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Cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento stabilisce delle procedure che consentono alle autorità degli Stati membri dell’Unione europea (Unione) di collaborare e condividere informazioni sul tema dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di lottare contro la frode all’IVA. Pertanto garantisce:

  • l’accertamento e l’applicazione corretti dell’IVA;
  • l’individuazione e la prevenzione della frode in materia di IVA;
  • la protezione del gettito IVA.

PUNTI CHIAVE

Uffici centrali di collegamento

Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale di collegamento quale punto di contatto per gli altri Stati membri e la Commissione europea. L’ufficio deve mantenere un elenco di funzionari e di servizi di collegamento in grado di condividere informazioni con le loro controparti in altri Stati membri. Quando un funzionario competente o un servizio di collegamento riceve una richiesta o la risposta a una richiesta di informazioni, è tenuto ad informare l’ufficio centrale di collegamento.

Condivisione delle informazioni

I paesi possono richiedere informazioni a un altro Stato membro utilizzando un formulario tipo che consente loro di valutare correttamente una transazione transfrontaliera. Le autorità interpellate sono tenute a rispondere alle autorità richiedenti entro tre mesi dalla ricezione della richiesta o entro un mese, se sono già in possesso delle informazione di cui trattasi.

Talune informazioni sono condivise automaticamente nei casi in cui:

  • le informazioni fornite dallo Stato membro di origine sono fondamentali per il sistema di controllo dello Stato membro di destinazione in cui la tassazione avrà luogo;
  • vi è motivo di credere che vi sia stata o vi sarà una violazione della legislazione sull’IVA nello Stato membro di destinazione;
  • esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri possono inoltre condividere informazioni spontaneamente e chiedere un feedback ai paesi con i quali tali informazioni sono condivise.

Gli Stati membri possono rifiutare di fornire informazioni nei casi in cui:

  • le richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall’autorità richiedente impongono un onere amministrativo eccessivo;
  • l’autorità richiedente non ha esaurito le fonti di informazione consuete;
  • ciò comporterebbe la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale o è contrario all’ordine pubblico.

Archiviazione delle informazioni

Ciascuno Stato membro deve archiviare per almeno cinque anni le seguenti informazioni aggiornate:

  • le informazioni fornite negli elenchi riepilogativi (elenchi di persone a cui hanno fornito beni) presentati dai soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA;
  • i dati relativi alle persone a cui lo Stato membro ha attribuito un numero di identificazione IVA;
  • i dati relativi ai numeri di identificazione IVA attribuiti che hanno perso validità;
  • le informazioni sui soggetti passivi non stabiliti.

Le informazioni sono quindi condivise con tutti gli Stati membri mediante un sistema elettronico, il Sistema elettronico di scambio di dati sull’IVA (VIES).

Il regolamento (UE) 2020/283 introduce una modifica che impone alla Commissione di sviluppare, mantenere, ospitare e gestire sul piano tecnico un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) per indagare su sospette frodi a danno dell’IVA o per individuare le frodi in materia di IVA. Il CESOP archivia le informazioni sui pagamenti raccolte dagli Stati membri, le aggrega in relazione a singoli beneficiari, oltre a effettuare controlli incrociati con le altre informazioni scambiate ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010. I dati contenuti nel CESOP saranno messi a disposizione solo degli esperti antifrode degli Stati membri. Ciò si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

La direttiva (UE) 2020/285 introduce norme semplificate per ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per creare un ambiente fiscale più vantaggioso per favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri. Le piccole imprese potranno beneficiare di norme semplificate di conformità in materia d’IVA se il loro volume d’affari annuo rimarrà al di sotto di una soglia fissata dallo Stato membro interessato, che non può essere superiore a 85 000 EUR. A determinate condizioni, anche le piccole imprese di altri Stati membri che non superano tale soglia potranno beneficiare del regime semplificato, se il loro volume d’affari annuo totale in tutta l’Unione non supererà 100 000 EUR. Le nuove norme avranno effetto dal 1o gennaio 2025.

