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Sicurezza marittima: livello minimo di formazione della gente di mare

 

SINTESI DI:

Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Essa integra nella legislazione UE i requisiti minimi di formazione, certificazione e guardia per la gente di mare che opera a bordo delle varie navi dell’UE, fissate dalla convenzione sui requisiti di formazione, certificazione e guardia (convenzione STCW) dell’Organizzazione marittima internazionale. La convenzione è stata adottata nel 1978.
  • La direttiva 2012/35/UE introduce una serie di alla direttiva 2008/106/CE.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alla gente di mare che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione di:

  • navi da guerra o altre navi di proprietà o utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
  • navi da pesca;
  • unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
  • imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Formazione

La direttiva stabilisce le norme in materia di formazione e gli standard di competenza che devono essere soddisfatti dai marittimi candidati all’emissione o al rinnovo di certificati che consentono loro di svolgere le funzioni per le quali è rilasciato il relativo certificato di competenza o competenza.

Le categorie di marittimi ai quali si applicano tali norme sono:

  • comandanti;
  • primi ufficiali di coperta;
  • ufficiali di coperta e ufficiali di macchina;
  • direttori di macchina e primi ufficiali di macchina;
  • alcune categorie di valutazione (ad es. gli addetti al locale macchine, gli addetti facenti parte di una guardia o che operano su talune tipologie di nave); e
  • il personale addetto alle radiocomunicazioni.

Per alcune categorie di navi, come le navi cisterna e le navi passeggeri ro-ro, esistono norme speciali e requisiti minimi obbligatori relativi alla loro formazione e alle qualifiche della gente di mare La direttiva stabilisce inoltre norme in materia di istruzione e formazione relative alla gestione delle situazioni di emergenza, alla lotta contro gli incendi e all’assistenza medica, nonché per i membri dell’equipaggio responsabili dei servizi di ristorazione.

Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide

I certificati devono essere rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri per consentire ai titolari di prestare servizio come indicato nel documento o come autorizzato dalle normative nazionali. Questi documenti sono rilasciati ai candidati che soddisfano gli standard nazionali di idoneità fisica (in particolare per quanto riguarda la vista e l’udito) e che forniscono una prova soddisfacente di identità, età, servizio in mare e capacità (abilità, mansioni e livello).

Gli Stati membri possono rilasciare certificati separati per i radio operatori.

I titolari di certificati sono tenuti a dimostrare, a intervalli regolari, di soddisfare ancora gli standard relativi alle capacità e alla competenza professionale.

Le convalide possono essere incluse nei certificati o essere rilasciate separatamente. I certificati possono utilizzare il formato contenuto nel codice STCW (Sezione A-I/2) o possono discostarsene (nel qual caso devono, come minimo, includere le informazioni richieste nel formato). Tutti i marittimi in servizio devono essere in grado di produrre la copia originale del loro certificato. Gli Stati membri devono inoltre applicare le misure necessarie per prevenire e sanzionare le frodi e altre pratiche illegali relative alla procedura di certificazione.

La modifica della direttiva 2012/35/UE ha introdotto l’obbligo per gli Stati membri di:

  • mantenere registri di tutti i certificati di competenza e di addestramento e delle convalide rilasciati a comandanti e ufficiali e, se del caso, marinai, che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e delle dispense concesse;
  • comunicare le informazioni relative allo stato dei certificati di competenza, delle convalide e delle dispense agli altri Stati membri o alle altre parti della convenzione STCW e alle compagnie che intendano verificare l’autenticità e la validità dei certificati — dal 1 gennaio 2017, le informazioni richieste devono essere rese disponibili attraverso mezzi elettronici.
  • adottare norme riguardanti l’idoneità fisica della gente di mare e procedure per il rilascio di un certificato medico conformemente alla direttiva e alla sezione A-I/9 del codice STCW — i responsabili della valutazione dell’idoneità fisica della gente di mare devono essere medici in attività, riconosciuti dallo Stato membro ai fini di tali esami medici.

Sanzioni o provvedimenti disciplinari

Gli Stati membri adottano le procedure idonee allo svolgimento di un’indagine imparziale per i casi di denuncia di comportamenti incompetenti, azioni o omissioni che possano arrecare una minaccia diretta alla sicurezza della vita o delle cose in mare o all’ambiente marino. Sanzioni o provvedimenti disciplinari sono previsti e applicati nei casi in cui:

  • una compagnia o un comandante assumano una persona che non possiede un certificato come prescritto dalla presente direttiva;
  • un comandante consenta che una funzione o servizio che secondo la presente direttiva debba essere assolto dal possessore di un certificato adeguato avente una data qualifica, sia svolto da una persona priva del certificato necessario, o di una valida esenzione;
  • una persona ottenga con l’inganno un’assunzione che comporti l’assolvimento di una funzione o servizio in una qualifica che deve essere svolto da persone in possesso di un certificato.

