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Documento 62015CJ0657

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017.
Viasat Broadcasting UK Ltd contro TV2/Danmark A/S.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Servizio pubblico di radiodiffusione – Misure adottate dalle autorità danesi in favore dell’emittente danese TV2/Danmark – Nozione di “aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali” – Sentenza Altmark.
Causa C-657/15 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Causa C‑657/15 P

Viasat Broadcasting UK Ltd

contro

TV2/Danmark A/S

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Servizio pubblico di radiodiffusione – Misure adottate dalle autorità danesi in favore dell’emittente danese TV2/Danmark – Nozione di “aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali” – Sentenza Altmark»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017

  1. Aiuti concessi dagli Stati–Nozione–Aiuti provenienti da risorse statali–Nozione di risorse statali–Introiti di un’emittente pubblica di radiodiffusione provenienti dalla vendita dei suoi spazi pubblicitari da parte di un’altra impresa pubblica–Introiti gestiti da imprese pubbliche create, detenute e incaricate dallo Stato–Inclusione

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  2. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Conclusioni che non tendono all’annullamento, totale o parziale, del dispositivo della sentenza impugnata–Irricevibilità

    (Regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 1)

  1.  L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che costituiscono risorse statali gli introiti di un’emittente pubblica di radiodiffusione provenienti dalla vendita dei suoi spazi pubblicitari da parte di un’altra impresa pubblica, quando tutto il percorso intrapreso da tali introiti fino al trasferimento a detta emittente è disciplinato dalla legislazione nazionale, in forza della quale talune imprese pubbliche specificamente incaricate dallo Stato hanno il compito di gestire detti introiti.

    Infatti, la nozione d’intervento «mediante risorse statali», ai sensi di tale disposizione, include, oltre ai vantaggi concessi direttamente da uno Stato, quelli concessi mediante enti pubblici o privati, designati o istituiti da tale Stato al fine di gestire l’aiuto. Al riguardo, il diritto dell’Unione non può tollerare che il semplice fatto di creare enti autonomi incaricati della distribuzione di aiuti permetta di aggirare le regole in materia di aiuti di Stato.

    Inoltre, risorse di imprese pubbliche, quando ricadono sotto il controllo dello Stato e sono dunque a sua disposizione, rientrano nella nozione di «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, lo Stato, esercitando la sua influenza dominante su tali imprese, è perfettamente in grado di orientare l’utilizzo delle loro risorse per finanziare, se del caso, vantaggi specifici a favore di altre imprese. Il fatto che le risorse in questione siano gestite da enti distinti dall’autorità pubblica o che siano di origine privata è inconferente al riguardo.

    (v. punti 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 66‑69)

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