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Disposizioni generali sui Fondi strutturali
Il regolamento è volto a ridurre il divario di sviluppo e a promuovere la coesione economica e sociale all'interno dell'Unione europea (UE).
In tal modo migliora l'efficacia degli interventi strutturali comunitari, rafforzando la concentrazione degli aiuti e semplificando il loro funzionamento mediante una riduzione degli obiettivi prioritari d'intervento.
Il regolamento contribuisce inoltre a precisare le competenze degli Stati membri e della Comunità durante tutte le fasi: programmazione, sorveglianza, valutazione e controllo.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [Cfr atti modificativi].
SINTESI
Esistono divari socio-economici rilevanti tra le regioni dell'Unione. Ad esempio, il prodotto interno lordo (PIL) pro capite del Lussemburgo è ad esempio due volte più elevato di quello della Grecia mentre Amburgo, la regione più ricca d'Europa, ha un reddito pro capite quattro volte superiore a quello dell'Alentejo. Tali divari tra le regioni possono pregiudicare la coesione dell'Unione.
La coesione economica e sociale è da molti anni uno degli obiettivi prioritari dell'Unione europea. Promuovere la coesione l'Unione favorisce infatti lo sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, crea occupazione, contribuisce alla tutela dell'ambiente ed all'eliminazione delle ineguaglianze tra uomini e donne.
Per portare a termine l'impegno di coesione economica e sociale la Commissione ha creato strumenti finanziari; Fondi strutturali e Fondo di coesione. Questi fondi sono destinati a cofinanziare negli Stati membri interventi regionalizzati o orizzontali
FONDI STRUTTURALI
Man mano che si procedeva nella costruzione europea sono stati creati quattro Fondi strutturali:
Obiettivi prioritari, iniziative comunitarie e azioni innovatrici
Per rafforzare l'efficacia delle azioni strutturali, il regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede una riduzione del numero di obiettivi da 7 nel periodo 1994-1999 a 3 obiettivi prioritari per il periodo 2000-2006:
Vige un regime transitorio per le regioni ammissibili agli obiettivi 1, 2 e 5b nel periodo 1994-1999, ma non più ammissibili agli obiettivi 1 o 2 nel 2000-2006. Si tratta di un regime di aiuti decrescenti per le regioni seguenti: Ostberlin (Germania), Hainaut (Belgio), Cantabria (Spagna), Corse e i distretti di Valenciennes, Douai e Avesnes (Francia), Molise, Southern e Eastern (Irlanda), Flevoland (Paesi Bassi), Lisboa e Vale do Tejo (Portogallo), Northern Ireland, Highlands and Islands (Regno Unito). Gli aiuti transitori decrescenti sono destinati ad evitare una brusca interruzione del sostegno finanziario dei Fondi strutturali; mirano inoltre a consolidare i risultati conseguiti grazie agli interventi strutturali nel periodo di programmazione precedente.
I nuovi regolamenti prevedono inoltre una riduzione del numero di iniziative comunitarie, che dalle 13 del periodo 1994-1999 scendono a 4 per il periodo 2000-2006. Le nuove iniziative sono:
Mediante le azioni innovatrici del FESR (esdeenfr) la Commissione sosterrà nuove idee non ancora sfruttate appieno. Sono stati stabiliti i seguenti 3 campi d'azione:
MEZZI FINANZIARI
L'importo dell'intera dotazione dei Fondi strutturali ammonta a 195 miliardi di euro per il periodo 2000-2006, escluso il Fondo di coesione.
Per rafforzare l'efficacia degli stanziamenti impegnati per le regioni in ritardo di sviluppo, il regolamento prevede una concentrazione significativa delle risorse a favore dell'obiettivo 1. La ripartizione tra gli interventi è la seguente:
La partecipazione dei Fondi strutturali varia in funzione degli interventi:
La riserva di efficacia ed efficienza è un nuovo elemento di motivazione per i beneficiari finali. Il 4 % degli stanziamenti assegnati a ciascuno Stato membro va a costituire fino al 2003 una riserva che verrà ripartita, non oltre il 31 marzo 2004, tra programmi più efficaci ed efficienti sulla base delle proposte di ciascuno Stato membro alla Commissione fondate su indicatori di sorveglianza definiti dallo Stato membro.
