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Documento 62015FJ0126
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 20 luglio 2016.
José Barroso Truta e a. contro Corte di giustizia dell'Unione europea.
Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Pensioni – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione maturati anteriormente in un regime pensionistico nazionale – Proposte di abbuono di annualità fatte dall’AACC – Invito a contattare l’amministrazione per ottenere spiegazioni e discutere dell’opportunità di operare i trasferimenti – Accettazione del trasferimento dei rispettivi diritti a pensione nazionali da parte degli agenti senza previa concertazione con l’AACC – Carattere definitivo dei trasferimenti – Scoperta successiva della norma del «minimo vitale» – Articolo 77, quarto comma, dello Statuto – Obbligo di diligenza – Asserita insufficienza delle informazioni fornite dall’AACC in sede di trasmissione delle proposte di abbuono di annualità – Ricorso per risarcimento danni – Mancato rispetto dei requisiti relativi al procedimento precontenzioso – Irricevibilità.
Causa F-126/15.
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 20 luglio 2016.
José Barroso Truta e a. contro Corte di giustizia dell'Unione europea.
Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Pensioni – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione maturati anteriormente in un regime pensionistico nazionale – Proposte di abbuono di annualità fatte dall’AACC – Invito a contattare l’amministrazione per ottenere spiegazioni e discutere dell’opportunità di operare i trasferimenti – Accettazione del trasferimento dei rispettivi diritti a pensione nazionali da parte degli agenti senza previa concertazione con l’AACC – Carattere definitivo dei trasferimenti – Scoperta successiva della norma del «minimo vitale» – Articolo 77, quarto comma, dello Statuto – Obbligo di diligenza – Asserita insufficienza delle informazioni fornite dall’AACC in sede di trasmissione delle proposte di abbuono di annualità – Ricorso per risarcimento danni – Mancato rispetto dei requisiti relativi al procedimento precontenzioso – Irricevibilità.
Causa F-126/15.
Raccolta della giurisprudenza - Raccolte delle cause riguardanti il personale
SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)
20 luglio 2016
José Barroso Truta e altri
contro
Corte di giustizia dell’Unione europea
«Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione maturati anteriormente in un regime pensionistico nazionale — Proposte di abbuono di annualità fatte dall’AACC — Invito a contattare l’amministrazione per ottenere spiegazioni e discutere dell’opportunità di operare i trasferimenti — Accettazione del trasferimento dei rispettivi diritti a pensione nazionali da parte degli agenti senza previa concertazione con l’AACC — Carattere definitivo dei trasferimenti — Scoperta successiva della norma del «minimo vitale» — Articolo 77, quarto comma, dello Statuto — Obbligo di diligenza — Asserita insufficienza delle informazioni fornite dall’AACC in sede di trasmissione delle proposte di abbuono di annualità — Ricorso per risarcimento danni — Mancato rispetto dei requisiti relativi al procedimento precontenzioso — Irricevibilità»
Oggetto:
Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale i sigg. José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante e Bernard Gradel chiedono il risarcimento da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea della perdita dei loro diritti a pensione, maturati anteriormente in base a regimi pensionistici nazionali, derivante dal trasferimento di tali diritti al regime pensionistico dell’Unione europea.
Decisione:
Il ricorso è respinto. La Corte di giustizia dell’Unione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dai sigg. José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante e Bernard Gradel.
Massime
Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione di riconoscimento di annualità adottata in seguito al trasferimento del capitale che rappresenta diritti a pensione maturati – Inclusione – Possibilità di far valere, a sostegno della contestazione, il carattere lacunoso delle informazioni fornite dall’amministrazione al momento della trasmissione della proposta di abbuono di annualità
(Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 2, e allegato VIII, art. 11, § 2)
Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Obblighi dell’amministrazione – Obbligo di formulare la proposta di abbuono tenendo conto delle conseguenze particolari per il funzionario interessato – Insussistenza – Carattere sufficiente di un semplice invito nei confronti dell’interessato a contattare l’amministrazione per ottenere informazioni integrative
(Statuto dei funzionari, art. 77, primo e quarto comma, e allegato VIII, art. 11, § 2)
Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Danno – Danno materiale asseritamente causato dall’omissione, da parte dell’amministrazione, di informare un agente contrattuale della non incidenza sulla sua futura pensione di un trasferimento dei suoi diritti a pensione nazionali al regime dell’Unione – Danno non certo
(Artt. 336 TFUE e 340 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 77, quarto comma, e allegato VIII, art. 11, § 2; Regime applicabile agli altri agenti, art. 110, § 1, secondo comma)
La decisione finale dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione relativa al riconoscimento di un abbuono di annualità nel regime pensionistico dell’Unione a seguito dei trasferimenti dei diritti a pensione maturati in precedenza da un agente in base a regimi pensionistici nazionali costituisce un atto recante pregiudizio che tale agente può contestare attraverso un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e, se del caso, un ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto.
