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Document 52011PC0614

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

/* COM/2011/0614 definitivo - 2011/0275 (COD) */

52011PC0614

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 /* COM/2011/0614 definitivo - 2011/0275 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020: un bilancio per realizzare la strategia Europa 2020[1]. Nella sua proposta, la Commissione ha stabilito che la politica di coesione dovrà rimanere un elemento essenziale del prossimo pacchetto finanziario e ne ha sottolineato il ruolo centrale per la realizzazione della strategia Europa 2020[2].

La Commissione ha quindi proposto una serie di importanti modifiche delle modalità di elaborazione e attuazione della politica di coesione. Gli elementi principali che caratterizzano la proposta sono la concentrazione dei finanziamenti su un numero minore di priorità meglio collegate alla strategia Europa 2020, la concentrazione sui risultati, il monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi fissati, il maggiore ricorso a condizionalità e la semplificazione dell'attuazione.

Il presente regolamento fissa le disposizioni che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale e abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006. Esso si basa sui lavori svolti in seguito alla pubblicazione, nel maggio 2007, della quarta relazione sulla coesione, che ha indicato le sfide principali che le regioni dovranno affrontare nei prossimi decenni e ha aperto il dibattito sulla futura politica di coesione. Il 9 novembre 2010 la Commissione ha adottato la quinta relazione sulla coesione, che ha tracciato un'analisi dell'evoluzione sociale ed economica e delineato gli orientamenti per la futura politica di coesione.

La politica di coesione è il principale strumento di investimento a sostegno delle grandi priorità dell'Unione definite dalla strategia Europa 2020. I suoi interventi sono indirizzati in modo particolare ai paesi e alle regioni in cui maggiori sono i bisogni. Uno dei principali successi dell'UE è stato la sua capacità di accrescere il tenore di vita di tutti i suoi cittadini. Ha ottenuto questo non solo contribuendo allo sviluppo e alla crescita delle regioni e degli Stati membri più poveri, ma anche grazie al suo ruolo nell'integrazione del mercato interno, la cui dimensione permette a tutte le regioni dell'UE, ricche e povere, grandi e piccole, di accedere a nuovi mercati e di realizzare economie di scala. La valutazione compiuta dalla Commissione delle spese effettuate in passato nel quadro della politica di coesione ha messo in luce numerosi esempi di valore aggiunto e di investimenti che hanno creato crescita e posti di lavoro, che non sarebbero stati realizzati senza i finanziamenti dell'UE. Tuttavia, i risultati mostrano anche gli effetti della dispersione e dell'insufficiente definizione delle priorità. In un momento in cui i fondi pubblici sono scarsi e gli investimenti che favoriscano la crescita sono più necessari che mai, la Commissione ha deciso di proporre importanti modifiche della politica di coesione.

Il FESR mira a rafforzare la coesione economica e sociale nell'Unione europea correggendo gli squilibri tra le sue regioni. Il FESR sostiene lo sviluppo regionale e locale cofinanziando investimenti nei seguenti campi: R&S e innovazione, cambiamento climatico e ambiente, sostegno alle PMI, servizi di interesse economico generale, infrastrutture per le telecomunicazioni, l'energia e i trasporti, sanità, istruzione e infrastrutture sociali, sviluppo urbano sostenibile.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1.      Consultazione e parere di esperti

Nell'elaborare le proposte sono stati presi in considerazione i risultati delle consultazioni pubbliche sulla quinta relazione intermedia sulla coesione economica e sociale, la revisione del bilancio dell'Unione europea[3], le proposte per il quadro finanziario pluriennale[4], la quinta relazione sulla coesione[5] e le consultazioni che hanno seguito l'adozione della relazione.

La consultazione pubblica sulle conclusioni della quinta relazione sulla coesione ha avuto luogo dal 12 novembre 2010 al 31 gennaio 2011. Complessivamente sono pervenuti 444 contributi da Stati membri, autorità regionali e locali, parti sociali, organizzazioni di interesse europeo, organizzazioni non governative, cittadini e altre parti interessate. La consultazione pubblica ha posto una serie di domande sul futuro della politica di coesione. Una sintesi dei risultati è stata pubblicata il 13 maggio 2011[6].

