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Document 31998D0181

98/181/CE, CECA, Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione del 23 settembre 1997 concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati

OJ L 69, 9.3.1998, p. 1–116 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
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Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 253 - 255
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 253 - 255
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 149 - 151

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/181/oj

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31998D0181

98/181/CE, CECA, Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione del 23 settembre 1997 concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 09/03/1998 pag. 0001 - 0116


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 1997 concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (1) (98/181/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 57, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 66, l'articolo 73 C, paragrafo 2, gli articoli 87, 99, 100 A e 113, l'articolo 130 S, paragrafo 1 e l'articolo 235, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

visto il parere del comitato consultivo creato dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Consiglio che delibera all'unanimità a norma dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (2),

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che la Carta europea dell'energia è stata firmata il 17 dicembre 1991 dalle Comunità europee e dai loro Stati membri;

considerando che le Comunità europee e i loro Stati membri hanno firmato il 17 dicembre 1994 il trattato sulla Carta dell'energia e il protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, onde fornire ai principi e agli obiettivi fissati da detta Carta un quadro giuridico internazionale, sicuro e vincolante;

considerando che le Comunità europee e i loro Stati membri applicano il trattato sulla Carta dell'energia in via provvisoria sin dal momento della firma, a norma delle decisioni 94/998/CE (3) e 94/1067/Euratom (4);

considerando che i principi e gli obiettivi del trattato sulla Carta dell'energia rivestono importanza fondamentale per il futuro dell'Europa, in quanto permettono agli Stati membri della Comunità di Stati indipendenti e ai paesi dell'Europa centrale ed orientale di sviluppare il loro potenziale energetico, concorrendo nel contempo a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento;

considerando che i principi e gli obiettivi del protocollo della Carta dell'energia contribuiranno a rafforzare la protezione dell'ambiente, in particolare promuovendo l'efficienza energetica;

considerando che è necessario consolidare l'iniziativa e il ruolo centrale delle Comunità europee permettendone la piena partecipazione all'attuazione del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia;

considerando che la conclusione del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia correlati contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Comunità europee;

considerando che il ricorso all'articolo 73 C, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea come base giuridica della presente decisione è necessario in quanto il trattato sulla Carta dell'energia impone taluni obblighi alle Comunità europee per il movimento dei capitali e i trasferimenti di pagamenti tra le Comunità e i paesi terzi firmatari del trattato sulla Carta dell'energia;

considerando che il trattato sulla Carta dell'energia potrebbe incidere su atti legislativi basati sull'articolo 235 del trattato CE; che, per l'adempimento degli obblighi di cooperazione nel settore dell'energia che tale trattato comporta, il trattato non ha previsto altri poteri che quelli derivanti dall'articolo 235;

considerando che il trattato sulla Carta dell'energia e il protocollo della Carta dell'energia devono essere approvati dalle Comunità europee;

considerando che per garantire l'unità della rappresentanza internazionale delle Comunità, sia nella procedura di conclusione che nell'esecuzione degli impegni assunti dalle Comunità europee e dagli Stati membri, sono necessarie opportune modalità di coordinamento; che a tal fine occorrerebbe disporre che la presente decisione sia depositata presso il governo della Repubblica portoghese contemporaneamente agli atti di ratifica rispettivi degli Stati membri; che, per gli stessi motivi, la posizione che devono adottare le Comunità europee e gli Stati membri deve essere coordinata in vista delle decisioni che prenderà la Conferenza della Carta dell'energia istituita dal trattato sulla carta dell'energia nei settori di competenze concorrenti;

considerando che la Conferenza della Carta dell'energia dispone di un potere di decisione autonomo; che occorre pertanto stabilire le modalità secondo cui verrà definita la posizione delle Comunità europee nell'ambito della Conferenza della Carta dell'energia;

considerando che tali modalità dovrebbero avere carattere semplificato, al fine di consentire un'efficace partecipazione delle Comunità europee alla suddetta Conferenza;

considerando che, per quanto concerne le decisioni della suddetta Conferenza che richiedono l'adozione o la modifica di atti normativi comunitari, il Consiglio e la Commissione agiscono secondo le regole dell'articolo 228, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che, qualora le decisioni che la Conferenza della Carta dell'energia deve adottare riguardino settori di competenza mista, le Comunità europee e gli Stati membri cooperano per mettere a punto una posizione comune, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea,

DECIDONO:

Articolo 1

Il trattato sulla Carta dell'energia e il protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (in prosieguo denominato «il programma della carta dell'energia») sono approvati a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica.

I testi del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome della Comunità europea, deposita l'atto di approvazione del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia presso il governo della Repubblica portoghese, a norma degli articoli 39 e 49 del trattato sulla Carta dell'energia e degli articoli 15 e 21 del protocollo della Carta dell'energia. Secondo le stesse modalità il presidente della Commissione procede al deposito degli strumenti di approvazione a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione, rispettivamente a nome, da un lato, della Comunità europea e, dall'altro, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica, si concertano con gli Stati membri affinché, per quanto possibile, il deposito dei loro rispettivi strumenti di approvazione avvenga contemporaneamente.

Articolo 3

1. La posizione che la Comunità europea può essere tenuta a prendere nell'ambito della Conferenza della Carta istituita dal trattato sulla Carta dell'energia per quanto riguarda le decisioni della Conferenza della Carta che richiedono l'introduzione o la modifica di strumenti legislativi comunitari è adottata dal Consiglio, che delibera in base alle pertinenti norme del trattato che istituisce la Comunità europea, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Tuttavia il Consiglio delibera all'unanimità se la decisione che deve essere adottata dalla suddetta Conferenza dell'energia riguarda un settore per il quale sarebbe richiesta l'unanimità ai fini dell'adozione di norme interne della Comunità.

2. Negli altri casi, la posizione che la Comunità europea deve prendere è adottata dal Consiglio.

3. Per le materie previste nel paragrafo 1, il Consiglio e la Commissione informano pienamente e regolarmente il Parlamento europeo e danno a quest'ultimo l'opportunità di esprimere il suo punto di vista sulla posizione che la Comunità deve dichiarare nell'ambito della Conferenza di cui al paragrafo 1.

Nel caso di decisioni della suddetta Conferenza a norma dell'articolo 34, paragrafo 7 del trattato sulla Carta dell'energia, il Consiglio consulta o ottiene il parere conforme del Parlamento europeo prima di prendere la sua decisione, secondo le modalità stabilite all'articolo 228, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea.

4. La posizione da prendere a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è decisa dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata o all'unanimità, a seconda della materia trattata.

5. La posizione da prendere a nome della Comunità europea dell'energia atomica è adottata dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio, che delibera maggioranza qualificata.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. WIJERS

Per la Commissione

Il Presidente

J. SANTER

(1) La decisione di conclusione del trattato sulla Carta dell'energia da parte della Comunità europea è stata adottata dal Consiglio il 27 maggio 1997.

(2) GU C 85 del 17.3.1997.

(3) GU L 380 del 31.12.1994, pag. 1.

(4) GU L 380 del 31.12.1994, pag. 113.

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