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Documento 62014TO0199(03)

Ordinanza del Presidente del Tribunale del 4 dicembre 2014.
(pubblicazione per estratto) Vanbreda Risk & Benefits contro Commissione europea.
Procedimento sommario – Appalto pubblico di servizi – Gara d’appalto – Fornitura di servizi di assicurazione di beni e di persone – Rigetto dell’offerta di un candidato – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Ricevibilità – Fumus boni iuris – Urgenza – Bilanciamento degli interessi.
Causa T‑199/14 R.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2014:1024

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

4 dicembre 2014 ( *1 )

«Procedimento sommario — Appalto pubblico di servizi — Gara d’appalto — Fornitura di servizi di assicurazione di beni e di persone — Rigetto dell’offerta di un candidato — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Ricevibilità — Fumus boni iuris — Urgenza — Bilanciamento degli interessi»

Nella causa T‑199/14 R,

Vanbreda Risk & Benefits, con sede ad Anversa (Belgio), rappresentata da P. Teerlinck e P. de Bandt, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da S. Delaude e L. Cappelletti, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori intesa, in sostanza, alla sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione del 30 gennaio 2014, con la quale quest’ultima ha respinto l’offerta che la ricorrente aveva presentato a seguito di una gara per l’appalto dell’assicurazione di beni e persone, e ha assegnato tale appalto ad un’altra società,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza ( 1 )

Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1

Il 10 agosto 2013 la Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un bando di gara, con riferimento OIB.DR.2/PO/2013/062/591, concernente una gara di appalto di assicurazione di beni e di persone, suddiviso in quattro lotti. Il lotto n. 1 riguardava la copertura assicurativa – a partire dal 1o marzo 2014 – per taluni immobili e il loro contenuto; il contratto veniva concluso dalla Commissione in nome proprio e in nome delle seguenti amministrazioni aggiudicatrici: il Consiglio dell’Unione europea, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni dell’Unione europea, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, l’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione, l’Agenzia esecutiva per la ricerca, l’Agenzia esecutiva «Istruzione, audiovisivi e cultura» e l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (in prosieguo: la «gara d’appalto»).

2

La gara d’appalto era intesa a sostituire il contratto all’epoca in vigore, concluso con un consorzio del quale la ricorrente, Vanbreda Risk & Benefits, era il mediatore, e che scadeva il 28 febbraio 2014.

3

Il 7 settembre 2013, usciva nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale (GU S 174) una rettifica al bando di gara, la quale prorogava al 25 ottobre 2013 la data limite della presentazione delle offerte e al 31 ottobre 2013 la data della seduta di apertura pubblica delle buste. In occasione di tale seduta, la commissione per l’apertura delle offerte ha accusato la ricezione di due offerte per il lotto n. 1, depositate, da un lato, dalla Marsh SA, mediatore assicurativo, e, dall’altro, dalla ricorrente.

4

Il 30 gennaio 2014, la Commissione ha comunicato, da un lato, alla Marsh che la sua offerta era stata accolta per l’aggiudicazione del lotto n. 1 e, dall’altro, alla ricorrente che la sua offerta non era stata accolta per il lotto n. 1, in quanto essa non offriva il prezzo più basso (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

5

Con atti separati del 28 marzo 2014, la ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale, da un lato, un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE avverso la decisione impugnata, nonché un ricorso per risarcimento danni ai sensi degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE, inteso ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento a suo favore della somma di un milione di EUR e, dall’altro, la presente domanda, nella quale essa ha chiesto, in sostanza, che il giudice del procedimento sommario voglia:

da un lato, ordinare, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata fino alla pronuncia dell’ordinanza di chiusura del presente procedimento sommario e, dall’altro, sospendere l’esecuzione della decisione impugnata fino a quando il Tribunale non si sia pronunciato sul ricorso principale;

ordinare la produzione dei seguenti documenti:

[omissis]

condannare la Commissione alle spese.

