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Document 32013R1301

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

OJ L 347, 20.12.2013, p. 289–302 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1301/oj

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/289


REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 178 e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR è destinato a contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni comuni al FESR, al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

(3)

È opportuno stabilire disposizioni specifiche concernenti i tipi di attività che possono essere finanziate dal FESR per contribuire alle priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici stabiliti nel regolamento (UE) n. 1303/2013. È opportuno allo stesso tempo definire e chiarire quali attività non rientrano nell'ambito del FESR, tra cui gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Al fine di evitare un finanziamento eccessivo, tali investimenti non dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FESR in quanto già beneficiano di vantaggi finanziari derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE. Tale esclusione non dovrebbe limitare la possibilità di ricorrere al FESR a sostegno di attività non contemplate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE anche se tali attività sono attuate dagli stessi operatori economici e comprendono attività quali investimenti a fini di efficienza energetica in reti di riscaldamento urbano, in sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia, e misure dirette a ridurre l'inquinamento atmosferico, anche se uno degli effetti indiretti di tali attività è la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, o se sono elencati nel piano nazionale di cui alla direttiva 2003/87/CE.

(4)

È necessario specificare quali attività supplementari possono essere sostenute a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

(5)

Il FESR dovrebbe contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo una maggiore concentrazione del sostegno del FESR sulle priorità dell'Unione. A seconda della categoria delle regioni sostenute, il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe essere concentrato sulla ricerca e sull'innovazione, sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), sulle piccole e medie imprese (PMI) e sulla promozione di un'economia a bassa emissione di carbonio. Tale concentrazione tematica dovrebbe essere raggiunta sul piano nazionale, mentre dovrebbe lasciare un margine di flessibilità a livello dei programmi operativi e tra diverse categorie di regioni. La concentrazione tematica dovrebbe essere adeguata, se del caso, al fine di tener conto delle risorse del Fondo di coesione destinate a sostenere le priorità d'investimento relative alla transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio e di cui al regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Il grado di concentrazione tematica dovrebbe tener conto del livello di sviluppo della regione, del contributo delle risorse del Fondo di coesione se del caso, e delle necessità specifiche delle regioni il cui PIL pro capite utilizzato come criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento, delle regioni ammissibili al sostegno transitorio nel periodo di programmazione 2007-2013 e di talune regioni di livello NUTS 2 costituite unicamente da Stati membri insulari o da isole.

(6)

Nell'ambito della priorità d'investimento "sviluppo locale di tipo partecipativo" il sostegno del FESR dovrebbe poter contribuire a tutti gli obiettivi tematici indicati nel presente regolamento.

(7)

Per rispondere alle esigenze specifiche del FESR, e in linea con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire nell'ambito di ciascuno degli obiettivi tematici indicati nel regolamento (UE) n. 1303/2013 le azioni specifiche del FESR considerate come "priorità d'investimento". Tali priorità di investimento dovrebbero definire obiettivi dettagliati, che non siano reciprocamente incompatibili, cui il FESR deve contribuire. Tali priorità d'investimento dovrebbero costituire la base per la definizione di obiettivi specifici nell'ambito dei programmi che tengano conto delle esigenze e delle caratteristiche dell'area di programma.

(8)

È necessario promuovere l'innovazione e lo sviluppo di PMI in ambiti emergenti legati alle sfide europee e regionali, come ad esempio i settori dell'industria creativa e della cultura nonché i servizi innovativi che rispondono alle nuove esigenze della società ovvero a prodotti e servizi connessi all'invecchiamento della popolazione, all'assistenza e alla salute, all'ecoinnovazione, all'economia a bassa emissione di carbonio e all'efficienza in termini di risorse.

(9)

Conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013, al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte dal bilancio dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, saranno essere cercate sinergie, in particolare, tra il funzionamento del FESR e Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, nel rispetto dei loro distinti obiettivi.

(10)

È importante assicurarsi che, nel promuovere gli investimenti nella gestione del rischio, siano presi in considerazione i rischi specifici a livello regionale, transfrontaliero e transnazionale.

