti e l’autorità di vigilanza su base consolidata.

2.   Nell’assumere una determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3, lettera c), d) o e), in caso di risoluzione di un ente o di un gruppo con attività transfrontaliera, le autorità appropriate considerano il potenziale impatto della risoluzione in tutti gli Stati membri in cui l’ente o il gruppo operano.

3.   L’autorità appropriata correda la notifica effettuata a norma del paragrafo 1 con una spiegazione dei motivi che l’hanno indotta a vagliare l’ipotesi di procedere alla determinazione in questione.

4.   Una volta effettuata la notifica a norma del paragrafo 1, l’autorità appropriata valuta, previa consultazione con le autorità competenti informate, gli aspetti seguenti:

a)

eventuale disponibilità di una misura alternativa all’esercizio del potere di svalutazione o di conversione a norma dell’articolo 59, paragrafo 3;

b)

praticabilità di una siffatta misura alternativa, se esistente;

c)

eventualità che siffatta misura alternativa, se praticabile, presenti prospettive realistiche di risolvere in tempi consoni le circostanze che altrimenti imporrebbero una determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3.

5.   Ai fini del presente articolo, paragrafo 4, per misura alternativa s’intende una misura d’intervento precoce di cui all’articolo 27 della presente direttiva, una misura di cui all’articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE ovvero un trasferimento di fondi o di capitale in provenienza dall’impresa madre.

6.   L’autorità appropriata che, previa consultazione con le autorità informate, valuta, a norma del paragrafo 4, che una o più misure alternative siano disponibili, siano praticabili e permettano di ottenere i risultati di cui a detto paragrafo, lettera c), provvede a che dette misure siano applicate.

7.   Laddove, in un caso di cui al paragrafo 1, lettera a), e a norma del paragrafo 4 del presente articolo, l’autorità appropriata, previa consultazione con le autorità informate, valuti che non sono disponibili misure alternative che permettano di ottenere i risultati di cui al paragrafo 4, lettera c), l’autorità preposta decide dell’opportunità della determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3, al vaglio.

8.   Se l’autorità appropriata decide di procedere a una determinazione a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, lettera c), essa lo notifica immediatamente alle autorità appropriate dello Stato membro in cui sono ubicate le filiazioni interessate e la determinazione assume la forma di una decisione congiunta di cui all’articolo 92, paragrafi 3 e 4. In assenza di una decisione congiunta non si procede ad alcuna determinazione ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3, lettera c).

9.   Le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui ciascuna delle filiazioni interessate è ubicata attuano prontamente una decisione di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale conformemente al presente articolo, tenendo debitamente conto dell’urgenza della situazione.

CAPO VI

Poteri di risoluzione

Articolo 63

Poteri generali

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano di tutti i poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che soddisfano le condizioni applicabili per la risoluzione. In particolare, tali autorità dispongono dei seguenti poteri di risoluzione, che esse possono esercitare singolarmente o in combinazione:

a)

potere di esigere da qualunque ente le informazioni necessarie per decidere e predisporre un’azione di risoluzione, compresi aggiornamenti ed integrazioni delle informazioni comunicate nei piani di risoluzione e compresa l’acquisizione di informazioni tramite ispezioni in loco;

b)

potere di assumere il controllo dell’ente soggetto a risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai suoi azionisti, ai suoi altri proprietari e al suo organo di amministrazione;

c)

potere di trasferire azioni o altri titoli di proprietà emessi dall’ente soggetto a risoluzione;

d)

potere di cedere a un’altra entità, con il suo consenso, diritti, attività o passività dell’ente soggetto a risoluzione;

e)

potere di svalutare, anche azzerandolo, il valore nominale o l’importo dovuto ancora non corrisposto a fronte delle passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione;

f)

potere di convertire le passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione in azioni o altri titoli di proprietà di tale ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di un ente impresa madre pertinente o di un ente-ponte al quale sono cedute le attività, diritti o passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

g)

potere di cancellare i titoli di debito emesso dall’ente soggetto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite subordinate alle disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 2;

h)

potere di svalutare, anche a zero, l’importo nominale delle azioni o altri titoli di proprietà di un ente soggetto a risoluzione e di cancellare tali azioni o altri titoli di proprietà;

i)

potere d’imporre all’ente soggetto a risoluzione o a un ente impresa madre pertinente di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà ovvero altri strumenti di capitale, compresi azioni privilegiate e strumenti convertibili contingenti;

j)

potere di modificare o cambiare la scadenza dei titoli di debito e di altre passività ammissibili emessi dall’ente soggetto a risoluzione oppure modificare l’importo degli interessi pagabili nel quadro di tali strumenti e di altre passività ammissibili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio, tranne per le passività garantite soggette all’articolo 44, paragrafo 2;

k)

il potere di liquidare per close-out ed estinguere contratti finanziari o contratti derivati ai fini dell’applicazione dell’articolo 49;

l)

potere di rimuovere o sostituire l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione;

m)

potere di imporre all’autorità competente di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell’acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all’articolo 22 della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 12 della direttiva 2014/65/UE.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che, nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione non siano assoggettate ad alcuno dei seguenti obblighi che sarebbero altrimenti d’applicazione a norma di legge o contratto o altro:

a)

fatti salvi l’articolo 3, paragrafo 6, e l’articolo 85, paragrafo 1, l’obbligo di ottenere il consenso o l’approvazione da parte di qualsiasi persona pubblica o privata, compresi gli azionisti o i creditori dell’ente soggetto a risoluzione;

b)

prima dell’esercizio del potere, l’obbligo procedurale di notificare determinate persone, compreso l’obbligo di pubblicare eventuali avvisi o prospetti, ovvero di depositare o registrare documenti con altre autorità.

In particolare, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano esercitare i poteri di cui al presente articolo ai fini della cessione degli strumenti finanziari, dei diritti, attività o passività in questione, a prescindere da qualsiasi limitazione od obbligo di consenso altrimenti applicabili.

Il primo comma, lettera b), lascia impregiudicati gli obblighi stabiliti agli articoli 81 e 83 e gli obblighi di notifica previsti dalla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.

3.   Gli Stati membri provvedono a che, nella misura in cui uno qualsiasi dei poteri elencati nel presente articolo, paragrafo 1, non sia applicabile a un’entità che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva a causa della sua forma giuridica specifica, le autorità di risoluzione abbiano poteri il più possibile simili, anche riguardo ai loro effetti.

4.   Gli Stati membri provvedono a che, quando le autorità di risoluzione esercitano i poteri di cui al paragrafo 3, le salvaguardie di cui alla presente direttiva, o le salvaguardie aventi il medesimo effetto, si applichino alle persone interessate, compresi gli azionisti, i creditori e le controparti.

Articolo 64

Poteri accessori

1.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’esercizio del potere di risoluzione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di:

a)

prevedere che la cessione avvenga, fatto salvo l’articolo 78, scevra da qualsiasi passività o gravame sugli strumenti finanziari, i diritti, attività o passività che ne sono oggetto; a tal fine, qualsiasi diritto di compensazione ai sensi della presente direttiva non è considerato passività o gravame;

b)

cancellare i diritti ad acquisire ulteriori azioni o altri titoli di proprietà;

c)

imporre all’autorità pertinente di interrompere o sospendere l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla quotazione ufficiale degli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

d)

prevedere che il ricevente sia trattato alla stregua dell’ente soggetto a risoluzione per quando riguarda tutti i suoi diritti o obbligazioni ovvero le azioni da esso avviate, compresi, fatti salvi gli articoli 38 e 40, gli eventuali diritti o obbligazioni relativi alla partecipazione alle infrastrutture del mercato;

e)

imporre all’ente soggetto a risoluzione o al ricevente di fornirsi vicendevolmente informazioni e assistenza; e

f)

annullare o modificare le clausole di un contratto di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte, o sostituire una delle parti con il ricevente.

2.   Le autorità di risoluzione esercitano i poteri di cui al paragrafo 1, laddove l’autorità di risoluzione lo reputi opportuno per contribuire all’efficacia di un’azione di risoluzione o alla realizzazione di uno o più obiettivi della risoluzione.

3.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’esercizio di un potere di risoluzione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di prevedere i meccanismi di garanzia della continuità operativa necessari per assicurare che l’azione di risoluzione sia efficace e, se del caso, che il ricevente possa esercitare l’attività d’impresa che gli è stata ceduta. I meccanismi di garanzia della continuità operativa comprendono in particolare:

a)

la continuità dei contratti stipulati dall’ente soggetto a risoluzione, in modo che il ricevente ne assuma diritti e passività riguardo a ciascuno strumento finanziario, diritto, attività o passività ceduti e si sostituisca, esplicitamente o implicitamente, all’ente soggetto a risoluzione in tutti i pertinenti atti contrattuali;

b)

la sostituzione dell’ente soggetto a risoluzione con il ricevente nei procedimenti giudiziari vertenti su strumenti finanziari, diritti, attività o passività ceduti.

4.   I poteri di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3, lettera b), lasciano impregiudicati:

a)

il diritto del dipendente dell’ente soggetto a risoluzione di risolvere il contratto di lavoro;

b)

fatti salvi gli articoli 69, 70 e 71, il diritto di una parte contrattuale di esercitare i diritti che dal contratto derivano, compreso il diritto di recesso, se le clausole dello stesso gliene conferiscono il diritto in conseguenza di un atto o di un’omissione compiuti dall’ente soggetto a risoluzione prima della cessione in questione ovvero dal ricevente dopo di essa.

Articolo 65

Potere di richiedere la fornitura di servizi e meccanismi

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di richiedere a un ente soggetto a risoluzione o a un’entità del gruppo di tale ente, di fornire i servizi o meccanismi necessari per consentire al ricevente di esercitare efficacemente l’attività che gli è stata ceduta.

Il primo comma si applica anche qualora l’ente soggetto a risoluzione o l’entità pertinente del gruppo sia soggetto/a a procedura ordinaria d’insolvenza.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità di risoluzione dispongano del potere di obbligare le entità del gruppo stabilite nel loro territorio a rispettare gli obblighi che autorità omologhe di altri Stati membri hanno imposto loro a norma del paragrafo 1.

3.   I servizi e i meccanismi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono circoscritti ai servizi e dispositivi operativi e non includono alcuna forma di sostegno finanziario.

4.   I servizi e i meccanismi ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono forniti alle seguenti condizioni:

a)

alle stesse condizioni, se i servizi e i meccanismi erano forniti, in forza di un accordo, all’ente soggetto a risoluzione immediatamente prima dell’avvio dell’azione di risoluzione per la durata di tale accordo;

b)

a condizioni ragionevoli, in assenza di accordo o dopo la scadenza dello stesso.

5.   Entro IL 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare l’elenco minimo di servizi o meccanismi necessari per consentire al ricevente di esercitare efficacemente l’attività che gli è stata ceduta.

Articolo 66

Potere di dare esecuzione alle misure di gestione o di prevenzione delle crisi disposte da altri Stati membri

1.   Gli Stati membri assicurano che, se la cessione di azioni, di altri titoli di proprietà o di attività, diritti e passività comprende attività ubicate in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità di risoluzione ovvero comprende diritti o passività ai sensi del diritto di uno Stato membro diverso da quello dell’autorità di risoluzione, la cessione sia effettuata in tale altro Stato membro ovvero ai sensi della sua normativa.

2.   Gli Stati membri forniscono all’autorità di risoluzione che ha effettuato o intende effettuare la cessione tutta l’assistenza ragionevolmente possibile affinché le azioni o gli altri titoli di proprietà ovvero le attività, diritti e passività siano ceduti al ricevente in conformità delle disposizioni applicabili del diritto nazionale.

3.   Gli Stati membri provvedono a che nessuna disposizione di legge dello Stato membro in cui le attività sono ubicate o della legge che disciplina le azioni, altri titoli di proprietà, i diritti o le passività conferisca agli azionisti, ai creditori e terzi interessati dalla cessione di azioni, altri titoli di proprietà o attività, diritti e passività di cui al paragrafo 1 il diritto di impedire, contestare o annullare la cessione.

4.   Se l’autorità di risoluzione di uno Stato membro (Stato membro A) esercita i poteri di svalutazione o di conversione, anche in relazione a strumenti di capitale ai sensi dell’articolo 59, e le passività ammissibili o gli strumenti di capitale pertinenti dell’ente soggetto a risoluzione comprendono:

a)

strumenti o passività disciplinati dal diritto di uno Stato membro diverso dallo Stato dell’autorità di risoluzione che ha esercitato i poteri di svalutazione o di conversione (Stato membro B);

b)

passività dovute a creditori situati nello Stato membro B.

Lo Stato membro B provvede a che il valore nominale di tali passività o strumenti sia svalutato, o le passività o strumenti siano convertiti, in conformità dell’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione da parte dell’autorità di risoluzione dello Stato membro A.

5.   Gli Stati membri provvedono a che i creditori interessati dall’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione di cui al paragrafo 4 non abbiano il diritto, in applicazione di una disposizione legislativa dello Stato membro B, di contestare la svalutazione del valore nominale dello strumento o passività ovvero, secondo il caso, la sua conversione.

6.   Ciascuno Stato membro assicura che gli elementi seguenti siano determinati conformemente al diritto dello Stato membro dell’autorità di risoluzione:

a)

diritto degli azionisti, dei creditori e dei terzi di contestare, presentando ricorso a norma dell’articolo 85, la cessione di azioni, altri titoli di proprietà o attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)

diritto dei creditori di contestare, presentando ricorso a norma dell’articolo 85, la svalutazione o la conversione del valore nominale di uno strumento o di una passività di cui al presente articolo, paragrafo 4, lettera a) o b);

c)

le salvaguardie per le cessioni parziali, di cui al capo VII, in relazione ad attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1.

Articolo 67

Potere riguardo ad attività, diritti, passività, azioni e altri titoli di proprietà ubicati in paesi terzi

1.   Gli Stati membri provvedono a che, laddove l’azione di risoluzione comporti iniziative riguardo alle attività ubicate in un paese terzo ovvero azioni, altri titoli di proprietà, diritti o passività disciplinati dal diritto di un paese terzo, le autorità di risoluzione possono esigere che:

a)

l’amministratore, il curatore o altra persona che esercita il controllo sull’ente soggetto a risoluzione e il ricevente adottino tutte le misure necessarie affinché la cessione, la svalutazione, la conversione o l’azione acquistino efficacia;

b)

l’amministratore, il curatore o altra persona che esercita il controllo sull’ente soggetto a risoluzione detenga le azioni, altri titoli di proprietà, le attività o i diritti ovvero ad assolvere le passività per conto del ricevente fino a che la cessione, la svalutazione, la conversione o l’azione acquistino efficacia;

c)

le spese ragionevoli sostenute regolarmente dal ricevente per attuare le misure di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), siano coperte con qualsiasi delle modalità di cui all’articolo 37, paragrafo 7.

2.   Qualora l’autorità di risoluzione valuti che, nonostante tutte le misure necessarie adottate dall’amministratore, dal ricevente o da altre persone conformemente al paragrafo 1, lettera a), è estremamente improbabile che il trasferimento, la conversione o l’azione acquisti efficacia riguardo a talune attività ubicate in un paese terzo o talune azioni, altri titoli di proprietà, diritti o passibilità ai sensi del diritto di un paese terzo, l’autorità di risoluzione non procede con il trasferimento, alla svalutazione, alla conversione o all’azione. Se ha già ordinato il trasferimento, la svalutazione, la conversione o l’azione, tale ordine è nullo nei confronti delle attività, delle azioni, dei titoli di proprietà, dei diritti o delle passività in questione.

Articolo 68

Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di intervento precoce e risoluzione

1.   Una misura di prevenzione o una misura di gestione della crisi, adottata in relazione a un’entità ai sensi della presente direttiva, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente legato all’applicazione di tale misura, non è di per sé considerata, nell’ambito di un contratto stipulato dall’entità, come evento determinante l’escussione della garanzia ai sensi della direttiva 2002/47/CE, né come procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, posto che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali.

Inoltre, una misura di prevenzione o la misura di gestione della crisi non è di per sé considerata come evento determinante l’escussione della garanzia, né come procedura di insolvenza ai sensi di un contratto stipulato da:

a)

una filiazione dell’ente comprendente obblighi che sono garantiti o altrimenti sostenuti dall’impresa madre o da un’entità del gruppo; o

b)

un’entità dello stesso gruppo dell’ente comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci.

2.   Se la procedura di risoluzione di un paese terzo è riconosciuta conforme all’articolo 94, o altrimenti se un’autorità di risoluzione lo decide, tale procedure costituisce una misura di gestione della crisi ai fini del presente articolo.

