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Document 31999R1655

Regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

OJ L 197, 29.7.1999, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 100 - 106
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 100 - 106
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 100 - 106
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 100 - 106
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 100 - 106
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 100 - 106
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 100 - 106
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 100 - 106
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 100 - 106
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 6 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 6 - 12

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1655/oj

31999R1655

Regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 29/07/1999 pag. 0001 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 1655/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

(1) considerando che, in base all'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 2236/95(5), risulta necessario introdurre una serie di modifiche al regolamento in questione;

(2) considerando che è necessario agevolare il finanziamento di alcuni progetti includendo tra le forme possibili di aiuto un contributo per la costituzione di capitale di rischio; che è auspicabile utilizzare le risorse finanziarie previste dal regolamento (CE) n. 2236/95 per rendere massima la partecipazione di capitali privati;

(3) considerando che una parte di capitale di rischio nel pacchetto finanziario relativo a un progetto può contribuire ad avviare il partenariato pubblico e privato nel settore dei progetti di reti transeuropee; che la disponibilità di capitale di rischio per le reti transeuropee, soprattutto durante le fasi preliminari, è limitata;

(4) considerando che è opportuno consentire, sino all'1 % dell'importo totale per il periodo 2000-2006, le partecipazioni al capitale di rischio per fondi di investimento che si prefiggono prioritariamente di fornire capitali di rischio ai progetti di reti transeuropee, al fine di sperimentare tale nuova forma di finanziamento; che tale limite potrà essere aumentato fino al 2 % a seguito di un riesame del funzionamento di tale strumento; che occorrerà inoltre esaminare l'eventuale futura estensione della stessa;

(5) considerando che è auspicabile, a fini di maggiore trasparenza e a riscontro delle attese per progetti o gruppi di progetti che sono caratterizzati da rilevante fabbisogno finanziario a lungo termine, che siano elaborati programmi pluriennali indicativi in settori o campi specifici; che è auspicabile che tali programmi indichino gli importi complessivi e annuali degli aiuti che possono essere assegnati per un determinato periodo ai progetti o gruppi di progetti in questione e che dovrebbero costituire un riferimento per le decisioni annuali di concedere il contributo finanziario entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annuali quando essi sono conformi ai pertinenti programmi indicativi pluriennali; che, tuttavia gli importi annuali indicati in tali programmi non comportano impegni di bilancio;

(6) considerando che deve essere possibile per i progetti o gruppi di progetti di beneficiare di decisioni successive di sostegno finanziario;

(7) considerando che nelle domande di contributo finanziario per un progetto occorre presentare una ripartizione dettagliata delle stime relative alle fonti di contributo da parte della Comunità e di autorità pubbliche nazionali, regionali e locali nonché alla portata dei contributi finanziari del settore privato;

(8) considerando che gli aiuti finanziari concessi devono essere soppressi, tranne in casi debitamente motivati, se le azioni relative non sono avviate entro una data determinata;

(9) considerando che è necessario includere le attività del Fondo europeo per gli investimenti tra gli strumenti finanziari della Comunità con i quali va coordinata l'azione in forza del regolamento (CE) n. 2236/95;

(10) considerando che la Commissione deve poter chiedere ai beneficiari di fornire una valutazione dei progetti che beneficiano del contributo in forza del regolamento (CE) n. 2236/95 o le necessarie informazioni atte a consentirle di procedere ad una valutazione diretta;

(11) considerando che la decisione 87/373/CEE(6) stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione dal Consiglio per l'attuazione di atti da esso adottati; che le procedure fissate nel presente regolamento devono tener conto di eventuali modifiche delle disposizioni esistenti definite in base ad accordi interistituzionali o alla decisione 87/373/CEE;

(12) considerando che, data l'importanza delle reti transeuropee, è opportuno includere nel regolamento (CE) n. 2236/95 una dotazione finanziaria ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995, di 4600 milioni di euro per l'attuazione di detto regolamento nel periodo 2000-2006;

(13) considerando che è opportuno che il Consiglio esamini se mantenere o modificare le misure previste dal regolamento (CE) n. 2236/95 alla luce della relazione globale presentata dalla Commissione prima della fine del 2006;

(14) considerando che durante il periodo di transizione dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 qualsiasi riferimento all'euro deve essere inteso come riferimento all'euro quale unità monetaria definita dal regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, sull'introduzione dell'euro(7);

(15) considerando che il regolamento (CE) n. 2236/95 deve essere modificato in conformità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2236/95 è modificato come segue:

1) l'articolo 2, paragrafo 2, è soppresso;

2) l'articolo 3 è soppresso;

3) l'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 4

Forme di contributo

1. Il contributo comunitario destinato ai progetti può assumere una o più delle seguenti forme:

a) cofinanziamento di studi relativi ai progetti, compresi studi preparatori, studi di fattibilità e studi di valutazione ed altre misure di sostegno tecnico per detti studi. La partecipazione della Comunità non può generalmente essere superiore al 50 % del costo totale di uno studio.

