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Document 32000D0532

2000/532/CE: Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi [notificata con il numero C(2000) 1147] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 226, 6.9.2000, p. 3–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 69 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 69 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 47

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.: This act has been changed. Current consolidated version: 06/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/532/oj

32000D0532

2000/532/CE: Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi [notificata con il numero C(2000) 1147] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 226 del 06/09/2000 pag. 0003 - 0024


Decisione della Commissione

del 3 maggio 2000

che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi

[notificata con il numero C(2000) 1147]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/532/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(1) modificata dalla direttiva 91/156/CEE(2), in particolare l'articolo 1, lettera a),

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi(3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Alcuni Stati membri hanno notificato svariate categorie di rifiuti che essi ritengono presentare una o più caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE.

(2) L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE stabilisce che la Commissione è tenuta ad esaminare le notifiche degli Stati membri allo scopo di modificare l'elenco dei rifiuti pericolosi di cui alla decisione 94/904/CE del Consiglio(4).

(3) Qualunque tipo di rifiuto inserito nell'elenco dei rifiuti pericolosi deve essere incluso anche nel catalogo europeo dei rifiuti, istituito mediante decisione 94/3/CE della Commissione(5). Per rendere più trasparente il sistema di classificazione e semplificare le disposizioni in vigore è opportuno compilare un elenco comunitario che integri l'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 94/3/CE e quello dei rifiuti pericolosi di cui alla decisione 94/904/CE.

(4) La Commissione è assistita a tale scopo dal comitato costituito in virtù dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

(5) Le disposizioni previste nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal suddetto comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato l'elenco contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10(6) e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità <= 55 °C,

- una o più sostanze classificate(7) come molto tossiche in concentrazione totale >= 0,1 %,

- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale >= 3 %,

- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale >= 25 %,

- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale >= 1 %,

- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >= 5 %,

- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale >= 10 %,

- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale >= 20 %,

- una o più sostanze riconosciute come cancerogene (categorie 1 o 2) in concentrazione totale >= 0,1 %,

- una o più sostanze riconosciute come tossiche per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificate come R60 o R61 in concentrazione totale >= 0,5 %,

- una o più sostanze riconosciute come tossiche per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificate come R62 o R63 in concentrazione totale >= 5 %,

- una o più sostanze mutagene della categoria 1 o 2 classificate come R46 in concentrazione totale >= 0,1 %,

- una o più sostanze mutagene della categoria 3 classificate come R40 in concentrazione totale >= 1 %.

Articolo 3

In casi eccezionali gli Stati membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati presentati dal detentore nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato nell'elenco come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE, gli Stati membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell'elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. Le decisioni adottate dagli Stati membri sono comunicate alla Commissione ad intervalli annuali. La Commissione esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorra provvedere ad una modifica dell'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 1o gennaio 2002.

Articolo 5

La decisione 94/3/CE e la decisione 94/904/CE sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2000.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47.

(2) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

(3) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

(4) GU L 356 del 31.12.1994, pag. 14.

(5) GU L 5 del 7.1.1994, pag. 15.

(6) L'espressione "sostanza tossica per il ciclo riproduttivo" è stata introdotta con la direttiva 92/32/CEE del Consiglio (GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1), recante settima modifica alla direttiva 67/548/CEE. Tale espressione sostituisce il termine "teratogena" dando una definizione più precisa, senza tuttavia modificare il concetto alla base. Corrisponde dunque al codice H10 dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE.

(7) La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) e successive modifiche. I limiti di concentrazione si riferiscono a quelli specificati nella direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 14) e successive modifiche.

ALLEGATO

Elenco dei rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

Introduzione

1. Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tuttavia, l'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.

2. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della medesima direttiva.

3. I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. (Nota: è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi). Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

3.2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1.

4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, primo trattino, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5.

5. Ai fini della presente decisione per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli siano in forme metalliche classificate come pericolose.

6. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimenti specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l'articolo 2 della presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12; 13 e H14 al momento l'articolo 2 della presente decisione non specifica alcunché.

7. Per la numerazione delle covi contenute nell'elenco sono stati applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non utilizzato in precedenza nella decisione 94/3/CE.

INDICE

Capitoli dell'elenco

(codici a due cifre)

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