6

Il 3 aprile 2014, con l’ordinanza Vanbreda Risk & Benefits/Commissione (T‑199/14 R; in prosieguo: l’«ordinanza del 3 aprile 2014»), in conformità dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale ha ordinato la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, nonché del contratto di appalto di servizi concluso fra la Commissione, la Marsh e l’assicuratore/gli assicuratori interessato/i a tal riguardo fino alla pronuncia dell’ordinanza di definizione del presente procedimento d’urgenza.

7

L’8 aprile 2014, la Commissione, da un lato, ha trasmesso il contratto di servizi OIB.DR.2/PO/2013/062/591/C0/L1 e, dall’altro, ha depositato una domanda volta ad ottenere dal presidente del Tribunale l’immediato annullamento, con effetti retroattivi e senza alcuna riserva, del punto 1 del dispositivo della sua ordinanza del 3 aprile 2014. Alla luce del nuovo elemento portato a conoscenza del giudice del procedimento sommario dalla Commissione, concernente la scadenza del contratto di assicurazione precedente e le conseguenze ad essa collegate, il giudice del procedimento sommario ha adottato, il 10 aprile 2014, un’ordinanza che ha accolto la domanda della Commissione.

[omissis]

9

Il 25 aprile 2014, la Commissione ha depositato le sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, nella quale essa chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

respingere la domanda della ricorrente intesa ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata;

riservare la decisione sulle spese del presente procedimento d’urgenza.

[omissis]

12

Con lettera del 7 ottobre 2014, le parti sono state invitate ad un’audizione che si è svolta il 21 ottobre 2014.

In diritto

[omissis]

16

Occorre considerare la particolare funzione del procedimento sommario nell’ambito delle gare d’appalto pubbliche (ordinanza del 4 febbraio 2014, Serco Belgium e a./Commissione, T‑644/13 R, EU:T:2014:57, punti 18 e seguenti). A tal fine, occorre altresì considerare il contesto normativo istituito dal legislatore dell’Unione europea, applicabile alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici predisposte dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri. In particolare, come previsto al considerando 40 del regolamento delegato, in combinato disposto con l’articolo 91, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65), le norme sostanziali sugli appalti dovrebbero fondarsi sulle disposizioni della direttiva 2014/24.

17

Inoltre, come indicato, da un lato, dai primi tre considerando della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) e, dall’altro, dal considerando 3 della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31), al fine di garantire l’effettiva applicazione di siffatte norme, il legislatore ha ritenuto necessario esigere l’attuazione di strumenti procedurali idonei a rendere disponibili mezzi di ricorso rapidi in una fase in cui le violazioni possono essere ancora significativamente corrette.

18

Inoltre, dai considerando 2, 3 e 5 nonché dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/665 risulta che, nel particolare contesto degli appalti pubblici, i provvedimenti provvisori sono intesi non solo come mezzo di sospensione del procedimento di aggiudicazione, ma anche come mezzo per rimediare a un illecito che, diversamente, rientrerebbe nell’oggetto del procedimento principale.

19

Il fatto che il giudice del procedimento sommario debba tener conto dell’impatto di tali considerazioni sull’esercizio della sua competenza si giustifica con la circostanza che, da un lato, come a livello nazionale, nelle cause in materia di appalti pubblici, le misure previste dal primo capo del terzo titolo del regolamento di procedura hanno lo scopo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda l’applicazione, da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione, delle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, basate essenzialmente sulla direttiva 2014/24 (v. punto 16 supra, nonché il considerando 4 della direttiva 2007/66), e, dall’altro, in conformità del principio ermeneutico generale, come applicato nella sentenza del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack (C‑579/12 RX‑II, Racc., EU:C:2013:570, punto 40), tali direttive mettono in evidenza l’esistenza di un principio essenziale del diritto degli appalti pubblici dell’Unione, cioè la tutela giurisdizionale effettiva degli offerenti, la cui importanza particolare si evince dalla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, Fastweb, C‑19/13, EU:C:2014:2194, punto 60 e la giurisprudenza citata) e che è garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

