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Document 31997D0872

97/872/CE: Decisione del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente un programma di azione comunitario per la promozione delle Organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale

OJ L 354, 30.12.1997, p. 25–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/872/oj

31997D0872

97/872/CE: Decisione del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente un programma di azione comunitario per la promozione delle Organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale

Gazzetta ufficiale n. L 354 del 30/12/1997 pag. 0025 - 0029


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1997 concernente un programma di azione comunitario per la promozione delle Organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale (97/872/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che il trattato prevede lo sviluppo e l'attuazione di una politica ambientale comunitaria e stabilisce gli obiettivi e i principi che tale politica deve perseguire;

(2) considerando che la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 1° febbraio 1993 (4) ha istituito un programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (Quinto programma d'azione);

(3) considerando che, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 30 giugno 1982 concernente varie disposizioni volte a migliorare la procedura di bilancio (5), è necessario adottare uno strumento giuridico prima che gli stanziamenti d'impegno iscritti in bilancio per qualsiasi azione comunitaria rilevante possano essere utilizzati;

(4) considerando che la Commissione si è impegnata, nella sua comunicazione alle autorità di bilancio sulle basi giuridiche e gli importi massimi, a proporre una base giuridica che disciplini le sovvenzioni concesse attraverso la voce di bilancio «B4-306- sensibilizzazione e sovvenzioni»;

(5) considerando che le organizzazioni non governative (ONG) attive nel campo della protezione ambientale possono contribuire alla politica ambientale della Comunità, così come indicato all'articolo 130 R del trattato;

(6) considerando che le attività di tali organizzazioni, che prevedono misure concrete di protezione ambientale e a favore di una maggiore sensibilizzazione circa la necessità di proteggere l'ambiente, dovrebbero essere incoraggiate;

(7) considerando che la capacità delle ONG nazionali, regionali e locali operanti nel settore ambientale di scambiare informazioni sulle previsioni, i problemi e le possibili soluzioni relative a questioni ambientali che presentano una dimensione comunitaria dovrebbe essere rafforzata;

(8) considerando che il quinto programma d'azione riconosce che tutti gli attori interessati, Commissione ed organizzazioni ambientaliste incluse, dovrebbero intraprendere in cooperazione azioni concertate e condividere le responsabilità allo scopo di conseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile;

(9) considerando che le ONG europee, operanti nel settore ambientale, sono essenziali al fine di coordinare e comunicare alla Commissione informazioni ed opinioni su prospettive nuove ed emergenti in campi quali la protezione della natura e i problemi ambientali transfrontalieri che non possono essere o non sono pienamente affrontati a livello degli Stati membri o a un livello inferiore;

(10) considerando che pertanto, in conformità del principio di sussidiarietà, si dovrebbe istituire un programma d'azione che incoraggi le attività delle ONG europee operanti nel settore ambientale;

(11) considerando che le ONG operanti nel settore ambientale si avvalgono spesso di prestazioni lavorative volontarie e ricevono contributi in natura; che tale particolare situazione contabile va presa in considerazione (fino al 10 % delle spese totali sovvenzionabili) in sede di analisi delle entrate e spese e di esame delle richieste di assistenza finanziaria di dette organizzazioni;

(12) considerando che il sostegno finanziario dovrebbe essere strutturato in modo da tener conto del requisito della trasparenza per quanto riguarda l'uso che ne è fatto;

(13) considerando che è necessario definire i settori prioritari d'intervento che il programma comunitario può sostenere;

(14) considerando che è necessario specificare le norme particolareggiate per il sostegno comunitario nell'ambito del programma;

(15) considerando che occorrerebbe prevedere una prosecuzione o un'interruzione del programma dopo il 31 dicembre 2001;

(16) considerando che occorrerebbe istituire un meccanismo che consentisse di adattare l'assistenza comunitaria agli aspetti specifici delle misure da sostenere;

(17) considerando che è necessario istituire metodi efficaci di monitoraggio e valutazione nonché garantire una adeguata informazione ai potenziali beneficiari e ai cittadini;

(18) considerando che, alla luce dell'esperienza maturata nei primi tre anni di attuazione, si dovrebbe procedere a una valutazione del funzionamento del programma per decidere in merito alla sua prosecuzione;

(19) considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un programma di azione comunitario, che promuove le ONG attive nel campo della protezione ambientale. L'obiettivo generale del programma è la promozione delle attività delle ONG che sono attive principalmente nel campo della protezione ambientale a livello europeo contribuendo allo sviluppo e all'attuazione della normativa e della politica ambientale comunitaria.

