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Document 31993R1858

Regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione, del 9 luglio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane

OJ L 170, 13.7.1993, p. 5–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 050 P. 254 - 258
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 050 P. 254 - 258
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 47 - 51
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 47 - 51

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1858/oj

31993R1858

Regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione, del 9 luglio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 13/07/1993 pag. 0005 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0254
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0254


REGOLAMENTO (CEE) N. 1858/93 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 1993 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l'articolo 12, paragrafi 4 e 8, l'articolo 14 e l'articolo 30,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che, per assicurare il mantenimento della produzione comunitaria e per non svantaggiare i produttori rispetto alla loro situazione attuale, il regolamento (CEE) n. 404/93 ha istituito un aiuto compensativo, al fine di ovviare ad eventuali perdite di reddito causate dall'applicazione del nuovo sistema;

considerando che possono dar diritto all'aiuto compensativo soltanto banane conformi alle norme di qualità comunitarie; che tuttavia, in attesa che tali norme entrino in vigore, è opportuno disporre che le banane in questione vengano classificate, condizionate e prelevate dai capannoni di condizionamento ai fini della vendita;

considerando che, per determinare il « reddito forfettario di riferimento », va tenuto conto dei dati relativi al 1991; che detto reddito dev'essere calcolato per la fase « uscita dal capannone di condizionamento » e deve corrispondere alla media dei prezzi in fase « franco primo porto di sbarco nel resto della Comunità » delle banane prodotte nelle regioni comunitarie più rappresentative, diminuita dei costi medi di trasporto e di assoggettamento al regime fob;

considerando che il « reddito medio alla produzione » dev'essere calcolato, per ogni anno, nella stessa fase « uscita dal capannone di condizionamento » in base ai dati che devono essere trasmessi dagli Stati membri;

considerando che occorre stabilire il meccanismo di riduzione, per regione e per produttore, dei quantitativi di banane commercializzati per i quali è concesso l'aiuto, meccanismo da applicare nel caso in cui i volumi indicati nelle domande di aiuto superassero quelli fissati a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93; che tale meccanismo deve rendere possibile una compensazione tra le diverse regioni di produzione, nei limiti del volume globale deciso dal regolamento (CEE) n. 404/93, e deve applicarsi proporzionalmente ai quatitativi commercializzati, prendendo in considerazione non solo le regioni produttrici ma anche i singoli produttori;

considerando che si devono stabilire le modalità di presentazione delle domande e di versamento dell'aiuto compensativo; che, poiché l'aiuto compensativo per un determinato anno può essere calcolato e versato soltanto all'inizio dell'anno successivo, è necessario concedere anticipi, in modo da assicurare uno smercio normale dei prodotti comunitari e da rispettare l'obiettivo perseguito dal provvedimento; che questi anticipi possono tuttavia essere ottenuti soltanto previo deposito di una cauzione, per il caso in cui l'importo definitivo dell'aiuto sia inferiore al totale degli anticipi versati;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 404/93, l'aiuto compensativo è concesso ai produttori membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 dello stesso regolamento; che, in attesa della costituzione e del riconoscimento di tali organizzazioni, è d'uopo autorizzare anche i singoli produttori a presentare domanda di aiuto;

considerando che lo scopo economico è raggiunto all'atto della commercializzazione delle banane; che, tuttavia, in conseguenza della disciplina dell'organizzazione del mercato, per convertire in moneta nazionale l'aiuto e gli anticipi occorre applicare il tasso di conversione agricolo in vigore all'inizio di ciascuno dei bimestri di commercializzazione;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 è concesso per la commercializzazione di banane fresche del codice NC ex 0803 - escluse le banane da cuocere - rispondenti alle norme comuni di qualità adottate in virtù del titolo I dello stesso regolamento.

In attesa che queste norme comuni di qualità entrino in vigore, l'aiuto viene versato per prodotti destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, classificati, condizionati e prelevati dal capannone di condizionamento ai fini della vendita.

Articolo 2

1. Il « reddito forfettario di riferimento » di cui all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 404/93 viene determinato in base ai dati registrati nel 1991. Esso è calcolato per la fase « uscita dal capannone di condizionamento ».

2. Il reditto forfettario di riferimento è fissato a 49,1 ECU/100 kg (peso netto) di banane verdi in fase « uscita dal capannone di condizionamento ».

Articolo 3

1. Il « reddito medio alla produzione » per le banane della Comunità, di cui all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 404/93, è calcolato per la fase « uscita dal capannone di condizionamento ».