PRINCIPI GENERALI
Sono stati precisati o rafforzati i seguenti principi di funzionamento dei Fondi strutturali: a) programmazione degli aiuti, b) partenariato tra un massimo di parti interessate, c) addizionalità dell'aiuto europeo rispetto alle sovvenzioni nazionali, d) gestione, sorveglianza e valutazione dell'utilizzazione dei fondi, e) pagamenti e controlli finanziari.
Programmazione
La programmazione è uno degli elementi essenziali delle riforme dei Fondi strutturali del 1988 e del 1993 e resta al centro della riforma del 1999. Essa consiste nell'elaborare programmi di sviluppo pluriennali e viene realizzata mediante un processo di decisione partenariale, in più fasi, fino all'assunzione delle azioni da parte dei responsabili di progetti pubblici o privati.
Secondo le disposizioni del regolamento generale sui Fondi strutturali il periodo interessato è di 7 anni per tutti gli obiettivi (2000-2006), tuttavia con possibili adattamenti a seconda della valutazione intermedia (fine 2003).
In un primo tempo, gli Stati membri presentano dei piani di sviluppo e riconversione, che si fondano sulle priorità nazionali e regionali e che contengono:
Successivamente gli Stati membri presentano alla Commissione documenti di programmazione che riprendono gli orientamenti generali dell'esecutivo europeo. Tali documenti di programmazione possono assumere la forma di:
I documenti di programmazione concernenti l'obiettivo 1 sono generalmente QCS articolati in PO, ma si può fare ricorso ai DOCUP in caso di programmazione per importi inferiori a 1 miliardo di euro. Per l'obiettivo 2, si tratta sempre di DOCUP. Per contro, il tipo di documento di programmazione concernente l'obiettivo 3 è a discrezione delle regioni e degli Stati membri.
La Commissione negozia con gli Stati membri sulla base dei summenzionati documenti di programmazione e procede ad una ripartizione indicativa dei Fondi per ciascun intervento e per ciascuno Stato membro.
Partenariato
La nuova regolamentazione vede confermata l'impostazione fondata sul partenariato, il quale viene esteso alle autorità regionali e locali, alle parti socio-economiche e ad altri organismi competenti; i partner intervengono in ogni fase, sin dall'approvazione del piano di sviluppo.
Addizionalità
Secondo questo principio, gli aiuti europei devono aggiungersi agli aiuti nazionali e non sostituirli. Gli Stati devono mantenere, per ogni obiettivo, le loro spese pubbliche almeno allo stesso livello del periodo precedente.
Tra il 2000 e il 2006 il livello geografico di controllo dell'addizionalità è semplificato. Per l'obiettivo 1 si tratta dell'insieme delle regioni ammissibili, per gli obiettivi 2 e 3 dell'intero paese. Inoltre, gli Stati forniranno alla Commissione le informazioni necessarie all'atto dell'adozione dei programmi, a metà e a fine periodo.
Gestione, sorveglianza e valutazione
Nell'ambito del nuovo regolamento sui Fondi strutturali, gli Stati membri designano per ogni programma un'autorità di gestione, i cui compiti guardano la realizzazione, la regolarità della gestione e l'efficacia del programma (raccolta di dati statistici e finanziari, elaborazione e invio alla Commissione dei rapporti annuali di esecuzione, organizzazione della valutazione intermedia).
Sono inoltre creati dei comitati di sorveglianza che rientrano sempre nelle competenze degli Stati membri. Presieduti da un rappresentante dell'autorità di gestione, tali comitati assicurano un'attuazione efficace e di qualità delle azioni strutturali.
Si mantengono i tre tipi di valutazione esistenti (ex ante, intermedia e ex post), ma la riforma stabilisce precisamente a chi incombono. La valutazione ex ante spetta alle autorità competenti degli Stati membri; l'autorità di gestione effettua, in collaborazione con la Commissione e prima del 31 dicembre 2003, la valutazione intermedia del programma da essa gestito; infine, la valutazione ex post è di competenza della Commissione europea, in collaborazione con lo Stato membro e l'autorità di gestione. I rapporti di valutazione devono essere messi a disposizione del pubblico.