3.   A condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, una misura di prevenzione o gestione della crisi, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura, non consente di per sé a nessuno di:

a)

esercitare alcun diritto di estinzione, sospensione, modifica, netting o compensazione, anche in relazione a un contratto stipulato da:

i)

una filiazione, i cui obblighi sono garantiti o altrimenti sostenuti da un’entità del gruppo;

ii)

un’entità del gruppo comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci;

b)

entrare in possesso di beni dell’ente o dell’entità interessato/a di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un’entità del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci, esercitare un controllo o far valere una garanzia su di essi;

c)

incidere sui diritti contrattuali dell’ente o dell’entità interessato/a di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un’entità del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di una persona di avviare una delle iniziative di cui al paragrafo 3, qualora il diritto in questione sorga in virtù di un evento diverso dalla misura di prevenzione della crisi, dalla misura di gestione della crisi o dal verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura.

5.   Una sospensione o restrizione a norma dell’articolo 69, 70 o 71 non costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale ai fini del presente articolo, paragrafi 1 e 2.

6.   Le disposizioni contenute nel presente articolo si considerano norme di applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (34).

Articolo 69

Potere di sospendere taluni obblighi

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di sospensione ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’ente, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte.

2.   Nel caso in cui si fosse dovuto adempiere a un obbligo di pagamento o di consegna nel corso del periodo di sospensione, l’obbligo di pagamento o di consegna si applica immediatamente dopo la scadenza del periodo di sospensione.

3.   Se gli obblighi di pagamento o di consegna di un ente soggetto a risoluzione a norma di un contratto sono sospesi in virtù del paragrafo 1, gli obblighi di pagamento o di consegna delle controparti dell’ente soggetto a risoluzione in virtù di tale contratto sono sospesi per lo stesso periodo.

4.   La sospensione a norma del paragrafo 1 non si applica:

a)

ai depositi ammissibili;

b)

agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE, delle controparti centrali e delle banche centrali;

c)

ai crediti ammissibili ai fini della direttiva 97/9/CE.

5.   Nell’esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell’impatto che l’esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.

Articolo 70

Potere di limitare l’opponibilità dei diritti di garanzia

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di limitare, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di restrizione ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’ente, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, l’opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti di un ente soggetto a risoluzione in relazione alle sue attività.

2.   Le autorità di risoluzione non esercitano il potere di cui al paragrafo 1 rispetto ai diritti di garanzia di cui i sistemi o gli operatori dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE, le controparti centrali e le banche centrali dispongono in relazione ad attività coperte o fornite mediante margini o garanzie reali dell’ente soggetto a risoluzione.

3.   Nei casi in cui si applica l’articolo 80, le autorità di risoluzione provvedono a che le limitazioni imposte mediante il potere di cui al presente articolo, paragrafo 1, siano coerenti per tutte le entità del gruppo in relazione alle quali è stata avviata un’azione di risoluzione.

4.   Nell’esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell’impatto che l’esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.

Articolo 71

Potere di sospendere temporaneamente i diritti di recesso

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’ente, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere i diritti di recesso di una parte di un contratto con una filiazione di un ente soggetto a risoluzione se:

a)

gli obblighi di cui a tale contratto sono garantiti o altrimenti sostenuti dall’ente soggetto a risoluzione;

b)

i diritti di recesso di cui a tale contratto si basano esclusivamente sull’insolvenza o sulla situazione finanziaria dell’ente soggetto a risoluzione; e

c)

qualora sia stato esercitato o possa essere esercitato il potere di cessione in relazione all’ente soggetto a risoluzione:

i)

tutte le attività e passività della filiazione connessa a tale contratto sono state cedute o possono essere cedute al ricevente e da esso assunte; oppure

ii)

l’autorità di risoluzione tutela altrimenti tali obbligazioni in modo adeguato.

La sospensione decorre dalla pubblicazione di un avviso ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro in cui è stabilito l’ente soggetto a risoluzione, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.

3.   Le sospensioni di cui al paragrafo 1 o 2 non si applicano ai sistemi o agli operatori dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE, alle controparti centrali o alle banche centrali.

4.   Una persona può esercitare il diritto di recesso in virtù di un contratto prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1 o 2 se riceve dall’autorità di risoluzione un avviso in cui è precisato che i diritti e le passività coperti dal contratto non sono:

a)

ceduti a un’altra entità; oppure

b)

soggetti a svalutazione o a conversione al momento dell’applicazione dello strumento del bail-in, conformemente all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a).

5.   Laddove l’autorità di risoluzione esercita il potere di sospendere i diritti di recesso di cui al presente articolo, paragrafo 1 o 2, e se non è stato dato alcun avviso di cui al presente articolo, paragrafo 4, tali diritti possono essere esercitati alla scadenza del periodo di sospensione, fatto salvo l’articolo 68, come segue:

a)

se i diritti e le passività contemplati dal contratto sono stati ceduti a un’altra entità, una controparte può esercitare i diritti di recesso a norma delle clausole di tale contratto soltanto se è in corso o si verifica successivamente un evento determinante l’escussione della garanzia da parte dell’entità ricevente;

b)

se i diritti e le passività contemplati dal contratto restano nell’ente soggetto a risoluzione e l’autorità di risoluzione non ha applicato a tale contratto lo strumento del bail-in a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), una controparte può esercitare i diritti di recesso a norma delle clausole di tale contratto alla scadenza di una sospensione di cui al paragrafo 1.

6.   Nell’esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell’impatto che l’esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.

7.   Le autorità competenti o le autorità di risoluzione possono imporre all’ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari.

Su richiesta di un’autorità competente o di un’autorità di risoluzione, i repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione delle autorità competenti o delle autorità di risoluzione per permettere loro di assolvere alle rispettive responsabilità e ai rispettivi mandati conformemente all’articolo 81 del regolamento (UE) n. 648/2012.

8.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i seguenti elementi ai fini del paragrafo 7:

a)

un insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nelle documentazione particolareggiata; e

b)

circostanze in cui imporre l’obbligo.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 72

Esercizio dei poteri di risoluzione

1.   Gli Stati membri provvedono a che, al fine di avviare un’azione di risoluzione, le autorità di risoluzione siano in grado di esercitare un controllo sull’ente soggetto a risoluzione, in modo da:

a)

fare funzionare e dirigere le attività e i servizi dell’ente soggetto a risoluzione esercitando tutti i poteri dei suoi azionisti e dell’organo di amministrazione; e

b)

gestirne e smaltirne le attività e i beni.

Il controllo di cui al primo comma può essere esercitato direttamente dall’autorità di risoluzione o indirettamente da una o più persone da questa nominata/e. Gli Stati membri assicurano che i diritti di voto conferiti dalle azioni o da altri titoli di proprietà dell’ente soggetto a risoluzione non possano essere esercitati durante il periodo di risoluzione.

2.   Fatto salvo l’articolo 85, paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione siano in grado di avviare un’azione di risoluzione mediante un provvedimento esecutivo conforme alle competenze e procedure amministrative nazionali, senza esercitare il controllo sull’ente soggetto a risoluzione.

3.   Le autorità di risoluzione decidono in ciascun caso particolare dell’opportunità di attuare l’azione di risoluzione servendosi dei mezzi di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, tenuto conto degli obiettivi della risoluzione e dei principi generali che la disciplinano, delle circostanze specifiche dell’ente soggetto a risoluzione in questione e della necessità di agevolare un’efficace risoluzione dei gruppi transfrontalieri.

4.   Le autorità di risoluzione non sono considerate amministratori ombra o amministratori di fatto ai sensi del diritto nazionale.

CAPO VII

Salvaguardie

Articolo 73

Trattamento di azionisti e creditori in caso di cessione parziale e applicazione dello strumento del bail-in

Gli Stati membri assicurano che, in caso di applicazione di uno o più strumenti di risoluzione e in particolare ai fini dell’articolo 75:

a)

tranne nei casi in cui si applica la lettera b), quando le autorità di risoluzione procedono a una cessione solo parziale di diritti, attività e passività dell’ente soggetto a risoluzione, gli azionisti e i creditori i cui crediti non sono stati ceduti ricevono, a soddisfazione dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza immediatamente prima della cessione al momento in cui è stata adottata la decisione di cui all’articolo 82;

b)

quando le autorità di risoluzione applicano lo strumento del bail-in, gli azionisti e creditori i cui crediti sono stati svalutati o convertiti in titoli azionari non subiscono perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza immediatamente al momento in cui è stata adottata la decisione di cui all’articolo 82.

Articolo 74

Valutazione della differenza di trattamento

1.   Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore nel caso in cui l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, anche ma non esclusivamente ai fini dell’articolo 73, gli Stati membri provvedono a che una persona indipendente effettui una valutazione il più presto possibile dopo l’avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dell’articolo 36.

2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 accerta:

a)

il trattamento, o la pertinente garanzia di deposito che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l’ente soggetto a risoluzione interessato dall’azione o dalle azioni di risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza all’atto di adozione della decisione di cui all’articolo 82;

b)

il trattamento effettivo che azionisti e i creditori hanno ricevuto nell’ambito della risoluzione dell’ente soggetto a risoluzione; e

c)

le eventuali differenze fra il trattamento di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b).

3.   La valutazione:

a)

presuppone che l’ente soggetto a risoluzione interessato dall’azione o dalle azioni di risoluzione, sarebbe stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza all’atto di adozione della decisione di cui all’articolo 82;

b)

presuppone che l’azione o le azioni di risoluzione non siano state effettuate;

c)

prescinde dall’eventuale fornitura di sostegno finanziario pubblico straordinario all’ente soggetto a risoluzione.

4.   L’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia di esecuzione della valutazione di cui al presente articolo, in particolare la metodologia di valutazione del trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza all’atto di adozione della decisione di cui all’articolo 82.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 75

Salvaguardia per azionisti e creditori

Gli Stati membri provvedono a che, qualora dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 74 emerga che qualsiasi azionista o creditore di cui all’articolo 73, o il sistema di garanzia dei depositi conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, hanno subito perdite maggiori di quelle che avrebbero subito in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, essi abbiano il diritto a incassare la differenza dai meccanismi di finanziamento della risoluzione.

Articolo 76

Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

1.   Gli Stati membri provvedono a che le tutele specificate nel paragrafo 2 si applichino nelle circostanze seguenti:

a)

quando un’autorità di risoluzione trasferisce solo una parte delle attività, dei diritti o delle passività da un ente soggetto a risoluzione a un’altra entità oppure, nell’ambito dell’applicazione di uno strumento di risoluzione, da un ente-ponte o veicolo di gestione delle attività a un’altra persona;

b)

quando un’autorità di risoluzione esercita i poteri specificati all’articolo 64, paragrafo 1, lettera f).

2.   Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata dei seguenti accordi e delle relative controparti:

a)

accordi di garanzia, in cui una persona ha, a titolo di garanzia, un interesse reale o contingente nelle attività o nei diritti soggetti a cessione, indipendentemente dal fatto che tale interesse sia garantito da attività o diritti specifici o da una garanzia generale (floating charge) o meccanismo analogo;

b)

contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà in virtù dei quali la garanzia reale a garanzia o copertura dell’adempimento di obblighi specifici è costituita da un trasferimento della piena proprietà di attività dal fornitore al beneficiario della garanzia, secondo condizioni per cui il beneficiario della garanzia cede le attività in caso di adempimento di detti obblighi specifici;

c)

accordi di compensazione in virtù dei quali due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l’ente soggetto a risoluzione e una controparte possono essere compensati reciprocamente;

d)

accordi di netting;

e)

obbligazioni garantite;

f)

contratti di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, in base ai quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte dell’accordo o da un fiduciario, agente o rappresentante designato.

La forma di tutela adeguata alle classi di accordi di cui al presente paragrafo, lettere da a) a f), è ulteriormente precisata negli articoli da 77 a 80 ed è sottoposta alle limitazioni previste negli articoli da 68 a 71.

3.   L’obbligo previsto al paragrafo 2 si applica indipendentemente dal numero di parti associate agli accordi e dal fatto che gli accordi:

a)

siano conclusi per contratto, trust o altro mezzo ovvero emergano automaticamente per effetto di legge;

b)

emergano in virtù del diritto di un altro Stato membro o di un paese terzo, o ne siano disciplinati del tutto o in parte.

4.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 115, per specificare ulteriormente le classi di accordi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo, paragrafo 2, lettere da a) a f).

Articolo 77

Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, contratti di compensazione e accordi di netting

1.   Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata per i contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, per i contratti di compensazione e per gli accordi di netting, in modo da impedire la cessione di alcuni, ma non tutti, i diritti e passività tutelati in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, di un contratto di compensazione o di un accordo di netting fra l’ente soggetto a risoluzione e un’altra persona e la modifica o estinzione dei diritti e passività tutelati in virtù di un siffatto contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, contratto di compensazione o accordo di netting, mediante l’esercizio dei poteri accessori.

Ai fini del primo comma, i diritti e le passività devono essere considerati tutelati in virtù di un accordo siffatto se le parti dell’accordo hanno diritto alla compensazione o al netting di detti diritti e passività.

2.   In deroga al paragrafo 1 e, ove necessario al fine di garantire la disponibilità dei depositi protetti, l’autorità di risoluzione ha la facoltà di:

a)

cedere i depositi protetti che sono parte di qualsiasi accordo menzionato al paragrafo 1, senza cedere altre attività, diritti o passività che fanno parte dello stesso accordo; e

b)

cedere, modificare o estinguere le attività, i diritti o le passività in parola senza cedere i depositi protetti.

Articolo 78

Tutela degli accordi di garanzia

1.   Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata delle passività garantite in virtù di un accordo di garanzia, al fine di impedire:

a)

la cessione di attività con cui è garantita la passività, salvo se questa e il beneficio della garanzia siano anch’essi ceduti;

b)

la cessione di una passività garantita, salvo se anche il beneficio della garanzia è ceduto;

c)

la cessione del beneficio della garanzia, salvo se anche la passività garantita è ceduta; o

d)

la modifica o l’estinzione di un accordo di garanzia mediante l’esercizio dei poteri accessori, se l’effetto di tale modifica o estinzione è far cessare la garanzia della passività.

2.   In deroga al paragrafo 1 e ove necessario al fine di garantire la disponibilità dei depositi protetti, l’autorità di risoluzione ha la facoltà di:

a)

cedere i depositi protetti che sono parte di qualsiasi accordo menzionato al paragrafo 1, senza cedere altre attività, diritti o passività che fanno parte dello stesso accordo; e

b)

cedere, modificare o estinguere le attività, i diritti o le passività in parola senza cedere i depositi protetti.

Articolo 79

Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle obbligazioni garantite

1.   Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata dei contratti di finanza strutturata, compresi gli accordi di cui all’articolo 76, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine di impedire:

a)

la cessione di parte, ma non della totalità, delle attività, dei diritti e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata, compresi gli accordi previsti all’articolo 76, paragrafo 2, lettere e) ed f), di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte;

b)

l’estinzione o la modifica, mediante l’esercizio dei poteri accessori, delle attività, dei diritti e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata, compresi gli accordi previsti all’articolo 76, paragrafo 2, lettere e) ed f), di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte.

2.   In deroga al paragrafo 1 e ove ciò sia necessario per garantire la disponibilità dei depositi protetti, l’autorità di risoluzione ha la facoltà di:

a)

cedere i depositi protetti che sono parte di qualsiasi accordo menzionato al paragrafo 1, senza cedere altre attività, diritti o passività che fanno parte dello stesso accordo, nonché

b)

cedere, modificare o estinguere le attività, i diritti o le passività in parola senza cedere i depositi protetti.

Articolo 80

Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento

1.   Gli Stati membri provvedono a che l’applicazione di uno strumento di risoluzione non incida sul funzionamento e sulle regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE, laddove l’autorità di risoluzione:

a)

ceda a un’altra entità una parte, ma non la totalità, delle attività, dei diritti o delle passività di un ente soggetto a risoluzione; o

b)

eserciti i poteri a norma dell’articolo 64 per cancellare o modificare le clausole di un contratto di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte o per sostituire un ricevente come parte.

2.   In particolare, la cessione, il fatto di porre fine o la modifica di cui al presente articolo, paragrafo 1, non revoca un ordine di trasferimento in violazione dell’articolo 5 della direttiva 98/26/CE né modifica o nega l’esecutività degli ordini di trasferimento e del netting a norma degli articoli 3 e 5 di tale direttiva, l’uso di fondi, titoli o facilitazioni di credito a norma dell’articolo 4 della medesima o la tutela dei titoli dati in garanzia a norma dell’articolo 9 della medesima.

CAPO VIII

Obblighi procedurali

Articolo 81

Obblighi di notifica

1.   Gli Stati membri esigono che l’organo di amministrazione dell’ente o di qualsiasi entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), informi l’autorità competente quando reputa che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), sia in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4.

