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Document 32004R0838

Regolamento (CE) n. 838/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, relativo a misure transitorie per l'importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

OJ L 127, 29.4.2004, p. 52–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 09/07/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/838/oj

29.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/52


REGOLAMENTO (CE) N. 838/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2004

relativo a misure transitorie per l'importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma, e l'articolo 57,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione (2) ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità.

(2)

Il regolamento (CE) n. 414/2004 della Commissione (3), recante misure specifiche per l'adeguamento delle modalità di gestione dei contingenti tariffari all'importazione di banane in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri il 1o maggio 2004, ha adottato le prime misure in vista dell'adesione dei dieci nuovi Stati membri alla Comunità. L'obiettivo di tali misure era censire gli operatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 che hanno approvvigionato i mercati di tali Stati e che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 896/2001, per gli operatori tradizionali, e gli articoli da 6 a 12 dello stesso regolamento, per gli operatori non tradizionali. Nel contempo, i nuovi Stati membri hanno adottato disposizioni analoghe secondo le rispettive procedure nazionali.

(3)

Per agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima dell'adesione al regime d'importazione derivante dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, occorre adottare le necessarie misure transitorie.

(4)

Per assicurare l'approvvigionamento del mercato, in particolare nei nuovi Stati membri, occorre fissare un quantitativo aggiuntivo rispetto ai contingenti aperti per l'importazione di prodotti originari di tutti i paesi terzi di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93, alle stesse condizioni tariffarie. Tale fissazione deve avere carattere transitorio e non deve pregiudicare il risultato delle negoziazioni in corso presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all'adesione dei nuovi membri. Essa deve inoltre prevedere l'eventualità di un aumento del suddetto quantitativo per far fronte ad esigenze comprovate della domanda.

(5)

Il quantitativo aggiuntivo deve essere gestito utilizzando i meccanismi e gli strumenti istituiti per la gestione dei contingenti tariffari esistenti dal regolamento (CE) n. 896/2001. Tuttavia, dato il suo carattere transitorio, tale quantitativo aggiuntivo deve essere oggetto di una gestione separata rispetto ai contingenti tariffari.

(6)

Nell'ambito dei meccanismi istituiti dal regolamento (CE) n. 896/2001, è opportuno rispettare la ripartizione del quantitativo aggiuntivo tra le due categorie di operatori di cui all'articolo 2 di detto regolamento, nonché adottare le disposizioni relative alla determinazione di un quantitativo di riferimento specifico per ciascun operatore tradizionale e di un'assegnazione specifica per ciascun operatore non tradizionale. Occorre ricordare che la citata ripartizione e la determinazione dei quantitativi di riferimento e delle assegnazioni, riguardano gli operatori che negli anni precedenti l'adesione hanno approvvigionato il mercato dei nuovi Stati membri.

(7)

Tenuto conto delle difficoltà incontrate per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 414/2004, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di attestare che le banane oggetto di importazioni primarie nel periodo di riferimento 2000-2002 sono state effettivamente immesse in libera pratica nei nuovi Stati membri, e tenuto conto altresì della modifica di tale disposizione tramite il regolamento (CE) n. 689/2004 (4), occorre prevedere la fissazione per ciascun operatore, secondo il caso, di un quantitativo di riferimento o di un'assegnazione provvisoria per il rilascio di una prima parte di titoli d'importazione all'inizio di maggio 2004. Lo scopo di tale fissazione provvisoria è consentire alle autorità nazionali competenti di effettuare i controlli e le verifiche dei documenti giustificativi presentati dagli operatori, di correggere le dichiarazioni rese in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 414/2004 e di rettificare eventualmente le comunicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento in tempo utile prima dell'apertura di una nuova parte del quantitativo aggiuntivo.

(8)

Al fine di gestire tale quantitativo disponibile, occorre fissare coefficienti di adattamento da applicare alle quantità comunicate dagli Stati membri.

(9)

Per assicurare un approvvigionamento soddisfacente del mercato e in particolare per assicurare la continuità dei flussi di importazione nei nuovi Stati membri occorre prevedere, nell'ambito delle misure transitorie, che i titoli siano rilasciati per un'immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro. Le cauzioni costituite sono quindi svincolate in proporzione ai quantitativi immessi in libera pratica in un nuovo Stato membro.

(10)

Per lo stesso motivo, è opportuno aprire il primo periodo di presentazione delle domande di titoli d'importazione all'inizio di maggio 2004, prima del periodo fissato per la presentazione delle domande relative al terzo trimestre.

