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Document 32001R0070

Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

OJ L 10, 13.1.2001, p. 33–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 98 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 98 - 107

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/70/oj

32001R0070

Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/2001 pag. 0033 - 0042


Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione

del 12 gennaio 2001

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali(1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento(2),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza altresì la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(3) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato alle piccole e medie imprese situate all'interno ed all'esterno delle regioni assistite ed ha inoltre esposto la sua politica, da ultimo nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese(3) e negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(4). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato e delle regole di carattere generale relative alle piccole e medie imprese ed agli aiuti regionali, da essa pubblicate sulla base di tali disposizioni, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.

(4) Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese. Le notificazioni saranno valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento. L'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese deve cessare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che ne sostituisce le disposizioni.

(5) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle imperfezioni del mercato. Esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

(6) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfino tutte le condizioni pertinenti in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni singolo aiuto erogabile nell'ambito di un regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

(7) Il presente regolamento deve far salve le speciali disposizioni stabilite dai regolamenti e dalle direttive in materia di aiuti di Stato in settori specifici, quali la costruzione navale e la siderurgia, e non deve applicarsi ai settori dell'agricoltura e della pesca.

(8) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali relative a piccole e medie imprese e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione delle piccole e medie imprese utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese(5), definizione che figura anche nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese(6).

(9) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, i massimali devono essere espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.

(10) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.

(11) Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole e le medie imprese, è opportuno fissare dei massimali di intensità diversi per ciascuna delle due categorie di imprese.

(12) I massimali di intensità di aiuto devono essere fissati, alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, ad un livello che contemperi opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario dell'aiuto e l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese.

(13) È opportuno definire ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte dai regimi di aiuto o dagli aiuti singoli esentati dal presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, tali aiuti non devono, in genere, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. È opportuno pertanto limitare l'ambito di applicazione del presente regolamento unicamente agli aiuti connessi a determinati investimenti materiali e immateriali, a determinati servizi forniti ai beneficiari e a talune altre attività. Considerata la sovraccapacità nel settore dei trasporti della Comunità, con l'eccezione del materiale rotabile ferroviario, i costi d'investimento ammissibili, per le imprese la cui attività economica principale rientra nel settore dei trasporti, non devono comprendere quelli relativi ai mezzi e alle attrezzature di trasporto.

(14) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese indipendentemente dalla loro ubicazione. Gli investimenti e la creazione di posti di lavoro possono contribuire allo sviluppo economico delle regioni meno favorite della Comunità. Le piccole e medie imprese situate in tali regioni sono penalizzate sia dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro localizzazione che dalle difficoltà inerenti alle loro dimensioni. È di conseguenza opportuno stabilire a favore delle piccole e medie imprese situate in regioni assistite massimali più elevati.

(15) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, il presente regolamento deve prevedere la possibilità di calcolare l'aiuto agli investimenti o sulla base dei costi dell'investimento oppure di quelli relativi ai nuovi posti di lavoro connessi al progetto d'investimento.

(16) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative(7), il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

(17) Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, esso non deve esentare aiuti singoli superiori ad un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nel quadro di un regime di aiuto esentato dal presente regolamento.

(18) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato.

(19) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento.

(20) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti o sono concessi singoli aiuti al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione agli aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate, se del caso in formato elettronico, tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria.

(21) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese in tutti i settori, fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici, più o meno restrittivi del presente regolamento, adottati a norma del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato;

b) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) "aiuto", qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato;

b) "piccola o media impresa", un'impresa quale definita all'allegato I;

c) "investimento in immobilizzazioni materiali", un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. Un investimento in capitale fisso effettuato sotto forma di acquisizione di uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata senza tale acquisizione deve ugualmente essere considerato come un investimento in immobilizzazioni materiali;

d) "investimento in immobilizzazioni immateriali", un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;

e) "intensità lorda dell'aiuto", l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;

f) "intensità netta dell'aiuto", l'importo dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto;

g) "numero di dipendenti", il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA.

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

1. Gli aiuti singoli, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a) qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;

b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. I singoli aiuti concessi in base ad un regime sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Investimenti

1. Un aiuto all'investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali, all'interno o all'esterno della Comunità europea, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 6.

2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

a) il 15 % per le piccole imprese;

b) il 7,5 % per le medie imprese.

3. Quando l'investimento è effettuato in una regione ammessa al beneficio degli aiuti a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non deve eccedere il massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato membro, in misura superiore a:

a) 10 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 30 %; oppure

b) 15 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75 %.