A sostegno d tale contestazione, l’interessato può far valere, se del caso, che la sua accettazione dei citati trasferimenti era stata viziata da una pretesa mancanza di informazioni da parte di detta autorità quanto alle conseguenze nel suo caso specifico dell’applicazione dell’articolo 77, quarto comma, dello Statuto, ai sensi del quale l’importo della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4% del minimo vitale per anno di servizio. Al riguardo, anche se taluni provvedimenti puramente preparatori, come proposte di abbuono di annualità, accompagnati da informazioni asseritamente lacunose dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, possono arrecare pregiudizio all’interessato nei limiti in cui possono influenzare il contenuto di un atto impugnabile successivo, come le decisioni finali relative al riconoscimento di un abbuono di annualità, tali provvedimenti non possono tuttavia formare oggetto di un ricorso autonomo e devono essere contestati in occasione di un ricorso diretto contro tale atto facendo valere, se del caso, l’illegittimità dell’atto preparatorio.
(v. punti 67 e 68)
Riferimento:
Corte: sentenza dell’11 luglio 1968, Van Eick/Commissione, 35/67, EU:C:1968:39, pag. 500
Tribunale di primo grado: ordinanza del 26 novembre 2003, Mc Bryan/Commissione, T‑96/02, EU:T:2003:314, punti 47‑52
Tribunale dell’Unione europea: sentenza del 13 ottobre 2015, Commissione/Cocchi e Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, punto 88
Tribunale della funzione pubblica: sentenza del 23 novembre 2010, Marcuccio/Commissione, F‑65/09, EU:F:2010:149, punto 42
In materia di trasferimento di diritti a pensione, il consenso del dipendente ad un trasferimento del genere dev’essere dato alla luce della proposta di abbuono di annualità formulata dall’autorità che ha il potere di nomina o dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sulla base dell’importo provvisorio a titolo di capitale preannunciato dall’ente previdenziale nazionale interessato.
Al riguardo, non ci si può ragionevolmente attendere da un’amministrazione diligente che tratta centinaia di domande di trasferimento di diritti a pensione che essa formuli ciascuna di tali proposte facendo previsioni sulle conseguenze, per ciascuno dei funzionari o degli agenti interessati, dei trasferimenti dei rispettivi diritti a pensione.
Pertanto, detta autorità può assolvere al suo dovere di sollecitudine, nel rispetto del principio di buona amministrazione, formulando le proposte di abbuono di annualità in questione e invitando nel contempo le persone interessate, in ciascuna di tali proposte, a contattarla per ricevere chiarimenti sul calcolo e per discutere in ordine all’opportunità per loro di procedere o meno ai trasferimenti.
Di conseguenza, qualora gli interessati chiedano il trasferimento al regime pensionistico dell’Unione dei rispettivi diritti a pensione nazionali, poi confermino tali domande, senza ritener utile contattare preliminarmente l’amministrazione per consigliarli nelle rispettive decisioni, essi non possono contestare all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione il fatto di non aver fornito loro sufficienti informazioni al riguardo né sostenere che le accettazioni da parte loro delle proposte di abbuono di annualità che li riguardano rispettivamente sarebbero state viziate.