Sono stati utilizzati i risultati delle valutazioni ex post effettuate sui programmi 2000-2006 e tutta una serie di studi e pareri di esperti. Pareri sono stati formulati anche dal gruppo ad alto livello che riflette sulla futura politica di coesione, composto da esperti delle amministrazioni nazionali, che si è riunito dieci volte tra il 2009 e il 2011.

I risultati della consultazione pubblica sulla quinta relazione sulla coesione evidenziano che esiste un accordo generale sulla necessità di concentrare i finanziamenti. Si teme tuttavia che le decisioni sulla concentrazione non siano adottate al livello appropriato. In particolare, molti contributi sottolineano la necessità di essere flessibili e di non trascurare le specificità territoriali. Inoltre, alcuni hanno espresso il timore che l'eccessiva limitazione delle priorità a livello dell'UE non consenta la flessibilità necessaria per definire strategie di sviluppo regionale appropriate.

2.2.      Valutazione dell'impatto

Sono state valutate opzioni in particolare per quanto riguarda il contributo del FESR a due beni pubblici:

– il contributo a occupazione, R&S e innovazione mediante il sostegno alle imprese;

– gli investimenti nelle infrastrutture di base (per es. trasporti, energia, ambiente infrastrutture sociali e sanitarie).

Non sono stati considerati altri settori in cui il FESR offre un importante contributo all'azione dell'UE, poiché in tali settori le successive valutazioni e ricerche non hanno identificato particolari problemi per quanto concerne il campo d'intervento del FESR.

Il sostegno alle imprese può essere considerato necessario, in particolare sotto forma di sovvenzioni, soprattutto per le piccole imprese, le attività innovative e i settori colpiti dal declino industriali che subiscono cambiamenti strutturali. Sembrano assai meno giustificati investimenti in grandi imprese, settori meno innovativi e regioni che attraggono investitori senza necessità di un sostegno. Il finanziamento di infrastrutture ha ragion d'essere soprattutto nelle regioni meno sviluppate, in cui i pubblici poteri non dispongono di fondi sufficienti per investimenti e i costi d'investimento non possono essere recuperati perché la popolazione ha un basso reddito. Molto minore appare l'utilità di investire in infrastrutture di base in regioni più sviluppate.

Le opzioni esaminate sono lo status quo, modifiche per rendere i finanziamenti più mirati e un'opzione assai restrittiva rispetto alle attuali opzioni di finanziamento. L'opzione scelta è stata quella dei finanziamenti più mirati, che aumenta l'efficienza, l'efficacia e il valore aggiunto UE dei finanziamenti, ma lascia contemporaneamente alle regioni una sufficiente flessibilità per gli investimenti e riduce il rischio di escludere dal campo d'intervento attività che richiedono investimenti.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La politica regionale europea svolge un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse locali e nello sviluppo del potenziale endogeno.

Secondo l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'azione dell'Unione è diretta a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale e a promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni e promuovendo lo sviluppo delle regioni meno favorite.

L'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale è perseguito per mezzo di tre Fondi UE. Come stipula l'articolo 176 del TFUE, il FESR ha il compito di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e delle regioni industriali in declino.

L'articolo 174 del TFUE stabilisce che un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

L'articolo 349 del TFUE prevede l'adozione di misure specifiche per tenere conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, che è aggravata da determinati fattori specifici che recano grave danno al loro sviluppo. Le misure specifiche riguardano le condizioni di accesso ai Fondi strutturali.

Il calendario della revisione del finanziamento UE per promuovere la coesione è legato alla proposta di un nuovo quadro finanziario pluriennale, contenuta nel programma di lavoro della Commissione.

Come ha sottolineato la revisione del bilancio dell'UE, il "bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i 'beni pubblici' dell'Unione europea e azioni che gli Stati membri e le regioni non riescono a finanziare in autonomia e nei casi in cui l'intervento UE può garantire risultati migliori"[7]. La proposta rispetta il principio della sussidiarietà, perché i compiti del FESR sono fissati nel trattato e la politica è attuata in conformità al principio della gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri e delle regioni.

Lo strumento legislativo e il tipo di misura (finanziamenti) sono definiti entrambi nel TFUE, che costituisce la base giuridica dei Fondi strutturali e stabilisce che i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti per mezzo di regolamenti.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta di quadro finanziario pluriennale presentata dalla Commissione prevede un importo di 376 miliardi di EUR per la coesione economica, sociale e territoriale per il periodo 2014-2020.

