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Partenariato europeo con la Serbia, compreso il Kosovo

Strumento del processo di stabilizzazione e di associazione, il partenariato europeo con la Serbia, compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, intende fornire alle autorità un ulteriore sostegno ad hoc per realizzare le aspirazioni europee dei paesi dei Balcani occidentali. Esso si prefigge di individuare i settori prioritari in cui occorrono riforme e iniziative, invitando in particolare ad un allineamento della normativa nazionale con quella comunitaria. Esso rappresenta altresì un quadro di riferimento per l’assistenza finanziaria a carico dei fondi comunitari.

ATTO

Decisione 2008/213/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia e Montenegro incluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 e che abroga la decisione 2006/56/CE.

SINTESI

Il partenariato europeo con la Serbia, compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [EN] del 10 giugno 1999, è il principale strumento inteso ad aiutare le autorità locali a realizzare le aspirazioni europee. Tale prospettiva è stata confermata al vertice di Zagabria [EN] nel 2000 e ribadita al vertice di Salonicco [EN] del 2003.

Il partenariato europeo, strumento del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), è stato istituito conformemente all’agenda di Salonicco (2003) [EN] per i paesi dei Balcani occidentali. Quest’ultima ha integrato al processo il nuovo strumento, sul modello dei partenariati di adesione con i paesi candidati, per offrire un ulteriore sostegno alle aspirazioni europee dei suddetti paesi. La base giuridica dei partenariati a favore dei paesi dei Balcani occidentali è il regolamento (CE) n. 533/2004.

OBIETTIVO

Il partenariato europeo mira ad integrare in un quadro di riferimento generale:

  • i settori d’intervento prioritari nei quali è indispensabile attuare riforme e iniziative. Essi vengono individuati in funzione delle esigenze del paese, procedendo altresì all’adozione dell’opportuna normativa e alla sua attuazione;
  • orientamenti per l’assistenza finanziaria ai fini della realizzazione degli interventi nei settori prioritari;
  • i principi e le condizioni che disciplinano l’attuazione del partenariato.

Il Consiglio dell’Unione europea adotta il partenariato europeo e le successive modifiche a maggioranza qualificata, sulla base di una proposta della Commissione.

L’attuale partenariato aggiorna quello precedente, adottato nel 2006. I partenariati sono infatti strumenti flessibili, atti ad evolvere in funzione dei progressi compiuti dai paesi destinatari. Essi sottolineano l’impegno ancora necessario in altri settori come indicato nelle valutazioni della Commissione.

Per conseguire le finalità indicate nel partenariato europeo, la Serbia deve adottare un piano d’azione indicando le modalità e i tempi di attuazione dei suoi obiettivi prioritari. Quanto al Kosovo, un piano distinto viene elaborato congiuntamente dalle autorità competenti.

L’attuazione del partenariato viene sorvegliata nell’ambito del PSA e dei suoi strumenti, segnatamente attraverso la relazione annuale della Commissione sullo stato di avanzamento.

PRIORITÀ

Gli obiettivi prioritari stabiliti dal partenariato europeo sono realistici e realizzabili. A tal fine, viene operata una distinzione tra priorità a breve termine, che dovrebbero essere realizzate in uno o due anni, e priorità a medio termine, che dovrebbero essere realizzate in tre o quattro anni.

Tali priorità si fondano essenzialmente sulla capacità della Serbia di rispettare:

  • i criteri di Copenaghen [EN] definiti nel 1993;
  • le condizioni stabilite per la realizzazione del PSA (conclusioni del Consiglio del 27 aprile 1997 e dei giorni 21 e 22 giugno 1999);
  • la dichiarazione di Zagabria del 2000;
  • l’agenda di Salonicco del 2003.

Per quanto riguarda la Serbia, le priorità a breve e medio termine rispettano la seguente classificazione:

  • priorità fondamentali; si tratta di priorità a breve termine, che riguardano il rispetto degli obblighi dell’accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) e dell’accordo interinale, la piena collaborazione col tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (TPII), una cooperazione costruttiva sulle questioni attinenti al Kosovo, l’attuazione di disposizioni costituzionali conformemente alle norme europee, le istituzioni e le amministrazioni pubbliche (riforma del pubblico impiego, strutture d’integrazione europea, coordinamento delle politiche), la riforma del sistema giudiziario, la lotta contro la corruzione, nonché il completamento del processo di privatizzazione;
  • criteri politici; tali criteri riguardano la democrazia e lo Stato di diritto (costituzione, parlamento, pubblica amministrazione, controllo civile delle forze di sicurezza, sistema giudiziario, lotta contro la corruzione, diritti dell’uomo e delle minoranze, diritti civili e politici, diritti sociali, economici e culturali, diritti e tutela delle minoranze), le questioni regionali e gli obblighi internazionali (rispetto degli accordi di Dayton, potenziamento della cooperazione regionale e della riconciliazione e consolidamento delle relazioni di buon vicinato, conclusione di accordi con i paesi limitrofi per rafforzare la cooperazione transfrontaliera, risoluzione delle questioni frontaliere, ritorno e integrazione dei rifugiati, nonché attuazione della dichiarazione di Sarajevo);
  • criteri economici; riguardano l’applicazione di una politica fiscale stabile e sostenibile, la riforma della gestione delle finanze pubbliche, una politica monetaria stabile, il miglioramento delle procedure fallimentari, la liberalizzazione dei prezzi amministrati residui, il rafforzamento della supervisione finanziaria, la riforma dei sistemi pensionistico e di assicurazione sanitaria, la ristrutturazione e la privatizzazione del settore assicurativo, la regolarizzazione dell’economia sommersa, la promozione di un mercato immobiliare e fondiario stabile e funzionante, la promozione dell’occupazione (formazione, riduzione delle rigidità strutturali e miglioramento del sistema scolastico e del contesto imprenditoriale), la privatizzazione e il rafforzamento della politica di concorrenza;
  • norme europee; concernono determinati aspetti dell’acquis comunitario, ossia il mercato interno, le politiche settoriali comunitarie, nonché lo spazio di giustizia, libertà e sicurezza. In tali settori, la Serbia deve impegnarsi a fondo per armonizzare la propria normativa con l’acquis comunitario e garantirne l’attuazione.

Quanto al Kosovo, le priorità a breve e medio termine si fondano sulle norme definite dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [FR] per garantire un paese sicuro, democratico e multietnico. Esse rispettano la seguente classificazione:

  • priorità fondamentali a breve termine, che riguardano il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani, la tutela delle minoranze e il rispetto della libertà di religione; la garanzia della governance democratica e della prestazione di servizi pubblici; la creazione di un’amministrazione pubblica responsabile e trasparente; il proseguimento della riforma dell’autogoverno locale e il potenziamento della capacità amministrativa. Esse intendono instaurare un clima propizio alla riconciliazione, alla tolleranza interetnica e a una società multietnica sostenibile che favorisca il ritorno degli sfollati. Tali priorità riguardano anche la collaborazione sulle questioni relative alla Serbia, con il TPII e con i gruppi di pianificazione incaricati di predisporre la missione internazionale/UE. Bisogna continuare a lottare contro la corruzione, la criminalità organizzata e la criminalità finanziaria. Occorre infine creare una società esente da qualsiasi discriminazione, che integri i gruppi svantaggiati, e rafforzare i diritti di proprietà intellettuale, il quadro giuridico e l’accesso alla giustizia;
  • criteri politici; riguardano la democrazia e lo Stato di diritto (istituzioni provvisorie di autogoverno, lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e la corruzione, parlamento/elezioni, pubblica amministrazione, sistema giudiziario, diritti dell’uomo, diritti e tutela delle minoranze, diritti culturali), nonché le questioni regionali e gli obblighi internazionali (potenziamento della cooperazione regionale e consolidamento delle relazioni di buon vicinato, attuazione dell’accordo centroeuropeo di libero scambio – CEFTA e partecipazione a tutte le iniziative regionali pertinenti);
  • criteri economici; riguardano il mantenimento di politiche fiscali sane; la sostenibilità a lungo termine delle politiche sociali volte a contrastare la povertà e l’esclusione sociale; l’aumento dei tassi di riscossione delle bollette relative ai servizi pubblici; il miglioramento della governance, nonché della qualità e della quantità dell’istruzione; la privatizzazione e la ristrutturazione; l’efficienza finanziaria delle imprese pubbliche; la creazione di un mercato ufficiale del lavoro; il rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale e dello Stato di diritto e il miglioramento dell’accesso alla giustizia; la realizzazione di politiche attive del mercato del lavoro e l’aumento della capacità di esportazione;
  • norme europee; concernono determinati aspetti dell’acquis comunitario, ossia il mercato interno e le politiche settoriali comunitarie, nonché lo spazio di giustizia, libertà e sicurezza. In questi settori, il Kosovo deve impegnarsi a fondo per armonizzare la propria normativa con l’acquis comunitario e garantirne l’attuazione. Inoltre, esso deve sviluppare e potenziare le proprie capacità amministrative per garantire la coerenza tra le sue politiche e legislazioni e i requisiti dell’UE, e attuare tali norme.

