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Documento 62013CJ0021

Simon, Evers & Co

Causa C‑21/13

Simon, Evers, & Co. GmbH

contro

Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

«Rinvio pregiudiziale — Politica commerciale — Dazi antidumping — Regolamento (CE) n. 499/2009 — Validità — Prodotti d’importazione originari della Cina — Importazione degli stessi prodotti spediti dalla Tailandia — Elusione — Prova — Rifiuto di cooperazione»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014

  1. Questioni pregiudiziali – Competenza del giudice nazionale – Valutazione della necessità e della rilevanza delle questioni proposte – Domande riguardanti la validità di un regolamento dell’Unione – Obbligo della Corte di valutare motivi di invalidità invocati da una delle parti della controversia principale non considerati dal giudice del rinvio – Insussistenza

    (Art. 267 TFUE)

  2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    (Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 13, e n. 499/2009)

  3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Estensione del dazio antidumping – Validità del regolamento n. 499/2009 – Requisito relativo alla sostituzione delle importazioni originarie del paese soggetto al dazio antidumping con quelle provenienti dal paese dell’elusione – Insussistenza – Onere della prova – Esistenza di tale elusione dimostrata sulla base di un insieme di indizi concordanti – Ammissibilità

    (Regolamenti del Consiglio n. 384/96, artt. 13 e 18, e n. 499/2009)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 26‑28)

  2.  In materia di politica commerciale comune e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Il sindacato del giudice deve limitarsi all’accertamento del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, nonché dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere.

    (v. punto 29)

  3.  Con riferimento all’elusione delle misure antidumping, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base n. 384/96 dispone che essa consiste in una modifica della struttura degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione, derivante da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non esiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, in presenza di elementi che attestano che sussiste un pregiudizio oppure che gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi di prodotti simili risultano indeboliti.

    Al riguardo, anche se dal regolamento di base n. 384/96 risulta che il legislatore dell’Unione non ha inteso stabilire una presunzione legale che consenta di dedurre direttamente dal difetto di cooperazione delle parti interessate o coinvolte l’esistenza di un’elusione e che, quindi, dispensi le istituzioni dell’Unione da qualsiasi esigenza di prova, tuttavia, tenuto conto della possibilità di trarre conclusioni, anche definitive, sulla base dei dati disponibili e di trattare la parte che non coopera o che coopera solo parzialmente in modo meno favorevole che se avesse cooperato, le istituzioni dell’Unione sono autorizzate a basarsi su un insieme di indizi concordanti che consentano di concludere per l’esistenza di un’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento.

    In tal contesto, il requisito relativo alla sostituzione delle importazioni originarie del paese soggetto al dazio antidumping con quelle provenienti dal paese dell’elusione, in quanto condizione necessaria per la sussistenza di un’elusione, non compare in tale disposizione. Inoltre, la definizione di «elusione» è formulata in termini assai generali, che lasciano un ampio margine discrezionale alle istituzioni dell’Unione, mentre non viene fornita alcuna precisazione in merito alla natura e alle modalità della «modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità».

    Ne consegue che il Consiglio ha sufficientemente dimostrato una modificazione della configurazione degli scambi tra la Cina, la Tailandia e l’Unione, ai fini dell’adozione del regolamento n. 499/2009, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tale paese, e che la validità di tale regolamento non è in discussione.

    Peraltro, poiché, per concludere nel senso dell’esistenza di un’elusione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di transpallet manuali e delle loro componenti essenziali originarie della Cina, le istituzioni si sono basate su un insieme di indizi concordanti, constatando che la modificazione della configurazione degli scambi tra la Tailandia e l’Unione è iniziata subito dopo l’istituzione del dazio antidumping sulle dette importazioni, tale coincidenza nel tempo costituisce un indizio importante che consente di stabilire un nesso logico e ragionevole tra il considerevole aumento delle importazioni provenienti dalla Tailandia e l’istituzione del dazio antidumping. Allo stesso modo, nel contesto di una situazione caratterizzata dal rifiuto totale di cooperazione nell’inchiesta sull’elusione, le istituzioni dell’Unione sono legittimate a basarsi su indizi nel concludere per l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni in Tailandia diretti esclusivamente ad eludere il dazio antidumping che colpiva le importazioni originarie della Cina. Ne consegue che vi è stata elusione delle misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base n. 384/96,di modo che la validità del regolamento n. 499/2009 non ne è inficiata.

    (v. punti 30, 36, 47‑50, 52, 56‑58 e dispositivo)

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