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Document 62012CJ0377

Massime della sentenza

Causa C‑377/12

Commissione europea

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento — Decisione 2012/272/UE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica delle Filippine — Scelta della base giuridica — Articoli 79 TFUE, 91 TFUE, 100 TFUE, 191 TFUE e 209 TFUE — Riammissione dei cittadini di paesi terzi — Trasporti — Ambiente — Cooperazione allo sviluppo»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 giugno 2014

  1. Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Criteri – Atto dell’Unione che persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente – Riferimento alla finalità o alla componente principale o preponderante – Finalità o componenti inscindibili – Cumulo di basi giuridiche – Limiti – Incompatibilità delle procedure

  2. Cooperazione allo sviluppo – Conclusione da parte dell’Unione di accordi internazionali – Decisione 2012/272 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica delle Filippine – Accordo che non contiene elementi di portata tale da configurare la messa in atto di un’altra politica – Base giuridica – Articoli 21 TUE e 208 TFUE – Ammissibilità

    [Artt. 21, § 2, d), TUE e 208, § 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1905/2006; decisione del Consiglio 2012/272; Dichiarazione comune del Consiglio, degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione 2006/C/46/01]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 34)

  2.  L’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall’altra, rientra nella politica di cooperazione allo sviluppo in quanto contribuisce a favorire, segnatamente, il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 21, paragrafo 2, lettera d), TUE e 208, paragrafo 1, TFUE. Le disposizioni di detto accordo quadro relative alla riammissione dei cittadini delle parti contraenti, ai trasporti e all’ambiente non contengono obblighi di una portata tale da poter ritenere che esse configurino obiettivi distinti da quelli della cooperazione allo sviluppo, che non siano né secondari né indiretti rispetto a questi ultimi.

    Infatti, la politica dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo non si limita alle misure tese direttamente all’eliminazione della povertà in forza dell’articolo 208 TFUE, ma persegue altresì gli obiettivi di cui all’articolo 21, paragrafo 2, TUE, come quello, enunciato in tale paragrafo 2, lettera d), consistente nel favorire lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo, con l’obiettivo primo di eliminare la povertà. Dal momento che l’eliminazione della povertà ha carattere multidimensionale, la realizzazione di tali obiettivi implica, secondo il punto 12 della Dichiarazione sulla politica di sviluppo dell’Unione europea, intitolata «Il consenso europeo», l’attuazione di tutta una serie di attività riguardanti lo sviluppo. A tale proposito, la migrazione, compresa la lotta contro l’immigrazione clandestina, i trasporti e l’ambiente sono integrati nella politica di sviluppo definita nel consenso europeo.

    Tale ampia concezione della cooperazione allo sviluppo ha trovato concreta attuazione, in particolare, con l’adozione del regolamento n. 1905/2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, il quale, per sostenere il conseguimento degli stessi obiettivi, prevede la messa in atto dell’aiuto dell’Unione mediante programmi geografici e tematici che presentano molteplici aspetti.

    (v. punti 37, 42, 43, 47, 49, 59)

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Causa C‑377/12

Commissione europea

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento — Decisione 2012/272/UE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica delle Filippine — Scelta della base giuridica — Articoli 79 TFUE, 91 TFUE, 100 TFUE, 191 TFUE e 209 TFUE — Riammissione dei cittadini di paesi terzi — Trasporti — Ambiente — Cooperazione allo sviluppo»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 giugno 2014

  1. Atti delle istituzioni — Scelta della base giuridica — Criteri — Atto dell’Unione che persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente — Riferimento alla finalità o alla componente principale o preponderante — Finalità o componenti inscindibili — Cumulo di basi giuridiche — Limiti — Incompatibilità delle procedure

  2. Cooperazione allo sviluppo — Conclusione da parte dell’Unione di accordi internazionali — Decisione 2012/272 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica delle Filippine — Accordo che non contiene elementi di portata tale da configurare la messa in atto di un’altra politica — Base giuridica — Articoli 21 TUE e 208 TFUE — Ammissibilità

    [Artt. 21, § 2, d), TUE e 208, § 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1905/2006; decisione del Consiglio 2012/272; Dichiarazione comune del Consiglio, degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione 2006/C/46/01]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 34)

  2.  L’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall’altra, rientra nella politica di cooperazione allo sviluppo in quanto contribuisce a favorire, segnatamente, il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 21, paragrafo 2, lettera d), TUE e 208, paragrafo 1, TFUE. Le disposizioni di detto accordo quadro relative alla riammissione dei cittadini delle parti contraenti, ai trasporti e all’ambiente non contengono obblighi di una portata tale da poter ritenere che esse configurino obiettivi distinti da quelli della cooperazione allo sviluppo, che non siano né secondari né indiretti rispetto a questi ultimi.

    Infatti, la politica dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo non si limita alle misure tese direttamente all’eliminazione della povertà in forza dell’articolo 208 TFUE, ma persegue altresì gli obiettivi di cui all’articolo 21, paragrafo 2, TUE, come quello, enunciato in tale paragrafo 2, lettera d), consistente nel favorire lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo, con l’obiettivo primo di eliminare la povertà. Dal momento che l’eliminazione della povertà ha carattere multidimensionale, la realizzazione di tali obiettivi implica, secondo il punto 12 della Dichiarazione sulla politica di sviluppo dell’Unione europea, intitolata «Il consenso europeo», l’attuazione di tutta una serie di attività riguardanti lo sviluppo. A tale proposito, la migrazione, compresa la lotta contro l’immigrazione clandestina, i trasporti e l’ambiente sono integrati nella politica di sviluppo definita nel consenso europeo.

    Tale ampia concezione della cooperazione allo sviluppo ha trovato concreta attuazione, in particolare, con l’adozione del regolamento n. 1905/2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, il quale, per sostenere il conseguimento degli stessi obiettivi, prevede la messa in atto dell’aiuto dell’Unione mediante programmi geografici e tematici che presentano molteplici aspetti.

    (v. punti 37, 42, 43, 47, 49, 59)

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