Bilancio proposto 2014-2020 || miliardi di EUR

Regioni obiettivo "Convergenza" Regioni in transizione Regioni obiettivo "Competitività" Cooperazione territoriale Fondo di coesione Dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate || 162,6 39 53,1 11,7 68,7 0,926

Fondo "Collegare l'Europa" per i trasporti, l'energia e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione || 40 miliardi di EUR (più 10 miliardi di EUR riservati all'interno del Fondo di coesione)

* Importi a prezzi costanti 2011

La proposta della Commissione ha stabilito, allo scopo di accrescere il contributo dei Fondi alla realizzazione degli obiettivi primari della strategia Europa 2020, percentuali minime per il Fondo sociale europeo (FSE) per ciascuna categoria di regioni. L'applicazione di queste percentuali si traduce in una percentuale minima complessiva per il FSE pari al 25% del bilancio destinato alla politica di coesione, corrispondente a 84 miliardi di EUR. Ciò significa che per il periodo 2014-2020 resta disponibile per il FESR un importo massimo di 183,3 miliardi di EUR.

5.           SOMMARIO DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Il regolamento proposto definisce il campo d'intervento del FESR, contiene un elenco negativo di attività che non possono beneficiare di un sostegno e stabilisce le priorità d'investimento per ogni obiettivo tematico.

Le regioni in transizione e le regioni più sviluppate dovranno destinare la maggior parte della loro dotazione (eccetto per il FSE) all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, alla competitività delle PMI e all'innovazione. Le regioni meno sviluppate potranno utilizzare la loro dotazione per un maggior numero di obiettivi che riflettano la maggiore varietà delle loro necessità di sviluppo. Il meccanismo proposto prevede che:

– almeno l'80% delle risorse sia destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, alla ricerca e all'innovazione e al sostegno delle PMI nelle regioni più sviluppate e in transizione, di cui il 20% destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili. Dato il persistere di necessità di ristrutturazioni nelle regioni gradualmente escluse dall'obiettivo "Convergenza", l'importo minimo sarà ridotto al 60%;

– almeno il 50% delle risorse sia destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, alla ricerca e all'innovazione e al sostegno delle PMI nelle regioni meno sviluppate, di cui il 6% destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili.

Il regolamento proposto prevede che sia data particolare attenzione allo sviluppo urbano sostenibile. A questo scopo, almeno il 5% delle risorse del FESR dovrà essere destinato allo sviluppo urbano sostenibile, sarà creata una piattaforma per lo sviluppo urbano per promuovere lo sviluppo di capacità e lo scambio di esperienze e sarà stabilito un elenco di città in cui saranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

Il regolamento proposto mira a contribuire a un maggiore orientamento verso i risultati dei finanziamenti definendo indicatori comuni riguardanti gli output fisici e i risultati relativi all'obiettivo finale del finanziamento.

Il regolamento proposto menziona la necessità di prestare nei programmi operativi un'attenzione particolare alle difficoltà specifiche delle regioni con gravi e permanenti svantaggi demografici o naturali.

Infine, il regolamento proposto contiene disposizioni specifiche sull'uso della dotazione aggiuntiva specifica per le regioni ultraperiferiche.

2011/0275 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 178 e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[8],

visto il parere del Comitato delle regioni[9],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 176 del trattato prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. Il FESR contribuisce pertanto a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo di cui soffrono le regioni meno favorite, ossia le zone rurali e urbane, le regioni industriali in declino, le zone che presentano gravi e permanenti svantaggi demografici e naturali, quali le isole, le zone di montagna, le zone scarsamente popolate e le regioni di frontiera.

(2) Le disposizioni comuni del FESR, del Fondo sociale europeo (FSE) (nel seguito "Fondi strutturali") e del Fondo di coesione sono fissate nel regolamento (UE) n. […]/2012, del […], recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006[10] [regolamento "disposizioni comuni" - RDC]

(3) È necessario stabilire disposizioni specifiche concernenti i tipi di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi tematici definiti nel regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. Occorre del pari definire e chiarire quali spese non rientrano dall'ambito del Fondo di coesione, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra negli impianti cui si applica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio[11]

(4) Per rispondere alle esigenze specifiche del FESR, e nella linea della strategia Europa 2020[12], secondo cui la politica di coesione deve contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire nell'ambito di ciascuno degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) n.[…]/2012 [RDC] le azioni specifiche del FESR come "priorità d'investimento".