(11)

Al fine di ottimizzare il loro contributo all'obiettivo di sostenere una crescita favorevole all'occupazione, le attività a sostegno del turismo sostenibile e del patrimonio culturale e naturale dovrebbero iscriversi nell'ambito di una strategia territoriale per aree specifiche, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino. Il sostegno di tali attività dovrebbe fornire altresì un contributo al potenziamento dell'innovazione e dell'uso delle TIC, alle PMI, all'ambiente e all'uso efficiente delle risorse o alla promozione dell'inclusione sociale.

(12)

Al fine di promuovere la mobilità regionale o locale sostenibile o di ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, è necessario promuovere modalità di trasporto salubri, sostenibili e sicure. È opportuno che gli investimenti in infrastrutture aeroportuali sostenuti dal FESR promuovano un trasporto aereo sostenibile dal punto di vista dell'ambiente, potenziando, tra l'altro, la mobilità regionale mediante il collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), anche attraverso nodi multimodali.

(13)

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi in materia di energia e di clima stabiliti dall'Unione nel quadro della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il FESR dovrebbe sostenere gli investimenti volti a promuovere l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento negli Stati membri attraverso, tra l'altro, lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia, anche attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili. Al fine di soddisfare i loro requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento in modo che siano coerenti con i loro obiettivi nell'ambito della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, gli Stati membri dovrebbero poter investire in infrastrutture energetiche che siano coerenti con il mix energetico prescelto.

(14)

Le PMI, che possono includere le imprese dell'economia sociale, dovrebbero essere intese conformemente alla definizione di cui al regolamento (UE) n. 1303 /2013, vale a dire comprendere le micro, piccole o medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (6).

(15)

Al fine di promuovere l'inclusione sociale e di combattere la povertà, in particolare in seno alle comunità emarginate, è necessario migliorare l'accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi, attraverso l'offerta di infrastrutture di ridotte dimensioni, tenendo conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità e degli anziani.

(16)

È opportuno che i servizi locali di tipo partecipativo comprendano tutte le forme di servizi prestati a domicilio, su base familiare e residenziali e di altri servizi locali che sostengono il diritto di ogni persona a vivere nella comunità godendo della parità di scelta e mirano a prevenire l'isolamento o la segregazione dalla comunità.

(17)

Al fine di accrescere la flessibilità e ridurre l'onere amministrativo consentendo un'esecuzione comune, le priorità d'investimento del FESR e del Fondo di coesione nell'ambito dei corrispondenti obiettivi tematici dovrebbero essere allineate.

(18)

È opportuno definire in un allegato del presente regolamento una serie di indicatori comuni di output per valutare i progressi aggregati a livello dell'Unione nell'attuazione dei programmi. Tali indicatori dovrebbero corrispondere alla priorità di investimento e al tipo di azioni sostenute a norma del presente regolamento e delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli indicatori comuni di output dovrebbero essere integrati da indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se necessario, da indicatori di output specifici per programma.

(19)

Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere azioni integrate per affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, tenendo in considerazione la necessità di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Nell’accordo di partenariato si dovrebbero definire i principi di selezione delle aree urbane in cui attuare le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e gli importi indicativi per dette azioni, assegnando a tale scopo almeno il 5 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale. La portata di qualunque delega di compiti alle autorità urbane dovrebbe essere decisa dall'autorità di gestione in consultazione con l'autorità urbana.

(20)

Per identificare o sperimentare nuove soluzioni che affrontino questioni che sono relative allo sviluppo urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello dell'Unione, il FESR dovrebbe sostenere azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

(21)

Al fine di rafforzare lo sviluppo di capacità, la messa in rete e lo scambio di esperienze tra i programmi e tra gli organismi responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile e delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile e per integrare i programmi e gli organismi esistenti, è necessario istituire una rete sullo sviluppo urbano a livello dell'Unione.

(22)

Il FESR dovrebbe contribuire a risolvere i problemi dell'accessibilità e della lontananza dei grandi mercati con cui si confrontano le aree con una densità demografica estremamente bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, concernente le disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia. Il FESR dovrebbe inoltre contribuire a risolvere le difficoltà specifiche incontrate in alcune isole, regioni di frontiera, regioni montagnose e aree scarsamente popolate, la cui posizione geografica rallenta il loro sviluppo, così da favorirne lo sviluppo sostenibile.

