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Documento 62013TO0441(01)

Makhlouf / Consiglio

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 1o settembre 2015 –

Makhlouf / Consiglio

(causa T‑441/13)

«Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di valutazione — Diritto di proprietà — Diritto al rispetto della vita privata — Proporzionalità — Autorità di cosa giudicata — Termine di ricorso — Ricevibilità — Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. 

Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Portata — Autorità assoluta di cosa giudicata — Portata (v. punti 21‑24)

2. 

Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Notifica — Nozione — Notifica al rappresentante di un ricorrente — Presupposto (Art. 263, comma 6, TFUE) (v. punti 27, 28)

3. 

Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità — Atto pubblicato e comunicato ai destinatari — Indirizzo dell’interessato noto al momento dell’adozione dell’atto — Termine decorrente dalla data della comunicazione individuale [Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale (2011), art. 102, § 2; decisione del Consiglio 2013/255/PESC] (v. punto 32)

4. 

Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Misure restrittive nei confronti della Siria — Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile — Obbligo di comunicazione degli elementi a carico — Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punti 41, 42, 49)

5. 

Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile — Diritti della difesa — Comunicazione degli elementi a carico — Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure — Insussistenza di nuovi motivi — Violazione del diritto al contraddittorio — Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2013/255/PESC] (v. punti 44‑46)

6. 

Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritti della difesa — Misure restrittive nei confronti della Siria — Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile — Diritto di accesso ai documenti — Diritto subordinato a una domanda presentata in tal senso al Consiglio (Decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punto 47)

7. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Misure restrittive nei confronti della Siria — Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile — Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punti 61‑67)

8. 

Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Misure restrittive nei confronti della Siria –/ Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile — Portata del sindacato giurisdizionale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punti 76, 77)

9. 

Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile — Restrizione del diritto di proprietà e del diritto al rispetto della vita privata — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 17; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, artt. 27, § 6, e 28, §§ 3‑11) (v. punti 90‑95)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), nei limiti in cui tale decisione riguarda il ricorrente.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2) 

Il sig. Eyad Makhlouf è condannato alle spese.

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Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo

Parole chiave

Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Autorità assoluta di cosa giudicata – Portata (v. punti 21‑24)

2. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Notifica – Nozione – Notifica al rappresentante di un ricorrente – Presupposto (Art. 263, comma 6, TFUE) (v. punti 27, 28)

3. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Indirizzo dell’interessato noto al momento dell’adozione dell’atto – Termine decorrente dalla data della comunicazione individuale [Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale (2011), art. 102, § 2; decisione del Consiglio 2013/255/PESC] (v. punto 32)

4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punti 41, 42, 49)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2013/255/PESC] (v. punti 44‑46)

6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Diritto di accesso ai documenti – Diritto subordinato a una domanda presentata in tal senso al Consiglio (Decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punto 47)

7. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punti 61‑67)

8. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria –/ Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Portata del sindacato giurisdizionale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punti 76, 77)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto al rispetto della vita privata – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 17; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, artt. 27, § 6, e 28, §§ 3‑11) (v. punti 90‑95)

Oggetto della causa

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), nei limiti in cui tale decisione riguarda il ricorrente.

Dispositivo

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2) Il sig. Eyad Makhlouf è condannato alle spese.

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