2.   Le autorità competenti comunicano alle pertinenti autorità di risoluzione le eventuali notifiche ricevute a norma del presente articolo, paragrafo 1, così come le eventuali misure di prevenzione delle crisi o le azioni di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE che esse impongono di adottare all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva.

3.   Laddove stabilisca che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), l’autorità competente o l’autorità di risoluzione comunica senza indugio quanto stabilito alle autorità seguenti, qualora distinte:

a)

l’autorità di risoluzione competente per l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

b)

l’autorità competente per l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

c)

l’autorità competente di una succursale dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

d)

l’autorità di risoluzione di una succursale dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

e)

la banca centrale;

f)

il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente creditizio è affiliato/a ove necessario per abilitare le funzioni del sistema di garanzia dei depositi da assolvere;

g)

l’organo responsabile dei meccanismi di finanziamento della risoluzione ove necessario per abilitare le funzioni dei meccanismi di finanziamento della risoluzione da assolvere;

h)

ove applicabile, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo;

i)

il ministero competente;

j)

l’autorità di vigilanza su base consolidata, se l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva è soggetto/a a vigilanza su base consolidata a norma del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE;

k)

il CERS e l’autorità macroprudenziale nazionale designata.

4.   Nel caso in cui la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere f) e g), non garantisca il livello di riservatezza opportuno, l’autorità competente, oppure l’autorità di risoluzione, stabilisce procedure di comunicazione alternative per conseguire gli stessi obiettivi, assicurando al contempo il livello di riservatezza opportuno.

Articolo 82

Decisione dell’autorità di risoluzione

1.   Quando riceve dall’autorità competente una comunicazione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, o su propria iniziativa, l’autorità di risoluzione stabilisce, in conformità dell’articolo 32, paragrafo 1, e dell’articolo 33, se le condizioni di cui al paragrafo in parola sono soddisfatte dall’ente o dall’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in questione.

2.   La decisione che sancisce l’adozione o meno di azioni di risoluzione relativamente a un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), contiene le informazioni seguenti:

a)

i motivi della decisione, anche quanto è stato stabilito riguardo all’eventuale soddisfacimento da parte dell’ente delle condizioni di risoluzione,

b)

l’azione che l’autorità di risoluzione intende adottare, anche, se del caso, la decisione di presentare una domanda di liquidazione, la nomina di un amministratore ovvero qualsiasi altra misura prevista dalla procedura ordinaria di insolvenza applicabile o, fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 9, dal diritto nazionale.

3.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le procedure e il contenuto inerenti agli obblighi seguenti:

a)

notifiche di cui all’articolo 81, paragrafi 1, 2 e 3;

b)

avviso di sospensione di cui all’articolo 83.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 83

Obblighi procedurali delle autorità di risoluzione

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione adempiano agli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 non appena ragionevolmente possibile dopo l’avvio di un’azione di risoluzione.

2.   L’autorità di risoluzione informa l’ente soggetto a risoluzione e le seguenti autorità, qualora distinte:

a)

l’autorità competente per l’ente soggetto a risoluzione;

b)

l’autorità competente di una succursale dell’ente soggetto a risoluzione;

c)

la banca centrale;

d)

il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente creditizio soggetto a risoluzione è affiliato;

e)

l’organo responsabile dei meccanismi di finanziamento della risoluzione;

f)

ove applicabile, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo;

g)

il ministero competente;

h)

l’autorità di vigilanza su base consolidata, se l’ente soggetto a risoluzione è sottoposto a vigilanza su base consolidata a norma del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE;

i)

l’autorità macroprudenziale nazionale designata e il CERS;

j)

la Commissione, la Banca centrale europea, l’ESMA, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali) (‘EIOPÀ’), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 e l’ABE;

k)

se l’ente soggetto a risoluzione è un ente ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 98/26/CE, gli operatori dei sistemi a cui partecipa.

3.   La notifica di cui al paragrafo 2 include una copia di qualsiasi provvedimento o strumento attraverso il quale i poteri pertinenti sono esercitati, con l’indicazione della data a decorrere dalla quale l’azione o le azioni di risoluzione acquistano efficacia.

4.   L’autorità di risoluzione pubblica ovvero dispone che sia pubblicata una copia del provvedimento o dello strumento mediante il quale l’azione di risoluzione è avviata oppure un avviso che riassume gli effetti di tale azione, in particolare sui clienti al dettaglio e, se del caso, i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 69, 70 e 71, attraverso:

a)

il proprio sito Internet ufficiale;

b)

il sito Internet dell’autorità competente, se diversa dall’autorità di risoluzione, e il sito Internet dell’ABE;

c)

il sito Internet dell’ente soggetto a risoluzione;

d)

se le azioni, altri titoli di proprietà o titoli di debito dell’ente soggetto a risoluzione sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni previste dalla regolamentazione relative all’ente soggetto a risoluzione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35).

5.   Se le azioni, i titoli di proprietà o di debito non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l’autorità di risoluzione provvede a che i documenti a riprova degli strumenti di cui al paragrafo 4 siano trasmessi agli azionisti e creditori dell’ente soggetto a risoluzione, noti tramite i registri o le banche dati dell’ente stesso che sono a disposizione dell’autorità di risoluzione.

Articolo 84

Riservatezza

1.   Sono vincolate dagli obblighi del segreto professionale le persone seguenti:

a)

autorità di risoluzione;

b)

autorità competenti e ABE;

c)

ministeri competenti;

d)

amministratori straordinari o amministratori temporanei nominati a norma della presente direttiva;

e)

potenziali acquirenti contattati dalle autorità competenti o sollecitati dalle autorità di risoluzione, a prescindere dal fatto che il contatto o la sollecitazione sia avvenuta in preparazione dell’uso dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa e indipendentemente dal fatto che la sollecitazione abbia effettivamente condotto a un’acquisizione;

f)

revisori dei conti, contabili, consulenti legali e professionali, valutatori e altri esperti che hanno ricevuto, direttamente o indirettamente, incarico dall’autorità di risoluzione, dalle autorità competenti, dai ministeri competenti o dai potenziali acquirenti di cui alla lettera e);

g)

organismi di gestione dei sistemi di garanzia dei depositi;

h)

organi che amministrano sistemi di indennizzo degli investitori;

i)

l’organo responsabile dei meccanismi di finanziamento della risoluzione;

j)

banche centrali e altre autorità che intervengono nella procedura di risoluzione;

k)

un ente-ponte o un veicolo di gestione delle attività;

l)

qualsiasi altra persona che presta o ha prestato servizi, in maniera diretta o indiretta, su base permanente od occasionale, a persone di cui alle lettere da a) a k);

m)

l’alta dirigenza, i membri dell’organo di amministrazione e i dipendenti degli organismi o delle entità di cui alle lettere da a) a k) prima, durante o dopo la loro nomina.

2.   Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti ai paragrafi 1 e 3, le persone elencate al paragrafo 1, lettere a), b), c), g), h), j) e k), provvedono a che vi siano norme interne vigenti, ivi comprese norme per garantire la segretezza delle informazioni unicamente tra le persone direttamente coinvolte nel processo di risoluzione.

3.   Fatta salva la valenza generale degli obblighi di cui al paragrafo 1, alle persone ivi citate è fatto divieto di rivelare informazioni riservate ricevute nel corso di attività professionali oppure provenienti da un’autorità competente o un’autorità di risoluzione in relazione alle sue funzioni a norma della presente direttiva, a qualsiasi persona o autorità non operante nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva, se non in forma sommaria o aggregata, affinché non si possano individuare i singoli enti o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o previo accordo espresso dell’autorità ovvero dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che ha fornito le informazioni.

Gli Stati membri provvedono a che non siano divulgate informazioni riservate dalle persone di cui al paragrafo 1 e che siano valutati gli eventuali effetti della divulgazione sull’interesse pubblico relativamente alla politica finanziaria, monetaria o economica, sugli interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, sulle finalità delle ispezioni, sulle indagini e sugli audit.

La procedura di verifica degli effetti della divulgazione delle informazioni comprende una specifica valutazione degli effetti di un’eventuale divulgazione dei contenuti e dei dettagli relativi al piano di risanamento e di risoluzione di cui agli articoli 5, 7, 10, 11 e 12 e all’esito di eventuali valutazioni effettuate a norma degli articoli 6, 8 e 15.

La responsabilità civile delle persone o delle entità di cui al paragrafo 1 è contemplata in caso di violazione dei requisiti di cui al presente articolo, in conformità del diritto nazionale.

4.   Il presente articolo non osta a che:

a)

i dipendenti e gli esperti degli organismi o delle entità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a j), condividano informazioni tra loro in seno a ciascun organismo o entità; oppure

b)

le autorità di risoluzione e le autorità competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, condividano, ai fini della pianificazione o attuazione di un’azione di risoluzione, informazioni tra loro e con altre autorità di risoluzione dell’Unione, altre autorità competenti dell’Unione, ministeri competenti, banche centrali, sistemi di garanzia dei depositi, sistemi di indennizzo degli investitori, autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza, autorità competenti per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l’uso di norme macroprudenziali, persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali, l’ABE, o, fatto salvo l’articolo 98, autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione, o, in base a obblighi rigorosi di riservatezza, con un potenziale acquirente.

5.   In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni con chiunque dei seguenti:

a)

fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario, ai fini della pianificazione o attuazione di un’azione di risoluzione;

b)

commissioni parlamentari di inchiesta nel loro Stato membro, corti dei conti nel loro Stato membro e altri organismi di indagine nel loro Stato membro, alle opportune condizioni; e

c)

autorità nazionali responsabili per la vigilanza dei sistemi di pagamento, autorità responsabili per le procedure ordinarie di insolvenza, autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, autorità responsabili per la vigilanza dei mercati finanziari e delle imprese di assicurazione e ispettori che agiscono per loro conto, autorità degli Stati membri responsabili per mantenere la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l’uso di norme macroprudenziali, autorità responsabili per la protezione della stabilità del sistema finanziario, e persone responsabili per l’effettuazione di revisioni legali;

6.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di divulgazione delle informazioni ai fini dei procedimenti giudiziari in cause penali o civili.

7.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare le modalità con cui le informazioni dovrebbero essere fornite in forma sommaria o aggregata ai fini del paragrafo 3.

CAPO IX

Diritto di impugnazione ed esclusione di altre azioni

Articolo 85

Approvazione ex ante delle autorità giudiziarie e diritti di impugnare le decisioni

1.   Gli Stati membri possono imporre che una decisione di adottare una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi sia soggetta a un’approvazione ex ante delle autorità giudiziarie, posto che, per quanto concerne una decisione di adottare una misura di gestione della crisi, conformemente al diritto nazionale, la procedura connessa alla domanda di approvazione e l’esame della domanda da parte del giudice siano eseguiti con urgenza.

2.   Gli Stati membri prevedono nel diritto nazionale il diritto di impugnazione avverso una decisione di adottare una misura di prevenzione delle crisi o una decisione di esercitare un potere, diversa da una misura di gestione delle crisi, di cui alla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono a che tutte le persone interessate da una decisione di adottare una misura di gestione della crisi abbiano il diritto di presentare ricorso avverso tale decisione. Gli Stati membri assicurano che il ricorso sia celere e che i tribunali nazionali ricorrano alle valutazioni economiche complesse dei fatti effettuate dall’autorità di risoluzione quale base per la propria valutazione.

4.   Il diritto di impugnazione di cui al paragrafo 3 è soggetto alle disposizioni seguenti:

a)

la presentazione del ricorso non comporta la sospensione automatica degli effetti della decisione contestata;

b)

la decisione dell’autorità di risoluzione è immediatamente esecutiva e determina la presunzione relativa che una sospensione della sua esecuzione sarebbe contraria all’interesse pubblico;

Ove ciò sia necessario per tutelare gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquisito azioni, altri titoli di proprietà, attività, diritti e passività di un ente soggetto a risoluzione in virtù del ricorso agli strumenti di risoluzione o dell’esercizio dei poteri di risoluzione da parte di un’autorità di risoluzione, l’annullamento di una decisione di un’autorità di risoluzione lascia impregiudicati i successivi atti amministrativi o transazioni conclusi dall’autorità di risoluzione interessata e basati sulla decisione annullata. In tal caso, le misure correttive applicate a una decisione o azione indebita delle autorità di risoluzione sono limitate alla compensazione della perdita subita dal ricorrente in conseguenza della decisione o azione.

Articolo 86

Limitazioni applicabili ad altre procedure

1.   Fatto salvo l’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri provvedono a che, nei confronti di un ente soggetto a risoluzione o di un ente ovvero un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), per cui è stato accertato il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione, non sia avviata una procedura ordinaria di insolvenza tranne che su iniziativa dell’autorità di risoluzione e a che sia decisa una procedura ordinaria di insolvenza per un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), unicamente con il consenso dell’autorità di risoluzione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che:

a)

le autorità competenti e le autorità di risoluzione siano informate senza indugio in merito a domande di apertura di procedura ordinaria di insolvenza in relazione a un ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a prescindere dal fatto che essi siano soggetti a risoluzione o che una decisione sia stata resa pubblica conformemente all’articolo 83, paragrafi 4 e 5;

b)

si decida sulla domanda soltanto se le notifiche di cui alla lettera a) sono state effettuate e si verifica una delle due situazioni seguenti:

i)

l’autorità di risoluzione ha comunicato alle autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza che non intende avviare un’azione di risoluzione in relazione all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

ii)

è scaduto un termine di sette giorni a decorrere dalla data in cui sono state effettuate le notifiche di cui alla lettera a).

3.   Fatte salve tutte le limitazioni all’opponibilità dei diritti di garanzia imposte a norma dell’articolo 70, gli Stati membri provvedono a che, ove necessario per l’effettiva applicazione degli strumenti e l’effettivo esercizio dei poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione possano chiedere al giudice la sospensione, per un congruo periodo di tempo in funzione dell’obiettivo perseguito, di qualsiasi azione o procedimento giudiziari di cui un ente soggetto a risoluzione è o diventa parte.

TITOLO V

RISOLUZIONE DELLE CRISI DEI GRUPPI TRANSFRONTALIERI

Articolo 87

Principi generali relativi all’adozione di decisioni che coinvolgono più Stati membri

Gli Stati membri assicurano che, nell’adottare decisioni o avviare azioni a norma della presente direttiva che possono avere un impatto in uno o più altri Stati membri, le loro autorità prendano in considerazione i seguenti principi generali:

a)

gli imperativi dell’efficacia della decisione e del mantenimento dei costi della risoluzione al più basso livello possibile al momento di avviare un’azione di risoluzione;

b)

le decisioni sono adottate e l’azione è avviata in modo tempestivo e con la dovuta sollecitudine, se necessario;

c)

le autorità di risoluzione, le autorità competenti e le altre autorità cooperano tra di loro per garantire che le decisioni siano adottate e l’azione sia avviata in modo coordinato ed efficace;

d)

i ruoli e le responsabilità delle autorità pertinenti all’interno di ciascuno Stato membro sono chiaramente definiti;

e)

sono presi debitamente in considerazione gli interessi degli Stati membri in cui sono stabilite le imprese madri nell’Unione e, in particolare, l’impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria, le risorse di bilancio, il fondo di risoluzione delle crisi, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori di tali Stati membri;

f)

sono presi debitamente in considerazione gli interessi di ciascun singolo Stato membro in cui è stabilita una filiazione e, in particolare, l’impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria, le risorse di bilancio, il fondo di risoluzione delle crisi, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori di tali Stati membri;

g)

sono presi debitamente in considerazione gli interessi di ciascuno Stato membro in cui sono ubicate succursali significative e, in particolare, l’impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria di tali Stati membri;

h)

è preso debitamente in considerazione l’obiettivo di equilibrare gli interessi dei vari Stati membri coinvolti e di evitare un’ingiusta penalizzazione o tutela degli interessi di determinati Stati membri, anche evitando un’iniqua ripartizione degli oneri tra Stati membri;

i)

l’eventuale obbligo, a norma della presente direttiva, di consultare un’autorità prima di adottare una decisione o di avviare un’azione implica almeno l’obbligo di consultare tale autorità sugli elementi della decisione o azione proposta che hanno o possono avere:

i)

un effetto sull’impresa madre nell’Unione, sulla filiazione o sulla succursale; e

ii)

un impatto sulla stabilità dello Stato membro in cui è stabilita o ubicata l’impresa madre nell’Unione, la filiazione o la succursale;

j)

le autorità di risoluzione, quando intraprendono azioni di risoluzione, tengono conto dei piani di risoluzione di cui all’articolo 13 e li applicano, a meno che le autorità di risoluzione non reputino, alla luce delle specifiche circostanze, che gli obiettivi di risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in tali piani;

k)

il requisito della trasparenza, ogniqualvolta la decisione o l’azione proposta possa avere implicazioni per la stabilità finanziaria, le risorse di bilancio, il fondo di risoluzione delle crisi, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori degli Stati membri interessati; e

l)

il riconoscimento che il coordinamento e la cooperazione hanno più probabilità di conseguire un risultato che riduce il costo complessivo della risoluzione.