Ai fini della presente decisione, per ONG operanti nel settore ambientale si intendono organizzazioni indipendenti senza fini di lucro, attive principalmente nel campo della protezione ambientale e aventi finalità ecologiche al servizio della collettività.

Articolo 2

1. I campi d'intervento per i quali è possibile richiedere l'assistenza finanziaria della Comunità sono indicati in allegato.

2. Le azioni ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria della Comunità devono essere di interesse comunitario, contribuire in misura significativa all'ulteriore sviluppo e all'attuazione della politica e della normativa ambientale comunitaria e soddisfare i principi che stanno alla base del quinto programma d'azione.

L'assistenza di cui al comma 1 riguarda, in particolare, azioni e campagne di sensibilizzazione, infrastrutture per l'informazione e la documentazione, progetti dimostrativi e attività di coordinamento delle ONG operanti nel settore ambientale avviate dalle organizzazioni stesse.

Articolo 3

1. La Commissione stabilisce le attività prioritarie da realizzare nell'ambito dei settori d'attività indicati in allegato.

2. Le attività di cui al paragrafo 1 vengono selezionate sulla base di criteri indicativi generali quali:

- favorevole rapporto costi/benefici;

- effetto moltiplicatore duraturo o livello europeo;

- cooperazione efficace ed equilibrata fra i singoli partner nei seguenti settori: pianificazione delle attività, realizzazione delle attività, partecipazione finanziaria;

- contributo a un'azione multinazionale, in particolare alla cooperazione transfrontaliera all'interno della Comunità e, ove opportuno, oltre le sue frontiere con i paesi confinanti.

3. La Commissione specifica gli ulteriori criteri da applicare nella selezione degli interventi da finanziare.

Articolo 4

L'assistenza finanziaria consiste in un contributo finanziario comunitario ad azioni di ONG operanti nel settore ambientale. Un contributo finanziario destinato a coprire spese amministrative sarà preso in considerazione solo per le ONG che operano a livello europeo nel contesto di un programma di lavoro generale.

Articolo 5

La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità tra le attività della Comunità e i progetti di attuazione del presente programma, da un lato, e le altre iniziative e gli altri programmi comunitari, dall'altro.

Articolo 6

1. Il programma inizia il 1° gennaio 1998 e finisce il 31 dicembre 2001.

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma per il periodo 1998-2001 è pari a 10,6 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

2. La percentuale di assistenza comunitaria complessiva non supera, in linea di principio, il 50 % delle spese per le attività previste e dei costi amministrativi, in conformità dell'articolo 4.

3. L'assistenza comunitaria è destinata ad attività da realizzare nell'anno in corso o in quello successivo alla concessione del contributo finanziario.

Le prestazioni lavorative non retribuite o i contributi in natura, se debitamente documentati, possono essere presi in considerazione, per un livello massimo pari al 10 % delle spese totali sovvenzionabili, in sede di analisi delle entrate e delle spese delle ONG operanti nel settore ambientale.

4. Per ottenere contributi finanziari di importo superiore a 150 000 ecu, è necessario che la contabilità delle organizzazioni non governative degli ultimi due anni, nonché del periodo nel quale i contributi vengono utilizzati, sia certificata da un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili. Per ottenere contributi finanziari di importo non superiore a 150 000 ecu, è necessario che la contabilità delle organizzazioni non governative degli ultimi anni, nonché degli anni nei quali i contributi vengono utilizzati, sia tenuta applicando un sistema di contabilità riconosciuto dalla Commissione.

Articolo 7

1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una comunicazione nella quale si indicano le attività prioritarie da finanziarie e si specificano i criteri di selezione e concessione e le procedure di richiesta e d'approvazione.

2. Le ONG nel settore ambientale che operano a livello europeo e promuovono misure di protezione ambientale di particolare interesse per la Comunità inviano alla Commissione le loro proposte di attività da finanziare.

3. Il bando di gara relativo alle azioni previste dal presente regolamento è pubblicato ogni anno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, entro il 31 gennaio. In seguito ad una valutazione delle proposte, la Commissione decide entro il 31 maggio quali attività riceveranno i finanziamenti. Tale decisione dà luogo ad un accordo, da concludersi con i beneficiari responsabili dell'attuazione, in base al quale sono stabiliti i diritti e i doveri delle parti.

