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Document 32003D1230

Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: "Energia intelligente — Europa" (2003-2006) (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 176, 15.7.2003, p. 29–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 203 - 210
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 203 - 210
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 203 - 210
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Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 203 - 210
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Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 203 - 210

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/1230/oj

32003D1230

Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: "Energia intelligente — Europa" (2003-2006) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 15/07/2003 pag. 0029 - 0036


Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 26 giugno 2003

che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: "Energia intelligente - Europa" (2003-2006)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) Le risorse naturali, di cui l'articolo 174 del trattato prevede l'utilizzazione accorta e razionale, comprendono, oltre alle fonti energetiche rinnovabili, il petrolio, il gas naturale e i combustibili solidi, che sono fonti energetiche essenziali ma costituiscono anche le principali fonti di emissioni di biossido di carbonio. Uno degli obiettivi previsti da tale articolo è la promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

(2) La comunicazione della Commissione "Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile", presentata al Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001, cita fra i principali ostacoli allo sviluppo sostenibile le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento provocato dai trasporti. Per affrontare questi ostacoli occorrono un nuovo approccio alle politiche comunitarie e uno sforzo di ravvicinamento ai cittadini e alle imprese al fine di modificare i modelli di consumo e di investimento.

(3) Il Consiglio europeo di Göteborg ha adottato una strategia di sviluppo sostenibile e ha aggiunto una dimensione ambientale alla strategia di Lisbona per l'occupazione, la riforma economica e la coesione sociale.

(4) L'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili rappresentano una parte importante delle misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del protocollo di Kyoto e previste nell'ambito del Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP). I cambiamenti fisici osservati in tutta l'Europa e in altre regioni del mondo sottolineano la necessità di un intervento urgente.

(5) Il Libro verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico" constata una crescente dipendenza dell'Unione europea dalle fonti energetiche esterne, che potrebbe raggiungere il 70 % nel giro di 20-30 anni (rispetto all'attuale 50 %) sottolinea la necessità di riequilibrare la politica dell'offerta attraverso azioni precise a favore di una politica della domanda e auspica un effettivo cambiamento comportamentale dei consumatori per orientare la domanda verso consumi meglio gestiti, più efficienti e maggiormente rispettosi dell'ambiente, soprattutto nel settore dei trasporti e dell'edilizia, nonché il conferimento della priorità allo sviluppo delle energie nuove e rinnovabili con riferimento all'offerta energetica, al fine di far fronte alla sfida del riscaldamento del clima.

(6) Nella propria risoluzione sul Libro verde, "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico"(5) il Parlamento europeo ha identificato l'efficienza energetica e il risparmio energetico come priorità assolute, auspicando la promozione di un approccio "intelligente" all'uso dell'energia, per fare dell'Europa l'economia più efficiente del mondo sotto il profilo energetico.

(7) La comunicazione della Commissione relativa ad un piano di azione per rafforzare l'efficienza energetica nella Comunità europea prevede un miglioramento annuo dell'intensità energetica di un ulteriore punto percentuale rispetto allo 0,6 % corrispondente alla tendenza registrata nel corso degli ultimi dieci anni. Il conseguimento di questo obiettivo consentirebbe di ottenere entro il 2010 i due terzi del potenziale di risparmio energetico realizzabile, valutato al 18 % del consumo totale. Il piano di azione propone alcune misure legislative e azioni di sostegno. L'attuazione del piano richiede inoltre l'introduzione di sistemi efficaci di monitoraggio e controllo.

