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Documento 62007TO0011(01)

Frucona Košice / Commissione

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 marzo 2014 – Frucona Košice / Commissione

(causa T‑11/07 RENV)

«Aiuti di Stato — Alcool e alcoolici — Remissione di un debito fiscale nell’ambito di una procedura concorsuale d’insolvenza — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero — Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire — Decisione che abroga e sostituisce la decisione impugnata — Non luogo a statuire»

1. 

Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata — Rifiuto del ricorrente di modificare di conseguenza le proprie conclusioni — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a statuire (Art. 263 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 114) (v. punti 34‑39)

2. 

Procedimento giurisdizionale — Spese — Non luogo a statuire — Ricorso divenuto privo di oggetto a seguito dell’abrogazione e della sostituzione della decisione impugnata — Decisione che è stata viziata da un errore manifesto di valutazione o da un’insufficienza di motivazione — Spese poste a carico dell’istituzione convenuta (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, § 6) (v. punti 41, 43‑46)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2007/254/CE della Commissione, del 7 giugno 2006, relativa all’aiuto di Stato C 25/05 (ex NN 21/05), concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice a.s. (GU 2007, L 112, pag. 14).

Dispositivo

1) 

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2) 

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Frucona Košice a.s.

3) 

La St. Nicolaus – trade a.s. sopporterà le proprie spese.

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Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 marzo 2014 – Frucona Košice / Commissione

(causa T‑11/07 RENV)

«Aiuti di Stato — Alcool e alcoolici — Remissione di un debito fiscale nell’ambito di una procedura concorsuale d’insolvenza — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero — Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire — Decisione che abroga e sostituisce la decisione impugnata — Non luogo a statuire»

1. 

Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata — Rifiuto del ricorrente di modificare di conseguenza le proprie conclusioni — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a statuire (Art. 263 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 114) (v. punti 34‑39)

2. 

Procedimento giurisdizionale — Spese — Non luogo a statuire — Ricorso divenuto privo di oggetto a seguito dell’abrogazione e della sostituzione della decisione impugnata — Decisione che è stata viziata da un errore manifesto di valutazione o da un’insufficienza di motivazione — Spese poste a carico dell’istituzione convenuta (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, § 6) (v. punti 41, 43‑46)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2007/254/CE della Commissione, del 7 giugno 2006, relativa all’aiuto di Stato C 25/05 (ex NN 21/05), concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice a.s. (GU 2007, L 112, pag. 14).

Dispositivo

1) 

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2) 

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Frucona Košice a.s.

3) 

La St. Nicolaus – trade a.s. sopporterà le proprie spese.

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