Pagamenti e controlli finanziari
Gli Stati membri e la Commissione stipulano un contratto finanziario con il quale la Commissione si impegna a versare stanziamenti d'impegno annuali sulla base dei documenti di programmazione approvati. Ciascuno Stato membro designa quindi per ogni programma un'autorità di pagamento che funge da intermediario tra i beneficiari finali e la Commissione. L'autorità di pagamento sorveglia l'andamento e la conformità rispetto alle norme comunitarie delle spese dei beneficiari finali, in collaborazione con l'autorità di gestione. Il trasferimento effettivo di fondi (stanziamenti di pagamento) dell'Unione agli Stati membri avviene all'atto del rimborso da parte della Commissione delle spese effettive dei beneficiari finali vistate e certificate dalle autorità di pagamento.
Il maggiore decentramento della gestione dei programmi implica il miglioramento dei dispositivi di controllo, di competenza degli Stati membri. La Commissione verifica direttamente l'efficacia dei sistemi istituiti, che sono di competenza dell'autorità di gestione e dell'autorità di pagamento. Il 5 % delle spese relative ad un programma dev'essere verificato in dettaglio tramite ad esempio controlli in loco ed audit finanziari. Qualora vengano constatate irregolarità, gli Stati membri sono tenuti ad apportare rettifiche finanziarie tramite l'annullamento, totale o parziale, dei finanziamenti assegnati alle operazioni in questione. Dei fondi resi disponibili, quelli a carico degli Stati membri possono essere riutilizzati, mentre quelli assegnati dalla Commissione vengono detratti e non sono riutilizzabili.
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI: forma e tasso di partecipazione
L'intervento dei Fondi strutturali assume principalmente la forma di aiuto non rimborsabile o "aiuto diretto" e in misura minore di aiuto rimborsabile, di abbuono d'interessi, di garanzia, di assunzione di una partecipazione, di partecipazione al capitale di rischio.
La partecipazione dei Fondi è vincolata ai seguenti massimali:
In funzione dell'ammissibilità agli obiettivi e della situazione economica e geografica delle regioni, il regolamento stabilisce altri limiti relativi alla partecipazione dei Fondi in caso di investimenti in imprese o infrastrutture che possano generare entrate nette considerevoli.
RELAZIONI SUI FONDI STRUTTURALI
Entro il 1° novembre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento durante l'anno precedente.
Ogni tre anni la Commissione presenta inoltre una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sui progressi compiuti in materia di coesione economica e sociale e sul contributo dato dai vari interventi strutturali. Tale relazione contiene:
Consultare le schede relative alle ultime relazioni:
DISPOSIZIONI FINALI
Su proposta della Commissione, il Consiglio riesaminerà il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.
I regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 4253/88 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2000.
L'allegato contiene la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2000-2006.
Ulteriori informazioni relative alla riforma della politica strutturale sono disponibili sui siti delle direzioni generali responsabili dell'occupazione e affari sociali, della pesca e della politica regionale.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1260/1999 |
29.06.199901.01.2000 (articoli 28, 31, 32) |
- |
GU L 161 del 26.06.1999 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1447/2001 |
01.01.2000 |
- |
GU L 198 del 21.07.2001 |
Regolamento (CE) n. 1105/2003 |
27.06.2003 |
- |
GU L 158 del 27.06.2003 |
Regolamento (CE) n. 173/2005 |
22.02.2005 |
- |
GU L 29 del 02.02.2005 |
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 [Gazzetta ufficiale 210 del 31.07.2006].
RELAZIONI ANNUE
Dodicesima relazione annuale sui Fondi strutturali (2000) [COM(2001) 539 def.- Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Tredicesima relazione annuale sui Fondi strutturali (2001) [COM(2002) 591 def.- Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Quattordicesima relazione annuale sui Fondi strutturali (2002) [COM(2003) 646 def.- Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Quindicesima relazione sull'esecuzione dei Fondi strutturali (2003) [COM(2004) 721 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Sedicesima relazione sull'esecuzione dei Fondi strutturali (2004) [COM(2005) 533 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Diciassettesima relazione sull'impegno dei Fondi strutturali (2005) [COM(2006) 638 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
A) OBIETTIVI REGIONALIZZATI
REGIONI AMMISSIBILI
- Obiettivo 1:
Decisione 1999/502/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce l'elenco delle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 [Gazzetta ufficiale L 194 del 27.07.1999] Questa decisione stabilisce quali sono le regioni NUTS II in Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito ammissibili nell'ambito dell'obiettivo 1. Essa indica inoltre le regioni precedentemente beneficiarie, ora interessate dal sostegno transitorio. In concreto, si tratta di alcune regioni in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito.
