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Document 52006PC0544

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 379/2004 aumentando il volume dei contingenti tariffari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006

/* COM/2006/0544 def. */

52006PC0544

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 379/2004 aumentando il volume dei contingenti tariffari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006 /* COM/2006/0544 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 25.9.2006

COM(2006) 544 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 379/2004 aumentando il volume dei contingenti tariffari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta/Contesto generale In alcuni Stati membri le industrie di trasformazione incontrano gravi difficoltà a reperire approvvigionamenti sufficienti di taluni prodotti della pesca: è quindi nell’interesse dell’UE aumentare alcuni dei contingenti tariffari autonomi esistenti. Per ovviare alla carenza di materie prime, ulteriormente aggravata dalla necessità di adottare rigorose misure di conservazione, l’industria fa ricorso a prodotti di sostituzione originari di paesi terzi. Regolamento (CE) n. 379/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004 (GU L 64), recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006. La presente proposta mira a modificare il suddetto regolamento nel corso del 2006 al fine di adeguare la situazione degli approvvigionamenti all’evoluzione del settore delle catture e dei mercati di importazione. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CE) n. 379/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004 (GU L 64), recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione La misura è in linea con le politiche in materia di agricoltura, pesca, commercio, sviluppo e relazioni esterne. Essa non comporterà ripercussioni negative per i paesi in via di sviluppo che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l’UE, ad esempio nell’ambito dei regimi SPG o ACP. |

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Consultazione degli Stati membri attraverso il comitato di gestione per i prodotti della pesca e il comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura. Contatti informali con l’industria dell’UE (Associazione dei produttori ittici dell’UE, Federazione delle organizzazioni nazionali degli importatori ed esportatori di prodotti ittici). Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Le misure proposte sono sostenute da un’ampia maggioranza di Stati membri. |

Ricorso al parere di esperti |

Settori scientifici/di competenza interessati Esperti che rappresentano gli Stati membri nel comitato di gestione per i prodotti della pesca. Metodologia applicata Consultazione aperta. Principali organizzazioni/esperti consultati Esperti designati da ciascuno Stato membro. Consultazione del comitato di gestione per i prodotti della pesca in data 28 febbraio e 6 aprile 2006. Consultazione del gruppo di lavoro III (Mercati e politica commerciale) del comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura (CCPA) in data 15 febbraio 2006. Prima riunione con i gruppi di interesse della Comunità il 31 gennaio 2006: Associazione dei produttori ittici dell’UE (AIPCE) e Federazione delle organizzazioni nazionali degli importatori ed esportatori di prodotti ittici (CEP). Seconda riunione con l’AIPCE/CEP il 20 marzo 2006. Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati Non è stata indicata l’esistenza di rischi potenziali gravi con conseguenze irreversibili. Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti Pubblicazione della proposta. |

Valutazione dell’impatto Non pertinente. Proposta non inclusa nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2006. |

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 379/2004 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006. |

Base giuridica Articolo 26 del trattato CE. |

Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti. |

È necessario adottare misure volte ad ovviare alle gravi difficoltà di approvvigionamento cui deve far fronte l’industria di trasformazione per il resto del 2006. |

L’insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2). |

Scelta dello strumento |

Strumenti proposti: regolamento. |

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti. In virtù dell’articolo 26 del trattato CE le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi vengono decisi dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. È necessario un regolamento per garantire l’applicazione diretta e uniforme in tutta la Comunità. |

4) INCIDENZA SUL BILANCIO |

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a 10 247 777 EUR . |

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda un settore contemplato dall’accordo SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo. |

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 379/2004 aumentando il volume dei contingenti tariffari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti della pesca alle industrie di trasformazione della Comunità, il regolamento (CE) n. 379/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006[2], ha istituito una serie di contingenti tariffari comunitari.

(2) In alcuni Stati membri le industrie di trasformazione incontrano gravi difficoltà a reperire nella Comunità approvvigionamenti sufficienti di taluni prodotti della pesca. Per ovviare alla carenza di materie prime l’industria fa ricorso a prodotti di sostituzione originari di paesi terzi.

