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Document 32007R1517
Commission Regulation (EC) No 1517/2007 of 19 December 2007 amending Annex III to Council Regulation (EEC) No 2092/91 as regards the derogation relating to the separation of organic and non-organic feed production lines
Regolamento (CE) n. 1517/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007 , recante modifica dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda la deroga concernente la separazione delle linee di produzione di mangimi biologici e mangimi non biologici
Regolamento (CE) n. 1517/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007 , recante modifica dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda la deroga concernente la separazione delle linee di produzione di mangimi biologici e mangimi non biologici
OJ L 335, 20.12.2007, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31991R2092 | modifica | allegato 3 | 27/12/2007 |
20.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 335/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1517/2007 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2007
recante modifica dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda la deroga concernente la separazione delle linee di produzione di mangimi biologici e mangimi non biologici
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato III, parte E, punto 3, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede una deroga all’obbligo di separare completamente gli impianti utilizzati nelle unità che preparano i mangimi composti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio dagli impianti utilizzati per i mangimi composti non disciplinati dal suddetto regolamento. La suddetta deroga scade il 31 dicembre 2007. |
(2) |
L’esperienza mostra che questa deroga è largamente applicata dagli operatori. L’utilizzazione della stessa linea di produzione per la produzione separata nel tempo di mangimi biologici e non biologici richiede l’applicazione di adeguate misure di pulizia che garantiscano l’integrità della produzione di mangimi biologici. È stato dimostrato che tali misure, se rigorosamente applicate e sottoposte a stretto controllo, possono essere efficaci. |
(3) |
L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (2), prevede che la produzione di mangimi biologici sia separata nel tempo o nello spazio dalla produzione di mangimi trasformati non biologici. |
(4) |
È pertanto opportuno prorogare la deroga fino al 1o gennaio 2009, data a decorrere dalla quale si applica il regolamento (CE) n. 834/2007. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato III, parte E, punto 3, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2092/91, la data «31 dicembre 2007» è sostituita dalla data «31 dicembre 2008».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1319/2007 della Commissione (GU L 293 del 10.11.2007, pag. 3).
(2) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.