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia Europa 2020, garantendo una maggiore concentrazione del sostegno del FESR sulle priorità dell'Unione. Secondo la categoria delle regioni beneficiarie, il sostegno del FESR deve essere concentrato sulla ricerca e l'innovazione, le piccole e medie imprese e l'attenuazione del cambiamento climatico. Il grado di concentrazione deve tener conto del livello di sviluppo della regione e delle necessità specifiche delle regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento.

(6) È necessario definire una serie comune di indicatori per valutare i progressi nell'attuazione del programma prima che gli Stati membri elaborino i loro programmi operativi. Tali indicatori dovranno essere completati da indicatori specifici per ciascun programma.

(7) Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, è considerato necessario sostenere azioni integrate per affrontare i problemi economici, ambientali e sociali delle zone urbane e definire una procedura per stabilire l'elenco delle città beneficiarie di tali azioni e la dotazione finanziaria ad esse destinata.

(8) Sulla base dell'esperienza acquisita e dei risultati positivi ottenuti con l'integrazione delle misure nel campo dello sviluppo urbano sostenibile nei programmi operativi sostenuti dal FESR nel periodo 2007-2013, è necessario compiere un ulteriore passo a livello dell'Unione istituendo una piattaforma per lo sviluppo urbano.

(9) Per identificare o sperimentare nuove soluzioni alle questioni relative allo sviluppo urbano sostenibile che abbiano rilevanza a livello dell'Unione, il FESR deve sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile.

(10) Il FESR deve contribuire a risolvere i problemi dell'accessibilità e della lontananza dei grandi mercati cui sono confrontate le zone con una densità demografica estremamente bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, concernente le disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia. Il FESR deve inoltre contribuire a risolvere le difficoltà specifiche incontrate in alcune isole, zone di montagna, regioni di frontiera e zone scarsamente popolate, la cui posizione geografica rallenta il loro sviluppo, così da favorirne lo sviluppo sostenibile.

(11) Particolare attenzione deve essere prestata alle regioni ultraperiferiche, estendendo in via eccezionale l'ambito d'intervento del FESR al finanziamento degli aiuti operativi destinati a compensare i costi aggiuntivi derivanti dalla loro particolare situazione socioeconomica, aggravata dagli svantaggi dovuti ai fattori indicati all'articolo 349 del trattato, ossia la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo limitano gravemente il loro sviluppo. Per favorire lo sviluppo di attività economiche esistenti e nuove, almeno il 50% della dotazione addizionale specifica deve essere destinata ad azioni che contribuiscono alla diversificazione e alla modernizzazione delle economie delle regioni ultraperiferiche.

(12) Per definire le procedure di selezione e attuazione di azioni innovative, occorre delegare alla Commissione, secondo quanto previsto dall'articolo 290 del trattato, il potere di adottare atti in relazione al contenuto e all'ambito di cui all'articolo 9. È di particolare importanza che la Commissione proceda ad appropriate consultazioni durante i suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Quando elabora e predispone atti delegati, la Commissione deve provvedere a trasmettere in modo simultaneo, tempestivo e appropriato i documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(13) Per assicurare condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'elenco delle città che partecipano alla piattaforma per lo sviluppo urbano. Tali competenze devono essere esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[13].

(14) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999[14]. Per chiarezza, è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1080/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I Disposizioni comuni

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), la portata del suo sostegno per quanto riguarda gli obiettivi "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e "Cooperazione territoriale europea" e disposizioni specifiche concernenti il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione".

Articolo 2 Compiti del FESR

Il FESR contribuisce al finanziamento degli aiuti destinati a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali tramite il sostegno allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo.

Articolo 3 Ambito del sostegno del FESR

1. Il FESR sostiene:

(a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti in piccole e medie imprese (PMI);

(b) investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

(c) investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie ed educative;

(d) lo sviluppo del potenziale endogeno promuovendo lo sviluppo regionale e locale, la ricerca e l'innovazione. Queste misure comprendono:

i)        investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte dimensioni;

ii)       sostegno e servizi a imprese, in particolare a PMI;

iii)      sostegno a organismi pubblici di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;

iv)      la creazione di reti, la cooperazioni e lo scambio di esperienze tra regioni, città e attori ambientali, economici e sociali interessati;

(e) l'assistenza tecnica.

