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Document 32003L0088

    Organizzazione dell’orario di lavoro

    Organizzazione dell’orario di lavoro

     

    SINTESI DI:

    Direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro

    QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

    La direttiva stabilisce prescrizioni minime di salute e sicurezza in materia di organizzazione dell’orario di lavoro per i lavoratori nell’Unione europea (Unione). Esse comprendono:

    • periodi minimi di riposo quotidiano e settimanale, ferie annuali, pause e durata massima settimanale;
    • aspetti del lavoro notturno e del lavoro a turni.

    PUNTI CHIAVE

    Stati membri dell’Unione

    • Gli Stati membri devono garantire che tutti i lavoratori abbiano diritto a:
      • un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive ogni periodo di 24 ore;
      • una pausa di riposo per qualsiasi orario di lavoro giornaliero superiore alle 6 ore;
      • un periodo minimo di riposo di 24 ore ogni periodo di 7 giorni, in aggiunta alle 11 ore giornaliere;
      • almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite;
      • una settimana lavorativa massima media di 48 ore, compresi gli straordinari, su 7 giorni.
    • Il lavoro notturno normale dovrebbe essere di non più di 8 ore in media per ogni periodo di 24 ore.
    • I lavoratori notturni hanno diritto a controlli sanitari gratuiti a intervalli regolari.

    Autorità nazionali

    • Le autorità nazionali possono:
      • utilizzare periodi di riferimento non superiori ai 14 giorni per calcolare i periodi di riposo settimanale e non superiori ai 4 mesi per calcolare la durata massima settimanale media del lavoro;
      • esentare da alcune parti della normativa dirigenti o altre persone aventi potere di decisione autonomo, collaboratori familiari e funzionari religiosi.
    • Deroghe ad alcune disposizioni possono applicarsi anche nei seguenti casi:
      • attività di guardia e sorveglianza che richiedono una presenza permanente per proteggere persone o cose;
      • attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione: ospedali, porti, aeroporti, i media e l’agricoltura;
      • sovraccarichi prevedibili di attività (in particolare nell’agricoltura, nel turismo, nei servizi postali, nelle ferrovie e in caso di incidenti);
      • deroghe concordate nei contratti collettivi tra datori di lavoro e dipendenti.
    • La normativa non si applica ai lavoratori marittimi nonché ai lavoratori coperti da norme più specifiche (come i lavoratori mobili nei settori del trasporto su strada, dell’aviazione civile, del trasporto ferroviario transfrontaliero o del trasporto per via navigabile).
    • Gli Stati membri possono applicare norme in materia di salute e sicurezza più favorevoli, se lo desiderano.

    Comunicazione interpretativa

    Il diritto a condizioni di lavoro eque è evidenziato dal principio 10 (la necessità di garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro) del pilastro europeo dei diritti sociali e dall’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (che riguarda le condizioni di lavoro in reazione alla salute, alla sicurezza e alla dignità dei lavoratori e stabilisce il numero massimo di ore di lavoro, periodi di riposo giornalieri e settimanali e un periodo annuale di congedo retribuito).

    Al fine di sensibilizzare maggiormente i lavoratori in merito ai loro diritti sociali, all’inizio del 2023 la Commissione europea ha adottato una comunicazione interpretativa per accrescere la certezza del diritto e la chiarezza riguardo all’interpretazione della direttiva 2003/88/CE. La comunicazione analizza la direttiva, articolo per articolo, e la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell’Unione (fino al 22 settembre 2022), al fine di assistere le autorità degli Stati membri, gli operatori del diritto e le parti sociali nella sua interpretazione. Essa aggiorna una comunicazione simile risalente al 2017.

    Nel marzo 2023 è stata pubblicata anche la relazione più recente della Commissione sull’attuazione della direttiva 2003/88/CE.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

    La direttiva 2003/88/CE abroga e codifica la direttiva 93/104/CE. Pertanto, non vi è alcuna scadenza per il suo recepimento nel diritto nazionale. Le norme della direttiva si applicano dal 2 agosto 2004.

    CONTESTO

    Per saperne di più, consultare:

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Comunicazione della Commissione: Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (2023/C 143/06) (GU C 143 del 26.4.2023, pag. 8).

    Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo: Relazione sull’attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro [COM(2023) 72 final del 15.3.2023].

    Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Relazione dettagliata sull’attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro che accompagna il documento «Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Relazione sull’attuazione dagli Stati membri della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro» [SWD(2023) 40 final del 15.3.2023].

    Ultimo aggiornamento: 15.02.2024

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