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Indennizzo delle vittime di reato in altri paesi dell’UE

 

SINTESI DI:

Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Stabilisce un sistema di cooperazione volto ad aiutare le vittime di reato a ottenere un indennizzo, indipendentemente dal luogo dell’Unione europea (UE) in cui il reato è stato commesso;
  • il sistema si applica sulla base dei sistemi di indennizzo nazionali dei paesi dell’UE per le vittime di reati internazionali violenti commessi nei relativi territori.

PUNTI CHIAVE

La direttiva consiste di due elementi principali.

  • Impone a tutti i paesi dell’UE di disporre di un sistema di indennizzo per le vittime di reati internazionali commessi nei relativi territori. L’organizzazione e il funzionamento di tali sistemi sono lasciati alla discrezione di ogni paese dell’UE;
  • stabilisce un sistema di cooperazione a livello dell’UE basato sui suddetti sistemi nazionali.

Garantire un indennizzo adeguato

Assicurare un indennizzo adeguato delle vittime può essere difficile perché:

  • l’autore del reato non possiede le risorse finanziare necessarie;
  • non è stato possibile identificare o perseguire l’autore del reato (la possibilità di ottenere un indennizzo dall’autore del reato è trattata nella direttiva 2012/29/UE, che fissa norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato).

La direttiva impone che le vittime:

  • vengano indennizzate indipendentemente dal loro paese di residenza o dal paese dell’UE in cui è stato commesso il reato;
  • ricevano un indennizzo equo ed adeguato (l’importo esatto è lasciato alla discrezione del paese dell’UE in cui è stato commesso il reato).

Cooperazione

Tutti i paesi dell’UE sono tenuti a istituire sistemi nazionali che garantiscano un indennizzo equo e adeguato dal 1o luglio 2005. La direttiva stabilisce un sistema di cooperazione tra le autorità nazionali volto a facilitare alle vittime l’accesso all’indennizzo in tutta l’UE:

  • le vittime dei reati commessi in paesi dell’UE diversi da quello in cui risiedono abitualmente possono rivolgersi a un’autorità nel paese in cui risiedono (autorità di assistenza) per ricevere informazioni su come richiedere un indennizzo;
  • tale autorità nazionale trasmette quindi la domanda direttamente all’autorità nazionale del paese dell’UE in cui è stato commesso il reato (autorità di decisione), che è responsabile di valutare la domanda ed erogare l’indennizzo;
  • tutte le comunicazioni devono essere redatte nella lingua del paese di decisione. La Commissione europea ha predisposto dei formulari tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni relative all’indennizzo delle vittime;
  • la direttiva crea un sistema di punti di contatto centrali che si riuniscono periodicamente in ogni paese dell’UE, volto a facilitare la cooperazione nelle situazioni transfrontaliere. Sono disponibili informazioni aggiuntive nel sito Internet del portale europeo della giustizia elettronica.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È entrata in vigore il 26 agosto 2004. I paesi dell’UE dovevano recepirla nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 1o gennaio 2006.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pagg. 15-18)

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile 2006, che adotta un formulario tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni conformemente alla direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU L 125 del 12.5.2006, pagg. 25-30)

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pagg. 57-73)

Ultimo aggiornamento: 08.12.2015

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