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Document 32001R2382

Regolamento (CE) n. 2382/2001 del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modificazione del regolamento (CE) n. 1267/1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione

OJ L 323, 7.12.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. impl. da 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2382/oj

32001R2382

Regolamento (CE) n. 2382/2001 del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modificazione del regolamento (CE) n. 1267/1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione

Gazzetta ufficiale n. L 323 del 07/12/2001 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 2382/2001 del Consiglio

del 4 dicembre 2001

recante modificazione del regolamento (CE) n. 1267/1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Le prime misure ammesse al contributo comunitario in base allo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), istituito dal regolamento (CE) n. 1267/1999(4), sono state valutate e approvate dalla Commissione a partire dal 2000.

(2) È opportuno modificare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1267/1999 alla luce dell'esperienza nel frattempo acquisita nella valutazione e nell'approvazione delle misure da finanziare in base all'ISPA.

(3) Il cofinanziamento delle misure, in particolare da parte degli istituti finanziari internazionali, e l'utilizzazione di finanziamenti privati costituiscono elementi importanti per il funzionamento dell'ISPA. In alcuni casi l'accesso a fonti di finanziamento diverse dal contributo comunitario è indispensabile affinché i paesi beneficiari possano cofinanziare misure rispondenti pienamente alle condizioni di ammissibilità e agli obiettivi dell'ISPA.

(4) Allo scopo di rendere possibile o di agevolare i cofinanziamenti congiunti con istituti finanziari internazionali e/o fonti private, è necessario prevedere la possibilità di derogare, previo esame dei singoli casi, alle norme generali stabilite in materia di partecipazione a gare, aggiudicazioni, appalti e contratti cofinanziati in base all'ISPA.

(5) Il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5), prevede nell'articolo 114, paragrafo 2, che, in casi eccezionali debitamente giustificati, i cittadini di paesi terzi possano essere ammessi alle gare d'appalto secondo le specifiche disposizioni degli atti di base disciplinanti il settore della cooperazione e nel rispetto delle pertinenti procedure di autorizzazione. Il regolamento (CE) n. 1267/1999 costituisce un siffatto atto di base.

(6) A tal riguardo è utile ispirarsi a talune disposizioni vigenti nell'ambito del programma PHARE, istituito con il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989(6), relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale ed orientale.

(7) È necessaria una precisazione in ordine alla definizione delle spese ammissibili al fine di consentire il cofinanziamento delle misure ISPA con altre fonti di aiuto esterno.

(8) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1267/1999 dovrebbero peraltro essere adeguate per tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

(9) Il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1267/1999 è modificato come segue:

1) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 6 bis

Aggiudicazione degli appalti

1. Relativamente alle misure per le quali la Comunità costituisce l'unica fonte di aiuto esterno, la partecipazione a gare, aggiudicazioni, appalti e contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei paesi elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai cofinanziamenti.

Tuttavia, in caso di cofinanziamenti, la partecipazione dei paesi terzi a gare, aggiudicazioni, appalti e contratti è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla Commissione previo esame dei singoli casi.";

2) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente: "8. Per le misure cofinanziate con istituti finanziari internazionali possono essere incluse, nel computo delle spese totali ammissibili, le spese conformi alle norme di ammissibilità di cui al paragrafo 7, ma effettuate secondo procedure vigenti per le fonti di finanziamento esterne diverse dal contributo comunitario e sostenute dagli istituti finanziari di cui trattasi.";

3) all'articolo 14, i paragrafi 1, 2 e 3, sono sostituiti dal testo seguente: "1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (in seguito denominato 'comitato'). La Banca europea per gli investimenti nomina un rappresentante senza diritto di voto.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Reynders

(1) GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 197.

(2) Parere espresso il 20 settembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 221 del 7.8.2001, pag. 166.

(4) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

(5) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

(6) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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