Articolo 88

Collegi di risoluzione

1.   Le autorità di risoluzione a livello di gruppo costituiscono collegi di risoluzione per svolgere i compiti di cui agli articoli 12, 13, 16, 18, 45, 91 e 92 e, se del caso, per assicurare la cooperazione e il coordinamento con le autorità omologhe di paesi terzi.

In particolare, i collegi di risoluzione costituiscono un quadro in cui l’autorità di risoluzione a livello di gruppo, le altre autorità di risoluzione e, se del caso, le autorità competenti e le autorità di vigilanza su base consolidata possono svolgere i compiti seguenti:

a)

scambio di informazioni pertinenti per l’elaborazione dei piani di risoluzione a livello di gruppo, per l’esercizio dei poteri preparatori e preventivi nei confronti dei gruppi e per la risoluzione a livello di gruppo;

b)

elaborazione dei piani di risoluzione a livello di gruppo conformemente agli articoli 12 e 13;

c)

valutazione della possibilità di risoluzione dei gruppi a norma dell’articolo 16;

d)

esercizio dei poteri di affrontare e rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi di gruppo a norma dell’articolo 18;

e)

decisione circa la necessità di stendere un programma di risoluzione di gruppo di cui all’articolo 91 o 92;

f)

raggiungimento dell’accordo su un programma di risoluzione di gruppo proposto a norma dell’articolo 91 o 92;

g)

coordinamento della comunicazione al pubblico delle strategie e dei programmi di risoluzione di gruppo;

h)

coordinamento dell’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti a norma del titolo VII;

i)

definizione dei requisiti minimi per i gruppi a livello consolidato e di filiazione a norma dell’articolo 45.

Inoltre, i collegi di risoluzione possono essere utilizzati quali forum di discussione di questioni inerenti alla risoluzione della crisi di un gruppo transfrontaliero.

2.   Sono membri del collegio di risoluzione:

a)

l’autorità di risoluzione a livello di gruppo;

b)

le autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro in cui è stabilita una filiazione interessata dalla vigilanza su base consolidata;

c)

le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui è stabilita un’impresa madre di uno o più enti del gruppo, che sia un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d);

d)

le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono ubicate le succursali significative;

e)

l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti degli Stati membri in cui l’autorità di risoluzione è membro del collegio di risoluzione. Se l’autorità competente di uno Stato membro non è la banca centrale dello stesso, l’autorità competente può decidere di essere accompagnata da un rappresentante della banca centrale dello Stato membro;

f)

i ministeri competenti, quando le autorità di risoluzione che sono membri del collegio di risoluzione non sono i ministeri competenti;

g)

l’autorità responsabile dei sistemi di garanzia dei depositi di uno Stato membro, quando l’autorità di risoluzione di tale Stato membro è membro del collegio di risoluzione;

h)

l’ABE, fatto salvo il paragrafo 4.

3.   Le autorità di risoluzione dei paesi terzi possono, qualora un’impresa madre o un ente stabiliti nell’Unione abbiano un ente filiazione o una succursale che, se fosse situata nell’Unione, sarebbe considerata significativa, possono essere invitate, su loro richiesta, a partecipare al collegio di risoluzione in qualità di osservatori, purché siano soggette a obblighi di riservatezza equivalenti, a giudizio dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo, a quelli stabiliti nell’articolo 98.

4.   L’ABE contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi di risoluzione, tenendo conto delle norme internazionali. Essa è invitata a tal fine a partecipare alle riunioni del collegio di risoluzione. L’ABE non ha diritti di voto per le votazioni che si svolgono nell’ambito dei collegi di risoluzione.

5.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo è il presidente del collegio di risoluzione. In tale veste:

a)

stabilisce per iscritto, previa consultazione degli altri membri del collegio di risoluzione, modalità e procedure per il funzionamento del collegio stesso;

b)

coordina tutte le attività del collegio di risoluzione;

c)

ne indice e presiede tutte le riunioni e tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio di risoluzione in merito all’organizzazione delle riunioni del collegio stesso, alle questioni principali in discussione e ai punti da prendere in considerazione;

d)

comunica ai membri del collegio di risoluzione le riunioni previste in modo che possano chiedere di parteciparvi;

e)

decide, in funzione delle necessità specifiche, quali membri e osservatori invitare a partecipare a determinate riunioni del collegio di risoluzione, tenendo conto dell’importanza che la questione da discutere riveste per tali membri e osservatori, segnatamente dell’impatto potenziale sulla stabilità finanziaria degli Stati membri interessati;

f)

tiene tempestivamente informati tutti i membri del collegio in merito alle decisioni e all’esito di dette riunioni.

I membri che partecipano al collegio di risoluzione cooperano strettamente.

In deroga alla lettera e), le autorità di risoluzione hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del collegio di risoluzione ogniqualvolta siano all’ordine del giorno questioni oggetto di un processo decisionale congiunto o relative a un’entità del gruppo ubicata nel loro Stato membro.

6.   Le autorità di risoluzione a livello di gruppo non sono tenute a costituire un collegio di risoluzione se altri gruppi o collegi svolgono le funzioni o eseguono i compiti previsti nel presente articolo e rispettano tutte le condizioni e procedure, incluse quelle relative all’appartenenza e alla partecipazione ai collegi di risoluzione, previste dal presente articolo e dall’articolo 90. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi di risoluzione contenuti nella presente direttiva s’intendono fatti a tali altri gruppi o collegi.

7.   Tenendo conto delle norme internazionali, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le modalità operative dei collegi di risoluzione nell’esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 1.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 89

Collegi europei di risoluzione

1.   Se un ente di un paese terzo o un’impresa madre di un paese terzo ha enti filiazione nell’Unione stabiliti in due o più Stati membri, oppure due o più succursali nell’Unione ritenute significative da due o più Stati membri, le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabiliti tali enti filiazioni nell’Unione o in cui tali succursali significative sono situate costituiscono un collegio europeo di risoluzione.

2.   Il collegio europeo di risoluzione svolge le funzioni ed esegue i compiti di cui all’articolo 88 in relazione agli enti filiazioni e, nella misura in cui detti compiti siano pertinenti, alle succursali.

3.   Qualora le filiazioni nell’Unione siano detenute da una società di partecipazione finanziaria stabilita nell’Unione o le succursali significative facciano capo a detta società di partecipazione finanziaria a norma dell’articolo 127, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2013/36/UE, il collegio europeo di risoluzione è presieduto dall’autorità di risoluzione dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità di vigilanza su base consolidata ai fini della vigilanza su base consolidata a norma di detta direttiva.

Laddove non si applichi il primo comma, i membri del collegio europeo di risoluzione designano e nominano il presidente.

4.   Gli Stati membri possono, mediante accordo reciproco di tutte le parti pertinenti, derogare al requisito dell’istituzione di un collegio europeo di risoluzione se altri gruppi o collegi, incluso un collegio di risoluzione istituito a norma dell’articolo 88, svolgono le stesse funzioni ed eseguono gli stessi compiti specificati nel presente articolo e soddisfano tutte le condizioni e procedure, comprese quelle relative all’appartenenza e alla partecipazione ai collegi europei di risoluzione, previste dal presente articolo e dall’articolo 90. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi europei di risoluzione contenuti nella presente direttiva s’intendono fatti a tali altri gruppi o collegi.

5.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il collegio europeo di risoluzione funziona conformemente all’articolo 88 in tutti gli altri aspetti.

Articolo 90

Scambio di informazioni

1.   Fatto salvo l’articolo 84, le autorità di risoluzione e le autorità competenti si trasmettono a vicenda, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei rispettivi compiti a norma della presente direttiva.

2.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo coordina il flusso di tutte le pertinenti informazioni tra le autorità di risoluzione. In particolare, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette tempestivamente alle autorità di risoluzione negli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti al fine di agevolare l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, lettere da b) a i).

3.   Al momento della richiesta di informazioni che sono state fornite da un’autorità di risoluzione di un paese terzo, l’autorità di risoluzione chiede a quest’ultima di indicare il proprio assenso alla trasmissione di tali informazioni, salvo qualora l’autorità di risoluzione del paese terzo abbia già dato il proprio assenso alla trasmissione delle informazioni in questione.

Le autorità di risoluzione non hanno l’obbligo di trasmettere le informazioni fornite da un’autorità di risoluzione di un paese terzo se l’autorità di risoluzione del paese terzo non ha dato il proprio assenso alla loro trasmissione.

4.   Le autorità di risoluzione condividono le informazioni con il ministero competente qualora queste riguardino una decisione o una questione che presuppone la notifica al ministero competente, la consultazione o l’approvazione del medesimo, oppure che può avere implicazioni per i fondi pubblici.

Articolo 91

Risoluzione della crisi di gruppo che interessa una filiazione del gruppo

1.   L’autorità di risoluzione, laddove decida che un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), filiazione di un gruppo, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32 o 33, comunica senza indugio all’autorità di risoluzione a livello di gruppo, se non svolge essa stessa tale funzione, all’autorità di vigilanza su base consolidata e ai membri del collegio di risoluzione per il gruppo in questione le informazioni seguenti:

a)

la decisione secondo cui l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni di cui agli articoli 32 o 33;

b)

le azioni di risoluzione o le misure nell’ambito della procedura ordinaria di insolvenza che l’autorità di risoluzione considera appropriate per l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

2.   Al ricevimento di una comunicazione a norma del paragrafo 1, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta, previa consultazione con gli altri membri del pertinente collegio di risoluzione, il probabile impatto delle azioni di risoluzione o delle altre misure comunicate a norma del paragrafo 1, lettera b), sul gruppo e sulle entità del gruppo in altri Stati membri e, in particolare, la probabilità che le azioni di risoluzione o le altre misure consentano il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione in relazione ad un’entità del gruppo in un altro Stato membro.

3.   Se l’autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta, previa consultazione con gli altri membri del collegio di risoluzione, che le azioni di risoluzione o le altre misure comunicate a norma del paragrafo 1, lettera b), probabilmente non consentirebbero il soddisfacimento delle condizioni stabilite agli articoli 32 o 33 in relazione ad un’entità del gruppo in un altro Stato membro, l’autorità di risoluzione competente per detto ente o per detta entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), può avviare le azioni di risoluzione o le altre misure comunicate a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera b).

4.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo, se valuta, previa consultazione con gli altri membri del collegio di risoluzione, che le azioni di risoluzione o le altre misure comunicate a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera b), probabilmente consentirebbero il soddisfacimento delle condizioni stabilite agli articoli 32 o 33 in relazione ad un’entità del gruppo in un altro Stato membro, propone, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 1, un programma di risoluzione di gruppo e lo presenta al collegio di risoluzione. Tale periodo di ventiquattro ore può essere prorogato con il consenso dell’autorità di risoluzione che ha proceduto alla comunicazione di cui al presente articolo, paragrafo 1.

5.   In assenza di una valutazione da parte dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo entro ventiquattro ore, ovvero entro un periodo concordato più esteso, previa ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione che ha proceduto alla comunicazione di cui al paragrafo 1 può adottare le azioni di risoluzione o altre misure comunicate dalla stessa a norma di tale paragrafo, lettera b).

6.   Il programma di risoluzione di gruppo richiesto ai sensi del paragrafo 4:

a)

tiene conto dei piani di risoluzione di cui all’articolo 13 e li applica, a meno che le autorità di risoluzione non ritengano, alla luce delle circostanze del caso, che gli obiettivi di risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in detti piani;

b)

delinea le azioni di risoluzione che le pertinenti autorità di risoluzione devono avviare, in relazione all’impresa madre nell’Unione o a particolari entità del gruppo, al fine di conseguire gli obiettivi e i principi relativi alla risoluzione di cui agli articoli 31 e 34;

c)

specifica le modalità di coordinamento delle azioni di risoluzione;

d)

stabilisce un piano di finanziamento che tenga conto del piano di risoluzione a livello di gruppo, dei principi sulla ripartizione delle responsabilità stabiliti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera f), e della messa in comune di cui all’articolo 107.

7.   Fatto salvo il paragrafo 8, il programma di risoluzione di gruppo assume la forma di una decisione congiunta dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione responsabili per le filiazioni oggetto del programma di risoluzione di gruppo.

L’ABE può, su richiesta di un’autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8.   Un’autorità di risoluzione, laddove dissenta o si discosti dal programma di risoluzione di gruppo proposto dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo o ritenga, per motivi di stabilità finanziaria, di dover avviare autonomamente, in relazione a un dato ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), azioni di risoluzione o misure diverse da quelle proposte in tale programma, illustra in maniera dettagliata le motivazioni del disaccordo o del discostamento dal programma di risoluzione di gruppo, comunica tali motivazioni all’autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo e le informa circa le azioni o misure che intraprenderà. Nell’illustrare le motivazioni del disaccordo, tale autorità di risoluzione tiene conto dei piani di risoluzione di cui all’articolo 13, dell’impatto potenziale sulla stabilità finanziaria degli Stati membri interessati nonché del potenziale effetto delle azioni o misure su altre parti del gruppo.

9.   Le autorità di risoluzione che non hanno dissentito ai sensi del paragrafo 8 possono giungere ad una decisione congiunta su un programma di risoluzione di gruppo riguardante le entità del gruppo nel rispettivo Stato membro.

10.   La decisione congiunta di cui al paragrafo 7 o 9 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 8 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle autorità di risoluzione negli Stati membri interessati.

11.   Le autorità eseguono tutte le azioni di cui al presente articolo senza indugio e tenendo debitamente conto dell’urgenza della situazione.

12.   In tutti i casi in cui non è attuato un programma di risoluzione di gruppo e le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione in relazione ad un’entità del gruppo, tali autorità di risoluzione cooperano strettamente nel collegio di risoluzione al fine di mettere a punto una strategia coordinata di risoluzione per tutte le entità del gruppo in dissesto o a rischio di dissesto.

13.   Le autorità di risoluzione che avviano azioni di risoluzione in relazione ad un’entità di un gruppo comunicano periodicamente informazioni esaurienti su tali azioni o misure ai membri del collegio di risoluzione e riferiscono ai medesimi sul loro andamento.

Articolo 92

Risoluzione delle crisi di gruppo

1.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo, laddove decida che un’impresa madre nell’Unione di cui è competente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32 o 33, comunica senza indugio le informazioni di cui all’articolo 91, paragrafo 1, lettere a) e b), all’autorità di vigilanza su base consolidata, se non è essa stessa a svolgere tale funzione, e agli altri membri del collegio di risoluzione del gruppo in questione.

Le azioni di risoluzione o le misure nell’ambito della procedura ordinaria di insolvenza ai fini dell’articolo 91, paragrafo 1, lettera b), possono comprendere l’attuazione di un programma di risoluzione di gruppo elaborato conformemente all’articolo 91, paragrafo 6, in qualsiasi delle seguenti circostanze:

a)

le azioni di risoluzione o le altre misure a livello di impresa madre comunicate a norma dell’articolo 91, paragrafo 1, lettera b), consentono verosimilmente il soddisfacimento delle condizioni stabilite all’articolo 32 o 33 in relazione a un’entità del gruppo in un altro Stato membro;

b)

le azioni di risoluzione o le altre misure unicamente a livello di impresa madre non sono sufficienti a stabilizzare la situazione ovvero è poco probabile che possano garantire un risultato ottimale;

c)

una o più filiazioni soddisfano le condizioni di cui all’articolo 32 o 33 secondo un accertamento effettuato dalle autorità di risoluzione responsabili di tali filiazioni; oppure

d)

le azioni di risoluzione o le altre misure a livello di gruppo porteranno vantaggio alle filiazioni del gruppo in modo tale da rendere adeguato il programma di risoluzione di gruppo.

2.   Qualora le azioni proposte dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo ai sensi del paragrafo 1 non includano un programma di risoluzione di gruppo, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo adotta una decisione dopo avere consultato i membri del collegio di risoluzione.

La decisione dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo:

a)

tiene presenti i piani di risoluzione di cui all’articolo 13 e li applica, a meno che le autorità di risoluzione non ritengano, alla luce delle circostanze del caso, che gli obiettivi di risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in detti piani;

b)

tiene conto della stabilità finanziaria dello Stato membro interessato.

