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Document 31999D1419

Decisione 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019

OJ L 166, 1.7.1999, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 001 P. 55 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 001 P. 55 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 3 - 7

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/1419/oj

31999D1419

Decisione 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 01/07/1999 pag. 0001 - 0005


DECISIONE 1419/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1999

riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione "La capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

(1) considerando che nel corso di tutta la sua storia l'Europa è stata e resta tuttora un polo di sviluppo culturale eccezionalmente ricco e molto variegato e che l'urbanesimo ha svolto una funzione di rilievo nella formazione e nella diffusione delle culture europee;

(2) considerando che l'articolo 151 del trattato attribuisce competenze in materia culturale alla Comunità europea; che tutte le azioni d'incentivazione effettuate dalla Comunità nel settore culturale dovrebbero essere quindi fondate su questa base giuridica, secondo gli obiettivi ed i mezzi assegnati alla Comunità dal trattato;

(3) considerando che i ministri della cultura riuniti in sede di Consiglio hanno adottato il 13 giugno 1985 una risoluzione relativa all'organizzazione annuale della manifestazione "Città europea della cultura"(4), il cui scopo principale era di rendere accessibili al pubblico europeo alcuni aspetti culturali della città, della regione o del paese in questione, manifestazione alla quale la Comunità ha apportato il suo sostegno finanziario;

(4) considerando che da uno studio effettuato sui risultati ottenuti dalle città europee della cultura emerge che la manifestazione ha ripercussioni positive per quanto riguarda la risonanza data dai mezzi di comunicazione, lo sviluppo turistico e culturale e la consapevolezza da parte degli abitanti dell'importanza della scelta della loro città;

(5) considerando nondimeno che gli effetti positivi non sempre hanno dato luogo a risultati duraturi al di là dell'arco di tempo del progetto stesso e che occorre richiamare l'attenzione degli organi decisionali pubblici delle città prescelte, pur riconoscendone la competenza nello stabilire il contenuto dei rispettivi progetti, sulla necessità di integrare il progetto culturale in un processo dinamico a medio termine;

(6) considerando che questa iniziativa è importante sia per il rafforzamento dell'identità regionale e locale sia per rafforzare l'integrazione europea;

(7) considerando la richiesta rivolta alla Commissione dal Parlamento europeo, nel corso dei dibattiti precedenti il parere del 7 aprile 1995(5) relativo al programma Caleidoscopio istituito con la decisione n. 719/96/CE(6), di presentare un programma specifico sulla Città europea della cultura dopo l'anno 2000, basato sull'articolo 151 del trattato;

(8) considerando che l'importanza e l'impatto della manifestazione "Città della cultura" richiede la creazione di un sistema di designazione a rotazione che assicuri a ogni Stato membro che una delle sue città sarà scelta a intervalli regolari; che, per realizzare un sistema a rotazione previsibile, coerente e trasparente è preferibile una decisione unica che preveda in che ordine gli Stati membri ospiteranno la manifestazione;

(9) considerando che è opportuno che sia il Consiglio a designare le Capitali della cultura, data la grande importanza simbolica di tale designazione negli Stati membri;

(10) considerando che un'iniziativa comunitaria a favore della "Città europea della cultura" deve rispondere agli obiettivi indicati e utilizzare i mezzi previsti nel trattato;

(11) considerando che sinora era previsto un contributo comunitario per la "Città europea della cultura" e per il "Mese culturale europeo" nell'ambito del programma Caleidoscopio e che questo programma scade nel 1999;

(12) considerando che con la decisione del 22 settembre 1997 relativa al futuro delle azioni europee nel settore culturale(7) il Consiglio ha chiesto alla Commissione, in base all'articolo 208 del trattato CE, di presentare entro il maggio 1998 proposte riguardanti un programma unico per la cultura, nel quadro del quale deve integrarsi un'azione "Capitale europea della cultura", compreso il suo finanziamento;

(13) considerando che la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione sul primo programma quadro della Comunità europea a favore della cultura, comprendente una proposta di decisione che istituisce uno strumento unico di finanziamento e programmazione per la cooperazione culturale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituita un'azione comunitaria intitolata "Capitale europea della cultura". Obiettivo di detta iniziativa è valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee e contribuire a migliorare la conoscenza reciproca tra i cittadini europei.

Articolo 2

1. Una città di uno Stato membro è designata quale Capitale europea della cultura in base ad un sistema di rotazione, come figura nell'allegato I. L'ordine cronologico previsto nell'allegato I può essere modificato di comune accordo tra gli Stati membri interessati. La o le candidature sono presentate dallo Stato membro interessato con una sua eventuale raccomandazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni entro quattro anni prima dell'inizio previsto della manifestazione in questione.

2. La Commissione costituisce ogni anno una giuria alla quale è affidato il compito di elaborare una relazione sulla o sulle candidature presentate alla luce degli obiettivi e delle caratteristiche della presente azione. La giuria è composta da sette alte personalità indipendenti, esperti nel settore culturale, di cui due nominati dal Parlamento europeo, due dal Consiglio, due dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni. La giuria presenta la sua relazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il Parlamento europeo può indirizzare alla Commissione un parere sulla o sulle candidature entro tre mesi dalla ricezione della relazione. Il Consiglio, che agisce sulla base di una raccomandazione della Commissione, elaborata in base al parere del Parlamento europeo e alla relazione della giuria, designa ufficialmente una città quale capitale europea della cultura per l'anno per il quale è stata candidata.

