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Document 32014L0094
Veicoli elettrici e alimentati a gas: stazioni di ricarica/rifornimento
Veicoli elettrici e alimentati a gas: stazioni di ricarica/rifornimento
SINTESI DI:
Direttiva 2014/94/UE — realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi dell’UE
SINTESI
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
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Stabilisce norme standard in merito alla realizzazione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi* dell’Unione europea (UE) (ossia stazioni di ricarica di automobili elettriche o punti di rifornimento di gas naturale) nei diversi paesi dell’UE.
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Stabilisce requisiti minimi per la costruzione di tale infrastruttura, da attuarsi come parte del quadro strategico nazionale di ogni paese dell’UE.
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PUNTI CHIAVE
I paesi dell’UE devono adottare strategie nazionali che mirino a sviluppare il mercato per quanto concerne i combustibili alternativi per il trasporto e l’infrastruttura necessaria a sostenerli. Nella definizione di tali strategie, i paesi dell’UE devono:
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effettuare una valutazione dello stato attuale del mercato e delle prospettive di sviluppo futuro;
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definire obiettivi nazionali per lo sviluppo dell’infrastruttura e le misure necessarie per conseguirli;
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designare reti per tale infrastruttura.
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Date da rispettare
I paesi devono fornire quanto segue, entro le date che seguono:
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2020
— stazioni di ricarica sufficienti per permettere ad automobili elettriche di viaggiare in aree densamente popolate all’interno della rete determinata;
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2025
(fine) — stazioni di ricarica di idrogeno sufficienti (per ciascun paese che decida di includere l’idrogeno nel suo quadro strategico nazionale);
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2025
(fine) — quantità sufficiente di stazioni di gas naturale liquefatto (GNL) presso i porti, per accogliere le navi alimentate a GNL.
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Relazioni
I paesi dell’UE sono tenuti a presentare una relazione sui progressi alla Commissione europea in merito all’attuazione dei loro quadri nazionali entro il 2019 e ogni tre anni successivamente a tale data.
CONTESTO
Cfr. anche la sezione dedicata a:
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Direttiva 2009/28/CE (obiettivo del 10 % per quanto riguarda la quota di mercato delle energie rinnovabili presenti nei combustibili per il trasporto)
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TERMINI CHIAVE
*Combustibili alternativi indica combustibili o fonti di energia che servono, almeno in parte, da sostituto delle fonti di petrolio fossile. Esempi includono l’elettricità, l’idrogeno, i biocarburanti, il gas naturale liquefatto (GNL) o il gas di petrolio liquefatto (GPL).
ATTO
Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2014/94/UE |
17.11.2014 |
18.11.2016 |
Ultimo aggiornamento: 09.11.2015