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Document 32014R0692

Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014 , concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

OJ L 183, 24.6.2014, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/692/oj

24.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/9


REGOLAMENTO (UE) N. 692/2014 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2014

concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/386/PESC del Consiglio (1), concernente restrizioni relative alle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nella riunione del 20 e 21 marzo 2014 il Consiglio europeo ha condannato fermamente l'annessione della Repubblica autonoma di Crimea («Crimea») e della città di Sebastopoli («Sebastopoli») alla Federazione russa e ha ribadito che non riconoscerà l'annessione. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a valutare le conseguenze giuridiche di tale annessione e a proporre restrizioni economiche, commerciali e finanziarie concernenti la Crimea da attuare rapidamente.

(2)

Nella sua risoluzione del 27 marzo 2014 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ribadito il proprio impegno verso la sovranità, l'indipendenza politica, l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina nei suoi confini riconosciuti internazionalmente, ribadendo la nullità del referendum svolto in Crimea il 16 marzo, nonché esortato tutti gli Stati a non riconoscere modifiche dello status della Crimea e di Sebastopoli.

(3)

Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC riguardante restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli e relativa alla fornitura, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché di assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione di tali merci, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli. Al fine di ridurre al minimo l'effetto di tali restrizioni sugli operatori economici dovrebbero essere previste deroghe e periodi transitori in relazione alle merci e ai relativi servizi oggetto di transazioni imposte da un contratto commerciale o da un contratto accessorio subordinato ad una procedura di notifica.

(4)

Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la loro attuazione richiede pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, un'azione normativa a livello di Unione.

(5)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 25 giugno 2014, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:

i)

una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

ii)

una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv)

una domanda riconvenzionale;

v)

una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;

b)

«contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

c)

«merci originarie della Crimea o di Sebastopoli»: merci interamente ottenute in Crimea e a Sebastopoli o che vi abbiano subito la loro ultima trasformazione sostanziale a norma, mutatis mutandis, degli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2);

d)

«territorio dell'Unione» i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

e)

«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato.

Articolo 2

È vietato:

a)

importare nell'Unione europea merci originarie della Crimea o di Sebastopoli;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a).

Articolo 3

I divieti di cui all'articolo 2 non si applicano:

a)

all'esecuzione, fino al 26 settembre 2014, di contratti commerciali conclusi prima del 25 giugno 2014, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, le entità o gli organismi che intendono eseguire il contratto abbia notificato, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.;

b)

merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e del regolamento (UE) n. 374/2014 (3) e per le quali è stato emesso un certificato d'origine dall'autorità competente dell'Ucraina o a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina.

Articolo 4

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui all'articolo 2.

Articolo 5

Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 6

1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a);

c)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, la cui violazione dei divieti previsti dal presente regolamento sia stata accertata mediante sentenza, decisione amministrativa o lodo arbitrale;

d)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, se la procedura volta all'esercizio di un diritto riguarda merci la cui importazione è vietata ai sensi dell'articolo 2.

2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 7

1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti i problemi relativi alle violazioni e all'esecuzione, nonché le sentenze emesse dalle giurisdizioni nazionali:

2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 8

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento le norme di cui al paragrafo 1, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 9

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato.

Articolo 10

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni relative alle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (cfr. pagina 70 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(3)  GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1.


ALLEGATO

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

 

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

 

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

 

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

 

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

 

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

 

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


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