(11)

Per assicurare la gestione separata del quantitativo aggiuntivo e il controllo dell'utilizzo dei titoli d'importazione, conformemente agli obblighi imposti, occorre specificare le diciture particolari che devono essere riportate su tali documenti. Occorre inoltre adattare le disposizioni applicabili in materia di titoli di riassegnazione così come le disposizioni che disciplinano il trasferimento dei titoli tra operatori.

(12)

È necessario adattare l'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001 per includervi l'indicazione delle autorità competenti nei nuovi Stati membri per la gestione del regime.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«Comunità dei quindici» : la Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004,

b)

«nuovi Stati membri» : la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia,

c)

«Comunità allargata» : la Comunità nella sua composizione al 1o maggio 2004,

d)

«importazione primaria» : l'operazione economica definita all'articolo 3, punto 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001, per la vendita in uno o più dei nuovi Stati membri,

e)

«quantitativo minimo» : il quantitativo minimo definito all'articolo 3, punto 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001, accertato in base all'insieme delle importazioni primarie effettuate allo scopo di approvvigionare il mercato dei nuovi Stati membri,

f)

«autorità competenti» : le autorità competenti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001, come modificato dal presente regolamento.

Articolo 2

Oggetto del presente regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto l'adozione delle misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima della loro adesione alla Comunità a quindici al regime d'importazione di contingenti tariffari stabilito dal regolamento (CEE) n. 404/93 e dal regolamento (CE) n. 896/2001.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 896/2001.

Articolo 3

Quantitativo aggiuntivo

1.   È disponibile un quantitativo di 300 000 tonnellate (peso netto) per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri per il periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 2004.

Tale quantitativo è disponibile per l'importazione di prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93.

Nell'ambito di tale quantitativo, le importazioni sono soggette ai dazi stabiliti dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento citato.

2.   Il quantitativo fissato al paragrafo 1 può essere aumentato se si registra un aumento della domanda nei nuovi Stati membri.

Articolo 4

Accesso al quantitativo aggiuntivo

1.   L'accesso al quantitativo aggiuntivo fissato dall'articolo 3 è aperto agli operatori tradizionali e agli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità allargata che soddisfano le condizioni fissate, rispettivamente, nell'articolo 3 o nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 414/2004.

2.   Il quantitativo è aperto fino a concorrenza di 249 000 tonnellate per gli operatori tradizionali e di 51 000 tonnellate per gli operatori non tradizionali.

Articolo 5

Quantitativo disponibile per il rilascio dei titoli nel maggio 2004

Un quantitativo di 87 000 tonnellate è disponibile per il rilascio, nel maggio 2004, di titoli per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri. Tale quantitativo è aperto fino a concorrenza di 72 210 tonnellate per gli operatori tradizionali e di 14 790 tonnellate per gli operatori non tradizionali.

Articolo 6

Quantitativo di riferimento specifico provvisorio per gli operatori tradizionali

1.   Ai fini del rilascio di titoli nel maggio 2004, per ciascun operatore tradizionale che abbia realizzato, nel corso di uno degli anni 2000, 2001 e 2002, importazioni primarie di banane per il quantitativo minimo previsto ai fini della vendita in uno o più nuovi Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di registrazione dell'operatore stabiliscono un quantitativo di riferimento specifico provvisorio sulla base della media delle importazioni primarie effettuate durante il suddetto periodo.

Tale quantitativo di riferimento specifico provvisorio si ottiene applicando alla media delle importazioni primarie di cui al comma precedente il coefficiente 0,1875.

2.   Tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri e in funzione del quantitativo disponibile fissato dall'articolo 5, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi al quantitativo di riferimento specifico provvisorio di ciascun operatore tradizionale.

3.   Entro il 4 maggio 2004 le autorità competenti notificano ad ogni operatore il quantitativo di riferimento specifico provvisorio assegnatogli, adeguato, se necessario, mediante l'applicazione del coefficiente di adattamento di cui al paragrafo 2.

Articolo 7

Assegnazione specifica provvisoria per gli operatori non tradizionali

1.   Ai fini del rilascio di titoli nel maggio 2004, le autorità competenti stabiliscono un'assegnazione specifica provvisoria per ogni operatore non tradizionale registrato presso di loro, applicando alla domanda presentata dall'operatore il coefficiente 0,29.

2.   Tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri e in funzione del quantitativo disponibile fissato dall'articolo 5, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi alla domanda di assegnazione specifica provvisoria di ciascun operatore non tradizionale.

3.   Entro il 4 maggio 2004 le autorità competenti notificano ad ogni operatore non tradizionale l'assegnazione provvisoria stabilita.