Nelle regioni più sviluppate il FESR non sostiene investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'ambiente, dei trasporti e delle TIC.

2. Il FESR non sostiene:

(a) la disattivazione delle centrali nucleari;

(b) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in impianti cui si applica la direttiva 2003/87/CE;

(c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

(d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Articolo 4 Concentrazione tematica

Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] e le corrispondenti priorità di investimento indicate all'articolo 5 del presente regolamento sono così concentrati:

(a) nelle regioni più sviluppate e nelle regioni in transizione:

i)       almeno l'80% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC];

ii)       almeno il 20% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC];

(b) nelle regioni meno sviluppate:

i)       almeno il 50% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC];

ii)       almeno il 6% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, punto 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].

In deroga alla lettera a), punto i), nelle regioni il cui PIL pro capite è stato nel periodo 2007-2013 inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma che rientrano nella categoria delle regioni in transizione o più sviluppate, come definite all'articolo 82, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. [ ]/2012 [RDC] nel periodo 2014-2020, almeno il 60% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato a ciascuno degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. [ ]/2012 [RDC].

Articolo 5 Priorità d'investimento

Il FESR sostiene le seguenti priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]:

(1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione,

(a) potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo;

(b) promuovere gli investimenti delle imprese in R&I, lo sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale e le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolazione della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente;

(c) sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione in tecnologie chiave abilitanti e la diffusione di tecnologie con finalità generali;

(2) migliorare l'accesso alle TIC, il loro utilizzo e la loro qualità:

(a) estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità;

(b) sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC;

(c) rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion e l'e-health;

(3) accrescere la competitività delle PMI:

(a) promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende;

(b) sviluppare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione;

(4) sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:

(a) promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili;

(b) promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle PMI;

(c) sostenere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche e nel settore dell'edilizia abitativa;

(d) sviluppare sistemi di distribuzione intelligenti a bassa tensione;

(e) promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per le zone urbane;

(5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi:

(a) sostenere investimenti riguardanti in modo specifico l'adattamento al cambiamento climatico;

(b) promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi;

(6) proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse:

(a) contribuire a soddisfare le notevoli necessità di investimenti nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale;

(b) contribuire a soddisfare le notevoli necessità di investimenti nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale;

(c) proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio culturale;

(d) proteggere la biodiversità, i suoli e promuovere i servizi per gli ecosistemi, compreso NATURA 2000[15] e le infrastrutture verdi;

(e) migliorare l'ambiente urbano, in particolare con la riqualificazione delle aree industriali dismesse e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

(7) promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:

(a) favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

(b) migliorare la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T;

(c) sviluppare sistemi di trasporto ecologici e a bassa emissione di carbonio e favorire la mobilità urbana sostenibile;

(d) sviluppare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili;

(8) promuovere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori mediante:

(a) lo sviluppo di incubatrici di imprese e il sostegno a investimenti per i lavoratori autonomi e la creazione di imprese;

(b) iniziative per lo sviluppo locale e aiuti a strutture che forniscono servizi di zona per creare nuovi posti di lavoro, se tali azioni non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (UE) n. […]/20XX [FSE];

(c) investimenti in infrastrutture per i servizi pubblici per l'impiego;

(9) promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà mediante:

(a) investimenti nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali;

(b) il sostegno alla rigenerazione fisica ed economica delle comunità urbane e rurali sfavorite;

(c) il sostegno a imprese sociali;

(10) investire nell'istruzione, nella qualificazione professionale e nella formazione permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa;

(11) potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del FESR, affiancando le azioni svolte a questo fine con il sostegno del FSE.

Capo II Indicatori per il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

Articolo 6 Indicatori per l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

Sono utilizzati, se del caso e in conformità all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], gli indicatori comuni figuranti nell'allegato del presente regolamento. Per gli indicatori comuni i valori base sono fissati a zero e i valori bersaglio cumulativi sono fissati per il 2022.