In casi eccezionali debitamente motivati, su iniziativa della Commissione e con l'accordo degli Stati membri interessati, la partecipazione comunitaria può superare il limite del 50 %;

b) agevolazioni in conto interessi su prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti o da altri organismi finanziari pubblici o privati; come regola generale la durata dell'agevolazione non supera i cinque anni;

c) contributo alle commissioni a garanzia di prestiti del Fondo europeo per gli investimenti o di altri istituti finanziari;

d) sovvenzioni dirette agli investimenti in casi debitamente giustificati;

e) partecipazione al capitale di rischio per i fondi di investimento o per altri organismi finanziari comparabili che si prefiggono prioritariamente di fornire capitali di rischio ai progetti di reti transeuropee e che comportano considerevoli investimenti del settore privato; tale partecipazione al capitale di rischio non supera l'1 % delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18. In conformità con le procedure di cui all'articolo 17, tale limite può essere aumentato fino al 2 % a partire dal 2003, alla luce di un riesame del funzionamento di tale strumento presentato dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Altre modalità di attuazione della partecipazione al capitale di rischio sono stabilite nell'allegato.

La partecipazione può essere attribuita direttamente al fondo o ad altro organismo finanziario comparabile, oppure a un adeguato strumento di coinvestimento amministrato dai responsabili della gestione del fondo;

f) se del caso, i contributi comunitari di cui alle lettere da a) ad e) sono cumulati per rendere massimo l'incentivo fornito dalle risorse di bilancio mobilitate, che devono essere utilizzate nel modo economicamente più vantaggioso.

2. Le forme di contributo comunitario previste alle lettere da a) ad e) sono utilizzate in modo selettivo al fine di tener conto delle caratteristiche dei vari tipi di rete interessati e di assicurare che gli interventi non comportino distorsioni di concorrenza tra le imprese del settore.

3. Gli stanziamenti previsti per progetti di infrastrutture di trasporto, per l'intero periodo di cui all'articolo 18, dovrebbero essere utilizzati in modo da attribuire almeno il 55 % ai progetti su rotaia - compresi i trasporti combinati - e non oltre il 25 % ai progetti su strada.

4. La Commissione promuove in modo mirato il ricorso alle fonti private di finanziamento per i progetti finanziati in forza del presente regolamento là dove sia possibile massimizzare l'effetto moltiplicatore degli strumenti finanziari comunitari nel quadro di partenariati tra pubblico e privato. In questo contesto occorre procedere a una valutazione caso per caso da parte della Commissione tenendo conto, eventualmente, di una possibile alternativa basata interamente su finanziamenti pubblici. Per ciascun progetto è richiesto il sostegno di tutti gli Stati membri interessati, in conformità del trattato.";

4) nell'articolo 5, paragrafo 3, è inserito il comma seguente: "Eccezionalmente, nel caso di progetti che riguardano i sistemi di posizionamento e di navigazione satellitari, come sancito all'articolo 17 della decisione n. 1692/96/CE(8), l'importo totale del contributo comunitario in forza del presente regolamento può arrivare al 20 % del costo totale dell'investimento, a decorrere dal 1o gennaio 2003, in seguito a revisione.";

5) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 5 bis

Programma indicativo pluriennale comunitario

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6 e al fine di migliorare l'efficacia dell'azione comunitaria, la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 17, può elaborare per settore un programma indicativo pluriennale (in appresso denominato 'programma') sulla base degli orientamenti di cui all'articolo 155 del trattato. Il programma si baserà sulla presentazione delle domande di contributo finanziario ai sensi dell'articolo 8 e tiene conto, tra l'altro, delle informazioni fornite dagli Stati membri, in particolare delle informazioni di cui all'articolo 9.

2. Il programma è composto esclusivamente di progetti di interesse comune e/o di gruppi coerenti di progetti di interesse comune preventivamente individuati nel quadro degli orientamenti di cui all'articolo 155, paragrafo 1, del trattato, in campi specifici caratterizzati da un rilevante fabbisogno finanziario per un lungo periodo.

