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Document 32014R0230

Strumento dell’Unione europea che contribuisce alla stabilità e alla pace (2014-2020)

Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata perché il documento sintetizzato non è più in vigore o non rispecchia la situazione attuale.

Strumento dell’Unione europea che contribuisce alla stabilità e alla pace (2014-2020)

 

SINTESI DEL:

Regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso istituisce lo strumento che contribuisce alla stabilità e alla pace (IcSP), attraverso il quale l’UE può contribuire alla stabilità e alla pace garantendo l’efficienza e la coerenza delle azioni intraprese.

Si focalizza su:

  • risposte ad una crisi;
  • prevenzione dei conflitti;
  • attività di pacificazione e preparazione alle crisi;
  • come affrontare le minacce alla sicurezza globale e transregionale.

PUNTI CHIAVE

Sostegno

Gli aiuti tecnici e finanziari nell’ambito di questo strumento si concentrano su tre priorità:

 

  • 1.
    Risposta rapida alle crisi o alle crisi emergenti per prevenire conflitti politici o per garantire che le situazioni non degenerino in conflitti armati, e precisamente:
    • sostegno all’attuazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, il sostegno ai tribunali penali internazionali;
    • misure necessarie per la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici e delle attività economiche post-conflitto;
    • azioni volte a combattere l’uso illecito di armi da fuoco, l’individuazione e la rimozione delle mine e
    • sostegno a misure per far fronte alle potenziali conseguenze di spostamenti improvvisi di popolazione.

    Le misure intraprese nell’ambito di questa priorità non superano solitamente i diciotto mesi

     

  • 2.
    Prevenzione dei conflitti e preparazione alle crisi:
    • promuovere il sistema di rapida allerta e l’analisi del rischio di conflitto nel processo decisionale politico e nel rafforzamento della fiducia attraverso mediazione, dialogo e riconciliazione nel contesto delle tensioni intercomunitarie;
    • dispiegamento di missioni di stabilizzazione civile identificate durante i lavori del Consiglio europeo di Feira nel 2000:
      • potenziamento delle capacità di vigilanza,
      • rafforzamento dello stato di diritto,
      • potenziamento delle amministrazioni civili, e
      • dei servizi di protezione civile;
    • arginare l’uso di risorse naturali per finanziare conflitti (come le azioni per fermare il commercio di «diamanti insanguinati»).

    Le misure attivate nell’ambito di questa priorità sono a lungo termine.

     

  • 3.
    Affrontare le minacce globali, con l’attivazione di misure a lungo termine per quanto riguarda:

     

Approccio flessibile e coinvolgimento della società civile

Per una maggiore efficacia, il sostegno nell’ambito dell’IcSP sarà reso più flessibile con l’estensione della durata massima delle misure di risposta alle crisi fino ad un massimo di trenta mesi e con l’attuazione di una seconda misura di assistenza eccezionale in caso di conflitto di lunga durata, per costruire sui risultati di misure precedentemente attuate.

Le risorse finanziarie possono anche integrare gli aiuti umanitari dell’UE e il finanziamento a lungo termine della cooperazione allo sviluppo.

Le misure di preparazione, programmazione, attuazione e monitoraggio ai sensi di questo strumento possono essere rafforzate, ove possibile e opportuno, dal sostegno di organizzazioni non governative, organizzazioni delle popolazioni autoctone e associazioni locali di cittadini.

Bilancio ed attuazione

Il budget IcSP stanziato per il 2014-2020 ammonta a 2,339 miliardi di EUR. La maggior parte delle norme e delle procedure per attuare questo programma sono contenute nel Regolamento (UE) n. 236/2014, un regolamento trasversale che allinea e semplifica l’attuazione di tutti i finanziamenti esterni dell’UE.

Modifica del Regolamento (UE) n. 236/2014

Nel contesto dell’impegno dell’UE per l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (essendo l’SDG1 mirato all’eliminazione della povertà e l’SDG 16 alla promozione della pace e della giustizia), nonché della dichiarazione congiunta dell’UE sul nuovo consenso europeo per lo sviluppo, il Regolamento (UE) 2017/2306 modifica il regolamento originale.

Il regolamento modificato consente all’UE, in circostanze eccezionali, di fornire assistenza per lo sviluppo di competenze militari nei paesi partner al fine di garantire la sicurezza delle attività di sviluppo sotto forma di formazione, tutoraggio, attrezzature, miglioramenti delle infrastrutture, ecc. L’assistenza finanziaria dell’UE non può assolutamente essere impiegata per finanziare il rafforzamento di competenze militari che abbiano scopi diversi dalla sicurezza per lo sviluppo; in altre parole essa non può essere utilizzata per finanziare equipaggiamento letale, spese militari ricorrenti o formazione per migliorare la capacità di lotta.

Un budget di 100 milioni di EUR è stato stanziato per queste nuove misure tra il 2018 e il 2020.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 1° gennaio 2014 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2020, con la modifica della CBSD a partire dal gennaio 2018.

CONTESTO GENERALE

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per la stabilità e la pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 230/2014 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Dichiarazione congiunta del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, Parlamento europeo e Commissione (GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l’attuazione degli strumenti dell’Unione per il finanziamento dell’azione esterna (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 13.04.2018

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