(8) La comunicazione della Commissione "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili - Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità" stabilisce un obiettivo indicativo del 12 % di energia di origine rinnovabile nel consumo interno lordo della Comunità entro il 2010. Sia il Consiglio, nella risoluzione dell'8 giugno 1998 sulle fonti energetiche rinnovabili(6), sia il Parlamento europeo, nella risoluzione sul Libro bianco, hanno sottolineato la necessità di incrementare in modo sostanziale e continuo l'uso delle fonti rinnovabili nella Comunità e hanno nel complesso approvato la strategia e il piano di azione proposti dalla Commissione, compreso il rafforzamento dei programmi di sostegno alle energie rinnovabili. Il piano di azione prevede misure di sostegno alla promozione e allo sviluppo delle energie rinnovabili. La comunicazione della Commissione sull'attuazione della strategia e del piano di azione della Comunità sulle fonti energetiche rinnovabili (1998-2000) constata i progressi realizzati, pur sottolineando che per conseguire questi obiettivi occorrono altri sforzi a livello comunitario e nazionale, ed in particolare nuove misure legislative a favore delle fonti energetiche rinnovabili nonché la loro promozione.

(9) La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità(7), impone agli Stati membri di fissare obiettivi indicativi nazionali in armonia con l'obiettivo indicativo globale comunitario del 12 % del consumo interno lordo di energia entro il 2010 e, in particolare, con la quota indicativa del 22,1 % di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul consumo totale di elettricità della Comunità entro il 2010.

(10) La risoluzione sull'impiego delle fonti energetiche rinnovabili nei paesi ACP(8), adottata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 1º novembre 2001, "invita la Commissione a considerare l'energia sostenibile e, in particolare, l'efficienza energetica e l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, come area prioritaria di intervento nel quadro della sua nuova strategia di cooperazione allo sviluppo".

(11) Il "Piano di attuazione definitivo" del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile adottato il 2 settembre 2002, ha impegnato i paesi firmatari, tra cui l'Unione europea,

- a compiere sforzi per accrescere significativamente la quota globale di fonti energetiche rinnovabili nel mix energetico,

- a creare condizioni di parità per le fonti di energia rinnovabili rispetto alle altre fonti energetiche,

- a promuovere più ricerca e sviluppo nel campo delle fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza energetica e le tecnologie dei combustibili convenzionali a più basso impatto ambientale, e

- a fornire ai paesi in via di sviluppo le risorse finanziarie per sviluppare competenze in materia di energia, tra cui le fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza energetica e le tecnologie dei combustibili convenzionali a più basso impatto ambientale,

ai fini di uno sviluppo sostenibile.

(12) All'iniziativa di partenariato dell'Unione europea "Iniziativa energetica per l'eradicazione della povertà e lo sviluppo sostenibile", avviata il 1o settembre 2002 e basata su una maggiore efficienza energetica e un più elevato impiego di fonti energetiche rinnovabili, hanno già aderito diversi paesi in via di sviluppo e organizzazioni regionali, nonché organizzazioni del settore privato e della società civile; i principi e la strategia della suddetta iniziativa sono enunciati nella comunicazione della Commissione "La cooperazione energetica con i paesi in via di sviluppo".

(13) Poiché molte delle misure comunitarie concernenti l'efficienza energetica e, in particolare, l'etichettatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per ufficio e comunicazioni e la normalizzazione degli apparecchi di illuminazione, riscaldamento e climatizzazione, non sono vincolanti per gli Stati membri, occorre una promozione a livello comunitario mediante programmi specifici, per creare condizioni favorevoli al passaggio a sistemi energetici sostenibili.

(14) Altrettanto può dirsi per le misure comunitarie destinate ad una maggiore penetrazione sul mercato delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare per la normalizzazione delle apparecchiature destinate alla produzione e al consumo di energie rinnovabili.

(15) La decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998 2002) e misure connesse(9), e le decisioni relative ai programmi specifici, vale a dire la decisione 1999/22/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale di studio, di analisi, di previsione e di altre attività collegate nel settore dell'energia (1998-2002)(10) - Programma ETAP, la decisione 1999/23/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale per promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'energia (1998-2002)(11) - Programma SYNERGY, la decisione 1999/24/CE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale di azioni tecnologiche per la promozione dell'utilizzazione pulita ed efficiente dei combustibili solidi (1998-2002)(12) - Programma CARNOT, la decisione 1999/25/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale (1998-2002) di azioni nel settore nucleare, relative alla sicurezza del trasporto di materiali radioattivi, nonché al controllo di sicurezza ed alla cooperazione industriale volta a promuovere determinati aspetti della sicurezza degli impianti nucleari nei paesi partecipanti attualmente al programma TACIS(13) - Programma SURE, la decisione n. 646/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (ALTENER) (1998-2002)(14), e la decisione n. 647/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica ("SAVE") (1998-2002)(15), sono giunte a scadenza il 31 dicembre 2002.