2. Per ogni anno, il reddito medio alla produzione viene determinato sulla base della media dei prezzi in fase « reso primo porto di sbarco nel resto della Comunità » delle banane prodotte nelle regioni produttrici comunitarie più rappresentative, previa detrazione dei costi medi di trasporto e di consegna fob.

Articolo 4

1. Per l'ottenimento di anticipi, può essere presentata domanda secondo il calendario indicato all'articolo 7, paragrafo 2.

2. L'importo di ogni anticipo viene calcolato moltiplicando il volume dei quantitativi commercializzati durante il periodo considerato per il 70 % dell'importo unitario dell'aiuto versato per l'anno precedente.

3. Il pagamento dell'anticipo è subordinato al depositio di una cauzione all'atto della presentazione della domanda. L'ammontare della cauzione è fissato al 50 % dell'importo dell'anticipo.

4. La cauzione viene incamerata, proporzionalmente alla parte indebitamente versata dell'aiuto, qualora:

- l'importo definitivo dell'aiuto risulti inferiore al totale degli importi anticipati e/o

- i quantitativi di banane commercializzati per i quali sono stati richiesti anticipi superino, complessivamente, il volume massimo di produzione indicato all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 404/93.

5. La cauzione viene svincolata non appena l'importo definitivo dell'aiuto sia stato pagato dalle autorità competenti.

Articolo 5

Le domande di aiuto compensativo e le domande di anticipi sono presentate tramite le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 404/93. Esse vertono sui quantitativi comercializzati da ciascun produttore attraverso l'organizzazione di produttori di cui fa parte.

Tuttavia, per i quantitativi commercializzati sino alla fine del 1994, le domande possono essere presentate direttamente dai singoli produttori.

Articolo 6

1. Per i quantitativi commercializzati durante il secondo semestre del 1993, l'importo degli anticipi non può essere superiore a 13,4 ECU/100 kg.

2. La cauzione da costituire all'atto della presentazione della domanda di anticipo per il secondo semestre 1993 ammonta a 6,7 ECU/100 kg.

3. La quantità massima di banane comunitarie commercializzate che può dar diritto all'aiuto compensativo per il secondo semestre 1993 è fissata a 427 000 t in peso netto ed è ripartita come segue per regione produttrice della Comunità:

- 210 000 t per le isole Canarie,

- 75 000 t per la Guadalupa,

- 109 500 t per la Martinica,

- 25 000 t per Madera, le Azzorre e l'Algarve,

- 7 500 t per Creta e la Laconia.

Articolo 7

1. Le domande di aiuto compensativo e le domande di anticipi sono presentate ai servizi competenti designati dagli Stati membri in cui sono raccolti i prodotti.

2. Le domande sono presentate:

a) per quanto riguarda gli anticipi, nei primi dieci giorni dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre e novembre per le banane effettivamente commercializzate nei due mesi che precedono il mese in cui è stata presentata la domanda.

Per il secondo semestre 1993, può essere presentata anteriormente al 15 luglio 1993 una domanda di anticipo speciale. Tale domanda è accompagnata dal deposito di una cauzione peri al 50 % dell'anticipo speciale. L'importo di quest'ultimo viene fissato in base ai quantitativi di cui è stata comprovata l'effettiva commercializzazione nel mese di luglio 1992. L'importo è versato entro la fine del luglio 1993. Il conguaglio viene effettuato nel quadro del pagamento dell'anticipo sull'aiuto per la commercializzazione delle banane nel periodo luglio-agosto 1993;

b) per quanto riguarda il versamento del saldo, nei primi dieci giorni di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'aiuto. Il saldo comprende:

- l'aiuto per le banane commercializzate nel periodo da novembre a dicembre;

- gli eventuali aggiustamenti degli anticipi versati per le banane commercializzate nei periodi di cui alla lettera a), in funzione dell'importo definitivo dell'aiuto.

3. Le domande contengono almeno le indicazioni seguenti:

- nome, cognome e indirizzo dei singoli produttori,

- nome e indirizzo dell'organizzazione di produttori che presenta la domanda,

- quantità di banane prodotta e commercializzata durante il periodo di cui trattasi. La domanda di pagamento del saldo verte sul quantitativo totale commercializzato durante l'anno di cui trattasi.

4. Le domande sono accompagnate:

- dai certificati di conformità,

- dalle fatture di vendita,

- dai documenti di trasporto per le banane commercializzate fuori della regione di produzione, oppure

- da tutti gli altri documenti utili comprovanti la commercializzazione.