Monitoraggio e valutazione della formazione

Gli Stati membri devono garantire che:

  • vengano attuati un monitoraggio continuo di tutte le attività di formazione, valutazione dei certificati di competenza rilasciati e la definizione di un sistema di norme di qualità che specifichi obiettivi e l’ambito di applicazione;
  • siano definiti gli obiettivi di formazione e insegnamento e l’equivalenza dei livelli di formazione con i requisiti della convenzione STCW;
  • vengano monitorate la qualità degli esami e delle valutazioni e la qualità e l’esperienza degli esaminatori;
  • una valutazione indipendente delle conoscenze, delle capacità di comprensione, delle abilità e competenze acquisite e le attività di valutazione siano attuate a intervalli non superiori a cinque anni.

Periodi di riposo per il personale di guardia

Al fine di prevenire l’affaticamento del personale di guardia, che è spesso causa di incidenti in mare, vengono stabilite delle regole relativamente ai periodi minimi di riposo.

A tutto il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia o di marinaio facente parte di una guardia deve essere concesso un periodo di riposo della durata minima di dieci ore ogni ventiquattro ore. Esso può essere ripartito in non più di due periodi, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di sei ore. Inoltre, la modifica della direttiva 2012/35/UE prevede che a tali ufficiali o marinai siano concesse 77 ore di riposo ogni sette giorni.

Deroghe

In caso di eccezionale necessità, le autorità competenti possono rilasciare una dispensa che permetta a un determinato appartenente alla gente di mare di prestare servizio su una determinata nave per un periodo stabilito che non superi i sei mesi. Ciò sarebbe in una qualità per la quale il marittimo non detiene il certificato appropriato a condizione che le sue qualifiche siano sufficienti a garantire le normali condizioni di sicurezza.

Responsabilità degli Stati membri

Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi che:

  • forniscono la formazione;
  • organizzano e/o controllano le prove richieste;
  • rilasciano i certificati;
  • concedono le dispense consentite.

Comunicazione a bordo

Per rafforzare la sicurezza dei mari ed evitare la perdita di vite umane e l’inquinamento marino, è opportuno migliorare la comunicazione fra i membri dell’equipaggio a bordo delle navi che navigano nelle acque comunitarie.

A bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro, e di tutte le navi da passeggeri provenienti da e/o dirette a un porto di uno Stato membro, sia stabilita una lingua di lavoro comune. a bordo delle petroliere, delle chimichiere e delle gasiere la direttiva stabilisce che il comandante, gli ufficiali e i marinai siano in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni.

Controllo dello Stato di approdo

Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono, sono soggette, mentre si trovano nei porti di uno Stato membro, al controllo dello Stato di approdo per verificare che tutta la gente di mare che presta servizio a bordo ed è tenuta ad avere un certificato ai sensi della convenzione STCW possieda tale certificato. Essi devono assicurare che siano applicate le disposizioni e le procedure pertinenti stabilite dalla direttiva 2009/16/CE sul controllo da parte dello Stato di approdo.

In alcuni casi è necessario valutare l’idoneità della gente di mare in servizio sulla nave a mantenere le norme tecniche di guardia stabilite dalla convenzione (verifica dei certificati). Ciò è particolarmente necessario quando una nave che utilizza un porto dell’UE battente bandiera di un paese che non ha ratificato la convenzione STCW è stata utilizzata in modo tale da presentare un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente, oppure ha un comandante, ufficiale o marinaio in possesso di un certificato rilasciato da un paese terzo che non ha ratificato la convenzione. In altri casi, i membri dell’equipaggio possono essere invitati a fornire una dimostrazione in loco delle loro competenze.

La direttiva specifica i motivi per i quali una nave può essere trattenuta in stato di fermo, come la mancanza di formazione o le condizioni di lavoro dell’equipaggio, laddove è stato accertato che tali carenze rappresentano un pericolo per le merci, le cose o l’ambiente.

Nel 2015, la Commissione europea ha pubblicato un elenco di paesi terzi riconosciuti per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare. Dalla pubblicazione, Etiopia, Figi, Oman e Montenegro sono stati aggiunti a questa lista.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva 2008/106/CE è entrata in vigore il 23 dicembre 2008. Essa modifica e sostituisce la direttiva 2001/25/UE che ha abrogato la direttiva 94/58/CE. La direttiva 94/58/CE doveva entrare in vigore negli Stati membri il 31 dicembre 1995.

La Direttiva di modifica 2012/35/UE è in vigore dal 3 gennaio 2013. Doveva entrare in vigore negli Stati membri il 4 luglio 2014.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).

Le successive modifiche alla Direttiva 2008/106/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2018/501 della Commissione, del 22 marzo 2018 relativa al riconoscimento del Sultanato dell’Oman a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GU L 82 del 26.3.2018, pag. 15).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1412 della commissione del 1 agosto 2017 relativa al riconoscimento delle Figi a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GU L 202 del 3.8.2017, pag. 6).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1239 della Commissione, del 6 luglio 2017 relativa al riconoscimento dell’Etiopia a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GU L 177 dell’8.7.2017, pag. 43).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/727 della Commissione del 23 marzo 2017 relativa al riconoscimento del Montenegro a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GU L 107 del 25.4.2017, pag. 31).

Ultimo aggiornamento: 17.12.2018

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