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Sicurezza delle ferrovie

 

SINTESI DI:

Direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Intende creare un sistema ferroviario più competitivo e più sicuro che copra l’intero mercato dell’UE anziché limitarsi principalmente ai mercati nazionali.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • La presente direttiva si applica al sistema ferroviario dei paesi dell’UE e riguarda i requisiti di sicurezza per l’intero sistema, compresa la sicurezza della gestione dell’infrastruttura e del traffico, e l’interazione fra le imprese ferroviarie* e i gestori dell’infrastruttura*.
  • A tal riguardo, la direttiva si occupa di quattro importanti aspetti:
    • l’istituzione in ciascun paese dell’UE di un’autorità responsabile dei controlli di sicurezza;
    • il reciproco riconoscimento dei certificati di sicurezza rilasciati nei paesi dell’UE;
    • la creazione di indicatori comuni di sicurezza (CSI) per valutare che il sistema sia conforme agli obiettivi comuni di sicurezza (CST) e per facilitare il monitoraggio delle prestazioni in materia di sicurezza ferroviaria;
    • la definizione di norme comuni per le indagini di sicurezza.

Sviluppo e gestione della sicurezza

  • Le regole e norme di sicurezza, quali le norme per il funzionamento, le regole di segnalamento, le specifiche applicabili al personale e i requisiti tecnici applicabili al materiale rotabile, sono state elaborate principalmente a livello nazionale.
  • Le norme nazionali di sicurezza dovrebbero gradualmente essere sostituite da norme fondate su standard comuni, sviluppati sulla base delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), ossia la capacità delle attrezzature e dei gruppi di operare in modo congiunto gli uni con gli altri. La Commissione europea ha il diritto di sospendere l’adozione di una norma di sicurezza nazionale entro un periodo massimo di sei mesi.
  • In tale contesto, i paesi dell’UE devono:
    • garantire il generale mantenimento e il costante miglioramento della sicurezza ferroviaria, tenendo conto dell’evoluzione della normativa dell’Unione;
    • garantire l’emanazione, l’applicazione e il controllo dell’applicazione delle norme di sicurezza in maniera trasparente e non discriminatoria;
    • garantire che la responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne derivano incomba ai gestori dell’infrastruttura e alle imprese ferroviarie;
    • acquisire le informazioni sugli indicatori comuni di sicurezza (CSI) mediante le relazioni annuali per valutare la realizzazione dei CST e consentire il monitoraggio dell’evoluzione generale della sicurezza ferroviaria.

Certificazione di sicurezza

  • Per avere accesso all’infrastruttura ferroviaria un’impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza. Il certificato di sicurezza può valere per l’intera rete ferroviaria di un paese dell’UE o soltanto per una parte delimitata.
  • Per i servizi di trasporto internazionale dovrebbe essere sufficiente approvare il sistema di gestione della sicurezza in un paese dell’UE e attribuire all’approvazione validità a livello di Unione.
  • La conformità alle norme nazionali, dall’altro lato, dovrebbe essere subordinata a un’ulteriore certificazione in ciascun paese dell’UE.
  • Il certificato di sicurezza è rinnovato su richiesta dell’impresa ferroviaria a intervalli non superiori a cinque anni ed è aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attività cambia in modo sostanziale.
  • Oltre che ai requisiti di sicurezza descritti nel certificato di sicurezza, le imprese ferroviarie titolari di una licenza di esercizio devono rispettare i requisiti nazionali, compatibili con il diritto dell’UE e applicati in modo non discriminatorio, in materia di salute, sicurezza, condizioni sociali, incluse le disposizioni giuridiche relative al periodo di guida, e di diritto dei lavoratori e dei consumatori.
  • Un aspetto fondamentale della sicurezza è anche la formazione e la certificazione del personale, in particolare dei macchinisti. La formazione deve comprendere le regole e le procedure d’esercizio, il sistema di segnalamento, la conoscenza delle linee e le procedure d’emergenza.