3.   Se le azioni proposte dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo a norma del paragrafo 1 includono un programma di risoluzione di gruppo, il programma di risoluzione di gruppo assume la forma di una decisione congiunta dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione responsabili per le filiazioni oggetto del programma di risoluzione di gruppo.

Su richiesta di un’autorità di risoluzione, l’ABE può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.   Un’autorità di risoluzione, laddove dissenta o si discosti dal programma di risoluzione di gruppo proposto dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo o ritenga, per motivi di stabilità finanziaria, di dover avviare autonomamente, in relazione a un dato ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), azioni di risoluzione o misure diverse da quelle proposte in tale programma, illustra in maniera dettagliata le motivazioni del disaccordo o del discostamento dal programma di risoluzione di gruppo, comunica tali motivazioni all’autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo e le informa circa le azioni o misure che intraprenderà. Nell’illustrare le motivazioni del disaccordo, tale autorità di risoluzione tiene conto dei piani di risoluzione di cui all’articolo 13, dell’impatto potenziale sulla stabilità finanziaria degli Stati membri interessati nonché del potenziale effetto delle azioni o misure su altre parti del gruppo.

5.   Le autorità di risoluzione che non hanno dissentito sul programma di risoluzione di gruppo ai sensi del paragrafo 4 possono giungere ad una decisione congiunta su un programma di risoluzione di gruppo riguardante le entità del gruppo nel loro Stato membro.

6.   La decisione congiunta di cui al paragrafo 3 o 5 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 4 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle autorità di risoluzione negli Stati membri interessati.

7.   Le autorità eseguono tutte le azioni di cui al presente articolo senza indugio e tenendo debitamente conto dell’urgenza della situazione.

In tutti i casi in cui non è attuato un programma di risoluzione di gruppo e le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione in relazione a un’entità del gruppo, tali autorità di risoluzione cooperano strettamente nell’ambito del collegio di risoluzione al fine di mettere a punto una strategia coordinata di risoluzione per tutte le entità del gruppo interessate.

Le autorità di risoluzione che avviano azioni di risoluzione in relazione ad un’entità del gruppo comunicano periodicamente informazioni esaurienti su tali azioni o misure ai membri del collegio di risoluzione e riferiscono ai medesimi sul loro andamento.

TITOLO VI

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 93

Accordi con paesi terzi

1.   Conformemente all’articolo 218 TFUE, la Commissione può trasmettere al Consiglio proposte relative alla negoziazione, con uno o più paesi terzi, di accordi sulle modalità di cooperazione tra le autorità di risoluzione e le pertinenti autorità dei paesi terzi ai fini, tra l’altro, della condivisione di informazioni in relazione alla pianificazione del risanamento e della risoluzione in ordine a enti, enti finanziari, imprese madri ed enti di paesi terzi, nelle situazioni seguenti:

a)

l’impresa madre di un paese terzo ha enti filiazioni o succursali ritenute significative in due o più Stati membri;

b)

l’impresa madre stabilita in uno Stato membro e che ha una filiazione o una succursale significativa in almeno un altro Stato membro ha uno o più enti filiazioni di paesi terzi;

c)

l’ente stabilito in uno Stato membro e che ha un’impresa madre, una filiazione o una succursale significativa in almeno un altro Stato membro ha una o più succursali in uno o più paesi terzi;

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano in particolare a stabilire tra le autorità di risoluzione e le autorità pertinenti dei paesi terzi procedure e modalità di cooperazione per l’esecuzione di alcuni o tutti i compiti e per l’esercizio di alcuni o tutti i poteri previsti all’articolo 97.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 prevedono disposizioni in relazione a singoli enti, enti finanziari, imprese madri o enti di paesi terzi.

4.   Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali con un paese terzo in relazione alle questioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sino all’entrata in vigore di un accordo di cui al paragrafo 1 con il paese terzo interessato, purché tali accordi bilaterali non siano in contraddizione con il presente titolo.

Articolo 94

Riconoscimento e applicazione delle procedure di risoluzione dei paesi terzi

1.   Il presente articolo si applica in relazione alle procedure di risoluzione dei paesi terzi e finché non entrerà in vigore un accordo internazionale di cui all’articolo 93, paragrafo 1, con il paese terzo in questione. Il presente articolo si applica anche a seguito dell’entrata in vigore di un accordo internazionale di cui all’articolo 93, paragrafo 1, con il paese terzo in questione a condizione che il riconoscimento e l’applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo non siano disciplinati da detto accordo.

2.   Qualora vi sia un collegio europeo di risoluzione istituito conformemente all’articolo 89, esso adotta una decisione congiunta circa un eventuale riconoscimento, fatto salvo l’articolo 95, delle procedure di risoluzione che un paese terzo avvia in relazione a un suo ente o a una sua impresa madre che:

a)

ha filiazioni nell’Unione stabilite in succursali nell’Unione situate in, e ritenute significative da, due o più Stati membri; o

b)

ha attività, diritti o passività ubicate in due o più Stati membri ovvero disciplinate dal diritto di detti Stati membri.

In caso di adozione di una decisione congiunta circa il riconoscimento delle procedure di risoluzione dei paesi terzi, le rispettive autorità di risoluzione nazionali fanno valere l’esecuzione delle procedure riconosciute conformemente al rispettivo diritto nazionale.

3.   In assenza di una decisione congiunta tra le autorità di risoluzione partecipanti al collegio europeo di risoluzione, oppure in assenza di quest’ultimo, ciascuna autorità di risoluzione interessata decide autonomamente circa l’eventuale riconoscimento e applicazione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, delle procedure di risoluzione che un paese terzo avvia in relazione a un suo ente o a una sua impresa madre.

La decisione tiene debitamente conto degli interessi di ogni singolo Stato membro in cui opera un ente o un’impresa madre di un paese terzo, e, in particolare, dell’impatto che il riconoscimento e l’applicazione delle procedure di risoluzione di un paese terzo potrebbero avere sulle altre parti del gruppo come pure sulla stabilità finanziaria degli Stati membri in questione.

4.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano almeno la facoltà di:

a)

esercitare poteri di risoluzione in relazione a:

i)

attività di un ente o di un’impresa madre di un paese terzo ubicate nel loro Stato membro o disciplinate dal diritto del loro Stato membro;

ii)

diritti o passività di un ente di un paese terzo contabilizzati dalla succursale nell’Unione nel loro Stato membro o disciplinati dalla legge del loro Stato membro ovvero qualora i crediti relativi a tali diritti e passività siano opponibili nel loro Stato membro;

b)

perfezionare, anche imponendo ad un’altra persona un intervento in tal senso, una cessione di azioni o titoli di proprietà in relazione a una filiazione nell’Unione stabilita nello Stato membro designante;

c)

esercitare i poteri di cui all’articolo 69, 70 o 71 in relazione ai diritti delle parti di un contratto con un’entità di cui al presente articolo, paragrafo 2, ove tali poteri siano necessari ai fini dell’applicazione delle procedure di risoluzione di paesi terzi; e

d)

rendere non eseguibili i diritti di recesso, liquidazione o anticipazione dei contratti oppure influire sui diritti contrattuali, di entità di cui al paragrafo 2 e altre entità del gruppo, qualora detto diritto derivi da un’azione di risoluzione intrapresa in relazione a un ente di un paese terzo, un’impresa madre di tali entità o altre entità del gruppo, sia da parte di un’autorità di risoluzione di un paese terzo oppure in conformità degli obblighi giuridici e normativi relativi ai meccanismi di risoluzione in tale paese, posto che gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, continuino a essere eseguiti.

5.   Le autorità di risoluzione possono, qualora ciò sia necessario nell’interesse pubblico, adottare azioni di risoluzione nei confronti di un’impresa madre quando l’autorità pertinente del paese terzo stabilisce che un ente costituito entro tale Stato terzo soddisfa le condizioni di risoluzione secondo il diritto del paese terzo in questione. A tal fine gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione siano abilitate a far uso di ogni potere di risoluzione nei confronti dell’impresa madre. Si applica inoltre al riguardo l’articolo 68.

6.   Il riconoscimento e l’applicazione delle procedure di risoluzione di paesi terzi non pregiudica eventuali procedure ordinarie di insolvenza a norma del diritto nazionale applicabile, se del caso, conformemente alla presente direttiva.

Articolo 95

Diritto di rifiutare il riconoscimento o l’applicazione delle procedure di risoluzione di paesi terzi

Previa consultazione con altre autorità di risoluzione qualora, a norma dell’articolo 89, sia istituito un collegio europeo di risoluzione, l’autorità di risoluzione può rifiutare di riconoscere o di applicare le procedure di risoluzione dei paesi terzi a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, se reputa:

a)

che le procedure di risoluzione del paese terzo abbiano effetti negativi sulla stabilità finanziaria dello Stato membro in cui è basata l’autorità di risoluzione ovvero che le procedure abbiano effetti negativi sulla stabilità finanziaria in un altro Stato membro;

b)

che un’azione autonoma di risoluzione a norma dell’articolo 96 in relazione a una succursale nell’Unione sia necessaria per conseguire uno o più obiettivi della risoluzione;

c)

che i creditori, inclusi in particolare i depositanti ubicati o pagabili in uno Stato membro, non beneficino dello stesso trattamento rispetto a creditori del paese terzo e depositanti aventi analoghi diritti giuridici in base alle procedure nazionali di risoluzione del paese terzo in questione;

d)

che il riconoscimento o l’applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo abbiano concrete implicazioni di bilancio per tale Stato membro; oppure

e)

che gli effetti di tale riconoscimento o applicazione siano contrari al diritto nazionale.

Articolo 96

Risoluzione di succursali nell’Unione

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri necessari per agire in relazione a una succursale nell’Unione non soggetta a procedure di risoluzione dei paesi terzi ovvero soggetta a procedure di risoluzione dei paesi terzi ove si applichi una delle circostanze di cui all’articolo 95.

Gli Stati membri assicurano che l’articolo 68 si applichi all’esercizio di tali poteri.

2.   Gli Stati membri provvedono a che un’autorità di risoluzione possa esercitare i poteri previsti al paragrafo 1 quando reputa necessaria, nell’interesse pubblico, un’azione e purché siano soddisfatte una o più delle condizioni seguenti:

a)

la succursale nell’Unione non soddisfa più, o rischia di non soddisfare, le condizioni imposte dal diritto nazionale per la sua autorizzazione e il suo esercizio in tale Stato membro e non vi sono prospettive che un intervento del settore privato, un’azione di vigilanza ovvero un’azione pertinente di un paese terzo permetta alla succursale di ripristinare il soddisfacimento di tali condizioni ovvero di evitare il dissesto in tempi ragionevoli;

b)

secondo il parere dell’autorità di risoluzione, l’ente del paese terzo non è disposto o non è in grado, oppure non sarà probabilmente in grado, di pagare alla scadenza le proprie obbligazioni ai creditori dell’Unione o le obbligazioni create o contabilizzate attraverso la succursale e l’autorità di risoluzione ha accertato che in relazione a tale ente del paese terzo non è stata aperta né sarà aperta nel paese terzo in tempi ragionevoli nessuna procedura di risoluzione o procedura di insolvenza;

c)

l’autorità pertinente del paese terzo ha avviato procedure di risoluzione in relazione all’ente del paese terzo, ovvero ha notificato all’autorità di risoluzione l’intenzione di procedere in tal senso.

3.   L’autorità di risoluzione che avvia, in relazione a una succursale nell’Unione, un’azione autonoma tiene conto degli obiettivi della risoluzione e avvia tale azione nel rispetto dei principi e requisiti seguenti, nella misura in cui sono pertinenti:

a)

principi stabiliti all’articolo 34;

b)

requisiti relativi all’applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al titolo IV, capo III.

Articolo 97

Cooperazione con le autorità dei paesi terzi

1.   Il presente articolo si applica in relazione alla cooperazione con un paese terzo a meno che e fin quando non entrerà in vigore un accordo internazionale di cui all’articolo 93, paragrafo 1, con il paese terzo in questione. Il presente articolo si applica anche a seguito dell’entrata in vigore di un accordo internazionale previsto all’articolo 93, paragrafo 1, con il paese terzo in questione nella misura in cui la materia del presente articolo non sia disciplinata da detto accordo.

2.   L’ABE può concludere intese quadro di cooperazione non vincolanti con le seguenti autorità pertinenti dei paesi terzi:

a)

se una filiazione nell’Unione è stabilita in due o più Stati membri, le autorità pertinenti del paese terzo in cui è stabilita l’impresa madre o la società di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) o d);

b)

se un ente di un paese terzo gestisce una o più succursali nell’Unione in due o più Stati membri, l’autorità pertinente del paese terzo in cui l’ente è situato;

c)

se un’impresa madre o una società di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) o d), stabilita in uno Stato membro con un ente filiazione o una succursale significativa in un altro Stato membro ha anche uno o più enti filiazioni in paesi terzi, le autorità pertinenti dei paesi terzi in cui gli enti filiazioni sono stabiliti;

d)

se un ente con un ente filiazione o una succursale significativa in un altro Stato membro ha stabilito una o più succursali in uno o più paesi terzi, le autorità pertinenti dei paesi terzi in cui le succursali sono situate.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non prendono in considerazione enti specifici. Esse non impongono obblighi giuridici agli Stati membri.

3.   Le intese quadro di cooperazione di cui al paragrafo 2 stabiliscono tra le autorità che ne sono parte procedure e modalità di condivisione delle informazioni necessarie e di cooperazione per l’esecuzione di alcuni o tutti i compiti seguenti ovvero per l’esercizio di alcuni o tutti i poteri seguenti in relazione agli enti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), ovvero ai gruppi che li comprendono:

a)

elaborazione dei piani di risoluzione in conformità degli articoli da 10 a 13 e requisiti analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi;

b)

valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi di tali enti e gruppi, in conformità degli articoli 15 e 16, e requisiti analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi;

c)

esercizio del potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, a norma degli articoli 17 e 18, e poteri analoghi previsti dalla diritto dei pertinenti paesi terzi;

d)

applicazione delle misure di intervento precoce ai sensi dell’articolo 27 e poteri analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi;

e)

applicazione degli strumenti di risoluzione e esercizio dei poteri di risoluzione, e poteri analoghi a disposizione delle pertinenti autorità dei paesi terzi.

4.   Le autorità competenti o, secondo i casi, le autorità di risoluzione concludono intese di cooperazione non vincolanti, conformi all’intesa quadro conclusa dall’ABE, con le autorità pertinenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 2.

Il presente articolo non impedisce agli Stati membri o alle rispettive autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi, conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   Le intese di cooperazione concluse a norma del presente articolo tra le autorità di risoluzione degli Stati membri e le loro omologhe dei paesi terzi possono comprendere disposizioni sulle questioni seguenti:

a)

scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e l’aggiornamento dei piani di risoluzione;

b)

consultazione e cooperazione nell’elaborazione dei piani di risoluzione, compresi i principi per l’esercizio dei poteri previsti dagli articoli 94 e 96, e poteri analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi;

c)

scambio delle informazioni necessarie per l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione e poteri analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi;

d)

allerta precoce e consultazione delle parti dell’intesa di cooperazione prima di avviare, ai sensi della presente direttiva o del diritto del pertinente paese terzo, un’azione significativa che si ripercuote sull’ente o sul gruppo al quale l’intesa si riferisce;

e)

coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di azioni congiunte di risoluzione;

f)

procedure e intese per lo scambio di informazioni e la cooperazione, di cui alle lettere da a) a e), compresi, se del caso, l’istituzione e il funzionamento di gruppi di gestione delle crisi.

6.   Gli Stati membri notificano all’ABE le intese di cooperazione concluse dalle autorità di risoluzione e dalle autorità competenti in conformità del presente articolo.

Articolo 98

Scambio di informazioni riservate

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, le autorità competenti e i ministeri competenti scambino informazioni riservate, ivi compresi i piani di risanamento, con le autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

tali autorità dei paesi terzi sono soggette a requisiti e norme in materia di segreto professionale considerate, secondo il parere di tutte le autorità interessate, almeno equivalenti a quelle stabilite dall’articolo 84.

Nella misura in cui lo scambio di informazioni riguardi dati personali, la gestione e la trasmissione di tali dati ad autorità di paesi terzi sono disciplinate dal diritto sulla protezione dei dati applicabile a livello di Unione e nazionale.

b)

le informazioni sono necessarie affinché le autorità pertinenti dei paesi terzi possano svolgere le funzioni di risoluzione, previste dalla diritto nazionale, analoghe a quelle previste dalla presente direttiva e, fatto salvo il presente paragrafo, lettera a), non sono utilizzate per altri scopi.