3. Per ciascun progetto o gruppo di progetti di cui al paragrafo 2 il programma fisserà gli importi indicativi per la concessione del contributo finanziario in base alle decisioni annuali dell'autorità di bilancio. Ai fini dei programmi indicativi pluriennali non può essere utilizzato più del 75 % delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18.

4. Il programma serve da riferimento per le decisioni annuali che assegnano contributi comunitari ai progetti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annuali. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 17 in merito all'andamento dei programmi e di qualsiasi decisione da essa adottata riguardo all'assegnazione di contributi comunitari ai progetti. I documenti giustificativi che accompagnano il progetto preliminare di bilancio della Commissione includono una relazione sui progressi dell'attuazione di ciascun programma indicativo pluriennale, a norma del regolamento finanziario.

Il programma deve essere riesaminato almeno a metà periodo o alla luce del reale avanzamento dei progetti o dei gruppi di progetti e, se necessario, riveduto, secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Il programma fornisce altresì indicazioni su altre fonti di finanziamento per i progetti in questione, rappresentate in particolare da altri strumenti comunitari e dalla Banca europea per gli investimenti.

5. In caso di modifiche sostanziali nell'attuazione del/dei progetto/i o di gruppi di progetti, lo Stato membro interessato ne informa tempestivamente la Commissione.

Le modifiche degli importi complessivi indicativi stabiliti dal programma per il/i progetto/i o gruppi di progetti, rese eventualmente necessarie a seguito delle modifiche di cui al primo comma, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 17.";

6) all'articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente: "1 bis. Nell'attuare il presente regolamento, la Commissione assicura la conformità delle sue decisioni in materia di concessione di contributi comunitari con le priorità fissate negli orientamenti per i diversi settori, definite a norma dell'articolo 155, paragrafo 1, del trattato. Ciò include il rispetto di tutti i requisiti che possono essere fissati in tali orientamenti in termini di percentuali del contributo comunitario totale.";

7) l'articolo 8 è sostituito del testo seguente: "Articolo 8

Presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo sono presentate alla Commissione dallo Stato membro o da più Stati membri interessati oppure, con l'accordo dello Stato membro o di più Stati membri interessati, dalle imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati. La Commissione verifica l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati.";

8) l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ottavo trattino, è sostituito dal testo seguente: "- un piano finanziario che elenchi, in euro o nelle valute nazionali, tutte le voci del finanziamento, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Comunità, nelle varie forme di cui all'articolo 4, e alle autorità pubbliche locali, regionali o nazionali, nonché alle fonti private, e l'aiuto già concesso;";

9) l'articolo 9, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. I richiedenti forniscono alla Commissione ogni informazione complementare da essa richiesta quali i parametri, gli orientamenti e le ipotesi sui quali è fondata l'analisi costi/benefici.";

10) l'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 10

Concessione del contributo finanziario

A norma dell'articolo 274 del trattato la Commissione decide la concessione del contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, secondo la valutazione delle domande da essa effettuata in base ai criteri di selezione. Nel caso dei progetti individuati nel pertinente programma indicativo pluriennale stabilito a norma dell'articolo 5 bis la Commissione prende le decisioni annuali relative alla concessione del contributo nei limiti degli stanziamenti finanziari indicativi previsti dal programma in questione. Nel caso degli altri progetti sono adottate misure secondo la procedura di cui all'articolo 17. La Commissione notifica la sua decisione direttamente ai beneficiari e agli Stati membri.";

11) l'articolo 11, paragrafo 7, è sostituito dal testo seguente: "7. Secondo le modalità di cui all'articolo 17, la Commissione stabilisce un quadro per le procedure, il calendario e l'importo dei versamenti delle agevolazioni in conto interessi, delle sovvenzioni per commissioni di garanzia e del sostegno, sotto forma di partecipazione al capitale di rischio, per i fondi di investimento o per organismi finanziari comparabili che si prefiggono prioritariamente di fornire capitale di rischio per progetti di reti transeuropee.";

12) all'articolo 12:

a) la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla frase seguente: "1. Allo scopo di garantire che i progetti finanziati a norma del presente regolamento siano portati a buon fine, gli Stati membri e la Commissione, ciascuno nel rispettivo campo di competenza, adottano le misure necessarie per:";

b) il terzo trattino del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "- recuperare i fondi perduti a causa di irregolarità, compresi gli interessi di mora, secondo le norme adottate dalla Commissione. Se lo Stato membro e/o l'autorità pubblica responsabile dell'esecuzione non provano che l'irregolarità non è ad essi imputabile, lo Stato membro è responsabile in via sussidiaria delle restituzioni delle somme indebitamente versate.";

c) il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: "6. In caso di contributo comunitario concesso ad imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati, le misure di controllo sono attuate dalla Commissione che coopera con gli Stati membri, nella forma che risulti adeguata.";

d) il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente: "7. Gli organismi e le autorità responsabili, nonché imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese inerenti ad un progetto per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento ad esso relativo.";

