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Document 32013R1301

Fondo europeo di sviluppo regionale (2014-2020)

Fondo europeo di sviluppo regionale (2014-2020)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014-2020. Il FESR è volto a promuovere lo sviluppo sostenibile, armonioso e bilanciato dell’Unione europea (UE) correggendo alcune delle differenze nei livelli di sviluppo delle sue regioni.
  • Il regolamento è stato modificato tre volte:
    • dal regolamento di modifica (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento finanziario dell’UE (cfr. sintesi) che stabilisce le regole per la redazione e l’attuazione del bilancio dell’UE;
    • dal regolamento di modifica (UE) 2020/460, adottato in seguito all’epidemia di COVID-19, che contiene misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari dei paesi dell’UE e in altri settori delle loro economie (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); e
    • dal regolamento di modifica (UE) 2020/558, adottato in seguito all’epidemia di COVID-19, che contiene misure volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE).

PUNTI CHIAVE

Ammissibilità

Tutte le regioni dei paesi dell’UE sono ammissibili, ma gli aiuti concessi dipendono dalle priorità dell’Unione e dal tipo di regione.

Obiettivi tematici

Il FESR concentra i propri investimenti a sostegno di quattro obiettivi tematici:

  • innovazione e ricerca;
  • tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
  • sostegno alle piccole e medie imprese (PMI);
  • favorire un’economia a bassa emissione di carbonio.

Tipi di investimento

  • investimenti nelle PMI per creare e salvaguardare posti di lavoro sostenibili,
  • investimenti in tutte le imprese, indipendentemente dal tipo, nei settori dell’innovazione e la ricerca, dell’economia a bassa emissione di carbonio, e, qualora siano coinvolte PMI, nelle TIC,
  • investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base nei settori dell’energia, dell’ambiente, dei trasporti e delle TIC, ma anche in infrastrutture sociali, sanitarie ed educative,
  • capitale circolante nelle PMI, se necessario come misura temporanea per fornire una risposta efficace a una crisi sanitaria pubblica (in seguito alla diffusione della pandemia di COVID-19), e
  • investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno.

Dotazione finanziaria complessiva

La dotazione finanziaria per il periodo 2014-2020 è di oltre 185 miliardi di euro.

Priorità politiche e di bilancio

  • I quattro obiettivi tematici di cui sopra sono estremamente significativi per l’assegnazione dei fondi FESR, di importo variabile in base alla categoria di regione.
  • Le regioni vengono definite in base al loro PIL, espresso in percentuale rispetto al PIL medio dell’UE:
    • regioni più sviluppate: PIL superiore al 90 %
    • regioni in transizione: PIL fra il 75 e il 90 %
    • regioni meno sviluppate: PIL inferiore al 75 %
  • Nelle regioni più sviluppate (regioni in transizione), (regioni meno sviluppate), almeno l’80 % (60 %) (50 %) del totale dei fondi FESR in ogni paese deve essere assegnato a due o più dei quattro obiettivi tematici, in particolare innovazione e ricerca, PMI, TIC ed economia a bassa emissione di carbonio. Data la sua particolare importanza, almeno il 20 % (15 %) (12 %) del totale dei fondi FESR in ogni paese deve essere indirizzato specificatamente a progetti di transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio.
  • Un minimo del 5 % dei fondi FESR è destinato allo sviluppo urbano sostenibile. Verrà istituita una rete sullo sviluppo urbano a livello dell’UE per favorire la messa in rete e lo scambio di esperienze sullo sviluppo urbano sostenibile.

Attuazione

Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus

L’iniziativa di investimento in risposta al coronavirus, introdotta dal regolamento (UE) 2020/460, garantisce ai paesi dell’UE l’accesso a 37 miliardi di euro dei fondi SIE per rafforzare i sistemi sanitari e sostenere le piccole e medie imprese, i regimi di cassa integrazione e i servizi sul territorio.

Misure speciali in risposta al coronavirus: più flessibilità nell’impiego dei fondi SIE

Il regolamento di modifica (UE) 2020/558 consente ai paesi dell’UE di trasferire risorse tra il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, tra le diverse categorie di regioni e tra i settori prioritari specifici dei tre fondi.

Dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021, i programmi della politica di coesione legati alla COVID-19 possono essere finanziati eccezionalmente al 100 % con finanziamenti dell’UE durante il periodo contabile. Inoltre, le misure semplificano l’approvazione dei programmi per velocizzarne l’attuazione, rendono gli strumenti finanziari più facili da usare e semplificano gli audit.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 21 dicembre 2013.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1301/2013 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento delegato (UE) 2017/2056 della Commissione, del 22 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 522/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 294 dell’11.11.2017, pag. 26).

Regolamento delegato (UE) n. 522/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 22).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 07.07.2020

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