2.   Qualora le informazioni riservate provengano da un altro Stato membro, le autorità di risoluzione, le autorità competenti e i ministeri competenti le rendono note alle autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l’autorità pertinente dello Stato membro da cui provengono le informazioni («autorità d’origine») ne autorizza la divulgazione;

b)

le informazioni sono divulgate unicamente ai fini autorizzati dall’autorità d’origine.

3.   Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell’Unione.

TITOLO VII

MECCANISMI DI FINANZIAMENTO

Articolo 99

Sistema europeo dei meccanismi di finanziamento

È istituito un sistema europeo dei meccanismi di finanziamento composto dagli elementi seguenti:

a)

meccanismi di finanziamento nazionali istituiti a norma dell’articolo 100;

b)

prestiti fra meccanismi nazionali di finanziamento, di cui all’articolo 106;

c)

messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo, di cui all’articolo 107.

Articolo 100

Obbligo di istituire meccanismi di finanziamento della risoluzione

1.   Gli Stati membri istituiscono uno o più meccanismi di finanziamento per permettere all’autorità di risoluzione di applicare o esercitare efficacemente gli strumenti e i poteri di risoluzione.

Gli Stati membri provvedono a che l’uso dei meccanismi di finanziamento possa essere avviato da un’autorità pubblica designata o autorità investita di poteri amministrativi pubblici.

I meccanismi di finanziamento sono utilizzati esclusivamente in conformità degli obiettivi della risoluzione e ai principi stabiliti negli articoli 31 e 34.

2.   Gli Stati membri possono ricorrere alla stessa struttura amministrativa dei relativi meccanismi di finanziamento ai fini del loro sistema di garanzia dei depositi.

3.   Gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento siano dotati di mezzi finanziari adeguati.

4.   Ai fini del paragrafo 3, i meccanismi di finanziamento dispongono in particolare il potere di:

a)

raccogliere i contributi ex ante di cui all’articolo 103 ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo specificato all’articolo 102;

b)

raccogliere i contributi straordinari ex post di cui all’articolo 104 qualora i contributi di cui alla lettera a) siano insufficienti; e

c)

contrarre i prestiti e le altre forme di sostegno di cui all’articolo 105.

5.   Salvo laddove consentito dal paragrafo 6, ciascuno Stato membro istituisce il proprio meccanismo nazionale di finanziamento avvalendosi di un fondo, il cui uso può essere avviato dalla rispettiva autorità di risoluzione ai fini di cui all’articolo 101, paragrafo 1.

6.   In deroga al presente articolo, paragrafo 5, uno Stato membro può, al fine di soddisfare gli obblighi di cui al presente articolo, paragrafo 1, istituire i propri meccanismi nazionali di finanziamento avvalendosi di contributi obbligatori di enti autorizzati nel suo territorio, contributi che si basano sui criteri di cui all’articolo 103, paragrafo 7, e non sono detenuti tramite un fondo controllato dall’autorità di risoluzione purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’importo costituito grazie ai contributi sia almeno pari all’importo che deve essere raccolto ai sensi dell’articolo 102;

b)

l’autorità di risoluzione dello Stato membro in questione abbia diritto a un importo pari all’ammontare di detti contributi, importo che lo Stato membro mette immediatamente a disposizione dell’autorità medesima su sua richiesta, per i soli fini di cui all’articolo 101;

c)

lo Stato membro notifichi alla Commissione la propria decisione di avvalersi della facoltà di strutturare i propri meccanismi di finanziamento conformemente al presente paragrafo;

d)

lo Stato membro notifichi alla Commissione l’importo di cui alla lettera b) almeno una volta all’anno; e

e)

salvo espresse disposizioni stabilite nel presente paragrafo, i meccanismi di finanziamento siano conformi agli articoli da 99 a 102, all’articolo 103, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 6, e agli articoli da 104 a 109.

Ai fini del presente paragrafo, i mezzi finanziari disponibili da considerare per raggiungere il livello-obiettivo specificato all’articolo 102 possono includere contributi obbligatori derivanti da qualsiasi sistema di contributo obbligatorio istituito dagli Stati membri in qualsiasi momento tra il 17 giugno 2010 e il 2 luglio 2014 da enti nel loro territorio a fini di copertura dei costi connessi al rischio sistemico, al dissesto e alla risoluzione delle crisi degli enti, purché gli Stati membri rispettino le disposizioni del presente titolo. I contributi ai sistemi di garanzia dei depositi non entrano nel calcolo del livello-obiettivo per i meccanismi di finanziamento della risoluzione di cui all’articolo 102.

Articolo 101

Uso dei meccanismi di finanziamento della risoluzione

1.   L’autorità di risoluzione può utilizzare i meccanismi di finanziamento istituiti in conformità dell’articolo 100 ai fini seguenti e limitatamente a quanto necessario per garantire l’effettiva applicazione degli strumenti di risoluzione:

a)

garantire le attività o passività dell’ente soggetto a risoluzione, delle sue filiazioni, di un ente-ponte o di un veicolo di gestione delle attività;

b)

erogare prestiti all’ente soggetto a risoluzione, alle sue filiazioni, a un ente-ponte o a un veicolo di gestione delle attività;

c)

acquistare attività dell’ente soggetto a risoluzione;

d)

versare contributi a un ente-ponte e a un veicolo di gestione delle attività;

e)

pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori conformemente all’articolo 75;

f)

fornire un contributo all’ente soggetto a risoluzione al posto della svalutazione o della conversione di passività di determinati creditori, ove sia applicato lo strumento del bail-in e l’autorità di risoluzione decida di escludere determinati creditori dall’ambito di applicazione del bail-in a norma dell’articolo 44, paragrafi da 3 a 8;

g)

concedere prestiti su base volontaria ad altri meccanismi di finanziamento secondo il disposto dell’articolo 106;

h)

avviare una qualsiasi combinazione delle azioni di cui alle lettere da a) a g).

I meccanismi di finanziamento possono essere utilizzati per avviare le azioni di cui al primo comma nei confronti dell’acquirente nel contesto dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa.

2.   Il meccanismo di finanziamento della risoluzione non è utilizzato direttamente per assorbire le perdite di un ente o di un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), né per ricapitalizzare tale ente o entità. Qualora il ricorso al meccanismo di finanziamento della risoluzione ai fini del paragrafo 1 determini indirettamente il trasferimento di parte delle perdite di un ente o di un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), al meccanismo di finanziamento della risoluzione, si applicano i principi che disciplinano l’uso di tale meccanismo di cui all’articolo 44.

Articolo 102

Livello-obiettivo

1.   Gli Stati membri provvedono a che, entro il 31 dicembre 2024, il rispettivo meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l’1 % dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio. Gli Stati membri possono fissare livelli-obiettivo superiori a tale ammontare.

2.   Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi ai meccanismi di finanziamento raccolti in conformità dell’articolo 103 sono spalmati nel tempo nel modo più uniforme possibile, fino al raggiungimento del livello-obiettivo, tenendo tuttavia debito conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti.

Gli Stati membri possono prorogare il periodo iniziale di un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 % dei depositi protetti a norma della direttiva 2014/49/UE di tutti gli enti creditizi autorizzati nei rispettivi territori.

3.   Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari a norma dell’articolo 103 riprende fino al ripristino di tale livello. Dopo aver raggiunto per la prima volta il livello-obiettivo e, nel caso in cui i mezzi finanziari disponibili siano stati svalutati successivamente, a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di sei anni.

I contributi regolari tengono debito conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici quando si fissano i contributi annuali nel contesto del presente paragrafo.

4.   Entro il 31 ottobre 2016 l’ABE presenta una relazione alla Commissione presentando raccomandazioni sul punto di riferimento adeguato per fissare il livello-obiettivo per i meccanismi di finanziamento della risoluzione, in particolare segnalando se le passività complessive costituiscono una base più adeguata dei depositi protetti.

5.   In base ai risultati della relazione di cui al paragrafo 4, entro il 31 dicembre 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso, una proposta legislativa sulla base da adottare per il livello-obiettivo per i meccanismi di finanziamento della risoluzione.

Articolo 103

Contributi ex ante

1.   Ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo fissato nell’articolo 102, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti a cadenza almeno annuale contributi presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio, ivi comprese le succursali nell’Unione.

2.   I contributi di ciascun ente sono calcolati in percentuale dell’ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti in relazione alle passività aggregate (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro.

Tali contributi sono corretti secondo i criteri adottati a norma del paragrafo 7 in funzione del profilo di rischio dell’ente.

3.   I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all’articolo 102 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all’uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell’articolo 101, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30 % dell’importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo.

4.   Gli Stati membri provvedono a che l’obbligo di versare i contributi previsti nel presente articolo sia opponibile a norma del diritto nazionale e che i contributi siano versati integralmente.

Gli Stati membri stabiliscono adeguati obblighi regolamentari di registrazione, contabili, informativi e di altro tipo per assicurare il pagamento integrale dei contributi dovuti. Gli Stati membri provvedono a che vigano misure atte a permettere una verifica adeguata del corretto pagamento dei contributi. Gli Stati membri provvedono a che vigano misure per impedire elusioni, evasioni e abusi.

5.   Gli importi raccolti a norma del presente articolo sono impiegati soltanto per i fini previsti all’articolo 101, paragrafo 1.

6.   Fatti salvi gli articoli 37, 38, 40, 41 e 42, possono confluire nei meccanismi di finanziamento le somme ottenute dall’ente soggetto a risoluzione o dall’ente-ponte, gli interessi ed altri utili degli investimenti e qualsiasi altro utile.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 115 per precisare il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente, di cui al presente articolo, paragrafo 2,tenuto conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

esposizione al rischio dell’ente, compresi l’importanza delle sue attività di negoziazione, le esposizioni fuori bilancio e il grado di leva finanziaria;

b)

stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento della società e attività estremamente liquide non ipotecate;

c)

situazione finanziaria dell’ente;

d)

probabilità che l’ente sia assoggettato a risoluzione;

e)

misura in cui l’ente ha beneficiato di sostegno finanziario pubblico straordinario in passato;

f)

complessità della struttura dell’ente e la sua possibilità di risoluzione;

g)

importanza dell’ente per la stabilità del sistema finanziario o dell’economia di uno o più Stati membri o dell’Unione;

h)

il fatto che l’ente partecipi a un IPS.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 115 per specificare:

a)

gli obblighi di registrazione, contabili, informativi e di altro tipo intesi ad assicurare il pagamento effettivo dei contributi, di cui al paragrafo 4;

b)

le misure atte a permettere una verifica adeguata del corretto pagamento dei contributi, di cui al paragrafo 4.

Articolo 104

Contributi straordinari ex post

1.   Laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire mediante i meccanismi di finanziamento le perdite, costi o altre spese sostenuti, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio contributi straordinari ex post a copertura degli importi aggiuntivi. Il pagamento di detti contributi straordinari ex post è ripartito fra gli enti in conformità delle regole stabilite all’articolo 103, paragrafo 2.

L’ammontare dei contributi straordinari ex post non supera il triplo dell’importo annuale dei contributi stabilito a norma dell’articolo 103.

2.   Ai contributi raccolti a norma del presente articolo si applica l’articolo 103, paragrafi da 4 a 8.

3.   L’autorità di risoluzione può rinviare, in tutto o in parte, il pagamento da parte di un ente dei contributi straordinari ex post per il meccanismo di finanziamento della risoluzione laddove il pagamento di tali contributi metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell’ente. Tale rinvio non è concesso per un periodo superiore a sei mesi ma può essere rinnovato su richiesta dell’ente. I contributi rinviati in forza del presente paragrafo sono pagati quando tale pagamento non mette più a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell’ente.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 115 riguardo alla specifica delle circostanze e delle condizioni alle quali il pagamento dei contributi di un ente può essere rinviato in forza del paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 105

Meccanismo di finanziamento alternativo

Gli Stati membri provvedono affinché il meccanismo di finanziamento alternativo di loro competenza possa contrarre prestiti o altre forme di sostegno presso enti, enti finanziari o altri terzi, quando le somme raccolte a norma dell’articolo 103 non sono sufficienti a coprire, mediante i meccanismi di finanziamento, le perdite, costi o altre spese sostenuti e i contributi straordinari ex post previsti nell’articolo 104 non sono accessibili immediatamente o sufficienti.

Articolo 106

Prestiti fra meccanismi di finanziamento

1.   Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di finanziamento di loro competenza possa richiedere prestiti presso tutti gli altri meccanismi di finanziamento dell’Unione, quando:

a)

le somme raccolte a norma dell’articolo 103 non sono sufficienti a coprire, mediante i meccanismi di finanziamento, le perdite, costi o altre spese sostenuti;

b)

i contributi straordinari ex post previsti dall’articolo 104 non sono accessibili immediatamente; e

c)

i meccanismi di finanziamento alternativi previsti dall’articolo 105 non sono accessibili immediatamente a condizioni ragionevoli.

2.   Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di finanziamento di loro competenza abbia il potere di erogare prestiti agli omologhi dell’Unione nelle circostanze previste dal paragrafo 1.

3.   A seguito di una richiesta a norma del paragrafo 1, ciascuno degli altri meccanismi di finanziamento nell’Unione decide se erogare prestiti al meccanismo di finanziamento che ha presentato la richiesta. Gli Stati membri possono chiedere che tale decisione sia adottata previa consultazione o con il consenso del ministero competente o del governo. La decisione è adottata con la dovuta sollecitudine.

4.   Il tasso d’interesse, il periodo di rimborso e altri termini e condizioni dei prestiti sono concordati tra il meccanismo di finanziamento mutuatario e gli altri meccanismi di finanziamento che hanno deciso di partecipare. Il tasso d’interesse, il periodo di rimborso e altri termini e condizioni sono i medesimi per il prestito di ogni meccanismo di finanziamento partecipante, salvo altrimenti convenuto tra tutti i meccanismi di finanziamento partecipanti.

5.   L’importo prestato da ciascun meccanismo di finanziamento della risoluzione partecipante è proporzionale all’ammontare dei depositi protetti nello Stato membro di tale meccanismo in relazione all’aggregato dei depositi protetti negli Stati membri dei meccanismi di finanziamento della risoluzione partecipanti. Tali percentuali di contributo possono variare previo accordo di tutti i meccanismi di finanziamento partecipanti.

6.   Un prestito in essere erogato a un meccanismo di finanziamento della risoluzione di un altro Stato membro a norma del presente articolo è considerato un’attività del meccanismo di finanziamento della risoluzione che ha erogato il prestito e può essere computato ai fini del livello-obiettivo di tale meccanismo di finanziamento.

Articolo 107

Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo

1.   Gli Stati membri assicurano che, in caso di una risoluzione di gruppo di cui all’articolo 91 o all’articolo 92, il meccanismo di finanziamento nazionale di ciascun ente che fa parte del gruppo contribuisca al finanziamento di tale risoluzione in conformità del presente articolo.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo propone, previa consultazione delle autorità di risoluzione degli enti che fanno parte del gruppo e se necessario prima dell’avvio di un’azione di risoluzione, un piano di finanziamento nell’ambito del programma di risoluzione di gruppo previsto dagli articoli 91 e 92.

Il piano di finanziamento è concordato conformemente alla procedura decisionale di cui agli articoli 91 e 92.

3.   Il piano di finanziamento include:

a)

una valutazione a norma dell’articolo 36 in relazione alle entità del gruppo interessate;

b)

le perdite che devono essere rilevate da ciascuna entità del gruppo interessata al momento dell’impiego degli strumenti di risoluzione;

c)

per ciascuna entità del gruppo interessata, le perdite che subirebbe ciascuna classe di azionisti e creditori;

d)

eventuali contributi che i sistemi di garanzia dei depositi sarebbero tenuti a fornire conformemente all’articolo 109, paragrafo 1;

e)

il contributo complessivo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione e lo scopo e la forma del contributo;

f)

la base per il calcolo dell’importo che ciascun meccanismo di finanziamento nazionale degli Stati membri in cui sono ubicate le entità del gruppo interessate è tenuto a fornire come contributo al finanziamento della risoluzione di gruppo al fine di raggiungere il contributo complessivo di cui alla lettera e);

g)

l’importo che il meccanismo di finanziamento nazionale dell’entità di ciascun gruppo interessato è tenuto a fornire come contributo per il finanziamento della risoluzione di gruppo e la forma di tali contributi;

h)

l’ammontare dei prestiti che i meccanismi di finanziamento degli Stati membri in cui sono ubicate le entità del gruppo interessate contrarranno presso enti, enti finanziari e altri terzi a norma dell’articolo 105;

i)

i tempi necessari per l’utilizzo dei meccanismi di finanziamento degli Stati membri in cui sono situate le entità del gruppo interessate, nel caso di una eventuale proroga.

4.   La base per la ripartizione del contributo di cui al paragrafo 3, lettera e), è coerente con il paragrafo 5 del presente articolo e con i principi fissati nel piano di risoluzione di gruppo conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, lettera f), salvo altrimenti convenuto nel piano di finanziamento.

