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Document 32007R0334

Regolamento (CE) n. 334/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE )

OJ L 88, 29.3.2007, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M, 29.2.2008, p. 214–214 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/334/oj

29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/39


REGOLAMENTO (CE) N. 334/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002, i prodotti, le parti e le pertinenze sono conformi ai requisiti per la protezione ambientale previsti nell’annesso 16 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale (di seguito «convenzione di Chicago»), nelle versioni del marzo 2002 per il volume I e del novembre 1999 per il volume II, fatte salve le appendici.

(2)

La convenzione di Chicago e i relativi annessi sono stati modificati successivamente all’adozione del regolamento (CE) n. 1592/2002.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1592/2002 va pertanto modificato conformemente alla procedura fissata dall’articolo 53, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002, il paragrafo 1 è sostituito dal testo:

«1.   I prodotti, le parti e le pertinenze sono conformi ai requisiti per la protezione ambientale previsti dall’emendamento 8 del volume I e dall’emendamento 5 del volume II dell’annesso 16 della convenzione di Chicago nella versione del 24 novembre 2005, fatte salve le appendici dell’annesso 16.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).


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