Le priorità individuate dal presente partenariato costituiscono altresì la base delle valutazioni della Commissione.

QUADRO FINANZIARIO

La Serbia, compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, beneficia dello strumento di assistenza preadesione (IPA) per il periodo 2007-2013. Il partenariato europeo rappresenta un documento di riferimento per determinare i diversi settori destinatari dei fondi (in funzione delle priorità), ma i documenti di programmazione costituiscono il quadro giuridico dell’assistenza finanziaria.

Conformemente al quadro finanziario indicativo pluriennale (QFIP) per il periodo 2009-2011 (compresi il 2007 e il 2008), l’importo dell’assistenza stanziata ammonta rispettivamente a 976,8 milioni di euro per la Serbia e a 395,1 milioni di euro per il Kosovo. L’IPA sostituisce così il programma CARDS (2000-2006), nell’ambito del quale l’assistenza finanziaria a favore della Serbia e del Kosovo, compreso il Montenegro, è ammontata a 2 559,8 milioni di euro.

L’assistenza comunitaria è subordinata al rispetto, da parte dei paesi beneficiari, degli elementi essenziali che disciplinano le loro relazioni con l’UE, segnatamente l’effettiva attuazione delle riforme. Conformemente al partenariato europeo, è indispensabile rispettare i criteri di Copenaghen, le priorità definite dal partenariato e le condizioni stabilite nelle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997. In caso contrario, il Consiglio può sospendere l’assistenza finanziaria.

Inoltre, nel 2006 il Kosovo ha ricevuto un’assistenza finanziaria eccezionale in forma di aiuto non rimborsabile volta a sostenere il potenziamento delle sue finanze pubbliche e della sua situazione economica e di bilancio, dato che attualmente il paese non può aderire alle Istituzioni finanziarie internazionali (IFI), né beneficiare di aiuti sotto forma di prestiti. Tale assistenza finanziaria, inizialmente prevista per un periodo di due anni e che non è ancora stata erogata, mira inoltre ad aiutare il Kosovo a sviluppare una politica fiscale sostenibile.

Inoltre, la Serbia e il Kosovo beneficiano dei finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) [EN], essenzialmente nel quadro del mandato di prestito esterno riguardante i paesi limitrofi dell’Europa sudorientale. I finanziamenti concessi dalla BEI consistono in aiuti non rimborsabili e prestiti. Pur avendo firmato un accordo quadro con la BEI nel 2005, finora il Kosovo non ha ancora ricevuto finanziamenti da tale istituzione.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2008/213/CE

21.3.2008

-

GU L 80 del 19.3.2008

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 5 marzo 2008 intitolata “Rafforzare la prospettiva europea dei Balcani occidentali” [COM(2008) 127 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Comunicazione della Commissione del 27 gennaio 2006 intitolata “I Balcani occidentali sulla strada verso l’UE: consolidare la stabilità e rafforzare la prosperità” [COM(2006) 27 – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

ASSISTENZA FINANZIARIA

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) [Gazzetta ufficiale L 210 del 31.7.2006].

Quadro finanziario indicativo pluriennale per il periodo:

  • 2008-2010 [COM(2006) 672 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale];
  • 2009-2011 [COM(2007) 689 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Documenti di programmazione indicativa pluriennale 2007–2009 per la Serbia [EN] e per il Kosovo [EN].

Decisione 2006/880/CE del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativa alla concessione di un’assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo [Gazzetta ufficiale L 339 del 6.12.2006].

VALUTAZIONE

Serbia

Relazione della Commissione, del 6 novembre 2007 [COM(2007) 663 def. – SEC(2007) 1435 – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale];Relazione della Commissione, dell’8 novembre 2006 – Serbia [COM(2006) 649 def. – SEC(2006) 1389 – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite Relazione della Commissione, del 6 novembre 2007 [COM(2007) 663 def. – SEC(2007) 1433 – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale];

Relazione della Commissione, dell’8 novembre 2006 – Kosovo (quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite) [COM(2006) 649 def. – SEC(2006) 1386 – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

See also

Le relazioni degli anni precedenti sono disponibili sul sito della direzione generale allargamento della Commissione europea.

Ultima modifica: 21.05.2008

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