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Prodotti per la difesa: regole sul trasferimento all’interno dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizione dei trasferimenti all’interno della Comunità europea di prodotti per la difesa

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Il suo obiettivo è quello di eliminare le disparità fra le leggi e regole degli Stati membri dell’Unione europea (Unione) sul trasferimento di prodotti per la difesa, dai fucili a bombe e siluri, ai sottomarini e aeromobili per uso militare.
  • Istituisce un sistema di rilascio di autorizzazioni basato sulla concessione di licenze di trasferimento ai fornitori.
  • Facilita la circolazione trasparente e sicura dei prodotti per la difesa all’interno dell’Unione, contribuendo a incrementare la competitività del settore della difesa dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Vi sono tre tipi di licenze

  • 1)

    Licenze generali emanate da uno Stato membro ai fornitori stabiliti nei rispettivi territori (purché siano conformi alle condizioni di licenza), chiedendo di trasferire i prodotti per la difesa ai destinatari di un altro Stato membro.

  • 2)

    Licenze globali concesse da uno Stato membro (il quale determina l’ambito e la durata) ai fornitori chiedendo di trasferire i prodotti ai destinatari di uno o più Stati membri.

  • 3)

    Licenze individuali, concesse da uno Stato membro ai fornitori chiedendo per un singolo trasferimento di prodotti a un singolo destinatario.

Obblighi dei fornitori

  • Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di prodotti per la difesa siano stabiliti nei rispettivi territori:
    • tengano un registro dettagliato dei trasferimenti;
    • informino i destinatari dei termini e delle condizioni di licenze (cioè le limitazioni, relative all’impiego finale o all’esportazione di prodotti di difesa);
    • informino le autorità competenti dello Stato membro dal cui territorio si propongono di trasferire prodotti per la difesa della loro intenzione di utilizzare una licenza generale di trasferimento per la prima volta.
  • Gli Stati membri dove hanno sede i destinatari di prodotti per la difesa sotto licenze di trasferimento devono certificare che i destinatari sono responsabili per il rispetto di limitazioni all’esportazione di prodotti che ricevono.

I prodotti per la difesa, ai quali la suddetta direttiva fa riferimento, sono elencati nell’allegato della direttiva. L’allegato è aggiornato regolarmente attraverso atti delegati adottati dalla Commissione europea cosicché corrisponda all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea. L’allegato è stato recentemente aggiornato dalla direttiva delegata 2023/277 nel 2023. La Commissione aggiorna tale elenco regolarmente affinché corrisponda all’elenco militare comune, e la sua versione più recente risale al 28 febbraio 2023.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 30 giugno 2011.

Le norme si applicano a partire dal 30 giugno 2012.

La direttiva delegata (UE) 2023/277 deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 31 maggio 2023 e le norme devono essere applicate a partire dal 7 giugno 2023.

CONTESTO

Prima dell’entrata in vigore della direttiva 2009/43/CE, il trasferimento dei prodotti per la difesa all’interno dell’Unione era soggetto alle leggi di licenza nazionale. Queste differiscono considerevolmente in termini di procedure, ambito e tempi necessari per ottenere le licenze. Di conseguenza, la competitività del settore europeo della difesa era stentata, così come lo era la nascita di un vero mercato europeo dei prodotti per la difesa.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno della Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

Le successive modifiche e correzioni alla direttiva 2009/43/CE e ai suoi allegati sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva delegata (UE) 2023/277 della Commissione, del 5 ottobre 2022, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei prodotti per la difesa in linea con l’elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell’Unione europea del 21 febbraio 2022 (GU L 42 del 10.2.2023, pag. 1).

Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (GU C 72 del 28.2.2023, pag. 2).

Ultimo aggiornamento: 15.02.2023

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