(3) È quindi opportuno aumentare il volume dei contingenti tariffari per taluni prodotti della pesca istituiti dal regolamento (CE) n. 379/2004 per l’attuale periodo contingentale che si conclude nel 2006.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 379/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 379/2004, le righe corrispondenti ai numeri d’ordine 09.2759, 09.2761, 09.2770, 09.2785, 09.2790 e 09.2794 sono sostituite dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

09.2759 | ex 0302 50 10 ex 0302 50 90 ex 0303 60 11 ex 0303 60 19 ex 0303 60 90 | 20 10 10 10 10 | Merluzzi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a)(b) | 70 000 | 0 | 1.1.2004-31.12.2006 |

09.2761 | ex 0304 20 91 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 | 10 41 81 60 86 | Merluzzi granatieri (Macruronus spp.), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (a)(b) | 20 000 | 0 | 1.1.2004-31.12.2006 |

09.2770 | ex 0305 63 00 | 10 | Acciughe (Engraulis anchoita), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione (a)(b) | 8 000 | 0 | 1.1.2004-31.12.2006 |

09.2785 | ex 0307 49 59 ex 0307 99 11 | 10 10 | Branchie di calamari (Ommastrephes spp. – esclusi Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelate, con pelle e pinne, destinate alla trasformazione (a)(b) | 40 000 | 3.5 | 1.1.2004-31.12.2006 |

09.2790 | ex 1604 14 16 | 20 30 95 | Filetti di tonno e pesce blu, destinati alla trasformazione (a)(b) | 5 500 | 6 | 1.1.2004-31.12.2006 |

09.2794 | ex 1605 20 99 | 45 | Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (a)(b) | 10 000 | 6 | 1.1.2004-31.12.2006 |

(a) L’uso per questo scopo particolare viene controllato secondo le disposizioni comunitarie vigenti.

(b) Non rientrano nel contingente i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

— pulitura, eviscerazione, asportazione della coda, decapitazione,

— taglio (esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati),

— campionatura, cernita,

— etichettatura,

— confezionamento,

— refrigerazione,

— congelamento,

— surgelamento,

— scongelamento, separazione.

Il beneficio del contingente non è ammesso per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN’INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 379/2004 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l’esercizio 2006: 12 905, 4 milioni l’anno

3. INCIDENZA FINANZIARIA

( Proposta senza incidenza finanziaria

( Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio | Entrate[3] | Anno 2006 |

Articolo 120 | Incidenza sulle risorse proprie | - 10,3/anno |

4. MISURE ANTIFRODE

Dei controlli sull’uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio saranno effettuati a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

La presente proposta contiene le modifiche che devono essere apportate all’allegato del regolamento vigente per tener conto di quanto segue:

1. richieste presentate e accettate di aumento dei contingenti tariffari autonomi;

2. difficoltà d’approvvigionamento conseguenti alla modifica delle possibilità di pesca e all’evoluzione del mercato.

Costo stimato della misura

Prendendo come base le statistiche disponibili (2004 e 2005), l’incidenza del presente regolamento in termini di perdita di entrate si può pertanto stimare a 10,2 mio EUR per il restante periodo del 2006 (cfr. allegato).

Numero d’ordine | Variazione del volume contingentale (unità/t) | Prezzo stimato (€ per t) | Dazio convenzionale (%) (TDC 2006) | Dazio contingentale (%) | Variazione prevista delle perdite di entrate rispetto all’importo del precedente periodo contingentale (in €) |

09.2759 | 20 000 | 2 374 | 12 | 0 | 5 679 600 |

09.2761 | 5 000 | 1 865 | 7,5 + 15 (media = 11,25) | 0 | 1 049 062 |

09.2770 | 6 000 | 1 446 | 10 | 0 | 867 600 |

09.2785 | 10 000 | 2 421 | 8 | 3,5 | 1 936 800 |

09.2790 | 1 500 | 3 414 | 24 | 6 | 1 229 040 |

09.2794 | 3 000 | 4 836 | 20 | 6 | 2 901 600 |

Perdita totale di entrate rispetto agli importi del precedente periodo contingentale: (13 681 702,50 € – 3 420 425,63 €) = 10 261 276,88 € netti.

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU L 64 del 2.3.2004, pag. 7.

[3] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (diritti agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

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