20

Di conseguenza, se è pacifico che il Tribunale rigetta in quanto inconferente un motivo attinente alla violazione, da parte di un’istituzione dell’Unione, di una disposizione di una direttiva sull’aggiudicazione degli appalti pubblici, che, per definizione, ha come destinatari gli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 19 marzo 2010, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑50/05, Racc., EU:T:2010:101, punto 104; dell’11 maggio 2010, PC-Ware Information Technologies/Commissione, T‑121/08, Racc., EU:T:2010:183, punto 50, e del 6 maggio 2013, Kieffer Omnitec/Commissione, T‑288/11, EU:T:2013:228, punti da 22 a 24), il giudice dell’Unione può cionondimeno prendere in considerazione l’espressione di principi generali del diritto dell’Unione che tale atto dell’Unione contiene. Orbene, nella specie, le direttive adottate in materia di appalti pubblici si limitano a riflettere, a tal riguardo, il carattere particolarmente importante, in tale settore, del diritto a disporre di una tutela giurisdizionale effettiva.

[omissis]

1. Sul fumus boni iuris

22

Per quanto riguarda la condizione attinente all’esistenza di un fumus boni iuris, occorre rammentare che tale condizione è soddisfatta allorché esiste, nella fase del procedimento sommario, una controversia giuridica importante la cui soluzione non si imponga immediatamente, cosicché, a prima vista, il ricorso non è privo di serio fondamento (v., in tal senso, ordinanze del 13 giugno 1989, Publishers Association/Commissione, 56/89 R, Racc., EU:C:1989:238, punto 31, e dell’8 maggio 2003, Commissione/Artegodan e a., C‑39/03 P‑R, Racc., EU:C:2003:269, punto 40). Infatti, poiché la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dai giudici dell’Unione, il giudice del procedimento sommario deve limitarsi a valutare prima facie la fondatezza dei motivi dedotti nell’ambito della controversia di merito, al fine di stabilire se esista una probabilità di successo del ricorso sufficientemente elevata [ordinanze del 19 dicembre 2013, Commissione/Germania, C‑426/13 P(R), Racc., EU:C:2013:848, punto 41, e dell’8 aprile 2014, Commissione/ANKO, C‑78/14 P‑R, Racc., EU:C:2014:239, punto 15].

23

Se è vero che, nell’ambito di un procedimento sommario, il giudice non è tenuto, in genere, a procedere ad un esame approfondito come nell’ambito di un procedimento di merito, tale constatazione non può essere interpretata come un divieto assoluto di procedere ad un esame dettagliato (ordinanza Vischim/Commissione, punto 15 supra, EU:C:2007:209, punto 50).

24

Nella specie, la ricorrente fa valere un unico motivo, attinente alla non conformità dell’offerta della Marsh al capitolato d’oneri, suddiviso in tre parti, il quale, a suo avviso, dimostra prima facie l’illegittimità della decisione impugnata.

Sulla prima parte del motivo unico

[omissis]

Sulla fondatezza della prima parte del motivo unico

[omissis]

– Sul carattere asseritamente illegittimo della partecipazione della Marsh alla gara d’appalto quale unico offerente

[omissis]

75

Si evince dalle considerazioni che precedono che l’ammissione di un mediatore a partecipare alla gara d’appalto come offerente unico consente di valutare la sua offerta prescindendo dal potere economico e finanziario delle compagnie di assicurazioni, le quali, alla fine, assicureranno il rischio garantito, diversamente che in tutte le altre ipotesi esplicitamente previste nel capitolato d’oneri, senza che tale distinzione appaia obiettivamente giustificata alla luce dell’economia del sistema, cosicché la sua legittimità sembra, prima facie, dubbia.