Per gli indicatori di output specifici per ciascun programma i valori base sono fissati a zero e i valori bersaglio cumulativi sono fissati per il 2022.

Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori bersaglio sono fissati per il 2022, ma possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

Capo III

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

Articolo 7 Sviluppo urbano sostenibile

1. Il FESR sostiene, nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali che si pongono nelle zone urbane.

2. Ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio contratto di partenariato un elenco di città in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione annua indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale.

Almeno il 5% delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale sono destinate ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile delegate alle città per essere gestite per mezzo degli investimenti territoriali integrati di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].

Articolo 8 Piattaforma per lo sviluppo urbano

1. La Commissione istituisce, in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], una piattaforma per lo sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di reti tra città e lo scambio di esperienze sulla politica urbana a livello dell'Unione nei settori attinenti alle priorità d'investimento del FESR e allo sviluppo urbano sostenibile.

2. La Commissione adotta, per mezzo di atti di esecuzione, un elenco di città partecipanti alla piattaforma sulla base degli elenchi stabiliti nei contratti di partenariato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

L'elenco contiene un massimo di 300 città, con un massimo di 20 città per ciascuno Stato membro. Le città sono selezionate in base ai seguenti criteri:

(a) la popolazione, tenendo conto delle specificità dei sistemi urbani nazionali;

(b) l'esistenza di una strategia per le azioni integrate volte a far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali delle zone urbane.

3. La piattaforma sostiene anche la creazione di reti tra le città che intraprendono azioni innovative su iniziativa della Commissione.

Articolo 9 Azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile

1.           Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo sostenibile, entro il limite dello 0,2% della dotazione totale annua del FESR. Tali azioni comprendono studi e progetti pilota diretti a identificare o sperimentare nuove soluzioni a problemi relativi allo sviluppo urbano sostenibile che abbiano rilevanza a livello di Unione.

2.           In deroga all'articolo 4, le azioni innovative possono contribuire a tutte le attività necessarie per realizzare gli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] e le corrispondenti priorità d'investimento.

3.           La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 13 per quanto riguarda le procedure per la selezione e la realizzazione delle azioni innovative.

Articolo 10 Zone che presentano svantaggi naturali o demografici

I programmi operativi cofinanziati dal FESR che includono zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], prestano particolare attenzione al superamento delle difficoltà specifiche proprie di queste zone.

Articolo 11 Regioni ultraperiferiche

1. La dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari derivanti dagli svantaggi indicati all'articolo 349 del trattato, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche per finanziare:

(a) gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento UE) n. […]/2012 [RDC];

(b) i servizi di trasporto merci e gli aiuti iniziali a servizi di trasporto;

(c) le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione e alla mancanza di capitale umano sul mercato locale.

Almeno il 50% della dotazione specifica aggiuntiva è destinata ad azioni che contribuiscono a diversificare e modernizzare le economie delle regioni ultraperiferiche, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, punti da 1 a 3, del regolamento (UE) n.[…]/2012 [RDC].

2. La dotazione specifica aggiuntiva può anche essere utilizzata per finanziare aiuti operativi e le spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3. L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai soli costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario nel caso di aiuti operativi e di spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti.

4. Il finanziamento previsto dal presente articolo non è utilizzato per sostenere:

(a) operazioni riguardanti i prodotti indicati nell'allegato I del trattato;

(b) aiuti al trasporto di persone autorizzati dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato;

(c) esenzioni fiscali e le esenzioni dagli oneri sociali.

Capo IV Disposizioni finali

Articolo 12 Disposizioni transitorie

1.           Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura.

2.           Le domande di assistenza presentate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 restano valide.

Articolo 13 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2014.

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 9, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificati. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva in essa precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno mosso alcuna obiezione entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14 Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento dei Fondi. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, sia applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15 Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1080/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 16 Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2022 in conformità all'articolo 177 del trattato.