(16) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 1999/21/CE, Euratom la Commissione ha affidato ad esperti indipendenti una valutazione esterna del summenzionato programma quadro e dei programmi specifici. Nella relazione gli esperti riconoscono in particolare l'importanza dei programmi ALTENER, SAVE, SYNERGY e ETAP nell'attuazione della strategia energetica e della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile. Essi constatano la mancanza di risorse per questi programmi di fronte alle esigenze reali e suggeriscono che andrebbero accresciute.

(17) Appare giustificato ampliare la dotazione finanziaria al fine di disporre di un programma "Energia intelligente - Europa" ancora più esauriente.

(18) Tenuto conto della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile e dei risultati della valutazione del programma quadro, sembra necessario rafforzare il sostegno comunitario nei settori energetici che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, raggruppandoli in un unico programma denominato "Energia intelligente - Europa", articolato in quattro settori specifici.

(19) L'importanza ed il successo del sostegno comunitario alle energie rinnovabili nell'ambito del programma ALTENER nel periodo 1993-2002 giustificano l'inclusione nel presente programma di un settore specifico relativo alle fonti energetiche rinnovabili, denominato "ALTENER".

(20) La necessità di rafforzare il sostegno comunitario all'uso razionale dell'energia e il successo del programma SAVE nel periodo 1991-2002 giustificano l'inclusione nel presente programma di un settore specifico in materia di efficienza energetica, denominato "SAVE".

(21) Il miglioramento dell'uso dell'energia nel settore dei trasporti, inclusa la diversificazione dei combustibili, settore nel quale le nuove fonti di energia in fase di sviluppo come l'idrogeno e le fonti di energia rinnovabili possono svolgere un ruolo, assume estrema importanza nell'ambito degli sforzi comunitari diretti a ridurre l'impatto negativo dei trasporti sull'ambiente e giustifica l'inclusione nel programma "Energia intelligente - Europa" di un settore specifico relativo agli aspetti energetici dei trasporti, denominato "STEER".

(22) La necessità di promuovere le migliori pratiche sviluppate nella Comunità nei settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e di trasferirle in particolare ai paesi in via di sviluppo costituisce una delle priorità degli impegni internazionali della Comunità, allo stesso titolo del rafforzamento della cooperazione nell'uso di meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto. Per garantire la continuità rispetto al programma SYNERGY per le azioni nei suddetti settori, occorrerebbe includere nel presente programma un settore specifico concernente la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica nell'ambito della promozione internazionale, denominato "COOPENER".

(23) Lo scambio di know-how, migliori pratiche e risultati di progetti, il coordinamento nell'ambito del programma e con altre politiche comunitarie, la continuità con programmi esistenti, la stabilità delle regole di partecipazione, la disponibilità di risorse umane, nonché una rapida attuazione costituiranno elementi essenziali per il successo del programma "Energia intelligente - Europa". A tale riguardo, gli enti nazionali, regionali o locali potrebbero svolgere un valido ruolo nel contribuire all'attuazione di tale programma attraverso programmi nazionali corrispondenti.

(24) Il mainstreaming di genere è un aspetto importante di tutti i programmi comunitari e andrebbe pertanto tenuto presente nell'ambito del programma "Energia intelligente - Europa".

(25) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(16).

(26) Dato che gli obiettivi del programma proposto, vale a dire attuazione della strategia comunitaria nei settori energetici che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, in quanto tale attuazione implica attività di promozione e scambi, sulla base di una stretta collaborazione su scala europea tra i vari soggetti interessati sul piano nazionale, regionale e locale, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Alla luce del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(27) Le disposizioni della presente decisione lasciano impregiudicati gli articoli 87 e 88 del trattato, in particolare la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato a favore della tutela dell'ambiente.

