EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0849

Prevenzione dell’abuso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Prevenzione dell’abuso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio, 4AMLD) è volta a far fronte alla minaccia del riciclaggio di denaro* e il finanziamento del terrorismo* impedendo l’utilizzo improprio dei mercati finanziari a tali scopi.
  • Sostituisce la precedente direttiva 2005/60/CE (terza direttiva antiriciclaggio, 3AMLD) entrata in vigore nel 2007.
  • Il suo scopo è eliminare qualsiasi ambiguità nella precedente direttiva e nella legislazione associata e migliorare la coerenza delle norme antiriciclaggio e della lotta contro il finanziamento del terrorismo in tutti gli Stati membri dell’Unione europea (Unione).
  • La direttiva tiene conto anche delle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale del 2012, che sono state riviste nel 2023.
  • Per riflettere tali raccomandazioni aggiornate, il regolamento di modifica (UE) 2023/1113 introduce ulteriori categorie di prestatori di servizi per le attività virtuali non contemplate in precedenza dalla direttiva, definite nel regolamento (UE) 2023/1114, il regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività (si veda la sintesi). Il regolamento di modifica (UE) 2023/1113 stabilisce inoltre norme per garantire che la cripto-attività* fornita da prestatore di servizi* sia in grado di attenuare adeguatamente i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo a cui è esposta.

PUNTI CHIAVE

La direttiva si applica a:

  • enti creditizi;
  • istituti finanziari;
  • imprese e professioni non finanziarie designate, quali:
    • revisori dei conti,
    • contabili esterni,
    • consulenti tributari,
    • notai e avvocati, in determinate circostanze,
    • agenti immobiliari quando agiscono da intermediari nella locazione di beni immobili per i quali l’affitto mensile supera 10 000 euro,
    • commercianti di beni (ad esempio pietre e metalli preziosi), qualora i pagamenti siano effettuati in contanti per una somma pari o superiore a 10 000 euro,
    • commercianti d’arte con un valore di transazione pari o superiore a 10 000 euro,
    • prestatori di servizi di gioco d’azzardo.

La direttiva:

  • rafforza le norme riguardanti la trasparenza in relazione all’identificazione dei clienti, in particolare dei titolari effettivi* di società e soggetti giuridici (trust);
  • richiede che le informazioni sulla titolarità effettiva siano custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro, per esempio un registro di commercio, un registro delle imprese o un registro pubblico;
  • migliora la consapevolezza e la reattività a qualsiasi debolezza in materia di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo. Oltre alle valutazioni dei rischi nazionali che devono essere effettuate dagli Stati membri, la Commissione europea conduce inoltre valutazioni dei rischi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo che potrebbero incidere sul mercato interno e connessi ad attività transfrontaliere (la prima relazione è stata pubblicata a giugno 2017);
  • prevede una politica europea coordinata per trattare con i paesi terzi che hanno regimi di anti-riciclaggio del denaro/lotta al finanziamento del terrorismo inefficienti, per proteggere il sistema finanziario dell’Unione. Il primo elenco dell’Unione di «paesi terzi ad alto rischio» è stato adottato con un atto delegato della Commissione nel luglio 2016, e tale elenco è stato modificato più volte;
  • rafforza e migliora la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (FIU), che sono tra i principali attori nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Lo scambio sistematico di informazioni tra le FIU dovrebbe avvenire attraverso infrastrutture tecniche avanzate utilizzando FIU.net, una rete informatica decentralizzata basata su una sofisticata tecnologia di incrocio dei dati.
  • specifica che i casi sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo devono essere segnalati alle autorità pubbliche, di solito la FIU;
  • impone ai destinatari di introdurre:
    • misure di supporto, atte ad esempio a garantire l’adeguata formazione del personale e l’istituzione di politiche e procedure preventive interne appropriate;
    • misure di salvaguardia aggiuntive, come ad esempio misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per le situazioni a rischio più elevato quali le operazioni commerciali con banche situate in paesi terzi e, in particolare, quando si tratta di persone fisiche o giuridiche stabilite in paesi terzi identificati dalla Commissione come paesi terzi ad alto rischio.
  • vieta alle banche di tenere cassette di sicurezza anonime oltre a conti e password anonimi;
  • comprende misure per evitare i rischi legati alle carte prepagate e alle valute virtuali:
    • abbassando la soglia di identificazione per i titolari di carte prepagate da 250 euro a 150 euro,
    • consentendo alle FIU nazionali di ottenere informazioni per risalire all’identità del proprietario della valuta virtuale;
  • rafforza la cooperazione tra FIU per consentire loro di condividere più informazioni;
  • conferisce all’Autorità bancaria europea (ABE), a decorrere dal 1o gennaio 2020, i compiti di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e di guida, coordinamento e monitoraggio degli sforzi di tutti i prestatori di servizi finanziari e delle autorità competenti dell’Unione in questo settore (si veda la sintesi).

