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Document 32013R0216

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013 , relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

OJ L 69, 13.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 7 - 9

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/216/oj

13.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/1


REGOLAMENTO (UE) N. 216/2013 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2013

relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 297 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) disciplina la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («Gazzetta ufficiale») e l’entrata in vigore degli atti giuridici dell’Unione.

(2)

Il regolamento n. 1/1958 (1), inclusa ogni sua successiva modifica, stabilisce le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

(3)

L’edizione a stampa della Gazzetta ufficiale, disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, è attualmente l’unica pubblicazione giuridicamente vincolante, benché sia disponibile anche online.

(4)

La decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (2), assicura che l’Ufficio delle pubblicazioni provveda affinché le istituzioni assolvano all’obbligo in materia di pubblicazione dei testi normativi.

(5)

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato, nella causa C-161/06, Skoma-Lux sro contro Celní ředitelství Olomouc (3), che gli atti giuridici dell’Unione non sono opponibili ai singoli se non sono stati regolarmente pubblicati nella Gazzetta ufficiale e che mettere a disposizione online tali atti non equivale, in mancanza di una normativa dell’Unione al riguardo, a una pubblicazione nelle forme di legge nella Gazzetta ufficiale.

(6)

Se la pubblicazione in formato elettronico della Gazzetta ufficiale costituisse una pubblicazione nelle forme di legge, l’accesso al diritto dell’Unione sarebbe più rapido e più economico. Tuttavia, i cittadini dovrebbero continuare ad avere la possibilità di ottenere dall’Ufficio delle pubblicazioni una versione a stampa della Gazzetta ufficiale.

(7)

La comunicazione della Commissione intitolata «Un’agenda digitale europea» evidenzia che l’accesso a contenuti giuridici online promuove lo sviluppo di un mercato interno del digitale, con conseguenti vantaggi economici e sociali.

(8)

È opportuno pertanto stabilire norme per assicurare l’autenticità, l’integrità e l’inalterabilità della pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire norme applicabili ai casi in cui, a causa di circostanze impreviste ed eccezionali, non è possibile pubblicare e rendere disponibile l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale.

(10)

La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (4), stabilisce gli effetti giuridici delle firme elettroniche come strumento di autenticazione. Al fine di assicurare l’autenticità, l’integrità e l’inalterabilità dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale, una firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura conformemente a tale direttiva, offre sufficienti garanzie al pubblico. Dovrebbe essere possibile verificare la Gazzetta ufficiale firmata elettronicamente mediante strumenti facilmente disponibili.

(11)

L’accesso al sito web EUR-Lex deve essere garantito nel rispetto degli impegni in materia di protezione delle persone con disabilità conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (5).

(12)

Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire l’obiettivo di permettere a tutti i cittadini europei di fare affidamento sulla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale, in quanto il suo ambito di applicazione è limitato al riconoscimento di tale pubblicazione come autentica allo stesso modo in cui oggi è autentica la pubblicazione cartacea.

(13)

I soli poteri d’azione previsti dal TFUE ai fini dell’adozione del presente regolamento sono quelli di cui all’articolo 352,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La Gazzetta ufficiale è pubblicata in formato elettronico, conformemente al presente regolamento, nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

2.   Fatto salvo l’articolo 3, soltanto la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea pubblicata in formato elettronico («l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale») è autentica e produce effetti giuridici.

Articolo 2

1.   L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale reca una firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, conformemente alla direttiva 1999/93/ CE. Il certificato qualificato e i suoi rinnovi sono pubblicati sul sito web EUR-Lex al fine di permettere al pubblico di verificare la firma elettronica avanzata e l’autenticità dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale.

2.   L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale presenta informazioni in merito alla sua data di pubblicazione.

3.   L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale è resa disponibile al pubblico sul sito web EUR-Lex in un formato non obsoleto e per un periodo illimitato. La sua consultazione è gratuita.

Articolo 3

1.   Qualora non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale a causa di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico dell’Ufficio delle pubblicazioni, il sistema informatico è ripristinato al più presto.

Il momento in cui tali guasti si sono verificati è stabilito dall’Ufficio delle pubblicazioni.

2.   Se è necessario pubblicare la Gazzetta ufficiale e quando il sistema informatico dell’Ufficio delle pubblicazioni non è operativo a causa di un guasto ai sensi del paragrafo 1, soltanto l’edizione a stampa della Gazzetta ufficiale produce effetti giuridici.

Una volta ripristinato il sistema informatico dell’Ufficio delle pubblicazioni, la corrispondente versione elettronica dell’edizione a stampa di cui al primo comma è messa a disposizione del pubblico nel sito web EUR-LEX solo a titolo informativo e contiene un avviso in tal senso.

3.   Una volta ripristinato il sistema informatico dell’Ufficio delle pubblicazioni il sito web EUR-Lex fornisce informazioni su tutte le edizioni a stampa autentiche e che producono effetti giuridici conformemente al paragrafo 2, primo comma.

Articolo 4

1.   Con riferimento all’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale, l’Ufficio delle pubblicazioni è responsabile per:

a)

la sua pubblicazione e per garantirne l’autenticità;

b)

l’applicazione, la gestione e la manutenzione del sistema informatico che serve a produrre l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale e il potenziamento di tale sistema in linea con i futuri sviluppi tecnologici;

c)

l’applicazione e l’ampliamento delle apparecchiature tecniche onde garantire a tutti gli utenti l’accesso all’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale;

d)

la definizione di norme di sicurezza interna e di accesso con riguardo al sistema informatico che serve a produrre l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale;

e)

la conservazione e l’archiviazione dei documenti elettronici e il loro trattamento in linea con i futuri sviluppi tecnologici.

2.   L’Ufficio delle pubblicazioni esercita le responsabilità di cui al paragrafo 1 conformemente alla decisione 2009/496/CE, Euratom.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del quarto mese civile successivo all’adozione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

A. SHATTER


(1)  Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 017 del 6.10.1958, pag. 385/58).

(2)  GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41.

(3)  Racc. 2007, pag. I-10841.

(4)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(5)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.


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