(28) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(17).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È adottato per il periodo 2003-2006 un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia; "Energia intelligente - Europa", in seguito denominato "il presente programma".

2. Il presente programma favorisce lo sviluppo sostenibile nel contesto dell'energia, apportando un contributo equilibrato al conseguimento dei seguenti obiettivi generali: sicurezza dell'approvvigionamento energetico, competitività e tutela dell'ambiente.

3. Il presente programma mira inoltre alla coesione economica e sociale e intende rafforzare la trasparenza, la coerenza e la complementarità di tutte le azioni e altre misure pertinenti adottate nel settore dell'energia, favorendo in tal modo un'efficace articolazione tra le misure in questione e le azioni intraprese nel quadro di altre politiche comunitarie e degli Stati membri.

Articolo 2

Gli obiettivi specifici del presente programma sono i seguenti:

a) fornire gli elementi necessari per la promozione dell'efficienza energetica, per il maggior ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e la diversificazione energetica, mediante ad esempio nuove fonti di energia in fase di sviluppo e fonti di energia rinnovabili, anche nei trasporti, per il miglioramento della sostenibilità e per lo sviluppo del potenziale delle regioni, in particolare delle regioni ultraperiferiche e delle isole, e la preparazione delle misure legislative necessarie per conseguire questi obiettivi strategici;

b) sviluppare mezzi e strumenti che possono essere utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri per controllare, monitorare e valutare l'impatto delle misure adottate a livello della Comunità e dei suoi Stati membri nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, compresi gli aspetti energetici dei trasporti;

c) promuovere modelli efficaci e intelligenti di produzione e consumo di energia su basi solide e sostenibili, sensibilizzando l'opinione pubblica, in particolare mediante il sistema educativo e promuovendo gli scambi di esperienze e di know-how tra i principali soggetti interessati, le imprese e i cittadini in generale, sostenendo azioni destinate a stimolare gli investimenti nelle tecnologie emergenti e incoraggiando la diffusione delle migliori pratiche e delle migliori tecnologie disponibili, nonché mediante la promozione a livello internazionale.

Articolo 3

1. Il presente programma è strutturato in quattro settori specifici:

a) il settore "SAVE" che concerne il rafforzamento dell'efficienza energetica e l'uso razionale dell'energia in particolare nei settori dell'edilizia e dell'industria, escluse le azioni nell'ambito di STEER, compresa l'elaborazione e l'attuazione di misure legislative;

b) il settore "ALTENER" che concerne la promozione delle energie nuove e rinnovabili per la produzione centralizzata e decentrata di energia elettrica e calore e la loro integrazione nell'ambiente locale e nei sistemi energetici, escluse le azioni nell'ambito di STEER, compresa l'elaborazione e l'attuazione di misure legislative;

c) il settore "STEER" che concerne il sostegno alle iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti, la diversificazione dei carburanti, mediante ad esempio nuove fonti di energia in fase di sviluppo e fonti di energia rinnovabili, e la promozione dei carburanti di origine rinnovabile e dell'efficienza energetica nei trasporti, compresa l'elaborazione e l'attuazione di misure legislative;

d) il settore "COOPENER" che concerne il sostegno alle iniziative relative alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica nei paesi in via di sviluppo, in particolare nel quadro della cooperazione della Comunità con i paesi in via di sviluppo dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina e del Pacifico.

2. Possono essere varate "azioni chiave", che sono iniziative integranti vari settori specifici tra quelli summenzionati e/o concernenti alcune priorità comunitarie, quali lo sviluppo sostenibile nelle regioni ultraperiferiche, definite all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 4

