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Document 32003R0908

Regolamento (CE) n. 908/2003 della Commissione, del 23 maggio 2003, che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2002 e l'importo unitario degli anticipi per il 2003

OJ L 128, 24.5.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/908/oj

32003R0908

Regolamento (CE) n. 908/2003 della Commissione, del 23 maggio 2003, che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2002 e l'importo unitario degli anticipi per il 2003

Gazzetta ufficiale n. L 128 del 24/05/2003 pag. 0005 - 0006


Regolamento (CE) n. 908/2003 della Commissione

del 23 maggio 2003

che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2002 e l'importo unitario degli anticipi per il 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 6, primo comma, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 404/93, l'aiuto compensativo per l'eventuale perdita di reddito a favore dei produttori comunitari è calcolato in base alla differenza tra il reddito forfettario di riferimento e il reddito medio alla produzione per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità durante un determinato anno.

(2) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione, del 9 luglio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 471/2001(4), ha fissato il reddito forfettario di riferimento a 64,03 EUR/100 kg (peso netto) di banane verdi in fase "uscita dal capannone di condizionamento".

(3) Per l'anno 2002 il reddito medio alla produzione, calcolato sulla base della media, da un lato, dei prezzi delle banane commercializzate al di fuori delle regioni di produzione nella fase "primo porto di sbarco-merce non scaricata" e, dall'altro, dei prezzi di vendita sui mercati locali per le banane commercializzate nelle regioni di produzione, tenuto conto degli elementi forfettari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93, è inferiore al reddito forfettario di riferimento applicabile per il 2002. Occorre pertanto fissare l'importo dell'aiuto compensativo da concedere nel 2002.

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 404/93, un aiuto integrativo è concesso a favore di una o più regioni produttrici ogniqualvolta il reddito medio alla produzione risulti significativamente inferiore al reddito medio comunitario.

(5) Nel corso del 2002, il reddito medio annuo alla produzione ottenuto dalla commercializzazione di banane prodotte in Martinica e Guadalupa è risultato significativamente inferiore alla media comunitaria. Per tale motivo, è opportuno accordare un aiuto integrativo nelle regioni produttrici della Martinica e della Guadalupa, conformemente agli orientamenti seguiti negli ultimi anni. Occorre stabilire un aiuto integrativo che copra una percentuale della differenza tra il reddito medio comunitario e quello constatato in occasione della commercializzazione dei prodotti di tali regioni produttrici, definito in base ad un metodo di calcolo decrescente in cui il primo 10 % della differenza non sarà compensato.

(6) In virtù dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1858/93, l'importo unitario degli anticipi e quello della relativa cauzione dipendono dal livello dell'aiuto stabilito per l'anno precedente.

(7) Non essendo disponibili tutti i dati necessari, non è stato possibile determinare in precedenza l'importo dell'aiuto compensativo per il 2002. Occorre prevedere il pagamento del saldo dell'aiuto per il 2002 nonché dell'anticipo per le banane commercializzate nei mesi di gennaio e febbraio 2003 entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane del codice NC ex 0803, prodotte e commercializzate allo stato fresco nella Comunità nel corso del 2002, ad esclusione delle banane da cuocere, è fissato a 30,33 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è maggiorato di 3,34 EUR/100 kg per le banane prodotte nella regione della Martinica e di 4,57 EUR kg per le banane prodotte nella regione della Guadalupa.

Articolo 2

L'importo di ciascun anticipo per le banane commercializzate nel periodo da gennaio a dicembre 2003 ammonta a 21,23 EUR/100 kg. L'importo della relativa cauzione è di 10,62 EUR/100 kg.

Articolo 3

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, le autorità competenti degli Stati membri versano, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'importo corrispondente al saldo dell'aiuto compensativo per il 2002 nonché l'importo dell'anticipo da concedere per le banane commercializzate nei mesi di gennaio e febbraio 2003.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

(3) GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5.

(4) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 52.

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