La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti regionali si applica solo quando l'aiuto è concesso a condizione che l'investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25 % del finanziamento ottenuto.

4. I massimali di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 si applicano ad un'intensità di aiuto calcolata o in percentuale delle spese di investimento ammissibili o in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati dalla realizzazione dell'investimento (aiuti alla creazione di posti di lavoro), oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l'aiuto non superi l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo.

5. Quando l'aiuto è calcolato sulla base dei costi di investimento, i costi ammissibili di un investimento materiale sono quelli relativi all'investimento in terreni, edifici, macchinari ed impianti. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non sono inclusi nei costi ammissibili. I costi ammissibili di un investimento in immobilizzazioni immateriale sono i costi d'acquisizione della tecnologia.

6. Quando l'aiuto è calcolato sulla base dei posti di lavoro creati, l'importo dell'aiuto è espresso in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni, alle seguenti condizioni:

a) la creazione di posti di lavoro deve essere connessa all'esecuzione di un progetto d'investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali. I posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;

b) il progetto d'investimento deve portare ad un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti e

c) i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di cinque anni.

Articolo 5

Consulenza ed altri servizi ed attività

Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti alle piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni seguenti:

a) nel caso di servizi forniti da consulenti esterni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;

b) nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

Articolo 6

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

L'esenzione di cui al presente regolamento non si applica alla concessione di singoli aiuti che raggiungono una delle due soglie seguenti:

a) il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di EUR, e

i) nelle regioni che non sono ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità lorda dell'aiuto è pari o superiore al 50 % del limite di cui all'articolo 4, paragrafo 2; oppure

ii) nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 50 % del massimale di intensità netta stabilito nella mappa degli aiuti regionali per la zona considerata; oppure

b) l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro.

Articolo 7

Necessità dell'aiuto

Un aiuto è esentato in virtù del presente regolamento soltanto se, prima che siano stati avviati i lavori per l'esecuzione del progetto:

- il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto allo Stato membro; oppure

- lo Stato membro abbia adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato membro.

Articolo 8

Cumulo

1. I massimali d'aiuto di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Articolo 9

Trasparenza e controllo

1. Quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, o concedono un singolo aiuto parimenti esentato al di fuori di un tale regime, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti, secondo il modello di cui all'allegato II.

2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati in virtù del presente regolamento, dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi e degli aiuti singoli esentati in virtù del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI attribuita all'impresa. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti singoli per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

Articolo 10

Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2) GU C 89 del 28.3.2000, pag. 15.

(3) GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

(4) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(5) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(6) Cfr. nota 3.

(7) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 156.

ALLEGATO I

Definizione delle piccole e medie imprese

[estratto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4)]

"Articolo 1

1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate 'PMI' sono definite come imprese:

- aventi meno di 250 dipendenti, e

- aventi:

- o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR, oppure

- un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,

- e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.

2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa la 'piccola impresa' è definita come un'impresa:

- avente meno di 50 dipendenti, e

- avente:

- o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, oppure

- un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,

- e in possesso del requisito dell'indipendenza definito al paragrafo 3.

3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 % o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Tale soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa,

- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto.

5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.

6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica di 'PMI', 'media impresa', 'piccola impresa' o 'microimpresa' solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.

8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio."

ALLEGATO II

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ALLEGATO III

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione

Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Le relazioni devono essere trasmesse anche in forma elettronica.

Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio

1. Titolo del regime di aiuti

2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile

3. Spesa

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime o per ciascun aiuto singolo (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente stimate se non si dispone dei dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità seguenti:

Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.):

3.1. gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;

3.2. i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia s'indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto;

3.3. il numero dei nuovi progetti sovvenzionati;

3.4. il numero totale stimato dei posti di lavoro creati o salvaguardati dai nuovi progetti (se del caso);

3.5. l'importo totale stimato degli investimenti agevolati con nuovi progetti;

3.6. la ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per regioni definite al livello 2 della NUTS(1) o a un livello più dettagliato, oppure distinguendo fra regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e regioni non assistite;

3.7. la ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare le quote rispettive), distinguendo:

Miniere di carbone

Industria manifatturiera

di cui:

Siderurgia

Cantieri navali

Fibre sintetiche

Industria automobilistica

Altre industrie manifatturiere (da precisare)

Servizi

di cui:

Trasporti

Servizi finanziari

Altri servizi (da precisare)

Altri settori (da precisare)

4. Altre informazioni ed osservazioni.

(1) Nomenclatura delle unità territoriali statistiche nella CE.

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