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Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR)

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento istituisce il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR).
  • Si tratta di un database elettronico accessibile al pubblico che contiene dati ambientali chiave provenienti dai complessi industriali in Europa.
  • Nel 2019, il regolamento (CE) n. 166/2006 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1010/2019 per allineare e razionalizzare gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente dell’Unione europea (Unione). Tra le altre cose, il regolamento di modifica conferiva alla Commissione europea il potere di adottare atti di esecuzione, specificando il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni da comunicare ai sensi del regolamento (CE) n. 166/2006.
  • La decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione ha introdotto modifiche specifiche al registro E-PRTR a seguito del regolamento (UE) n. 1010/2019.

PUNTI CHIAVE

Il registro E-PRTR è disponibile al pubblico gratuitamente su internet. I contenuti possono essere ricercati in base a vari criteri (tipo di inquinante, ubicazione, ambiente colpito, struttura sorgente ecc.).

Contenuto del registro E-PRTR

  • Il registro contiene informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo, nonché i trasferimenti fuori dal sito di sostanze inquinanti presenti nelle acque reflue e nei rifiuti. Il registro riguarda 91 sostanze inquinanti che sono elencate nell’allegato II al regolamento (CE) n. 166/2006 e che comprendono gas a effetto serra, metalli pesanti, antiparassitari e sostanze organiche clorurate.
  • Le emissioni devono essere segnalate quando il livello di emissioni è superiore a determinate soglie e sono provocate da una delle 65 attività di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 166/2006. La maggior parte di queste attività è disciplinata anche dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (si veda la sintesi) che interessano, in particolare, i complessi che rientrano nei settori seguenti:
    • attività energetiche,
    • produzione e trasformazione dei metalli,
    • industria dei prodotti minerali,
    • industria chimica,
    • gestione dei rifiuti e delle acque di scarico,
    • produzione e trattamento della pasta di legno e della carta,
    • allevamento intensivo di bestiame e acquacoltura,
    • prodotti animali e vegetali dell’industria alimentare, e
    • altre attività quali la produzione di tessili, la concia delle pelli.
  • Ove disponibili, il registro fornisce inoltre informazioni sulle emissioni di fonti diffuse di aria e acqua.

Funzionamento del regolamento E PRTR

  • Il regolamento di modifica (UE) 2019/1010 richiede che:
    • gli operatori di ogni impianto industriale inviino ogni anno alla loro autorità nazionale competente informazioni sulle emissioni e sui trasferimenti di sostanze inquinanti. Queste informazioni riguardano gli inquinanti presenti nell’aria, nell’acqua e nel suolo, nonché i trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti presenti nelle acque reflue e nei rifiuti;
    • i paesi dell’Unione a livello nazionale raccolgano e verifichino tali informazioni;
    • le autorità nazionali trasmettano le informazioni per via elettronica alla Commissione entro 11 mesi dalla fine dell’anno di riferimento;
    • la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per dell’ambiente, inserisce le informazioni trasmesse dai paesi dell’Unione, dall’Islanda, dal Liechtenstein, dalla Norvegia, dalla Serbia e dalla Svizzera nel registro E-PRTR entro un mese.
  • La decisione di esecuzione (UE) 2019/1741:
    • specifica il formato elettronico che i paesi dell’Unione devono sviluppare ai fini della comunicazione, così come le informazioni che devono essere messe a disposizione dai paesi dell’Unione;
    • salvo quanto specificato diversamente nell’allegato alla decisione, le informazioni dovevano essere trasmesse la prima volta per l’anno di riferimento 2019;
    • le informazioni di cui alle sezioni da 1 a 4 dell’allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 settembre dell’anno di riferimento successivo;
    • le informazioni tematiche di cui alle sezioni da 5 a 10 dell’allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 novembre dell’anno di riferimento successivo.
    • sarà riesaminata al più tardi entro il 31 dicembre 2024 al fine di valutare la possibilità di conseguire l’obiettivo della messa a disposizione del pubblico dei dati dell’E-PRTR in tempi più rapidi.
  • Tale riesame riduce da 16 mesi a 12 mesi l’inserimento delle informazioni trasmesse dai paesi dell’Unione nel registro E-PRTR, consentendo così un più rapido accesso alle informazioni da parte del pubblico.

Partecipazione del pubblico

Il regolamento è uno strumento fondamentale per adempiere i requisiti della convenzione di Aarhus, poiché prevede la possibilità per il pubblico di partecipare al processo decisionale in materia ambientale.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 24 febbraio 2006.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006 relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 166/2006 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).

Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 56).

Decisione 2006/61/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 54).

Ultimo aggiornamento: 08.05.2020

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