5.   Salvo altrimenti convenuto nel piano di finanziamento, la base per il calcolo del contributo di ciascun meccanismo di finanziamento nazionale tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

a)

la percentuale di attività ponderate per il rischio del gruppo, detenuta presso gli enti e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), stabiliti nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione;

b)

la percentuale di attività del gruppo detenuta presso gli enti e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), stabiliti nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione;

c)

la percentuale di perdite che hanno determinato l’esigenza della risoluzione del gruppo provenienti dalle entità del gruppo soggette alla vigilanza delle autorità competenti nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione; e

d)

la percentuale delle risorse dei meccanismi di finanziamento di gruppo che, nell’ambito del piano di finanziamento, dovrebbero essere utilizzate per apportare un beneficio diretto alle entità del gruppo stabilite nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione.

6.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri prevedono in anticipo norme e procedure per assicurare che il rispettivo meccanismo di finanziamento nazionale possa versare immediatamente il proprio contributo al finanziamento della risoluzione di gruppo.

7.   Ai fini del presente articolo gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento di gruppo possano contrarre, alle condizioni stabilite all’articolo 105, prestiti o altre forme di sostegno da enti, enti finanziari o da altri terzi.

8.   Gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento nazionali di loro competenza possano garantire i prestiti contratti dai meccanismi di finanziamento di gruppo in conformità del paragrafo 7.

9.   Gli Stati membri provvedono a che i proventi o utili derivanti dall’uso dei meccanismi di finanziamento di gruppo siano distribuiti ai meccanismi di finanziamento nazionali in funzione dei contributi versati da ciascuno di essi per il finanziamento della risoluzione a norma del paragrafo 2.

Articolo 108

Classificazione dei depositi nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza

Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza:

a)

abbiano lo stesso livello di priorità, che è superiore rispetto al livello previsto per i crediti vantati da creditori ordinari, non garantiti e non privilegiati:

i)

la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall’articolo 6 della direttiva 2014/49/UE;

ii)

i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese che si configurerebbero come depositi ammissibili tranne per il fatto che non sono stati effettuati presso filiali al di fuori dell’Unione di enti stabiliti all’interno dell’Unione;

b)

abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado previsto dalla lettera a):

i)

i depositi protetti;

ii)

i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in insolvenza.

Articolo 109

Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione

1.   Gli Stati membri assicurano che, quando le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione e purché tali azioni garantiscano ai depositanti il mantenimento dell’accesso ai depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente è affiliato risponda:

a)

se si applica lo strumento del bail-in, dell’ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati svalutati ai fini dell’assorbimento delle perdite nell’ente a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), qualora i depositi protetti fossero stati inclusi nella portata del bail-in e svalutati nella stessa misura dei creditori con lo stesso livello di priorità conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza; oppure

b)

se si applicano uno o più strumenti di risoluzione diversi dallo strumento del bail-in, dell’ammontare delle perdite che i depositanti protetti avrebbero subito qualora i depositanti protetti avessero subito perdite in proporzione alle perdite subite dai creditori con lo stesso livello di priorità conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza.

In tutti i casi, la passività del sistema di garanzia dei depositi non supera l’ammontare delle perdite che esso avrebbe dovuto sostenere se l’ente fosse stato liquidato secondo la procedura ordinaria di insolvenza.

Ove si applichi lo strumento del bail-in, al sistema di garanzia dei depositi non è richiesto di versare alcun contributo per le spese di ricapitalizzazione dell’ente o ente-ponte a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera b).

Qualora una valutazione a norma dell’articolo 74 stabilisca che il contributo del sistema di garanzia dei depositi per la risoluzione è stato superiore alle perdite nette che esso avrebbe subito se l’istituzione fosse stata liquidata secondo la procedura ordinaria di insolvenza, il sistema di garanzia dei depositi ha diritto a incassare la differenza dal meccanismo di finanziamento della risoluzione conformemente all’articolo 75.

2.   Gli Stati membri garantiscono che la determinazione dell’importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde conformemente al presente articolo, paragrafo 1, ottemperi alle condizioni di cui all’articolo 36.

3.   Il contributo del sistema di garanzia dei depositi ai fini del paragrafo 1 è fornito in contante.

4.   Quando i depositi ammissibili presso un ente soggetto a risoluzione sono trasferiti ad un’altra entità tramite lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o lo strumento dell’ente-ponte, i depositanti non vantano alcun diritto a norma della direttiva 2014/49/UE nei confronti del sistema di garanzia dei depositi in relazione a qualsiasi parte non trasferita dei loro depositi presso l’ente soggetto a risoluzione, purché l’importo dei fondi trasferiti sia pari o superiore al livello di copertura aggregato previsto dall’articolo 6 della direttiva 2014/49/UE.

5.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualora i mezzi finanziari disponibili di un sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati in virtù di essi e siano successivamente svalutati a meno dei due terzi del livello-obiettivo del sistema di garanzia dei depositi, l’ammontare dei contributi regolari al sistema di garanzia dei depositi è fissato al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di sei anni.

In tutti i casi, la passività dei sistemi di garanzia dei depositi non supera l’ammontare pari al 50 % del suo livello-obiettivo in forza dell’articolo 10 della direttiva 2014/49/UE. Gli Stati membri possono, tenendo conto delle specificità del rispettivo settore bancario, stabilire una percentuale superiore al 50 %.

In ogni caso, la partecipazione del sistema di garanzia dei depositi a norma della presente direttiva non supera le perdite che esso avrebbe subito in caso di liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza.

TITOLO VIII

SANZIONI

Articolo 110

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.   Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme relative a sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicabili quando le disposizioni nazionali adottate a recepimento della presente direttiva non sono rispettate, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni in materia di diritto penale. Le sanzioni amministrative e altre misure amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri assicurano che, in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 a carico di enti, enti finanziari e imprese madri dell’Unione, possano essere applicate sanzioni amministrative, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, ai membri dell’organo di amministrazione e ad altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

3.   I poteri di irrogare sanzioni amministrative previsti dalla presente direttiva sono attribuiti alle autorità di risoluzione o, se diverse, alle autorità competenti in base alla tipologia di violazione. Le autorità di risoluzione e le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l’esercizio delle loro rispettive funzioni. Nell’esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni amministrative, le autorità di risoluzione e le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni amministrative o altre misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

4.   Le autorità di risoluzione e le autorità competenti esercitano i loro poteri amministrativi di irrogare sanzioni conformemente alla presente direttiva e al diritto nazionale nelle seguenti modalità:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;

d)

rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

Articolo 111

Disposizioni specifiche

1.   Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prevedano sanzioni e altre misure almeno in relazione ai seguenti casi:

a)

mancata preparazione, mancata manutenzione o mancato aggiornamento dei piani di risanamento e dei piani di risanamento di gruppo, in violazione dell’articolo 5 o 7;

b)

mancata notifica dell’intenzione di fornire un sostegno finanziario di gruppo all’autorità competente in violazione dell’articolo 25;

c)

mancata fornitura di tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei piani di risoluzione in violazione dell’articolo 11;

d)

mancata notifica da parte dell’organo di amministrazione di un ente o di un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), all’autorità competente quando l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è in dissesto o a rischio di dissesto in violazione dell’articolo 81, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e altre misure amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:

a)

una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica, l’ente, l’ente finanziario, l’impresa madre nell’Unione o altra persona giuridica responsabile e la natura della violazione;

b)

un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre fine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

c)

un divieto temporaneo, a carico di qualunque membro dell’organo di amministrazione o dell’alta dirigenza dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di qualunque altra persona fisica ritenuta responsabile, ad esercitare funzioni negli enti o nelle entità di cui all’articolo 1, lettera b), c) o d);

d)

nel caso di una persona giuridica, ammende amministrative pari fino al 10 % del fatturato netto annuo totale di tale persona giuridica nel precedente esercizio. Quando la persona giuridica è una filiazione di un’impresa madre, il fatturato pertinente è il fatturato derivante dai bilanci consolidati dell’impresa madre ultima nell’esercizio precedente;

e)

nel caso di una persona fisica, ammende amministrative pari fino a 5 000 000 di EUR o, negli Stati membri in cui l’euro non è la moneta ufficiale, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 2 luglio 2014;

f)

ammende amministrative fino al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato.

Articolo 112

Pubblicazione delle sanzioni amministrative

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblichino sul loro sito web ufficiale almeno le sanzioni amministrative che siano state da loro irrogate per violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva laddove tali sanzioni non siano state oggetto di ricorso o qualora i mezzi di ricorso siano stati esauriti. Tale pubblicazione è effettuata senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica è stata informata di tale sanzione amministrativa, comprese le informazioni sulla tipologia e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica cui è irrogata la sanzione.

Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione delle sanzioni avverso le quali è stato presentato ricorso, le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblicano, senza indebito ritardo, sul proprio sito web ufficiale le informazioni sullo stato di tale ricorso e sul relativo esito.

2.   Le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblicano le sanzioni da loro irrogate in forma anonima, in maniera conforme al diritto nazionale in uno dei seguenti casi:

a)

se la sanzione è irrogata a una persona fisica e, mediante una valutazione preventiva obbligatoria della proporzionalità della pubblicazione, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;

b)

se la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso;

c)

se la pubblicazione determinerebbe, nella misura in cui possa essere stabilito, un danno sproporzionato agli enti o alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o alle persone fisiche coinvolte.

In alternativa, in tali casi, la pubblicazione dei dati in questione può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si può prevedere che le ragioni di una pubblicazione anonima cessino di esistere entro tale periodo.

3.   Le autorità di risoluzione e le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell’autorità di risoluzione o dell’autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili sulla protezione dei dati.

4.   Entro il 3 luglio 2016, l’ABE presenta alla Commissione una relazione concernente la pubblicazione delle sanzioni da parte degli Stati membri in forma anonima, a norma del paragrafo 2, e in particolare se vi sono state divergenze significative tra gli Stati membri a tale riguardo. Tale relazione affronta altresì eventuali divergenze significative nella durata della pubblicazione delle sanzioni in conformità del diritto nazionale degli Stati membri applicabile alla pubblicazione delle sanzioni.

Articolo 113

Aggiornamento della banca dati centrale da parte dell’ABE

1.   Fatto salvo il rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 84, le autorità di risoluzione e le autorità competenti informano l’ABE in merito a tutte le sanzioni da loro irrogate a norma dell’articolo 111, nonché allo stato del ricorso e al relativo esito. L’ABE gestisce una banca dati centrale delle sanzioni di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione; tale banca dati centrale è accessibile esclusivamente alle autorità di risoluzione ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime. L’ABE gestisce una banca dati centrale delle sanzioni di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità competenti; tale banca dati centrale è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime.

2.   L’ABE gestisce una pagina web con link a tutte le pubblicazioni delle sanzioni delle autorità di risoluzione e delle autorità competenti a norma dell’articolo 112 e indica il periodo per il quale ciascuno Stato membro pubblica le sanzioni.

Articolo 114

Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative e il tenore delle ammende amministrative, le autorità competenti e le autorità di risoluzione tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

c)

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, ad esempio, quale risulta dal fatturato totale della persona giuridica responsabile o dal reddito annuale della persona fisica responsabile;

d)

l’ammontare degli utili conseguiti o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;

e)

le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possono essere determinate;

f)

il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l’autorità competente e con l’autorità di risoluzione;

g)

le violazioni precedenti della persona fisica o giuridica responsabile;

h)

potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

TITOLO IX

POTERI DI ESECUZIONE

Articolo 115

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 44, paragrafo 11, all’articolo 76, paragrafo 4, all’articolo 103, paragrafi 7 e 8, e all’articolo 104, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 44, paragrafo 11, all’articolo 76, paragrafo 4, all’articolo 103, paragrafi 7 e, 8 e all’articolo 104, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 44, paragrafo 11, dell’articolo 76, paragrafo 4, dell’articolo 103, paragrafi 7 e 8, e dell’articolo 104, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   La Commissione non adotta atti delegati se il tempo di esame del Parlamento europeo è ridotto a meno di cinque mesi, incluse eventuali proroghe, per effetto della sospensione dei lavori.

TITOLO X

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE E 2013/36/UE E DEI REGOLAMENTI (UE) n. 1093/2010 E (UE) n. 648/2012

Articolo 116

Modifica della direttiva 82/891/CEE

L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 82/891/CEE è sostituito dal seguente:

«4.   Si applica l’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (36).

Articolo 117

Modifiche della direttiva 2001/24/CE

La direttiva 2001/24/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   La presente direttiva si applica inoltre alle imprese di investimento come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) e alle loro succursali ubicate in uno Stato membro diverso da quello della sede legale.

4.   Qualora siano applicati gli strumenti di risoluzione ed esercitati i poteri di risoluzione previsti nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (38), la presente direttiva si applica anche a enti finanziari, imprese e imprese madri che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE.

5.   Gli articoli 4 e 7 della presente direttiva non si applicano laddove si applichi l’articolo 83 della direttiva 2014/59/UE.

6.   L’articolo 33 della presente direttiva non si applica laddove si applichi l’articolo 84 della direttiva 2014/59/UE.

(37)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)."

(38)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 190).»;"

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

—   «Stato membro d’origine»: uno Stato membro d’origine secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, del regolamento (UE) n. 575/2013;

—   «Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, del regolamento (UE) n. 575/2013;

—   «succursale»: una succursale secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013;

—   «autorità competente»: un’autorità competente secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 o un’autorità di risoluzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE in relazione alle misure di riorganizzazione adottate in forza di tale direttiva;

—   «amministratore»: la persona o l’organo nominato dalle autorità amministrative o giudiziarie con la funzione di gestire i provvedimenti di risanamento;

—   «autorità amministrative o giudiziarie»: le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o procedure di liquidazione;

—   «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti destinati a salvaguardare o ristabilire la situazione finanziaria di un ente creditizio o di un’impresa di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che possono incidere sui diritti preesistenti di terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una svalutazione dei crediti; tali provvedimenti comprendono l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione previsti dalla direttiva 2014/59/UE;

—   «liquidatore»: la persona o l’organo nominato dalle autorità amministrative o giudiziarie con la funzione di gestire le procedure di liquidazione;

—   «procedure di liquidazione»: le procedure concorsuali aperte e controllate dalle autorità amministrative o giudiziarie di uno Stato membro ai fini della realizzazione delle attività sotto la vigilanza di dette autorità, compreso il caso in cui tali procedure si chiudano con un concordato o un provvedimento analogo;

—   «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (39);

—   «strumento»: uno strumento finanziario secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 50, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

(39)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 349).»;"

3)

l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Accordi di netting

Fatti salvi gli articoli 68 e 71 della direttiva 2014/59/UE, gli accordi di netting sono disciplinati esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono.»;

4)

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Fatti salvi gli articoli 68 e 71 della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 24 della presente direttiva, i contratti di vendita con patto di riacquisto sono disciplinati esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono».

Articolo 118

Modifiche della direttiva 2002/47/CE

La direttiva 2002/47/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Gli articoli da 4 a 7 della presente direttiva non si applicano ai vincoli sull’applicazione dei contratti di garanzia finanziaria o ai vincoli sugli effetti dei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, non si applicano alle disposizioni di netting per close-out o di set-off imposti in forza del titolo IV, capo V o VI, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (40), o a qualsiasi vincolo di questo tipo imposto in forza di analoghi poteri previsti dal diritto di uno Stato membro per facilitare la risoluzione ordinata delle entità di cui al paragrafo 2, lettera c), punto iv), e al paragrafo 2, lettera d), oggetto di salvaguardie almeno equivalenti a quelle indicate al titolo IV, capo VII, della direttiva 2014/59/UE.

(40)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 190).»;"

2)

l’articolo 9 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 bis

Direttive 2008/48/CE e 2014/59/UE

La presente direttiva non pregiudica le direttive 2008/48/CE e 2014/59/UE».

Articolo 119

Modifica della direttiva 2004/25/CE

All’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2004/25/CE, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri garantiscono che l’articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva non si applichi in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (41).

Articolo 120

Modifica della direttiva 2005/56/CE

All’articolo 3 della direttiva 2005/56/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi alla società o alle società che sono soggette all’uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (42).

Articolo 121

Modifiche della direttiva 2007/36/CE

La direttiva 2007/36/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43).