(23)

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, in particolare adottando misure a norma dell'articolo 349 TFUE ed estendendo in via eccezionale l'ambito d'intervento del sostegno da parte del FESR al finanziamento degli aiuti di funzionamento destinati a compensare i costi aggiuntivi derivanti dalla particolare situazione socioeconomica di tali regioni, aggravata dagli svantaggi dovuti ai fattori indicati all'articolo 349 TFUE, vale a dire la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo limitano gravemente il loro sviluppo. Gli aiuti di funzionamento concessi dagli Stati membri in tale contesto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE se, al momento della concessione, essi soddisfano le condizioni previste da un regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, e adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (7).

(24)

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013, e tenendo conto degli obiettivi particolari stabiliti dal TFUE per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE, lo status di Mayotte è stato modificato in seguito alla decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo (8), in forza della quale Mayotte diventa una nuova regione ultraperiferica a decorrere dal 1o gennaio 2014. Al fine di agevolare e promuovere uno sviluppo infrastrutturale mirato e rapido di Mayotte, dovrebbe essere possibile assegnare eccezionalmente almeno il 50 % della componente FESR della dotazione di Mayotte a cinque degli obiettivi tematici stabiliti dal regolamento (UE) n. 1303/2013.

(25)

Al fine di integrare il presente regolamento con alcuni elementi non essenziali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per la scelta e la gestione delle azioni innovative. Tale potere dovrebbe essere delegato alla Commissione anche per quanto riguarda la modifica dell'allegato I del presente regolamento, ove giustificato, al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(26)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può dunque, a motivo delle eccessive disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)

Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Per chiarezza, è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1080/2006. Tuttavia, è opportuno che il presente regolamento non pregiudichi il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 o di qualsiasi altro atto normativo applicabile a detti interventi al 31 dicembre 2013, che pertanto si dovrebbero continuare ad applicare successivamente a tale data a tali interventi od operazioni fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 dovrebbero pertanto restare valide.

(28)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), l'ambito di applicazione del suo sostegno per quanto riguarda gli obiettivi "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea e disposizioni specifiche concernenti il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".

Articolo 2

Compiti del FESR

Il FESR contribuisce al finanziamento del sostegno destinato a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'Unione tramite lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo.

Articolo 3

Ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR

1.   Per contribuire alle priorità d'investimento indicate all'articolo 5 il FESR sostiene le seguenti attività:

a)

investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti nelle PMI;

b)

investimenti produttivi, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa interessata, che concorrono alla realizzazione delle priorità d'investimento indicate all'articolo 5, punti 1 e 4, e, laddove tali investimenti comportano una cooperazione tra grandi imprese e PMI, all'articolo 5, punto 2;

c)

investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e TIC;

d)

investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative;

e)

investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte dimensioni, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;

f)

la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti regionali, locali e urbane e altre autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) No 1303/2013, gli studi, le azioni preparatorie e lo sviluppo di capacità.

2.   Nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, il FESR può sostenere anche la condivisione di strutture e risorse umane e di tutti i tipi di infrastrutture a livello transfrontaliero in tutte le regioni.

3.   Il FESR non sostiene:

a)

la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;

b)

gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c)

la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d)

le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

e)

gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

Articolo 4

Concentrazione tematica

1.   Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le corrispondenti priorità d'investimento indicate all'articolo 5 del presente regolamento cui il FESR può contribuire nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione devono essere concentrati secondo i seguenti criteri:

a)

nelle regioni più sviluppate:

i)

almeno l'80 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; nonché

ii)

almeno il 20 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

b)

nelle regioni in transizione:

i)

almeno il 60 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; nonché

ii)

almeno il 15 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

c)

nelle regioni meno sviluppate:

i)

almeno il 50 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; e

ii)

almeno il 12 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Ai fini del presente articolo, le regioni il cui PIL pro capite utilizzato come criterio di ammissibilità è stato nel periodo di programmazione 2007-2013 inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento e le regioni ammissibili al sostegno transitorio nel periodo di programmazione 2007-2013 ma che rientrano nella categoria delle regioni più sviluppate, di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nel periodo di programmazione 2014-2020, sono considerate regioni in transizione.

