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Document 31997L0081

Lavoro a tempo parziale

Lavoro a tempo parziale

 

SINTESI DI:

Direttiva 97/81/CE – l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (sindacati)

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Si propone di attuare l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concordato tra datori di lavoro e sindacati (le parti sociali) dell’Unione europea (UE).
  • L’accordo si propone di eliminare la discriminazione ingiustificata dei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale. Mira inoltre a contribuire allo sviluppo di lavoro a tempo parziale su base volontaria e consente ai dipendenti e ai datori di lavoro di organizzare l’orario di lavoro in modo da adattarsi alle esigenze di entrambe le parti.

PUNTI CHIAVE

A chi si applica?

Si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge in ogni paese dell’UE. Chi lavora solo su base occasionale può essere escluso per ragioni oggettive, previa consultazione tra il paese dell’UE interessato e le sue parti sociali.

Non discriminazione

I lavoratori a tempo parziale non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive. Condizioni di impiego particolari possono essere subordinate ad un periodo di anzianità, ad una durata del lavoro o a condizioni salariali, a seguito di una consultazione tra i paesi dell’UE e le parti sociali.

Accesso al lavoro a tempo parziale

I paesi dell'UE e le parti sociali dovrebbero identificare, rivedere e, se del caso, eliminare qualsiasi ostacolo di natura giuridica o amministrativa che possa ridurre le possibilità di lavoro a tempo parziale. Il rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale o viceversa non dovrebbe costituire motivo valido per il suo licenziamento.

Il ruolo dei datori di lavoro

I datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione interamente:

  • le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo pieno ad un lavoro a tempo parziale che si renda disponibile;
  • le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo parziale ad un lavoro a tempo pieno o di aumento dell’orario, se tale opportunità si presenta;
  • la diffusione in tempo utile di informazioni sui posti a tempo parziale e a tempo pieno;
  • le misure finalizzate a facilitare l’accesso al lavoro a tempo parziale a tutti i livelli dell’impresa;
  • la diffusione, agli organismi esistenti rappresentanti i lavoratori, di informazioni adeguate sul lavoro a tempo parziale nell’impresa.

Attuazione

I paesi dell’UE o le parti sociali possono introdurre norme più favorevoli di quelle previste nell’accordo. Tuttavia, l’attuazione dell’accordo non è un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori a tempo parziale.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

E in vigore dal 20 gennaio 1998. I paesi dell'UE dovevano integrarla nel diritto nazionale entro il 20 gennaio 2000.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare la pagina relativa alle condizioni di lavoro e al avoro a tempo parziale sul sito Internet della Commissione europea.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9-14)

Modifiche successive alla direttiva 97/81/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Misure nazionali di attuazione

Relazione dei servizi della Commissione sull’attuazione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, 21.1.2003

Questa relazione è integrata da due studi:

Relazione della Commissione - Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) (2007)

Relazioni (sintesi esecutive) sull’attuazione della direttiva 1997/81/CE in Bulgaria e in Romania (2009)

Ultimo aggiornamento: 04.12.2016

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