4. L'importo dell'assistenza finanziaria, le procedure e i controlli finanziari nonché le condizioni tecniche necessarie alla concessione dell'assistenza sono stabiliti in base al programma generale di lavoro dei beneficiari e, in particolare, alla natura e alle modalità dell'attività approvata e sono riportati nell'accordo concluso con i beneficiari.

Articolo 8

1. Al fine di garantire il successo delle attività realizzate dalle ONG nel settore ambientale che beneficiano dell'assistenza finanziaria della Comunità, la Commissione adotta le misure necessarie a:

- verificare che alle attività proposte dalla Comunità è stata data adeguata attuazione;

- prevenire e correggere eventuali irregolarità;

- recuperare gli importi indebitamente percepiti a causa di abusi o negligenze.

2. Fatti salvi i controlli effettuati dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 188 C del trattato, e le ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 209, lettera c) del trattato, la Commissione, mediante propri funzionari o personale dotato di altra qualifica può effettuare controlli ad hoc, compresi controlli a campione, sulle attività finanziate nell'ambito del presente programma.

La Commissione informa il beneficiario in anticipo dell'eventuale controllo ad hoc, a meno che sussistano buone ragioni per sospettare frodi e/o usi impropri.

3. Il beneficiario dell'assistenza finanziaria mette a disposizione della Commissione, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo ad una determinata azione, tutti i documenti giustificativi relativi alla spesa per l'azione.

Articolo 9

1. La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare l'importo del finanziamento concesso relativamente ad una attività, qualora essa riscontri irregolarità oppure risulti che l'azione è stata sostanzialmente modificata, senza l'approvazione della Commissione, in modo tale da entrare in conflitto con l'obiettivo delle condizioni di attuazione dell'azione.

2. Qualora le scadenze non siano state rispettate o solo una parte del finanziamento erogato sia giustificata dalla realizzazione di una attività, la Commissione può richiedere al beneficiario di presentare le proprie osservazioni in merito entro un determinato periodo. Qualora il beneficiario non fornisca una risposta soddisfacente, la Commissione può annullare la rimanente quota di finanziamento e richiedere la sollecita restituzione di quanto già versato.

3. Tutti i versamenti indebiti devono essere restituiti alla Commissione. Agli importi non restituiti tempestivamente possono essere aggiunti i relativi interessi. La Commissione stabilirà norme dettagliate di attuazione del presente paragrafo.

Articolo 10

1. La Commissione garantisce l'effetto controllo dell'attuazione delle attività finanziate dalla Comunità. Tale controllo sarà effettuato sulla base di relazioni che utilizzano procedure approvate dalla Commissione e dal beneficiario e comprendono controlli a campione.

2. Per ciascuna attività, il beneficiario invia alla Commissione una relazione entro tre mesi dal completamento dell'azione. La Commissione stabilisce forma e contenuto di tale relazione.

Articolo 11

Un elenco dei beneficiari dei finanziamenti concessi nell'ambito del presente programma, accompagnato dall'ammontare di questi ultimi, viene pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

1. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del programma.

2. La Commissione invia, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'attuazione del presente programma relativamente ai primi tre anni e presenta eventualmente proposte di modifiche da attuare allo scopo di proseguire o interrompere il programma.

Il Consiglio decide, in conformità del trattato, circa la continuazione del programma dopo il 1° gennaio 2002.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1998 ed ha durata di quattro anni.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. LAHURE

(1) GU C 104 del 3. 4. 1997, pag. 11 e

GU C 104 del 3. 4. 1997, pag. 15.

(2) GU C 204 del 15. 7. 1996, pag. 1.

(3) Parere del Parlamento europeo del 13 novembre 1996 (GU C 362 del 2. 12. 1996, pag. 130), posizione comune del Consiglio del 24 aprile 1997 (GU C 188 del 19. 6. 1997, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 18 settembre 1997 (GU C 304 del 6. 10. 1997, pag. 107).

(4) GU C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.

(5) GU C 194 del 28. 7. 1982, pag. 1.

ALLEGATO

PROGRAMMA D'AZIONE COMUNITARIO PER LA PROMOZIONE DELLE ONG ATTIVE PRINCIPALMENTE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE

>SPAZIO PER TABELLA>

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