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Document 62016CJ0247

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 settembre 2017.
Heike Schottelius contro Falk Seifert.
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 1999/44/CE – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Nozione di “contratto di vendita” – Inapplicabilità di tale direttiva – Incompetenza della Corte.
Causa C-247/16.

Court reports – general

Causa C‑247/16

Heike Schottelius

contro

Falk Seifert

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 1999/44/CE – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Nozione di “contratto di vendita” – Inapplicabilità di tale direttiva – Incompetenza della Corte»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 settembre 2017

  1. Questioni pregiudiziali–Competenza della Corte–Limiti–Domanda di interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione manifestamente inapplicabili nel procedimento principale–Inapplicabilità della direttiva 1999/44 a un contratto d’opera

    (Articolo 267 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/44)

  2. Tutela dei consumatori–Vendita e garanzie dei beni di consumo–Direttiva 1999/44–Ambito di applicazione–Contratto di vendita–Nozione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 1, paragrafi 1 e 4 e articolo 2, paragrafo 5)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 23‑25, 44 e 46)

  2.  Orbene, sebbene il testo della direttiva 1999/44 non fornisca alcuna definizione dell’espressione «contratto di vendita», esso non rinvia neppure ai diritti nazionali per quanto riguarda il significato da attribuire a tale espressione. Ne risulta pertanto che essa dev’essere considerata, ai fini dell’applicazione della direttiva, come volta a designare una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme sul territorio di quest’ultima (v., per analogia, sentenza del 18 ottobre 2011, Brüstle,C‑34/10, EU:C:2011:669, punto 26).

    Infatti, emerge sia dalle disposizioni della direttiva 1999/44 sia dal contesto della medesima che la nozione di «vendita» si estende solo a taluni dei contratti che sono riconducibili ad altre qualificazioni ai sensi dei diritti nazionali, ossia quelle di contratti di fornitura di servizi o di contratti d’opera.

    Così, da un lato, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale direttiva, «sono considerati contratti di vendita anche i contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre». Pertanto, il contratto avente ad oggetto la vendita di un bene che deve essere dapprima fabbricato o prodotto dal venditore rientra nel campo di applicazione della direttiva in parola.

    Dall’altro lato, l’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 1999/44 equipara il difetto di conformità che deriva da una imperfetta installazione del bene di consumo al difetto di conformità di tale bene qualora, segnatamente, l’installazione rientri nel contratto di vendita di detto bene. Il servizio di installazione del bene, se connesso alla vendita, ricade, così, nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

    Dalle considerazioni che precedono deriva, da una parte, che la direttiva 1999/44 si applica non solo a contratti di vendita in senso stretto, ma anche a talune categorie di contratti che comportano una prestazione di servizi, le quali, in base al diritto nazionale applicabile, possono essere qualificate come contratti di prestazione di servizi o contratti d’opera, ossia i contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre nonché i contratti che prevedono l’installazione di tali beni connessa alla vendita.

    Dall’altra parte, affinché tali categorie di contratti comportanti una prestazione di servizi possano essere qualificate come «contratti di vendita», ai sensi di tale direttiva, la prestazione di servizi deve essere solo accessoria alla vendita.

    (v. punti 32, 34‑38)

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