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Imposte indirette sulla raccolta di capitali

 

SINTESI DI:

Direttiva 2008/7/CE — imposte indirette sulla raccolta di capitali

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Essa punta a regolamentare le imposte indirette applicate dagli Stati membri sulla raccolta di capitali. Le imposte indirette sono quelle applicate a beni e servizi anziché sul reddito o sugli utili.
  • Sebbene in generale essa vieti tali imposte, e in particolare l’imposta sui conferimenti di capitale*, essa consente a taluni Stati di applicarle se rispettano determinate condizioni eccezionali.

PUNTI CHIAVE

Imposte e società interessate

La direttiva punta a disciplinare l’applicazione di imposte indirette nei casi seguenti:

  • conferimenti di capitale a società di capitali;
  • operazioni di ristrutturazione relative a società di capitali;
  • emissione di taluni titoli e obbligazioni (titoli a lungo termine che generano un tasso fisso di interesse).

La direttiva si applica alle seguenti società:

  • società per azioni (società private i cui proprietari sono legalmente responsabili dei debiti solo nella misura del capitale da essi investito);
  • società in accomandita per azioni (parte del capitale proveniente dall’emissione di azioni);
  • società a responsabilità limitata.

In questa direttiva, «società di capitali» significa qualsiasi società, azienda, associazione o persona giuridica:

  • le cui azioni possano essere negoziate in borsa;
  • i cui membri possano disporre liberamente delle proprie azioni e siano responsabili dei debiti dell’impresa soltanto nei limiti della loro partecipazione;
  • e, di norma, chiunque altro agisca per profitto.

La direttiva chiarisce ciò che si intende per conferimenti di capitale (includendo la costituzione o la trasformazione in società di capitali, oppure l’aumento del capitale azionario mediante conferimento di beni o incorporazione di utili o riserve). Essa definisce inoltre le operazioni di ristrutturazione quali fusioni di imprese interessate dal conferimento di beni e dallo scambio di azioni.

Divieto di applicare imposte indirette sulla raccolta di capitali

I paesi dell’UE non possono applicare alle società di capitali imposte indirette sulla raccolta di capitali.

Tali transazioni riguardano in particolare:

  • conferimenti di capitale;
  • prestiti o servizi forniti nel quadro di conferimenti di capitale;
  • registrazione o altre formalità richieste in via preliminare all’esercizio di un’attività a causa della forma giuridica della società;
  • modifica degli atti costitutivi della società*;
  • operazioni di ristrutturazione.

La direttiva vieta inoltre le imposte indirette sull’emissione di taluni titoli e obbligazioni. I paesi dell’UE hanno tuttavia la facoltà di applicare talune imposte di trasferimento, diritti o l’imposta sul valore aggiunto.

Esenzioni

Vengono applicate speciali disposizioni agli Stati membri che hanno applicato un’imposta sui conferimenti di capitale alle società di capitale (imposta sui conferimenti) alla data del 1 gennaio 2006. Essi possono continuare ad applicare l’imposta, che deve prevedere un’unica aliquota non superiore all’1 % e può essere riscossa esclusivamente su conferimenti di capitale, cioè l’imposta sui conferimenti non può essere applicata ad altre operazioni come le operazioni di ristrutturazione.

L’imposta sui conferimenti può essere applicata solo da un paese dell’UE se la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento in cui viene effettuato il conferimento di capitale è situata in quel Paese. Inoltre, l’imposta sui conferimenti può essere applicata nell’UE una sola volta.

Esenzioni dall’imposta sui conferimenti possono essere applicate alle società di capitali che forniscono un servizio pubblico o hanno finalità puramente culturali o sociali.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Essa è in vigore dal 12 marzo 2008. Doveva entrare in vigore nei paesi dell’UE il 31 dicembre 2008.

TERMINI CHIAVE

Imposta sui conferimenti: imposta indiretta dovuta quando le società di capitali vengono costituite e che ostacola la libera circolazione dei capitali.
Atti costitutivi della società: la costituzione della società o l’atto legale che sancisce la costituzione della società.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 riguardante le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11).

Le successive modifiche alla direttiva 2008/7/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 07.11.2017

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