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Documento 62014TO0672(01)

August Wolff e Remedia / Commissione

Ordinanza del Presidente del Tribunale del 15 dicembre 2014 –

August Wolff e Remedia / Commissione

(causa T‑672/14 R)

«Procedimento sommario — Autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali per uso umano — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza»

1. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Bilanciamento degli interessi in gioco — Ordine di esame e modalità di verifica — Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 18‑21)

2. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova — Danno pecuniario — Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente o da modificare in modo irreparabile la sua posizione sul mercato — Valutazione riguardo alla situazione del gruppo cui appartiene — Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise sulla situazione economica e finanziaria del gruppo (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 29, 30, 32, 33)

3. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Rilevanza della negligenza del richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 36, 37)

4. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Decisione di esecuzione della Commissione che modifica l’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano — Lesione della reputazione del richiedente — Valutazione — Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito — Insussistenza dell’urgenza (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 38‑41)

5. 

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario — Danno che può essere risarcito successivamente mediante indennizzo o a seguito di ricorso per risarcimento danni — Danno che non può essere considerato irreparabile (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 42, 43)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 6030 final del 19 agosto 2014, relativa, nel quadro dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali contenenti estradiolo ad alto dosaggio per uso topico.

Dispositivo

1) 

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) 

L’ordinanza del 2 ottobre 2014 è revocata.

3) 

Le spese sono riservate.

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