1. Per ciascuno dei quattro settori specifici e per le azioni chiave di cui all'articolo 3 il finanziamento comunitario nell'ambito del programma è destinato ad azioni o progetti concernenti:

a) la promozione dello sviluppo sostenibile, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'ambito del mercato interno, della competitività e della tutela dell'ambiente, compresa l'elaborazione di norme, di sistemi di etichettatura e di certificazione e la definizione di impegni volontari a lungo termine da concordare con l'industria e le altre parti interessate, nonché lavori previsionali, studi strategici sulla base di analisi comuni, controllo regolare dell'evoluzione dei mercati e delle tendenze energetiche, anche ai fini della preparazione di future misure legislative o della revisione della normativa esistente;

b) la creazione, l'ampliamento o la ristrutturazione di strutture e strumenti per lo sviluppo dell'energia sostenibile, compresa la programmazione e la gestione energetica a livello locale e regionale e lo sviluppo di prodotti finanziari e di strumenti di mercato adeguati;

c) la promozione di sistemi e attrezzature nel settore dell'energia sostenibile per accelerarne la penetrazione sul mercato e stimolare gli investimenti diretti a facilitare la transizione dalla dimostrazione alla commercializzazione di tecnologie più efficaci, comprese la diffusione delle migliori pratiche e delle nuove tecnologie trasversali, azioni di sensibilizzazione e la creazione di strutture istituzionali destinate a dare attuazione al meccanismo per lo sviluppo pulito e all'implementazione congiunta nel quadro del protocollo di Kyoto;

d) lo sviluppo delle strutture di informazione, educazione e formazione; l'utilizzazione dei risultati, la promozione e la diffusione del know-how e delle migliori pratiche anche tra i consumatori, la diffusione dei risultati delle azioni e dei progetti e la cooperazione con gli Stati membri, attraverso reti operative a livello comunitario e internazionale;

e) il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle iniziative comunitarie, nonché delle azioni di sostegno;

f) la valutazione dell'impatto delle azioni e dei progetti finanziati nell'ambito del programma.

2. Nell'ambito del presente programma, l'aiuto finanziario concesso alle azioni o ai progetti nei quattro settori specifici e alle azioni chiave di cui all'articolo 3 è stabilito in funzione del valore aggiunto comunitario dell'azione proposta e dipende dal suo interesse e dall'impatto previsto. Se del caso, è data la precedenza alle piccole e medie imprese ed alle iniziative regionali o locali.

L'aiuto non può superare il 50 % del costo totale dell'azione o del progetto, mentre la parte rimanente è coperta da fondi pubblici o privati o da una combinazione di entrambi. Tuttavia, l'aiuto può coprire integralmente il costo di determinate azioni, come studi, la diffusione dei risultati dei progetti e altre azioni destinate a preparare, completare, attuare e valutare l'impatto della strategia e delle misure politiche comunitarie nonché delle misure proposte dalla Commissione per promuovere gli scambi di esperienze e di know how al fine di migliorare il coordinamento tra le iniziative comunitarie, nazionali, internazionali e di altro tipo.

Tutti i costi relativi alle azioni o ai progetti intrapresi su iniziativa della Commissione come stabilito a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sono a carico della Comunità.

3. Al fine di contribuire alla diffusione dei risultati dei progetti, la Commissione mette a disposizione le relazioni sulle azioni e i progetti, se del caso su supporto elettronico.

Articolo 5

1. Nei sei mesi successivi all'adozione della presente decisione la Commissione predispone, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, un programma di lavoro. Il programma di lavoro si basa sui principi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e agli articoli 2, 3 e 4. Esso è elaborato e aggiornato secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2. Il programma di lavoro indica in maniera dettagliata:

a) le linee direttrici per ciascun settore specifico e per le azioni chiave di cui all'articolo 3, al fine di attuare gli obiettivi e le priorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e agli articoli 2, 3 e 4, tenuto conto del valore aggiunto comunitario del complesso delle misure proposte rispetto alle misure esistenti;

b) le modalità di attuazione, distinguendo tra le azioni previste su iniziativa della Commissione e quelle per cui l'iniziativa viene dal settore e/o dal mercato interessati, nonché le modalità di finanziamento, il tipo e le regole di partecipazione;

c) i criteri di selezione, espressione degli obiettivi menzionati nella presente decisione, e le loro modalità di applicazione a ciascun tipo di azione nonché il metodo e gli strumenti di monitoraggio e utilizzazione dei risultati delle azioni e/o dei progetti, compresa la definizione di indicatori di prestazione;