Regolamento di modifica (UE) 2023/1113

Il regolamento (UE) 2023/1113 crea un sistema per gestire gli scambi di cripto-attività al fine di garantire che non vengano utilizzate illegalmente, come ad esempio per eludere le sanzioni o per finanziare il terrorismo o la guerra. Per conformarsi alle norme internazionali sui trasferimenti di cripto-attività e garantirne la tracciabilità, richiede ai prestatori di servizi per le cripto-attività di raccogliere e, se del caso, comunicare alle autorità determinate informazioni sui mittenti e sui beneficiari di tutti i trasferimenti di tali attività, indipendentemente dal loro valore.

Il regolamento (UE) 2023/1113 ha modificato la direttiva (UE) 2015/849 per:

  • includere tutte le categorie di prestatori di servizi per le cripto-attività, come definite nel regolamento (UE) 2023/1114, nella definizione di «istituti finanziari» nella direttiva (UE) 2015/849 (articolo 3);
  • richiedere ai prestatori di servizi per le cripto-attività di applicare misure di attenuazione proporzionate ai rischi connessi ai trasferimenti che comportano indirizzi auto-ospitati e di attuare, se del caso, misure rafforzate di adeguata verifica (articolo 19a);
  • richiedere ai prestatori di servizi per le cripto-attività di attuare adeguate misure di attenuazione dei rischi nell’instaurazione di rapporti di corrispondenza transfrontalieri riguardanti l’esecuzione di servizi per le cripto-attività con un ente rispondente non stabilito nell’Unione (nuovo articolo 19b);
  • consentire agli Stati membri di richiedere ai prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliti sul loro territorio in forme diverse dalle succursali e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro, di nominare un punto di contatto centrale nel loro territorio (articolo 45, paragrafo 9);
  • eliminare gli obblighi di registrazione in relazione alle categorie di prestatori di servizi per le cripto-attività che saranno soggetti a un regime di autorizzazione unico a norma del regolamento (UE) 2023/1114 (articolo 47, paragrafo 1). Tali modifiche alla direttiva (UE) 2015/849 richiedono inoltre che l’Autorità bancaria europea emetta orientamenti su una serie di questioni, tra cui:
    • i criteri e gli elementi di cui i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto nell’effettuare la valutazione dei propri rapporti di corrispondenza transfrontalieri riguardanti l’esecuzione di servizi per le cripto-attività, nonché le misure di attenuazione dei rischi correlate agli enti rispondenti, comprese le misure minime che i prestatori di servizi per le cripto-attività devono adottare qualora l’ente rispondente non sia registrato o autorizzato (nuovo articolo 19b);
    • le variabili di rischio e i fattori di rischio di cui i prestatori di servizi per le cripto-attività devono tenere conto quando avviano rapporti d’affari o effettuano operazioni in cripto-attività (articolo 18);
    • le misure che i prestatori di servizi per le cripto-attività devono attuare per individuare e valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato* (nuovo articolo 19a);
    • le modalità di applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela e le misure di attenuazione dei rischi appropriate da adottare quando i soggetti obbligati prestano servizi per le cripto-attività con soggetti non registrati o non autorizzati che prestano servizi per le cripto-attività (nuovo articolo 24a).