Inoltre, si presume che ogni funzionario o agente normalmente diligente conosca lo Statuto e, più in particolare, le norme che disciplinano la sua retribuzione o la pensione di anzianità. Al riguardo, è vero che la normale diligenza che ci si può attendere da un funzionario o da un agente si valuta alla luce della sua formazione, del suo grado e della sua esperienza professionale. Tuttavia, la formulazione letterale dell’articolo 77 dello Statuto è relativamente chiara, sia al primo comma che al quarto, di modo che essa avrebbe dovuto, quanto meno, spingere gli interessati a informarsi su tale questione presso la loro amministrazione.
(v. punti 73‑78)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: sentenze del 10 febbraio 1994, White/Commissione, T‑107/92, EU:T:1994:17, punto 47, e del 5 novembre 2002, Ronsse/Commissione, T‑205/01, EU:T:2002:269, punto 52
Tribunale dell’Unione europea: sentenza del 3 ottobre 2015, Commissione/Verile e Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punto 49
Tribunale della funzione pubblica: sentenza del 12 marzo 2014, CR/Parlamento, F‑128/12, EU:F:2014:38, punto 45 e giurisprudenza citata; ordinanza del 20 marzo 2014, Michel/Commissione, F‑44/13, EU:F:2014:40, punto 53, e sentenza del 19 novembre 2014, EH/Commissione, F‑42/14, EU:F:2014:250, punto 106 e giurisprudenza citata
In materia di insorgenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione e riguardo alla condizione relativa al danno, quando i danni asseriti dal ricorrente sono materiali, perché essi possano essere fatti valere occorre altresì che il ricorrente provi che tali danni sono reali e certi, fermo restando che danni futuri e ipotetici non possono in linea di principio essere risarciti.
Ciò non avviene nel caso di un danno derivante dalla pretesa omissione, da parte dell’amministrazione, di informare un agente contrattuale del fatto che le annualità ottenute a seguito del trasferimento dei suoi diritti a pensione nazionali al regime pensionistico dell’Unione non avrebbero alcuna influenza sull’importo della sua futura pensione, in applicazione dell’articolo 77, quarto comma, dello Statuto.
Infatti, da una parte, l’interessato è ancora destinato a proseguire la sua carriera in seno all’istituzione e, pertanto, non si può escludere che egli acceda successivamente ad un impiego di agente temporaneo o di funzionario, categoria di impiego che gli consentirebbe allora, in applicazione dell’articolo 110, paragrafo 1, secondo comma, del Regime applicabile agli altri agenti, di vedere la sua futura pensione di anzianità, all’aliquota massima del 70% del suo ultimo stipendio base, superare l’importo risultante dall’applicazione dell’articolo 77, quarto comma, dello Statuto. In una situazione del genere, nessun danno potrebbe essergli asseritamente provocato dalla sua decisione di trasferire i diritti a pensione da lui maturati in base ad un regime pensionistico nazionale.
D’altra parte, non è certo che, quando l’interessato avrà raggiunto l’età legale del pensionamento, la portata e le condizioni di applicazione della norma di cui all’articolo 77, quarto comma, dello Statuto saranno necessariamente le stesse attualmente esistenti, dovendosi ricordare che il legislatore dell’Unione può, ad ogni momento, modificare i diritti e gli obblighi dei funzionari e degli agenti dell’Unione mediante regolamenti, adottati in forza dell’articolo 336 TFUE, recanti modifiche dello Statuto e del Regime applicabile agli altri agenti, i quali si applicano, salvo deroghe, agli effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della legge precedente.
(v. punti 80‑83)
Riferimento:
Corte: sentenze del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 54, e del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punti 60 e 61
Tribunale di primo grado: sentenza del 26 maggio 1998, Bieber/Parlamento, T‑205/96, EU:T:1998:110, e ordinanza del 24 aprile 2001, Pierard/Commissione, T‑172/00, EU:T:2001:123, punto 38
Tribunale dell’Unione europea: sentenza del 22 maggio 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑17/09, EU:T:2012:243, punto 123 e giurisprudenza citata
Tribunale della funzione pubblica: ordinanza del 23 aprile 2015, Bensai/Commissione, F‑131/14, EU:F:2015:34, punto 40, e sentenza del 19 maggio 2015, Brune/Commissione, F‑59/14, EU:F:2015:50, punto 76