13) all'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente: "2 bis. Tranne in casi debitamente motivati alla Commissione, quest'ultima revoca i contributi concessi a progetti che non vengono iniziati nei due anni successivi alla data di avvio prevista nella decisione di concessione del contributo.";

14) l'articolo 14 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 14

Coordinamento

La Commissione è responsabile del coordinamento e della coerenza tra i progetti e i programmi di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, intrapresi ai sensi del presente regolamento e i progetti varati con contributi del bilancio comunitario, della Banca europea per gli investimenti, del Fondo europeo per gli investimenti e di altri strumenti finanziari della Comunità.";

15) l'articolo 15 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 15

Valutazione ex ante, controllo sullo stato di avanzamento e valutazione ex post

1. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che la realizzazione dei progetti nell'ambito del presente regolamento sia sottoposta ad efficace controllo e valutazione. I progetti possono essere adattati in funzione dei risultati del controllo e della valutazione.

2. Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficiente, la Commissione e gli Stati membri interessati controllano sistematicamente l'andamento dei progetti, se del caso in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti od altri organismi appropriati.

3. Dopo aver ricevuto una domanda di contributo e prima di approvarla, la Commissione procede ad una valutazione ex ante del progetto per verificarne la conformità con le condizioni e i criteri di cui agli articoli 5 e 6. Se necessario, la Commissione invita la Banca europea per gli investimenti od altri organismi appropriati a partecipare a questa valutazione.

4. La Commissione e gli Stati membri valutano le modalità di realizzazione dei progetti e dei programmi e stimano il relativo impatto per accertare se gli obiettivi originari possano essere o siano stati conseguiti. Tale valutazione comprende tra l'altro l'impatto ambientale dei progetti secondo la normativa comunitaria in vigore. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può anche chiedere al beneficiario di fornire una valutazione specifica su progetti o gruppi di progetti che hanno beneficiato del sostegno in forza del presente regolamento o di trasmetterle le informazioni e fornirle l'assistenza necessaria per valutare tali progetti.

5. Il controllo dell'attuazione implica, se necessario, il ricorso ad indicatori fisici e finanziari. Questi indicatori sono consoni al carattere specifico dei progetti ed ai relativi obiettivi. Essi sono strutturati in modo che risultino:

- lo stato di avanzamento del progetto rispetto al piano e agli obiettivi operativi inizialmente stabiliti,

- l'evoluzione della gestione e gli eventuali problemi connessi.

6. Nell'istruzione delle domande individuali di contributo, la Commissione tiene conto dei risultati delle valutazioni ex ante ed ex post effettuate secondo le disposizioni del presente articolo.

7. Le modalità di valutazione e di controllo di cui ai paragrafi 4 e 5 sono precisate nelle decisioni recanti approvazione dei progetti e/o nelle disposizioni contrattuali relative al contributo finanziario.";

16) l'articolo 16, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. La Commissione sottopone, per esame, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione annuale sulle attività realizzate a titolo del presente regolamento. Tale relazione contiene una valutazione dei risultati conseguiti con l'intervento comunitario nei vari campi d'applicazione rispetto agli obiettivi iniziali, nonché un capitolo sulla sostanza e sull'attuazione dei programmi pluriennali in corso e soprattutto un resoconto delle revisioni di cui all'articolo 5 bis.";

17) l'articolo 18 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 18

Risorse di bilancio

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2000-2006 è di 4600 milioni di euro.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.";

18) l'articolo 19 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 19

Clausola di revisione

Entro la fine del 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'esperienza maturata con i meccanismi previsti dal presente regolamento per la concessione del contributo comunitario, in particolare con i meccanismi e le disposizioni di cui all'articolo 4. Il Parlamento europeo ed il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 156, primo comma del trattato, decidono se ed in quali condizioni le misure previste dal presente regolamento saranno mantenute o modificate dopo la fine del periodo di cui all'articolo 18.";

19) in tutto il testo il termine "ecu" è sostituito da "euro";

20) è aggiunto l'allegato che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1, punto 19), si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

(1) GU C 175 del 9.6.1998, pag. 7 e

GU C 27 del 2.2.1999, pag. 18.

