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Document 32014R0651

Regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento generale di esenzione per categoria

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Noto come il regolamento generale di esenzione per categoria* , esso punta a permettere ai governi dell’Unione europea (UE) di destinare importi maggiori di denaro pubblico a un insieme più ampio di imprese, senza prima dover richiederne il permesso alla Commissione europea.
  • Come regola generale, con l’eccezione degli importi di modesta entità, gli aiuti di Stato devono essere notificati e autorizzati dalla Commissione prima della concessione. Il regolamento esenta gli Stati membri da tale obbligo di notifica, purché siano soddisfatti i criteri del regolamento generale di esenzione per categoria.
  • L’esenzione è progettata per ridurre gli oneri amministrativi delle autorità nazionali e locali e per incoraggiare i governi dell’UE a incanalare gli aiuti verso la crescita economica, senza dare ai riceventi un ingiusto vantaggio competitivo.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le seguenti categorie e tipologie di misure di aiuto:

  • aiuti con finalità regionale:
  • aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI);
  • aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti,;
  • aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
  • gli aiuti alla formazione;
  • aiuti per i lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
  • aiuti per la protezione dell’ambiente;
  • aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
  • aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
  • aiuti per le infrastrutture a banda larga;
  • aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
  • aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
  • aiuti per le infrastrutture locali.

Norme comuni

  • Il regolamento definisce i settori e le misure ai quali esso non è applicabile, ad esempio:
    • gli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione;
    • gli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati;
    • gli aiuti volti ad agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive;
    • un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente;
    • gli aiuti alle imprese in difficoltà.
  • Le misure adottate sulla base del regolamento generale dell’esenzione per categoria non devono essere notificate. Tuttavia, quando l’importo di una singola aggiudicazione per impresa o per progetto supera le soglie di notifica stabilite dal regolamento, sono necessarie una notifica individuale alla Commissione e la sua valutazione dettagliata prima che la misura possa essere concessa.
  • Gli aiuti devono essere trasparenti — deve essere possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi.
  • Gli aiuti devono avere un effetto di incentivazione — non possono essere concessi una volta iniziato il lavoro sul progetto o l’attività. Per le grandi imprese, deve cambiare il loro comportamento, non solo sovvenzionare le attività che avrebbero comunque intrapreso. Ciò potrebbe essere fatto aumentando, ad esempio, la portata del progetto/dell’attività, l’importo totale speso o la velocità di completamento.
  • Intensità di aiuto e costi ammissibili saranno calcolati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
  • Il cumulo di aiuti nell’ambito del regolamento generale di esenzione per categoria con qualsiasi altro aiuto di Stato per gli stessi costi ammissibili è accettabile se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo più elevati applicabili a tale aiuto ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria.
  • Gli Stati membri devono pubblicare una scheda informativa di sintesi, il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di Stato e le informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR.
  • Trasparenza — Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare informazioni sugli aiuti individuali superiori a 500 000 EUR concessi dopo il 1o luglio 2016 (consultare la ricerca pubblica sulla trasparenza degli aiuti di Stato in tutte le lingue e i siti Web nazionali o regionali sulla trasparenza).
  • Controllo — La Commissione può revocare il beneficio dell’esenzione per categoria se uno Statto membro non soddisfa le norme comuni e specifiche del regolamento.
  • Relazioni — Gli stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Essi devono inoltre presentare una relazione annuale sull’applicazione del regolamento.

Modifiche al regolamento

Il regolamento (UE) 2017/1084:

  • modifica il regolamento (UE) n. 651/2014:
    • ampliando il suo campo di applicazione per coprire gli aiuti per le infrastrutture portuali e aeroportuali;
    • aumenta le soglie di notifica per
      • gli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio
      • gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali e
      • i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche;
  • modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili.

Gli Stati membri possono ora effettuare investimenti pubblici senza il controllo preventivo della Commissione:

  • nei porti marittimi, fino a 150 milioni di EUR;
  • nei porti interni, fino a 50 milioni di EUR;
  • negli aeroporti regionali con un traffico fino a tre milioni di passeggeri l’anno; e
  • nei piccoli aeroporti che con un traffico fino a 000 passeggeri l’anno per coprire i costi operativi.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1 luglio 2014.

CONTESTO

Il regolamento generale di esenzione per categoria è alla base della riforma della modernizzazione degli aiuti di Stato della Commissione, che mira a promuovere la crescita economica e concentrare le procedure di approvazione dell’UE su casi di aiuto su larga scala che potrebbero condurre a una concorrenza sleale. In conformità con la legislazione del 2008, sostituita dall’attuale regolamento generale di esenzione per categoria, circa il 40% degli aiuti di Stato annuali non aveva richiesto l’approvazione preventiva.

Dal 2015, oltre il 96% delle nuove misure, per le quali è stata segnalata la spesa per la prima volta, veniva introdotto nel regolamento generale.

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Regolamento generale di esenzione per categoria: legislazione che stabilisce i termini e le condizioni degli aiuti nazionali che non richiedono l’autorizzazione previa della Commissione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 651/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 18.06.2020

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