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Documento 62013TO0386(01)

Kėdainių rajono Okainių e a. / Consiglio e Commissione

Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo

Parole chiave

Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2) (v. punti 27, 28)

2. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto non pubblicato né notificato al ricorrente – Conoscenza esatta del contenuto e della motivazione – Obbligo di chiedere il testo completo dell’atto entro un termine ragionevole una volta che se ne sia conosciuta l’esistenza (Art. 263, comma 6, TFUE) (v. punti 29‑32)

3. Eccezione di illegittimità – Carattere incidentale – Ricorso principale irricevibile – Irricevibilità dell’eccezione (Art. 277 TFUE) (v. punto 47)

Oggetto della causa

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione di esecuzione della Commissione C (2012) 4391 final, del 2 luglio 2012, che autorizza l’erogazione di pagamenti diretti nazionali integrativi in Lituania per il 2012 e, dall’altro, domanda diretta a far dichiarare l’illegittimità parziale del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).

Dispositivo

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) Kėdainių rajono Okainių ŽŪB e gli altri 134 altri ricorrenti figuranti in allegato sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea.

3) La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese.

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Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 3 settembre 2014 – Kėdainių rajono Okainių e altri / Consiglio e Commissione

(causa T‑386/13)

«Ricorso di annullamento — Politica agricola comune — Regime di sostegno diretto agli agricoltori — Autorizzazione dell’erogazione di pagamenti diretti nazionali integrativi in Lituania per il 2012 — Termine di ricorso — Dies a quo — Irricevibilità — Eccezione d’illegittimità»

1. 

Ricorso di annullamento — Termini — Norma di ordine pubblico — Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2) (v. punti 27, 28)

2. 

Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Atto non pubblicato né notificato al ricorrente — Conoscenza esatta del contenuto e della motivazione — Obbligo di chiedere il testo completo dell’atto entro un termine ragionevole una volta che se ne sia conosciuta l’esistenza (Art. 263, comma 6, TFUE) (v. punti 29‑32)

3. 

Eccezione di illegittimità — Carattere incidentale — Ricorso principale irricevibile — Irricevibilità dell’eccezione (Art. 277 TFUE) (v. punto 47)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione di esecuzione della Commissione C (2012) 4391 final, del 2 luglio 2012, che autorizza l’erogazione di pagamenti diretti nazionali integrativi in Lituania per il 2012 e, dall’altro, domanda diretta a far dichiarare l’illegittimità parziale del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) 

Kėdainių rajono Okainių ŽŪB e gli altri 134 altri ricorrenti figuranti in allegato sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea.

3) 

La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese.

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