Ai fini del presente articolo, tutte le regioni di livello NUTS 2 costituite unicamente da Stati membri insulari o da isole che sono parte di Stati membri che ricevono il sostegno a titolo del Fondo di coesione, e tutte le regioni ultraperiferiche, sono considerate regioni meno sviluppate.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la quota minima del FESR destinata a una categoria di regioni può essere inferiore a quanto indicato in tale paragrafo, purché tale diminuzione sia compensata da un aumento della quota assegnata ad altre categorie di regioni. La somma a livello nazionale degli importi per tutte le categorie di regioni rispettivamente per gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1300/2013, e quelli di cui all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, non è pertanto inferiore all'importo a livello nazionale risultante dall'applicazione delle quote minime del FESR indicate al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le risorse del Fondo di coesione destinate a sostenere le priorità di investimento di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1300/2013 possono rientrare nel calcolo per raggiungere le quote minime di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii), lettera b), punto ii), e lettera c), punto ii), del presente articolo. In tal caso, la quota di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del presente articolo è aumentata al 15 %. Se del caso, tali risorse possono essere destinate pro rata alle diverse categorie di regioni in base alle rispettive quote di incidenza sulla popolazione complessiva dello Stato membro interessato.

Articolo 5

Priorità d'investimento

Nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il FESR sostiene le seguenti priorità d'investimento in base alle esigenze di sviluppo e alle potenzialità di crescita di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto i), di tale regolamento e indicate nell'accordo di partenariato:

1)

rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione provvedendo a:

a)

potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo;

b)

promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali;

2)

migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime:

a)

estendendo la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenendo l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale;

b)

sviluppando i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC;

c)

rafforzando le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health;

3)

accrescere la competitività delle PMI:

a)

promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese;

b)

sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione;

c)

sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi;

d)

sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione;

4)

sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:

a)

promuovendo la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

b)

promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese;

c)

sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa;

d)

sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti operanti a bassa e media tensione;

e)

promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione;

f)

promuovendo la ricerca e l'innovazione nel campo delle tecnologie a bassa emissione di carbonio e la loro adozione;

g)

promuovendo l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della domanda di calore utile;

5)

promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi:

a)

sostenendo investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi;

b)

promuovendo investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi;

6)

preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse:

a)

investendo nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;

b)

investendo nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;

c)

conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio naturale e culturale;

d)

proteggendo e ripristinando la biodiversità e i suoli, e promuovendo i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde;

e)

agendo per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell'inquinamento acustico;

f)

promuovendo tecnologie innovative per migliorare la tutela dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti, dell'acqua e con riguardo al suolo o per ridurre l'inquinamento atmosferico;

g)

sostenendo la transizione industriale verso un'economia efficiente in termini di risorse, promuovere la crescita verde, l'ecoinnovazione e la gestione delle prestazioni ambientali nel settore pubblico e in quello privato;

7)

promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:

a)

favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T;

b)

migliorando la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi multimodali;

c)

sviluppando e migliorando sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;

d)

sviluppando e ripristinando sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovendo misure di riduzione dell'inquinamento acustico;

e)

promuovendo l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili;

8)

promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori:

a)

sostenendo lo sviluppo di incubatori di imprese e investimenti per i lavoratori autonomi e la creazione di imprese e di microimprese;

b)

sostenendo una crescita favorevole all'occupazione attraverso lo sviluppo del potenziale endogeno nell'ambito di una strategia territoriale per aree specifiche, che può riguardare anche la riconversione delle regioni industriali in declino e il miglioramento dell'accessibilità delle risorse naturali e culturali specifiche e il loro sviluppo;

c)

sostenendo iniziative per lo sviluppo locale e aiuti a strutture che forniscono servizi di zona per creare posti di lavoro, se tali azioni non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

d)

investendo in infrastrutture per i servizi per l'impiego;

9)

promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione:

a)

investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, promuovendo l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità;

b)

sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali;

c)

sostenendo imprese sociali;

d)

investendo nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

10)

investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa;

11)

rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante azioni volte a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici relativi all'attuazione del FESR, affiancando le azioni svolte nell'ambito del FSE per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione.

