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Document 32000R0814

Regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune

OJ L 100, 20.4.2000, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 96 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 96 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 181 - 183

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/814/oj

32000R0814

Regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 20/04/2000 pag. 0007 - 0009


Regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio

del 17 aprile 2000

relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli da 32 a 38 del trattato prevedono l'attuazione di una politica agricola comune.

(2) Il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(3), prevede che la sezione "garanzia" del FEAOG finanzi alcune misure in materia di informazione su tale politica.

(3) È opportuno mantenere per l'essenziale gli aspetti materiali dell'attuale politica di informazione nel quadro della politica agricola comune (PAC).

(4) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(4), l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio per ogni azione comunitaria richiede l'adozione preliminare di un atto di base. Tenuto conto dell'accordo interistituzionale, del 13 ottobre 1998, sui fondamenti giuridici e l'esecuzione del bilancio(5), tale esigenza concerne anche le azioni previste dal presente regolamento.

(5) Spesso la PAC è oggetto di incomprensioni e risente di una carenza di informazioni al suo riguardo che soltanto una coerente, obiettiva e globale strategia di divulgazione e comunicazione può permettere di colmare.

(6) È opportuno che le prospettive e le evoluzioni della PAC vengano illustrate sia agli agricoltori e agli altri diretti interessati, sia all'intera opinione pubblica, tanto all'interno quanto all'esterno della Comunità. Una corretta attuazione della PAC dipende ampiamente dalle spiegazioni date a tutti i diretti interessati e richiede un'integrazione delle azioni di informazione considerate elementi di gestione di tale politica.

(7) Occorre definire le azioni prioritarie che possono beneficiare del sostegno comunitario.

(8) Le organizzazioni che riuniscono agricoltori o altri operatori del mondo rurale, e segnatamente le organizzazioni agricole e le associazioni di consumatori e di tutela dell'ambiente, sono strumenti indispensabili per dare risonanza alla PAC, ma anche per far pervenire fino alla Commissione le opinioni dell'insieme degli operatori interessati, e in particolare degli agricoltori.

(9) Poiché la PAC continua ad essere la prima e la più importante tra le politiche integrate della Comunità, essa dev'essere illustrata al pubblico e a tal fine occorre prevedere che anche altri eventuali interessati possano presentare opportuni progetti.

(10) La Commissione deve disporre dei mezzi necessari all'attuazione di azioni di informazione che essa intende realizzare nel campo agricolo.

(11) Se da un lato occorre evitare il finanziamento di azioni che possono beneficiare di un sostegno nell'ambito di un altro programma comunitario, dall'altro è necessario favorire la complementarità tra tali azioni ed altre iniziative della Comunità.

(12) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità può finanziare azioni di informazione riguardanti la PAC volte in particolare a:

a) contribuire, da una parte, ad illustrare e, dall'altra, ad attuare nonché a sviluppare tale politica,

b) promuovere il modello agricolo europeo e favorire la sua comprensione,

c) informare gli agricoltori e gli altri operatori del mondo rurale,

d) sensibilizzare l'opinione pubblica circa le prospettive e le finalità di questa politica.

Queste azioni devono fornire informazioni coerenti, obiettive e globali, tanto all'interno quanto all'esterno della Comunità, al fine di offrire una panoramica di questa politica.

Articolo 2

1. Le azioni di cui all'articolo 1 possono configurarsi come:

a) programmi di attività annuali, presentati in particolare da organizzazioni agricole o di sviluppo rurale e associazioni di consumatori o di tutela dell'ambiente,

b) azioni specifiche presentate da qualsiasi interessato diverso da quelli di cui alla lettera a), in particolare da autorità pubbliche degli Stati membri, da mass media o da istituti universitari,

c) attività intraprese su iniziativa della Commissione.

2. Per le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il tasso massimo di finanziamento è pari al 50 % dei costi ammissibili. Tale tasso può tuttavia essere portato fino al 75 % in casi eccezionali da determinare nel regolamento di applicazione.

3. Non possono beneficiare del finanziamento comunitario di cui all'articolo 1:

a) le azioni derivanti da un obbligo legale,

b) le azioni che beneficiano di un finanziamento nel quadro di un'altra azione della Comunità.

4. Per l'esecuzione delle attività di cui al paragrafo 1, lettera c), la Commissione può avvalersi, ove del caso, della necessaria assistenza tecnica e amministrativa.

Articolo 3

1. Nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 2 sono considerati ammissibili, in particolare, le conferenze, i seminari, le visite di informazione, le pubblicazioni, le produzioni e iniziative realizzate dai media, le partecipazioni a manifestazioni di rilievo internazionale e i programmi di scambio di esperienze.

2. Le azioni di cui all'articolo 2 sono scelte in funzione di criteri generali, quali:

a) la qualità del progetto,

b) un adeguato rapporto costo-efficacia.

Articolo 4

Il finanziamento comunitario di cui all'articolo 1 è erogato entro il limite degli stanziamenti annuali decisi dall'autorità di bilancio.

Articolo 5

La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità tra le azioni e i progetti comunitari di attuazione del presente regolamento e le altre misure comunitarie.

Articolo 6

La Commissione cura la sorveglianza e il controllo della corretta ed efficace esecuzione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento. Agenti incaricati dalla Commissione sono autorizzati a controllare in loco tali azioni, anche mediante campionamento.

Articolo 7

Nel caso in cui lo reputi opportuno, la Commissione procede alla valutazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento.

Articolo 8

La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La prima relazione viene presentata entro il 31 dicembre 2001.

Articolo 9

Le modalità di applicazione del presente regolamento, incluse le misure transitorie che possono rivelarsi necessarie, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1258/1999, in seguito denominato "comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CEE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. La Commissione informa il comitato delle misure previste e adottate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Capoulas Santos

(1) GU C 376 E del 28.12.1999, pag. 40.

(2) Parere espresso il 17 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(4) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2779/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 3).

(5) GU C 344 del 12.11.1998, pag. 1.

(6) GU L 184 del 17.7.1999, p. 23.

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