[omissis]

81

Si evince da tale esame prima facie che l’ammissione di un mediatore a partecipare alla gara d’appalto come offerente unico cui è stato dato mandato da talune compagnie di assicurazioni, da un lato, vanifica a prima vista la verifica, da parte del comitato di valutazione, dei meriti di un’offerta rispetto ai requisiti fissati dal capitolato d’oneri e, dall’altro, consente a detto mediatore di beneficiare, se del caso, di un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri offerenti.

[omissis]

83

Orbene, alla luce di quanto precede, sembra, prima facie, che, nella specie, l’applicazione dei criteri di selezione e le modalità di presentazione delle offerte, nonché la loro interpretazione da parte della Commissione, non abbiano consentito di garantire una concorrenza reale.

[omissis]

86

Di conseguenza, si deve concludere per l’esistenza, al termine di un esame prima facie, di elementi sufficientemente seri per dimostrare la fondatezza della censura secondo la quale l’ammissione della Marsh a partecipare alla gara d’appalto come offerente unico era illegittima.

– Sull’asserito trattamento dell’offerta della Marsh come un’offerta congiunta da parte della Commissione

[omissis]

96

Di conseguenza, al termine di un primo esame dello svolgimento, nella specie, degli scambi fra l’amministrazione aggiudicatrice e la Marsh, risulta che l’offerta iniziale è stata presentata come quella di un offerente unico, la quale non esigeva il soddisfacimento dell’impegno in solido, e che essa si è poi trasformata nell’equivalente di un’offerta congiunta. Orbene, per essere conforme al capitolato d’oneri, questo tipo di offerta deve contenere l’accordo/procura. Poiché l’offerta della Marsh non era accompagnata da tale documento, la Commissione, accettandola come valida, sembra essere incorsa in una violazione delle proprie norme. A tal riguardo si deve rammentare che, quando l’amministrazione aggiudicatrice definisce, nell’ambito di una procedura di gara d’appalto, le condizioni che intende imporre agli offerenti, essa si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e, inoltre, non può discostarsi dalle condizioni così definite con riguardo ad uno degli offerenti senza violare il principio di parità di trattamento dei candidati (sentenza del 20 marzo 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑415/10, Racc., EU:T:2013:141, punto 80).

[omissis]

102

Alla luce di quanto precede, sembra dunque che il sistema di mandato, quale accettato nella specie dalla Commissione, sfoci in un aggiramento delle norme applicabili alle offerte congiunte.

103

Di conseguenza, si deve concludere nel senso dell’esistenza, prima facie, di elementi idonei a dimostrare, in tale fase, la fondatezza della censura secondo la quale la Commissione ha di fatto trattato l’offerta della Marsh come un’offerta congiunta, mentre, come tale, siffatta offerta, non contenendo l’accordo/procura, avrebbe dovuto essere dichiarata irregolare.

104

Pertanto, si evince dall’analisi effettuata supra che l’esistenza di un fumus boni iuris particolarmente serio è stata dimostrata dalla ricorrente per quanto attiene alla prima parte del motivo unico.

Sulla seconda parte del motivo unico

105

Nell’ambito della seconda parte del suo motivo unico, la ricorrente rammenta, anzitutto, che consentire ad un offerente di modificare la sua offerta successivamente all’apertura delle buste costituisce una violazione del principio della parità di trattamento dei candidati. Essa rileva, poi, che l’identità degli assicuratori che avevano dato mandato alla Marsh è stata modificata successivamente all’apertura delle buste. Orbene, anche se le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di contattare un candidato qualora la sua offerta richieda chiarimenti o si tratti di correggere errori materiali nella redazione della medesima, la modifica effettuata nella specie eccederebbe tale ambito e costituirebbe una modifica sostanziale dell’offerta. Infatti, poiché la designazione del contraente avviene sulla scorta dei criteri di selezione fissati nel capitolato d’oneri, una siffatta modifica avrebbe richiesto un nuovo esame sulla base di tali criteri. Di conseguenza, autorizzando tale cambiamento, la Commissione avrebbe violato il principio della parità di trattamento dei candidati, in combinato disposto con gli articoli 112, paragrafo 1, del regolamento finanziario e 160 del regolamento delegato.