Articolo 6

Indicatori per l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

1.   A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv) e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), e lettera c), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013, si utilizzeranno gli indicatori comuni di output figuranti nell'allegato I del presente regolamento, gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se del caso, gli indicatori di output specifici per ciascun programma.

2.   Per gli indicatori di output comuni e specifici per ciascun programma, i valori base sono fissati a zero. I valori target quantificati cumulativi per tali indicatori sono fissati per il 2023.

3.   Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma, che si riferiscono a priorità d'investimento, i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori target sono fissati per il 2023. I valori target possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare l'elenco degli indicatori comuni di output figurante nell'allegato I del presente regolamento, al fine di apportare adeguamenti, ove giustificato per garantire un'efficace misurazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi.

CAPO II

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

Articolo 7

Sviluppo urbano sostenibile

1.   Il FESR sostiene, nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali.

2.   Lo sviluppo urbano sostenibile è intrapreso per mezzo degli investimenti territoriali integrati di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o per mezzo di un programma operativo specifico, o di un asse prioritario specifico conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3.   Tenendo conto della propria specifica situazione territoriale, ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio accordo di partenariato i principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale.

4.   Almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" è destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile laddove le città e gli organismi subregionali o locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile ("autorità urbane") sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, o, se del caso, conformemente all'articolo 123, paragrafo 7, di tale regolamento. L'importo indicativo da destinare alle finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indicato nel programma operativo o nei programmi operativi pertinenti.

5.   L'autorità di gestione determina, di concerto con le autorità urbane, la portata dei compiti, che dovranno essere svolti dalle autorità urbane, relativi alla gestione di azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. L'autorità di gestione dovrà formalizzare la decisione per iscritto. L'autorità di gestione può riservarsi il diritto di intraprendere una verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni prima dell'approvazione.

Articolo 8

Azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile

1.   Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali azioni comprendono studi e progetti pilota diretti a identificare o sperimentare nuove soluzioni che affrontino questioni che sono relative allo sviluppo urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello di Unione. La Commissione incoraggia il coinvolgimento dei partner interessati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella preparazione e nell'attuazione delle azioni innovative.

2.   In deroga all'articolo 4 del presente regolamento, le azioni innovative possono contribuire a tutte le attività necessarie per realizzare gli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le corrispondenti priorità d'investimento di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di stabilire norme dettagliate per quanto riguarda i principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative che il FESR sosterrà conformemente al presente regolamento.

Articolo 9

Rete di sviluppo urbano

1.   La Commissione istituisce, a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, una rete di sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di reti e lo scambio di esperienze a livello dell'Unione fra le autorità urbane responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento, e le autorità responsabili delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 8 del presente regolamento.

2.   Le attività della rete di sviluppo urbano sono complementari a quelle intraprese nell'ambito della cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, punto 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

Articolo 10

Aree che presentano svantaggi naturali o demografici

Nei programmi operativi cofinanziati dal FESR che riguardano aree che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 121, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, particolare attenzione è prestata al superamento delle difficoltà specifiche proprie di queste aree.

Articolo 11

Regioni settentrionali con una densità abitativa molto bassa

L'articolo 4 non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni settentrionali con una densità abitativa molto bassa. Tale dotazione è destinata agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3, 4 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 12

Regioni ultraperiferiche

1.   L'articolo 4 non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche. Tale dotazione è utilizzata per compensare i costi supplementari derivanti dalle caratteristiche e dai vincoli specifici di cui all'articolo 349 TFUE, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche per finanziare:

a)

gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b)

i servizi di trasporto merci e gli aiuti all'avvio di servizi di trasporto;

c)

le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione e alla mancanza di capitale umano sul mercato locale.