Manutenzione dei veicoli

A ciascun veicolo, prima della messa in servizio o dell’utilizzo sulla rete, è assegnato un soggetto responsabile della manutenzione (che può essere un’impresa ferroviaria o un gestore dell’infrastruttura). Il soggetto assicura che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione, in conformità con il diario di manutenzione del veicolo e i requisiti in vigore in materia di sicurezza.

Autorità preposta alla sicurezza

  • Ciascun paese dell’UE istituisce un’autorità preposta alla sicurezza, indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell’infrastruttura, soggetto richiedente la certificazione ed ente appaltante. Tale autorità dovrà:
    • rispondere prontamente alle richieste e alle domande;
    • comunicare le proprie richieste di informazioni senza indugio;
    • adottare le sue decisioni nei quattro mesi successivi alla fornitura di tutte le informazioni richieste.
  • L’autorità preposta alla sicurezza ha la facoltà di condurre le ispezioni e le indagini necessarie per l’assolvimento dei propri compiti e può accedere a tutta la documentazione pertinente, ai locali, agli impianti e alle attrezzature del gestore dell’infrastruttura e delle imprese ferroviarie.

Indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti

  • Gli incidenti ferroviari gravi, come i deragliamenti e le collisioni che provocano la morte di persone, accadono raramente, ma richiamano l’attenzione del pubblico e dei professionisti della sicurezza in tutta l’UE.
  • I criteri d’indipendenza dell’organismo investigativo sono rigorosamente definiti affinché tale organismo non abbia alcun legame con i vari attori del settore. Tale organismo decide se indagare o meno in merito a un siffatto incidente o inconveniente e stabilisce la portata delle indagini e le relative procedure.
  • Ciascun paese dell’UE provvede affinché le indagini sugli incidenti e gli inconvenienti siano svolte da un organismo permanente, che comprende almeno un investigatore in grado di assolvere la funzione di investigatore incaricato in caso di incidente o di inconveniente.

Abrogazione della direttiva 2004/49/CE rinviata

  • La direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza ferroviaria (si veda sintesi) abrogherà e sostituirà la direttiva 2004/49/CE. La nuova direttiva ha lo scopo di migliorare la sicurezza ferroviaria in tutta l’UE rivedendo il ruolo delle autorità nazionali di sicurezza (ANS) e ridistribuendo le responsabilità tra loro e l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie. L’allegato V alla direttiva 2004/49/CE deve essere applicato fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 (struttura delle relazioni d’indagine su incidenti e inconvenienti).
  • La direttiva (UE) 2016/798 è uno dei tre atti legislativi che regolano gli aspetti tecnici del quarto pacchetto ferroviario che ha lo scopo di rivitalizzare il settore ferroviario e di erogare un servizio di migliore qualità offrendo una maggiore scelta ai passeggeri. Essa agisce insieme al regolamento dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (si veda la sintesi) e alla direttiva sull’interoperatività del sistema ferroviario (si veda la sintesi).
  • A causa della pandemia da Covid-19, è stato adottato il regolamento (UE) 2020/698 che introduce misure specifiche e temporanee riguardanti il rinnovo o la proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e il rinvio di alcuni controlli e formazione periodici in determinati settori della legislazione sui trasporti. Il regolamento proroga di sei mesi i termini previsti dalla direttiva 2004/49/CE.
  • La direttiva (UE) 2016/798 avrebbe dovuto entrare in vigore dal 16 giugno 2020. Tuttavia, a causa della pandemia da Covid-19, è stata adottata la direttiva (UE) 2020/700 per ampliarne i periodi di recepimento e abrogazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 30 aprile 2004 e doveva essere recepita nei paesi dell’UE entro il 30 aprile 2006.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Imprese ferroviarie: qualsiasi impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto merci e/o passeggeri per ferrovia.
Gestori dell’infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione, della costruzione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria o di parte di essa, nonché della sicurezza. In alcuni paesi dell’UE, tuttavia, la sicurezza può essere delegata alle imprese ferroviarie.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza ferroviaria) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44). Testo ripubblicato in rettifica (GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16).

Le successive modifiche alla direttiva 2004/49/CE sono state incluse nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10).

Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27).

Regolamento (UE) n. 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull’uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

Ultimo aggiornamento: 03.07.2020

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