EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0329

Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007 , relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

OJ L 88, 29.3.2007, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M, 31.12.2008, p. 1033–1043 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 38 - 48

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrogato da 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/329/oj

29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/1


REGOLAMENTO (CE) N. 329/2007 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2007

relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio, del 20 novembre 2006, sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 ottobre 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1718 (2006) in cui condanna il test nucleare eseguito il 9 ottobre 2006 dalla Repubblica democratica popolare della Corea (di seguito «Corea del Nord»), stabilisce l'esistenza di una minaccia inequivocabile per la pace e la sicurezza internazionali e impone a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite di applicare un certo numero di misure restrittive.

(2)

La posizione comune 2006/795/PESC prevede l'applicazione delle misure restrittive stabilite nella risoluzione 1718 (2006), in particolare il divieto di esportare merci e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici e di fornire i servizi connessi, il divieto di approvvigionarsi di merci e tecnologie dalla Corea del Nord, il divieto di esportare articoli di lusso in tale paese e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi coinvolti nei suddetti programmi della Corea del Nord o che forniscono sostegno a tali programmi.

(3)

Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantire la loro applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

Il presente regolamento deroga alla legislazione comunitaria vigente che prevede norme generali sulle esportazioni nei paesi terzi e sulle importazioni dagli stessi, in particolare il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (2); la maggior parte di tali prodotti e tecnologie dovrebbe rientrare nel presente regolamento.

(5)

È opportuno specificare la procedura da seguire per far approvare le esportazioni di merci e tecnologie e la fornitura della relativa assistenza tecnica.

(6)

Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a pubblicare l'elenco delle merci e tecnologie che sarà adottato dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, ad aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3).

(7)

La Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata a modificare, se necessario, l'elenco degli articoli di lusso in base alle definizioni o agli orientamenti eventualmente promulgati dal comitato per le sanzioni onde agevolare l'applicazione delle restrizioni sugli articoli di lusso, tenendo conto degli elenchi di articoli di lusso compilati da altre giurisdizioni.

(8)

Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata anche a modificare l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi i cui fondi e risorse economiche devono essere congelati, secondo quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(10)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «comitato per le sanzioni» s'intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 12 della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

2)

per «Corea del Nord» s'intende la Repubblica democratica popolare di Corea;

3)

per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualunque altro servizio tecnico, e che può assumere le seguenti forme: istruzione, consulenza, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o di competenze o servizi di consulenza. La definizione di «assistenza tecnica» comprende anche le forme di trasmissione orale dell'assistenza;

4)

per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

a)

contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

b)

depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

c)

titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;

d)

gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

e)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

f)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

g)

i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

5)

per «congelamento di fondi» s'intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

6)

per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

7)

per «congelamento delle risorse economiche» s'intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

8)

per «territorio della Comunità» si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso il loro spazio aereo.

Articolo 2

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le merci e tecnologie, compreso il software, elencate nell'allegato I, anche non originarie della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord;

b)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui alla lettera a).

2.   L'allegato I comprende tutti gli articoli, materiali, attrezzature, merci e tecnologie, compreso il software, considerati prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000, che possano contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici e determinati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Esso non comprende le merci e tecnologie incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (4).

3.   È vietato acquistare, importare o trasportare le merci e tecnologie elencate nell'allegato I dalla Corea del Nord a prescindere dal fatto che siano originarie o no di tale paese.

Articolo 3

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa alle merci e alle tecnologie elencate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato I nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso delle merci elencate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato I a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle merci e alle tecnologie elencate nell'elenco comune delle attrezzature militari del l'Unione europea o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle merci o delle tecnologie suddette o fornire l'assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord;

c)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Corea del Nord.

Articolo 4

È vietato:

a)

vendere o fornire alla Corea del Nord, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, gli articoli di lusso elencati nell'allegato III;

b)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui alla lettera a).

Articolo 5

1.   Se si ritiene necessaria, in un caso specifico, una deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), o all'articolo 4, lettera a), chi vende, fornisce, trasferisce, esporta o presta un servizio può presentare una richiesta debitamente motivata alle autorità competenti di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II. Se ritiene che la deroga sia giustificata, lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta presenta una richiesta di approvazione specifica al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le richieste di approvazione presentate al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a norma del paragrafo 1.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o la fornitura di assistenza tecnica, purché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato la richiesta di approvazione specifica.