2.   La dotazione specifica aggiuntiva di cui al paragrafo 1 può anche essere utilizzata per finanziare aiuti operativi e le spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3.   L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai soli costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario soltanto nel caso di aiuti di funzionamento e di spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti.

4.   La dotazione specifica aggiuntiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è utilizzata per sostenere:

a)

operazioni riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;

b)

aiuti al trasporto di persone autorizzati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), TFUE;

c)

esenzioni fiscali ed esenzioni dagli oneri sociali.

5.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), il FESR può sostenere investimenti produttivi in imprese nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese.

6.   L'articolo 4 non si applica alla quota FESR della dotazione specifica per Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE, e almeno il 50 % della stessa è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3, 4 e 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 13

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o tale altro atto normativo applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo, gli interventi riguardano programmi operativi e grandi progetti.

2.   Le richieste di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 restano valide.

Articolo 14

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6, paragrafo 4, e 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

3.   La delega dei potere di cui agli articoli 6, paragrafo 4, e 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva in essa specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato a norma degli articoli 6, paragrafo 4, e 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Abrogazione

Fatto salvo l'articolo 13 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1080/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 16

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'articolo 177 TFUE.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 12, paragrafo 6, si applica con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 44.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 114.

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(5)  Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento del Consiglio (CE) n. 1084/2006 (Cfr. pag. 281 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(7)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag 1).

(8)  Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

(9)  Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 470 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Cfr. pag. 259 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT PER IL SOSTEGNO DEL FESR ALL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" (ARTICOLO 6)

 

UNITÀ

DENOMINAZIONE

Investimento produttivo

 

imprese

Numero di imprese che ricevono un sostegno

 

imprese

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

 

imprese

Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

 

imprese

Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario

 

imprese

Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno

 

EUR

Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)

 

EUR

Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni)

 

equivalenti tempo pieno

Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno

Turismo sostenibile

visite/anno

Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno

Infrastruttura TIC

unità abitative

Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps

Trasporti

Ferrovie

chilometri

Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie di cui: TEN-T

chilometri

Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate di cui: TEN-T

Strade

chilometri

Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione di cui: TEN-T

chilometri

Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate di cui: TEN-T

Trasporti urbani

chilometri

Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate

Vie navigabili

chilometri

Lunghezza totale delle vie navigabili interne nuove o migliorate

Ambiente

Rifiuti solidi

tonnellate/anno

Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti

Approvvigionamento idrico

persone

Popolazione addizionale servita dall'approvvigionamento idrico potenziato

Trattamento delle acque reflue

popolazione equivalente

Popolazione addizionale beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato

Prevenzione e gestione dei rischi

persone

Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni

persone

Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro gli incendi forestali

Riabilitazione dei suoli

ettari

Superficie totale dei suoli riabilitati

Natura e biodiversità

ettari

Superficie degli habitat beneficiari di un intervento volto a raggiungere un migliore stato di conservazione

Ricerca e innovazione

 

equivalenti tempo pieno

Numero di nuovi ricercatori negli enti sostenuti

 

equivalenti tempo pieno

Numero di ricercatori che operano in infrastrutture di ricerca migliorate

 

imprese

Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca

 

EUR

Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in progetti di R&S o innovazione

 

imprese

Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato

 

imprese

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa

Energia e cambiamento climatico

Energie rinnovabili

MW

Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili

Efficienza energetica

unità abitative

Numero di unità abitative con classificazione del consumo energetico migliorata

 

kWh/anno

Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici

 

utenti

Numero di utenti di energia addizionali collegati a reti intelligenti

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

tonnellate equivalenti CO2

Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra

Infrastrutture sociali

Assistenza all'infanzia e istruzione

persone

Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta

Sanità

Persone

Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati

Indicatori specifici per lo sviluppo urbano

 

persone

Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato

 

metri quadrati

Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane

 

metri quadrati

Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane

 

alloggi

Abitazioni ripristinate in aree urbane


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1080/2006

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 23

Articolo 15

Articolo 24

Articolo 16

Articolo 25

Articolo 17


Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.


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