Rimborsi dell’IVA

Gli Stati membri trasmettono le richieste di rimborso dell’IVA ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri paesi dell’Unione alle autorità degli Stati membri interessati. Ciò avviene per via elettronica entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Le autorità degli Stati membri di rimborso devono informare le autorità degli altri Stati membri se:

  • necessitano di ulteriori informazioni elettroniche codificate sulla natura e i servizi dei richiedenti; o se
  • devono ricevere dai richiedenti una descrizione delle loro attività commerciali in base a codici armonizzati.

Paesi terzi

Se gli accordi in materia di assistenza presi con il paese terzo interessato lo consentono, l’autorità competente di uno Stato membro può inoltrare le informazioni ricevute da questo paese agli Stati membri che ne fanno richiesta o a qualsiasi altro Stato membro che può avere interesse a dette informazioni. Le autorità degli Stati membri possono trasmettere informazioni a paesi terzi se:

  • lo Stato membro da cui provengono le informazioni acconsente;
  • il paese terzo interessato ha acconsentito a cooperare per la raccolta di elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni ritenute in violazione alla legislazione sull’IVA.

Lotta contro la frode all’IVA

Il regolamento stabilisce l’istituzione di Eurofisc, una rete di esperti anti-frode che permette agli Stati membri di effettuare l’analisi congiunta dei dati sull’IVA e scambiarsi segnalazioni preventive su soggetti sospettati di essere coinvolti in frodi in materia di IVA. Eurofisc coordina inoltre le eventuali azioni di follow-up avviate dalle autorità fiscali in risposta alle sue segnalazioni relative alle frodi. Se necessario, Eurofisc può anche cooperare con l’OLAF ed Europol.

Commercio elettronico

Nell’ambito di un pacchetto di misure volte a modernizzare il sistema IVA dell’Unione e adattarlo al commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori, il regolamento (UE) n. 2017/2454 modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 introducendo norme per incrementare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. Tale regolamento di modifica del 2017 garantisce che la prestazione di servizi e la vendita a distanza di merci ai sensi della direttiva (UE) n. 2017/2455 (che modifica le direttive n. 2006/112/CE — si veda la sintesi e n. 2009/132/CE — si veda la sintesi) siano regolamentate. Si applica a decorrere da gennaio 2021.

Tra le altre cose, il regolamento stabilisce che:

  • il numero identificativo con il quale l’IVA è versata sia comunicato preventivamente per consentire alle autorità doganali di verificarne la validità all’atto dell’importazione dei beni;
  • le richieste di documentazione e le indagini amministrative effettuate dagli Stati membri nei confronti di soggetti passivi saranno coordinate dal paese di identificazione*.

All’inizio del 2020, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/21 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194, che stabilisce i dettagli sul funzionamento dello sportello unico per l’IVA per la vendita di beni online.

Entrambi i regolamenti di esecuzione contribuiscono a garantire che l’IVA sia pagata nello Stato membro del consumatore finale, generando così una più equa distribuzione del gettito fiscale tra Stati membri.

A causa della crisi della COVID-19, queste nuove disposizioni sull’IVA nel commercio elettronico verranno applicate a partire dal 1o luglio 2021 anziché entrare in vigore il 1o gennaio 2021 (regolamento di esecuzione (UE) 2020/1318). Ciò consentirà a tutti gli Stati membri di mettere a punto i sistemi informatici necessari per attuare ed applicare tali cambiamenti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2012.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Paese di identificazione. Lo Stato membro nel quale il soggetto passivo è registrato per l’uso del mini-sportello unico.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

Le successive modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2020/283 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 1).

Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione, del 12 febbraio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni (GU L 40 del 13.2.2020, pag. 114).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/21 della Commissione, del 14 gennaio 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 11 del 15.1.2020, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c) e della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 15.06.2022

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