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Document 32000Q3614

Regolamento interno della Commissione europea

Regolamento interno della Commissione europea

 

SINTESI DI:

Commissione europea — regolamento interno

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO INTERNO?

L’articolo 249 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che la Commissione europea adotti il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento interno contiene disposizioni sull’organizzazione della Commissione (Capo I), sul ruolo dei servizi e sulle loro modalità di lavorare insieme (Capo II) e disposizioni sulle supplenze e sulla continuità operativa (Capo III).

Organizzazione della Commissione

  • Responsabilità collegialeLa Commissione è un organismo collegiale. La sua azione è collettiva. I membri della Commissione hanno pari voce in capitolo nel processo decisionale e hanno la responsabilità collettiva di tutte le decisioni prese dalla Commissione.
  • Presidente della CommissioneIl presidente della Commissione stabilisce gli orientamenti politici della Commissione. Il presidente rappresenta la Commissione, decide in merito alla sua organizzazione interna e assegna le responsabilità (portafogli) ai membri della Commissione. Le responsabilità possono variare nel corso dei cinque anni del mandato della Commissione. Il segretario generale della Commissione assiste il presidente nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Commissione.
  • Il presidente nomina tutti i vice-presidenti, ad eccezione dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e può anche nominare gruppi di commissari con mandati speciali.

Quattro tipi di procedure decisionali interne

  • Procedura orale: la Commissione adotta le decisioni (per lo più di grande importanza politica o economica) durante le riunioni ordinarie o straordinarie.
  • Procedimento scritto: le decisioni sono adottate quando i membri della Commissione non esprimono riserve o non richiedono modifiche a un progetto normativo messo a loro disposizione entro un termine prestabilito.
  • Procedimento di delegazione orizzontale: la Commissione può conferire a uno o più commissari la responsabilità di provvedimenti gestionali o amministrativi in suo nome.
  • Procedimento di delegazione verticale: la Commissione delega ai direttori generali o ai capi servizio il potere di adottare determinati provvedimenti gestionali o amministrativi in suo nome.

Servizi della Commissione

  • Le direzioni generali e i corrispondenti uffici della Commissione preparano ed eseguono l’azione della Commissione, mettendo in atto le priorità politiche della Commissione e gli orientamenti politici del presidente della Commissione. In linea di principio, le direzioni generali e gli uffici corrispondenti sono suddivisi in direzioni, a loro volta ripartite in unità.
  • Per assicurare l’efficacia dell’azione della Commissione, sono fondamentali una stretta cooperazione e un efficiente coordinamento tra le direzioni generali e gli uffici corrispondenti. L’ufficio responsabile per la preparazione di una iniziativa della Commissione consulta gli altri uffici interessati nell’iniziativa da presentare.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento interno della Commissione (GU L 308 dell’8.12.2000, pag. 26).

Le successive modifiche al regolamento di procedura sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo III: Disposizioni relative alle istituzioni — Articolo 17 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 25).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 4 — La Commissione — articolo 248 (ex articolo 217, paragrafo 2, del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 157).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta: Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I: Disposizioni istituzionali — Capo 1: Le istituzioni — Sezione 4: La Commissione — Articolo 249 (ex articoli 218, paragrafo 2, e 212 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 157).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta: Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I: Disposizioni istituzionali — Capo 1: Le istituzioni — Sezione 4 — La Commissione — Articolo 250 (ex articolo 219 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 157).

Decisione del Consiglio europeo 2013/272/UE, del 22 maggio 2013, riguardante il numero di membri della Commissione europea (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 98).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell’UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 03.06.2020

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