Articolo 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO

Indicatori comuni per il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (articolo 6)

|| UNITÀ || DENOMINAZIONE

Investimento produttivo || ||

|| Imprese || Numero di imprese beneficiarie di sovvenzioni

|| Imprese || Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

|| Imprese || Numero di imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario

|| Imprese || Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno

|| EUR || Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle PMI (sovvenzioni)

|| EUR || Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle PMI (non sovvenzioni)

|| Equivalenti tempo pieno || Numero di posti di lavoro creati in PMI assistite

Turismo || Visite || Numero di visite ad attrazioni beneficiarie di un sostegno

Infrastruttura TIC || Persone || Popolazione con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps

Trasporti || ||

Ferrovie || km || Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie

||  di cui: TEN-T

km || Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate

||  di cui: TEN-T

Strade || km || Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione

|| di cui: TEN-T

km || Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate

|| di cui: TEN-T

Trasporti urbani || Viaggi di passeggeri || Aumento dei viaggi degli utenti di servizi di trasporto urbano che beneficiano di un sostegno

Vie navigabili || Tonnellate/km || Aumento delle merci trasportate per vie navigabili

Ambiente || ||

Rifiuti solidi || Tonnellate || Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti

Approvvigionamento idrico || Persone || Popolazione addizionale beneficiaria dell'approvvigionamento idrico potenziato

|| m3 || Riduzione stimata delle perdite nella rete di distribuzione idrica

Trattamento delle acque reflue || Equivalente popolazione || Popolazione addizionale beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato

Prevenzione e gestione dei rischi || Persone || Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni

Persone || Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro gli incendi forestali e altre misure di protezione

Riabilitazione dei suoli || Ettari || Superficie totale dei suoli riabilitati

Impermeabilizzazione dei suoli || Ettari || Variazione dell'impermeabilizzazione dei suoli dovuta allo sviluppo

Natura e biodiversità || Ettari || Superficie degli habitat in migliore stato di conservazione

Ricerca e innovazione || ||

|| Persone || Numero di personale R&S/ricercatori che operano in infrastrutture per la ricerca recentemente costruite o attrezzate

|| Imprese || Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca assistiti

|| Equivalenti tempo pieno || Numero di posti per personale R&S /ricercatori creati in entità assistite

|| EUR || Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in progetti di R&S o innovazione

|| Imprese || Numero di imprese che hanno introdotto prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, che costituiscono una novità per il mercato, grazie a progetti di innovazione o R&S che hanno beneficiato di un sostegno

|| Imprese || Numero di imprese che hanno introdotto prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, che costituiscono una novità per l'impresa, grazie a progetti di innovazione o R&S che hanno beneficiato di un sostegno

Energia e cambiamento climatico || ||

Energie rinnovabili || MW || Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili

Efficienza energetica || Unità abitative || Numero di unità abitative con classificazione del consumo energetico migliorata

|| kWh/anno || Diminuzione del consumo di energia primaria degli edifici pubblici

|| Utenti || Numero di utenti di energia addizionali collegati a reti intelligenti

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra || Tonnellate equivalenti CO2 || Diminuzione stimata dei gas a effetto serra in tonnellate equivalenti CO2 

Infrastrutture sociali || ||

Assistenza all'infanzia e istruzione || Persone || Capacità di servizio dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione beneficiaria di un sostegno

Sanità || Persone || Capacità dei servizi sanitari beneficiari di un sostegno

Edilizia abitativa || Unità abitative || Numero di unità abitative che beneficiano di migliori condizioni

Patrimonio culturale || Visite || Numero di visite in siti beneficiari di un sostegno

Sviluppo urbano || ||

|| Persone || Popolazione che vive in zone con strategie di sviluppo urbano integrato

|| m² || Nuovi spazi aperti in zone urbane

|| m² || Nuovi edifici pubblici o commerciali in zone urbane

|| m² || Nuove abitazioni in zone urbane

[1]               COM(2011)500.

[2]               Comunicazione della Commissione: Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010)2020, 3.3.2010.

[3]               Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali: Revisione del bilancio dell'Unione europea, COM(2010) 700, 19.10.2010.

[4]               Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020, COM(2011) 500, 29.6.2011.

[5]               Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, novembre 2010.

[6]               Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Risultati della consultazione pubblica sulle conclusioni della quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale SEC(2011) 590 del 13.5.2011.

[7]               COM(2010) 700 del 19.10.2010.

[8]               GU C [...] del [...], pag.

[9]               GU C [...] del [...], pag.

[10]             GU L… del ..., pag. …

[11]             GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

[12]             Comunicazione della Commissione: Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020, 3.3.2010.

[13]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[14]             GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

[15]             Costituito come rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

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