d) il calendario indicativo di attuazione del programma di lavoro, in particolare per quanto riguarda il contenuto degli inviti a presentare proposte;

e) le modalità di coordinamento e di articolazione con le politiche comunitarie esistenti. È fissata la procedura di elaborazione e di attuazione di azioni coordinate con quelle intraprese dagli Stati membri nel settore dell'energia sostenibile. Lo scopo è apportare un valore aggiunto rispetto alle misure adottate da questi ultimi singolarmente. Tali misure consentiranno di conseguire una combinazione ottimale dei vari strumenti a disposizione della Comunità e degli Stati membri;

f) se necessario, le modalità operative per promuovere la partecipazione al programma delle regioni ultraperiferiche, comprese le isole, e la partecipazione delle PMI.

Nell'arco di tutto il programma si tiene conto delle regole comunitarie in materia di accesso del pubblico all'informazione, trasparenza e integrazione di genere.

Articolo 6

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2003-2006 è pari a 200 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Sono stabiliti a titolo indicativo importi di riferimento finanziario per ciascun settore specifico. La ripartizione indicativa di detto importo è riportata nell'allegato. Questa ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori è flessibile, per rispondere meglio all'evoluzione delle esigenze del settore; essa può essere modificata con il consenso del comitato di cui all'articolo 8.

2. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni intraprese nell'ambito del programma sono stabilite ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(18).

Articolo 7

La Commissione è responsabile dell'esecuzione del presente programma secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

1. La Commissione esamina ogni anno lo stato di attuazione del presente programma e delle azioni intraprese nei quattro settori specifici, nonché delle azioni chiave di cui all'articolo 3 e trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in proposito.

2. Allo scadere del secondo anno del periodo di applicazione del programma e, comunque, prima di presentare proposte su eventuali nuovi programmi la Commissione fa effettuare una valutazione esterna dell'attuazione complessiva delle azioni comunitarie intraprese nell'ambito del presente programma e ne trae le debite conclusioni. La valutazione esterna è effettuata da esperti indipendenti. La Commissione comunica le conclusioni sulla valutazione compresi, se del caso, e in particolare in vista dell'allargamento, eventuali adeguamenti del programma attuale, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni prima di presentare proposte sul presente programma o su eventuali nuovi programmi.

Articolo 10

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la partecipazione al presente programma è aperta a ogni persona giuridica, pubblica o privata, stabilita nel territorio degli Stati membri.

2. Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi candidati alle condizioni stabilite negli accordi europei di associazione, nei rispettivi protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione, sulla base dei pertinenti accordi bilaterali.

3. Il programma è del pari aperto alla partecipazione dei paesi EFTA aderenti allo Spazio economico europeo, sulla base di stanziamenti supplementari e secondo le procedure da concordare con questi paesi.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Tsochatzopoulos

(1) GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 47.

(2) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 38.

(3) GU C 73 del 26.3.2003, pag. 41.

(4) Parere del Parlamento europeo del 20 novembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 3 febbraio 2003 (GU C 64 E del 18.3.2003, pag. 13) e decisione del Parlamento europeo del 13 maggio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 16 giugno 2003.

(5) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 543.

(6) GU C 198 del 24.6.1998, pag. 1.

(7) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

(8) GU C 78 del 2.4.2002, pag. 35.

(9) GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16.

(10) GU L 7 del 13.1.1999, pag. 20.

(11) GU L 7 del 13.1.1999, pag. 23.

(12) GU L 7 del 13.1.1999, pag. 28.

(13) GU L 7 del 13.1.1999, pag. 31.

(14) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 1.

(15) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 6.

(16) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(17) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(18) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

ALLEGATO

Ripartizione indicativa dell'importo ritenuto necessario((Tale ripartizione è indicativa. La ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori è flessibile per meglio rispondere all'evoluzione delle necessità del settore.))

>SPAZIO PER TABELLA>

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