Articolo 8

Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli nel maggio 2004

1.   Le domande di titoli d'importazione sono inoltrate alle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'operatore è registrato.

2.   I titoli d'importazione, qui denominati «titoli adesione», sono rilasciati unicamente per l'immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro.

3.   Le domande di titoli riportano le diciture «titolo adesione», secondo il caso «operatore tradizionale» o «operatore non tradizionale», «regolamento (CE) n. 838/2004. Titolo valido unicamente in un nuovo Stato membro».

Tali diciture sono riportate nella casella n. 20 del titolo.

4.   Le domande di titoli sono presentate per la prima volta il 4, il 5 e il 6 maggio 2004.

A pena di inammissibilità, la o le domande di titoli presentate da un operatore non possono vertere complessivamente su un quantitativo superiore:

a)

al quantitativo di riferimento provvisorio notificato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, per gli operatori tradizionali,

b)

all'assegnazione provvisoria notificata in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, per gli operatori non tradizionali.

Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli d'importazione entro il 7 maggio 2004.

5.   La validità dei titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente articolo decorre dal giorno effettivo di rilascio e scade il 7 agosto 2004.

Articolo 9

Svincolo delle cauzioni

1.   La cauzione relativa al titolo d'importazione per gli operatori tradizionali, prevista dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 896/2001, è svincolata in proporzione ai quantitativi immessi in libera pratica in un nuovo Stato membro.

2.   La cauzione relativa all'assegnazione per gli operatori non tradizionali, prevista dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, è svincolata progressivamente in proporzione ai quantitativi effettivamente immessi in libera pratica in un nuovo Stato membro alle condizioni stabilite dal suddetto articolo.

Articolo 10

Titolo di riassegnazione

In deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 896/2001:

1)

I quantitativi non utilizzati di un titolo adesione sono riassegnati, su sua domanda, al medesimo operatore, secondo il caso titolare o cessionario del titolo, per un periodo ulteriore. Tale riassegnazione riguarda un'importazione di banane nell'ambito del quantitativo aggiuntivo.

2)

La domanda e il titolo di riassegnazione riportano nella casella n. 20 le diciture: «titolo di riassegnazione», secondo il caso «operatore tradizionale» o «operatore non tradizionale»-«regolamento (CE) n. 838/2004 — articolo 10. Titolo valido unicamente in un nuovo Stato membro».

Articolo 11

Cessione dei titoli adesione

I diritti derivanti dai titoli adesione sono trasferibili solo ad un unico operatore cessionario nell'ambito del quantitativo aggiuntivo.

I diritti possono essere trasferiti esclusivamente

tra operatori tradizionali di cui all'articolo 5,

da operatori tradizionali di cui all'articolo 5 a operatori non tradizionali di cui all'articolo 6,

tra operatori non tradizionali di cui all'articolo 6.

Articolo 12

Adattamento dell'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001

L'allegato del presente regolamento è aggiunto all'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13).

(2)  GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1439/2003 (GU L 204 del 13.8.2003, pag. 30).

(3)  GU L 68 del 6.3.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 689/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 17).

(4)  GU L 106 del 15.4.2004, pag. 17.


ALLEGATO

Autorità competenti dei nuovi Stati membri

— REPUBBLICA CECA

State Agriculture Intervention Fund

Ve Smečkách 33

CZ-11000 Praha 1

— ESTONIA

Estonian Agricultural Registers and Information Board

Trade measures Unit

Narva road, 3

EE-51009 Tartu

— CIPRO

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY-1421 Cyprus

— LETTONIA

Ministry of Agriculture

Rural Support Services

Trade Mechanisms

Department/Licence Division

Republikas laukums, 2

LV-1981 Riga

— LITUANIA

National Paying Agency

Foreign Trade Department

Gedimino av. 19

LT–01103 Vilnius-25

— UNGHERIA

Ministry of Economy and Transport

Licensing and Administration Office

Margit krt. 85

HU-1024 Budapest

— MALTA

Ministry of Rural Affairs and the Environment

Agricultural Services & Rural Development Division

Ngiered road

MT-CMR02 Marsa

— POLONIA

Agricultural Market Agency

Foreign Trade Regulation Department

6/12 Nowy Swiat Str.

PL–00-400 Warszawa

— SLOVENIA

Agency for Agricultural markets and rural development

External Trade Department

Dunajska Cesta 160

SI-1000 Ljubljana

— SLOVACCHIA

Agricultural Paying Agency

Dobrovicova 12

SK-81526 Bratislava


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