5. Alla domanda di saldo non occorre allegare i documenti giustificativi trasmessi per le domande di anticipo.

Articolo 8

Al termine di ogni periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i quantitativi effettivamente commercializzati per i quali è stata inoltrata domanda di pagamento.

Per quanto riguarda il secondo semestre 1993, al momento della presentazione della domanda di anticipo per il periodo luglio-agosto essi comunicano i quantitativi di banane commercializzati nel 1992 per i quali è stato calcolato l'importo dell'anticipo speciale versato in luglio.

Articolo 9

1. In caso di superamento dei quantitativi fissati per regione all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 404/93, l'aiuto è concesso per tutti i quantitativi richiesti, limitatamente ad un volume globale di 854 000 t nette e, per il secondo semestre 1993, limitatamente a 427 000 t.

2. Se il totale dei quantitativi effettivamente commercializzati oltrepassa il limite di 854 000 t e rispettivamente di 427 000 t per il secondo semestre 1993, i quantitativi commercializzati che danno diritto all'aiuto vengono ridotti proporzionalmente al superamento del quantitativo fissato per ogni regione produttrice.

La Commissione fissa le percentuali di riduzione da applicare per ogni regione e le comunica agli Stati membri.

In caso di applicazione del secondo comma, le autorità nazionali competenti applicano la percentuale uniforme di riduzione ai quantitativi oggetto delle singole domande di aiuto.

Articolo 10

Dopo aver verificato le domande di aiuto e i documenti giustificativi, le autorità nazionali competenti versano, entro due mesi dal mese di presentazione della domanda, l'importo dell'anticipo ovvero, l'importo dell'aiuto definitivo.

Articolo 11

Per la conversione degli anticipi e dell'aiuto in moneta nazionale si applica il tasso di conversione agricolo vigente il primo giorno di ciascuno dei periodi di commercializzazione definiti all'articolo 7, paragrafo 2. Per le banane commercializzate nel periodo dal 1o novembre al 31 dicembre si applica il tasso di conversione agricolo vigente il primo novembre.

Per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'anticipo speciale si applica il tasso di conversione agricolo vigente il 1o luglio 1993.

Articolo 12

1. Qualora l'aiuto sia stato pagato indebitamente per banane che non sono state commercializzate in conformità all'articolo 1, i servizi competenti procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse calcolato sul periodo compreso tra la data di versamento dell'aiuto e la data del recupero effettivo. Il tasso d'interesse applicato è quello previsto dalla legislazione nazionale per analoghe operazioni di recupero. Esso non può essere inferiore al tasso di riferimento riportato in allegato, applicato dallo Stato membro il giorno del pagamento, maggiorato di un punto. Gli Stati membri possono rinunciare alla riscossione degli interessi se il loro importo sia pari o inferiore a 20 ECU.

2. L'aiuto recuperato e, se del caso, i relativi interessi vengono versati agli organismi o servizi pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.

Articolo 13

Gli Stati membri produttori trasmettono ogni mese alla Commissione le informazioni seguenti:

- i quantitativi commercializzati il mese precedente, distinguendo quelli immessi sui mercati regionali da quelli spediti verso il resto della Comunità, nonché le previsioni per il mese in corso,

- la tendenza della produzione per la campagna in corso,

- l'andamento dei quantitativi disponibili nelle camere di maturazione.

Ogni settimana, i summenzionati Stati membri comunicano alla Commissione l'andamento dei prezzi sia delle banane comunitarie nelle diverse fasi del circuito di produzione e di commercializzazione, fino al commercio all'ingrosso e al minuto, sia delle banane originarie dei paesi terzi, dalla fase cif fino al commercio al minuto.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

1. Belgio:

Bruxelles interbank borrowing offered rate a tre mesi

2. Danimarca:

Tasso di emissione di certificati del Tesoro a dodici mesi

3. Germania:

Frankfurt interbank borrowing offered rate a tre mesi

4. Grecia:

Tasso di emissione di certificati del Tesoro a tre mesi

5. Francia:

Paris interbank borrowing offered rate a tre mesi

6. Spagna:

Madrid interbank borrowing offered rate a tre mesi

7. Irlanda:

Dublino interbank borrowing offered rate a tre mesi

8. Italia:

Tasso di emissione di certificati del Tesoro a tre mesi

9. Lussemburgo:

Tasso interbancario a tre mesi

10. Paesi Bassi:

Amsterdam interbank borrowing offered rate a tre mesi

11. Portogallo:

Lisboa interbank borrowing offered rate a tre mesi

12. Regno Unito:

London interbank borrowing offered rate a tre mesi

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