- Obiettivo 2:
Decisione 1999/503/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce un massimale di popolazione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 [Gazzetta ufficiale L 194 del 27.07.1999]
Questa misura stabilisce i massimali di popolazione da rispettare nel determinare le zone dell'obiettivo 2. Questi massimali sono stati fissati secondo i criteri appositamente definiti dal regolamento generale (18 % della popolazione comunitaria, riduzione massima di un terzo della popolazione precedentemente interessata dagli obiettivi 2 e 5b, ecc.).
Decisioni della Commissione che definiscono l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 nei diversi paesi dell'Unione europea:
Stato membro |
Decisione |
Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale |
Germania |
Decisione 2000/201/CE |
Gazzetta ufficiale L 66, 14.03.2000 |
Austria |
Decisione 2000/289/CE(modificata dalla decisione 2000/607/CE) |
Gazzetta ufficiale L 99, 19.04.2000Gazzetta ufficiale L 258 del 12.10.2000 |
Belgio |
Decisione 2000/119/CE |
Gazzetta ufficiale L 39, 14.02.2000 |
Danimarca |
Decisione 2000/121/CE |
Gazzetta ufficiale L 39, 14.02.2000 |
Spagna |
Decisione 2000/264/CE |
Gazzetta ufficiale L 84, 05.04.2000 |
Finlandia |
Decisione 2000/120/CE |
Gazzetta ufficiale L39, 14.02.2000 |
Francia |
Decisione 2000/339/CE(modificata dalla Decisione 2001/202/CE)(modificata dalla Decisione 2003/679/CE |
Gazzetta ufficiale L 123, 24.05.2000(Gazzetta ufficiale L 78, del 16.03.2001)(Gazzetta ufficiale L 249 del 01.10.2001) |
Italia |
Decisione 2000/530/CE(modificata dalla decisione 2001/363/CE) |
Gazzetta ufficiale L223, 04.09.2000(Gazzetta ufficiale L78 del 16.03.2001) |
Lussemburgo |
Decisione 2000/277/CE |
Gazzetta ufficiale L87, 08.04.2000 |
Paesi Bassi |
Decisione 2000/118/CE |
Gazzetta ufficiale L39, 14.02.2000 |
Regno Unito |
Decisione 2000/290/CE(modificata dalla decisione 2001/201/CE) |
Gazzetta ufficiale L99, 19.04.2000(Gazzetta ufficiale L78, 16.03.2001) |
Svezia |
Decisione 2000/220/CE |
Gazzetta ufficiale L69, 17.03.2000 |
RIPARTIZIONE DEI FONDI
Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 [Gazzetta ufficiale L 194, 27.07.1999]
Questa decisione stabilisce gli importi indicativi, per Stato membro, degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo 1 (126693 milioni di euro), compresi il programma PEACE (500 milioni di euro) e il programma speciale per le regioni svedesi (350 milioni di euro), nonché gli importi indicativi del sostegno transitorio per l'obiettivo 1 (8411 milioni di euro) nel periodo 2000-2006.
Decisione 1999/504/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 [Gazzetta ufficiale L 194, 27.07.1999]
Questa decisione stabilisce gli importi indicativi, per Stato membro, degli stanziamenti d'impegno per l'obiettivo 2 (19733 milioni di euro), nonché gli stanziamenti d'impegno per il sostegno transitorio di tale obiettivo (2721 milioni di euro).
Decisione 1999/505/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, sulla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno fra gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo 3 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 [Gazzetta ufficiale L 194, 27.07.1999]
Questa decisione contiene una tabella che stabilisce gli importi indicativi degli stanziamenti d'impegno per l'obiettivo 3 relativamente a ciascuno Stato membro. L'importo complessivo di questi stanziamenti ammonta a 24050 milioni di euro per il periodo 2000-2006.
Decisione 1999/500/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dello strumento finanziario di orientamento della pesca fuori dalle regioni dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 [Gazzetta ufficiale L 194, 27.07.1999]
Questa decisione contiene una tabella che stabilisce gli importi indicativi, per Stato membro, degli stanziamenti d'impegno nell'ambito dello SFOP al di fuori delle regioni dell'obiettivo 1. L'importo complessivo di questi stanziamenti ammonta a 1106 milioni di euro per il periodo 2000-2006.