[omissis]

109

Nella specie, occorre rammentare che, in primo luogo, è emerso dall’analisi del giudice del procedimento sommario che la modifica delle quote di copertura dei rischi da parte degli assicuratori che avevano dato mandato alla Marsh poteva essere qualificata come modifica di un elemento sostanziale dell’offerta, nei limiti in cui tale cambiamento comportava l’ottenimento di un vantaggio concorrenziale per uno degli offerenti (v. punti da 78 a 80 supra).

110

In secondo luogo, l’esame della domanda di provvedimenti provvisori ha parimenti evidenziato la trasformazione della natura dell’offerta della Marsh per quanto attiene all’impegno in solido delle compagnie di assicurazioni. Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nelle sue osservazioni del 25 aprile 2014, il fatto che il contratto firmato contenga la clausola di solidarietà dei firmatari e che tale clausola sia stata prevista fin dalla pubblicazione del capitolato d’oneri della gara d’appalto non significa che l’offerta della Marsh abbia necessariamente dovuto prendere in considerazione i costi e i rischi inerenti a tale clausola (v. punti 95 e 96 supra).

111

Orbene, a tal riguardo, e come rileva la ricorrente nella sua domanda di provvedimenti provvisori, occorre sottolineare l’importanza del requisito attinente alla solidarietà nell’ambito di tale gara d’appalto, a causa delle dimensioni del mercato di cui trattasi e della sua influenza sul prezzo dell’offerta. Infatti, alla luce dell’importo dei capitali in gioco e della possibilità del verificarsi di un sinistro di grandi dimensioni, è essenziale che gli assicuratori siano vincolati alla clausola di solidarietà, per evitare che ciascuno si limiti a coprire le conseguenze pecuniarie per la parte del contratto che esegue e che, in caso di insolvenza di uno di essi, la parte del sinistro incombente al medesimo non venga indennizzata. Tuttavia, per una compagnia di assicurazioni, tale requisito comporta l’esposizione della sua capacità, e dunque del suo capitale, fino all’importo massimo dell’assunzione dell’insieme dei rischi garantiti dal contratto di servizi. Nei limiti in cui tale impegno possa comportare il superamento della capacità finanziaria propria di ciascun assicuratore, questi deve ottenere tale capacità supplementare ricorrendo a meccanismi, come la garanzia bancaria o la riassicurazione, che creano un rischio finanziario aggiuntivo e generano costi supplementari. Di conseguenza, il premio proposto per un contratto che offre la solidarietà fra tutti gli intervenienti sarà a priori più elevato rispetto a quello proposto per un contratto che non offre siffatta solidarietà.

[omissis]

113

Pertanto, poiché l’offerta iniziale non ha necessariamente tenuto conto della condizione di solidarietà richiesta e la genericità dei termini della gara d’appalto concernenti la presentazione di un’offerta da parte di un offerente unico ha permesso di adeguare l’offerta iniziale per ottenere il risultato cercato da un’offerta congiunta, si deve concludere, prima facie, nel senso della modifica di un elemento essenziale dell’offerta.

[omissis]

120

Di conseguenza, si deve concludere, in tale fase, nel senso che l’offerta iniziale della Marsh ha subìto, prima facie, modifiche irregolari alla luce dell’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento finanziario e dell’articolo 160 del regolamento delegato, in violazione del principio della parità di trattamento dei candidati applicabile nel settore del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici.

121

Di conseguenza, dall’analisi effettuata supra si evince che l’esistenza di un fumus boni iuris particolarmente serio è stata dimostrata dalla ricorrente per quanto attiene alla seconda parte del motivo unico.