(2) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 120.

(3) GU L 93 del 6.4.1999, pag. 29.

(4) Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 186), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 1998 (GU C 49 del 22.2.1999, pag. 4) e decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 7 giugno 1999.

(5) GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.

(6) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

(7) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(8) GU L 228 del 9.9.1996, pag 1.

ALLEGATO

"ALLEGATO

Modalità di attuazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

1. Condizioni relative al contributo comunitario al capitale di rischio

Le domande per il contributo comunitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento includono, ai fini delle decisioni per la concessione del contributo, le seguenti informazioni per il comitato di cui all'articolo 17 dello stesso:

- un promemoria informativo contenente le disposizioni principali della documentazione statutaria del fondo, tra cui la struttura giuridica e di gestione;

- gli orientamenti particolareggiati del fondo in materia di investimenti, comprese informazioni su progetti mirati;

- informazioni sulla partecipazione di investitori privati;

- informazioni sull'estensione geografica;

- informazioni sulla redditività finanziaria del fondo;

- informazioni sui mezzi di tutela dei diritti degli investitori qualora gli impegni assunti nei loro confronti non siano onorati dal fondo;

- informazioni sulle condizioni di uscita del fondo e modalità per la cessazione del fondo;

- diritti di rappresentanza nei comitati di investitori.

Prima della decisione di concessione del contributo, il fondo di investimento intermediario o altro istituto finanziario comparabile deve impegnarsi ad investire una somma non inferiore a due volte e mezzo il contributo comunitario in progetti preventivamente individuati quali progetti di interesse comune in conformità dell'articolo 155, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, del trattato.

Il contributo comunitario per i fondi di investimento o altri organismi finanziari comparabili, se concesso sotto forma di partecipazione al capitale di rischio, è concesso in linea di massima solo se è paragonabile, in termini di rischio, a quello di altri investitori nel fondo.

I fondi di investimento o gli organismi finanziari comparabili beneficiari del contributo devono applicare solidi principi finanziari.

2. Limiti di intervento e investimento massimo

I contributi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento non superano l'1 % dell'importo totale per il periodo di cui all'articolo 18. Tale limite può essere tuttavia aumentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

Il contributo comunitario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), non supera il 20 % del capitale totale di un fondo di investimento o di altro organismo finanziario comparabile.

3. Amministrazione del contributo comunitario

L'amministrazione del contributo comunitario sarà assicurata dal Fondo europeo per gli investimenti. Le modalità e le condizioni dettagliate di attuazione dell'intervento comunitario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, compresi sorveglianza e controllo, sono elaborate in cooperazione tra la Commissione e il FEI, tenendo conto delle disposizioni del presente allegato.

4. Altre disposizioni

Le disposizioni in materia di valutazione ex ante, controllo e valutazione ex post specificate nel regolamento si applicano a pieno titolo all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), comprese le disposizioni sulle condizioni per l'intervento comunitario, il controllo finanziario e la riduzione, la sospensione e la soppressione del contributo. Ciò viene realizzato, tra l'altro, attraverso opportune disposizioni dell'accordo di cooperazione tra la Commissione e il FEI nonché attraverso opportune intese con i fondi di investimento o altri organismi finanziari comparabili che garantiscano i necessari controlli a livello di specifici progetti di interesse comune. Saranno previste le opportune modalità per consentire alla Corte dei conti di svolgere la sua funzione, in particolare al fine di verificare la regolarità dei pagamenti eseguiti.

I pagamenti in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, sono effettuati secondo l'articolo 11, paragrafo 7, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Dopo la fine del periodo di investimento o se del caso anche prima, qualsiasi saldo risultante dalla remunerazione del capitale investito o dalla distribuzione di profitti e utili e qualsiasi altra distribuzione dovuta agli investitori viene versato al bilancio delle Comunità.

Tutte le decisioni in merito all'attuazione delle partecipazioni al capitale di rischio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, sono prese dal comitato di cui all'articolo 17.

La Commissione riferisce regolarmente al comitato di cui all'articolo 17 del regolamento in merito all'attuazione della partecipazione al capitale di rischio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

Prima della fine del 2006 la Commissione, nel quadro dell'articolo 15 del regolamento, fornisce una valutazione delle azioni attuate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), soprattutto per quanto riguarda la sua utilizzazione, gli effetti sull'attuazione dei progetti relativi a reti transeuropee beneficiari di un contributo e la partecipazione degli investitori privati nei progetti finanziati."

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