(43)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 190).»;"

2)

all’articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   Gli Stati membri assicurano che ai fini della direttiva 2014/59/UE, l’assemblea possa, con una maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, decidere o modificare l’atto costitutivo per stabilire che un’assemblea per deliberare un aumento di capitale sia convocata con un preavviso più breve rispetto a quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, purché tale assemblea non si tenga entro dieci giorni di calendario dalla convocazione, siano soddisfatte le condizioni degli articoli 27 o 29 della direttiva 2014/59/UE e l’aumento di capitale sia necessario per evitare che si verifichino le condizioni per la risoluzione stabilite agli articoli 32 e 33 della stessa direttiva.

6.   Ai fini del paragrafo 5, non si applicano l’obbligo per ciascuno Stato membro di fissare un unico termine di cui all’articolo 6, paragrafo 3, l’obbligo di assicurare la disponibilità di un ordine del giorno modificato di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e l’obbligo per ciascuno Stato membro di stabilire un’unica data di registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 3.».

Articolo 122

Modifica della direttiva 2011/35/UE

All’articolo 1 della direttiva 2011/35/UE è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi alla società o alle società che sono soggette all’uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (44).

Articolo 123

Modifica della direttiva 2012/30/UE

All’articolo 45 della direttiva 2012/30/UE è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Gli Stati membri garantiscono che l’articolo 10, l’articolo 19, paragrafo 1, l’articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 31, paragrafo 2, primo comma, gli articoli da 33 a 36 e gli articoli 40, 41 e 42 della presente direttiva non si applichino in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (45).

Articolo 124

Modifica della direttiva 2013/36/UE

All’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE, il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 125

Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

1)

all’articolo 4, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)   «autorità competente»:

i)

l’autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai sensi delle direttive 2007/64/CE e 2009/110/CE;

ii)

in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l’osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari;

iii)

in relazione alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (46), un’autorità designata come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 18, di tale direttiva;

iv)

in relazione alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (47), un’autorità di risoluzione come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 18, di tale direttiva.

(46)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 149)."

(47)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 190).»;"

2)

all’articolo 40, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini della direttiva 2014/59/UE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dell’autorità di risoluzione in ogni Stato membro».

Articolo 126

Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012

All’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento n. 648/2012 è aggiunta la lettera seguente:

«k)

le autorità di risoluzione designate in conformità dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (48).

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 127

Comitato per la risoluzione dell’ABE

L’ABE istituisce un comitato interno permanente a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ai fini della preparazione delle decisioni dell’ABE che devono essere prese a norma dell’articolo 44 ivi contenuto, comprese le decisioni relative a progetti di norme tecniche di regolamentazione e progetti di norme tecniche di attuazione, in relazione ai compiti che sono stati conferiti alle autorità di risoluzione conformemente alla presente direttiva. In particolare, a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE garantisce che le decisioni di cui a detto articolo non interferiscano in nessun modo con le competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Tale comitato interno è composto dalle autorità di risoluzione di cui all’articolo 3 della presente direttiva.

Ai fini della presente direttiva l’ABE collabora con l’EIOPA e l’ESMA nel quadro del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Ai fini della presente direttiva, l’ABE garantisce la separazione strutturale tra il comitato per la risoluzione e le altre funzioni di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010. Il comitato per la risoluzione promuove l’elaborazione e il coordinamento di piani di risoluzione e sviluppa metodi intesi a facilitare la risoluzione degli enti finanziari in dissesto.

Articolo 128

Cooperazione con l’ABE

Le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano con l’ABE ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.

Le autorità competenti e le autorità di risoluzione forniscono senza indugio all’ABE tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti secondo le disposizioni dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 129

Clausola di revisione

Entro il 1o giugno 2018 la Commissione riesamina l’attuazione della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Valuta in particolare:

a)

sulla base della relazione dell’ABE di cui all’articolo 4, paragrafo 7, la necessità di eventuali modifiche volte a minimizzare le divergenze a livello nazionale;

b)

sulla base della relazione dell’ABE di cui all’articolo 45, paragrafo 19, la necessità di eventuali modifiche volte a minimizzare le divergenze a livello nazionale;

c)

il funzionamento e l’efficacia del ruolo conferito all’ABE a norma della presente direttiva, compreso quello di condurre mediazioni.

Se opportuno, tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa.

Nonostante il riesame di cui al primo comma, entro il 3 luglio 2017, la Commissione riesamina specificamente l’applicazione degli articoli 13, 18 e 45 relativamente ai poteri dell’ABE di condurre mediazioni vincolanti, al fine di tenere conto degli sviluppi futuri nel diritto dei servizi finanziari. Tale relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 130

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Essi applicano tuttavia le disposizioni adottate per conformarsi al titolo IV, capo IV, sezione 5, al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ABE il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 131

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 124 entra in vigore il 1o gennaio 2015.

Articolo 132

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 39 del 12.2.2013, pag. 1.

(2)  GU C 44 del 15.2.2013, pag. 68.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

(4)  Regolamento (UE) n. 75/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(6)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 7.2.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331, 15.12.2010, pag. 12).

(9)  Regolamento (UE) n. 1092/2010, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(10)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(11)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che abroga la direttiva 2004/39/CE e direttiva 2011/61/UE (Cfr. pag. 349 della presente Gazzetta Ufficiale).

(12)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale).

(13)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Cfr. pag. 149 della presente Gazzetta Ufficiale).

(14)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).

(15)  Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

(16)  Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).

(17)  Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1).

(18)  Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47).

(19)  Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1).

(20)  Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).

(21)  Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).

(22)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(23)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(24)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(25)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(26)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(27)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(28)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(29)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(30)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

(31)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(32)  Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

(33)  Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2011, pag. 1).

(34)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(35)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).


ALLEGATO

SEZIONE A

Informazioni da inserire nei piani di risanamento

Il piano di risanamento riporta le informazioni seguenti:

1)

una sintesi degli elementi fondamentali del piano e una sintesi della capacità globale di risanamento;

2)

una sintesi delle modifiche sostanziali apportate all’ente dopo l’ultimo piano di risanamento;

3)

un piano di comunicazione e informazione che delinea in che modo l’impresa intende gestire le eventuali reazioni potenzialmente negative del mercato;

4)

una gamma di azioni sul capitale e sulla liquidità necessarie per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica e la situazione finanziaria dell’ente;

5)

una stima dei tempi necessari per l’esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

6)

una descrizione dettagliata degli eventuali impedimenti sostanziali all’esecuzione efficace e tempestiva del piano, tenuto conto anche dell’impatto sul resto del gruppo, sulla clientela e sulle controparti;

7)

l’individuazione delle funzioni essenziali;

8)

una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle linee di business principali, delle operazioni e delle attività dell’ente;

9)

una descrizione dettagliata delle modalità con cui la pianificazione del risanamento è integrata nella struttura di governance dell’ente, nonché delle politiche e procedure che disciplinano l’approvazione del piano di risanamento e l’identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell’attuazione del piano all’interno dell’organizzazione;

10)

dispositivi e misure per conservare o ripristinare i fondi propri dell’ente;

11)

dispositivi e misure intesi a garantire che l’ente abbia un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidità, una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilità di trasferire liquidità tra entità del gruppo e linee di business, affinché l’ente possa continuare a svolgere le proprie funzioni e rispettare i propri obblighi allo loro scadenza;

12)

dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva finanziaria;

13)

dispositivi e misure per ristrutturare le passività;

14)

dispositivi e misure per ristrutturare le linee di business;

15)

dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità dell’accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;

16)

dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell’ente, compresi infrastrutture e servizi informatici;

17)

dispositivi preparatori per agevolare la vendita di attività o di linee di business in tempi adeguati per il ripristino della solidità finanziaria;

18)

altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidità finanziaria nonché effetti finanziari previsti di tali azioni o strategie;

19)

misure preparatorie che l’ente ha attuato o intende attuare al fine di agevolare l’attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per consentire una ricapitalizzazione tempestiva dell’ente;

20)

un quadro degli indicatori nel quale siano identificati i punti in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano.

SEZIONE B

Informazioni che le autorità di risoluzione possono chiedere agli enti ai fini della preparazione e del mantenimento dei piani di risoluzione

Ai fini della preparazione e del mantenimento dei piani di risoluzione, le autorità di risoluzione possono chiedere agli enti di fornire almeno le informazioni seguenti:

1)

una descrizione dettagliata della struttura organizzativa dell’ente, compreso un elenco di tutte le persone giuridiche;

2)

l’identificazione dell’assetto proprietario e la percentuale dei titoli con e senza diritto di voto di ciascuna persona giuridica;

3)

l’ubicazione, la giurisdizione di costituzione, le licenze e il personale dirigente chiave relativamente a ciascuna persona giuridica;

4)

una classificazione delle operazioni essenziali e delle linee di business principali dell’ente, comprese le detenzioni di attività sostanziali e le passività relative a tali operazioni e linee di business, con riferimento alle persone giuridiche;

5)

una descrizione dettagliata delle componenti delle passività dell’ente e di tutte le sue persone giuridiche, operando una separazione almeno per tipo e ammontare dei debiti a breve e lungo termine e delle passività garantite, non garantite e subordinate;

6)

i dettagli delle passività dell’ente che sono passività ammissibili;

7)

l’individuazione delle procedure necessarie per stabilire a chi l’ente abbia ceduto garanzie reali, il titolare delle stesse e il paese nel quale sono ubicate;

8)

una descrizione delle esposizioni fuori bilancio dell’ente e delle sue persone giuridiche, compresa l’attribuzione a operazioni essenziali e linee di business principali;

9)

le coperture rilevanti dell’ente, compresa l’attribuzione alle singole persone giuridiche;

10)

l’identificazione delle controparti principali o più critiche dell’ente, nonché analisi dell’impatto del dissesto delle controparti principali sulla situazione finanziaria dell’ente;

11)

ciascun sistema nel quale l’ente effettua un volume sostanziale di scambi, in termini di numero o di valore, compresa l’attribuzione alle persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali dell’ente;

12)

ciascun sistema di pagamento, compensazione o regolamento al quale l’ente partecipa direttamente o indirettamente, compresa l’attribuzione alle persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali dell’ente;

13)

un inventario dettagliato e una descrizione dei sistemi informatici gestionali fondamentali utilizzati dall’ente, compresi quelli per la gestione del rischio, la contabilità e le informazioni finanziarie e regolamentari, compresa l’attribuzione alle persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali dell’ente;

14)

l’identificazione dei proprietari dei sistemi individuati al punto 13, i relativi accordi sul livello di servizio ed eventuali software e sistemi o licenze, compresa l’attribuzione alle persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali dell’ente;

15)

l’identificazione e classificazione delle persone giuridiche e delle interconnessioni e interdipendenze tra persone giuridiche diverse, quali:

personale, strutture e sistemi comuni o condivisi;

accordi su capitali, finanziamenti o liquidità;

esposizioni creditizie effettive o potenziali;

accordi reciproci di garanzia, accordi reciproci su garanzie reali, disposizioni in materia di inadempimenti reciproci e meccanismi di netting tra affiliati;

trasferimenti di rischi e accordi di scambio back to back; accordi sul livello di servizio;

16)

l’autorità competente e autorità di risoluzione per ciascuna persona giuridica;

17)

il membro dell’organo di amministrazione responsabile della fornitura delle informazioni necessarie per elaborare il piano di risoluzione dell’ente nonché i responsabili, se diversi, per le varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;

18)

una descrizione dei meccanismi che l’ente ha istituito per garantire che, in caso di risoluzione, l’autorità di risoluzione disponga di tutte le informazioni che ha stabilito sono necessarie per l’applicazione degli strumenti e l’esercizio dei poteri di risoluzione;

19)

tutti gli accordi stipulati dagli enti e dalle loro persone giuridiche con parti terze che potrebbero essere estinti se le autorità decidessero di applicare uno strumento di risoluzione ed eventualità che le conseguenze dell’estinzione possano incidere sull’applicazione di tale strumento;

20)

una descrizione delle possibili fonti di liquidità a sostegno della risoluzione;

21)

informazioni concernenti gravami sulle attività, attività liquide, attività fuori bilancio, strategie di copertura e prassi di contabilizzazione.

SEZIONE C

Aspetti che l’autorità di risoluzione deve prendere in considerazione nel valutare la possibilità di risoluzione di un ente o di un gruppo

Nel valutare la possibilità di risoluzione di un ente o di un gruppo, l’autorità di risoluzione tiene conto degli aspetti che seguono.

Nel valutare la possibilità di risoluzione di un gruppo, i riferimenti a un ente si intendono come applicabili a qualsiasi ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), all’interno di un gruppo:

1)

la misura in cui l’ente è in grado di attribuire le linee di business principali e operazioni essenziali a persone giuridiche;

2)

la misura in cui le strutture giuridiche e societarie sono allineate con le linee di business principali e le operazioni essenziali;

3)

la misura in cui sono predisposti dispositivi per fornire personale essenziale, infrastrutture, finanziamenti, liquidità e capitali per sostenere e mantenere in essere le linee di business principali e le operazioni essenziali;

4)

la misura in cui i contratti di servizio mantenuti dall’ente sono pienamente opponibili in caso di risoluzione dell’ente;

5)

la misura in cui la struttura di governance dell’ente è adeguata per assicurare la gestione e l’osservanza delle politiche interne dell’ente a fronte dei suoi accordi sul livello di servizio;

6)

la misura in cui l’ente dispone di una procedura per trasferire a terzi i servizi forniti in virtù di accordi sul livello di servizio in caso di separazione delle operazioni essenziali o delle linee di business principali;

7)

la misura in cui sono predisposti piani e misure di emergenza per assicurare la continuità dell’accesso a sistemi di pagamento e regolamento;

8)

l’adeguatezza dei sistemi informatici gestionali per permettere alle autorità di risoluzione di raccogliere informazioni accurate e complete sulle linee di business principali e sulle operazioni essenziali, al fine di agevolare decisioni rapide;

9)

la capacità dei sistemi informatici gestionali di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace dell’ente in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione;

10)

la misura in cui l’ente ha testato i propri sistemi informatici gestionali in scenari di stress definiti dall’autorità di risoluzione;

11)

la misura in cui l’ente è in grado di assicurare la continuità dei sistemi informatici gestionali sia per l’ente interessato sia per l’ente nuovo nel caso in cui le operazioni essenziali e le linee di business principali siano separate dal resto delle operazioni e linee di business;

12)

la misura in cui l’ente ha instaurato procedure adeguate affinché le autorità di risoluzione possano disporre delle informazioni necessarie per individuare i depositanti e gli importi coperti dai sistemi di garanzia dei depositi;

13)

se il gruppo prevede garanzie infragruppo, misura in cui tali garanzie sono fornite a condizioni di mercato e solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio;

14)

qualora il gruppo effettui operazioni back to back, la misura in cui tali operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio;

15)

la misura in cui il ricorso a garanzie infragruppo o a operazioni di contabilizzazione back to back aumenta il rischio di contagio nel gruppo;

16)

la misura in cui la struttura giuridica del gruppo ostacola l’applicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del numero di persone giuridiche, della complessità della struttura del gruppo o della difficoltà di associare le linee di business alle entità del gruppo;

17)

l’ammontare e la tipologia delle passività ammissibili dell’ente;

18)

qualora la valutazione coinvolga una società di partecipazione mista, la misura in cui la risoluzione di entità del gruppo che sono enti o enti finanziari può esercitare un impatto negativo sul ramo non finanziario del gruppo;

19)

l’esistenza e la solidità degli accordi sul livello di servizio;

20)

la disponibilità, presso le autorità dei paesi terzi, degli strumenti di risoluzione necessari per sostenere le autorità di risoluzione dell’Unione nelle azioni di risoluzione e i margini per un’azione coordinata fra autorità dell’Unione e autorità dei paesi terzi;

21)

la possibilità di applicare gli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione, tenuto conto degli strumenti disponibili e della struttura dell’ente;

22)

la misura in cui la struttura del gruppo permette all’autorità di risoluzione di procedere alla risoluzione del gruppo nel suo complesso o di una o più delle sue entità senza provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull’economia in generale, e al fine di massimizzare il valore del gruppo nel suo complesso;

23)

gli accordi e i mezzi che potrebbero agevolare la risoluzione in caso di gruppi con filiazioni stabilite in giurisdizioni diverse;

24)

la credibilità dell’uso degli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su creditori, controparti, clientela e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorità di paesi terzi;

25)

la misura in cui è possibile valutare adeguatamente l’impatto della risoluzione dell’ente sul sistema finanziario e sulla fiducia dei mercati finanziari;

26)

la misura in cui la risoluzione dell’ente potrebbe provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull’economia in generale;

27)

la misura in cui sarebbe possibile contenere, mediante l’applicazione degli strumenti o l’esercizio dei poteri di risoluzione, il contagio di altri enti o dei mercati finanziari;

28)

la misura in cui la risoluzione dell’ente potrebbe avere un effetto significativo sul funzionamento di sistemi di pagamento e regolamento.


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