Articolo 6

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o appartenenti agli stessi. Figurano nell'allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità del paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato IV o a beneficio degli stessi.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare il fabbisogno di base delle persone elencate nell'allegato IV e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,

a condizione che lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione e che il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

2.   In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l'abbia approvata.

3.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 8

In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 14 ottobre 2006 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

il vincolo o la decisione non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato IV;

d)

il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;

e)

lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni.

Articolo 9

1.   L’articolo 6, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nella Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità od organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.

2.   L'articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati:

a)

di interessi o altri profitti legati a tali conti;

b)

di pagamenti dovuti in forza di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti prima del 14 ottobre 2006;

a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti siano congelati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 10

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso i relativi Stati membri, alla Commissione;

b)

collaborare con le autorità competenti di cui ai siti web elencati nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 11

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o per l'entità o per l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

Articolo 12

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 13

La Commissione è autorizzata a:

a)

modificare l'allegato I in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, ad aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

b)

modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;

c)

modificare l'allegato III al fine di perfezionare o adeguare l'elenco degli articoli che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni e degli elenchi compilati da altre giurisdizioni, o ad aggiungere, se necessario e opportuno, i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

d)

modificare l'allegato IV in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; e

e)

modificare l'allegato I o l'allegato IV in osservanza di qualsiasi decisione presa dal Consiglio sulla base della posizione comune 2006/795/PESC.

Articolo 14

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e le eventuali modifiche successive dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 15

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le indicano nei siti web elencati nell'allegato II o mediante gli stessi.

2.   Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni eventuale successivo cambiamento.

Articolo 16

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio della Comunità;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno della Comunità.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.

(2)  GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2006 (GU L 74 del 13.3.2006, pag. 1).

(3)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 (GU L 56 del 23.2.2007, pag. 1).

(4)  La versione attuale dell'elenco è pubblicata nella presente Gazzetta ufficiale, pag. 58.


ALLEGATO I

Merci e tecnologie di cui agli articoli 2 e 3

A.

Merci

(da completare a tempo debito)

B.

Tecnologie

(da completare a tempo debito)


ALLEGATO II

Siti web informativi delle autorità competenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 10 e 15 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea

 

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

(da completare a tempo debito)

 

REPUBBICA CECA

ttp://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIA

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

 

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

SPAGNA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

IRLANDA

www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

 

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIA

http://www.urm.lt

 

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSTRIA

(da completare a tempo debito)

 

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVEZIA

(da completare a tempo debito)

 

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzi per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A, Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unità A.2, Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85/299 11 76

Fax: (32 2) 299 08 73


ALLEGATO III

Articoli di lusso di cui all'articolo 4

1.

Cavalli di razza pura

2.

Caviale e succedanei del caviale

3.

Tartufi e relative preparazioni

4.

Vini di alta qualità (compresi i vini spumanti), acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

5.

Sigari e sigaretti di alta qualità

6.

Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

7.

Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, di alta qualità

8.

Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), di alta qualità

9.

Tappeti annodati a mano, tappeti e arazzi tessuti a mano

10.

Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

11.

Monete e banconote non aventi corso legale

12.

Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

13.

Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di alta qualità

14.

Articoli di cristallo al piombo di alta qualità

15.

Dispositivi elettronici di alta gamma per uso domestico

16.

Apparecchi elettrici/elettronici od ottici di alta gamma per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini

17.

Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, loro accessori e pezzi di ricambio

18.

Orologi di lusso e loro parti

19.

Strumenti musicali di alta qualità

20.

Opere d'arte, oggetti da collezione e di antiquariato

21.

Articoli ed attrezzature per lo sci, il golf, gli sport subacquei ed acquatici

22.

Articoli ed attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò ed i giochi azionati da monete o banconote


ALLEGATO IV

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6

A.

Persone fisiche

(da completare a tempo debito)

B.

Persone giuridiche, entità e organismi

(da completare a tempo debito)


Top