[omissis]

2. Sull’urgenza

138

Secondo una giurisprudenza costante, l’urgenza dev’essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la concessione di provvedimenti provvisori [ordinanza del 14 dicembre 2001, Commissione/Euroalliages e a., C‑404/01 P(R), Racc., EU:C:2001:710, punti 61 e 62]. A tal riguardo, incombe alla parte che chiede l’adozione di provvedimenti provvisori fornire la prova che essa non può attendere l’esito della causa principale senza subire un danno grave e irreparabile. Per stabilire la sussistenza di un siffatto danno grave e irreparabile, non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, bensì che quest’ultimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità (v. ordinanza del 12 giugno 2014, Commissione/Consiglio, C‑21/14 P‑R, Racc., EU:C:2014:1749, punto 37 e la giurisprudenza citata).

[omissis]

Sull’irreparabilità del danno

[omissis]

157

Ne consegue che, in applicazione della giurisprudenza esistente, il requisito relativo all’urgenza non verrebbe soddisfatto nella specie. Più in generale, occorre rilevare che sembra che, applicato alla situazione di un offerente escluso, il requisito della dimostrazione del verificarsi di un danno irreparabile possa essere soddisfatto solo in maniera eccessivamente difficile, per le ragioni sistemiche rilevate supra.

158

Orbene, un tale risultato è inconciliabile con i precetti della tutela provvisoria effettiva che deve essere garantita in materia di appalti pubblici (v. punti da 16 a 20 supra). Inoltre, occorre sottolineare che la violazione delle norme relative all’aggiudicazione di pubblici appalti non solo può comportare effetti dannosi nei confronti degli offerenti esclusi, ma è parimenti idonea a compromettere la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Tale contenzioso richiede in tal senso l’adozione di un nuovo approccio adeguato alla sua specificità e inteso a consentire all’offerente scartato di dimostrare l’urgenza in maniera diversa dalla prova, in qualsiasi circostanza, di un rischio imminente che si verifichi un danno irreparabile.

159

A tal riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che il giudice del procedimento sommario non può fare un’applicazione meccanica e rigida del requisito legato all’irreparabilità del danno – né, peraltro, alla gravità del danno fatto valere –, ma deve tenere conto delle circostanze che caratterizzano ciascuna causa (v., in tal senso, ordinanza del 28 aprile 2009, United Phosphorus/Commissione, T‑95/09 R, EU:T:2009:124, punto 74 e la giurisprudenza citata).

160

In secondo luogo, il giudice del procedimento sommario può applicare direttamente gli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, disposizioni di diritto primario, le quali l’autorizzano ad ordinare una sospensione dell’esecuzione, qualora reputi «che le circostanze lo richiedano», e a ordinare i provvedimenti provvisori «necessari» (v., in tal senso, ordinanze del 24 febbraio 2014, HTTS e Bateni/Consiglio, T‑45/14 R, EU:T:2014:85, punto 51, e del 25 luglio 2014, Deza/ECHA, T‑189/14 R, EU:T:2014:686, punto 105).

161

In terzo luogo, il presidente della Corte non ha escluso la possibilità di ordinare una sospensione dell’esecuzione o di adottare i provvedimenti provvisori sul solo fondamento dell’illegittimità manifesta dell’atto impugnato, ad esempio qualora ad esso manchi finanche l’apparenza della legalità (v., in tal senso, ordinanze del 7 luglio 1981, IBM/Commissione, 60/81 R e 190/81 R, Racc., EU:C:1981:165, punti 7 e 8, e del 26 marzo 1987, Hoechst/Commissione, 46/87 R, Racc., EU:C:1987:167, punti 31 e 32). In tale contesto, è già stata presa in considerazione, nell’ordinanza Communicaid Group/Commissione, punto 148 supra (v., in tal senso, EU:T:2013:121, punto 45), la possibilità di ritenere che, nei procedimenti sommari in materia di appalti pubblici, l’urgenza consista nella necessità di rimediare il prima possibile a quello che appare, a prima vista, un illecito sufficientemente manifesto e grave e, quindi, un fumus boni iuris particolarmente serio.