LINEE DIRETTRICI PER I PROGRAMMI DEGLI OBIETTIVI 1, 2 E 3
Comunicazione della Commissione, del 1° luglio 1999, "Fondi strutturali e coordinamento con il Fondo di coesione: Linee direttrici per i programmi del periodo 2000-2006" [COM(1999) 344 def. - Gazzetta ufficiale C 267, 22.09.1999]
Questa comunicazione stabilisce alcuni orientamenti intesi ad aiutare gli Stati membri e le regioni nell'elaborazione dei documenti di programmazione. Vi sono pertanto definite le priorità comunitarie che dovrebbero riflettersi nelle strategie di programmazione per gli obiettivi 1, 2 e 3.
Viene sottolineata innanzitutto la necessità di rispettare alcuni principi orizzontali derivanti dal trattato e che riguardano tutte le politiche comunitarie: lo sviluppo sostenibile e le pari opportunità.
La comunicazione ribadisce la necessità di definire strategie di sviluppo o di riconversione integrate e coerenti. Per l'intervento dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione sono stabilite le tre seguenti priorità:
Per maggiori informazioni, consultare la la scheda specifica concernente detta comunicazione.
DECISIONI DELLA COMMISSIONE RECANTI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DEGLI OBIETTIVI REGIONALIZZATI [Non pubblicate nella Gazzetta ufficiale]
-Programmi dell'obiettivo 1:
-Programmi dell'obiettivo 2:
-Programmi dell'obiettivo 3:
Per accedere al testo integrale dei documenti di programmazione, consultare, per quanto concerne gli obiettivi 1 e 2, il sito INFOREGIO (DE), (EN), (FR) della Commissione Europea, Direzione generale della politica regionale. Gli stessi documenti concernenti specificamente l'obiettivo 3 si trovano sul sito della Direzione generale Occupazione e Affari sociali (disponibile in: (DE), (FR), (EN).
B) INIZIATIVE COMUNITARIE
ORIENTAMENTI PER LE INIZIATIVE COMUNITARIE
- INTERREG III:
Comunicazione della Commissione agli Stati membri del 2 settembre 2004 che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio europeo INTERREG III [Gazzetta ufficiale C 226 del 10.09.2004] La Commissione europea aggiorna e precisa le disposizioni di INTERREG III. Essa elabora segnatamente l'elenco dei nuovi spazi di cooperazione a seguito dell'ampliamento dell'Unione europea.
Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 28 aprile 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario (INTERREG III) [Gazzetta ufficiale C 143 del 23.05.2000] Sulla scorta dell'esperienza acquisita nell'ambito delle due fasi precedenti di INTERREG, l'attuazione dell'iniziativa INTERREG III avviene in base a tre sezioni d'intervento :
L'iniziativa deve essere attuata nel rispetto degli obiettivi generali dei Fondi strutturali (creazione di posti di lavoro, maggiore competitività, sviluppo sostenibile e pari opportunità) e delle altre politiche comunitarie.
L'iniziativa INTERREG III è finanziata a livello europeo esclusivamente dal FESR per quanto riguarda i paesi dell'Unione europea (4 875 milioni di euro nel periodo 2000-2006) e dai programmi PHARE, ISPA, SAPARD, TACIS e MEDA nei paesi terzi partecipanti.
Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 7 maggio 2001, concernente l'attuazione della "Cooperazione interregionale" - Sezione C dell'iniziativa comunitaria INTERREG III [Gazzetta ufficiale C 141, 15.05.2001]. Sulla scorta delle informazioni fornite nella comunicazione precedente, la comunicazione sopracitata precisa che INTERREG III C mira a promuovere gli scambi di esperienze e delle pratiche migliori tra regioni, in particolare le azioni di cooperazione interregionale:
La sezione C dell'iniziativa INTERREG III è dotata di 295 milioni di euro ed attribuirà priorità alle operazioni cui partecipano i paesi terzi, soprattutto i paesi candidati, nonché le regioni insulari e ultraperiferiche.
- LEADER +
Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 14 aprile 2000, recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria sullo sviluppo rurale (LEADER+) [Gazzetta ufficiale C 139, 18.05.2000] L'iniziativa LEADER+ si propone di integrare i programmi di sviluppo rurale e degli obiettivi strutturali incoraggiando gli operatori rurali ad elaborare ed attuare strategie di sviluppo integrate e originali. Essa si articola in tre sezioni:
Per il periodo 2000-2006, all'iniziativa LEADER+ sono accordati 2020 milioni di a carico esclusivamente dal FEAOG-Orientamento. Inoltre, la comunicazione fornisce chiarimenti tecnici in materia di elaborazione, presentazione e selezione dei programmi d'iniziativa LEADER+ nonché di gestione, controllo, sorveglianza e valutazione.
