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Document 32000L0044

Direttiva 2000/44/CE del Consiglio, del 30 giugno 2000, che modifica la direttiva 92/12/CEE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri

OJ L 161, 1.7.2000, p. 82–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 43 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 43 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 62 - 63

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2009; abrog. impl. da 32008L0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/44/oj

32000L0044

Direttiva 2000/44/CE del Consiglio, del 30 giugno 2000, che modifica la direttiva 92/12/CEE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 01/07/2000 pag. 0082 - 0083


Direttiva 2000/44/CE del Consiglio

del 30 giugno 2000

che modifica la direttiva 92/12/CEE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

previa consultazione del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa(2), accorda alla Svezia il diritto di continuare ad applicare, fino al 30 giugno 2000, le stesse restrizioni stabilite dall'atto di adesione del 1994 riguardo ai quantitativi di bevande alcoliche e di tabacchi lavorati che possono essere introdotti nel territorio svedese da privati per proprio uso personale senza pagamento di ulteriori accise.

(2) Tale deroga è stata concessa perché, in un'Europa senza frontiere nella quale le aliquote delle accise differiscono sensibilmente, un'eliminazione totale ed immediata delle limitazioni in materia di accise avrebbe causato un inaccettabile sviamento degli scambi e delle entrate e una distorsione della concorrenza in Svezia, che applica tradizionalmente accise elevate ai prodotti summenzionati, sia in quanto tali prodotti costituiscono una considerevole fonte di entrate sia per ragioni sanitarie e sociali.

(3) La Finlandia e la Danimarca sono state autorizzate ad applicare restrizioni analoghe fino al 31 dicembre 2003.

(4) La Svezia ha chiesto di essere autorizzata a mantenere le suddette restrizioni per la stessa durata accordata alla Finlandia e alla Danimarca, poiché necessita di un periodo più lungo per adeguare la sua politica sugli alcolici ad una situazione di assenza di restrizioni.

(5) Parallelamente, la Svezia s'impegna a procedere ad un aumento progressivo dei limiti quantitativi stabiliti per l'introduzione di bevande alcoliche e di tabacchi lavorati nel territorio svedese in provenienza da altri Stati membri, per conseguire un allineamento graduale alle norme comunitarie di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 92/12/CEE e garantire l'eliminazione totale delle restrizioni intracomunitarie per tali prodotti entro il 31 dicembre 2003.

(6) L'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE costituisce una deroga ad uno dei principi fondamentali del mercato interno, ossia al diritto dei cittadini di trasportare in tutta la Comunità le merci acquistate per uso proprio senza essere soggetti al pagamento di nuove accise. È necessario pertanto limitare, per quanto possibile, gli effetti di tale deroga.

(7) Pertanto, è opportuno concedere un periodo più lungo alla Svezia affinché possa adeguarsi alle norme comunitarie, prorogando il termine di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE per un periodo non rinnovabile fino al 31 dicembre 2003. È quindi opportuno stabilire le fasi della progressiva soppressione delle restrizioni prima della loro totale eliminazione prevista per tale data.

(8) Vista l'importanza economica della presente direttiva, è necessario invocare l'urgenza di cui al paragrafo 1, punto 3, del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/12/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo l'articolo 8, la Svezia è autorizzata ad applicare alle bevande alcoliche e ai tabacchi lavorati le restrizioni in allegato.

L'autorizzazione riguarda i quantitativi di bevande alcoliche e di tabacchi lavorati che possono essere introdotti nel territorio svedese da privati per proprio uso personale senza pagamento di ulteriori accise.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2003."

2) È aggiunto l'allegato riportato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1o luglio 2000.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Gama

(1) Parere reso il 15 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/99/CE (GU L 8 dell'11.1.1997, pag. 12).

ALLEGATO

"ALLEGATO

Articolo 26, paragrafo 3

Quantitativi di bevande alcoliche e di tabacchi lavorati che possono essere introdotti nel territorio svedese da privati per proprio uso personale senza pagamento di ulteriori accise

Bevande alcoliche

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabacchi lavorati

>SPAZIO PER TABELLA>"

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