162

Nell’ambito del contenzioso dell’aggiudicazione degli appalti pubblici, occorre in tal senso ritenere che, qualora l’offerente escluso riesca a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris particolarmente serio, non si possa pretendere dal medesimo la dimostrazione che il rigetto della sua domanda di provvedimenti provvisori rischiererebbe di arrecargli un danno irreparabile, a meno di compromettere in maniera eccessiva e ingiustificata la tutela giurisdizionale effettiva della quale esso beneficia ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Un tale fumus boni iuris ricorre quando esso rivela l’esistenza di un illecito sufficientemente manifesto e grave, la produzione o il prolungamento dei cui effetti devono essere evitati quanto prima, a meno che non vi osti, in definitiva, il bilanciamento degli interessi contrapposti. In tali circostanze eccezionali, la sola prova della gravità del danno che verrebbe causato dalla mancata sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata è sufficiente a soddisfare il requisito attinente all’urgenza, alla luce della necessità di privare di effetti un illecito di tale natura.

163

Nella specie, si evince dall’esame del requisito relativo al fumus boni iuris (v. punti da 22 a 136 supra) che, prima facie, sono state commesse violazioni serie concernenti elementi della procedura di aggiudicazione dell’appalto, le quali comportano l’irregolarità dell’offerta prescelta. Ne consegue che i comportamenti e le decisioni adottati dalla Commissione nella specie devono essere considerati, in tale fase del procedimento, illeciti sufficientemente manifesti e gravi del diritto dell’Unione da imporre che si eviti il prodursi dei loro effetti per l’avvenire, senza che la ricorrente sia tenuta a dimostrare l’irreparabilità del danno che essa subirebbe in assenza di sospensione della decisione impugnata.

164

Di conseguenza, alla luce della natura degli illeciti rilevati, il requisito attinente all’urgenza deve essere ritenuto soddisfatto nella specie.

[omissis]

3. Sulla ponderazione degli interessi

[omissis]

Interesse generale relativo alla necessità di porre immediatamente fine ad una violazione del diritto dell’Unione a causa del suo carattere sufficientemente manifesto e grave

[omissis]

197

Pertanto, è giocoforza concludere che, alla luce dell’intensità con la quale sono soddisfatti i requisiti relativi al fumus boni iuris e all’urgenza, segnatamente del carattere sufficientemente manifesto e grave, a prima vista, delle presunte violazioni del diritto dell’Unione, da un lato, e delle peculiarità del caso di specie, segnatamente della tutela giurisdizionale che deve essere accordata agli offerenti nell’ambito specifico degli appalti pubblici, dall’altro, la ponderazione degli interessi pende a favore della ricorrente.

198

Risulta da quanto precede che il requisito attinente alla ponderazione degli interessi, la cui importanza nel contenzioso degli appalti pubblici è stata sottolineata in maniera particolare (v. punti 147, 158 e 165 supra), è soddisfatto.

[omissis]

200

Tuttavia, alla luce delle caratteristiche dell’appalto pubblico di cui trattasi e dei motivi esposti, segnatamente al punto 184 supra, la presente ordinanza ha effetto solo a partire dalla scadenza del termine di impugnazione avverso quest’ultima.

 

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

 

1)

La decisione della Commissione europea del 30 gennaio 2014, mediante la quale essa ha respinto l’offerta presentata dalla Vanbreda Risk & Benefits a seguito di una gara per un appalto relativo all’assicurazione di beni e servizi, e ha assegnato tale appalto ad un’altra società, è sospesa per quanto attiene all’attribuzione del lotto n. 1.

 

2)

Gli effetti di detta decisione della Commissione del 30 gennaio 2014 sono mantenuti fino alla scadenza del termine di impugnazione avverso la presente ordinanza.

 

3)

Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 4 dicembre 2014

 

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

M. Jaeger


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

( 1 ) Sono riprodotti unicamente i punti della presente sentenza dei quali il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.

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