- EQUAL
Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 14 aprile 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Equal relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro[Gazzetta ufficiale C 127, 05.05.2000] Sulla scorta dell'esperienza acquisita nell'ambito delle precedenti iniziative OCCUPAZIONE e ADAPT, l'iniziativa EQUAL intende promuovere un mercato del lavoro aperto a tutti mediante nuovi mezzi di lotta contro qualsiasi forma di discriminazione e disuguaglianza. A tal fine, essa interessa tutto il territorio dell'Unione e punta sulla transnazionalità dei progetti, sulla partecipazione effettiva degli enti locali e regionali, nonché delle imprese, e sulla diffusione delle buone pratiche.
EQUAL ha quattro ambiti d'intervento, fondati sui quattro pilastri della strategia europKea per l'occupazione:
L'iniziativa EQUAL è finanziata a livello comunitario dal FSE a concorrenza di 2847 milioni di euro per il periodo 2000-2006.
- URBAN II
Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 28 aprile 2000, recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile (URBAN II) [Gazzetta ufficiale C 141, 19.05.2000] L'iniziativa URBAN II mira a promuovere strategie innovative di rivitalizzazione socio-economica dei centri urbani o dei quartieri degradati, favorendo l'individuazione delle buone prassi e gli scambi di esperienze nell'Unione europea. In tale ambito, le strategie sostenute dall'iniziativa devono rispettare i seguenti principi:
Settanta zone geografiche beneficieranno del finanziamento URBAN II. Le suddette zone sono situate in quelle aree ammesse agli Obiettivi 1 e 2. Il finanziamento a livello comunitario compete alla FEDER (700 milioni di euro).
C) ATTUAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI
MISURE DI GESTIONE, DI SORVEGLIANZA E DI CONTROLLO
Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali [Gazzetta ufficiale L 63, 3.3.2001]. Per il periodo di programmazione 2000-2006 è stato accentuato il decentramento della gestione finanziaria dei Fondi strutturali, attribuendo nuove responsabilità agli Stati membri e alle rispettive regioni. Gli Stati membri designano per ciascun programma l'autorità di gestione e l'autorità di pagamento. Il regolamento stabilisce il ruolo di ciascun soggetto nella gestione, nella sorveglianza e nel controllo dei fondi di cui è responsabile. Consultare la scheda specifica.
Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali [Gazzetta ufficiale L 64, 06.03.2001]. Il regolamento istituisce un meccanismo di recupero totale o parziale dei fondi in caso di constatazione di inammissibilità, di cattiva gestione o di controlli carenti nell'ambito dei Fondi strutturali. In funzione della gravità dell'inadempienza, il recupero può interessare dal 5 al 100 % degli aiuti concessi. Le modalità di calcolo delle rettifiche finanziarie in caso di anomalie sono precisate nella comunicazione (C(2001)146 del 2.03.2001) recante i relativi orientamenti. Consultare la scheda specifica.
PUBBLICITÀ
Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali [Gazzetta ufficiale L 130, 31.05.2000]. Gli interventi dei Fondi strutturali (FESR, FSE, FEAOG - Orientamento e SFOP) devono essere accompagnati da iniziative pubblicitarie che, nell'ottica della trasparenza, consentano di portare a conoscenza dei beneficiari potenziali e finali le opportunità offerte dai Fondi, nonché di informare l'opinione pubblica sul ruolo dell'Unione europea in questo ambito.
Pertanto, i quadri comunitari di sostegno (QCS), i programmi operativi (PO), i documenti unici di programmazione (DOCUP) e i programmi di iniziativa comunitaria (PIC) devono prevedere un piano di comunicazione che organizzi le necessarie azioni informative e pubblicitarie.
All'attuazione delle azioni (ad esempio: cartelli, targhe commemorative, manifesti, materiale d'informazione e di comunicazione e altre iniziative informative) provvede l'autorità di gestione del programma.
A livello comunitario la Commissione promuove lo scambio di esperienze e la costituzione di reti informali tra i responsabili dell'informazione.
AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
PROCEDURE FINANZIARIE
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle responsabilità rispettive degli Stati membri e della Commissione nella gestione condivisa dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione - Situazione attuale e prospettive per il nuovo periodo di programmazione successivo al 2006 [COM(2004)580 def.- Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]
Comunicazione C(2002)1942 della Commissione relativa all'applicazione della regola n+2 a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 (Fondi strutturali). Questa comunicazione stabilisce il quadro generale per l'applicazione della "regola n+2" ed è intesa a chiarire alcuni punti relativi al disimpegno automatico alfine di rendere la regola in questione operativa entro il 31 dicembre 2002, data della sua prima applicazione. Ad eccezione di casi particolari, la regola generale stabilisce che la Commissione disimpegna automaticamente la quota di un impegno per cui non è stata presentata alcuna domanda di pagamento ammissibile alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno. Le precisazioni si riferiscono segnatamente a: data d'applicazione della regola, trasferimenti tra Fondi o programmi, eventuali casi di riutilizzazione degli importi disimpegnati (errore imputabile alla sola Commissione, caso di forza maggiore dovuto ad una calamità naturale di grande portata) nonché eventuali procedure giudiziarie e ricorsi amministrativi che comportano ritardi nei pagamenti. Modificata da:
Comunicazione C(2003)2982 della Commissione sull'applicazione della "regola N+2" del regolamento (CE) n. 1260/1999
Questa comunicazione riveduta sopprime la sospensione dei pagamenti prevista fino al ricevimento e all'approvazione da parte della Commissione di un piano di finanziamento riveduto in seguito ad un disimpegno nel quadro della "regola n+2". Viene bloccata la quota dell'impegno di cui è discusso il disimpegno d'ufficio. Se lo Stato membro fornisce alla Commissione motivazioni che inducono quest'ultima a ridurre l'importo bloccato, gli importi non ancora impegnati sono sbloccati e resi disponibili per l'imputazione delle richieste di pagamenti successivi. Il testo precisa inoltre la definizione di forza maggiore e precisa che le domande di pagamento possono essere trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre.
Decisione C(2002)1870 della Commissione relativa al disimpegno automatico di stanziamenti dei Fondi strutturali nel quadro dei programmi plurifondo nell'ambito del periodo 2000-2006. In questa decisione sono precisate le modalità d'applicazione del disimpegno automatico di stanziamenti secondo la "regola n+2" (dove n = anno di impegno degli stanziamenti) per i programmi plurifondo. Per questo tipo di programmi risulta talvolta inevitabile effettuare gli impegni nel quadro dei diversi Fondi a date diverse e questo comporta a volte uno sfasamento per la loro destinazione nel quadro della "regola n+2". Secondo la decisione della Commissione, la data dell'ultimo impegno è utilizzata per stabilire la data del disimpegno automatico.
Comunicazione della Commissione, del 20.09.2002, al Parlamento europeo e al Consiglio - Evoluzione dell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali e in particolare dei RAL
[COM(2002)528 def.].
Vi è un normale sfasamento tra l'avvio di una misura d'aiuto e i primi pagamenti, soprattutto per i progetti relativi ad infrastrutture. Ad un dato momento, gli impegni ancora da liquidare (RAL) comprendono tutti gli impegni realizzati che non sono stati ancora pagati, ma che dovranno di norma essere oggetto di un pagamento in futuro. La comunicazione constata una sottoesecuzione degli stanziamenti di pagamento previsti nei bilanci relativi agli esercizi 2000, 2001 e 2002. Una prima analisi dei motivi che hanno provocato un avviamento lento dei programmi 2000-2006, mette in luce due fenomeni: l'accavallamento nel 2000 e nel 2001 di un periodo di programmazione con quello successivo e la sopravvalutazione da parte degli Stati membri degli stanziamenti di pagamento. Inoltre la Commissione si impegna a proseguire le proprie iniziative in materia di semplificazione delle procedure nonché a valutare gli effetti dell'applicazione della "regola n+2" sulla gestione dei programmi.
STATISTICHE
Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) [Gazzetta ufficiale L 154 del 21.06.2003].Al fine di garantire a livello europeo la compilazione e la diffusione di statistiche regionali comparabili, viene proposto di istituire una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS (esdeenfr)). A ciascuna regione (o unità amministrativa) corrisponde un nome e un codice specifici. Sono previsti 3 livelli gerarchici di NUTS al fine di classificare le regioni, in base ai livelli demografici entro cui si situa la dimensione media delle regioni in questione:
Ultima modifica: 22.01.2007