Integrazione alla direttiva (UE) 2015/849

Un atto delegato, il regolamento delegato (UE) 2019/758 stabilisce una serie di misure supplementari, comprese le azioni minime, che gli enti creditizi e finanziari devono intraprendere per mitigare efficacemente il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo laddove la legge di un paese terzo non consente l’attuazione di politiche e procedure di gruppo a livello di succursali o filiazioni controllate a maggioranza che fanno parte del gruppo e stabilite nel paese terzo.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La Direttiva (UE) 2015/849 si applica dal 25 giugno 2015 e in origine doveva diventare legge negli Stati membri entro il 26 giugno 2017. Tale termine è stato, tuttavia, ulteriormente prorogato da numerosi emendamenti, in particolare dalla direttiva (UE) 2018/843, che doveva essere pienamente recepita nel diritto nazionale degli Stati membri entro il 10 gennaio 2020. La stessa data si applicava all’istituzione dei registri di cui all’articolo 30 della direttiva (UE) 2015/849 modificata, mentre i registri di cui all’articolo 31 dovevano essere istituiti entro il 10 marzo 2020.

Le modifiche introdotte dal regolamento di modifica (UE) 2023/1113 si applicano a partire dal 30 dicembre 2024.

CONTESTO

La direttiva fa parte di un pacchetto di misure legislative dell’Unione volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che comprendono il regolamento (UE) 2015/847 sulla tracciabilità dei trasferimenti dei fondi (si veda la sintesi). Essa rientra in una strategia dell’Unione più ampia tesa a contrastare il crimine finanziario, che include il lavoro di:

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Riciclaggio di denaro. La conversione dei proventi di un crimine in fondi apparentemente puliti eseguita normalmente attraverso il sistema finanziario, ad esempio dissimulando le fonti del denaro, modificandone la forma o spostando i fondi in un luogo in cui possano attirare meno l’attenzione.
Finanziamento del terrorismo. La fornitura o la raccolta di fondi da utilizzare per compiere reati di terrorismo.
Cripto-attività. Una rappresentazione digitale di valori o diritti che possono essere trasferiti e archiviati elettronicamente in un registro, utilizzando la tecnologia a registro distribuito (DLT) o tecnologia simile. Ciò significa che tale registro è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso.
Prestatori di servizi per le cripto-attività. Una persona giuridica o un’altra impresa la cui attività professionale è quella di fornire uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale, e che è autorizzata a fornire servizi per le cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114.
Titolare effettivo. La persona che, in ultima istanza, possiede o controlla un’azienda.
Indirizzo auto-ospitato. Un indirizzo nel registro distribuito non collegato a nessuno dei soggetti seguenti: un prestatore di servizi per le cripto-attività, un soggetto non stabilito nell’Unione che presta servizi analoghi a quelli di un prestatore di servizi per le cripto-attività.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2015/849 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1).

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere [COM(2022) 554 final del 27.10.2022].

Raccomandazione (UE) 2020/1039 della Commissione, del 14 luglio 2020, relativa alla subordinazione del sostegno finanziario statale destinato alle imprese dell’Unione all’assenza di legami con giurisdizioni non cooperative (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 76).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione de rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno, relativi alle attività transfrontaliere [COM(2019) 370 final del 24.7.2019].

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del quadro per la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria [COM(2019) 371 final del 24.7.2019].

Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4).

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione de rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno, relativi alle attività transfrontaliere [COM(2017) 340 final del 26.6.2017].

Regolamento delegato (UE) n. 2016/1675, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e che abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 04.12.2023

In alto