Articolo 3

Il fascicolo della candidatura contiene un progetto culturale, di dimensione europea, basato soprattutto sulla cooperazione culturale, conformemente agli obiettivi e alle azioni di cui all'articolo 151 del trattato.

Il fascicolo precisa in quale modo la città europea candidata intende:

- evidenziare le correnti culturali comuni agli europei da essa ispirate o alle quali ha dato un contributo significativo;

- promuovere manifestazioni che coinvolgano operatori culturali di altre città degli Stati membri e portino all'avvio di una cooperazione culturale duratura e favoriscano la loro circolazione nell'Unione;

- sostenere e sviluppare il lavoro creativo, elemento essenziale di ogni politica culturale;

- assicurare la mobilitazione e la partecipazione al progetto di ampi settori della popolazione e garantire quindi l'impatto sociale dell'azione e il suo prolungamento oltre l'anno delle manifestazioni;

- promuovere l'accoglienza di cittadini dell'Unione e favorire la diffusione quanto più ampia possibile delle manifestazioni previste, avvalendosi di tutti gli strumenti multimediali;

- promuovere il dialogo tra le culture dell'Europa e le altre culture del mondo e, in tale spirito, valorizzare l'apertura al diverso e la comprensione dell'altro che rappresentano valori culturali fondamentali;

- valorizzare il patrimonio storico e architettonico urbano, nonché la qualità della vita nella città.

Articolo 4

I paesi europei non membri possono partecipare all'azione. Questi possono designare una città quale Capitale europea della cultura e dovrebbero informarne il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il Comitato delle regioni. Il Consiglio, che agisce sulla base di una raccomandazione della Commissione, deliberando all'unanimità, designa ufficialmente per ogni anno una delle città candidate quale Capitale europea della cultura, tenendo presente che sarebbe auspicabile un periodo di preparazione di quattro anni.

Articolo 5

Ogni città organizza un programma di manifestazioni culturali che valorizzi la cultura propria e il patrimonio culturale della città nonché il suo posto nel patrimonio culturale comune e associ operatori culturali di altri paesi europei, allo scopo di instaurare cooperazioni durature. Nella preparazione del suo programma la città designata dovrebbe inoltre tenere in conto, nella misura del possibile, l'elenco contenente i criteri di pianificazione e di valutazione che figura nell'allegato II. In linea di principio il programma dovrebbe essere articolato su un anno, ma, in via eccezionale, le città designate possono prevedere un periodo più breve. Le città possono scegliere di coinvolgere nel loro programma la regione circostante. I programmi delle città designate nello stesso anno dovrebbero presentare un qualche nesso.

Articolo 6

La Commissione redige ogni hanno una relazione valutativa dei risultati della manifestazione dell'anno precedente, comprendente un'analisi effettuata dagli organizzatori della manifestazione stessa. Tale relazione è presentata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni. La Commissione può anche presentare proposte di revisione della presente decisione che essa giudichi necessarie per facilitare il corretto svolgimento dell'azione e in particolare nella prospettiva del futuro ampliamento dell'Unione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

H. EICHEL

(1) GU C 362 del 28.11.1997, pag. 12.

(2) GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 70.

(3) Parere del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18.5.1998, pag. 55), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 1998 (GU C 285 del 14.9.1998, pag. 5) e decisione del Parlamento europeo dell'11 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999). Decisione del Consiglio del 10 maggio 1999.

(4) GU C 153 del 22.6.1985, pag. 2.

(5) GU C 109 dell'1.5.1995, pag. 281.

(6) Decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (Caleidoscopio) (GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20).

(7) GU C 305 del 7.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO I

ORDINE DA SEGUIRE NELLA CANDIDATURA DI UNA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

ELENCO CHE SPECIFICA I CRITERI DI PIANIFICAZIONE E DI VALUTAZIONE

Possibili elementi dei programmi delle città designate:

- valorizzazione di correnti culturali e stili comuni nella formazione delle quali la città ha svolto una particolare funzione;

- realizzazione di manifestazioni e creazioni artistiche (musica, danza, teatro, arti figurative, cinema ecc.) e incentivazione della promozione e gestione della cultura;

- valorizzazione presso i cittadini europei delle personalità e degli eventi che hanno contraddistinto la storia e la cultura della città;

- realizzazione di attività specifiche destinate a favorire l'innovazione artistica e a creare nuove forme di dialogo e di azione in campo culturale;

- realizzazione di iniziative in materia di accesso e di sensibilizzazione al patrimonio artistico mobiliare e immobiliare e alle creazioni culturali proprie della città;

- realizzazione di progetti culturali specifici che favoriscano l'accesso dei giovani alla cultura;

- realizzazione di progetti culturali specifici volti a rafforzare la coesione sociale;

- diffusione delle attività in programma presso un pubblico più vasto, in particolare con i mezzi multimediali e audiovisivi, secondo un'impostazione plurilingue;

- contributo allo sviluppo dell'attività economica, in particolare dell'occupazione e del turismo;

- necessità di sviluppare un turismo culturale di qualità ed a carattere innovativo prendendo in considerazione l'importanza che hanno, in tale contesto, assicurare una gestione duratura del patrimonio culturale e conciliare le esigenze dei visitatori e delle popolazioni locali;

- realizzazione di progetti volti a promuovere lo sviluppo di legami tra il patrimonio architettonico e le nuove strategie di sviluppo urbano;

- realizzazione in comune di iniziative volte a promuovere il dialogo tra le culture dell'Europa e le culture del resto del mondo.

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